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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2010 32.2010.18

June 9, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,812 words·~14 min·5

Summary

Assicurata professionalmente attiva a tempo parziale. Parziale acquiescenza dell'Ufficio AI per quanto riguarda la necessità di svolgere altri accertamenti medici

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.18   BS/sc

Lugano 9 giugno 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2010 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 7 dicembre 2009 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1967, già parzialmente attiva (nella misura del 50%) presso __________ quale addetta al rifornimento, nel giugno 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una problematica allergica (doc. AI 11-1). In precedenza, a causa di un eczema cronico recidivante ai piedi, ha beneficiato, quale mezzo ausiliario, di scarpe ortopediche senza cuoio (cfr. comunicazioni 29 settembre 2004, 4 maggio 2005 in doc. AI 8-1 e 10-1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia dermatologica e successivi aggiornamenti peritali, con decisione 7 dicembre 2009 (preavvisata il 13 ottobre 2009) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non raggiungendo l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.

                                         Accertata una piena inabilità lavorativa nella precedente professione, ma un’abilità al 50% in attività adeguate con conseguente grado d’invalidità del 47% e non riscontrando alcuna limitazione nella conduzione dell’economia domestica, tenuto infine conto di una ripartizione del 50% tra attività lucrativa e casalinga, l’amministrazione ha determinato, mediante il cosiddetto metodo misto, un grado d’invalidità totale del 23% ([50 x 47%] + [50 x 0%]) (doc. AI 94).

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite del RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’amministrazione per una rivalutazione del caso, “in particolare per valutare la concessione di una rendita di invalidità che tenga conto delle reali possibilità di guadagno in un’attività concretamente esigibile”.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base della valutazione del proprio servizio medico (SMR), propone la retrocessine degli atti al fine di predisporre un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica atta a valutare gli impedimenti che riscontra l’assicurata in ogni singola mansione quale casalinga, con protesta di tasse, spese e ripetibili. In via subordinata, l’amministrazione chiede la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

                               1.4.   Dichiarando di non essere contraria alla retrocessione degli atti per l’espletamento dell’inchiesta economica, con osservazioni 12 marzo 2010 l’insorgente ritiene tuttavia che l’esigibilità in attività adeguate debba essere nuovamente valutata (VIII).

                               1.5.   Il 18 marzo 2010 l’Ufficio AI sostiene invece la correttezza della valutazione economica (X).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);

                               2.3.   Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui

"  Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 ss.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 ss. Questa giurisprudenza è stata ribadita in STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504).

                               2.5.   Nella presente fattispecie, l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza, determinato il grado d’invalidità secondo il metodo misto con una ripartizione del 50% tra attività salariata e attività domestica. Questa ripartizione, non contestata, trova conferma nel fatto che l’assicurata sino al 31 luglio 2005 ha lavorato al 50% presso __________ (cfr. questionario datore di lavoro compilato il 18 luglio 2005, doc. AI 14).

                               2.6.   Per quanto concerne la residua capacità lavorativa, fondandosi sulla perizia dermatologica 28 novembre 2006 del dr. __________ (doc. AI 29-1) e sugli aggiornamenti peritali 28 aprile 2008 (doc. AI 63) e 18 agosto 2008 (doc. AI 72), l’Ufficio AI ha ritenuto che l’assicurata non può (più) svolgere la sua originaria attività di addetta alla rifornitura presso __________, ritenendola però abile al 50% in attività adeguate.

                                         In particolare, nell’aggiornamento peritale del 18 agosto 2008 il dr. Antenna, specialista in dermatologia e venerologia, in merito ai limiti funzionali ha rilevato:

"  (…)

I limiti funzionali sono determinati dall'attività dell'eczema dei piedi. In una fase tranquilla la signora RI 1 potrebbe svolgere qualsiasi lavoro al   100 %.

Purtroppo questo eczema ha un'alta attività e di conseguenza la signora è limitata nelle sue prestazioni di lavoro soprattutto per via del prurito ai piedi. È necessario togliersi le scarpe per grattarsi i piedi. Di conseguenza non può svolgere un lavoro che richieda per troppo tempo la posizione eretta come necessario nel lavoro che ha svolto presso il centro __________ con la rifornitura degli scaffali. Siccome questo eczema è molto instabile potrebbe magari svolgere dei lavori a casa seduta dove può anche interrompere il lavoro per grattarsi o meglio farsi una medicazione. (…)" (Doc. AI 72-1)

                                         Chiamato a pronunciarsi sulla residua capacità lavorativa, il succitato specialista ha evidenziato:

"  (…)

Un'attività adeguata sarebbe un lavoro che la signora RI 1 può svolgere in modo autonomo e che quindi ha sempre tempo per curarsi i piedi e togliersi le scarpe o meglio ancora restare scalza. Tutto ciò è solo possibile in un lavoro a casa o facendo dei lavori come già accennato da seduta e scalza. Sotto queste condizioni ideali potrebbe svolgere un lavoro circa al 50 %. (…)"

(Doc. AI 72-1)

                                         La suddetta valutazione non è stata smentita da altra refertazione medica, né è stata d’altronde contestata dall’insorgen- te. Quest’ultima ha fatto in concreto riferimento al rapporto 19 luglio 2009 del suo dermatologo curante, dr. __________, il quale aveva espresso dubbi sul fatto che la paziente possa riprendere a lungo termine una normale attività lavorativa al 100% (doc. AI 68-3). Questa valutazione collima con quella del perito il quale, come visto, ha considerato totalmente inesigibile la precedente attività, ritenendo tuttavia esigibile un’attività lucrativa adeguata nella misura del 50%.

                                         Basandosi sull’ultimo aggiornamento peritale, con rapporto 13 agosto 2009 la consulente in integrazione professionale ha rettamente ritenuto che l’assicurata può svolgere attività semplici e qualificate, preferibilmente da eseguire seduta e scalza, elencando, a titolo esemplificativo, l’attività di operaia addetta alla cernita, all’assemblaggio, al controllo di qualità, all’imballaggio, alla spedizione nell’industria, tessile, della plastica, della microelettronica, orologeria (doc. AI 86-1).

                                         Nel ricorso l’assicurata sostiene come le sia difficile svolgere tali attività senza tuttavia spiegarne i motivi e limitandosi a fare riferimento ai disturbi lamentati.

                                         Non va dimenticato che, come visto, la valutazione economica è stata eseguita sulla base dei dati medici e le professioni individuate dalla consulente sono rispettose delle limitazioni esposte in sede peritale.

                               2.7.   Confermata la valutazione circa l’esigibilità di un’attività adeguata, va nuovamente fatto riferimento al citato rapporto 13 agosto 2009 della consulente. Essa ha proceduto al calcolo del grado d’invalidità raffrontando il reddito da valida di fr. 23'215.-- (corrispondente all’attività svolta al 50% presso __________, aggiornato al 2008) con il reddito da invalida di fr. 12'380.-- (pari al salario in attività semplici e ripetitive evinto dall’inchiesta strutturale dei salari, edita dall’Ufficio federale di statistica, tabella TA 1 2008, tenuto conto di un’esigibilità del 50% e di una riduzione del 5% per circostanze personali), giungendo ad un grado d’incapacità al guadagno del 47%. Il relativo calcolo è stato riportato nella decisione contestata.

                                         Va ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). L’Alta Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Al succitato calcolo del grado d’invalidità, conforme alla succitata giurisprudenza e rimasto incontestato, va prestata adesione.

                               2.8.   Necessitano invece di un accertamento gli impedimenti medico-teorici relativi all’attività di casalinga, così come evidenziato nelle annotazioni 4 febbraio 2010 del SMR annesse alla risposta di causa (doc. VI).

                                         Per questo motivo, annullata la decisione contestata, gli atti sono da rinviare all’Ufficio AI affinché provveda ad espletare un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, così come postulato nella risposta di causa e condiviso dall’insorgente stessa. Nella valutazione economica verrà tenuto conto che dal gennaio 2008 l’assicurata svolge l’attività di collaboratrice domestica al 50% (cfr. contratto di lavoro doc. AI 81-1).

                                         In seguito, l’Ufficio AI si pronuncerà mediante nuova decisione sul diritto alla rendita, tenendo in considerazione il grado d’invalidità relativo alla parte salariata.                                       

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione contestata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al considerando 2.8.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 500.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).                                

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti