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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.05.2009 32.2008.189

May 18, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,987 words·~25 min·5

Summary

Non entrata in materia su una nuova richiesta di prestazioni AI poiché l'assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.189   cs

Lugano 18 maggio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2008 di

RI 1  

contro  

la decisione del 22 settembre 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con due distinte decisioni del 21 novembre 2007 l’UAI del __________, dopo aver fatto allestire una perizia multidisciplinare ad opera del SAM di Bellinzona, ha respinto la richiesta di prestazioni AI (rendita, rispettivamente provvedimenti professionali) inoltrata il 18 novembre 2005 da RI 1, nato il 29 dicembre 1970 (doc. AI 43-1 e 44-1). Le decisioni non sono state impugnate (doc. AI 46-9 e doc. I).

                                  B.   Il 16 aprile 2008 l’interessato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 46-1), all’UAI del Canton Ticino, nel frattempo divenuto competente in seguito al cambiamento di domicilio di RI 1.

                                  C.   Con decisione del 22 settembre 2008, preavvisata dal progetto del 25 luglio 2008, l’amministrazione ha deciso la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. A1).

                                  D.   RI 1 ha presentato tempestivo ricorso contro la predetta decisione (doc. I).

Dopo aver riassunto i fatti, l’interessato rileva che la gravità della situazione non sarebbe stata presa in considerazione nella perizia SAM in quanto “al momento della stessa era ancora previsto un intervento chirurgico che avrebbe dovuto risolvere o migliorare i gravi dolori che mi impediscono una vita normale.” L’assicurato sostiene che la dr.ssa med. __________ ha “intenzionalmente omesso di valutare i dolori, motivando che sarebbe stato meglio operare la perizia a seguito dell’intervento chirurgico.” Il ricorrente rileva che la mancanza di un intervento chirurgico è “un cambiamento sull’aspettativa di guarigione, rispettivamente della possibilità di reintegrazione professionale.” e che non è stato eseguito a causa del peggioramento dello stato della schiena rendendo impossibile l’esecuzione delle protesi discali previste e qualsiasi altro intervento. Egli ritiene anche che la perizia psichiatrica è inattendibile, poiché frutto di un colloquio durato solo 5 minuti e che nel frattempo lo stato psichico è peggiorato. L’insorgente critica la perizia del SAM ritenendo che gli specialisti siano di parte.

                                  E.   Con risposta del 13 novembre 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                                  F.   Il 6 dicembre 2008 l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni e ha chiesto l’allestimento di una nuova perizia (doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel merito

                                   2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                   3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (STF dell’11 settembre 2008 nella causa C.L., 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevi-sion in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assu-rance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).

                                   4.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                   5.   Nel caso di specie, dopo la richiesta di prestazioni AI, sfociata, viste le risultanze della perizia SAM del 5 settembre 2007 (doc. AI 37-1), nel rifiuto di versare prestazioni AI tramite due distinte decisioni del 21 novembre 2007 (doc. AI 44-1 e 45-1), il ricorrente ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento dello stato di salute.

                                         Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscet-tivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costitui-to, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso concreto si tratta quindi delle decisioni del 21 novembre 2007 (doc. AI 45-1 e 46-1) con le quali all’assicurato è stato negato sia il diritto ad una rendita AI che il diritto a provvedimenti professionali.

                                         Queste decisioni sono state prese fondandosi su una perizia del SAM del 5 settembre 2007 (doc. AI 37-1), dove era stata posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome lombospondilogena cronica con grossa ernia discale L4-L5 mediolaterale ds., lussata verso caudale (RM lombare del 13.04.2007), sindrome radicolare algica lievemente deficitaria L5 a sin., bulging discale L3-L4 e L5-S1, sindrome dorsospondiloge-na cronica con assenza di anomalie di rilievo a livello clinico e neuroradiologico, sindrome cervicospondilogena cronica con esame clinico normale, modiche alterazioni degenerative in radio-logia convenzionale, sindrome somatoforme da dolore persisten-te ICD 10-F45.4, disturbo di personalità misto ICD10-F60.1 (narcisistico, dipendente) e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di guarigione di epatite cronica C del genotipo 1 dopo 12 mesi di terapia con interferone e ribavirina (trattamento da gennaio 2006 a gennaio 2007) con viremia assente dopo 6 mesi dalla fine della terapia (Sustained virological response), funzione epatica normale, biopsia epatica dal 2005, prima della terapia anti-virale, con segni di epatite cronica con attività infiammatoria moderata e leggera fibrosi (Score Metavir A2F1 febbraio 2005), dislipidemia mista.

                                         Il grado di capacità lavorativa medico-teorico globale è stato valutato nella misura dell’80% nelle attività finora svolte (doc. AI 37-29) ed i periti hanno aggiunto che questa capacità “potrà aumentare anche senza l’intervento chirurgico una volta regredita completamente la lieve sindrome deficitaria algica L5”.

                                         Per quanto concerne l’aspetto psichico, il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto un grado d’incapacità lavorativa del 10% (doc. AI 37-27).

                                         Va qui evidenziato che, nella misura in cui l’insorgente contesta le risultanze della perizia SAM del 5 settembre 2007, le sue censure sono irricevibili giacché non ha interposto alcun ricorso contro le decisioni emesse il 21 novembre 2007 dove l’ammini-strazione si è chinata sul contenuto della citata perizia. Ne segue che le critiche all’operato del dr. med. __________, della dr.ssa med. __________ e degli altri periti non possono essere vagliate da questo Tribunale.

                                         Oggetto del contendere è infatti unicamente la questione di sapere se lo stato di salute del ricorrente, rispetto alle ultime due decisioni del 21 novembre 2007 cresciute incontestate in giudicato, ha subito un peggioramento tale da incidere sul grado d’invalidità.

                                         Abbondanzialmente va tuttavia rilevato che da un attento esame degli atti medici, questo Tribunale constata che la perizia SAM del 5 settembre 2007, dettagliata, approfondita e scevra di contraddizioni, rispetta pienamente tutti i parametri giurispruden-ziali ricordati al considerando che precede per ritenere la forza probante di un atto medico e avrebbe pertanto resistito alle critiche del ricorrente.

                                         I periti, sulla base di 4 consulti (reumatologico, neurologico, psichiatrico, gastroenterologico) si sono infatti espressi sulle patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accurata-mente tutta la documentazione messa a loro disposizione, hanno richiamato alcuni atti medici (doc. AI 37-6) ed hanno valutato l’abilità lavorativa dell’insorgente sulla base di approfondite visite del 18, 20, 25 e 25 giugno, nonché 13 luglio 2007 (doc. AI 37-1).

                                   6.   Va pertanto esaminato se l’insorgente ha reso verosimile un peggioramento del suo stato di salute.

                                         A comprova dell’asserita modifica del suo stato valetudinario, in particolare della patologia psichica, l’interessato ha allegato un attestato del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 10 settembre 2008 da cui emerge che:

"  “conosco il signor RI 1 dal giugno 2006, egli però non è mai stato mio paziente. Ho avuto modo di incontrarlo a più riprese poiché, dal dicembre 2003, sono lo psichiatra/psicoterapeuta della moglie.

Ho dunque una conoscenza indiretta della situazione del signor RI 1 Egli mi ha sottoposto per un parere informale la perizia redatta dal Dr. __________ e datata 21.6.2007.

Al di là delle critiche che il signor RI 1 muove al mio collega (in particolare quella di averlo visto solo 5 minuti, mentre il Dr. __________ parla di oltre un’ora di colloquio), ritengo che il Dr. __________ abbia rilevato bene gli elementi pisco-patologici rilevanti nella situazione del signor RI 1, senza però valutare correttamente la loro portata sulla sua capacità lavorativa.

Al riguardo mi sono consultato con il collega Dr. __________, che aveva seguito direttamente il signor RI 1 durante la sua degenza __________ (10.6.-17.8.06). Come me, anche lui ritiene che l’influenza della patologia psichiatrica (e, nella misura in cui di ciò si può parlare, psico-somatica) incida sulla capacità lavorativa in misura, all’incirca, del 50%.

Non ci stupisce perciò che il signor RI 1 si trovi in disaccordo con le conclusioni della perizia del Dr. __________ con la decisione presa dall’Ufficio AI del __________ e, ora, con la Vostra decisione di non entrata in materia.

Ritengo che una più accurata e approfondita rivalutazione del caso sia opportuna.” (doc. AI 59-1)

                                         Sulla base di queste valutazioni il medico SMR, dr. med. __________ __________, ha affermato che “alla luce del rapporto medico del Dr. __________, si evince l’insufficienza di oggettivi elementi medici che giustificano un avvenuto peggioramento dello stato di salute dell’A. rispetto alla valutazione pluridisciplinare SAM del 05.09.2007. Non entrata in materia.” (doc. AI 61-1)

                                         Questo Tribunale non può che condividere le conclusioni del medico SMR. Il dr. med. __________, il quale afferma del resto di conoscere l’insorgente solo indirettamente, non ha oggettivato una modifica dello stato di salute del ricorrente dall’emanazione delle decisioni del 21 novembre 2007, ma mette in dubbio le conclusioni della perizia SAM del 5 settembre 2007 per quanto concerne la capacità lavorativa del ricorrente in ambito psichiatrico, valutandola nel 50%.

                                         Tuttavia, come già evidenziato in precedenza, il ricorrente, nella presente procedura, deve rendere verosimile un peggioramento del suo stato di salute dal 21 novembre 2007 e non contestare le conclusioni della perizia SAM oggetto di decisioni ormai cresciute incontestate in giudicato.

                                         Se l’insorgente non fosse stato d’accordo con il contenuto di tale perizia, avrebbe semmai dovuto inoltrare ricorso alle competenti autorità __________. Non avendolo fatto deve ora sopportarne le conseguenze.

                                         Le affermazioni del dr. med. __________ non possono pertanto essere d’aiuto al ricorrente poiché si tratta di una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto alle conclusioni di una perizia posta a fondamento di due decisioni rimaste incontestate. Anche quanto riportato a proposito dell’altro specialista, Dr. __________, non porta ad una modifica della decisione impugnata, poiché, oltre ad essere un giudizio riportato indirettamente da un altro specialista, si riferisce comunque ad un periodo antecedente l’allestimento della perizia (10 giugno – 17 agosto 2006).

                                         Del resto, in sede di osservazioni al progetto di decisione, il 22 agosto 2008, l’insorgente, nell’indicare che la depressione è peggiorata ha affermato che “solo da Agosto 2008 ho ripreso una terapia psichiatrica presso la dottoressa __________.” (doc. AI 58-2). Ora, oltre al fatto che l’interessato in sede di ricorso e di osservazioni non ha più accennato a questa circostanze e neppure ha allegato un certificato medico della citata dottoressa, va comunque rilevato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

                                         Ritenuto che solo da agosto 2008 l’interessato ha ricominciato una terapia psichiatrica, quando l’amministrazione ha emanato la propria decisione (22 settembre 2008) – momento che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – il termine di tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI non era comunque scaduto (cfr. anche sentenza 32.2007.323 del 4 febbraio 2009).

                                         Neppure lo scritto del 9 settembre 2008 del Dr. med. __________, viceprimario di neurochirurgia all’__________, oggettiva un peggioramento dello stato di salute del ricorrente. Infatti lo specialista ha chiesto informazioni circa la pratica AI, rammentando che l’assicurato “potrebbe essere candidato per una chirurgia spinale, ma tenuto conto del contesto medico e sociale del paziente è indicato esplorare dapprima le possibilità di riconversione professionale” (doc. AI 62-1).

                                         Del resto l’intervento chirurgico era già stato preso in considerazione dai periti del SAM nella valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (doc. AI 37-2) e gli specialisti avevano precisato che fino al momento dell’operazione, la capacità lavorativa dell’assicurato sarebbe stata dell’80% e solo in seguito all’intervento vi sarebbe stata una possibile modifica della capacità lavorativa (doc. AI 37-28). Ora, come ammesso anche dal medesimo ricorrente, l’operazione non è ancora avvenuta (doc. AI 58-1: “l’operazione che era prevista per le ernie dal dr. __________ è stata annullata”, cfr. anche doc. I: “dicembre 2007 A seguito dell’esame del SAM dal quale risulta un notevole peggioramento, viene annullata l’operazione in quanto non più fattibile”).

                                         Alla luce delle attestazioni mediche prodotte, questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha comprovato alcun peggioramento del suo stato di salute rispetto allo stato di fatto presente al momento dell’emissione delle decisioni del 21 novembre 2007 e che non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante.

                                         Per cui la conclusione cui è giunto il medico SMR, dr. med. __________, deve essere confermata.

                                         Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di comprovare l’asserito peggioramento dello stato di salute, è da ritenere dimostrato che non vi è stato alcuna modifica rilevante dello stato valetudinario dell’insorgente. In queste condizioni, viste le chiare risultanze mediche, la richiesta di allestire una nuova perizia va respinta (cfr. a questo proposito la sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurispru-denza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In conclusione, a giusta ragione, in assenza di documenti atti ad attestare un peggioramento dello stato di salute, l’UAI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.

                                   7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Le spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

32.2008.189 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.05.2009 32.2008.189 — Swissrulings