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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2010 32.2009.225

April 23, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,538 words·~13 min·5

Summary

La docunmentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria. A torto quindi l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.225   FS

Lugano 23 aprile 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2009 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 9 novembre 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con decisione 14 dicembre 2001 (doc. AI 24/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1974, in quanto, essendo egli abile in misura completa in attività leggere generiche che non richiedono qualifiche professionali speciali, dal confronto dei redditi di riferimento non risulta un grado d’invalidità pensionabile.

                                         La decisione amministrativa è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.2.   Nel mese di settembre 2009 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 27/1-9).

                                         Con decisione 9 novembre 2009 (doc. AI 33/1-2), preavvisata con progetto 30 settembre 2009 (doc. AI 29/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla base della seguente motivazione:

"  (...)

Lei ha nuovamente inoltrato una richiesta per Provvedimenti professionali e Rendita.

Con decisione del 14.12.2001 avevamo respinto la sua precedente richiesta di prestazioni.

Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.

Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.

In data 26.10.2009 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto di decisione del 30.09.2009, tuttavia non vi era allegata della documentazione medica atta a giustificare una possibile revisione di quanto già valutato. Trascorso il termine d’attesa non è stata prodotta alcuna giustificazione medica e quindi si conferma il progetto di decisione del 30.09.2009.

(…)" (doc. AI 33/1)

                               1.3.   Con il presente ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 – domandata l’assistenza giudiziaria in caso di soccombenza e rilevato, in particolare, che “(…) l’Ufficio AI aveva già prima di prendere la propria decisione nuove valutazioni mediche e soprattutto era a conoscenza che l’assicurazione infortuni conosceva il caso, che dal novembre 2008 prevedeva un’incapacità lavorativa totale (doc. H). Sulla scorta di queste circostanze, l’Ufficio non poteva pertanto liquidare il caso senza entrare nel merito, tanto più che – lo si apprende dall’ultimo certificato del Prof. __________ (doc. O) – un autorevole medico cantonale è dell’opinione che il ricorrente debba beneficiare perlomeno di una “riqualifica professionale”. (…)” (doc. AI 39/5) – ha chiesto:

"  (...)

1.  Il ricorso 9 dicembre 2009 di RI 1, è accolto.

          a.    Di conseguenza è annullata la decisione 9 novembre 2009 dell’Uffico dell’assicurazione invalidità, che pertanto è tenuto ad entrare in materia della domanda di prestazioni formulata da RI 1, emettendo in seguito una decisione sul merito.

2.  Tasse e spese di giustizia a carico dell’Ufficio dell’AI, che rifonderà a controparte congrue ripetibili.

3.  Intimazione alle parti come di rito.

(…)" (doc. AI 39/6)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso evidenziando che “(…) con il gravame che ci occupa l’assicurato ha trasmesso vari documenti medici (doc.ti A-I e O – la maggior parte dei quali, peraltro, di data antecedente settembre 2009, ciò che prova come fosse possibile e molto semplice per il ricorrente trasmettere detti documenti addirittura già con la domanda all’origine della decisione avversata), che non si è mancato di già sottoporre per valutazione al SMR. Considerato come il Dr. __________ abbia potuto concludere che “dalla documentazione risulta un danno alla salute con probabile influsso prolungato sulla CL in attività abituale (problematica lombare e cervicale)” e soprattutto valuti “indicata l’entrata in materia richiedendo in particolare la documentazione __________, in seguito probabilmente indicata valutazione reumatologica peritale” (vedi annotazione del medico del 19 gennaio 2010 allegate), si precisa che l’amministra-zione provvederà a istruire il caso, considerando – a dipendenza dell’esito della presente procedura – l’allegato ricorsuale quale nuova richiesta. Ciò, evidentemente, non prima della crescita in giudicato della sentenza di questa lodevole Corte. (…)” (IV).

                               1.5.   Con osservazioni 2 febbraio 2010 – rilevato, in particolare, che l’Ufficio AI “(…) mette nelle mani di codesto lodevole Tribunale unicamente la questione a sapersi se le osservazioni (ndr. recte: la risposta) 22 gennaio 2010 sono una dichiarazione di acquiescenza o meno, siccome dal profilo pratico, che il ricorso sia accolto o respinto o ritirato, in ogni caso l’Ufficio si dichiara disposto ad esaminare meglio il caso del ricorrente, ciò che appunto corrisponde al paetitum 1.a del ricorrente che chiedeva che si entrasse in materia alla sua richiesta di prestazioni AI, così come appunto ammesso dal SMR e dall’Ufficio AI stesso. A mente del ricorrente le osservazioni 22 gennaio 2010 costituiscono chiaramente dichiarazione di acquiescenza e la richiesta di emanare una sentenza da parte di codesto lodevole Tribunale non può che andare in questo senso. (…)” (VI, punto 4, pag. 3) – l’avv. RA 1 ha chiesto che “(…) il ricorso 9 dicembre 2009 di RI 1 è accolto per acquiescenza dell’Ufficio AI (…)” (VI).

                               1.6.   Con osservazioni 15 febbraio 2010 l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso puntualizzando che “(…) lo scrivente Ufficio non ha dichiarato, come si tenterebbe invece di far credere, di “entrare in materia della domanda di prestazioni” formulata dal ricorrente nel settembre 2009 –, bensì che – ovviamente a dipendenza della procedura che ci occupa – istruirà il caso ma a partire dall’allegato ricorsuale in oggetto, considerandolo così quale (nuova) richiesta di prestazioni. (…)” (VIII).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande   identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                               2.4.   Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

                                         Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berück-sichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).

                               2.5.   Nel caso in esame è da ritenere che rispetto a quanto emerso dagli accertamenti alla base della decisione 14 dicembre 2001 (capacità lavorativa totale in attività leggera e generica che non richieda qualifiche professionali specifiche, vedi doc. AI 24/1/2) sia verosimilmente intervenuta una modifica della situazione invalidante.

                                         Infatti, dalla documentazione medica prodotta con il ricorso risulta che l’assicurato è stato ripetutamente indagato da un punto di vista neurologico per delle problematiche lombari e cervicali e che, da ultimo, nel rapporto 24 novembre 2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________, Primario rispettivamente Medico Assistente presso il Servizio di Neurochirurgia dell’Ospe-dale Regionale di __________, hanno concluso che “(…) per quanto riguarda l’attività lavorativa è possibile che il dolore cervicale e la sindrome lombare compromettano il tipo di lavoro svolto dal paziente, che è quello di pittore. Pertanto riteniamo eventualmente indicata una riqualifica lavorativa. (…)” (doc. O).

                                         Al riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 19 gennaio 2010, dopo aver elencato la documentazione medica prodotta con il ricorso, ha concluso che “(…) – dalla documentazione risulta un danno alla salute con probabile influsso prolungato sulla CL in attività abituale (problematica lombare e cervicale) – indicata entrata in materia richiedendo in particolare la documentazione __________, in seguito probabilmente indicata valutazione reumatologica peritale (…)” (doc. IV/Bis).

                                         Viste le risultanze appena esposte, anche se va stigmatizzato il fatto che l’assicurato non ha prodotto tempestivamente la documentazione precedente alla domanda di prestazioni del settembre 2009 – ritenuto che l’Ufficio AI (nonostante nella domanda di prestazioni fossero indicate: una discopatia e tre ernie di cui una operata, un’inabilità lavorativa del 100% dal settembre 2008, l’assicuratore d’indennità giornaliera, il nome di medici specialisti e un’operazione chirurgica nell’agosto 2009; vedi doc. AI 27/7) non ha fissato un termine per produrre la pertinente documentazione con l’avvertenza che in caso contrario non sarebbe entrato nel merito (cfr. consid. 2.3) e considerato il tempo intercorso tra la decisione di rifiuto del 14 dicembre 2001 (doc. AI 24/1-2) e quella del 9 novembre 2009 di non entrata nel merito –, questo Tribunale deve concludere che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), la documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria ed è quindi a torto che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni.

                                         Di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurato.

                               2.6.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009, STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come al consid. 2.5.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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