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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2016 32.2015.163

October 5, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,659 words·~23 min·6

Summary

Domanda di rendita. Conferma della perizia reumatologica. Piena esigibilità in attività adeguate. L'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile e quindi la decisione di rifiuto di prestazioni è corretta

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.163   BS/sc

Lugano 5 ottobre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2015 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 30 settembre 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1955, già attivo quale operaio ausiliario presso l’__________, nel febbraio 2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute “cronici dolori invalidanti alla caviglia sinistra” (doc. AI 2).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, richiamata dalla __________ (agente quale assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia) la perizia 20 maggio 2015 del dr. __________ (doc. AI 35), accertata la totale inabilità lavorativa nell’abituale attività e la piena abilità in attività adeguate dal maggio 2015, l’Ufficio AI ha ritenuto, sulla base del rapporto 9 luglio 2015 del consulente IP (doc. AI 40), l’assicurato reintegrabile in attività semplici e ripetitive rispettose delle limitazioni senza la necessità di una riformazione professionale. Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 76'647.-- e quello da invalido di fr. 51'558.--, quest’ultimo determinato sulla base dei dati salariali statistici e di una riduzione del 18%, è risultato un grado d’invalidità del 33%. Di conseguenza, con decisione 30 settembre 2015, preavvisata il 14 luglio 2015, l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 53).

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il rinvio all’amministrazione per una nuova valutazione. Contesta la piena esigibilità in attività adeguate, rilevando inoltre come non sia possibile uno spostamento all’interno del suo settore lavorativo e di non poter trovare, vista l’età, una nuova occupazione. L’assicurato sostiene inoltre l’erroneità del calcolo del reddito ipotetico senza riduzioni (fr. 62'844.-- e non fr. 62'875.--), chiedendo che sia riconosciuta la riduzione massima del 25% di tale reddito.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Sostiene la correttezza della valutazione medico-teorica, evidenziando inoltre che pur ammettendo, per ipotesi di lavoro, una riduzione massima del 25% del reddito ipotetico fissato secondo gli ultimi dati salariali statistici, l’assicurato non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile.

                               1.4.   Il 23 marzo 2016 l’insorgente ha prodotto il rapporto del dr. __________ relativo ad un’artodesi della caviglia sinistra eseguita per via artroscopia l’11 febbraio 2016 con indicazione di un’inabilità lavorativa al 100% per i successivi due mesi (VI 1+), inoltrato dal TCA all’Ufficio AI per una presa di posizione in merito (VII). Con osservazioni 7 aprile 2016 l’amministrazione ha fatto presente che l’operazione è avvenuta dopo l’emanazione della decisione contestata, motivo per cui eventuali duraturi peggioramenti invalidanti potranno essere oggetto di una nuova domanda di prestazioni (VIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                               2.4.   Nel caso in esame l’Ufficio AI ha fondato la valutazione medico-teorica sulla perizia 26 maggio 2015 eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia perdita di guadagno (doc. AI 35).

                                         Nel relativo rapporto il succitato specialista ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

-    Grave artrosi tibio-talare sx secondaria su/con:

•     stato dopo frattura probabilmente interarticolare pluriframmentaria più di 20 anni fa

•     stato dopo trauma ed eventuale ulteriore frattura 10 anni fa

•     stato dopo artroscopia e sinovialectomia anteriore, chelectomia il 12.11.14

-    Gonartorsi sx su/con:

•     stato dopo rottura della rotula a 20 anni con cerchiaggio

•     attualmente grave artrosi femoro-rotulea

-    Coxartrosi dx

-    Sindrome lombo-vertebrale sino a lombo-spondilogena su/con:

•     protrusione discale L3/L4 ed L4/L5, spondilartrosi con iniziale restringimento del canale spinale a livello L4/L5

•     carico inergonomico sulle prime 3 diagnosi

•     insufficienza muscolare

-    Adiposità permagna

-    Attacchi di gotta anamnestici. (…)” (doc. AI 35/5)

                                         Dopo aver proceduto alla visita dell’assicurato, egli ha concluso per una totale inabilità lavorativa nell’abituale attività, con un’abilità del 100% in attività adeguata così descritta:

" (…)

Per attività adeguata s’intende un lavoro essenzialmente seduto, dove il paziente non debba camminare a lungo né su terreni sconnessi che regolari, non è in grado di piegarsi e di inginocchiarsi. Non esistono limitazioni per l’uso delle braccia né per lavori di precisione a patto che siano eseguiti in posizione seduta. In qualsiasi attività che contengano deambulazione su terreno accidentato e stare in piedi per ore, il paziente è da considerarsi inabile al 100%.

Fino a quando ciò sia realizzabile in paziente ormai 60enne non è compito di una perizia medica. (…)” (doc. AI 35/6)

                                         Il dr. __________ ha poi evidenziato come lo stato di salute non sia stabilizzato in quanto “…. potrà esserci ancora un ulteriore peggioramento, in particolare dell’artrosi, di fianco a questo a livello della caviglia bisognerà sicuramente procedere ad un altro intervento, sia esso di artrodesi o di protesi, questo a seconda della valutazione del chirurgo…” (doc. AI 35/7).

                                         Tale valutazione è stata poi confermata dal rapporto finale del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) di data 26 giugno 2015 (doc. AI 40).

                                         Ora, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, ritenuto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – qui il 30 settembre 2015 - non ha motivo per mettere in dubbio la validità della perizia specialistica del dr. Masina.

                                         Pendente causa il ricorrente ha inoltrato copia del rapporto steso dal dr. __________ della __________ di __________ in cui si riporta l’esito di un’artrodesi della caviglia sinistra per via astroscopica – intevento che il dr. __________ aveva ipotizzato nella citata perizia 26 maggio 2015 – eseguita l’11 gennaio 2016, con indicazioni d’inabilità lavorativa del 100% per i “prossimi due mesi” (doc. VI/1). Rilevato come tale intervento sia stato eseguito successivamente all’emissione della decisione contestata, rettamente nelle osservazioni 7 aprile 2016 l’Ufficio AI ha fatto presente che eventuali duraturi peggioramenti con influenza sulla capacità lavorativa potranno essere oggetto di una nuova domanda di prestazioni, poiché, come verrà detto nel seguente considerando, fino al 30 settembre 2015 il ricorrente non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

                               2.5.   Il ricorrente sostiene di non poter svolgere, viste le limitazioni funzionali e l’avanzata età, le attività semplici e ripetitive adeguate indicate dall’amministrazione.

                            2.5.1.   In primo luogo va rilevato, come già fatto presente al consid. 2.3, che spetta essenzialmente al consulente professionale emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

                                         Occorre poi ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, n. 131 pag. 357). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 4a edizione, Berna 2014, n. 18 pag. 93).

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pagg. 255s.).

                                         In questo ordine d’idee, l’Alta Corte ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989, pag. 331 consid. 4a).

                                         L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

                                         Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, pag. 49 consid. 3b; RCC 1991, pag. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa PAG., U329/01, consid. 4.5).

                                         Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

                                         Nel rapporto 9 luglio 2015 il consulente IP, viste le limitazioni funzionali risultanti dalle valutazioni mediche (carico massimo sino a 5 kg senza limitazioni, necessità di pause supplementari, mansioni da eseguire essenzialmente da seduto, senza la necessità di dover camminare per lunghi tratta, mansioni che non implichino la necessità di piegare il busto o inginocchiarsi), ha ritenuto che “… l’assicurato potrebbe essere invece debitamente reintegrato in tutte quelle attività semplici e ripetitive che sono rispettoso delle limitazioni espresse in sede medica che non richiedono una formazione specifica” (doc. AI 42/1), escludendo provvedimenti professionali per aumentare la capacità di guadagno residua (doc. AI 42/3).

                                         Pertanto, richiamata la succitata giurisprudenza, viste le accertate limitazioni fisiche, l’assicurato può esercitare tali attività adeguate.

                            2.5.2.   Per quanto concerne l’età avanzata, va rilevato che sebbene la stessa venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

                                         In particolare, in una sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006, l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

                                         Ancora, in una pronuncia I 359/06 del 22 giugno 2007, il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

                                         Di analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicurato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante il lavoro) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato (cfr. anche la STF I 376/05 del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60 anni). Tale giurisprudenza è stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59 anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi.

                                         Per quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77 concernente un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti un assicurato di 59 rispettivamente 60 anni (cfr. anche la STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06: trattasi di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% - per problemi reumatologici e cardiologici; il TF lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando).

                                         Nel caso in esame, con riferimento alla succitata giurispru-denza, può essere ritenuto come l’assicurato, 60enne al momento dell’emissione della decisione impugnata, con precedenti esperienze lavorative in vari settori (di formazione decoratore, oltre nel suo settore egli ha anche lavorato quale agente di vigilanza e da ultimo operaio) e con una residua capacità lavorativa del 100%, nonostante le limitazioni fisiche di cui sopra possa svolgere attività semplici e ripetitive senza particolari qualifiche.

                               2.6.   Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata, ritenuto che il momento eventuale dell’inizio del diritto alla rendita, tenuto conto dell’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI non può nascere prima del settembre 2015.

                            2.6.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

                                         Nel caso in esame, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI, fondandosi sui dati salariali indicati dall’ex datore di lavoro (cfr. il relativo formulario compilato il 5 marzo 2015 in doc. AI 21), lo ha quantificato per l’anno 2013 in fr. 76'647.--. A prescindere dal fatto che il calcolo è rimasto incontestato, allo stesso va data adesione poiché effettuato secondo i parametri giurisprudenziali appena citati. Tale reddito è stato aggiornato dall’Ufficio AI al 2014 a fr. 77'243.-- (cfr. risposta di causa, doc. IV).

                            2.6.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                                                      

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                      In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

                                         Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

" (…)

A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d’ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica nel 2013 lei avrebbe potuto realizzare un salario mensile di CHF 5'026.05 (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano).

Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a CHF 5'239.65 mensili oppure a CHF 62?875.65 per l’intero anno.

Si ritiene opportuno effettuare una riduzione dell’8% per attività leggera e del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari. (…)” (doc. AI 53/2)

                                         Il ricorrente ritiene tale calcolo errato, giungendo ad un reddito ipotetico, senza riduzioni, di fr. 62'844.--, aggiornato al 2013.

                                         Sta di fatto che rettamente nella risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato che avrebbe dovuto utilizzare i dati relativi alla nuova Tabella RSS 2012 TA 1 Skille level (NOGA 08) anziché i dati statistici RSS TA 1 2010, così come dalla citata STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016, per determinare un reddito statistico – aggiornato al 2014 – di fr. 66’170.--.

                                         Per quel che concerne la riduzione del reddito, va ricordato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto dal TCA nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5, motivo per cui la riduzione del 4% fissata dall’amministrazione va aumentata al 5%, motivo per cui in sede di risposta l’Ufficio AI ha corretto dal 18% al 20% le deduzioni, ricavando un reddito da invalido di fr. 52'936.--.

                                         Di conseguenza, l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 31% (77'243 – 52’936 x 100 : 77'243).

                                         Il ricorrente ha postulato il riconoscimento della riduzione massima del 25%. Anche qui va fatto riferimento alla risposta di causa, in cui si rileva che, per pura ipotesi di lavoro, con una simile riduzione l’interessato non avrebbe diritto alla rendita avendo un grado d’incapacità al guadagno (arrotondato) del 36% (77'243 – 49’627 x 100 : 77'243).

                                         Lo stesso risultato, vista la differenza per raggiungere il 40%, si ottiene con l’aggiornamento dei redditi al 2015.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2015.163 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2016 32.2015.163 — Swissrulings