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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2012 32.2012.111

October 15, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,689 words·~23 min·4

Summary

Assicurato sofferente di sindrome depressiva ricorrente. Rinvio all'amministrazione per ulteriori accertamenti in quanto la valutazione psichiatrica è stata limitata ad un solo incontro., poco dopo la dimissione dell'assicurato da una clinica specialistica

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.111   BS/sc

Lugano 15 ottobre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2012 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 22 marzo 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1954, precedentemente attiva quale cameriera ai piani, operaia in lavanderia e stireria presso case anziani, nel luglio 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia SAM, con decisione 22 marzo 2012 (preavvisata il 6 ottobre 2011) l’Ufficio AI le ha riconosciuto una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° febbraio 2011, ridotta a tre quarti (grado d’invalidità del 63%) dal 1° agosto 2011, ossia tre mesi dopo il perdurare del miglioramento (aprile 2011).  

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 1° agosto 2011. Sostanzialmente, fondandosi su documentazione medica prodotta con il gravame, contesta il miglioramento della situazione valetudinaria accertata dal SAM, nonché il calcolo del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo. Contestualmente la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza sia della valutazione medica che della determinazione del grado d’invalidità, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

                               1.5.   Con scritto 22 giugno 2012 l’assicurata ha inoltrato le proprie osservazioni alla risposta di causa.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la riduzione della rendita intera a tre quarti, con effetto dal 1° agosto 2011, è corretta.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).         

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.5.   Nel caso in esame, dal punto di vista medico l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare esperita dal SAM.

                                         Dal referto, datato 8 luglio 2011 (doc. AI 31), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) ed ortopedica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali eseguiti presso il citato centro, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Scompenso del narcisismo, con sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media, con sindrome biologica ICD-10 F 33.11.

Sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F 45.4.

Sindrome cervicospondilogena cronica con tendenza alla generalizzazione, con/su:

           -     piccola ernia discale C3-C4 recessale a ds. senza neuro compressione (MRI 12.7.2010);

           -     alterazioni degenerative plurisegmentali di medio importanza, senza neuro compressione;

           -     alterazioni degenerative C4-C4, C5-C6 e C6-C7 senza neuro compressione;

           -     modiche alterazioni degenerative multisegmentali dorsali.

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Emisindrome sensitivomotoria nell'ambito di una sindrome algica diffusa, predominante all'emicorpo ds., con forte componente psicogena.

Stato frattura dell'osso piramidale del carpo sin. il 14.5.2010, guarita senza conseguenze.

Osteopenia anamnestica.

Ipotiroidismo sostituito.

Sovrappeso corporeo (BMI 27%). (…)" (Doc. AI 31/17-18)

                                         Tenuto conto delle patologie invalidanti reumatologiche e psichiatriche, il SAM ha valutato una capacità lavorativa globale del 20% nell’attività da ultimo esercitata dall’assicurata; per il periodo precedente è stata valutata un’inabilità in qualsiasi attività del 50% dal 17 febbraio 2010 e del 100% dal 14 maggio 2010). In attività adeguate, i periti hanno rilevato:

"  (…)

Per le sole ragioni mediche l'A. è da considerare in grado di svolgere altre attività, meglio adatte al suo stato di salute, rispettose dei limiti descritti in ambito reumatologico, nella misura del 40% (orario di lavoro sull'arco di ca. 4-5 ore al giorno con ridotto rendimento dovuto alle limitazioni sul piano psichiatrico) a decorrere da fine aprile 2011.

In questo ambito, per attività con mansionario di tipo leggero, rispettoso delle regole d'ergonomia della schiena e senza l'esigenza di movimenti eccessivamente ripetitivi con gli arti superiori, soprattutto attorno e sopra l'orizzontale, le limitazioni descritte sul piano reumatologico e psichiatrico non vanno sommate, bensì integrate in quanto si sovrappongono. (…)"

(Doc. AI 31/25)

                                         L’assicurata contesta la succitata valutazione medico-teorica, in particolare il miglioramento (aprile 2011) della situazione valetudinaria dal punto di vista psichiatrico.

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logi-che e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 453).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 p. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicura-zione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa posta alla base della decisione contestata in quanto la problematica psichiatrica, a differenza delle patologie somatiche, non è stata chiarita in modo soddisfacente.

                                         In particolare, l’assicurata contesta il miglioramento della capacità lavorativa per motivi psichiatrici. Al riguardo essa fa riferimento al rapporto 16 aprile 2012 del suo psichiatra curante, dr. __________, il quale ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente con episodi gravi di lunga durata (ICD:F 33.2) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F45.4), concludendo per un’inabilità lavorativa del 100%. La prognosi è stata ritenuta incerta e non sono stati individuati elementi indicanti un possibile miglioramento (sub. doc. A3).

                                         Nel successivo rapporto 16 aprile 2012, esaminata la perizia 15 aprile 2011 del dr. __________ eseguita nell’ambito della perizia SAM, lo psichiatra curante ha rilevato:

"  (…)

Il rapporto peritale del dr. __________, seppur in modo sintetico, riporta l'anamnesi, l'esame psichico e la sintomatologia della paziente in modo sostanzialmente condiviso dalla mia valutazione, dai colleghi dell'Ospedale di __________ e anche dalla dott.ssa med. __________ nel settembre 2010 ha visitato la paziente per conto della __________.

La paziente è, quindi, valutata in maniera univoca come affetta da una sindrome depressiva con evidente inibizione psicomotoria.

Il dr. __________ e i colleghi del SAM hanno valutato, alla loro osservazione, come la gravità della sindrome depressiva fosse media, mentre la mia osservazione dal settembre 2010 e quella dei colleghi di __________ durante il ricovero è di una sindrome depressiva grave.

La sindrome depressiva ricorrente presenta tipicamente un andamento ciclico con fase di aggravamento a fasi di miglioramento. Nel caso della signora RI 1 non ho mai assistito ad un miglioramento significativo e duraturo della sintomatologia depressiva e della conseguente inibizione psicomotoria.

Per questo motivo ritengo che la diagnosi meglio corrispondente alla situazione globale della paziente sia quella di sindrome depressiva ricorrente con episodi gravi di lunga durata (ICD 10: F 33.2) associata a sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 45.4).

Ricorso, inoltre, che già la dr.ssa Jorno nel rapporto del settembre 2010 descriveva una prognosi incerta ed anche il dr. __________, nella sua valutazione peritale, ribadisce l'incertezza della prognosi. Il collega, comprensibilmente, auspica che la terapia psichiatrica possa portare un miglioramento delle condizioni tali da poter permettere un recupero almeno parziale della capacità lavorativa.

Purtroppo, nonostante la terapia farmacologica a dosaggi elevati, l'evoluzione non è stata positiva e non vi sono elementi che attualmente facciano prevedere un miglioramento significativo.

Un obbiettivo terapeutico realistico appare quello di diminuire almeno in parte la sofferenza soggettiva della paziente e tentare di raggiungere una condizione di migliore adeguamento alla vita quotidiana, ma mi sembra davvero improbabile che possa essere recuperata una capacità lavorativa realisticamente utilizzabile sul mercato del lavoro." (Doc. A3)

                                         Interpellato dal SAM, con scritto 25 maggio 2012 il perito dr. __________ ha preso posizione in merito ai due succitati rapporti:

"  (…)

Il collega Dr. __________ esprime una diversa valutazione del grado di inabilità lavorativa psichiatrica partendo da una diagnosi che differisce dalla mia non tanto nella sostanza dell'inquadramento nosografico quanto nel livello appurato di gravità della sintomatologia depressiva correlata. In particolare nel rapporto medico del 05.04.2012 il collega Dr. __________ segnala una sintomatologia depressiva rimasta pressoché costante da settembre 2010 in avanti con brevi periodi di miglioramento mentre nella successiva lettera del 16.04.2012 dichiara di non avere assistito a miglioramento significativi e duraturi della sintomatologia depressiva stessa concludendo che la diagnosi meglio corrispondente alla situazione globale della paziente fosse quella di sindrome depressiva ricorrente con episodi gravi di lunga durata piuttosto che quella da me indicata di sindrome depressiva ricorrente di gravità media. La differenza dunque a mio modo di vedere non è di tipo sostanziale ma consiste nella quantificazione del danno arrecato al funzionamento psicologico dove rimango del parere indicato nel mio rapporto avendo riscontrato un seppur lieve miglioramento della sintomatologia depressiva a partire da dopo il ricovero stazionario effettuato presso l'Ospedale di __________."

(Doc. VII/3)

                                         In effetti, nella perizia del 7 settembre 2010 eseguita per conto dell’assicuratore LAINF, la dr.ssa __________ aveva diagnosticato una sindrome da dolore somatoforme persistente (ICD 10 F 45.4), con un’inabilità anche in un’ipotetica attività adeguata. Definendo la prognosi come incerta, essa non aveva tuttavia escluso, grazie ad una presa a carico specialistica, un ripristino dell’abilità lavorativa nella misura del 50% (doc. AI 19/7).

                                         L’assicurata ha in seguito trascorso quasi quattro mesi (dal 27 novembre 2011 al 19 marzo 2011) presso la Clinica psichiatrica di __________. Il trattamento ivi effettuato le ha portato giovamento, tant’è che nel rapporto di uscita 28 marzo 2011 è stato riportato:

"  (…)

Questi trattamenti hanno dato sollievo alla paziente, riducendo la sintomatologia iniziale. Le algie, seppur con intensità ridotta, sono comunque persistite durante l'intera degenza.

La paziente, grazie alle modifiche farmacologiche apportate, è apparsa più loquace, sorridente, attiva, con tono dell'umore migliorato e meno sofferente.

In reparto, dopo un primo periodo di degenza caratterizzato da ritiro sociale importante, la paziente è apparsa più interessata alle dinamiche ed ha partecipato positivamente alle attività di gruppo.

Anche i congedi sono migliorati dopo la rivalutazione farmacologica.

La signora __________, consapevole dei benefici riportati durante la degenza, ha chiesto ed ottenuto la dimissione, che è avvenuta in data 19.03.11, in condizioni migliorate rispetto all'ingresso. La paziente riprenderà il trattamento psichiatrico a livello ambulatoriale. (…)" (Doc. AI 31/47)

                                         Molto verosimilmente allorquando l’assicurata è stata vista dal perito dr. __________ (il 13 aprile 2011) gli effetti benefici di tale cura erano (ancora) presenti, effetti che, stando a quanto attestato dallo psichiatra curante nel citato rapporto 5 aprile 2012, sono scemati, benché l’interessata continui a seguire un trattamento specialistico. Nel successivo già citato scritto 16 aprile 2012 il dr. __________, che segue l’assicurata dal 29 settembre 2010, ha del resto sostenuto di non aver mai assistito ad un miglioramento significativo e duraturo della sintomatologia depressiva e della conseguente inibizione psicomotoria. Certo che nella presa di posizione 25 maggio 2012 il perito dr. __________ ha ribadito di aver riscontrato un seppur lieve miglioramento della sintomatologia depressiva a seguito del citato ricovero, ma è altrettanto vero che, come già evidenziato, la visita peritale è avvenuta un mese dopo le dimissioni dalla Clinica di __________ e nel frattempo, rispetto alla decisione contestata del 22 marzo 2012, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), è trascorso quasi un anno.

                                         In questo contesto va rilevato che il Tribunale federale - a proposito del principio secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occa-sione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

                                         Va poi ricordato che nel caso in esame l’assicurata è portatrice di una sindrome depressiva ricorrente ed è stata vista solo una volta dal perito psichiatrico. Al riguardo va evidenziato che il Tribunale amministrativo federale, in una sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero, dopo avere rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente, giurisprudenza fatta propria anche da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2012.92 del 1° ottobre 2012, 32.2011.200 del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e 32.2010.137 del 21 marzo 2011).  

                                         Pertanto, a mente del TCA, in presenza della natura labile della malattia extra-somatica dell’assicurata, l’amministrazione non poteva basare il proprio giudizio su una valutazione peritale fondata su un solo colloquio, ma avrebbe dovuto chiedere al perito di effettuare un numero maggiore di osservazioni.

                                         Nella citata sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist“; sottolineatura del redattore), ciò che corrisponde alla fattispecie concreta.

                                         In queste circostanze, gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché sottoponga nuovamente il caso al dr. __________, tramite il SAM, per accertare se effettivamente vi è stato un miglioramento durevole della capacità lavorativa oppure se quanto constatato in occasione della visita del 13 aprile 2011 era imputabile alla circostanza che l'interessata fosse in un periodo duraturo di lieve miglioramento della patologia psichiatrica. In esito a tale accertamento, tenendo conto delle altre patologie invalidanti riscontrate nella perizia SAM, l’Ufficio AI si determinerà mediante l’emissione di una nuova decisione, debitamente preavvisata, sull’eventuale riduzione della rendita. Nel frattempo, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         Vincente in causa, l’insorgente, patrocinata da un legale,  ha diritto ad un'indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/ 2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 22 marzo 2012 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del’Ufficio AI che verserà all’assicurata fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

giudice Raffaele Guffi   Gianluca Menghetti

32.2012.111 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2012 32.2012.111 — Swissrulings