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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2019 32.2018.176

November 6, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,993 words·~55 min·5

Summary

Nuova domanda dopo precedente rifiuto. AI rifiuta di nuovo. Assicurato contesta e produce nuovi certificati medici. AI dice che gli stessi attestano un eventuale cambiamento successivo alla decisione. TCA conferma decisione, ma attribuisce esonero dalle spese

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.176   FC

Lugano 6 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2018 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 25 settembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1969, di professione commerciante/venditore e da ultimo attivo come aiuto cucine e manovale, nel mese di settembre 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni adducendo dolori alla schiena, alle gambe e disturbi psicofisici (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione specialistica psichiatrica – concludente per un’inabilità lavorativa del 20% –, con decisione 26 gennaio 2007 (preavvisata il 7 dicembre 2006), l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni avendo concluso per un grado di invalidità del 6% (doc. AI 23).

                                         Con decisioni 3 settembre 2012 e 8 aprile 2014 (quest’ultima confermata dal TCA) l’amministrazione non è entrata nel merito di due nuove domande di prestazioni presentate nel giugno 2012 rispettivamente febbraio 2014 (doc. AI 30, 39, 53; STCA 32.14.76 del 31 marzo 2015).

                               1.2.   Nel maggio 2017 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni, corredata da una certificazione dello psichiatra curante segnalante un peggioramento. Entrata nel merito della domanda ed effettuati gli accertamenti del caso, con progetto del 7 agosto 2018 dapprima e decisione del 25 settembre 2018 poi, l’Ufficio AI ha rifiutato le prestazioni considerato come la documentazione acquisita agli atti aveva premesso di oggettivare uno stato di salute invariato dal 2000, riconfermando un’inabilità lavorativa, e un conseguente grado di invalidità, del 20% (doc. AI 102).

                               1.3.   Contro suddetta decisione, l’assicurato ha interposto il presente ricorso, chiedendo una rivalutazione del caso e quindi l’attribuzione di una rendita, allegando una certificazione dello psichiatra curante (I).

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso, ribadendo che l’insorgente non aveva  comprovato una modifica dello stato valetudinario.

                               1.5.   Con un ulteriore scritto del 14 novembre 2018 l’assicurato ha prodotto nuova documentazione della Clinica psichiatrica __________ riferita ai vari ricoveri subiti (doc. C1-C7). In proposito con presa di posizione 26 novembre 2018, corredata dalle osservazioni dello psichiatra del SMR, l’amministrazione ha concluso che non emergevano elementi che permettevano di non confermare la decisione impugnata (doc. IX).

                                         Il ricorrente ha prodotto in data 15 maggio 2019 un ulteriore rapporto del __________, sul quale si è nuovamente espresso lo psichiatra del SMR il 21 maggio 2019 nel senso che per quanto riguardava la situazione fino alla resa della decisione contestata non emergevano elementi nuovi, mentre che era rilevabile una nuova diagnosi psichiatrica insorta successivamente alla stessa (doc. XIII).

                                         In seguito il ricorrente ha prodotto altra documentazione medica con scritti del 6 giugno 2019 (doc. XV), 19 luglio 2019 (doc. XIX) e 22 agosto 2019 (doc. XXIII), la quale è stata sottoposta all’amministrazione che si è espressa in merito con scritti del 12 giugno 2019 (doc. XVII), 31 luglio 2019 (doc. XXI) e 3 settembre 2019 (doc. XXV).  Delle relative allegazioni si dirà, ove necessario, nei considerandi di merito. Infine, in data 29 ottobre 2019 l’avv. __________ ha fatto pervenire il certificato medico del dr. __________ del 23 ottobre 2018 già agli atti oltre al formulario per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. XXVII).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011)

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se rettamente l’Ufficio AI, il quale già aveva respinto la domanda di prestazioni mediante decisione 26 gennaio 2007, ha nuovamente negato l’attribuzione di prestazioni, ritenendo oggettivato uno stato di salute invariato dal 2000 con conferma di una capacità al lavoro dell’80% in ogni attività e rimandando la valutazione di un eventuale peggioramento successivo alla data della decisione contestata ad un nuovo procedimento amministrativo.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Per l’art. 28° cpv. 1 LAI per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il consiglio Federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI, infine,  il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.5.   Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

                                         In una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                                         Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

                               2.7.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamen-ti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

                                         In concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.9, con decisione del 26 gennaio 2007 l’amministrazione, pronunciandosi nel merito della richiesta di prestazioni, aveva negato il diritto a prestazioni all’assicurato sulla base di accertamenti medici (inclusa una perizia psichiatrica) e del relativo rapporto SMR (doc. AI 23). Con le decisioni del 3 settembre 2012 e 8 aprile 2014 l’amministrazione non era invece entrata nel merito delle nuove domande di prestazioni del giugno 2012 e febbraio 2014 (doc. AI 30 e 39, 52).

                                         Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare se successivamente alla decisione del 26 gennaio 2007 lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare la concessione di prestazioni.

                               2.9.   Dagli atti di causa risulta che in occasione della decisione del 26 gennaio 2007, l’amministrazione, in evasione della domanda dell’assicurato che lamentava dolori alla schiena, alle gambe e disturbi psicofisici (doc. AI 1) aveva esperito tra l’altro anche una valutazione specialistica psichiatrica. Nel rapporto 8 febbraio 2006 il dr. __________, psichiatra del Servizio Psicosociale (SPS), diagnosticati “Episodio depressivo ricorrente, episodio attuale lieve con sintomi biologici ICD 10 F33.01, Sindrome da disadattamento per aggressione fisica e da arma da fuoco ICD 10 F43.2, Disturbo di personalità di tipo misto, con tratti del disturbo di personalità antisociale ICD 10 F61.0”, aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 20% dal giugno 2000 (doc. AI 11). Tale valutazione, condivisa dal medico SMR dr. __________ nel rapporto 10 agosto 2006 (doc. AI 12), è, come detto, stata posta a fondamento della decisione di rifiuto del 26 gennaio 2007 (doc. AI 23).

                                         In occasione della presentazione della nuova domanda di prestazioni del 10 maggio 2017, l’Ufficio AI, dopo aver preso atto di uno scritto 12 aprile 2017 dello psichiatra curante nel quale veniva attestato un generico peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva (doc. AI 71), ha interpellato il dr. __________, urologo, il quale ha riferito di un consulto avvenuto il 7 marzo 2017 che aveva concluso per un controllo urologico senza anomalie (doc. AI 80). Ha inoltre interpellato il dr. __________, il quale, nel rapporto medico del 4 luglio 2017, posta la diagnosi di “Grave episodio depressivo in sindrome da disadattamento e personalità antisociale”, ha concluso per una completa inabilità lavorativa rilevando la presenza di “Ansia intensa, tendenza al peggioramento della condizione depressiva costante, disturbi della memoria a breve termine e di concentrazione” (doc. AI 81). È pure emerso che dal 27 giugno al 19 luglio 2017 l’assicurato era stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica __________ (__________), la quale, con rapporto di dimissione del 25 luglio 2017, aveva posto le diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità con sintomatologia ansiosa (ICD10: F32.1), disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD 10: F60.3)” (doc. AI 86). Esaminati gli atti, il medico SMR dr. __________ ha ritenuto imprescindibile l’effettuazione di una perizia psichiatrica (doc. AI 88). Nel frattempo l’assicurato ha avuto una nuova degenza presso la __________ dal 4 agosto al 2 ottobre 2017 (doc. AI 90). Nel relativo rapporto di dimissione la __________ ha posto la diagnosi psichiatrica di “disturbo di personalità emotivamente instabile: tipo impulsivo (ICD10: F 60.30)” (doc. AI 90). 

                                         Con rapporto peritale del 3 gennaio 2018 la dr.ssa __________, psichiatra, sulla base anche di una valutazione della psicologa __________, così come sull’esame della documentazione agli atti, su due colloqui con il paziente e consulti telefonici con i curanti della __________ e con il dr. __________, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “disturbo di personalità emotivamente instabile: tipo impulsivo (ICD10: F 60.30)”, oltre alla diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “Uso dannoso di alcol ICD10 F10.1”, ha certificato un’inabilità in ogni attività del 20%, intesa come calo del rendimento. Le risorse e i deficit dell’assicurato sono stati descritti come segue:

" (…)

C.   CONSEGUENZE Sulla CAPACITA' Dl LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit-secondo schema MlNl lCF-APP -

1.     Rispetto delle regole: grado di disabilità nessuno. nessuno: sì presenta puntuale ad entrambi gli appuntamenti con la scrivente ; anche dal curante va regolarmente agli appuntamenti ed in orario. A suo dire la moglie l'aiuterebbe a non dimenticarsi.

2.     Organizzazione dei compiti: grado di disabilità nessuno: riesce a organizzarsi senza particolari difficoltà e a mantenere tutti i suoi impegni.

3.     Flessibilità: grado di disabilità . fatica ad adattarsi a situazioni che non gli sono congeniali mostrandosi reattivo e oppositivo.

4.     Competenze: grado di disabilità nessuno. le abilità lavorative qualitative non

        dovrebbero essere inficiate in maniera significativa dalla patologia.

5.     Giudizio: grado di disabilità nessuno. la capacità di giudizio appare intatta. E' in grado di valutare e scegliere tra più alternative, sia riguardo a sé stesso che a terzi.

6.     Persistenza: grado di disabilità lieve. allo stato attuale presenta alcune difficoltà di concentrazione e di memoria che potrebbero diminuire il rendimento sul lungo periodo.

7.     Assertività: grado di disabilità medio. appare in grado di esprimere le proprie opinioni ma spesso, nel fare ciò, mette in atto comportamenti manipolatori e sovente pericolosi per sé. Poco disposto ad accettare i consigli altrui.

8.     Contatto con gli altri: grado di disabilità medio. Non ha pressoché contatti sociali. Vede i cugini della moglie, con cui è in rapporto di amicizia, 1-2 volte all'anno. Sente ogni tanto al telefono i fratelli in __________.

9.     Integrazione nel gruppo: grado di disabilità medio. potrebbe avere delle difficoltà nel relazionarsi con superiori se ciò che gli viene chiesto

10.  Relazioni intime: grado di disabilità medio. il rapporto con la moglie è a tratti conflittuale; scatta verbalmente con lei quando gli rimprovera che non fa nulla tutto il giorno. Relativamente alla figlia sostiene di occuparsene il meno possibile, temendo di poter scattare e, in un accesso d'ira, farle del male. La moglie invece dichiara che il rapporto tra il marito e la figlia è buono.

11. Attività spontanee: grado di disabilità lieve. non ha alcun interesse ma non si notano significativi cambiamenti rispetto a prima dell'insorgenza della malattia in quanto neanche prima aveva particolari interessi o passioni.

12. Cura di sé: grado di disabilità nessuno.

13. Mobilità: grado di disabilità nessuno.” (doc. AI 93 p.11)

                                         La pratica è quindi stata sottoposta al medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto finale 11 gennaio 2018, ha aderito alle conclusioni della perizia e concluso per un’inabilità lavorativa nell’attività abituale e in ogni attività adeguata del 20% da gennaio 2000 (doc. AI 95). Visionata una certificazione del dr. __________, chirurgo ortopedico, attestante un’inabilità dal 16 giugno al 24 agosto 2018 per dolori al ginocchio sinistro (doc. AI 96), mediante la decisione contestata l’amministrazione, ammessa un’inabilità lavorativa del 80% in ogni attività, e, quindi uno stato di salute invariato dal 2000, ha respinto il diritto a prestazioni motivando:

"  (…)

Esito degli accertamenti

Con decisione 26.01 .2007 è stata rifiutata all'assicurato la domanda di prestazioni Al in quanto presentava una inabilità del 20% in qualsivoglia attività.

La documentazione acquisita agli atti, in fase d'istruttoria dell’ulteriore domanda, e con particolare riferimento al rapporto peritale 03.01.2018 ha permesso al nostro Servizio medico regionale (SMR) di oggettivare uno stato di salute invariato dal 2000, riconfermando una capacità al lavoro dell'80% in qualsiasi attività professionale.

Si riafferma pertanto il rifiuto a prestazioni Al in considerazione del fatto che nell'attività abituale, nell'ambito delle costruzioni, l'assicurato raggiunge il minor discapito economico e parimenti un grado Al del 20%.

Provvedimenti professionali

Non sono previste misure d'integrazione, si resta tuttavia a disposizione per il finanziamento di una formazione su misura sul posto di lavoro, qualora dovesse reperire un’attività confacente.

Nel caso specifico, l'aiuto al collocamento sarà eventualmente attivato su esplicita richiesta scritta del Sig. RI 1.” (doc. AI 103)

                                         Di fronte a questo giudice l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica, segnatamente un certificato del dr. __________, rapporti di dimissione della __________ del 25 luglio 2017, 6 ottobre 2017, 31 gennaio 2018, 19 giugno 2018, 8 agosto 2018, 28 gennaio 2019, 18 giugno 2019 un certificato di inabilità lavorativa relativo alla degenza presso la __________ dal 18 agosto al 12 ottobre 2018 e documentazione relativa ad un ricovero d’urgenza dal 17 al 19 maggio 2019 presso l’Ospedale regionale di __________.

                                         Valutate tali certificazioni, il SMR, con Annotazioni del 29 ottobre 2018, 22 novembre 2018, 21 maggio 2019 (doc. IV, IX, XIII), ha concluso che dalle stesse non risultava una modifica dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione (cfr. in esteso al consid. 2.10).

                             2.10.   Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010, consid. 3.1; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181; cfr. anche 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2; cfr. sopra al consid. 2.5), questo Tribunale, per i motivi che seguono, non può che confermare la decisione dell’Ufficio AI, con la quale ha negato l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni dell’assicurato rispettivamente della sua capacità lavorativa, e, quindi, confermato il diniego delle prestazioni.

                                         Occorre rammentare che in occasione della prima decisione 26 gennaio 2007 - cresciuta incontestata in giudicato e di conseguenza vincolante - l’amministrazione si era basata sulle certificazioni dei curanti, e in particolare sulla perizia 8 febbraio 2006 del dr. __________, psichiatra del __________, il quale, diagnosticati “Episodio depressivo ricorrente, episodio attuale lieve con sintomi biologici ICD 10 F33.01, Sindrome da disadattamento per aggressione fisica e da arma da fuoco ICD 10 F43.2, Disturbo di personalità di tipo misto, con tratti del disturbo di personalità antisociale ICD 10 F61.0”, aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 20% dal giugno 2000 (doc. AI 11). Tale valutazione, condivisa dal medico SMR dr. __________ (doc. AI 12), è stata posta a fondamento della decisione di rifiuto (doc. AI 23).

                                         In occasione della nuova domanda di prestazioni del maggio 2017 e degli accertamenti esperiti la situazione è apparsa sostanzialmente invariata.

                                         In particolare, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI fino alla resa della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, questo Giudice non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 3 gennaio 2018 della dr.ssa __________, da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali. In effetti, la perita, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un accurato esame clinico in due sessioni, l’esecuzione di esami clinici e delle descrizioni soggettive, ha correttamente ritenuto che l’assicurato era portatore di “Disturbo di personalità emotivamente instabile ICD10 F60.30” oltre che, senza influsso sulla capacità lavorativa, “Uso dannoso di alcol ICD10 F10.1”. Quanto alla capacità lavorativa, la psichiatra ha concluso che all’assicurato era da riconoscere un’inabilità lavorativa del 20% in termini di calo del rendimento.

                                         Nel referto peritale la perita ha precisato che la limitazione era data dalla tendenza ai conflitti con le altre persone verso cui potrebbe manifestarsi oppositivo e dalla difficoltà di concentrazione e memoria sul lungo termine. Ha quindi ritenuto adatto “un lavoro ripetitivo, strutturato e routinario; senza eccessivi contatti con colleghi, in un ambiente senza particolari imprevisti da dover gestire e senza responsabilità elevate.” La perita ha pure sottolineato la scarsa collaborazione mostrata dall’assicurato osservando come da lui era esigibile attendersi l’assunzione di un’adeguata terapia farmacologia atta a gestire le tendenze impulsive così come l'astensione dal consumo alcolico. Tali fattori potrebbero a suo avviso migliorare ulteriormente la sua capacità lavorativa.

                                         In merito all’evoluzione della capacità lavorativa la perita ha quindi confermato le conclusioni del collega __________ per quanto concerneva la precedente inabilità del 20% in tutte le attività, rilevando che “a livello clinico, allo stato attuale non si rilevano significative differenze in senso né in meglio né in peggio rispetto alla situazione come descritta alla prima richiesta di prestazioni Al; la storia clinica è caratterizzata da una scarsa collaborazione alle cure, sin dall'inizio quando, a seguito della sparatoria, pur lamentandosi dei dolori, non sempre si è recato dagli specialisti come suggerito dal generalista, finché ha cambiato generalista. Anche la presa a carico all'__________ è stata discontinua, così come la presa dei farmaci, cosa che si è mantenuta tuttora, seppur negata dal periziando, ma confermata dai recenti dosaggi ematici”.

                                         Dopo aver sottolineato che già in occasione delle prime degenze dell’assicurato nel 2006 per ideazioni di morte fossero emersi aspetti manipolatori, tratti oppositivi alle cure, ha descritto l’assicurato come “poco collaborante e con una storia professionale estremamente discontinua” e in ogni modo “molto poco attendibile”, quanto da lui dichiarato non essendo sempre coerente con gli atti e le altre fonti. A suo avviso “la poca coerenza e attendibilità dell'assicurato hanno reso negli anni difficile anche un inquadramento diagnostico, per cui sono state avanzate diverse diagnosi.”.

                                         Quanto all’attuale diagnosi, la perita ha precisato che la stessa era determinata dalla costatazione che l’assicurato aveva un comportamento che deviava dai comportamenti culturalmente attesi e accettati nell'ambito del controllo degli impulsi e delle relazioni interpersonali. Tali modalità comportamentali ostacolavano l'adattamento in quanto erano disfunzionali in più contesti (personali, lavorativi e sociali) e erano causa di sofferenza e malessere per il soggetto. Tali comportamenti si manifestavano da un lungo periodo e si erano mantenuti stabili nel tempo e non erano riconducibili ad altre sindromi psichiche né a patologie organiche. Ha quindi osservato:

"  Accanto a ciò il periziando presenta una tendenza ai conflitti con gli altri, nonché un'incapacità a controllare accessi di rabbia, in particolar modo quando viene contradetto o non si dà seguito alle sue richieste, e una tendenza ad agire in maniera imprevedibile senza pensare alle conseguenze, soddisfando dunque i criteri ICD10 per il disturbo di personalità impulsivo. Tale disturbo di personalità, che all'inizio dell’osservazione clinica a tratti sembrava avere più le caratteristiche di un disturbo antisociale, a tratti di una sindrome da disadattamento, si inserisce su una struttura di personalità rigida, poco disposta a scendere a compromessi, con scarsa tolleranza alle frustrazioni. Vi è inoltre una chiara tendenza manipolatoria, a voler boicottare ogni proposta di aiuto, nonché un'enfatizzazione dei sintomi lamentati, evidente sia nei vari ricoveri che alle valutazioni in sede peritale.

Non si rilevano allo stato attuale criteri per la diagnosi di un disturbo depressivo: in particolare non si osserva un tono dell'umore deflesso per la maggior parte della giornata e quasi ogni giorno che non sia influenzato da circostanze esterne; la timia dell'assicurato nelle due visite è apparsa di fatto in asse. Non vi sono sentimenti di perdita di autostima né di sicurezza né sensi di colpa inappropriati o auto-biasimo; i saltuari pensieri riferiti di suicidio così come i tentativi di suicidio e di autolesionismo messi in atto in non sono da ritenersi espressione di una sintomatologia depressiva quanto di tentativi di manipolazione estrema in quanto messi in atto durante i ricoveri ospedalieri (o i congedi) in procinto di dimissioni, su cui il periziando non concordava, oppure platealmente in reparto, sempre alla notifica della decisione di dimissioni. Circa il sospetto diagnostico di Sindrome post traumatica da stress (ICDIO F43.1), avanzato per la prima volta nel 2002 nel corso del ricovero alla clinica di __________, e ancora nel 2006 come Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica (ICD 10 F82.0), ovvero la ferita da arma da fuoco nel 2000, non si ritrovano nella sintomatologia dell'assicurato i criteri per porre tali diagnosi. Manca innanzi tutto il rivivere l'evento tramite flashback intrusivi, così come mancato i ricordi vividi dell'evento e i sogni ricorrenti su di esso. Non vi è stata tendenza all'evitamento di incorrere in situazioni simili in quanto l'assicurato ha continuato per diversi anni a frequentare bar per consumare alcool con il rischio di incorrere in situazioni rissose, quale quella che lo aveva portato ad essere aggredito, fino a 3-4 anni fa quando, a suo dire, avrebbe smesso di bere alcolici. Non vi sono difficoltà a ricordare aspetti legati all'evento stressante e, inoltre, non sono presenti sintomi di iperarousal o reazioni di allarme esagerate. Manca inoltre il criterio temporale per porre la diagnosi di Sindrome post-traumatica da stress, secondo cui i suddetti sintomi devono comparire entro 6 mesi dall'evento e che nella storia clinica dell'assicurato non sono mai stati descritti.

La diagnosi di Modificazione duratura della personalità dopo evento catastrofico prevede la presenza di un atteggiamento ostile e sospettoso verso il mondo, con ritiro sociale e disperazione, sentimento costante di sentirsi minacciato ed estraneamento. L'assicurato non presenta alcuno di questi sintomi, ad eccezione di un certo grado di ritiro sociale che di fatto però c'è sempre stato dal suo arrivo in Svizzera e che non gli impedisce comunque di uscire spesso a cena con la figlia quando la madre è al lavoro. Non vi è l'evidenza di un netto e duraturo cambiamento del modo in cui il periziando si percepisce e si pone in relazione con il mondo e con sé stesso.

Con la terapia attuale l'assicurato dichiara di assumerla regolarmente ma di non avvertirne alcun beneficio, cosa che appare poco verosimile visto i farmaci e le dosi prescritte. È stato organizzato, nell'ambito dell'attuale valutazione peritale, un dosaggio ematico dei farmaci prescritti che ha dimostrato che la duloxetina, il valproato, il risperidone e il fluperitixolo sono tutti nettamente sottodosati rispetto al range terapeutico. La carbamazepina risulta invece in range.

Si segnala inoltre che è stato richiesto, unitamente ai tassi ematici dei farmaci sopracitati, la quantificazione del CDT, al fine di verificare l'effettiva astensione dall'abuso alcolico, come sostenuto dal periziando. Dall'esame risulta invece un valore di CDT pari a 3.08, dove un valore inferiore a 2.56% è considerato normale, mentre un valore superiore a 2.56% corrisponde ad assunzione giornaliera di almeno 60 g di etanolo. (…)”

                                         Sulla base di queste osservazioni, poste le menzionate diagnosi, nella descrizione delle risorse e dei deficit la perita ha individuato un grado di disabilità lieve negli ambiti “Persistenza” e “Attività spontanee” , un grado di limitazione medio negli ambiti “Flessibilità”, “Assertività”, “Contatto con gli altri”, “Integrazione nel gruppo” e “Relazioni intime”, mentre che in tutti gli altri ambiti, vale a dire “Rispetto delle regole, Organizzazione dei compiti, Competenze, Giudizio, Cura di sé, Mobilità” non era rilevabile alcuna limitazione (cfr. per esteso al consid. 2.9).

                                         Tutto ben considerato la perizia ha quindi concluso - sulla base di un’approfondita analisi della documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata, dell'esame clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle descrizioni soggettive - che andava confermata la precedente valutazione con un’inabilità lavorativa del 20% in ogni attività. La perita ha posto le seguenti conclusioni:

"  Per quanto riportato finora, dall'attuale esame peritale si evince che l'assicurato soffre di un Disturbo di personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICDIO F60.3). Tale diagnosi ha ripercussioni sulla capacità lavorativa, nell'attività da ultimo svolta così come in attività adeguata; in particolare è causa di un'incapacità lavorativa del 20% in termini di calo del rendimento.

Si ritiene completamente abile dal punto di vista psichiatrico nel lavoro di casalingo. L'incapacità lavorativa parziale è data dalla tendenza ai conflitti con le altre persone verso cui potrebbe manifestarsi oppositivo e dalla difficoltà dì concentrazione e memoria sul lungo termine. Si ritiene adatto ad un lavoro ripetitivo, strutturato e routinario; senza eccessivi contatti con colleghi, in un ambiente senza particolari imprevisti da dover gestire e senza responsabilità elevate.

È esigibile l’assunzione di una terapia farmacologia atta a gestire le tendenze impulsive; data la non collaborazione dell'assicurato sarebbe utile un controllo dell'assunzione tramite dosaggi ematici a sorpresa. È' inoltre esigibile l'astensione dal consumo alcolico, che andrebbe verificato. Sia la corretta assunzione di una terapia sia l'astensione dal consumo alcolico potrebbero migliorare la capacità lavorativa e permettere una migliore definizione di capacità e risorse, per la valutazione delle quali rimarrebbe comunque indicato un accertamento delle capacità lavorative, verso cui però il periziando non è al momento disponibile. In particolare si può ipotizzare che la capacità lavorativa attuale migliori del 20% nell'arco di 6 mesi se la terapia farmacologica venisse assunta correttamente.” (doc. AI 93)

                                         A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche, questo Giudice deve senza riserve aderire.

                                         Del resto le stesse sono state pienamente condivise anche dal medico del SMR nel rapporto finale del 11 gennaio 2018 (cfr. doc. AI 95).

                             2.11.   Nemmeno un’accurata valutazione degli atti medici prodotti in questa sede permette una diversa conclusione.

                                         Col ricorso l’assicurato ha innanzitutto prodotto una certificazione dello psichiatra curante dr. __________ attestante:

"  (…) il presente in risposta al Suo scritto del 15.10 u.s., al fine di significarLe come lo stato clinico del summenzionato in epigrafe sia seriamente alterato e compromesso, nello specifico egli presenta un IL completa nei confronti della totalità delle professioni con prognosi altamente sfavorevole. Come del resto è apprezzabile dai vari ricoveri da egli sostenuti durante l'ultimo periodo avvenuto presso la __________ di ___________.

Avvalendoci come referente diagnostico dell"lCD-10 si promuove diagnosi di:

* Disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.3);

* Sindrome depressiva ricorrente, episodio di gravità moderata con sintomatologia

biologica annessa (F33. 1).

Il paziente sta beneficiando di un trattamento ambulatoriale presso il nostro centro, vista la gravità del quadro in essere a breve verrà istituito un ricovero sotto regime semistazionario. Restando a disposizione per qualsiasi necessità, con l'occasione Li si porgono i nostri più cordiali saluti.“ (doc. B)

                                         Ora, tale certificazione, che peraltro nemmeno si pronuncia chiaramente sui motivi concreti che giustificherebbero una limitazione della capacità lavorativa superiore a quella accertata in sede peritale, manifestamente non consente di comprovare un peggioramento delle condizioni dell’assicurato. Del resto, la stessa è stata sottoposta all’esame del medico SMR dr. __________, psichiatra, il quale si è pronunciato nell’Annotazione del 29 ottobre 2018 nel senso che “Il certificato datato 23.10.2018 a firma psicologo __________, Dr. __________ presenta un apprezzamento diagnostico dei curanti in assenza di ogni altra informazione clinica e/o valetudinaria oggettiva. Il rapporto SMR finale del 11.01.2018 è dunque confermato.” (doc. IV).

                                         Da tale conclusione, presa dal SMR dopo accurato esame del caso e della documentazione agli atti, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi.

                                         Le valutazioni della perita psichiatrica e del SMR non sono state smentite nemmeno da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ritenuto come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato del 25 settembre 2018 (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         Quanto innanzitutto ai rapporti d’uscita della __________ relativi alle degenze dal 27 giugno al 19 luglio 2017, dal 4 agosto 2017 al 2 ottobre 2017, gli stessi erano già agli atti ed erano stati  valutati dal SMR, il quale, alla luce degli stessi, aveva in effetti deciso di far esperire la perizia psichiatrica poi effettuata dalla dr. Dr.ssa __________.

                                         Per quel che concerne poi i rapporti d’uscita dalla __________ relativi alle degenze dal 21 dicembre 2017 al 29 gennaio 2018 (doc. C5), dall’11 aprile al 13 giugno 2018 (doc. C3), dal 11 luglio al 6 agosto 2018 (doc. C4) e dal 18 agosto al 12 ottobre 2018 (doc. C1), va innanzitutto detto che dai relativi rapporti d’uscita emerge una situazione paragonabile a quella relativa ai precedenti ricoveri, con la medesima diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile: tipo impulsivo ICD10 F 60.30” (nel rapporto d’uscita del 8 agosto 2018 compare anche quella di “Pensieri e ruminazioni prevalentemente ossessive, ICD10 F 42.0”; doc. C4) senza  attestazioni di inabilità lavorativa, se non quella in relazione all’ultima degenza e riferita unicamente al periodo della stessa (doc. C1). Questi rapporti non evidenziano quindi un peggioramento né appunto si esprimono su un’eventuale inabilità lavorativa. Essi sono peraltro stati sottoposti al SMR, il quale con annotazione 22 novembre 2018 ha affermato:

"  Ho preso nozione dei rapporti della __________ di __________ concernenti ulteriori ricoveri avvenuti dopo la restituzione della perizia psichiatrica il 08.01.2018.

Al momento della perizia erano noti 4 ricoveri in __________. La perita Dr.ssa __________ aveva interpellato il Dr. __________ (v. pto 6 pag. 8) il quale aveva confermato comportamenti manipolatori con gesti impulsivi e plateali, discrepanze tra dichiarazioni soggettive e riscontri oggettivi.

Ora, il 5º ricovero dal 21.12.2017 al 29.01.2018, mette in luce una situazione simile, una sintomatologia soggettiva apparentemente severa ma che si evolve positivamente in modo verosimilmente rapido nonostante la scarsa collaborazione del paziente.

6º ricovero dal 11.04.2018 al 13.06.2018: proveniente dal PS dell'__________ dove verbalizza la paura di perdere il controllo; nessun comportamento a rischio durante il ricovero, accetta le cure e migliora rapidamente.

Durante il 7º ricovero dal 11.07.2018 al 08.08.2018, l'assicurato verbalizza intenzioni aggressive senza che siano oggettivati segni di discontrollo. Accetterebbe le cure; in ogni caso migliora rapidamente.

Per quanto concerne I'8º ricovero dal 18.08.2018 al 12.10.2018, ho a disposizione solo un certificato generico d'inabilità lavorativa.

In conclusione, le motivazioni dei recenti ricoveri in __________ sono del tutto sovrapponibili ai primi 4 ricoveri noti al momento della perizia e adeguatamente considerati nella stessa. Sono confermate le discrepanze tra espressioni soggettive mai evidenziate in modo oggettivo, un comportamento ambivalente riguardo alle cure, in generale assenza di coerenza e plausibilità tra quanto l'assicurato riferisce - e viene per questo ricoverato - e quanto è poi osservato sia in clinica sia durante la perizia. Dal profilo medico-psichiatrico si possono pertanto confermare le precedenti conclusioni.” (doc. IX/1)

                                         A queste conclusioni, tratte dal dr. __________, specialista in psichiatria, sulla base di un’attenta valutazione dell’inserto, va prestata adesione.

                                         Quanto all’ulteriore rapporto di degenza dal 8 novembre 2018 al 11 gennaio 2018 (doc. D), il ricovero è avvenuto a seguito dell’avvenuta assunzione di dosi elevate di medicamenti con intento anticonservativo. Dallo stesso emerge, oltre alle note diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile: tipo impulsivo ICD10 F 60.30” e “Pensieri e ruminazioni prevalentemente ossessive, ICD10 F 42.0” anche quella di “Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici, ICD10 F32.1”. Esprimendosi sul decorso clinico del paziente, i medici della __________ hanno, fra l’altro, osservato che durante la degenza era stata fortemente rivista la terapia farmacologica e erano stati presi “provvedimenti occupazionali ed educativi per ottenere l'attivazione comportamentale”. Pronunciandosi sul motivo della dimissione i sanitari hanno osservato che il regime di cura ospedaliero era inappropriato “per un paziente che dovrebbe avere come primo obiettivo l'attivazione comportamentale e l'uscita dalla distruttiva passività in cui si trova” (doc. D).

                                         Sul tale ricovero sempre il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  Ho preso nozione del certificato della __________ relativo al 9º ricovero dal 9.11.2018 al 11.01.2018. Rispetto ai certificati precedenti, presi in considerazione dalla mia annotazione del 22.11.2018, spicca una nuova diagnosi: episodio depressivo grave senza sintomi psicotici, e le circostanze del ricovero, assunzione di dosi elevate di medicamenti con intento anticonservativo.

Il complesso del rapporto, incluso il fatto che le allucinosi riportate non sono riportate nella diagnosi alle dimissioni, lascia intuire più un intento dimostrativo che un reale intento suicidale, tra l'altro non si ha notizia né delle dosi ingerite né di un eventuale ricorso al Pronto soccorso di un ospedale generale per le immediate cure del caso, mentre il ricovero in __________ avviene il giorno successivo.

Poiché, tuttavia, all'8 novembre 2018 è certificata la diagnosi di episodio depressivo, si tratta di una nuova diagnosi insorta verosimilmente dopo la decisione impugnata del 25 settembre 2018.

Per il periodo precedente tale data, rimangono valide le precedenti prese di posizione SMR.” (doc. XIII/1)

                                         A tale conclusione occorre aderire, rilevato altresì come la documentazione medica prodotta dall’assicurato si limita a descrivere le circostanze relative al ricovero e il decorso dello stesso, non pronunciandosi, come detto, sulla capacità lavorativa, segnatamente alla dimissione e non allegando motivazioni per cui la conclusione di inabilità lavorativa del 20% non sarebbe condivisibile, almeno per quanto riguarda il periodo determinante sino alla resa della decisione contestata.  

                                         Sia peraltro osservato che la perizia fatta allestire dall’amministrazione non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalle diagnosi poste dai curanti. Allo scopo di dissipare ogni dubbio, del resto, la dr.ssa __________ aveva pure contattato il dr. __________ del __________ e il dr. __________ in sede di elaborazione della perizia (doc. AI 93 punto 6).

                                         Per quanto attiene all’ulteriore documentazione prodotta relativa al ricovero d’urgenza all’Ospedale __________ di __________ dal 17 al 19 maggio 2019 per “abuso medicamentoso a scopo autolesivo” (doc. E3-E12), e al conseguente ricovero presso la __________ dal 19 maggio al 7 giugno 2019, con diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità, ICD10 F32.1”, “Disturbo di personalità emotivamente instabile: tipo impulsivo ICD10 F 60.30”, “Pensieri e ruminazioni prevalentemente ossessive, ICD10 F 42.0”, “Autolesionismo intenzionale ICD10 X 84.9” e “Intossicazione acuta da sedativi e ipnotici, con altre complicanze mediche ICD10 F 13.02”, come meglio si preciserà di seguito, l’amministrazione nelle sue osservazioni del 31 luglio 2019 ha con pertinenza nuovamente ribadito che “la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà se del caso formare oggetto di u nuovo provvedimento amministrativo” (doc. XXI).  

                                         Dalla documentazione prodotta dall’assicurato non è quindi possibile dedurre un peggioramento delle sue condizioni con influsso rilevante sulla capacità lavorativa successivo alla valutazione psichiatrica del 3 gennaio 2018 o quantomeno entro la data della decisione contestata, ritenuto nuovamente come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato del 25 settembre 2018 (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         Richiamate peraltro anche le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), il diverso parere espres-so dal dr. __________, che in ogni modo appare privo di motivazione e di una chiara conclusione sulla capacità lavorativa, risulta spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile di modificare le motivate conclusioni del SMR e, di conseguenza, dell’amministrazione, non permettendo di ammettere l’intervento di un peggioramento delle condizioni dell’assicurato rilevante e tale da modificare il grado di invalidità.

                                         Occorre quindi concludere che l’assicurato ha contestato le conclusioni peritali senza tuttavia produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in qualche modo a questo Giudice di considerare inattendibili le conclusioni della perizia psichiatrica del 3 gennaio 2018 e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia psichiatrica e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         A questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                         Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

                                         Vale qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.6 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 143 V 409), che la perizia della dr.ssa __________ non ha applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma ha verificato l’incapacità lavorativa del ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

                                         Questo Giudice ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curato è stato approfonditamente vagliato dall'amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata (del 25 settembre 2018), data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

                                         Visto quanto sopra, questo giudice, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, condivide le affidabili e concludenti valutazioni della perita psichiatra e dei medici SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la STFA I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii, 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che, con annotazioni 11 gennaio 2018 (doc. AI 95), 22 novembre 2018 (doc. IX/1) e 21 maggio 2019 (doc. XIII/1), hanno valutato compiutamente la documentazione medica agli atti e sono giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni. Richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è quindi da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che lo stato di salute del ricorrente non ha subito un rilevante peggioramento rispetto al momento della precedente decisione di diniego di prestazioni del 26 gennaio 2007, con un’inabilità lavorativa del 20% in ogni attività. A giusta ragione quindi l’amministrazione ha confermato il diniego delle prestazioni.

                                         Quanto alla valutazione della sussistenza di un eventuale peggioramento subentrato successivamente alla data rilevante della decisione impugnata del 25 settembre 2018, e meglio in relazione ai successivi ricoveri dal 18 agosto al 12 ottobre 2018 e nuovamente dal 8 novembre 2018 all’11 gennaio 2019 e dal 17 maggio al 7 giugno 2019 (doc. C1, D, E, F), gli stessi dovranno quindi essere valutati nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni e non possono essere oggetto del presente ricorso.

                                         Lo stesso vale anche con riferimento all’evento del 19 settembre 2018 menzionato dall’assicurato (ricovero in urgenza all’ospedale durante la degenza presso la __________ dal 18 agosto 2018, doc. XXIII). Infatti, come ha ben esposto l'Ufficio AI, a quel momento il termine di tre mesi di cui all'art. 88a cpv. 2 OAI non era ancora scaduto quando l’Ufficio AI ha emanato la decisione impugnata (25 settembre 2018), perciò né l'amministrazione né questo giudice si possono esprimere su eventuale peggioramento dello stato di salute dell'insorgente.

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale tuttavia ha postulato l’esenzione dal pagamento delle spese di causa facendo pervenire il 29 ottobre 2019 l’apposito certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dall’autorità comunale. Sia detto a titolo abbondanziale che malgrado tale certificato sia stato inoltrato con uno scritto dell’avv. __________, tale invio non può essere considerato quale domanda intesa alla concessione del gratuito patrocinio. Tale scritto è in effetti pervenuto ad istruttoria ormai conclusa e non ha proposto alcuna motivazione di merito, ma si è  limitato alla trasmissione del certificato comunale e della valutazione del dr. __________ già agli atti (doc. XXVII).   

                             2.13.   Con riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti);

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                         Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria risulta che il ricorrente vive con la moglie (attiva professionalmente su chiamata nella misura del 30%) e la figlia nata nel 2012. Egli è senza attività lucrativa e al beneficio di prestazioni assistenziali. Inoltre, vista anche la documentazione prodotta, di primo acchito il ricorso non pareva poter essere considerato manifestamente privo di fondamento.

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la sua concessione, l'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione economica dovesse in futuro migliorare (Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente all’esonero dalle spese di giustizia è accolta.

                                   3.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente. Conformemente al consid. 2.13. esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2018.176 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2019 32.2018.176 — Swissrulings