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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.2017 32.2017.8

August 17, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,690 words·~23 min·3

Summary

Nessun contributo per l'assistenza ad un'assicurata con limitata capacità d'esercizio dei diritti civilo e sottoposta a curatela generale che vive con la madre novantenne nello stesso appartamento

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.8   BS/sc

Lugano 17 agosto 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2017 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 28 novembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1952, affetta da schizofrenia, dal 1° gennaio 1994 beneficia di una rendita intera (cfr. decisione 14 giugno 1994, inc. AI doc. 18). Dal 1° febbraio 2011 essa ha diritto ad un assegno per grande invalido di grado medio (inc. AI doc. 100 e 102).

                               1.2.   In data 24 settembre 2014 l’assicurata aveva presentato una domanda volta all’ottenimento del contributo per l’assistenza (inc. AI doc. 104).                     

                                         Assunti i costi per la consulenza in merito al contributo di assistenza ex art. 39j OAI (cfr. comunicazione 29 ottobre 2014; inc. AI doc. 114), l’Ufficio AI aveva esperito un’inchiesta domiciliare tramite un assistente sociale, accertando il diritto ad un contributo per l’assistenza. Tenendo conto delle risultanze di tale inchiesta, con progetto di decisione 4 febbraio 2015 l’amministrazione aveva respinto provvisoriamente l’erogazione di tale prestazione trovandosi l’assicurata degente sin dall’8 novembre 2014 presso la Clinica __________ di __________ (inc. AI doc 126). A seguito del rientro dell’assicurata al proprio domicilio, con risoluzione 17 febbraio 2015 l’Autorità Regionale di Protezione __________ di __________ aveva nominato __________ quale suo curatore generale. Il successivo 16 marzo 2015 l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di prestazioni a motivo della convivenza dell’assicurata con la madre. Secondo l’amministrazione l’assicurata non aveva di conseguenza dimostrato di gestire un’economia propria ai sensi dell’art. 39b lett. a OAI, quale requisito per il riconoscimento del contributo in parola (inc. AI doc. 135).

                               1.3.   Con ricorso 15 aprile 2015 l’assicurata, per il tramite del suo curatore, aveva contestato la succitata decisione sostenendo che fossero assolti i presupposti dell'art. 39b let. a OAI per il diritto al contributo per l’assistenza, poiché la sua situazione e quella di sua madre, oggi 90enne e che non riesce più ad occuparsi della figlia, poteva essere parificata a quella esistente tra coniugi o a comunità abitativa, condividendo entrambe un appartamento in cui ognuna dispone di una propria camera da letto e dove vi era un settore di uso comune. Con la risposta di causa, l’amministrazione aveva invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, non essendo realizzato il presupposto della “gestione di una propria economia domestica”, in quanto l’assicurata viveva nell’appartamento della di lei madre, la quale continuava ad occuparsi della gestione in ambito domestico.

                                                     Con sentenza 16 marzo 2016 questo Tribunale aveva respinto il ricorso, rilevando che sino all’emissione della decisione contestata l’assicurata non gestiva una propria economia domestica ai sensi dell'art. 39b OAI e che la sua situazione non poteva essere equiparata ad una comunità abitativa secondo il marg. no. 2020 delle CCA (STCA 32.2015.57 consid. 2.6 pag. 11). Ritenendo tuttavia che “… dal momento che la madre dell’assicurata non è (più) in grado di occuparsi della figlia, con la presenza della badante l’assicurata costituisce una comunità abitativa ai sensi del marg. no. 2020 CCA (cfr. consid. 2.2), vivendo in un appartamento con a disposizione una camera da letto ed un settore di uso comune”, il TCA aveva trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché verificasse se l’assistente assunta dall’assicurata (tramite il suo curatore) successivamente alla decisione contestata adempisse il requisito dell’art. 42 quinquies lett. b LAI (ossia che l’assistente non deve essere il coniuge, il partner registrato, la persona con cui l’assicurato convive di fatto o un parente in linea diretta; cfr. consid. 2.3) e che determinasse l’eventuale versamento di un contributo per assistenza (inc. 32.2015.57).

                               1.4.   Con decisione 28 novembre 2016, preavvisata il 18 ottobre 2016, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di contributo per assistenza per i seguenti motivi:

" (…)

Conformemente a quanto indicato dal TCA la nostra assistente sociale ha preso nuovamente contatto con il curatore della Signora RI 1 al fine di informarsi sull'attuale situazione familiare.

Dalle informazioni assunte presso il curatore generale risulta che l'assicurata abita tuttora con l'anziana madre e la sua situazione abitativa non è cambiata rispetto alla prima inchiesta effettuata in data 14.01.2015.

Le condizioni poste all'art. 39b OAI non sono pertanto assolte e viene riconfermato il rifiuto al contributo per l'assistenza in quanto la Signora RI 1, con capacità limitata di esercitare i diritti civili, non gestisce una propria economia domestica vivendo sotto lo stesso tetto della madre.

Audizione – Osservazioni al progetto di decisione del 18.10.2016

Preso atto delle osservazioni prodotte il 07.11.2016, lo scrivente Ufficio conferma di avere eseguito gli accertamenti del caso e conferma le conclusioni a cui è giunto nel preavviso di decisione reso.

Si ribadisce che le condizioni poste dall'ad. 39b OAI non sono assolte e si riconferma il rifiuto al contributo per l'assistenza.” (Inc. AI doc. 160)

                               1.5.   Con ricorso del 12 gennaio 2017 l’assicurata, rappresentata dal suo curatore, ha postulato il riconoscimento di un contributo per assistenza, sostenendo come l’amministrazione abbia svolto accertamenti lacunosi. Ribandendo come la madre dell’assicurata non sia in grado di gestire l’economica della figlia, evidenzia che dal 16 aprile 2015 è stata assunta una badante motivo per cui per cui il requisito ex art. 39b OAI è definitivamente assolto, ciò che comporta il riconoscimento della prestazione in parola.

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso. In sostanza ritiene che l’assunzione della badante (con un pensum lavorativo di 3 ore dal lunedì al venerdì) non comporta una diversa valutazione rispetto alla decisione resa il 16 marzo 2015 e confermata dal TCA e che quindi la madre, seppur novantenne, continua ad occuparsi della figlia e della gestione dell’economia domestica.

                               1.7.   Con osservazioni 20 febbraio 2017 la ricorrente rileva in particolare come non sia esatto che venga seguita da una sola badante, bensì da una squadra di 3 operatrici, oltre alla visita giornaliera di un‘ora da parte di un’infermiera, per una copertura di 24 ore su 24 e di 7 giorni su 7 (doc. VI).

                               1.8.   Con osservazioni 16 marzo 2017 l’Ufficio AI ha ribadito che l’assicurata ha prodotto documentazione atta, a suo dire, a comprovare l’esistenza di una gestione di una comunione domestica propria (doc. VIII+1/2).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad un contributo per assistenza.

                                         Secondo il Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione invalidità (6° revisione AI, primo pacchetto di misure) del 24 febbraio 2010, “il contributo per l’assistenza è una nuova prestazione per i disabili che integra l’assegno per grandi invalidi e l’assistenza prestata dai familiari, creando un’alternativa alle prestazioni d’aiuto istituzionali. In futuro i disabili avranno la possibilità di assumere essi stessi personale per l’aiuto di cui hanno bisogno e riceveranno dall’AI un contributo per l’assistenza di 30 franchi all’ora per coprire una parte delle spese. Questo permetterà agli assicurati di stabilire in modo autonomo e responsabile come organizzare la propria assistenza. Questa maggiore attenzione alle esigenze dei disabili migliorerà la loro qualità di vita, aumenterà le loro probabilità di riuscire vivere a casa propria nonostante la disabilità e offrirà loro maggiori possibilità d’integrazione sociale e professionale. Il contributo per l’assistenza consentirà infine di ridurre il tempo dedicato dai familiari alle cure.” (FF 2010 1649).

                                         Secondo l’art. 42 quater cpv. 1 LAI hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che:

                                         a.   percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4;

                                         b.   vivono a casa propria; e

                                         c.   sono maggiorenni.

                                         Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza (cpv. 2).

                                         Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza (cpv. 3; cfr. art. 39a OAI).

                               2.2.   Per quel che concerne gli assicurati con una capacità limitata di esercitare i diritti civili, l’art. 39b OAI stabilisce che:

" Gli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di esercitare i diritti civili hanno diritto al contributo per l'assistenza, se adempiono le condizioni di cui all'articolo 42quater capoverso 1 lettere a e b LAI e:

a.   gestiscono una propria economia domestica;

b.   seguono assiduamente una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare oppure un'altra formazione di livello secondario II o di livello terziario;

c.   esercitano un'attività lucrativa per almeno 10 ore alla settimana nel mercato del lavoro regolare; o

d.   al raggiungimento della maggiore età percepivano un contributo per l'assistenza secondo l'articolo 39a lettera c.”

                                         Secondo il marginale no. 2017 della Circolare sul contributo di assistenza (CCA), valida del 1° gennaio 2015, le succitate condizioni ex art. 39b OAI non devono essere adempiute cumulativamente. È sufficiente che l’assicurato ne adempia una.

                                         La prassi amministrativa definisce "la gestione di una propria economica domestica" secondo il marg. 2019 delle CCA, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2016 (il testo in vigore dal 1° gennaio 2017 è sostanzialmente lo stesso):

" Il criterio della gestione di una propria economia domestica è più restrittivo del concetto di «vivere a casa propria» sancito dalla legge. Gestire una propria economia domestica significa che non si vive più sotto lo stesso tetto con i genitori o con i propri rappresentanti legali. Nel caso delle persone sposate che vivono con il coniuge, il criterio della propria economia domestica è considerato soddisfatto. Lo stesso vale per le persone che vivono in un’unione domestica registrata o in una convivenza di fatto. La gestione di una propria economia domestica non si limita alla separazione di un proprio ambiente abitativo in termini di spazio, ma comprende per principio anche lo svolgimento delle varie attività che comporta un’economia domestica propria, quali ad esempio cucinare, ordinare l’alloggio, fare la spesa e il bucato, avere cura dei vestiti ecc. nonché la necessaria pianificazione e organizzazione di queste azioni.”

                                         Infine, il marg. no. 2020 delle CCA precisa:

" Le comunità abitative in cui due o più persone condividono un appartamento, in cui ognuna dispone di una propria camera da letto e in cui un settore è di uso comune, possono essere equiparate a un’economia domestica propria.”

                                         Va qui fatto presente che, secondo il disegno di legge, è stata introdotta la possibilità di versare il “… contributo per l’assistenza anche a giovani e adulti con una capacità limitata di esercitare i diritti civili, ma con un’autonomia e una responsabilità individuale sufficienti per la concessione della prestazione” (FF 2010 1650, sottolineatura del redattore).

                                         A tal riguardo gli autori Locher e Gächter rilevano che il contributo per l'assistenza è riconosciuto a maggiorenni che beneficiano della piena capacità di discernimento ex art. 13 CCS. La persona assicurata deve essere infatti in grado di decidere da sola su quale aiuto necessiti, nonché deve essere capace di seguire i propri doveri quale datore di lavoro riguardo all'assistente ("Ein Assistenzbeitrag erhalten grundsätzlich nur volljährige bzw. i.S.v. ZGB 13 handlungsfähige Versicherte (IVG 42quater/1/c). Die versicherte Person muss in der Lage sein, selber zu bestimmen, welche Hilfe sie benötigt, und zudem ihrer Pflicht als Arbeitgeberin der Assistenzperson nachkommen", autori citati, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2014, pag. 262).

                                        Il contributo per assistenza permette alla persona assicurata con limitata capacità di discernimento di condurre con autodeterminazione la propria vita, ciò che presuppone una certa autonomia ("Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und Minderjährige erhalten nur dann einen Assistenzbeitrag, wenn sie neben den beiden oben genannten Bedingungen weitere Voraussetzungen erfüllen. Diese wurden unter Berücksichtigung des Hauptziels des Assistenzbeitrags festgelegt: Der Assistenzbeitrag soll den versicherten Personen erlauben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu ist bereits eine gewisse Selbständigkeit erforderlich)"; sottolineatura del redattore, Laâmir-Bozzini, Der Assistenzbeitrag, Pflegerecht 2012, pag. 219).

                                         Infine occorre rilevare che il criterio della “gestione di una propria economia domestica” ai sensi dell’art. 39b lett. a OAI ed il marg. no. 2019 CCA è stato ritenuto conforme alla legge dal TCA del Cantone di Lucerna (sentenza 2 settembre 2013 il cui regesto è pubblicato in AJP 2014 pag. 1390).

                               2.3.   L’art. 42 quinquies cpv. 1 LAI prevede che l'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):

                                         a.   assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e

                                         b.   che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.

                                         Secondo l’art. 42 sexies cpv. 1 LAI il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

                                         a.   l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter;

                                         b.   i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;

                                         c.   il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal.

                                         Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semi ospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto (cpv. 2).

                                         In deroga all'articolo 64 cpv. 1 e 2 LPGA, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal (cpv. 3).

                                                     Il Consiglio federale stabilisce che (cfr. art. 39a – j OAI):

                                         a.   gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza;

                                         b.   gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;

                                         c.   i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente (cpv. 4).

                                         L'inizio e l'estinzione del diritto al contributo per assistenza è disciplinato dall'art. 42 septies LAI avente il seguente tenore:

" 1) In deroga all’articolo 24 LPGA il diritto al contributo per l’assistenza

nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato rivendica tale diritto.

2) L’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.

3) Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato:

a)  non adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;

b) si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l’età di pensionamento;

oppure

c.  decede."

                                         Va infine fatto presente che l’art. 43ter LAVS stabilisce:

" La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidità continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater-42octies LAI.”

                                         Secondo il marg. no. 1015 CCA “per poter beneficiare della garanzia dei diritti acquisiti, l’assicurato deve adempiere le condizioni di diritto e beneficare di ore di assistenza prima di raggiungere il limite di età pensionamento (mese della riscossione della rendita AVS). La data di fatturazione e del rimborso da parte dell’Ai non sono rilevanti”.

                               2.4.   Va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, al pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le direttive dell'UFAS costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. In particolare, esse non creano delle nuove regole giuridiche e non possono costringere gli amministrati ad adottare un determinato comportamento. Non pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, tali direttive forniscono il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione delle norme giuridiche ma non anche un'interpretazione vincolante delle stesse. Senza pronunciarsi sulla loro validità, dal momento che, non essendo delle decisioni, esse non possono essere impugnate in quanto tali, il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili. Per contro, il giudice ne tiene conto nella misura in cui esse consentano nel caso di specie una corretta interpretazione delle disposizioni di legge (DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

                               2.5.   Nel caso in esame, l'assicurata beneficia di un assegno per grandi invalidi e vive in casa propria (non quindi in un istituto), motivo per cui i presupposti ex art. 42 quater cpv. 1 lett. a e b LAI sono adempiuti.

                                         Con risoluzione del 17 febbraio 2015 l’ARP (Autorità di protezione dell’adulto) no. __________ ha istituito nei confronti dell’assicurata una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando quale curatore il signor RA 1 (doc. A7). Secondo il marg. 2018 CCA sono considerati assicurati con una capacità limitata di esercitare i diritti civili, fra l’altro, le persone soggette a una curatela generale (art. 398 CC).

                                         L’Ufficio AI ha negato il diritto al contributo di assistenza non essendo assolto il presupposto della “gestione di una propria economia domestica” di cui all’art. 39b lett. a OAI condizione aggiuntiva alle succitate condizioni ex art. 42 quater cpv. 1 LAI prevista per gli assicurati con una limitata capacità di esercitare i diritti civili (cfr. supra consid. 2.2) - vivendo l’assicurata insieme alla madre, la quale continua ad occuparsi della figlia. Pacifico è che l’interessata non adempie a nessuno degli altri tre presupposti (non cumulativi) dell’art. 39b lett. b - d OAI, non essendo in formazione, non svolgendo alcuna attività lavorativa e non avendo in precedenza beneficiato, quando era minorenne, di un contributo per l'assistenza.

                               2.6.   Nella fattispecie concreta l’assistente sociale ha preso contatto telefonico con il curatore dell’assicurata. Il contenuto del colloquio è stato riassunto nelle annotazioni 25 agosto 2016:

" Ho telefonato al curatore, signor RA 1, per informarmi riguardo la situazione familiare dell'assicurata.

Il signor RI 1 riferisce che la signora RI 1 ha necessitato di nuovi ricoveri ospedalieri e che le sue condizioni di salute sono peggiorate. E' stato necessario aumentare le ore di presenza delle badanti attualmente presenti dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17 il sabato e la domenica. A breve la badante sarà assunta anche nelle ore mattutine dalle 9 alle 13 e durante la notte. In seguito sarà valutata anche la possibilità di inserire la signora RI 1 in una struttura protetta.

Il signor RA 1 riferisce che la signora RI 1 abita tuttora con l'anziana madre e la sua situazione abitativa non è quindi cambiata rispetto alla prima inchiesta CDA. Conferma inoltre che la curatela generale (art 398 CC) a favore dell'assicurata è tuttora applicata.

Le informazioni raccolte nel colloquio telefonico con il curatore mi permettono di concludere che le condizioni poste all'art. 39b OAI non sono assolte. Va quindi riconfermato il rifiuto al diritto al Contributo di assistenza in quanto l'assicurata, con capacità limitata di esercitare i diritti civili, non gestisce una propria economia domestica vivendo sotto lo stesso tetto della madre.” (inc. AI doc. 156)

                                         A seguito delle osservazioni 7 novembre 2016 al progetto di decisione negativo, l’assistente sociale ha riportato con annotazioni 16 novembre 2016 la telefonata avuta con la madre dell’assicurata:

" Ho telefonato alla madre dell’assicurata per aggiornare le informazioni in nostro possesso a seguito delle osservazioni al progetto di decisione del 18 ottobre 2016 inoltrate dal curatore, signor RA 1.

La signora __________ non condivide la proposta del curatore di affittare un appartamento per la figlia e le sue badanti. Desidera che sua figlia abiti con lei e desidera continuare a prepararle i pasti personalmente, come afferma di essere tuttora in grado di fare.

Non è contraria alla presenza della badante durante le ore pomeridiane – dalle 15 alle 17 – spazio di tempo in cui la badante può accompagnare la figlia a fare una passeggiata o altre attività comuni. Per contro non comprende l'imposizione di avere la badante anche dalle 21 alle ore 7 e, sempre la stessa persona, dalle 9 alle 12. E' stato fatto un tentativo in questo senso ma poi l'assicurata è stata ricoverata in Clinica __________ dove è degente da quattro settimane. Sembra che il rientro a domicilio sia condizionato dall'effettiva presenza della badante durante la notte.

La signora __________ afferma che l'appartamento è composto da sole due camere da letto per cui non ha a disposizione uno spazio privato per la badante. Questa condizione abitativa rende difficile la convivenza e le abitudini familiari sono disturbate.

La signora __________ mi informa di essersi rivolta alla sua avvocatessa per avere un aiuto nella difficile situazione in cui si trova. La signora Fuechslin non condivide le scelte del curatore e spera che sua figlia possa continuare a vivere con lei poiché non le pone alcuna difficoltà.

La signora __________ si è espressa in modo sicuro e chiaro, come del resto aveva già fatto in occasione dei nostri incontri personali. Afferma di essere in buona salute e tuttora autonoma nella cura della propria persona, nella conduzione della propria economia domestica come pure nella preparazione dei pasti per sé e la figlia.

Le presenti informazioni confermano nuovamente che non sono assolte le condizioni per il riconoscimento del Contributo di assistenza.” (inc. AI doc. 159)

                                         Di conseguenza con la decisione contestata l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di un contributo per l’assistenza.

                                         Con il presente ricorso, l’assicurata, per il tramite del suo curatore, sostenendo la lacunosità degli accertamenti, ritiene che l’amministrazione non si sia espressa in merito al fatto che “la presenza della badante, che adempie ai requisiti dell’art. 42 quinques lett. b, costituisce una comunità abitativa ai sensi del marg. no.2020 CCA. Tale circostanza è fondamentale per determinare il diritto al contributo per l’assistenza, in quanto confuta la loro posizione secondo cui le condizioni poste dall’art. 39b lett. a OAI non sarebbero assolte”.

                                         In sede di risposta l’Ufficio AI ha fatto valere quanto segue:

" (…)

Lo scrivente Ufficio Al prende atto che con effetto dal 16 aprile 2015 è stata assunta nella funzione di assistente personale la signora __________ (cfr. contratto di lavoro, inc. Al, doc. 144, pag. 464/590). Secondo contratto di lavoro l'assistente è stata assunta per 3 ore al giorno, dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 17:00, per la partecipazione alla vita sociale dell'assicurata (cfr. allegato I al contratto, doc. 144, pag. 466/590). Per il mese di aprile l'assistente ha presenziato per 33 ore.

Tale assunzione risulta essere conseguente alla situazione riportata nel rapporto dell'assistente sociale redatto nel 2013 (cfr. rapporto d'inchiesta per l'assegno grandi invalidi del 10 gennaio 2013, inc. Al, doc. 102, punto 3.1.6), dal quale risultava che la madre dell'assicurata non se la sentiva più di uscire di casa e desiderava trovare una persona che potesse accompagnare regolarmente la figlia all'esterno.

Tale assunzione non comporta una diversa valutazione del caso rispetto alla decisione amministrativa resa il 16 marzo 2015 e confermata dal TCA. Come verificato dall'assistente sociale con le annotazioni agli atti del 25 agosto 2016 e 16 novembre 2016 (inc. Al, doc. 156 e 159) anche per il periodo successivo l'assicurata ha continuato a vivere con la madre che, seppur novantenne, continua ad occuparsi della figlia e della gestione dell'economia domestica (non vi sono indicazioni contrarie ad oggi). L'assicurata continua a non adempiere al presupposto dell'art. 39b lett. a OAI di una propria gestione dell'economia domestica. Non vi è stata modifica nell'assetto abitativo tale da potere riconoscere una comunità d'abitazione ai sensi della nota marginale n. 2020 della CCA. (…)”. (Doc. IV pto. 11).

                                         A tal riguardo nelle osservazioni 20 febbraio 2017 il curatore dell’assicurata ha specificato:

" (…)

1.    L'assicurata sì che convive con l'anziana madre (nata il __________1924) in una comunità abitativa nell'appartamento ubicato ad Ascona, affittato da entrambi le parti come lo illustra il contratto di locazione firmato sia dall'assicurata quanto dall'anziana madre. Copia del contratto di locazione è già agli atti.     

Il 16.4.2015, la signora __________ viene impiegata quale badante e più precisamente da lunedì a venerdì, sempre dalle 14-17.00h, vedi anche copia del contratto di lavoro già in vostro possesso.

Il 1.2.2016, la signora __________ viene impiegata in aggiunta alla signora __________ per coprire il sabato e la domenica sempre dalle 15-17.00h. La persona è stata individuata dall'anziana madre stessa, in quanto riferendo che non ce la faceva più a starci dietro alla figlia.

Il 1.9.2016, la signora __________ viene impiegata allo scopo di coprire le notti dalle ore 21.00h alle 07.00h del giorno successivo.

Il 1.9.2016 vien impiegata la signora __________ per coprire la mattinata dalle 09.- 12.00h, poi sostituita dalla signora __________ a partire dal 1.1.2017.

In conclusione insisto sul fatto che finora non era stato possibile strutturare maggiormente gli aiuti a domicilio (in particolare le assunzioni di personale), non perché non ci sia il bisogno, ma proprio a causa delle contestazioni della madre, che rendono difficile l'attuazione di un progetto che prevedrebbe invece un'assistenza domiciliare continua. (…)”. (Doc. IV)

                                         Se quindi rispetto alla decisione 16 marzo 2015 la madre - tenuto conto dell’equipe di 3 badanti, nonché di un’infermiera psichiatrica per la visita giornaliera - verosimilmente non si occupa più direttamente della figlia, dall’altro, come risulta dalla succitata trascrizione della telefonata del 16 novembre 2016, essa continua a gestire l’economia domestica dell’appartamento per entrambe.

                                         Determinante è che l’assicurata continua a non gestire una propria economia domestica. A tal riguardo va ricordato che, come riportato al consid. 2.2. del presente giudizio, il contributo per assistenza richiede alla persona assicurata con limitata capacità d’esercizio dei diritti civili una certa autonomia nel condurre un’economia domestica, non limitata alla separazione di un proprio ambiente abitativo in termini di spazio, ma che comprende per principio anche lo svolgimento delle varie attività che comporta un’economia domestica propria, quali ad esempio cucinare, ordinare l’alloggio, fare la spesa e il bucato, avere cura dei vestiti ecc. nonché la necessaria pianificazione e organizzazione di queste azioni (cfr. marg. 2019 CCA; in tal senso anche il riassunto della sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Lucerna, menzionata al consid. 2.2, pubblicato in AJP 2014 pag. 1390: “ Art. 42quater Abs. 1 und 2 IVG; Art. 39b IVV. Die Anspruchsvoraussetzungen für den mit der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, eingeführten Assistenzbeitrag unterscheiden sich wesentlich von jenen im Pilotversuch «Assistenzbudget». Einschränkungen ergeben sich namentlich im Hinblick auf Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit; insoweit kommt dem Bundesrat Regelungskompetenz zu. Das Kriterium «Führen eines eigenen Haushalts» gemäss Art. 39b lit. a IVV entspricht der Intention von Gesetz- und Verordnungsgeber, wonach für den Bezug eines Assistenzbeitrags ein gewisses Mindestmass an Handlungsfähigkeit und entsprechender Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der versicherten Person vorausgesetzt wird. Die Führung eines eigenen Haushalts besteht dabei nicht bloss in der räumlichen Abtrennung eines eigenen Wohnbereichs. Vielmehr umfasst der Begriff der Haushaltsführung grundsätzlich auch die Besorgung verschiedenster mit einer selbst bewohnten Wohnung zusammenhängenden Tätigkeiten wie Ernährung, Wohnungspflege, Einkauf und weitere Besorgungen, Wäsche und Kleiderpflege etc. sowie die entsprechende Planung und Organisation dieser Verrichtungen. KGer LU, 2.9.2013 (S 12 412), 2013 I Nr. 41.; pubblicato in AJP 2014 pag. 1390)].

                                         In conclusione, come nella precedente sentenza, il requisito di gestione di una propria economia domestica ai sensi dell'art. 39b OAI non è dato, motivo per cui l’assicurata non ha diritto ad un contributo per l’assistenza.

                                         Visto quanto sopra, la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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