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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2010 32.2009.212

July 21, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,790 words·~1h 9min·5

Summary

Decisione dell'UAI annullata, in quanto ha riconosciuto all'assicurato una mezza rendita dal 1.3.2005 al 28.2.2007, senza effettuare, al termine dell'anno di carenza, un confronto dei redditi per stabilire il grado d'invalidità. Dal 1.3.2007 la soppressione della rendita è confermata. AG accolta

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.212   LG/DC/sc

Lugano 21 luglio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2009 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 22 ottobre 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1958, precedentemente attivo in qualità di aiuto carpentiere, in data 8 novembre 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele dell’infortunio del 26 marzo 2004 (doc. AI 1-1/6; cfr. inc. 35.2007.40; 35.2009.60).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM), l’UAI con decisione del 22 ottobre 2009 (doc. AI 57-1), preavvisata con progetto del 12 dicembre 2008 (doc. AI 48-1), ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2007, negando in seguito il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità del 20%.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di tre quarti di rendita dal 1° marzo 2005, nonché di poter beneficiare di provvedimenti professionali (riformazione professionale). In via subordinata il legale dell’assicurato chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova valutazione del caso, previa audizione dell’assicurato (doc. I).

                                         Sostanzialmente l’insorgente ha contestato la valutazione economica svolta dall’Ufficio AI, in particolare il reddito da valido che andrebbe ammesso in ordine di almeno fr. 65'004.70 e di quello da invalido al quale andrebbe applicata la riduzione complessiva del 20% (10% per attività leggere e limiti funzionali e 10% per il periodo d’inattività e relativa potenziale difficoltà di adattamento/cambiamento di professione). Inoltre – secondo il ricorrente – l’UAI avrebbe a torto negato la riduzione del gap salariale in violazione della recente giurisprudenza del TF (doc. I).

                                         Il legale dell’assicurato ha inoltre contestato la decisione della consulente in integrazione dell’AI di negare al proprio assistito “senza nemmeno vedere, né sentire l’assicurato” il diritto ad una riqualifica professionale che gli permetterebbe, visti i suoi limiti funzionali “…di percepire un reddito simile a quello da valido” (doc. I).

                                         Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, XIII+bis).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, si è riconfermato nella valutazione medica ed economica svolta in sede d’istruttoria, in particolare nelle considerazioni della consulente in integrazione professionale e ha postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. IV).

                               1.5.   L’11 gennaio 2010 l’avv. RA 1 ha contestato la risposta dell’UAI, in particolare per quanto riguarda la valutazione economica e il diniego di provvedimenti professionali. Il legale ha inoltre rilevato come nell’ambito della procedura LAINF vi siano ancora in corso accertamenti di natura medica (doc. VII).

                                         Il doc. VII è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. VIII).

                               1.6.   Nelle osservazioni del 19 gennaio 2010 l’UAI si è riconfermato nelle proprie precedenti argomentazioni (doc. XI).

                                         I doc. VIII e XI sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (doc. XII).

                               1.7.   In data 17 marzo 2010 il TCA ha interpellato l’UAI in merito al calcolo del reddito da valido effettuato dalla consulente in integrazione professionale (doc. XIV + bis).

                               1.8.   L’UAI ha risposto il 6 aprile 2010 trasmettendo le precisazione della consulente in integrazione professionale (doc. XV + bis).

                                         I doc. XIV + bis e XV + bis sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc. XVI).

                               1.9.   L’avv. RA 1 ha preso posizione con scritto del 22 aprile 2010 (doc. XVII).

                                         I doc. XVI e XVII sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XVIII).

                             1.10.   L’UAI ha formulato le proprie osservazioni in data 11 maggio 2010 allegando una nuova presa di posizione del SMR (doc. XIX + bis).

                                         I doc. XVIII e XIX + bis sono stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XX).

                             1.11.   Questa Corte il 20 maggio 2010 ha chiesto all’UAI se è stato effettuato o meno un confronto dei redditi per l’erogazione della mezza rendita d’invalidità dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2007 (doc. XXI).

                             1.12.   Il 26 maggio 2010 l’UAI, dopo aver interpellato la consulente in integrazione professionale, ha ritenuto di aver ingiustamente attribuito dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007 una mezza rendita al posto di una rendita intera.

                                         L’amministrazione ha quindi riconsiderato la decisione impugnata nel senso che all’assicurato è attribuita una mezza rendita d’invalidità dal 1° marzo 2005 al 31 ottobre 2005, una rendita intera dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007, negando in seguito il diritto alla rendita (doc. AI XXII+1).

                                         I doc. XXI, XXII+1 sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc. XXIII).

                             1.13.   L’avv. RA 1, in data 24 giugno 2010, ha nuovamente contestato l’importo del reddito da valido e quello da invalido calcolati dall’UAI e prodotto la perizia medica del Dr. __________ della Clinica __________ di __________ (doc. XXVI+bis)

                                         Il doc. XXVI+bis è stato trasmesso all’UAI per osservazioni  (doc. XXVII).

                             1.14.   L’UAI, dopo aver sottoposto la perizia della Clinica __________ al vaglio del SMR ha confermato quanto indicato nella risposta di causa e nelle successive osservazioni (doc. XXVIII+bis).

                                         I doc. XXVII, XXVIII+bis sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XXIX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.5.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

                                         Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

                               2.6.   Nella decisione del 22 ottobre 2009 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita d’invalidità limitatamente al periodo compreso tra il 1° marzo 2005 e il 28 febbraio 2007 negandola poi successivamente, sulla base della  documentazione medica agli atti, in particolare dei referti in ambito LAINF (cfr. visita medica di chiusura del 13 novembre 2006, doc. LAINF 6-5) e della perizia SAM fatta esperire dall’UAI su indicazione del medico SMR, Dr. __________ (doc. AI 18-1).

                                         Si tratta ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno attribuito all’assicurato una mezza rendita dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2007, per poi sopprimerla a far tempo dal 1° marzo 2007.

                                         Con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato l’Ufficio AI ha affidato dunque al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. __________) e quella neurologica (Dr. __________).

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, nella perizia del 26 luglio 2007, dopo aver riassunto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha posto la diagnosi qui esposta:

"  (…)

-     artrosi secondaria a livello dell'articolazione talo‑navicolare destra in stato dopo frattura e lussazione dell'osso navícolare in data 26.03.2004, nonché intervento di osteosintesi con vite, stato dopo artrolisi di distrazione talo‑navicolare, ablazione del materiale di osteosintesi e débridement delle parti molli per artrosi talo‑navicolare, su lieve mal unione dopo frattura del navicolare del piede destro in data 24.08.2005

-     sindrome lombo‑vertebrale con componente spondilogena a carattere altalenante su alterazioni statiche della colonna vertebrale con scoliosi a forma di S soprattutto destro convessa a corto raggio al passaggio lombosacrale, nonché alterazioni degenerative a carattere diffuso interessanti tutti i segmenti della colonna lombare con osteocondrosi e spondilosi anteriore e laterale." (doc. AI 23-12)

                                         Lo specialista ha quindi ha espresso la seguente valutazione del grado d’incapacità al lavoro:

"  (…)

Questo paziente presenta dei disturbi a livello dell'apparato muscolo‑scheletrico da dopo un incidente avvenuto in data 26.03.2004, con frattura e lussazione dell'osso navicolare del piede di destra. Egli è stato sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico di fissazione della frattura e lussazione dell'osso navicolare del piede destro nel medesimo giorno con osteosintesi con vite.

Il decorso è stato caratterizzato dalla persistenza di dolori, ma dalla possibilità di ripresa dell'attività professionale almeno nella forma del 50%, con incremento comunque della sintomatologia sotto carico e difficoltà a poter aumentare il tempo di lavoro.

Il paziente è stato poi sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico in data 24.08.2005 con artrolisi di distrazione talo‑navicolare, ablazione del materiale di osteosintesi e débridement delle parti molli per un'artrosi talo‑navicolare su lieve mal unione dopo frattura dell'osso navicolare del piede destro. Malgrado questo secondo intervento non si è ottenuto una risoluzione sostanziale dei suoi disturbi, che sono persistiti nel decorso e non hanno permesso la ripresa di un'attività professionale nella forma superiore al 50%, ma addirittura hanno portato ad un'incapacità lavorativa completa nell'attività svolta di copri tetto.

Nell'ambito di una valutazione __________ per le conseguenze di questo incidente, il paziente è stato visitato dal collega ortopedico specialista di chirurgia del piede Dr. __________ presso l'ospedale dell'__________ di __________ il quale ha ritenuto che i disturbi del paziente non erano più in relazione con le patologie di tipo post‑infortunistiche, ma da riferire ad un dolore di tipo neuropatico. Il paziente ha presentato dal momento dell'infortunio via una deambulazione con zoppia e riduzione del tempo di carico sul piede destro. La patologia a livello del piede destro ha sviluppato poi una sintomatologia dolorosa anche lungo la gamba destra, dapprima fino al ginocchio ed in seguito anche alla coscia interpretabile nell'ambito di tendomioghelosi di accompagnamento in relazione a delle problematiche di tipo degenerativo e statico a livello della colonna vertebrale. Attualmente vi è una sindrome lombospondilogena sul lato destro a carattere altalenante, su alterazioni statiche significative in particolar modo su una scoliosi destro convessa a corto raggio al passaggio lombosacrale, con alterazioni di tipo osteocondrotico e spondilosico interessanti praticamente tutti i segmenti della colonna lombare. Nessuna compressione o irritazione radicolare dal punto di vista clinico attualmente. Nessun sospetto per un'instabilità lombosacrale.

Prevalentemente quindi i disturbi del paziente sono riferibili alla problematica infortunistica a livello del piede di destra. I disturbi residuali provocano una zoppia ed una difficoltà al carico prolungato del piede destro. In particolar modo il paziente è limitato nel rimanere in piedi sul piede destro per più di un'ora, nel camminare per più di un'ora e nel fare degli sforzi alzando dei pesi con il piede destro. Ha difficoltà anche ad assumere delle posizioni camminando sulla punta dei piedi o sui talloni per dei dolori che si manifestano nella zona del malleolo mediale, al dorso del piede ed anche nella zona della muscolatura del polpaccio. Clinicamente non si apprezzano al piede destro delle alterazioni sinovitiche o delle limitazioni funzionali ai movimenti. Predominante è la sintomatologia dolorosa. Questa è da riferire alle problematiche di tipo degenerativo, con sviluppo di un'artrosi nell'ambito di una frattura intra‑articolare, con leggero scalino a livello dell'articolazione talo‑navicolare.

Tenendo in considerazione quindi questi reperti, ritengo che il paziente presenti delle limitazioni funzionali per quanto riguarda le patologie a livello del piede di destra, in particolar modo delle limitazioni nel mantenere delle posizioni con il piede flesso o esteso o in parte supinato o pronato, nello svolgere dei lavori in cui debba continuamente rimanere in piedi o debba per la maggior parte del tempo camminare. Vi sono delle limitazioni anche nel svolgere dei lavori particolarmente pesanti in cui il paziente deve caricare sostanzialmente sulla gamba ed il piede destro. Limitata capacità lavorativa anche per quanto riguarda attività da svolgere su terreni impervi. Meno rilevanti sono le limitazioni funzionali dettate dalle patologie a livello della colonna vertebrale. Qui vi sono delle limitazioni nell'ambito di un'attività da svolgere prettamente in posizione statica con la parte superiore del corpo piegata in avanti o in attività in cui il paziente debba svolgere dei movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco o alzare dei pesi superiori ai 15-20 kg. Nell'attività professionale da lui antecedentemente svolta di aiuto carpentiere di copri tetto a seguito delle patologie elencate e delle limitazioni funzionali, ritengo che il paziente presenti un'incapacità lavorativa del 30%. Per quanto riguarda un'attività professionale adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali sopra elencate, soprattutto di tipo sedentario, che comunque permetta al paziente di cambiare posizione, camminare e muoversi tra un momento di lavoro e l'altro, che gli permetta inoltre di evitare un carico sostanziale della colonna vertebrale con dei pesi superiori ai 15 kg o di mantenere delle posizioni statiche con la colonna lombare leggermente flessa in avanti, vi è ancora una capacità lavorativa completa anche in un'attività lavorativa non qualificata."

(doc. AI 23-12+13+14)

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel suo referto peritale del 23 luglio 2007, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente e lo status neurologico è giunto alla seguente conclusione e valutazione:

"  (…)

Questo paziente aveva subito un trauma al piede destro nel marzo 2004 cadendo. Malgrado gli interventi ortopedici ai quali era stato sottoposto ha continuato ad accusare importanti dolori principalmente al carico alla caviglia destra, che si sono nel frattempo estesi talvolta fino al polpaccio o anche fino in sede lombare. L'esame neurologico dettagliato è risultato perfettamente normale, in particolare non vi sono elementi in favore di una lesione neurogena a livello del piede destro. Anche l'esame elettroneurografico ha permesso di escludere lesioni sia del nervo peronco che del nervo tibiale, né vi sono indizi per una sindrome del tunnel tarsale. Anche i dolori che il paziente descrive talvolta al polpaccio o più prossimalmente verso la colonna lombare non sono spiegabili con una patologia radicolare, piuttosto con un sovraccarico delle strutture muscolari in seguito ai dolori della caviglia destra, che alterano la marcia del paziente nel tentativo di limitare i sintomi al piede. Penso dunque di poter escludere patologie neurologiche sottogiacenti all'origine dei dolori al piede destro presentati dal paziente. Ritengo dunque l’A. abile al lavoro al 100% per quel che riguarda gli aspetti neurologici. Non ho proposte terapeutiche.

Posso così rispondere alle vostre domande secondo il questionario base:

1.   Diagnosi dal suo punto di vista specialistico.

Dolori al piede destro non spiegabili con patologia neurologica, in particolare sono escluse lesioni dei nervi peroneo e tibiale né vi sono indizi per una patologia radicolare.

2.   Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.

3.   Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio –lungo termine.

Vedi anamnesi.

4.   Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

5.   Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.

6.   Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui l'assicuratola ancora dispone.

Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.

7.   Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die riduzione del rendimento).

Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico. (doc. AI 23-3+4)

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 21 agosto 2007 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Artrosi secondaria a livello dell'articolazione talo‑navicolare destra in stato dopo frattura e lussazione dell'osso navicolare in data 26.03.2004, nonché intervento di osteosintesi con vite,stato dopo artrolisi di distrazione talo‑navicolare, ablazione del materiale di osteosintesi e débridement delle parti molli per artrosi talo‑navicolare, su lieve mai unione'dopo frattura dei navicolare del piede destro in data 24.08.2005.

                                         Sindrome lombo‑vertebrale con componente sponditogena a carattere altatenante su alterazioni statiche della colonna vertebrale con scoliosi a forma di S soprattutto destro convessa a corto raggio al passaggio lombosacrale, nonché alterazioni degenerative a carattere diffuso interessanti tutti i segmenti della colonna lombare con osteocondrosi e sponditosi anteriore e laterale” (doc. AI 24-10).

                                         Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto quella di “Ipertensione arteriosa in trattamento. Sovrappeso con BMI 31 kg/m2”. (doc. AI 24-10)

                                         Riguardo alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività finora svolta di aiuto carpentiere, mentre in un’attività lavorativa che tenga conto delle limitazioni funzionali dell’assicurato la capacità lavorativa è totale (100%) (doc. AI 24-14).

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.8.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

                            2.8.1.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel referto del 26 luglio 2007 ha diagnosticato un “- artrosi secondaria a livello dell'articolazione talo‑navicolare destra in stato dopo frattura e lussazione dell'osso navicolare in data 26.03.2004, nonché intervento di osteosintesi con vite, stato dopo artrolisi di distrazione talo‑navicolare, ablazione del materiale di osteosintesi e débridement delle parti molli per artrosi talo‑navicolare, su lieve mal unione dopo frattura del navicolare del piede destro in data 24.08.2005; - sindrome lombo‑vertebrale con componente spondilogena a carattere altalenante su alterazioni statiche della colonna vertebrale con scoliosi a forma di S soprattutto destro convessa a corto raggio al passaggio lombosacrale, nonché alterazioni degenerative a carattere diffuso interessanti tutti i segmenti della colonna lombare con osteocondrosi e sponditosi anteriore e laterale” (doc. AI 23-12).

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa lo specialista ha ritenuto RI 1 inabile al 30% nella precedente attività lavorativa di aiuto carpentiere, mentre in un’attività professionale adeguata rispettosa dei limiti funzionali indicati dal Dr. __________ l’abilità lavorativa è completa (doc. AI 23-13/14).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Nelle annotazioni dell’11 maggio 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha poi confermato la validità della valutazione SAM evidenziando che “…i limiti funzionali derivanti dalla problematica del piede destro e della patologia lombare portano ad una sollecitazione molto limitata delle ginocchia” (doc. XIX bis).

La perizia del Dr. __________ della Clinica __________ di __________ del 18 maggio 2010, dunque di sette mesi successiva alla decisione impugnata, non permette a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.

Nel referto peritale viene infatti posta una diagnosi sovrapponibile a quella del Dr. __________:

"  (…)

V. DIAGNOSE

Posttraumatische Arthrose des Talonvavikulargelenkes und beginnnende Arthrose des Talokalkaneargelenkes bei Status nach Luxationsfraktur des Os naviculare vom 26.03.2004 bei / mit

Status nach Reposition und Osteosynthese vom 26.03.2004

Status nach Osteosynthesematerialentfernung und Weichteil-Débridement des Talonavikulargelenkes vom 24.08.2005

Nebendiagnosen

Lumbalgien bei leichter Skoliose." (doc. XXVI bis)

Per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa gli specialisti della Clinica __________ hanno ritenuto l’assicurato abile al 50% in attività che comportano il carico del piede destro, mentre in un’attività prevalentemente sedentaria senza sollecitazioni del piede destro la capacità lavorativa è del 100% (dco. XXVI bis).

Nelle annotazioni del 7 luglio 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha concluso che la perizia della Clinica __________ conferma la piena capacità lavorativa in attività adatta. Il medico ha quindi indicato che non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del SAM (doc. XXVIII bis).

                            2.8.2.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel referto del 23 luglio 2007 ha diagnosticato “dolori al piede destro non spiegabili con patologia neurologica, in particolare sono escluse lesioni dei nervi peroneo e tibiale né vi sono indizi per una patologia radicolare” (doc. AI 23-4).

Secondo il Dr. __________ dal punto di vista neurologico non vi è una diminuzione della capacità lavorativa (doc. AI 23-4).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro al 30% nella sua precedente professione di aiuto carpentiere, ma è da considerare abile al lavoro in misura piena (100%) in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali a far tempo dal 14 novembre 2006.

                                         La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 12 ottobre 2007, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato nel rispetto dei limiti indicati dai medici ha indicato quelle di operaio generico in ambito industriale; addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità; portiere / custode; magazziniere; autista / fattorino (per piccoli trasporti e per viaggi brevi); commesso di vendita / cassiere non qualificato (eventualmente presso centri del “fai da te” e/o del giardinaggio); collaboratore / tuttofare in un garage oppure presso alberghi o altre strutture con compiti di sorveglianza, accoglienza, piccoli lavori di manutenzione (doc. AI 38-2).

                               2.9.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007, nella decisione del 22 ottobre 2009 infatti la rendita è stata negata a partire dal 1° marzo 2007.

                            2.9.1.   Per quel che concerne il reddito da valido l’UAI, nella decisione impugnata, ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006, quale aiuto copritetto, in fr. 62'246.-- [(fr. 26.-- x 42,5 x 52) + 8,33%], secondo quanto dichiarato dal precedente datore di lavoro, la __________ (doc. AI 10-1, doc. XV bis).

                                         Dando seguito all’accertamento del TCA sulle modalità di calcolo del reddito da valido, l’UAI, in data 6 aprile 2010, ha trasmesso a questa Corte la presa di posizione della consulente in integrazione professionale che ha precisato quanto segue:

"  (…)

Il contratto di lavoro del settore indica che il salario costante si ottiene moltiplicando la paga oraria base per 176.

Per ottenere un reddito annuo è usuale moltiplicare il reddito orario per 2112 (176 x 12), indennità vacanze e festivi comprese, ed aggiungere la tredicesima.

Nel caso in questione si otterrebbe un importo di Fr. 59'486.--.

Dall’aggiornamento del salario del 2003 (Fr. 56'262.-- ultimo anno lavorativo completo prima del danno alla salute) tramite i dati statistici, risulterebbero per contro Fr. 58'009.---.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che il salario a suo tempo considerato (aumento di Fr. 0.60/ora compreso) per il paragone dei redditi, sia ampiamente a favore dell’assicurato e che non vi siano elementi giustificati affinché lo stesso possa essere ulteriormente aumentato." (doc. XV bis)

                                         Secondo l’art. 24 cpv. 1 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera 2006–2008 (in seguito: CNM 2006) per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni: 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) (cpv.2).

                                         Pertanto, tenuto conto delle indicazioni presenti nel questionario del datore di lavoro del 6 febbraio 2006 (doc. AI 10-3), il salario orario di base nel 2006 corrisponde a fr. 26.-- che moltiplicati per 2112 ore annuali, a cui va aggiunto 8,33% di indennità per tredicesima conducono ad un importo annuo di fr. 59'486.-- [(fr. 26.-- x 2112) + 8.33%]. Di conseguenza, senza il danno alla salute, nel 2007 l’assicurato avrebbe percepito fr. 60'437.78 (dopo adeguamento al 2007 secondo Tab. B. 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 91).

                                         Come vedremo (cfr. consid. 2.9.3.) anche applicando l’importo calcolato dall’UAI nella decisione impugnata di fr. 62'246.-- il risultato finale non cambierebbe.

                            2.9.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, pag. 91), un reddito mensile di fr. 5'013.79 oppure di fr. 60'165.5 per l'intero anno (fr. 5'013.79 x 12).

                                         L’assicurato, quale aiuto carpentiere, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 60'437.78/ anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 63'588.93, cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 “Attività manifatturiere”, livello di qualifica 4, fr. 5’003.--  X 12 mesi = 60’038.-riportato su 41.7 = fr. 62'587.53 e aggiornato al 2007).

Nel caso in esame, in considerazione di una differenza del 4,95%, non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009.

                            2.9.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der __________ verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

                            2.9.4.   In concreto, nel rapporto del 12 ottobre 2007 (doc. AI 38-1) la consulente IP ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera e del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (periodo di inattività e relativa potenziale difficoltà di adattamento/cambiamento professionale).

                                         La percentuale globale del 15% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un salario da invalido di fr. 60'165.5 e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 51'140.67 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 60'437.78 (consid. 2.9.1) emerge un tasso d’invalidità del 15,3% arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

                                         La soluzione non cambierebbe anche applicando la riduzione del 20% come richiesto dal ricorrente.

                                         Il reddito da invalido di fr. 60'165.5 ridotto del 20% è pari, infatti, a fr. 48'132.4 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 60'437.78 (consid. 2.9.1) emerge un tasso d’invalidità del 20,3% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Anche applicando, per pura ipotesi di lavoro, il reddito da valido calcolato dall’UAI nella decisione impugnata di fr. 62'246.-- (cfr. consid. 2.9.1.) il risultato finale non cambia. Il reddito da invalido di fr. 60'165.5 ridotto del 20% è pari, infatti, a fr. 48'132.4 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 62'246.-emerge un tasso d’invalidità del 22,6% arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto comunque ad una rendita d’invalidità.

                                         Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2007 la sua decisione formale del 22 ottobre 2009 merita quindi conferma.

                             2.10.   Va osservato che essendo, in questo caso, il grado di invalidità di RI 1 superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         La Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP) prevede:

"  (…)

2. Conditions

Les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative:

–        On doit être en présence d’une invalidité imminente ou déjà survenue qui empêche la personne assurée d’exercer sa profession antérieure ou de poursuivre l’activité lucrative qu’elle exerçait ou le travail qu’elle effectuait dans son domaine d’activités.

–        La personne assurée doit être susceptible d’être réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.

–        La formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur économique du travail ne sont pas pris en charge."

Alla cifra 4013 la circolare prevede inoltre che:

"  Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation supplémentaire, un poste de travail approprié et dont on peut attendre d’elle qu’elle l’accepte.”

                                         Tuttavia, nel caso di specie la consulente in integrazione professionale ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di natura professionale.

Nel rapporto del 12 ottobre 2007 (doc. AI 38-4) ella ha osservato quanto segue:

“Tenendo conto del curriculum scolastico e professionale del signor RI 1, non è possibile intravedere dei provvedimenti professionali (riqualifica) che possano sensibilmente aumentare la sua capacità di guadagno residua.

Considerata la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività accessibili e confacenti con il danno alla salute, si ritiene che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento.

Secondo quanto stabilito dal TF, un assicurato che presenta una totale capacità lavorativa nell’ambito di un’attività leggera e non presenta particolari problematiche di slaute che potrebbero svantaggiarlo nella ricerca di un posto di lavoro, né ha particolari esigenze per quanto attiene a quest’ultimo, non ha diritto ad un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro da parte dell’AI.

Se l’A. dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo, si resta peraltro a disposizione per un’introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc) in un’attività confacente con il danno alla salute e che gli permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua” (doc. AI 38-4).

                             2.11.   Per quanto concerne invece la mezza rendita d’invalidità attribuita all’assicurato dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2007 nella decisione impugnata, va detto quanto segue.

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 vLAI:

"  il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a.    presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b.    è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."

                                         Nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2007, l’art. 29 cpv. 1 LAI fa riferimento, in relazione all’incapacità permanente di guadagno di cui alla lett. a, all’art. 7 LPGA e, per quanto concerne l’incapacità al lavoro di cui alla lett. b, all’art. 6 LPGA.

                                         Per quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), i presupposti per un’incapacità al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva - intervenire in futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

                                         La lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05)).

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

                                         Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

                                         L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza, una rendita intera (secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003) potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127; STCA del 21 settembre 2005 nella causa W., 32.2005.82; STCA del 27 aprile 2004 nella causa P., 32.2003.79).                                               

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                                         Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

                                         Questa Corte, il 20 maggio 2010, ha interpellato l’UAI per il seguente chiarimento:

"  Egregio avv. __________,

con riferimento all’incarto indicato a margine, rileviamo che nella decisione impugnata del 22 ottobre 2009 all’assicurato è stata attribuita, a decorrere dal 1° marzo 2005, ovvero dopo la carenza dell’anno d’attesa, una mezza rendita d’invalidità sino al 28 febbraio 2007. Successivamente la rendita è stata negata, dopo il consueto raffronto dei redditi, non essendo il grado d’invalidità pensionabile (20%).

Con la presente la invitiamo ad illustrarci, in considerazione dei periodi di incapacità lavorativa elencati nella decisione impugnata, su quale base è stata attribuita la mezza rendita d’invalidità dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2007. In particolare, vorremmo sapere se è stato effettuato o meno un confronto dei redditi dopo la carenza dell’anno d’attesa." (doc. XXI)

                                         L’UAI, in data 26 maggio 2010, ha risposto riprendendo le indicazioni della consulente in integrazione professionale:

"  (…)

In risposta alla domanda posta dal TCA in data 20.05.2010 (v.ged 25.05.2010), si precisa che è stata attribuita la mezza rendita in conformità alla percentuale d’incapacità riconosciuto dalla __________ alla scadenza dell’anno d’attesa, quindi senza eseguire il calcolo della CGR.

Rivedendo il caso mi sono accorta di una svista nella quale sono incappata a suo tempo, infatti, la visita medica di chiusura della __________ è stata effettuata in data 13.11.2006, quindi un anno e quasi tre mesi dopo il peggioramento avvenuto il 23.08.2005 e non meno di tre mesi dopo il peggioramento! Sarebbe quindi stato corretto assegnare all’assicurato la mezza rendita alla scadenza dell’anno d’attesa, ovvero dal 01.03.2005, una rendita intera dal 01.11.2005 (art. 88a OAI, cpv.2) per un periodo limitato al 28.02.2007 (art. 88a OAI, cpv. 1) in quanto il grado d’invalidità successivo (20%) non dava più diritto a rendita." (doc. XXII1)

                                         In considerazione di questa annotazione della consulente in integrazione professionale, l’UAI ha ritenuto di aver ingiustamente attribuito all’assicurato dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007 una mezza rendita al posto di una rendita intera.

                                         L’UAI ha quindi riconsiderata la propria decisione attribuendo a RI 1 una mezza rendita (grado 50%) dal 1° marzo 2005 al 31 ottobre 2005, una rendita intera (grado 100%) dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007, negando il diritto a prestazioni dal 1° marzo 2007.

                                         Questo modo procedere non può essere condiviso dal TCA.

                                         Nel caso di specie, dagli atti all’inserto (doc. AI 48-2) si evince che l’assicurato ha presentato i seguenti gradi di inabilità lavorativa:

                                         - dal 26.03.2004                              100%

                                         - dal 18.09.2004                             50%

                                         - dal 20.09.2004                             100%

                                         - dal 01.10.2004                             50%

                                         - dal 23.08.2005                             100%

                                         L’amministrazione ha prima attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità dal 1° marzo 2005, ovvero dopo la carenza dell’anno di attesa, fino al 28 febbraio 2007 “in conformità alla percentuale d’incapacità riconosciuto dalla __________ alla scadenza dell’anno d’attesa, quindi senza eseguire il calcolo della CGR” (doc. XXII1).

                                         Successivamente, l’UAI ha quindi riconsiderata la propria decisione attribuendo a RI 1 una mezza rendita (grado 50%) dal 1° marzo 2005 al 31 ottobre 2005, una rendita intera (grado 100%) dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007, negando il diritto a prestazioni dal 1° marzo 2007.

                                         L’amministrazione ha infatti rilevato che la visita medica di chiusura dell’assicuratore infortuni è stata effettuata il 13 novembre 2006, un anno e tre mesi dopo il peggioramento avvenuto il 23 agosto 2005 (doc. XXII+1).

                                         Nel caso di specie tuttavia, l’UAI avrebbe dovuto verificare tramite confronto dei redditi se alla scadenza dell’anno di attesa (al 1° marzo 2005) l’assicurato presentava o meno un’incapacità al guadagno del 40% almeno, secondo i disposti dell’art. 28 LAI, e non attribuire la rendita sulla base dei periodi d’incapacità lavorativa riconosciuti dall’assicuratore infortuni.

                                         Per principio il grado di invalidità è determinato in base a un confronto dei redditi. Soltanto se questo metodo non permette di rilevare il grado di invalidità se ne può scegliere un altro.

                                         Non sono ammessi altri tipi di calcolo, quali p. es. il metodo medico-teorico (tabelle d'invalidità) in quanto non previsti dalla legge (RCC 1967 p. 83, 1963 p. 222, 1962 p. 125 e p. 483).

                                         Non è ammesso – salvo in condizioni evidenti (p. es. in caso di un'incapacità lavorativa totale) – dedurre automaticamente un grado di invalidità dall'incapacità lavorativa stabilita dal medico (RCC 1962 p. 441). L'ufficio AI deve sempre verificare se, ed eventualmente in che misura, la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività esigibile. Parimenti, nel metodo specifico, per il calcolo del grado d'invalidità è determinante il confronto delle attività e non la valutazione dell'incapacità lavorativa fatta dal medico (Circolare sull'invalidità e la grande invalidità dell'AI (CIG) alla cifra marginale 3002 e seguenti).

                                         Ciò che nella fattispecie non è avvenuto neppure quando l’UAI ha riconsiderato la propria decisione in data 26 maggio 2010 (XXII+1).

                                         Si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI, affinché stabilisca, dopo la carenza dell’anno di attesa, il grado di invalidità sulla base di un confronto dei redditi.

                             2.12.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché proceda agli accertamenti economici indicati.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- che vanno a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.14.).

                             2.14.   In data 23 novembre 2009 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, XIII+bis).

                                         Ritenuti l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

                                         Per la parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al           massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre      2004).

                                         Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.

                                         Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

                                         Al minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al            massimo del 15-25%, secondo la giurisprudenza citata.

32.2009.212 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2010 32.2009.212 — Swissrulings