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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.11.2019 32.2018.142

November 27, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,414 words·~1h 7min·5

Summary

Assicurata parzialmente attiva professionalmente, dopo precedente rifiuto, chiede nuovamente prestazioni. AI rifiuta prestazioni in applicazione del metodo misto. TCA conferma decisione e nega assistenza giudiziaria in assenza di probabilità di esito favorevole

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.142   Fc

Lugano 27 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2018 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 21 agosto 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1961 e da ultimo attiva quale ausiliaria di cucina a tempo parziale, nel giugno 2005 ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 5 inc. AI). Esperiti gli accertamenti medici del caso, proceduto all’inchiesta economica per persone senza attività lavorativa, in applicazione del metodo misto (quota parte salariata del 36% e casalinga del 64%), con decisione del 23 novembre 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità del 21% (doc. 51 inc. AI).

                                         Con decisione del 3 maggio 2010 l’Ufficio AI ha respinto una nuova domanda di prestazioni presentata nel settembre 2008, avendo il SMR riscontrato uno stato di salute stazionario (doc. 83 inc. AI).

                                         Nell’ambito di una nuova domanda del dicembre 2010, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ (__________) di eseguire una perizia pluridisciplinare (cfr. rapporto 30 novembre 2011; doc. AI 99), concludente per una incapacità lavorativa del 50% nell’attività abituale dal mese di ottobre 2008, del 35% in attività adeguate e del 20% come casalinga (doc. AI 99). L’amministrazione ha poi effettuato un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica concludente per una limitazione del 21.5% (cfr. rapporto 20 aprile 2012, doc. AI 102). Tenuto inoltre conto del rapporto del consulente in integrazione professionale (doc. AI 108), con decisione del 20 agosto 2012 (preavvisata il 18 giugno 2012) l’Ufficio AI, considerata sempre l’assicurata quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (36% quale salariata e 64% quale casalinga), in applicazione del metodo misto ha fissato un grado d’invalidità non pensionabile del 26% e di conseguenza ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 110).

                               1.2.   L’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni nel giugno 2015, per il tramite del suo medico curante, producendo nuova documentazione medica. Con decisione 29 settembre 2015, preavvisata il 18 agosto 2015, l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurata dimostrato una modifica rilevante delle circostanze successivamente all’emanazione del precedente provvedimento di diniego. Adito dall’assicurata con ricorso, mediante pronuncia del 24 marzo 2016 il vicepresidente del TCA ha respinto il gravame, ritenendo che l’assicurata non aveva reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della decisione qui impugnata. Ha tuttavia trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché, tenuto conto della documentazione prodotta dall’assicurata, entrasse in materia sulla nuova domanda di prestazioni e, esperiti i necessari accertamenti di natura pluridisciplinare, rendesse un nuovo provvedimento sul diritto dell’assicurata a prestazioni AI (inc. 32.2015.159).

                               1.3.   Ricevuta nuovamente la pratica, l’amministrazione, dopo aver esperito i necessari accertamenti medici ed economici, comprensivi anche di una perizia multidisciplinare a cura del __________ e un’inchiesta domiciliare, ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni mediante decisione del 27 settembre 2017 (preavvisata il 22 giugno precedente), avendo concluso che a fronte di un’inabilità lavorativa medico teorica totale nell’attività abituale, del 60% in un’attività adeguata e del 20% come casalinga (dal mese di agosto 2015), ne discendeva un grado di invalidità complessivo del 37.5%, arrotondato al 38%, insufficiente per il riconoscimento di una rendita (doc. AI 162).

                               1.4.   Nel febbraio 2018 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, producendo nuova documentazione medica.      

                                         Aggiornata la situazione medica, valutate le nuove certificazioni tramite il SMR, con decisione del 21 giugno 2018, preavvisata il 14 maggio precedente, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni, presentando l’assicurata un grado d’invalidità non pensionabile del 38% (doc. AI 180).

                               1.5.   Contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulando l’attribuzione di una rendita intera, sulla base di nuova documentazione medica.  

                                         In sostanza, ritenendo lacunosi gli accertamenti svolti dall’amministrazione, contesta la valutazione medico-teorica dell’incapacità lavorativa. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.6.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata presa di posizione del SMR, conferma la valutazione medica ed economica effettuata e postula la reiezione del ricorso.

                               1.7.   Con scritto 21 settembre 2018 l’avv. RA 1 ha comunicato di aver assunto il patrocinio della ricorrente, chiedendo la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. VI).

                                         Con ulteriori scritti del 30 ottobre e 12 dicembre 2018 il patrocinatore ha ulteriormente precisato le argomentazioni ricorsuali, facendo pervenire nuovi certificati medici (doc. X e XVI).

In merito si è espressa l’amministrazione con scritto 13 novembre 2018 (corredato da una presa di posizione del consulente professionale), confermando la propria decisione e ribadendo che l’insorgente non ha comprovato una modifica sostanziale e rilevante dello stato di salute (doc. XII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha nuovamente negato all’assicurata il diritto ad una rendita.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                         In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                         L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

                                         Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

                                         Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. Leuenberger – Maro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

                                         Va infine rilevato che Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.”

                                         In concreto la richiesta di prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dell’Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

                                         Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in tal senso vedi STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio 2019 e 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018).

                               2.4.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                         Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

                                         Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3). 

Come detto, il 1. gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

                                         Nella presente fattispecie l’Ufficio AI nella decisione impugnata, così come anche nelle decisioni 23 novembre 2006, 3 maggio 2010, 20 agosto 2012 e 27 settembre 2017, ha applicato il metodo misto e, in base ai dati forniti dalla ricorrente, l’ha considerata salariata al 36% e casalinga al 64%.

                                         Tale suddivisione non è stata contestata e il TCA, alla luce dei dati agli atti ed in particolare del percorso professionale dell’interessata, non ravvisa alcuna ragione per scostarsi da tale riparto, non emergendo alcun elemento o indizio indicante una diversa quota di ripartizione.

                               2.6.   Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta". I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                               2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                               2.8.   Nella fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, nella procedura amministrativa, che è poi sfociata nell’ultima decisione di merito del 27 settembre 2017, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare.

                                         Dal referto datato 4 aprile 2017 (doc. AI 143) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e diabetologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto queste diagnosi:

" (…)

5.    DIAGNOSI

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) evoluta in:

-   Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD 10-F31.1).

Personalità ansiosa evitante (ICD 10-F60.6).

Periartropatia omeroscapolare tendinotica calcificata bilaterale con/su:

-   attualmente capsulite retrattile a sin.,

-   ossificazione a livello del tubercolo maggiore (DD: nell'ambito di una DISH [iperostosi schelettale idiopatica diffusa), alla sonografia del 23.1.2017.

Severa gonartrosi a ds. attivata con/su:

-   diminuzione della motilità, ipertrofia sinoviale e versamento articolare alla sonografia del 23.1.2017.

Sindrome lombospondilogena cronica con/su:

-   spondilosi bilaterale di L4 con spondilolistesi grado l-ll,

-   avanzata osteocondrosi erosiva L4-L5,

-   restringimento dei neuroforami L4 senza sicuri elementi clinici per una neurocompressione (MRI 5.1.2017).

Sindrome cervicospondilogena cronica con/su:

-   modica diminuzione della mobilità cervicale,

-   assenza di segni di neurocompressione,

-   indagini radiologiche finora normali.

Gonartrosi di media importanza a sin.

Tenosinoviti stenosanti croniche dei flessori delle dita delle 2 mani:

-   DD: nell'ambito del diabete mellito (non sicuri segni per un'artrite psoriatrica).

Fibromialgia.

Cardiopatia ischemica con/su:

-   esiti di NSTEMI, maggio 2015,

-   pregressa coronarografia del 18.2.2015: RCA prossimale con stenosi del 70%/90% trattata con PTCA e posa di stent; RCA distale con stenosi subocclusiva trattata con PTCA e stent,

-   FRCV: ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito tipo 2, obesità con BMI ca. 39,9 kg/m2.

Sindrome metabolica con diabete mellito di tipo 2 con/su:

-   controllo metabolico "disastroso” con iperglicemia cronica,

-   trattamento combinato con insulina e GLP-I,

-   lievissima polineuropatia sensitiva,

-   microalbuminuria anamnestica (all'attuale controllo assente).

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità già marcata e leggermente più pronunciata a ds.

Cefalee di origine cervicogena.

Varicosi agli arti inferiori stadio C3 bilateralmente.

Sospetta psoriasi cutanea, oligosintomatica.” (doc. AI 143, pag. 19-20)

                                         Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni, dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, esclusa la valenza invalidante dell’affezione neurologica, i periti hanno ritenuto globalmente data una totale incapacità lavorativa nella sua attività di aiuto cucina, ausiliaria di pulizie e in attività pesanti dal maggio 2015 (allorquando l’assicurata era stata ricoverata per una problematica cardiaca, precedentemente del 50%), ma un’inabilità del 60%, dal luglio 2016, in attività leggere adeguate e del 20% come casalinga.

                                         Hanno quindi indicato le limitazioni da osservare (cfr. in esteso al consid. 2.11), e hanno pure precisato che le diverse limitazioni della capacità lavorativa dovute alle diverse patologie andavano parzialmente sommate “poiché i vari consulenti non hanno valutato tutti le stesse patologie” (doc. AI 143).

                                         Queste conclusioni sono state confermate e avallate dal medico SMR nel Rapporto finale del 6 aprile 2017 (doc. AI 144).

                                         Fatta esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (cfr. rapporto del 21 giugno 2017, concludente per una limitazione complessiva del 24%, doc. AI 146), e interpellato il consulente professionale (che ha effettuato il confronto dei redditi stabilendo per la parte salariata un grado di invalidità del 61.7%, doc. AI 152), l’amministrazione ha quindi reso la decisione del 27 settembre 2017, con la quale, ammesse le suindicate inabilità lavorative e un grado di impedimento nelle faccende casalinghe del 24%, posta la quota parte di attività salariata del 36% e come casalinga del 64%, e quindi i gradi di invalidità parziale di 22.20% rispettivamente 15.36%, ha concluso per un grado di invalidità totale del 37.56%, insufficiente per la concessione di una prestazione (doc. AI 162).

                               2.9.   Nell’ambito dell’evasione della nuova richiesta di prestazioni del febbraio 2018, l’amministrazione ha interpellato i curanti. Il dr. __________, psichiatra curante, nel rapporto medico del 26 marzo 2018, poste le diagnosi invalidanti di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media ICD-10 F33.11, importanti disturbi alla colonna vertebrale, diabete grave, obesità”, ha concluso per una completa inabilità lavorativa (doc. AI 173). La dr.ssa __________, internista curante dal 2005, in data 30 marzo 2018 ha dal canto suo posto le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente (ICD 10-F33.11) almeno dal 2005, Sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale almeno dal 2005, diabete mellito dal 2004, insulinodipendente dal 2006, sindrome tunnel carpale bilaterale nota dal 2005, operata a dx (5.10.2017), cardiopatia ischemica stato dopo coronografia trattata con PTCA/DES (18.5.2015)”, dichiarando che a suo avviso “la paziente con le polipatologie menzionate sopra e che non lavora dal 2008 è difficile che possa riprendere un’attività lavorativa”. A suo dire i fattori che impedivano l’integrazione erano “depressione, dolori tendo-muscolari e osteo-articolari, diabete mellito insulinodipendente con frequenti scompensi, cardiopatia ischemica e recente intervento chirurgico per tunnel carpale” (doc. AI 174). Ha pure allegato un certificato del dr. __________, diabetologo, del 16 febbraio 2018, un rapporto di visita relativo ad un controllo cardiologico del 30 gennaio 2018, un rapporto operatorio relativo alla “decompressione del canale carpale dx con aperura semplice del LAAC” (doc. AI 174). Tale documentazione è stata sottoposta al medico SMR, il quale, nell’annotazione 14 maggio 2018, ha concluso:

" (…)

Diagnosi:

sindrome ansioso-depressiva

Personalità ansiosa-evitante

Periartropatia spalle bilaterale

Severa gonartrosi a destra

Gonartrosi media a sinistra

Sindrome lombospondilogena

Sindrome cervicospondilogena

Tenosinovite stenosante delle dita

Fibromialgia

Cardiopatia ischemica

Sindrome metabolica

Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità già marcata destra > sin

IL 60% in attività adatta, IL 24% quale casalinga (inchiesta del 18.5.2017).

Decisione di rifiuto del 27.9.2017, grado Al complessivo del 37.5%

Attuale nuova documentazione medica:

Assicurata sottoposta a decompressione canale carpale a destra il 5.10.2017, dr. __________.

Decorso regolare, al controllo del 13.10.2017 dr. __________ indica paziente contenta dell'operazione, notevole miglioramento delle glicemie.

Dr. __________ con rapporto del 26.3.2018 indica peggioramento negli ultimi mesi con attuale diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media F 33.11. Da notare che questa diagnosi corrisponde già a quella indicata nel rapporto dr. __________ del 15.7.2016.

Controllo cardiologico 1.2018 non mostra peggioramento.

Valutazione:

l'attuale documentazione raccolta in occasione della ulteriore domanda dopo decisione di rifiuto del 27.9.2017 non permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute.”

(doc. AI 179)

                                         Di conseguenza l’amministrazione, con la decisione contestata del 21 giugno 2018 ha concluso:

" (…)

Esito degli accertamenti:

In considerazione degli atti medici specialistici ed economici acquisiti all'incarto, e della presa di posizione del nostro Servizio Medico Regionale, che attesta che la situazione dell'assicurata

è sovrapponibile a quanto già deciso in data 27.09.2017 nello svolgere l'attività professionale di aiuto cuoco e ausiliaria in cucina (36%) e come casalinga (64%).

in attività abituale

100% dal 18.05.2015 a continua

in attività adeguata alle limitazioni funzionali

60% dal 19.08.2015 a continua

come casalinga

24% dal 19.08.2015 a continua

(tutte le incapacità lavorative sono da intendersi come presenza a tempo pieno con riduzione di rendimento).

Nonostante uno stato di salute invariato rispetto al passato, a seguito della modifica degli articoli 27 e 27bis dell’Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) qui di seguito viene esposto il nuovo calcolo effettuato per stabilire il grado d'invalidità a decorrere dal 01.01.2018:

Su tali presupposti medici abbiamo effettuato il calcolo del grado d'invalidità sulla base delle limitazioni funzionali definite in ambito medico:

Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità:

Riconoscendo che il confronto dei redditi sarebbe dovuto avvenire nell'anno 2018, non avendo i dati statistici aggiornati, si è effettuato il calcolo per l'anno 2016.

Reddito da valido:

Tabelle RSS 2014 categoria 55-56 Servizi di alloggi e ristorazione, attività semplici e ripetitive,

valore mediano = Fr. 47'916.24, aggiornato al 2016 = Fr. 48'417.-.

Reddito da invalido - tabelle RSS:

A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TAI). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di Statistica lei nel 2016 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 4'345.- (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41 .7 ore esso ammonta a Fr. 54'355.65 per l'intero anno.

Considerando un'attività al 40% ed effettuando una riduzione totale del 15% per attività leggere e per altri fattori di riduzione, ne deriva un reddito da invalido di Fr. 18'480.95.

Limitazione come salariata

(48'417 - 18'480.95) x 100 = 61 .83%

        48'417

Si conferma invece la limitazione come casalinga del 24%.

Considerando il tempo dedicato all'attività di salariata e di casalinga con gli impedimenti causati dal danno alla salute si ottiene il seguente grado d'invalidità:

Attività             Quota parte        Limitazione       Grado d'inv. parziale

Salariata          36%                      61.83%                               22.25%

Casalinga        64%                           24%                               15.36%

Grado d'invalidità                                                                   37.61%   

La Signora RI 1 presenta quindi una capacità di guadagno residua del 62% ed un grado d'invalidità del 38%, ed essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% il diritto alla rendita non sussiste.” (doc. AI 180)

                                         Di fronte al TCA l’assicurata ha prodotto, oltre a certificati già agli atti, anche un rapporto della dr.ssa __________ del 7 settembre 2018 (nel quale la curante riassume le note diagnosi e dichiara di non ritenere possibile, sin dal 2008, una ripresa dell'attività lavorativa), un rapporto relativo ad un controllo cardiologico del 30 gennaio 2018 (riferente di una situazione cardiologica invariata, assenza di segni per ischemia), scritti del dr. __________ del 16 febbraio e 2 luglio 2018 (che riferiscono di un diabete stabile e ben controllato), due rapporti del dr. __________ del 1. giugno 2018 (riferente dell’avvenuta sinovialectomia flexor pollicis lungo a destra il 17 maggio 2018 con decorso regolare) e del 28 agosto 2018 (riferente di una decompressione del nervo mediano nel canale carpale a sinistra per neuropatia compressiva e sinovialectomia D3/4 a sinistra il 16 agosto 2018 con decorso regolare).

                                         Su tali atti medici, il medico SMR dr. __________, il 12 settembre 2018, ha osservato che tale “documentazione non documenta una modifica sostanziale dello stato di salute. L'assicurata è stata sottoposta ad intercorrente interventi alla mano destra e alla mano sinistra con decorso regolare e quindi IL limitata a 3-6 settimane dopo gli interventi in questione in considerazione decorsi privi di complicazioni.” (doc. IV/1)

                                         L’assicurata ha inoltre prodotto un certificato 31 agosto 2018 del dr. __________, attestante:

" (…) Essa è seguita dal sottoscritto dal 02.03.2005 a tuttora, oltre ad una importante sindrome depressiva ricorrente, la paziente soffre anche di un diabete mellito di tipo 2B, diagnosticato già nel 2004 con insulino terapia e una polineuropatia periferica con microalbuminuria nota, ragion per la quale è seguita regolarmente da diversi anni dal Dr. med. __________ Spec. FMH in Endocrinologia e Diabetologia che mi legge in copia.

Per quel che riguarda la sua situazione organica essa soffre di una ipertensione arteriosa importante con dislipidemia e importanti disturbi alla colonna vertebrale anche a causa della sua obesità che peggiora la sua situazione già di per sé precaria.

Per quel che concerne invece la sua situazione psichica, come già accennato, la paziente soffre di una sindrome depressiva ricorrente ormai già da diversi anni, attualmente di gravità media (ICD-10 F33.1).

Essa presenta tuttora una sintomatologia depressiva classica con umore depressivo, rallentamento psicomotorio, importanti disturbi del sonno con diminuzione dello slancio vitale a volte accompagnato anche da idee negative e pessimiste, una diminuzione della sua autostima recentemente accompagnata da disturbi della concentrazione e della memoria.

La sua sintomatologia depressiva sicuramente è peggiorata anche in seguito ai suoi vari disturbi organici sopra elencati.

La sua inabilità lavorativa, in modo globale e puramente dal punto di vista psichiatrico, è nella misura del 100%.

La sua prognosi, a breve medio termine è riservata e necessita sicuramente ancora di una presa a carico di tipo psichiatrico a volte con la presenza di membri famigliari, visto che la paziente malgrado sia residente in Ticino da diversi anni, non parla ancora correttamente l’italiano. Non mi rimane che confermare la sua inabilità lavorativa nella misura completa con una percentuale invalidante importante che compromette totalmente lo stato psicofisico della paziente.

Terapia in corso:

- Sertalin 100 mg 1-0-0

- Tranxilium 20 mg ½-½-½

- Temesta 1 mg al bisogno

- Truxal 15 mg 0-0-1

- Saroten 25 mg Retard 0-0-1-0. (…)” (doc. F)

                             2.10.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                             2.11.   Il TCA è chiamato a stabilire se, alla luce della documentazione medica trasmessa nell’ambito della nuova domanda assicurativa e in questa sede per dimostrare l’intervenuto peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 27 settembre 2017, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI abbia correttamente oppure no, dopo aver interpellato anche i medici del SMR, emanato una nuova decisione di rifiuto delle prestazioni.

                                         Ora, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che l’amministrazione a ragione ha concluso che la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata non permetteva di oggettivare una diversa valutazione del caso, segnatamente nel senso di un peggioramento rispetto alla situazione attentamente vagliata, tramite perizia pluridisciplinare del __________ del 4 aprile 2017, in sede di decisione del 27 settembre 2017.

                                         Come anticipato, da quest’ultimo referto peritale risulta che il __________ aveva fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica, neurologica, psichiatrica, cardiologica e diabetologica e sulla base delle stesse e degli accertamenti eseguiti, aveva posto quali diagnosi aventi influsso sulla capacità lavorativa segnatamente quelle di “Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) evoluta in Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD 10-F31.1), Personalità ansiosa evitante (ICD 10-F60.6), Periartropatia omeroscapolare tendinotica calcificata bilaterale, Severa gonartrosi a ds. attivata, Sindrome lombospondilogena cronica con/su spondilosi bilaterale di L4 con spondilolistesi grado l-ll, avanzata osteocondrosi erosiva L4-L5, restringimento dei neuroforami L4, Sindrome cervicospondilogena cronica, gonartrosi di media importanza a sin, tenosinoviti stenosanti croniche dei flessori delle dita delle 2 mani, Fibromialgia, Cardiopatia ischemica, Sindrome metabolica con diabete mellito di tipo 2 con/su controllo metabolico "disastroso” con iperglicemia cronica, trattamento combinato con insulina”. Dopo un’esauriente discussione tra i medici coinvolti, il __________ aveva quindi considerato l’assicurata globalmente inabile al lavoro nella sua attività di aiuto cucina, ausiliaria di pulizie e in attività pesanti dal maggio 2015 (allorquando l’assicurata era stata ricoverata per una problematica cardiaca), ma da luglio 2016 inabile al 60% in attività leggere adeguate e al 20% come casalinga.

                                         I periti avevano osservato che la riduzione della capacità lavorativa era “dovuta in primis alle patologie reumatologiche (periartropatia omeroscapolare bilaterale, severa gonartrosi a ds., sindrome lombospondilogena cronica, sindrome cervicospondilogena cronica, gonartrosi a sin., tenosinoviti stenosanti alle mani), e in minor misura per le patologie a livello psichiatrico (a causa della sindrome depressiva, attualmente di media entità con peggioramento negli ultimi 4 anni), cardiologico (presenza di una cardiopatia ischemica) e diabetologico-metabolico (tenendo conto della disastrosa situazione metabolica con lievissima polineuropatia periferica sensitiva e dolori agli arti inferiori)”. In merito alle caratteristiche che doveva avere un’attività adeguata il __________ ha precisato:

" Per quanto riguarda la patologia alle ginocchia l'A. può deambulare solo per brevi tratti in modo ripetitivo, non può eseguire movimenti ripetitivi di flessione-estensione delle ginocchia in carico, assumere la posizione inginocchiata. Non può stare in piedi a lungo se non ha la possibilità di sedersi e di riposarsi ogni tanto. Pur alternando la posizione in piedi con la posizione seduta non può stare in piedi oltre le 4 ore ogni giorno. Inoltre per problemi alla schiena è limitata nei movimenti ripetitivi di flessione-estensione-rotazione del tronco, in posizioni statiche prolungate senza la possibilità di un cambiamento di posizione e di sgranchirsi ogni tanto. Per la spalla sin è limitata in movimenti di rotazione interna forzata e i lavori attorno e sopra l'orizzontale e in lavori ripetitivi con l'arto superiore di sin.

A livello cardiologico I'A. deve evitare attività con sforzi isometrici.

Tenendo conto del diabete mellito I'A. deve avere la possibilità di eseguire le cure necessarie (compreso il controllo delle glicemie e effettuare spuntini); deve evitare lavori in zone pericolose per sé stessa.

Dal punto di vista psichiatrico è limitata, poiché I’A. è una persona con scarse risorse e tendenzialmente ansiosa ed evitante.

Sommiamo parzialmente fra di loro le limitazioni della capacità lavorativa, poiché i vari consulenti non hanno valutato tutti le stesse patologie.” (doc. AI 143 p. 31)

                                         Queste conclusioni sono state confermate e avallate dal medico SMR nel Rapporto finale del 6 aprile 2017 (doc. AI 144).

                                         Ora, tali conclusioni, che hanno giustificato la decisione, cresciuta in giudicato e di conseguenza vincolante, del 27 settembre 2017, non sono state smentite dalla documentazione medica prodotta dall’assicurata nel corso dell’ultima domanda di prestazioni e in questa sede. L’assicurata non ha quindi dimostrato l’intervento, successivo alla precitata decisione, di un rilevante peggioramento delle sue condizioni avente effetto sulla sua capacità lavorativa. 

                                         Quanto innanzitutto alle certificazioni del dr. __________, nel rapporto medico del 26 marzo 2018, poste le diagnosi invalidanti di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media ICD-10 F33.11, importanti disturbi alla colonna vertebrale, diabete grave, obesità”, egli ha concluso per una completa inabilità lavorativa (doc. AI 173).

                                         Ora, in proposito va osservato che già in occasione delle certificazioni dell’8 ottobre 2015 e del 15 luglio 2016, valutate dal __________, lo psichiatra aveva posto la medesima diagnosi (“sindrome depressiva ricorrente ormai già da diversi anni, attualmente di gravità media, ICD-10 F33.1”, doc. F). In effetti il medico SMR ha osservato come, malgrado lo psichiatra riferisse di un peggioramento, le diagnosi e le conclusioni da lui poste corrispondessero a quelle già poste all’epoca della valutazione del __________ (cfr. l’Annotazione SMR del 14 maggio 2018, doc. 179).

                                         La medesima diagnosi e la descrizione di uno stato sostanzialmente invariato compaiono inoltre anche nel certificato del 31 agosto 2018, il quale conferma la conclusione di inabilità lavorativa totale, indicando la prescrizione di una terapia medicamentosa essenzialmente invariata rispetto all’epoca della perizia __________. In effetti in tale certificazione il dr. __________ certifica nuovamente la diagnosi di sindrome depressiva, sempre di “gravità media”, e ribadisce che la paziente soffre “ormai già da diversi anni”, presentando la medesima “tuttora” una sintomatologia depressiva classica con relativa sintomatologia. Sia del resto ricordato che la medesima diagnosi era pure stata posta dal __________, sulla base dell’accurata valutazione del perito dr. __________, il quale si era tuttavia scostato dalla conclusione di completa inabilità lavorativa posta già a quell’epoca dal dr. __________, concludendo per una limitazione dovuta agli aspetti psichiatrici del 40% (doc. AI 143 p. 24).

                                         Il quadro psichiatrico appare quindi sostanzialmente invariato, ragione per cui non può essere ammessa, sotto questo profilo, una modifica di rilievo rispetto all’ultima decisione di diniego.

                                         Osservato anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che le certificazioni dello psichiatra curante non permettono di scostarsi dalle pertinenti e motivate conclusioni cui è giunta l’amministrazione.

                                         Sia peraltro osservato che, contrariamente a quanto sembra allegare l’insorgente, la perizia del __________ non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione del curante.

                                         In sostanza quindi la certificazione del curante - la cui scarna descrizione delle constatazioni obiettive e delle diagnosi collimano in sostanza con quanto descritto nella perizia del __________ - non permette di distanziarsi dalle conclusioni peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito psichiatrico e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione della medesima situazione della ricorrente.

                                         Val qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.7 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 143 V 409), che i periti del __________ non avevano applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma avevano verificato l’incapacità lavorativa della ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

                                         Quanto d’altra parte alle certificazioni del 30 marzo e 7 settembre 2018 della dr.ssa __________, internista curante dal 2005, le stesse riassumono le note diagnosi di cui soffre l’assicurata, ma si limitano in sintesi a confermare quanto già precedentemente attestato (cfr. certificati del 9 giugno 2015, 13 ottobre 2015, 30 luglio 2016) e ampiamente valutato dai periti del __________ (cfr. doc. 143 p. 3-5), ossia la presenza di “depressione, dolori tendo-muscolari e osteo-articolari, diabete mellito insulinodipendente con frequenti scompensi, cardiopatia ischemica e recente intervento chirurgico per tunnel carpale” (doc. AI 174). Nelle sue certificazioni tuttavia la curante non fa quindi essenzialmente che confermare quanto attestato già da anni, inclusa l’attestazione di inabilità lavorativa completa (vista anche l’assenza di formazione, la mancata padronanza di una delle lingua nazionali e la lunga inattività lavorativa), senza tuttavia indicare un significativo peggioramento delle condizioni dell’assicurata rispettivamente motivare in che modo o in che misura la situazione valetudinaria sia cambiata rispetto all’epoca della valutazione __________ e della decisione del 27 settembre 2017.

                                         Non è possibile concludere diversamente nemmeno dagli scritti del 16 febbraio e 2 luglio 2018 del dr. __________, diabetologo. Gli stessi non documentano in effetti un peggioramento rispetto alla situazione precedentemente diagnosticata, ma anzi parrebbero indicare un miglioramento. Riferiscono infatti di un diabete “stabile e ben controllato”, laddove invece il __________, nella perizia del 4 aprile 2017, riferiva ancora di “controllo metabolico disastroso con iperglicemia cronica” (doc. AI 143 pag. 20) e lo stesso dr. __________ il 15 novembre 2016 aveva evidenziato “uno scompenso iperglicemico cronico” (doc. C). Del resto già in occasione del controllo del 13 ottobre 2017 il dr. __________ aveva indicato come vi fosse stato un notevole miglioramento delle glicemie (doc. AI 179).

                                         Nemmeno può essere desunto un peggioramento dal referto relativo ad una visita al Pronto soccorso il 24 gennaio 2018 per “dolore toracico di probabile origine osteomuscolare” (doc. E) né da quello riferito ad un controllo cardiologico del 29 gennaio 2018 (dr. __________), riferendo di una situazione cardiologica invariata, con assenza di segni per ischemia (doc. IV/1).

                                         Del resto sia pure nuovamente ribadito in questa sede che anche il SMR, nell’Annotazione del 12 settembre 2018, ha osservato che i recenti atti medici prodotti dall’assicurata non documentavano una modifica sostanziale dello stato di salute (cfr. in esteso al consid. 2.9; doc. IV/2).

                                         Quanto al rapporto operatorio relativo alla “decompressione del canale carpale dx con apertura semplice del LAAC” (doc. AI 174), nella sua annotazione del 14 maggio 2018 il medico SMR aveva riferito dell’avvenuta decompressione chirurgica del canale carpale a destra il 5 ottobre 2017, tramite il dr. __________, con tuttavia decorso regolare e soddisfacente (doc. AI 179).

                                         Sugli ulteriori rapporti del dr. __________ del 1 giugno 2018 (riferente dell’avvenuta sinovialectomia flexor pollicis lungo a destra il 17 maggio 2018 con decorso regolare) e del 28 agosto 2018 (riferente di una decompressione del nervo mediano nel canale carpale a sinistra per neuropatia compressiva e sinovialectomia D3/4 a sinistra il 16 agosto 2018 con decorso regolare) il medico SMR dr. __________, il 12 settembre 2018, ha osservato che tale “documentazione non documenta una modifica sostanziale dello stato di salute. L'assicurata è stata sottoposta ad intercorrente interventi alla mano destra e alla mano sinistra con decorso regolare e quindi IL limitata a 3-6 settimane dopo gli interventi in questione in considerazione decorsi privi di complicazioni.” (doc. IV/1). Rilevato pure come il dr. __________ nemmeno ha certificato un’inabilità lavorativa, tali conclusioni non possono che essere condivise. 

                                         Se ne deve quindi concludere che l’assicurata si è limitata a produrre documentazione medica già presa in considerazione e oggetto di disamina da parte degli specialisti del __________ in sede di perizia del 4 aprile 2017, rispettivamente documentazione dalla quale non si evince alcuna successiva modifica rilevante e duratura del suo stato valetudinario o la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento intervenuto entro la data della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Ribadite nuovamente le riserve che si impongono nella valutazione delle certificazioni dei medici curanti, anche se specialisti (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), questo Tribunale concorda quindi con l’amministrazione nel ritenere che l’assicurata abbia espresso un dissenso puramente soggettivo, ma non supportato da adeguata documentazione medico-specialistica in grado di documentare l’intervento di un peggioramento delle sue condizioni successivo all’ultima decisione di diniego del settembre 2017.

                                         Richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che la ricorrente presenta tuttora una totale incapacità lavorativa nella sua attività professionale di aiuto cuoco e ausiliaria di cucina, e meglio dal maggio 2015, ma un’abilità del 40% in attività adeguate.

                                         Questo Tribunale ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). La domanda di una “rivalutazione” medica formulata, seppur non esplicitamente, dalla ricorrente va quini respinta (doc I p. 5).         

                             2.12.   Per quanto riguarda la graduazione dell’invalidità per la parte lavorativa, occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2.), il cui calcolo, rimasto fondamentalmente incontestato, è stato esposto nella decisione contestata.

                           2.12.1   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Come risulta dal rapporto del 21 giugno 2017 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 152), considerato come l’assicurata non esercitasse più alcuna attività lavorativa dal 2004, l’Ufficio AI ha preso in considerazione i dati statistici.

                                         Ricordato come l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), nel caso in specie rettamente l’Ufficio AI si è fondata sulla Tabella TA1 2014, settore RSS 55-56, “Servizi di alloggio e ristorazione”, attività semplici e ripetitive, per le donne. Ha quindi preso in considerazione quale base di calcolo un reddito statistico annuo da valida di fr. 48’417 risultante dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e ripetitive nel settore indicato, valida nel 2014, dato aggiornato al 2016 e riportato su 41.7 ore settimanali (ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa).

                                         Conformemente al nuovo calcolo in vigore dal 1 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI (cfr. consid. 2.3 e 2.4), l’amministrazione ha riportato giustamente il succitato dato al 100%.

                                         Questi dati – peraltro rimasti incontestati – possono essere fatti propri da questo Tribunale.

                          2.12.2.   Per quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Come appena visto, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Nel caso di specie, non svolgendo l’assicurata un’attività adeguata, rettamente l’Ufficio AI ha determinato il reddito da invalida sulla base dei dati statistici relativi ad attività semplici e ripetitive.

                                         In particolare l’amministrazione ha preso in considerazione quale base di calcolo fr. 54'355,65 risultante dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valida nel 2014, dato aggiornato al 2016 e riportato su 41.7 ore settimanali.

                                         Considerando quindi rettamente una riduzione del 60% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 40% e decurtato di un ulteriore 15% per attività leggere e altri fattori di riduzione, il reddito da invalida è stato definito in fr. 18’480.95.--.

                                         Ne segue che raffrontando il reddito da valida al 100% di fr. 48’417.-- con quello da invalida di fr. 18'480, l’Ufficio AI ha rettamente stabilito un grado d’invalidità del 61.83% ([fr. 48’417 - fr. 18'480] : fr. 48’417 x 100).

                          2.12.3.   Tale modalità di calcolo, che peraltro ha correttamente considerato, per il reddito da invalida, il reddito statistico al 100%, riducendolo quindi sulla base dell’esigibilità medico-teorica e di eventuali altre riduzioni e solo successivamente, cioè al momento del calcolo dell’invalidità globale, tenuto conto della quota parte relativa all’attività salariata (cfr. a tal riguardo STCA 32.2014.66 del 24 marzo 2015 consid. 2.12.2 pag. 28), così come ha correttamente rapportato il reddito da valida al 100%, va confermata.

                                         Del resto, il legale della ricorrente si limita ad eccepire in merito che la sua assistita “considerati gli elementi strettamente” a lei legati avrebbe “una capacità alquanto ristretta sull’attuale mercato di lavoro”, ritenuta anche la lunga inattività (doc. X).

                                         Ora, in proposito l’amministrazione ha in corso di procedura ricorsuale interpellato il proprio consulente professionale, il quale con rapporto 9 novembre 2018 ha esposto quanto segue:

" (…) L'assicurata è invero considerata salariata in misura del 36% e casalinga in misura del 64%. Sulla parte casalinga è già stata svolta un'inchiesta che ha determinato una percentuale di impedimento del 24%.

Per la parte salariata il medico SMR a seguito della perizia pluridisciplinare esperita in data 6.4.2017 una capacità nulla nell'attività abituale di ausiliaria delle pulizie e una capacità del 40% in attività adatte (intesa come riduzione di rendimento su presenza piena). Da notare che le ulteriori annotazioni SMR confermano questa valutazione.

Preso atto della percentuale salariata del 36% e rispetto alla ridotta capacità lavorativa (40%), si tratta di un rendimento complessivo di circa 6 ore a settimana. Queste circa 6 ore a settimana possono essere svolte anche su più giorni e devono rispettare i limiti posti a livello medico SMR. In particolare: carico massimo 5 kg senza limitazioni, alternanza della postura al bisogno a cui si aggiunge il fatto che non può stare in piedi alternando la posizione seduta oltre le 4 ore, difficoltà di svolgere lavori di precisione, deambulazione solo per brevi tratti in modo ripetitivo, impossibilità di movimenti ripetitivi di flessione estensione delle ginocchia in carico, assumere la posizione inginocchiata, limitata nei movimenti di flessione-estensione-rotazione del tronco; per la spalla sinistra è limitata in movimenti di rotazione interna forzata e i lavori attorno e sopra l’orizzontale e in lavori ripetitivi con l'arto superiore di sinistra; a livello cardiologico deve evitare movimenti con sforzi isometrici; per il diabete mellito, deve avere la possibilità di eseguire le cure

necessarie e deve evitare lavori in zone pericolose per sé stessa; dal profilo psichiatrico è limitata per scarse risorse, ansia ed evitamento.

Valutazione consulente

La valutazione del consulente si sofferma unicamente sulla questione di reintegrazione.

Nel citato documento ii rappresentante legale indica che “invero se considerati gli elementi strettamente personali legati alla signora RI 1 questa non ha che una capacità alquanto ristretta sull’attuale mercato di lavoro. Un'attività lucrativa è da

considerarsi incompatibile con varie problematiche della stessa" (p. 4).

Ora, preso atto di quanto esposto in precedenza e considerato quanto affermato dal rappresentante legale, per quanto attiene unicamente la parte salariata, si deve valutare se l'assicurata possa esigibilmente corrispondere alle indicazioni SMR in particolare se possa lavorare 6 ore a settimana in attività esigibili.

Dal profilo delle attività, si deve prendere anche atto del fatto che l'assicurata non possiede competenze professionali. Di fatto il curriculum dell'assicurata contiene unicamente attività semplici e ripetitive svolte in __________ (operaia per due anni), ausiliaria di

pulizia e aiuto cucina per 4 anni in Svizzera circa. Inoltre, come precisato nei vari documenti, l'assicurata non ha appreso la lingua italiana, avendo contatti unicamente con persone che parlano la sua stessa lingua.

Di conseguenza, si stabilisce che il numero di attività esigibili per l'assicurata devono essere ridotte a quelle semplici e ripetitive, in contesti in cui vengono rispettati i citati limiti funzionali e in cui è possibile lavorare poche ore a settimana.

Si conclude allora che l'assicurata possa essere considerata abile al lavoro in contesti professionali quali custode di immobili o in altre attività in cui può fungere da supporto (atelier, negozi, magazzini, bar, ecc.) per piccoli lavori ausiliari al personale.

Si tratta in altri termini di una presenza limitata che può essere gestita in modo rispettoso delle limitazioni funzionali come anche delle esigenze di pause e di cura necessaria (in particolare per il diabete mellito).

Conclusione e procedere

Viste le analisi di cui sopra non è corretto considerare l'assicurata come non reintegrabile malgrado quanto richiesto dal rappresentante legale. Esistono infatti attività esigibili in cui l'assicurata può sfruttare la sua abilità lavorativa posta, rispettando i limiti funzionali e le scarse risorse dell'assicurata.” (doc. XII/1)

                                         Tali conclusioni, frutto di un’analisi approfondita e specifica del caso particolare, meritano di essere confermate.

                                         Sia peraltro nuovamente sottolineato che la giurisprudenza federale ha in maniera costante già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.), ritenuto altresì che, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

                                         Per quanto concerne la riduzione globale del 15% applicata dall’amministrazione per i fattori “attività leggere” (10%) e “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari” (5%), dalla stessa, contestata genericamente dall’assicurata la quale pretenderebbe una riduzione maggiore -, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte non ha motivo di distanziarsi.

                                         In effetti, questa Corte ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata, e non può di conseguenza ammettere una decurtazione maggiore. La deduzione ammessa tiene peraltro adeguatamente conto del fatto che le limitazioni fisiche da osservare non siano oltremodo gravose.

                                         Del resto, l’assicurata non ha addotto motivi pertinenti che permettano a questa Corte di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalida (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

                                         In effetti, per quel che concerne il fattore età avanzata, sebbene viene considerato come un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Pertanto, come visto, il fattore età avanzata non costituisce un motivo di riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un elemento di valutazione generale della residua capacità lavorativa di una persona assicurata.

                                         Nella fattispecie concreta, l’assicurata al momento della decisione contestata aveva appena compiuto 57 anni e quindi ben lontana dall’età di pensionamento che, a determinate condizioni, può limitare la capacità lavorativa.

                                         Va inoltre rilevato che la scarsa formazione professionale rispettivamente la lunga inattività dell’assicurata non giustificano ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (attività semplici di tipo fisico o manuale, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

                                         Per quanto concerne la nazionalità e la formazione professionale, va evidenziato che, come risulta dal curriculum vitae, l’insorgente, cittadina ____________, in Svizzera dal settembre 1998, è al beneficio di regolare permesso di soggiorno C (cfr. in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc), ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo paese d’origine, ha dapprima lavorato come operaia in una fabbrica __________ in __________, e quindi in Svizzera è stata attiva come aiuto cucina e ausiliaria di pulizie in ristoranti sino al 2005, motivo per cui non è giustificata alcuna riduzione.

                                         Essendo inoltre la riduzione del 60% riconosciuta a livello medico-teorico come riduzione di rendimento, un’ulteriore riduzione per attività a tempo parziale non è giustificata (cfr., fra le tante, STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014).

                                         Ne segue che la riduzione del 15% va confermata.

                             2.13.   Per quanto concerne l’attività di casalinga, come è stato esposto l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana (cfr. consid. 2.3).

                                         In concreto, in sede della valutazione effettuata nell’ambito dell’istruttoria che ha preceduto la resa della decisione del 27 settembre 2017, l’assistente sociale, stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive CIGI (attribuendo un valore complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali dell’assicurata nell’ambito dell’economia domestica) e fissati gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 18 maggio/21 giugno 2017 aveva stabilito una limitazione complessiva del 24%.

                                         Tali risultanze, fatte proprie dall’amministrazione in sede della menzionata decisione di diniego, sono rimaste incontestate.

                                         Nell’ambito dell’evasione della nuova domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2018, accertato come non fosse stata comprovata alcuna modifica della situazione valetudinaria rispetto a quanto deciso con il provvedimento di diniego del 27 settembre 2017, l’amministrazione ha prescisso da una nuova valutazione a domicilio, confermando la limitazione del 24%.

                                         Questo TCA non ha nulla da eccepire.

                                         Del resto va altresì ricordato che la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

                                         Va qui ricordato che nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo concetto è stato ancora di ribadito nelle STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018 e 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.

                                         Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ribadito che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la limitazione in ambito domestico del 24% va confermata.

                             2.14.   Quanto quindi alla definizione del grado di invalidità globale, visto quanto sopra, in corretta applicazione del metodo misto (cfr. consid. 2.4), viste le quote parti tra attività salariata (36%) e mansioni casalinghe (64%), tenuto conto di un’invalidità quale salariata del 61.83% (capacità lavorativa del 40% in attività adeguate; cfr. al consid. 2.12) ed una limitazione del 24% quale casalinga, il grado d’invalidità globale è del 37.61%, arrotondato al 38% (36 x 61.83% + 64 x 24%).

                                         In queste condizioni, rettamente l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

                             2.15.   Visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Stante l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-  sono poste a carico della ricorrente, vista anche la reiezione della domanda di gratuito patrocinio da lei formulata (consid. 2.16).

                             2.16.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. In effetti, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi di un diniego di rendita e la documentazione medica prodotta non era idonea atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento della pronunzia contestata.

                                         Facendo quindi difetto uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente

32.2018.142 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.11.2019 32.2018.142 — Swissrulings