Raccomandata
Incarto n. 32.2010.220 BS/sc
Lugano 9 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 giugno 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 2001, nel mese di febbraio 2010 ha inoltrato, per il tramite dei propri genitori, una richiesta di prestazioni per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni. Essa ha in particolare chiesto l’assunzione da parte dell’AI delle spese relative a cure di fisioterapia poiché portatrice di una probabile scoliosi idiopatica toracale (doc. 1).
1.2. Esaminata la documentazione medica, con decisione 30 giugno 2010 (preavvisata il 25 magio 2010) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
Il trattamento di scoliosi in assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni di età viene assunto se sussiste la minaccia di un grave difetto. Quale presupposto, vi è la prescrizione, da parte di un medico specialista, di un corsetto di raddrizzamento, il quale dovrà essere portato per almeno un anno. Il diritto alla prestazione è dato fintanto che l'apparecchio viene portato, tuttavia al più tardi fino al compimento dei 20 anni di età.
Dalla documentazione acquisita all’incarto risulta che attualmente non viene portato il corsetto ortopedico. La condizione sopraccitata non è dunque assolta " (Doc. AI 12-1)
1.3. Contro la succitata decisione di rifiuto, l’assicurata, rappresentata dal padre, ha inoltrato il presente ricorso postulando il riconoscimento del diritto alla fisioterapia a titolo di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI.
Fondandosi sulla documentazione medica allegata al gravame, l’insorgente ha evidenziato che la scelta di non portare il corsetto è stata presa dallo specialista della __________ e che i costi di fisioterapia sono inferiori a quelli legati all’ap- plicazione, al controllo ed all’adattamento del corsetto. Il padre della bambina conclude facendo rilevare l’importanza del danno alla salute e che le sedute di fisioterapia si protrarranno per diversi anni con una frequenza di due sedute settimanali.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. In sostanza l’amministrazione rileva come la chiesta fisioterapia debba essere considerata vera e propria cura dell’affezione e quindi non di competenza dell’AI, ma dell’assicuratore contro le malattie.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata, d’età inferiore ai 20 anni, ha diritto ad un trattamento di fisioterapia.
Tenuto conto che essa è affetta da (probabile) scoliosi idiopatica non di natura congenita, sono di conseguenza esclusi i provvedimenti sanitari ex art. 13 cpv. 1 LAI previsti per la cura di affezioni congenite.
2.3.
2.3.1. Rientrano in linea di conto i provvedimenti sanitari ex art. 12 cpv. 1 LAI destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).
La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).
2.3.2. Dal requisito della correzione di stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, ci si discosta nel caso di assicurati minori di 20 anni che non svolgono attività lucrativa. L'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA. Stabilisce l’art. 8 cpv. 2 LPGA che gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale. I provvedimenti sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione, dall'assicurazione per l'invalidità se, senza queste misure – che possono essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) - si otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131 V 21 consid. 4.2 con riferimenti). Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.2).
Nel caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento sanitario d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare verosimile che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura. La questione di sapere se il successo integrativo sarà durevole e sostanziale, dev'essere esaminata secondo una prognosi medica sulla base della situazione fattuale quale si presenta prima dell'operazione (rispettivamente dell’intervento) in discussione. Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che senza l'intervento verrebbe a verificarsi un danno permanente in un prossimo futuro, deve nel contempo anche fare presagire che grazie ad esso sarà possibile raggiungere uno stato di stabilità in grado di garantire premesse notevolmente migliori per la formazione futura e per la capacità lucrativa (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.4 con riferimenti).
2.4. Riguardo alla scoliosi idiopatica, di cui l’assicurata è (probabile) portatrice, secondo il marg. 737/937.1/2 della CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione invalidità, edita dall’UFAS, nella versione in francese aggiornata al 1° gennaio 2010; non è stata redatta la versione aggiornata in italiano):
" En cas de scolioses idiopathiques (affection non congénitale), le traitement conservateur (gymnastique, physiothérapie, appareils de redressement) représente un traitement de l’affection comme telle et n’est pas pris en charge par l’AI.
En cas de scoliose grave, le traitement est pris en charge par l’AI sur la base du ch.m. 54 aussitôt et aussi longtemps qu’il y a menace de séquelles graves. Cette situation doit être admise dès le moment où un orthopédiste ordonne le port permanent d’un appareil de redressement (p.ex. corsets 3 points ou stimulateurs externes de redressement) pendant une année au moins. L’obligation de prestations de l’AI s’éteint aussitôt que l’appareil ne doit plus être porté.”
I numeri 3 e 4 del citato marginale non concernono la fattispecie in esame.
A sua volta il marg. 54 delle CPSI dispone:
" Per i minorenni l'AI può assumere eccezionalmente provvedimenti sanitari d'integrazione secondo l'art. 12 LAI anche se la situazione non è ancora stabile o è relativamente stabilizzata, segnatamente se dall'applicazione di tali provvedimenti ci si può aspettare con sufficiente affidabilità di poter prevenire in futuro la minaccia di postumi stabili, solo difficilmente correggibili, che si percuoterebbero in modo sostanziale sulla capacità al guadagno (cfr. anche N. 34) o sulla formazione professionale (art. 8 cpv. 2 LPGA e art. 5 cpv. 2 LAI). Per questo è comunque necessario che ci sia un danno alla salute. La semplice profilassi delle malattie e i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato sono invece esclusi. Per quanto riguarda la durata di questo provvedimenti v. il N. 63."
2.5. Nella fattispecie concreta, esaminata attentamente la documentazione agli atti, questa Corte non può che confermare l’operato dell’Ufficio AI nel senso di non riconoscere i costi di fisioterapia richiesti dall’assicurata, portatrice di una scoliosi idiopatica toraco-lombare a convessità destra (cfr. rapporto 10 settembre 2009 del dr. __________, Capo del Servizio di chirurgia pediatrica presso l’Ospedale Regionale di __________; doc. AI 5-5).
Va qui fatto presente che l’assicurata non presenta una scoliosi idiopatica grave tale da dover portare un corsetto ortopedico.
Dal rapporto 8 ottobre 2009 stilato dal dr. __________, specialista in malattie della colonna vertebrale presso la __________ di __________, risulta – come rilevato dalla dr.ssa __________, attiva presso il SMR, nelle sue annotazioni 20 maggio 2010 (doc. AI 10) – che la bambina presenta una probabile (wahrscheinliche) scoliosi idiopatica toracale con un angolo di Cobb di 11 gradi. Il dr. __________ ha inoltre specificato che il grado di curvatura vertebrale è molto discreto ragione per cui in assenza della conoscenza della tipologia della curva non sono per il momento necessarie delle terapie invasive (“Der aktuelle Grad der Kurve ist sehr diskret, sodass in Unkenntnis des Charakter der Kurve mit einer invasiven Therapie vorläufig zugewartet werden kann”), quale, come evidenziato dalla citata sanitaria del SMR, l’adattamento di un corsetto ortopedico. Infatti lo specialista zurighese ha consigliato una (più semplice) terapia volta all’allenamento del portamento, un controllo radiografico della colonna vertebrale dopo sei mesi, seguita da una valutazione terapeutica della scoliosi e accertamenti per un’eventuale prescrizione di solette (“Wir empfehlende di Aufnahme von Haltungstraining, sowie eine Röntgenaufnahme Wirbelsäulenganzaufnahmen ap und seitl. in 6 Monaten. Dann erneute Beurteilung der Therapiebedürftigkeit der Kurve, sowie Abklärungen über Notwendigkeit von Schuheinlagen”).
Questo TCA rileva che nel rapporto 10 settembre 2009 (precedente alla visita pressa la __________) il dr. __________ aveva proposto di iniziare il trattamento con un busto ortopedico per rallentare l’evoluzione della scoliosi, facendo presente che la madre della bambina avrebbe chiamato per fare sapere se accettare o meno tale proposta. Questa proposta, come si evince dal ricorso, non è stata accettata visto che l’interessata, seguendo quindi la modalità di procedere della __________, non porta il corsetto. Ciò non toglie che dal citato rapporto del dr. __________ non si evincono indizi che permettono di costatare che si tratti di una scoliosi idiopatica grave, visto che lo stesso specialista ha costatato un gibbo toracico destro di 10-12 mm, con un bacino leggermente obliquo a destra.
In queste circostanze, dunque, dal momento che la scoliosi dell’assicurata è trattata “unicamente “ con fisioterapia, sulla base della citata circolare – che questa Corte non ha motivo di non applicare (sul ridotto valore giuridico delle direttive cfr. DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1) –, la terapia in parola va ritenuta come cura vera e propria dell'affezione a carico dell’assicuratore contro le malattie e non volta, in maniera prelevante, all’integrazione professionale in quanto tale (cfr. consid. 2.3.1). Occorre poi rilevare, come giustamente evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, che le chieste sedute di terapia si riferiscono ad una durata illimitata (“Le sedute di fisioterapia si protrarranno per diversi anni nella frequenza di due per settimana”; cfr. ricorso) contrariamente a quanto sopra evidenziato in relazione all'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.3.2).
Ciò non toglie che nel caso in cui lo stato della scoliosi dovesse peggiorare e diventare grave ai sensi della citata circolare, l’assicurata, per il tramite dei genitori, potrà sempre inoltrare una nuova domanda di prestazioni.
In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di assumersi le spese per la fisioterapia.
Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti