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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2010 32.2009.220

January 12, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,037 words·~10 min·5

Summary

Sulla sola base degli atti non é possibile pronunciarsi sul diritto all'assegno per grandi invalidi. Rinvio atti per accertamenti

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.220   FS

Lugano 12 gennaio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 9 novembre 2009 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

                                   1.   Con decisione 9 novembre 2009 (doc. AI 146/11-13) l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica acquisita agli atti, ha negato a RI 1, classe 1960, il diritto all’assegno per grandi invalidi adducendo che “(…) la diagnosi di fibromialgia non comporta danni strutturali all’apparato locomotore. Mentre per quanto riguarda la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, essa indica l’episodi-cità della depressione e quindi non si tratta di patologia continua. Le condizioni di regolarità e d’intensità della necessità di aiuto da parte di terzi per svolgere gli atti quotidiani della vita non sono pertanto assolte. (…)” (doc. AI 146/2).

                                   2.   Con il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica e postulato l’annullamento della decisione con conseguente riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato, in via subordinata, di grado medio.

                                   3.   Con la risposta di causa, sulla base delle annotazioni 17 dicembre 2009 del dr. __________, medico SMR, l’Ufficio AI ha concluso: “(…) In via principale, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare – così come indicato dal TCA nella propria sentenza del 13.10.2009 rispettivamente dal SMR nelle proprie annotazioni 17.12.2009 – i necessari accertamenti medici del caso mediante l’allestimento di una (nuova) perizia psichiatrica da effettuarsi presso un altro specialista (i periti del SAM, ritenute le risultanze della perizia psichiatrica, dovranno esprimersi sulla capacità lavorativa globale e quindi sulla cumulabilità o meno delle diverse patologie che affliggono l’assicurata rispettivamente sulla questione a sapere se quest’ultima necessita o meno di aiuto regolare e continuo da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della vita, di cure e di sorveglianza personale). In caso di rinvio degli atti all’am-ministrazione, si protestano già sind’ora tasse, spese e ripetibili. In via subordinata, si chiede invece a codesto lodevole TCA di voler confermare la decisione del 9 novembre 2009 e, conseguentemente, respingere il ricorso. (…)” (IV).

                                   4.   Interpellato dal TCA, con scritto 28 dicembre 2009, il rappresentante dell’assicurata ha comunicato che “(…) non sono contrario a che l’Ufficio AI effettui un complemento d’istrutto-ria. Devo comunque dire che, dalle stesse argomentazioni dell’Ufficio AI (che peraltro sono contestate), si evince che l’istruttoria è stata del tutto incompleta (anzi: non è stato fatto nulla), costringendo di fatto l’assicurata ad interporre ricorso. Devo quindi chiedere che la decisione AI venga annullata, con protesta di spese e ripetibili, ed emanazione di una nuova decisione a fine istruttoria – e fa specie che l’Ufficio AI protesti lui stesso spese e ripetibili. (…)” (VI).

                                   5.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                         Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto all’assegno per grandi invalidi.

                                   6.   Secondo l’art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

                                         Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

                                         vestirsi/svestirsi

                                         alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         mangiare

                                         provvedere all'igiene personale

                                         andare al gabinetto

                                         spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

                                         Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

                                         L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

                                         La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

                                         È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

                                         L'accompagnamento è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal 1. gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino abbandonati a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).

                                         L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

                                         La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a)  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b)  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c)   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

                                         Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

                                         a)  è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,

                                         b)  necessita di una sorveglianza personale permanente,

                                         c)   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

                                         d)  a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,

                                         e)  è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

                                         L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

                                         a.   non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

                                         b.   non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

                                         c.   rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

                                                      Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

                                                      È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

                                         Ai sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

                                         In DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è conforme alla volontà del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non avevano bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana prima del raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto all'assegno per grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha violato nè il principio costituzionale della parità di trattamento, nè il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art. 43bis cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione della grande invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1 OAVS della necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana in ambito AVS.

                                         In un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha stabilito che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla salute psichica o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per altre ragioni (ad esempio persone cieche o che lamentano una grave debolezza visiva).

                                   7.   Nella fattispecie – vista la documentazione medica all’inserto e considerate le conclusioni in base alle quali con la STCA del 13 ottobre 2009 (doc. AI 141/1-29) gli atti sono stati rinviati all’amministrazione affinché “(…) dopo aver proceduto al complemento/aggiornamento peritale (cfr. consid. 2.9.2) e predisposta una nuova valutazione da parte del consulente in integrazione professionale (cfr. consid. 2.10), renda un nuovo provvedimento. (…)” (doc. AI 141/27) – questo Tribunale concorda con l’Ufficio AI nel ritenere che – viste le annotazioni 17 dicembre 2009 del dr. __________ (“(…) in considerazione della particolarità del caso ritengo indicato sottoporre pure al SAM la questione se l’assicurata necessita di aiuto regolare e continuo da parte di terzi con ev. inchiesta in secondo tempo. (…)”, IV/Bis) – è necessario svolgere ulteriori accertamenti per potersi pronunciare circa il diritto all’assegno per grandi invalidi.

                                         Di conseguenza il ricorso va accolto e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto all’assegno per grandi invalidi.

                                   8.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Gli atti vengono rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto all’assegno per grandi invalidi.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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