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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.04.2009 32.2008.188

April 1, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,043 words·~25 min·6

Summary

Seconda domanda di prestazioni. Conferma della valutazione psichiatrica eseguita da un perito esterno all'AI

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.188   BS/td

Lugano 1 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2008 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione dell'8 settembre 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1952, nel marzo 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una problematica cardiaca, reumatologica ed epatica (doc. AI 21-1).

                                         Nell’ambito gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), il quale, con rapporto 15 febbraio 2006 (doc. AI 39-1), ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% in qualsiasi attività lucrativa dal marzo 2004, ma completamente abile dall’aprile 2005 in attività adeguate. Tenuto conto della residua capacità lavorativa, dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisioni 9 marzo 2007 (preavvisate l’8 agosto 2006), l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2005 (un anno dopo l’anno di attesa ex art. 29 LAI) sino al 30 giugno 2005, ossia il terzo mese dal miglioramento dell’incapacità lavorativa che ha portato all’attribuzione di un grado d’invalidità non pensionabile del 21,5%. Le decisioni sono cresciute in giudicato (doc. AI 63).

                               1.2.   Nel gennaio 2008 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni, indicando una patologia di natura extra-somatica (doc. AI 64-1).

                                         Disposta una perizia psichiatrica, eseguita dal __________ – che ha escluso limitazioni della capacità lavorativa -, con decisione 8 settembre 2008 (preavvisata il 23 aprile 2008), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non essendo intervenuto alcun rilevante peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. AI 84-1).

                               1.3.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dalla __________, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una rendita d’invalidità con un grado del 100% dal 1° marzo 2007 (3 mesi dopo il peggioramento).

                                         Fondandosi sulla valutazione 10 ottobre 2008 del proprio psichiatra curante (dr. __________), l’insorgente ha sostenuto un rilevante peggioramento della patologia extrasomatica giustificante il diritto all’erogazione di una rendita intera.

                               1.4.   Con risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto per esame al proprio servizio medico (SMR) il succitato rapporto del dr. __________, ha confermato la validità della perizia del __________. Ribadendo l’assenza di un peggioramento delle condizioni somatiche e psichiche dell’insorgente, l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

                               1.5.   Il 22 dicembre 2008 l’insorgente ha ribadito la propria tesi ricorsuale (XI).

                               1.6.   Il 14 gennaio 2009 il TCA ha trasmesso al __________ il rapporto 10 ottobre 2008 del dr. __________ per una presa di posizione (XII).

                                         La risposta del dr. __________ (15 gennaio 2009) è stata intimata alle parti per osservazioni (XIII).

                                         Le osservazioni dell’AI datano 3 febbraio 2009 (XIX), mentre quelle dell’insorgente 19 febbraio 2009 ed alle quali è stato allegata la presa di posizione 17 febbraio 2009 del dr. __________ __________ (XIX).

considerato                    in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Pacifico è che dal punto di vista somatico, rispetto alla prima decisione, l’assicurato non presenta un rilevante peggioramento delle condizioni di salute.

                                         Controversa è invece la questione relativa all’aspetto psichiatrico.

                                         Secondo l’insorgente, con riferimento alla valutazione 10 ottobre 2008 del dr. __________, la patologia psichica è peggiorata a tal punto da pregiudicare completamente la residua capacità lavorativa.

                                         L’Ufficio AI ha invece sostenuto, sulla base della perizia __________, che la patologia extra somatica è rimasta invariata, ciò che non permette di riconoscere un grado d’invalidità pensionabile.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                               2.6.   Nel caso in esame, nell’ambito della prima domanda AI, l’Ufficio AI ha disposto una valutazione medica presso il SAM.  Dal referto 15 febbraio 2006 (doc. Al 39-1) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno diagnosticato le seguenti patologie:

"  Malattia coronarica trivasale con/su

•    pregresso infarto miocardico in sede inf., 16.04.2004;

•    pregressa angioplastica sulla coronaria ds. con posa di tre stent, 16.04.2004;

•    pregresso quadruplo by pass aortocoronarico (27.08.2004; LIMA su RIVA, vena saphena su RIVP, arteria radiale a partire dalla vena sul I diagonale e ramo posterolaterale della circonflessa);

•    pregressa PTCA con posa di due stent medicati sul by pass arterioso radiale e sul tronco principale (14.03.2005);

•    FRCV: sovrappeso, sospetta dislipidemia ed iperglicemia, familiarità.

Infezione cronica con HCV (genotipo 2).

Sindrome lombovertebrale con/su

•    episodi a carattere spondilogeno a livello dell'arto inf. ds.;

•    discopatia soprattutto L4-5;

•    protrusione discale mediana ed alterazioni degenerative plurisegmentali L2-5;

•    osteocondrosi e spondilosi in parte iperostotica.

Episodio depressivo di grado lieve con sindrome biologica." (Doc. AI 39)

                                         Sino al marzo 2004 l’assicurato è stato ritenuto inabile in qualsiasi attività lavorativa. Dal mese di aprile 2005 egli è stato considerato totalmente abile al lavoro unicamente in attività adeguate al suo stato di salute, attività per le quali egli doveva rispettare le seguenti limitazioni funzionali: non alzare pesi superiori al 10 kg, avere la possibilità di alternare la posizione di lavoro (seduta/in piedi/deambulare), non rimanere in posizioni statiche con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti, non usare macchinari pericolosi, deve trattarsi di un lavoro non troppo stressante dal profilo psichico.

                                         Dal lato psichiatrico l’inabilità lavorativa è stata valutata in misura non superiore al 10%, con evoluzione piuttosto positiva e con prognosi a medio-lungo termine favorevole. In caso di peggioramento il perito aveva auspicato una presa a carico di tipo psichiatrico con dei colloqui di sostegno e l’introduzione di un farmaco antidepressivo-ansiolitico adeguato alla sua situazione psico-fisica (cfr. perizia 30 gennaio 2006 dr. ____________________, doc. AI 39-15).

                               2.7.   A seguito della seconda domanda di prestazioni, con lo scopo di accertare lo stato di salute psichico dell’assicurato (nel rapporto 14 marzo 2008 lo psichiatra curante aveva attestato un disturbo depressivo, la totale perdita dell’iniziativa con conseguenze sulla sfera affettiva e cognitiva; doc. AI 68-2), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia specialistica presso lo CPAS.

                                         Con rapporto 24 luglio 2008 il dr. __________, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi e visita dell’assicurato e diagnosticato una distimia (ICD 10 F 34.1), senza ripercussione sulla capacità lavorativa, ha concluso:

"  Dall'anamnesi si evince che il soggetto in esame presenta una condizione di lieve depressione, protratta nel tempo, e legata a fattori di vita stressanti. La malattia psichiatrica risulta ufficialmente di insorgenza abbastanza recente, anche se é verosimile che una tendenza depressiva vi fosse già dal momento del primo infarto in avanti. La diagnosi di distimia sembra pertanto quella che consente di inquadrare meglio questa situazione. Gli aspetti depressivi emergono: nella riduzione delle frequentazioni sociali, nel vissuto di rabbia persistente, nella delusione verso l'esistenza, con crisi di sconforto e minor spinta volitiva, ridotto interesse verso la vita e pessimismo rispetto al futuro.

Questa diagnosi tuttavia non ha ripercussioni sulla capacità lavorativa. La condizione dell'A. infatti, può essere correttamente interpretabile come una vera e propria crisi in termini esistenziali. L'A. ha sempre svolto un lavoro fisicamente pesante e, con l'insorgenza dei problemi all'udito e della cardiopatia, ha cominciato a sentirsi una persona fragile. La forza fisica sulla quale egli aveva scommesso, per inserirsi nel mondo del lavoro e nella società, lo ha improvvisamente abbandonato. Egli si ritrova ora in una condizione di empasse, non avendo un livello culturale sufficiente per svolgere tipologie di lavoro meno fisiche e più qualificate. La mancanza di un lavoro rappresenta anche la perdita di un ruolo sociale e familiare e la crisi di una persona che incontra difficoltà ad occupare le giornate, non avendo mai coltivato interessi extra lavorativi. Il bilancio di questi fatti converge su un intenso senso di rabbia e delusione e lo alimenta continuamente. La convinzione che nessuno mai lo assumerà, in queste sue condizioni di salute, moltiplica il pessimismo per il futuro.

Da quanto sopra si capisce che la ripresa di un lavoro servirebbe a dare nuova dignità a questo individuo, risolvendo numerose sue preoccupazioni e mitigando la sua rabbia. Pertanto è assai verosimile che, trovando un nuovo lavoro idoneo alla sua condizione fisica, l'A. possa ritrovare una centralità sociale e familiare, migliorando anche psicologicamente." (Doc. AI 81)

                                         Di conseguenza, in merito alla residua capacità di lavoro, il CPAS ha ritenuto:

"  Descrizione di risorse e deficit

Come detto, siamo di fronte ad una persona che sta attraversando una fase di vita critica, avendo peraltro poche risorse intellettuali per farvi fronte. Questo fatto rientra tra le normali condizioni di disadattamento socio-lavorativo e non configura un'importante patologia psichiatrica. Pertanto le risorse psichiche di questo individuo non sono significativamente intaccate da un processo di malattia e vanno ritenute integre. Si tenga presente però il basso livello culturale e la scarsa motivazione a cercare un posto di lavoro, sostenuta dall'idea che a questa età e in queste condizioni di salute, l'A. non sia più collocabile.

Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta

Non vi sono limitazioni per ragioni psichiatriche. Le limitazioni fisiche sono state descritte da chi di competenza.

Periodi di inabilità lavorativa accertabili

Non per ragioni psichiatriche." (Doc. AI 81)

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa, facendo in particolare riferimento al rapporto 10 ottobre 2008 del suo psichiatra curante, dr. __________. Quale diagnosi quest’ultimo ha evidenziato una sindrome mista ansioso depressiva (con episodio attuale di grave entità, con importanti somatizzazione d’ansia, presenza di sintomi psicotici ed ideazioni suicidali), un disturbo misto di personalità ed un disturbo dell’adattamento. In sintesi, dopo aver evidenziato gli episodi che hanno minato la situazione psicologica del suo paziente (decessi di familiari, esperienza lavorativa traumatica, patologia coronaria), lo psichiatra curante ha rilevato: "il funzionamento cognitivo del sig. RI 1 appare perturbato, come dimostrano le difficoltà di attenzione e concentrazione, i sentimenti di estraneità. Vi è totale assenza di iniziativa, motivazione o interesse, progettualità; mentre i sentimenti di ingiustizia, torto subito, di irrimediabile fallimento personale sono totalmente pervasivi. Purtroppo tale quadro ha mostrato nell'ultimo periodo un ulteriore peggioramento nel suo decorso, dal momento che il periziando mostra sintomi psicotici, disturbi del pensiero formale, pensieri "strani", di tipo ossessivo, persecutorio, suicidale e delirante. Le sue ideazioni velatamente suicidali e la comparsa di una sintomatologia delirante rendono la situazione psicopatologica del periziando estremamente grave e il rischio di passaggi all'atto non trascurabile. Le stesse decisioni dell'Istituto Assicurazioni Invalidità costituiscono per il sig. RI 1RI 1 un'ulteriore fronte di amarezza e delusione: "dopo aver buttato la salute per il lavoro, ora mi hanno lasciato in mezzo a una strada, senza niente". Il mancato riconoscimento della sua sofferenza costituisce un ulteriore vero e proprio lutto simbolico, che scatena nel paziente uno scompenso grave, con elementi psicotici."

                                         Il dr. __________ ha di conseguenza posto in rilievo la gravità e la cronicità della situazione psicopatologica dell’assicurato, l’incapacità lavorativa totale per ragioni psichiatriche, psicosomatiche e somatopsichiche e la necessità di continuare un trattamento.

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.9.   Ritornando alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal __________, che ha debitamente tenuto conto della patologia psichiatrica dell’assicurato, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la piena capacità lavorativa in qualsiasi attività. In questo contesto le refertazioni dello psichiatra curante non risultano essere convincenti.

                                         Innanzitutto questo TCA concorda con la nota 25 novembre 2008 del SMR (doc.XI) in cui si evidenzia che la diagnosi di disturbo della personalità (posta nel rapporto 10 ottobre 2008 dal dr. __________) non è mai stata evidenziata né nella perizia del dr. __________ né in quella del dr. __________. Il SMR ha inoltre evidenziato che “secondo i criteri generali descritti dal DSM i disturbi della personalità sono un modello abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo. Inoltre il modello di disturbo di personalità è stabile e di lunga durata e l’esordio può essere fatto risalire almeno dall’adolescenza ed alla prima età adulta”, concludendo correttamente che “dalle perizie citate non emergono elementi che possano sostenere una tale diagnosi” (sottolineatura del redattore, IX). Del resto, lo stesso dr. __________, nel rapporto 3 marzo 2008 (sette mesi prima del referto qui esaminato), non ha parlato di disturbo della personalità ma di disturbo depressivo (doc. AI 68-1).

                                         Per quel che concerne il disturbo depressivo, rispettivamente le ripercussioni sulla capacità lavorativa, va innanzitutto evidenziato che nel già citato rapporto 3 marzo 2008 lo psichiatra curante ha valutato una totale incapacità lavorativa dal 16 marzo 2004, mentre nella perizia psichiatrica 30 gennaio 2006 (resa nell’ambito della perizia SAM 15 febbraio 2006, sulla quale l’Ufficio AI ha fondato la prima decisione), il dr. __________ aveva diagnosticato un episodio depressivo lieve con sindrome biologica (ICD-10 F32.01), con un’inabilità lavorativa massima del 10% e con un’evoluzione positiva (doc. AI 39-15).

                                         Nella perizia del CPAS il dr. __________ ha dettagliatamente spiegato gli aspetti depressivi che non hanno ripercussioni sulla capacità lavorativa, trattandosi sostanzialmente di una vera e propria crisi in termini esistenziali, in particolare dovuta alla perdita del posto di lavoro (inteso come ruolo sociale). Del resto, senza voler sminuire la problematica dell’insorgente, la scarsa incisività effettiva della depressione è dimostrata dal fatto che il dr. __________ ha definito la terapia farmacologia seguita come blanda. Ora, nel rapporto 10 ottobre 2008 il dr. __________ ha riferito della presenza di sintomi psicotici ed ideazioni suicidali, sviluppati nell’ultimo periodo, in particolare a causa del mancato riconoscimento delle sua sofferenza (cfr. pag. 8). Legittimamente il succitato perito, nelle osservazioni 15 gennaio 2009 si è chiesto “come è possibile che un paziente che fino al giorno delle perizia aveva una blanda terapia antidepressiva, dopo una decisione (di rifiuto della rendita, ndr) sviluppi addirittura una psicosi”?. Certo che l’assicurato può aver inteso la contestata decisione di rifiuto quale mancato riconoscimento della sua sofferenza, ma che questo abbia scatenato un peggioramento della sua problematica psicopatologica appare poco convincente. Lo stesso dr. __________ nelle osservazioni 17 febbraio 2009 ha evidenziato che “ è assolutamente innegabile il fatto che, in una struttura di personalità “normale” una psicosi non si sviluppi da un giorno all’altro e né tantomeno a causa di uno stress”, sostenendo che l’assicurato presenta “una “psicosi ordinaria” in cui tutto ciò che nasconde una struttura nevrotica nasconde in realtà una struttura psicotica a livello non ancora conclamato”.

                                         Va poi ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b).".

                                         Nel caso in esame, va qui ricordato che il dr. __________ ha fatto presente che “la ripresa di un lavoro servirebbe a dare nuova dignità a questo individuo, risolvendo numerose sue preoccupazioni e mitigando la sua rabbia “ (doc. AI 81-7), motivo per cui viene a cadere un eventuale aspetto invalidante della problematica psichica. Non va poi dimenticato che nella perizia del __________ è stato rilevato che l’assicurato “tende a teatralizzare ed amplificare molto il suo stato di sofferenza. Questo dato va posto in relazione con il basso livello culturale e rappresenta di chiedere aiuto insieme al desiderio di essere ben compreso nella sua sofferenza” (doc. AI 81-6).

                                         Non da ultimo va rilevata, nel rapporto 10 ottobre 2008 del dr. __________, l’assenza di una diagnosi fondata sui criteri diagnostici ufficiali internazionali ICD 10. Al riguardo, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                                         In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente valutazione del __________, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), rispetto alla precedente decisione non presenta un peggioramento della componente psichica.

                                         Visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria, come postulato dall’insorgente. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2008.188 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.04.2009 32.2008.188 — Swissrulings