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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.09.2019 32.2018.193

September 18, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,386 words·~12 min·3

Summary

Sospensione del diritto alla rendita durante il periodo di incarcerazione preventiva. Oggetto della lite

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.193   FS

Lugano 18 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 novembre 2018 di

RI 1    

contro  

la decisione del 9 ottobre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1985, da ultimo attivo quale operaio generico presso il __________ (doc. AI 19/42-48), nel mese di dicembre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 2/2-10).

                                         Questo Tribunale, in esito al ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione del 18 luglio 2012 con cui l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (cfr. doc. AI 51/187-189 e 59/202-204), con STCA del 25 ottobre 2012, cresciuta incontestata in giudicato, lo ha dichiarato irricevibile e trasmesso gli atti all’amministrazione affinché trattasse il rapporto 4 settembre 2012 della dr.ssa __________ alla stregua di una nuova domanda (doc. AI 62/225-230).

                                         Con decisione del 28 giugno 2013 (doc. AI 83/280-283) – confermata da questo Tribunale con STCA dell’11 giugno 2014 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 98/332-353) – l’Ufficio AI ha negato nuovamente il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile.

                               1.2.   Nel mese di settembre 2014 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 101/364-372).

                                         Questo Tribunale, in esito al ricorso inoltrato dall’assicurato (tramite l’avv. __________) contro la decisione del 5 agosto 2015 con cui l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2015 (cfr. doc. AI 129/468-469 e 132/476-478), con STCA del 6 settembre 2016, cresciuta incontestata in giudicato, lo ha accolto e, fermo restando il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2015, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché, predisposti i necessari accertamenti medici, si pronunciasse nuovamente sulla domanda di prestazioni del 2 settembre 2014 (doc. AI 143/509-538).

                                         Con decisione del 21 agosto 2017 – preavvisata il 9 giugno 2017 (doc. AI 169/677-681) e cresciuta incontestata in giudicato – l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2015 (doc. AI 174/686-690).

                               1.3.   L’Ufficio AI – venuto a conoscenza del fatto che RI 1 era in detenzione (carcerazione preventiva) e appurato che la stessa è durata dal 26 gennaio al 5 giugno 2018 (cfr. doc. AI 175/691, 176/692 e 178/694) – con decisione 9 ottobre 2018, preavvisata il 9 agosto 2018 e oggetto della presente vertenza (doc. AI 180/697-700), ha sospeso il versamento della rendita a decorrere dal 1. febbraio al 31 maggio 2018 preavvisando che “(…) per quanto concerne la richiesta di restituzione, riceverà una decisione separata. (…)” (doc. A).

                               1.4.   Contro la decisione del 9 ottobre 2018 l’assicurato s’aggrava al TCA. Evidenziato che presenta il ricorso contro “(…) la decisione 9.10.18 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona, notificata il 10 ottobre 2018, che ordina la restituzione delle prestazioni Al per il periodo che va dall'1.02.18 al 31.05.18, a seguito di una misura d'ordinanza che lo ha privato temporaneamente della libertà personale. (…)” (I) e addotto – richiamata la sentenza 1. giugno 2017 della Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello (doc. C) che ha dato seguito a quella del 9 maggio 2018 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc. B) – che “(…) dal 26 gennaio 2018, al 5 giugno 2018, nonostante l'assenza di precedenti specifici che ne motivavano la necessità, il ricorrente è stato posto ingiustamente in carcerazione preventiva per eccesso in legittima difesa. (…)” (I), l’insorgente ha postulato che “(…) la decisione 9 ottobre 2018 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino che prevede il rimborso delle prestazioni assicurative per il periodo che va dall'1.02.18 al 31.05.18 è annullata. (…)” (I).

                               1.5.   Con la risposta di causa – rilevato, in particolare, che “(…) è stato dunque considerato che il genere di pena detentiva sofferta - non riconducibile ai danni alla salute - non permetteva all'assicurato lo svolgimento di un'attività lucrativa. (…)” (IV, pag. 2) e osservato “(…) che la bontà o meno dell’avvenuta detenzione penale non è influente sugli esiti della procedura di sospensione delle prestazioni sociali (cfr. il DTF 116 V 323) (…)” (IV, pag. 2) – l’Ufficio AI ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

                                         Contestualmente l’amministrazione ha segnalato che “(…) - con decisione 7 novembre 2018 (doc. 184 incarto AI) - ha successivamente chiesto in restituzione all’assicurato le rendite indebitamente versate dal 1º febbraio 2018 al 31 maggio 2018 per CHF 1'452.-. (…)” (IV, pag. 2).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                               2.2.   L’oggetto della presente vertenza deve essere limitato alla questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI ha sospeso il diritto alla rendita dal 1. febbraio al 31 maggio 2018. Infatti, a ciò si limita la decisione impugnata che, quanto alla restituzione, precisa che una decisione separata sarebbe stata emessa (cfr. consid. 1.3).

                                         Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

                                         Il ricorrente, come accennato (cfr. consid. 1.4), con il proprio ricorso contesta la restituzione delle prestazioni per il periodo dal 1. febbraio al 31 maggio 2018.

                                         La decisione impugnata pronunciandosi unicamente sulla sospensione del versamento delle prestazioni per il suddetto periodo, il ricorso, laddove contesta la restituzione, s’appalesa irricevibile.

                                         Nella misura in cui vi sia da ritenere che con il proprio gravame l’insorgente contesti implicitamente anche la sospensione del versamento delle prestazioni, allora valgono le seguenti considerazioni.

                                         nel merito

                               2.3.   L’art. 21 LPGA disciplina la riduzione e il rifiuto di prestazioni. Secondo il cpv. 5 se l’assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso; fanno eccezione quelle per i coniugi ai sensi del cpv. 3

                                         Quale ratio legis dell’art. 21 cpv. 5 LPGA va ritenuta la parità di trattamento dell’invalido con la persona valida arrestata che a causa della pena privativa della libertà perde il salario. Decisivo è che la persona giudicata scontando la pena è impedita nell’esercizio di un’attività lavorativa. Solo nel caso in cui il regime al quale la persona privata della libertà è soggetta le permette di svolgere un’attività lavorativa e quindi di rispondere alle sue esigenze vitali, non è possibile procedere ad una sospensione del diritto alla rendita. Determinante al fine della sospensione della rendita di un invalido è quindi se anche una persona sana nella medesima situazione a causa della privazione della libertà subirebbe una perdita di guadagno (DTF 133 V 1, consid. 4.2.4). La nostra Massima Istanza ha anche ribadito che il diritto alla rendita di una persona che si trova in carcere preventivo va sospeso in quanto anche una persona sana durante quel periodo deve, di regola, subire una perdita di guadagno. Conformemente alla giurisprudenza (DTF 116 V 326 con riferimenti) e per motivi di praticabilità questo vale solo se il carcere preventivo è di una certa durata. Questa “certa durata” della detenzione preventiva durante la quale una rendita potrebbe ancora essere versata – in analogia alla durata necessaria per procedere ad una modificazione del diritto in via di revisione ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 prima frase OAI – ammonta a tre mesi.

                                         Diversamente da una persona attiva che viene arrestata, nel caso di un invalido in detenzione preventiva la questione circa la colpa in merito alla continuazione del versamento della rendita non gioca alcun ruolo. Se più tardi dovesse risultare che è stato incarcerato a torto, la perdita della rendita farà parte del danno di cui chiederà il risarcimento all’autorità che lo ha ingiustamente imprigionato (DTF 133 V 1, consid. 4.2.4.2 pag. 8; per una conferma della giurisprudenza vedi le DTF 137 V 154, 138 V 140 e 281, 141 V 466 e la STF 9C_523/2016 del 29 novembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 46 pag. 136).

                                         Va infine precisato che la sospensione del versamento è valido anche in caso di esecuzione anticipata della pena (STF 8C_702/2007 del 17 giugno 2008 consid. 4).

                                         Infine, secondo le note marginali 6007 e 6008 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione invalidità (CIGI, valida dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2018), la rendita va sospesa dal mese susseguente l’inizio della detenzione, rispettivamente tre mesi dopo la carcerazione preventiva e deve essere versata interamente a partire dal mese durante il quale l’assicurato è rilasciato.

                               2.4.   Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che RI 1 – al beneficio del diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2015 (cfr. consid. 1.2) – è stato detenuto (carcerazione preventiva) dal 26 gennaio al 5 giugno 2018 (doc. AI 178/694).

                                         In simili circostanze – ritenuta la durata della detenzione (incontestatamente non riconducibile ai danni alla salute) superiore ai tre mesi e considerato che l’insorgente fa solo valere che si sarebbe trattato di una ingiusta carcerazione (“(…) dal 26 gennaio 2018, al 5 giugno 2018, nonostante l'assenza di precedenti specifici che ne motivavano la necessità, il ricorrente è stato posto ingiustamente in carcerazione preventiva per eccesso in legittima difesa. (…)” (I)), senza tuttavia addurre e tantomeno comprovare che durante la medesima egli avreb-be potuto esercitare un’attività lavorativa. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione compren-de in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Giova qui ribadire che nelle DTF 133 V 1 e 137 V 154 l’Alta Corte ha stabilito che ai fini della sospensione del diritto alla rendita ai sensi dell’art. 21 cpv. 5 LPGA, nel caso di una persona invalida privata della libertà e/o sottoposta a misure stazionarie di cui all’art. 59 CP, determinate è se detto regime consenta o meno l’esercizio di un’attività lavorativa e che secondo la DTF 116 V 323 “(…) l’assicurato il cui diritto è stato sospeso durante il carcere non potrà nulla ricuperare dall’assicurazione per l’invalidità. Se più tardi dovesse risultare che è stato incarcerato a torto, la perdita della rendita farà parte del danno di cui chiederà il risarcimento all’autorità che lo ha ingiustamente imprigionato. (…)” (regesto della DTF 116 V 323) –, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), è a giusto titolo che l’amministrazione ha sospeso il diritto alla rendita intera dal 1. febbraio al 31 maggio 2018.

                               2.5.   Come accennato, l’Ufficio AI ha emesso la preavvisata decisione di restituzione il 7 novembre 2018 (cfr. consid. 1.5 e doc. AI 184/756-757).

                                         Al riguardo questo Tribunale – ritenuto il silenzio dell’insorgente dopo la notifica della risposta di causa (V) nella quale è stata segnalata precisamente la decisione di restituzione del 7 novembre 2018 che l’assicurato non ha fatto oggetto d’impugnativa e rilevato che nei 30 giorni dal medesimo provvedimento era data la possibilità di chiedere il condono, come indicato nella decisione di restituzione (cfr. consid. 1.5 e doc. AI 184/756-757) – si limita a rilevare che vista la conferma, per i motivi sopra esposti (cfr. consid. 2.4), della sospensione del diritto alle prestazioni per il periodo dal 1. febbraio al 31 maggio 2018, le stesse risultano essere state indebitamente percepite dall’assicurato durante detto periodo.

                                         Del resto, in base agli atti dell’inserto, la pretesa di restituzione non risulta perenta essendo stata fatta valere con decisione 7 novembre 2018 per prestazioni erogate nel periodo dal 1. febbraio al 31 maggio 2018 e, quindi, ampiamente nel rispetto del termine di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA.

                               2.6.   Visto tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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