Incarto n. 32.2018.186 mm
Lugano 2 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 agosto 2013, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista, ha battuto la testa contro il bordo della porta del camion e ha riportato un’emorragia subaracnoidea su rottura di aneurisma nell’arteria cerebrale media di destra.
1.2. Per tenere conto delle ripercussioni economiche del danno alla salute, con decisione formale del 9 febbraio 2017, l’Ufficio AI (UAI) ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera a decorrere dal 1° agosto 2014 (cfr. doc. 79 e doc. 94).
1.3. Nel novembre 2016, l’assicurato ha inoltrato all’UAI una domanda tendente all’assegnazione di un assegno per grandi invalidi (AGI) (doc. 83).
1.4. In data 2 ottobre 2018, l’UAI ha emanato una decisione formale mediante la quale ha respinto in virtù dell’art. 66 cpv. 3 LPGA la domanda dell’assicurato di assegnazione di un AGI, per il motivo che l’eventuale necessità di aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita e/o d’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, è di origine esclusivamente infortunistica (cfr. doc. 120).
1.5. Con tempestivo ricorso del 30 ottobre 2018, RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione impugnata, l’UAI venga condannato a riconoscergli un AGI di grado esiguo con effetto retroattivo dal 1° novembre 2015.
A sostegno della propria pretesa, l’insorgente contesta che nel caso di specie possa tornare applicabile l’art. 66 cpv. 3 LPGA, concernente le regole di coordinamento di prestazioni tra i vari rami d’assicurazioni sociali, posto che le condizioni materiali da adempiere per avere diritto a un AGI nei due ambiti di interesse (ossia in materia AI e in materia LAINF) non coincidono. Pertanto, ritenuto che lo stesso art. 66 cpv. 3 LPGA stabilisce il sistema di priorità subordinandolo all’adempimento delle disposizioni della singola legge interessata, l’UAI non poteva rifiutare all’assicurato il diritto alla prestazione ritenendolo di competenza esclusiva dell’assicuratore contro gli infortuni, ma avrebbe dovuto risponderne direttamente alla luce di quanto previsto dall’art. 38 OAI (cfr. doc. I).
1.6. L’UAI, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto (cfr. doc. V).
1.7. Il 20 novembre 2018, la RA 1 ha comunicato al Tribunale il ritiro della domanda tendente al riconoscimento dell’assistenza giudiziaria (doc. VII).
1.8. In data 3 dicembre 2018, la rappresentante dell’assicurato si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VIII).
L’amministrazione si è pronunciata in merito il 13 dicembre 2018 (doc. X).
In data 14 gennaio 2019, la patrocinatrice del ricorrente ha ancora formulato alcune considerazioni sull’oggetto litigioso (cfr. doc. XII), trasmesse per conoscenza alla controparte (doc. XIII).
1.9. Con scritto del 17 gennaio 2019, la RA 1 ha postulato la sospensione della procedura fino all’emanazione della sentenza nella causa parallela in materia di assicurazione contro gli infortuni (doc. XIV).
L’UAI si è pronunciato in merito il 25 gennaio 2019 (doc. XVI).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’UAI era legittimato a negare all’assicurato l’attribuzione di un AGI di grado lieve, oppure no.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
Conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a e riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi; mangiare; provvedere all'igiene; andare al gabinetto (fare i propri bisogni); spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire contatti.
Affinché vi sia necessità di aiuto per compiere un atto ordinario della vita comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali; è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di terzi per una solta di queste funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2). Le funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono tuttavia essere prese in considerazione soltanto una volta in tutto laddove l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi per compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF 9C_688/2014 del 1. giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 4.4). Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l’assicurato è ancora in grado di compiere una funzione parziale, allorquando quest’ultima non gli serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid. 3b).
La giurisprudenza ha peraltro stabilito che l’aiuto necessario può consistere non soltanto nell’aiuto diretto di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica (cosiddetto aiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti).
2.3. L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
L’accompagnamento di cui all’art. 38 cpv. 1 lett. a OAI non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita, né le cure o la sorveglianza personale. Si tratta invece di un elemento di aiuto complementare e autonomo (DTF 133 V 450; STF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008 consid. 2.2).
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.
Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 CC.
La cifra marginale 8053 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nella versione valida dal 1° gennaio 2015, prevede che l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato regolare se, sull’arco di tre mesi, è necessario in media per almeno due ore alla settimana (DTF 133 V 450).
Il Tribunale federale ha riconosciuto che questa nozione di regolarità è giustificata da un punto di vista materiale e pertanto conforme alle disposizioni legali e regolamentari (cfr. DTF 133 V 450 consid. 6.2 pag. 461 e riferimenti; STF 9C_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 2; STF 9C_131/2019 del 16 agosto 2019 consid. 4.2).
Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.
Va qui rilevato che, nella pronunzia 9C_286/2011 dell’11 agosto 2011, pubblicata in DTF 137 V 351, il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'AGI non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Alla questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1 – ossia se il diritto a un AGI presupponga in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI - l’Alta Corte ha fornito una risposta con la DTF 144 V 361, nel senso che la nascita del diritto a un AGI presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…). Nach dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…).” (DTF 144 V 361 consid.6.2.9).
Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI, il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.
2.4. Nella concreta evenienza, l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto all’AGI per il motivo che il danno alla salute è esclusivamente di origine infortunistica cosicché, in applicazione dell’ordine di priorità previsto dall’art. 66 cpv. 3 LPGA, la corresponsione della prestazione in questione incomberebbe all’assicuratore contro gli infortuni (__________) (cfr. doc. 120).
Di parere contrario la patrocinatrice dell’assicurato, la quale fa valere che la norma in discussione – la quale prevede, nell’attribuzione di assegni per grandi invalidi, la priorità assoluta dell’assicurazione contro gli infortuni - esplica la propria valenza unicamente nel caso in cui sussista una concordanza materiale tra le prestazioni in concorso da accordare (prestazioni che devono avere uguale natura e avere uguale scopo), ciò che non si verifica nella presente fattispecie, posto che i requisiti da adempiere per ottenere il diritto a un AGI in ambito infortunistico, rispettivamente in AI, non sono i medesimi.
La rappresentante dell’insorgente evidenzia che a norma dell’art. 38 OAINF un assicurato ha diritto a un AGI di grado lieve se necessita in modo regolare dell’aiuto da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della vita, oppure di una sorveglianza permanente o, ancora, di cure particolarmente impegnative. Non è invece previsto, in ambito infortunistico, di potere tenere conto della necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, la quale è, invece, contemplata all’art. 38 OAI.
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale segnala preliminarmente che, nella sentenza relativa alla causa parallela in materia di assicurazione contro gli infortuni (inc. n. 35.2019.9), ha stabilito che l’aiuto da parte di terzi di cui abbisogna il ricorrente non riguarda gli atti ordinari della vita (eccezion fatta per l’atto del vestirsi/svestirsi), ma rientra nel concetto d’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, rilevando quanto segue:
" (…).
Per il resto, dal rapporto di rilevamento (cfr. doc. 412, p. 3 s.) si evince che l’aiuto fornito dalla moglie consiste in sostanza nell’incitare/sostenere e nell’impartire istruzioni all’assicurato in relazione agli atti del mangiare (la moglie gli lascia il pasto già pronto cosicché l’assicurato lo devo solo riscaldare, rispettivamente lo rende attento che deve mangiare qualcosa), del provvedere all’igiene personale (la moglie incita l’assicurato a lavarsi/radersi/fare la doccia, rispettivamente lo istruisce brevemente affinché si lavi a fondo) e dell’alzarsi (la mattina la moglie sveglia l’assicurato per preservare il ritmo sonno-veglia). D’altronde, ciò è quanto sostengono anche i sanitari del Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di Lugano, laddove affermano che l’insorgente ha “… bisogno di supporto, spinta e motivazioni dall’esterno.” (doc. 379, p. 3).
Secondo questa Corte, tali bisogni rientrano precisamente nel concetto d’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana finalizzato a rendere possibile una vita autonoma al domicilio e a impedire che l’interessato debba essere ricoverato in un istituto, trattandosi di situazioni che, conformemente alla cifra marginale 8050 della CIGI, necessitano di aiuto nella strutturazione della giornata e nella conduzione della propria economia domestica (a questo proposito, va segnalato che la scelta degli alimenti e la preparazione dei pasti non costituiscono delle funzioni parziali dell’atto della vita “mangiare”, ma fanno invece parte della gestione generale dell’economia domestica – cfr., in questo senso, STFA H 299/03 del 7 giugno 2004 consid. 3.4; I 431/05 del 13 ottobre 2005 consid. 3.5; STF I 652/06 del 25 luglio 2007 consid. 8.3; 9C_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.3).”
Del resto, nel ricorso, è lo stesso assicurato a riconoscere di abbisognare di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, precisando che la necessità di aiuto “… non riguarda né gli atti ordinari della vita – (…) -, né riguarda una sorveglianza personale permanente, né riguarda cure particolarmente impegnative, (…). Ed è questo preciso sostegno che permette all’assicurato di continuare a vivere a casa come prima dell’infortunio.” (doc. I, p. 10).
Fatta questa premessa, il TCA non può condividere la tesi sviluppata dall’UAI nella decisione impugnata, e ciò per le ragioni che verranno meglio esposte qui di seguito.
Deve essere innanzitutto rilevato che il concetto di aiuto permanente consistente nell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (cfr. art. 42 cpv. 3 LAI; 38 OAI), introdotto con la 4ª revisione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, concerne esclusivamente questo assicuratore sociale e non anche gli altri assicuratori sociali, in particolare l’assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 26 LAINF e art. 38 OAINF), che pure prevedono, tra le prestazioni a loro carico, un assegno per grandi invalidi (cfr. KOSS - Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, H. Landolt, art. 26 LAINF n. 16).
Per tale ragione, dunque, la necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non rientra tra le condizioni da adempiere per avere diritto a un AGI da parte dell’assicuratore LAINF (cfr. STF 8C_994/2010 del 20 giugno 2011 consid. 6.3).
Del resto, dal Messaggio concernente la 4ª revisione della legge federale sull’assicurazione invalidità (denominato in seguito semplicemente “Messaggio”), emerge in modo chiaro la volontà del legislatore di ampliare - in ambito AI esclusivamente - i presupposti per ottenere il diritto a un assegno per grandi invalidi, aggiungendo al bisogno di assistenza da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o alla necessità di sorveglianza personale (condizioni previste anche dalle altre assicurazioni sociali che prevedono il diritto a un AGI, tra le quali va annoverata l’assicurazione contro gli infortuni) anche il caso, eccezionale, degli invalidi psichici che necessitano di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Tale ampliamento è stato introdotto in quanto il più delle volte gli invalidi psichici e mentali leggeri restavano esclusi, in base al previgente ordinamento, dal diritto a un AGI, in quanto non necessitanti dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (ad eccezione di un aiuto indiretto) e solo raramente ottemperanti i presupposti di una costante sorveglianza personale (cfr. FF 2001 2888-2889).
Al paragrafo “2.3.1.5.4.2 dedicato al rapporto con l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF) e con l’assicurazione militare (AM)”, il Messaggio precisa inoltre che “contrariamente all’AI, secondo l’AINF e l’AM, l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non dà diritto a un’indennità per assistenza. La situazione degli assicurati dell’AINF non è tuttavia peggiore di quella degli assicurati dell’AI. Da un lato, a date condizioni, l’AINF e l’AM considerano la consulenza e l’accompagnamento dei malati psichici e mentali nell’organizzazione della realtà quotidiana come parte delle cure mediche. D’altro lato, le persone assicurate che hanno bisogno di assistenza nell’organizzazione della realtà quotidiana a causa di un’infermità psichica o mentale e che solo per questo bisogno non hanno diritto a un’indennità per assistenza dell’AINF (o dell’AM), possono chiedere un’indennità per assistenza dell’AI.” (FF 2001 2895-2896 - il corsivo è del redattore; da notare che il termine di “indennità di assistenza” avrebbe dovuto sostituire quello di “assegno grandi invalidi”, ma questa proposta è poi stata abbandonata durante i lavori parlamentari).
Riferendosi all’art. 42 LAI, il Messaggio prevede infine che “il capoverso 2 estende la definizione generale del bisogno di assistenza della LPGA: l’AI considera come bisognosa di assistenza anche la persona che, a causa di un danno alla salute, vive a casa e necessita in modo permanente di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Tale accompagnamento non costituisce né un aiuto per compiere gli atti ordinari della vita, né una sorveglianza personale e necessita dunque di essere menzionato separatamente.” (FF 2001 2934 – il corsivo è del redattore).
Quanto appena esposto conferma dunque che la scelta di prevedere il bisogno di accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana esclusivamente in ambito AI, e non anche nell’assicurazione contro gli infortuni, corrisponde a una chiara volontà del legislatore e non una semplice svista (cfr., a contrario, la DTF 134 V 131, nella quale l’Alta Corte ha invece concluso che il fatto che l’art. 22 LAINF non tenga conto dell’aumento progressivo dell’età pensionabile delle donne a 64 anni instituito con la 10ª revisione dell’AVS, costituisce una svista manifesta del legislatore che il giudice può e deve correggere).
Esprimendosi a proposito del coordinamento delle prestazioni tra i diversi rami delle assicurazioni sociali, in un contributo pubblicato nel 2005, U. Kieser ha sottolineato che il fatto di aver ampliato la definizione di grande invalidità (soltanto) nell’assicurazione per l’invalidità avrebbe potuto comportare dei risultati insoddisfacenti per quelle persone, il cui danno alla salute deriva esclusivamente da un infortunio, che necessitano di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 42 cpv. 3 LAI, e ciò nella misura in cui l’AGI andrebbe accordato dall’AI sebbene l’art. 66 cpv. 3 LPGA preveda un obbligo a prestazioni prioritario da parte dell’assicurazione contro gli infortuni:
" Von diesem Grundsatz weicht Art. 42 Abs. 3 IVG (in der Fassung gemäss 4. IV-Revision) ab, indem das zusätzliche Kriterium der lebenspraktischen Begleitung eingeführt wird. Dieser - bei der Leistungskoordination nach Art. 66 Abs. 3 ATSG nachrangig leistungspflichtige – Sozialversicherungszweig kennt mithin eine weitere Umschreibung der Hilflosigkeit als die primär leistungspflichtìge Unfallversicherung. Dies kann zur unbefriedigenden Situation führen, dass die versicherte Person, die wegen der notwendigen lebenspraktischen Begleitung hilflos ist, eine Hilflosenentschädigung der IV erhält, ausser wenn die Hilflosigkeit auf einen Unfall zurückgeht, der von einer Unfallversicherung übernommen wird; denn nach Art. 66 Abs. 3 ATSG ist die Leistungspflicht der Unfallversicherung (welche die engere Definition der Hilflosigkeit kennt) prioritär.”
(U. Kieser, Leistungsrechtliche Koordination in Sozialversicherungsrecht – einige Anfragen an die Rechtsetzung, in R. Schauffhauser / U. Kieser, Sozialversicherungsrechtliche Leistungskoordination, Grundlagen, aktuelle Entwicklungen, Perspektiven, San Gallo, 2006, p. 251 s.)
Nel suo (successivo) Commentario della LPGA, Kieser ha evidenziato che qualora non siano adempiute le condizioni poste alla base del diritto alla prestazione dalla singola legge interessata, non trova applicazione il sistema di coordinamento tra assicurazioni sociali previsto dall’art. 66 cpv. 3 LPGA:
" (…).
Entfällt eine Leistungspflicht der (vorrangigen) UV, weil beispielsweise die anspruchserhebende Person ihr nicht unterstellt war, besteht jedoch ein Anspruch gegenüber der (nachrangigen) IV, ergibt sich keine intersystemische Koordination. Kann ein Anspruch auf Hilflosenentschädigung gegenüber dem vorrangigen Zweig jedoch deshalb nicht erhoben werden, weil zweigeigene Anspruchsvoraussetzungen (etwa Abschluss der Heilbehandlung) nicht erfüllt sind, fragt sich, ob Art. 66 Abs. 3 ATSG die Leistungspflicht des nachrangigen Zweigs festlegt. Zu entscheiden ist somit, ob die in der Bestimmung enthaltene absolute Priorität die effektive Ausrichtung der Hilflosenentschädigung voraussetzt.
Den Materialien ist bezüglich dieser Frage nichts zu entnehmen. Weil Art. 66 Abs. 3 ATSG ausdrücklich Bezug nimmt auf die Bestimmungen des jeweiligen Einzelgesetzes und sich insoweit auf die Ordnung der Leistungsreihenfolge beschränkt, ist anzunehmen, dass die erwähnte Frage durch das Einzelgesetz zu ordnen ist. Bezüglich des im Vordergrund stehenden Verhältnisses UV – IV hat die Rechtsprechung entschieden, dass ein Anspruch gegenüber der nachrangigen IV erhoben werden kann, wenn die Leistungsvoraussetzungen der vorrangigen UV (noch) nicht erfüllt sind (BGE 124 V 166 ff.; Analoges hat für das Verhältnis zur MV zu gelten, weshalb AHI-Praxis 1994 57 diesbezüglich überholt ist).”
(U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., 2015, art. 66 n. 43 s. – il corsivo è del redattore)
Da parte loro, G. Frésard-Fellay e J.-M. Frésard, dopo avere ricordato che l’assegno per grandi invalidi è una prestazione prevista da diverse assicurazioni sociali (AINF, AM, AI, AVS) per quelle persone che abbisognano dell’aiuto regolare di terze persone o di una sorveglianza permanente per compiere gli atti ordinari della vita, hanno precisato che, nell’assicurazione per l’invalidità, viene considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana:
" (…).
41 La notion d'impotence est définie à l'art. 9 LPGA. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Aussi bien l'assurance militaire (art. 20 LAM) et l'assurance-accidents (art. 26 LAA) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoient pour les assurés qui en remplissent les conditions le droit à une allocation pour impotent.
Dans l'assurance-invalidité, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle et qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI).”
(Commentaire Romand LPGA - Frésard-Fellay/Frésard, art. 66 n. 41 – il corsivo è del redattore)
Affrontando poi il tema della priorità assoluta prevista dalla norma di coordinamento di cui all’art. 66 cpv. 3 LPGA, gli autori in questione hanno evidenziato che questo principio vale solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla singola legge presa in considerazione per avere diritto all’AGI. In caso contrario, potrebbe essere una legge di grado inferiore a dovere intervenire (qualora evidentemente ne siano adempiute le relative condizioni):
" (…).
45 L'allocation pour impotent est à la charge de l'assurance sociale prioritaire (assurance militaire ou accidents; au sujet de l'ordre de priorité: N50ss), pour autant que les conditions mises à l'octroi de cette prestation par la loi spéciale concernée soient bien réunies.
46 Si les conditions de prise en charge par l'assurance prioritaire ne sont pas remplies, il peut arriver qu'une assurance sociale de rang inférieur ait à intervenir. De telles situations devraient se presenter rarement en pratique.”
(Frésard-Fellay/Frésard, op. cit., art. 66 n. 45 s. - il corsivo è del redattore)
Sulla scorta di quanto precede, posto che soltanto nell’assicurazione per l’invalidità viene considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana - concetto quest’ultimo sconosciuto, invece, nell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_994/2010 succitata consid. 6.3) – questa Corte non può condividere la posizione dell’UAI che ha negato a priori il proprio obbligo a prestazioni, rifacendosi alla regola di coordinamento tra sistemi di assicurazione sociale prevista dall’art. 66 cpv. 3 LPGA per evitare un cumulo ingiustificato di prestazioni.
Infatti, non essendo in presenza di pari condizioni che, se adempiute in base alle disposizioni della singola legge interessata (qui la LAI e la LAINF), darebbero diritto alla medesima prestazione (AGI) prevista da entrambi gli ordinamenti, non vi è spazio per l’applicazione, ex art. 66 cpv. 3 LPGA, della regola della priorità assoluta dell’assicurazione contro gli infortuni sull’assicurazione per l’invalidità, venendo a mancare la ragione d’essere stessa del coordinamento intersistemico.
In queste condizioni, la giurisprudenza e la dottrina citate dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. V), non possono essere considerate decisive ai fini della risoluzione del caso di specie.
Se, infatti, appare indubbio che il danno alla salute e, di conseguenza, la necessità di aiuto da parte di terzi è imputabile unicamente all’infortunio occorso il 10 agosto 2013, ciò non basta per escludere automaticamente un obbligo a prestazioni da parte dell’AI, come lo sostiene l’amministrazione. Questa tesi sarebbe pertinente soltanto nel caso in cui – ma così non è, come sopra esposto e come meglio dimostrato nella procedura parallela in materia di assicurazione contro gli infortuni (inc. n. 35.2019.9) - la grande invalidità dell’interessato fosse causata dalla necessità, per il grado elevato, di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiedesse inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale; per il grado medio, dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure dell’aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisognasse di una sorveglianza personale permanente o, per il grado esiguo, dell’aiuto di terzi regolare e considerevole per compiere almeno due atti ordinari della vita, in modo durevole di una sorveglianza personale permanente, di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità oppure a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica potesse mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.
Se così fosse, infatti, trattandosi di condizioni previste sia in ambito LAINF (cfr. art. 38 cpv. 2-4 OAINF) che in ambito LAI (cfr. art. 37 cpv. 1, cpv. 2 lett. a-b, cpv. 3 lett. a-d OAI), il diritto all’AGI andrebbe accordato dall’assicuratore contro gli infortuni, ad esclusione dell’assicuratore per l’invalidità, in ossequio alla norma di coordinamento prevista dall’art. 66 cpv. 3 LPGA.
Pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, anche nel rispetto del principio dell’uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost. fed.), questo Tribunale ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata, nella misura in cui l’UAI vi ha negato il diritto a un AGI esclusivamente fondandosi sulla norma di coordinamento di cui all’art. 66 cpv. 3 LPGA, in realtà qui inapplicabile.
Gli atti vanno quindi rinviati all’amministrazione affinché esamini se l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana di cui necessita l’insorgente, possa essere ritenuto regolare ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 OAI e, in ultima analisi, se all’assicurato possa essere attribuito un AGI di grado lieve (da notare che l’ammessa necessità di aiuto per compiere l’atto ordinario del vestirsi/svestirsi, nulla muterebbe al riguardo), così come da lui preteso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono rinviati all’UAI per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI.
L’UAI verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti