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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2011 32.2010.357

April 29, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,956 words·~10 min·5

Summary

Rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.357   BS/sc

Lugano 29 aprile 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2010 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 9 novembre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto ed in diritto

che                              con decisione 10 aprile 1997 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni AI inoltrata da RI 1, classe 1967, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 27-1);

                                     -   a seguito della seconda domanda di prestazioni inoltrata nel gennaio 2003, con decisioni 26 gennaio 2005, confermate con decisione su opposizione 26 aprile 2005 (doc. AI 67-1), l’Ufficio AI, sulla base del rapporto 12 marzo 2004 del dr. __________, psichiatria allora attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI), gli ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2002, aumentato a mezza rendita dal 1° settembre 2002 (doc. 56 e 57);

                                     -   nel novembre 2006 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. AI 74);

                                     -   eseguiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) a cura del SAM resa il 26 ottobre 2007 (doc. AI 84) nonché una perizia bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) effettuata l’8 aprile 2010 presso il SMR (doc. AI 112), con decisione 9 novembre 2010 (preavvisata il 14 settembre 2009) l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dal 1° febbraio 2011 (secondo mese successivo alla notifica della decisione; cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 125);

                                     -   con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione 9 novembre 2010 ed il ripristino della mezza rendita, contestando la valutazione medica operata dall’Ufficio AI (secondo cui vi sarebbe un miglioramento della situazione valetudinaria) e sostenendo che si tratta di una valutazione diversa delle circostanze rimaste uguali;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta delle annotazioni SMR 21 dicembre 2010, confermando la decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso;

                                     -   con scritti 16 febbraio 2011 e 2 marzo 2011 il ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica (VIII, XII);

                                     -   con osservazioni 2 marzo 2011 l’Ufficio AI ha rilevato:

"  (…)

La documentazione medica prodotta dal ricorrente in questa sede è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale. Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________i, nelle annotazioni del 1° marzo 2011 qui allegate, affermano quanto segue:

" Valutazione: indicata perizia SAM (psi, reuma e neurologica) per definire se effettivamente vi è stato un miglioramento dello stato di salute e conseguentemente della CL sfruttabile, in particolare psichiatrico, rispetto alla prima valutazione dr. __________ del 2004 e se questo ev. miglioramento persiste nel tempo e in cosa questo miglioramento consiste. La valutazione psichiatrica dovrà comprendere l'analisi dettagliata dei criteri di Förster e analizzare le diagnosi aggiuntive esposte dal dr. __________ e non presenti nel 2004 quali il disturbo depressivo persistente ed il disturbo di personalità misto."

Di conseguenza, alla luce di quanto precede, al fine di procedere ai citati accertamenti medici, si richiede a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti."

(Doc. XIII)

                                     su richiesta del TCA, con scritto 18 marzo 2011 l’insorgente ha evidenziato:

"  In ordine alla proposta dell'ufficio AI, di rinviare gli atti all'amministrazione affinché proceda a nuovi esami medici, volti ad accertare le circostanze descritte dal Dr. __________, possiamo certamente comunicare la nostra adesione di principio ai suddetti esami. Ciò anche in considerazione che la decisione contestata sarà annullata, e dunque deriva sia il ripristino delle prestazioni interrotte con il provvedimento appellato e sia una nuova decisione formale, provvista dei rimedi di diritto.

Tuttavia, abbiamo dei fondati dubbi sull'esaminatore che è proposto, non già in generale sulle competenze del SAM, che peraltro sono riconosciute, ma per le circostanze che si sono verificate nel caso in esame. In primo luogo, dal punto di vista psichiatrico, sarebbe certamente opportuno ed auspicabile, accertare prioritariamente la disponibilità del Dr. __________ ad esaminare il ricorrente, ritenuto che il presunto miglioramento è descritto dai periti AI, proprio dopo la visita peritale effettuata negli scorsi anni su mandato dell'AI. Quindi, nella misura in cui vi è la disponibilità dello specialista interessato, chi altri meglio di lui può accertare la circostanza del miglioramento? In secondo luogo, non possiamo sottacere che divergenze sono sorte proprio sulla valutazione del Dr. __________ nell'ambito della valutazione effettuata da lui come perito di specialità, su incarico del SAM.

In definitiva aderiamo alla proposta di sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti, ma, per le ragioni descritte, riteniamo opportuno affidare il mandato peritale, soprattutto in ambito psichiatrico, ad altri specialisti (in primis Dr. __________), rispettivamente per una valutazione globale ad altri enti." (Doc. XV)

                                     -   il 28 marzo 2011 l’amministrazione ha preso posizione in merito al succitato scritto (XVII);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);

                                     -   l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5);

                                     -   nella fattispecie, vista la documentazione medica prodotta con il ricorso (doc. B1- B6), questo TCA concorda con la necessità di procedere ad una nuova perizia multidisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) a cura del SAM al fine di accertare se, rispetto alla situazione presente al momento della precedente decisione del 26 aprile 2005, sia intervenuto un miglioramento duraturo dello stato di salute, rispettivamente della capacità lavorativa dell’assicurato. In particolare, per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, i periti dovranno accertare se rispetto alla perizia 17 marzo 2004 del dr. __________ (doc. AI 52) vi sia stato un miglioramento e di quale entità analizzando, come esposto dal SMR nelle citate annotazioni 1° marzo 2011, le diagnosi di sindrome da dolore somatoforme posta dal dr. __________ come pure quella di disturbo depressivo e disturbo di personalità misto esposte dal dr. __________ rapporto 15 dicembre 2009 (doc. AI 102);

                                     -   la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro condivisa dall’assicurato, appare pertanto giustificata;

                                     -   per quel che concerne le perplessità formulate dal ricorrente in merito all’esecuzione della perizia multidisciplinare da parte del SAM, va fatto presente che, come rettamente evidenziato dall`Ufficio AI nelle osservazioni 28 marzo 2011, secondo costante giurisprudenza, ad un rapporto di detto servizio può infatti essere riconosciuta, dal profilo della garanzia dell’indipendenza e dell'imparzialità dei periti incaricati, piena affidabilità. Non esiste un vincolo per cui il centro medico di accertamento sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c; cfr. anche DTF 136 V 376 s. sul valore probatorio delle perizie amministrative dei SAM sotto il profilo dell’indipendenza, dell’equità del processo e della parità delle armi);

                                     -   va comunque fatto presente che alla persona che verrà peritata presso un SAM deve essere resa nota in anticipo l’identità del perito, con comunicazione della sua specializzazione (SVR 2007 IV nr. 27). Conformemente all’art. 44 secondo frase LPGA (pure applicabile alla procedura d’istruzione dell’AI: DTF 135 V 254 consid. 3.2) l’assicurato può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte;

                                     -   infine, nelle citate osservazioni 28 marzo 2011 l’Ufficio AI a ragione ha fatto presente come il TF abbia confermato che, in caso di rinvio degli atti all’amministrazione per complemento d’istruttoria – ciò che è il caso in esame - il ritiro dell’effetto sospensivo di un ricorso, legato ad una decisione di riduzione o di soppressione di una rendita in via di revisione, perdura fino a che l’amministrazione rende la nuova decisione. (STF 8C_451/2010 dell’11 novembre 2011, cfr. anche STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2). Pertanto, contrariamene a quanto sostenuto dall’assicurato, non vi è un ripristino delle prestazioni interrotte;

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI;

                                     -   considerato l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente un’indennità per ripetibili di fr. 1'000.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 9 novembre 2010 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.

                                 2.-   Le spese di fr. 500.-sono poste a carico dell’Ufficio AI verserà, il quale verserà al ricorrente fr. 1’000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).     

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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