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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.11.2008 32.2008.177

November 17, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,476 words·~17 min·6

Summary

Dal 1° gennaio 2008 l'Ufficio AI non è più competente ad evadere i reclami contro le decisioni dell'Ufficio scuole comunali in materia di logopedia quale provvedimento di natura pedagogico-terapeutica

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.177   BS/td

Lugano 17 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2008 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1   rappr. da:  RA 2    

contro  

la decisione del 1° settembre 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato il __________, in data 23 settembre 2004 ha presentato, tramite la sua logopedista RA 1, una richiesta di assunzione delle spese di logopedia per il periodo 16 agosto 2004 – 31 dicembre 2005.

                                         Con decisione 28 settembre 2004 l’incaricato per la logopedia dell’Ufficio delle scuole comunali ha accolto tale domanda nel senso di riconoscere due sedute settimanali di 45 minuti ciascuna invece dei 50 minuti chiesti dalla logopedista.

                                         Contro la succitata decisione l'assicurato, tramite la citata logopedista, ha interposto opposizione all'Ufficio AI.

                                         Dopo aver raccolto il parere 12 gennaio 2005 della Commissione della logopedia dell’Ufficio cantonale dell’educazione speciale in merito al caso in esame e dopo aver avvisato l’interessato di una reformatio in peius, con decisione su opposizione 23 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha ridotto l’intervento logopedico a 30 minuti per seduta, confermando la frequenza bisettimanale.

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione RA 1, agente per conto dei genitori affidatari del piccolo RI 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso, postulando che l’intervento logopedico venga fissato almeno in effettivi 50 minuti per seduta.

                                         Con sentenza 27 marzo 2006 questa Corte, sulla base dei pareri di due esperti interpellati dall’Ufficio AI e di ulteriori accertamenti, ha respinto il ricorso e confermato la decisione contestata (inc. 32.2005.36).

                               1.3.   Allegando ulteriore documentazione, l’assicurato, sempre rappresentato dalla logopedista, quest’ultima a sua volta patrocinata dall’avv. __________, è tempestivamente insorto al TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) chiedendo l’annullamento del giudizio cantonale e delle decisioni amministrative con conseguente riconoscimento dal 16 agosto 2004 di un provvedimento logopedico individuale basato su due sedute settimanali di 60 minuti cadauna.

                                         Accogliendo il ricorso di diritto amministrativo, con pronunzia 30 agosto 2007 ( I 423/06) il TF ha così concluso:

"  Non disponendo di conseguenza questa Corte di accertamenti sufficientemente convincenti e completi per addivenire, con la necessaria cognizione di causa, a un giudizio attendibile sull'entità dei provvedimenti logopedici necessari, si giustifica di annullare il giudizio cantonale e le decisioni amministrative in lite e di rinviare gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e allestimento di una perizia specialistica che si pronunci, tenuto conto della situazione e delle difficoltà concrete, previo esame del bambino, rispettivamente, se del caso, previa interpellazione degli educatori, sui tempi settimanali necessari per la terapia (compreso il tempo per le attività previste dal tariffario)” (STFA 30 agosto 2007 consid. 4.7).

                               1.4.   Fondandosi sulle perizia specialista del 20 aprile 2008 allestita dalla logopedisata __________ e dallo psicologo __________, considerate inoltre le osservazioni 28 maggio 2008 della logopedista dell’assicurato, mediante decisione dell’8 luglio 2008 l’Ufficio delle scuole comunali, con riferimento alla richiesta d’intervento logopedico del 23 settembre 2004, ha riconosciuto a RI 1 un intervento logopedico di 45 minuti per due volte alla settimana, dal 16 agosto 2004 al 31 dicembre 2005. Quale rimedio di diritto è stato indicato il ricorso, entro 15 giorni, al Consiglio di Stato (doc. AI 42-59).

                               1.5.   Contro la citata decisione dell’8 luglio 2008 RA 1, in nome e per conto dell’assicurato, ha inoltrato opposizione all’Ufficio AI. In ordine essa ha sostenuto che alla fattispecie dev’essere applicato il diritto valevole prima del 1° gennaio 2008, ossia l’opposizione all’Ufficio AI contro le decisioni dell’Ufficio delle scuole comunali in materia d’intervento logopedico, così come stabilito dall’art. 3 della Convenzione UFAS- DIC del 4 dicembre 1997.

                                         Nel merito, contestando l’affidabilità della perizia eseguita e fondandosi su diversi pareri raccolti, la terapista ha chiesto per RI 1 un intervento logopedico consistente in due sedute settimanali della durata di 60 minuti per seduta, a partire dal 16 agosto 2004 (doc. AI 42-21).

                               1.6.   In data 1° settembre 2008 l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito dell’opposizione e di trasmettere gli atti all’Ufficio delle scuole comunali quale autorità competente.

                                         A motivazione della non entrata in materia, l’amministrazione ha evidenziato in particolare:

"  Secondo la risoluzione governativa 6038 del 27.11.2007 agli atti (cfr. il punto 1), il Cantone, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e in attesa delle nuove norme di legge in materia di educazione speciale, continua a garantire l'applicazione concreta delle disposizioni della legge federale sull'AI del 19.6.1959 (in particolare gli art. 19, 73 cpv. 1 e 73 cpv. 2 lett. a) in maniera analoga al diritto federale in vigore fino all'introduzione delle disposizioni transitorie, per quanto attiene alle modalità, alla quantità e alla qualità, nell'ambito dell'istruzione scolastica speciale, compresa l'educazione pedagogico-terapeutica precoce.

Sempre secondo la risoluzione governativa di cui sopra (cfr. i punti da 5 a 7), l'Ufficio dell'educazione speciale e l'Ufficio delle scuole comunali, limitatamente alla logopedia, assumono la coordinazione dei provvedimenti. Contro le decisioni emanate dagli uffici di cui al punto 5 è data facoltà di reclamo in applicazione del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali e contro la nuova decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La divisione della scuola è incaricata di mettere in atto, attivando le necessarie risorse umane e finanziarie, l'organizzazione amministrativa, in grado di assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la gestione degli interventi previsti dalla presente risoluzione.

Stante quanto precede, ritenuto che il nuovo provvedimento amministrativo - dopo il rinvio pronunciato dal Tribunale federale - è stato emanato posteriormente al 31.12.2007 (cfr. la decisione 8.7.2008 dell'ufficio delle scuole comunali), competente per giudicare l'opposizione in oggetto (recte: reclamo) è l'Ufficio delle scuole comunali di ____________________. Contro la decisione su reclamo dell'Ufficio delle scuole comunali, sarà poi data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, l'Ufficio AI del Canton Ticino decide pertanto di non entrare nel merito dell'opposizione in esame e di trasmettere l'intero dossier all'Ufficio delle scuole comunali di __________ quale autorità competente." (Doc. A2)

                               1.7.   Con il presente tempestivo ricorso l’assicurato, per il tramite della logopedista, ha chiesto che venga fatto ordine all’Ufficio AI di entrare nel merito dell’opposizione 18 luglio 2008, evidenziando quanto segue:

"  Secondo l'UAI, la decisione dell'8 luglio 2008, ordinata il 30 agosto 2007 dal Tribunale Federale mediante la sentenza I 423/06 e relativa ai provvedimenti logopedici forniti nel periodo 16.8.2004 - 31.12.2006, deve seguire le nuove norme procedurali introdotte a partire dal 1. gennaio 2008. Ovvero, contro la nuova decisione non sarebbe più data facoltà di interporre opposizione all'UAI e in seguito (eventualmente) ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ma, come sancito dalla risoluzione governativa 6038 entrata in vigore il 1. gennaio 2008, sarebbe data facoltà di interporre reclamo allo stesso Ufficio delle Scuole Comunali del DECS ed in seguito (eventualmente) ricorso al Consiglio di Stato.

Per costante giurisprudenza, il Giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'UAI, l'opposizione del 18 luglio 2008, riguardante le prestazioni fornite nel periodo 16.8.2004 - 31.12.2006, è quindi retta dal diritto in vigore prima del 1.1.2008, il quale nella fattispecie, secondo l'Art. 3 della convenzione UFAS-DIC del 4 dicembre 1997, contro le decisioni dell'USC in materia di logopedia dà facoltà di interporre opposizione all'Ufficio AI del Cantone Ticino, come peraltro già avvenuto in data 11 ottobre 2004 per la medesima decisione qui nuovamente impugnata.

Sebbene io non sia rappresentata da un Avvocato, per l'allestimento del presente ricorso ho dovuto far capo a prestazioni di consulenza di professionisti. Per questo motivo mi permetto di chiedere anche il rimborso delle spese ripetibili ai sensi dell'Art. 61 cpv. 1 lett. g. LPGA." (Doc. I)

                               1.8.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, ribadendo la propria posizione.

                               1.9.   Il 20 ottobre 2008 l’amministrazione ha trasmesso per conoscenza al TCA alcuni atti, tra cui la “decisione su reclamo” 13 ottobre 2008 dell’Ufficio delle scuole comunali (VI).

                             1.10.   Con lettera 21 ottobre 2008 RA 2, agendo in subdelega a nome e per conto dell’assicurato, ha evidenziato:

"  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b).

Tale principio, ormai consolidato, viene menzionato in svariate decine di sentenze del Tribunale Federale.

L'UAI, non fornisce alcuna motivazione per cui ci si dovrebbe scostare da esso nella fattispecie in esame per applicare invece il diritto entrato in vigore dopo il 1. gennaio 2008, anzi, sebbene esaustivamente evidenziato nel ricorso inoltrato dalla logopedista, l'UAI rifiuta sorprendentemente di menzionare tale principio o per lo meno di contestualizzarlo al caso in oggetto.

L'interesse principe della mia mandante considerato il fatto che, nonostante una sentenza a suo favore del Tribunale Federale, da ormai più di quattro anni attende un giudizio equo da parte di un'Autorità imparziale - è quello di vedere al più presto riconosciuta la giusta terapia in favore del bambino.

Va però considerato che se la logopedista, nel tentativo di evitare di prolungare ulteriormente la causa, si sottomettesse all'errata procedura imposta dall'UAI, in un'eventuale sede di ricorso successiva tale comportamento potrebbe addirittura esserle rimproverato, ritardando ulteriormente una decisione o compromettendo definitivamente l'esito della vertenza.

Per questi motivi si ribadiscono a codesto Lodevole Tribunale delle Assicurazioni le richieste avanzate nel ricorso del 29 settembre 2008 da parte della logopedista, ovvero che, all'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino venga ordinato di entrare al più presto nel merito dell'impugnativa 18 luglio 2008, con protesta di tasse, spese e ripetibili." (Doc. VI)

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della ”opposizione” 18 luglio 2008, dichiarandosi incompetente per statuire in merito all’intervento logopedico a favore dell’assicurato.

                               2.2.   Va preliminarmente ricordato che l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della Legge federale 6 ottobre 2006 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007/5809), ha avuto importanti effetti anche in materia di assicurazione per l’invalidità.

                                         Ad esempio, nell’ambito dell’educazione speciale ai sensi dell’art. 19 LAI - abrogato a seguito del no. 25 della citata legge federale - il capoverso 3 di quell’articolo stabiliva che il Consiglio federale emanava  “disposizioni sull’assegnazione di sussidi per provvedimenti in favore di bambini invalidi in età prescolastica, segnatamente per la preparazione all’istruzione scolastica speciale, e per provvedimenti in favore di bambini invalidi frequentanti la scuola pubblica”. Sulla base di questa delega, l’esecutivo federale aveva promulgato l’art. 10 OAI, anch’esso abrogato al 1° gennaio 2008, avente il seguente tenore:

"  1 L’assicurazione assume le spese per l’esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari in età prescolastica per la preparazione alla frequentazione della scuola speciale o della scuola pubblica.

2 I provvedimenti comprendono:

  a. la logopedia per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera e;

  b.                                 l’allenamento uditivo e l’insegnamento della lettura labiale per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera c;

  c. l’educazione precoce per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettere a–g."

                                         A sua volta, l’art. 8 cpv. 4 lett. e OAI, abrogato al 1° gennaio 2008, stabiliva che il sussidio era assegnato ad assicurati con gravi disturbi dell’eloquio.

                                         A seguito dell’entrata in vigore della NPC, dal 1° gennaio 2008 la responsabilità per i provvedimenti di logopedia (e la terapia psicomotoria) ai sensi dell’art. 19 LAI è passata ai Cantoni (cfr. FF 2005 5540).

                                         In questo contesto, il Cantone Ticino ha adottato una norma transitoria relativa all’educazione speciale, precisamente l’art. 62a della Legge sulla scuola (RL 5.1.1.1) – introdotta con il Decreto legislativo sull’attuazione a livello cantonale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni del 23 ottobre 2007 (BU 2007 708)-, il cui primo capoverso ha il seguente tenore:

"  In applicazione della Disposizione transitoria dell’art. 62 (scuola) contenuta nel Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, del 3 ottobre 2003, il Cantone – in attesa delle nuove disposizioni legislative cantonali in materia di educazione speciale – assicura, per almeno tre anni le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di educazione speciale, compresa quella precoce di natura pedagogica- terapeutica secondo l’art. 19 LAI” (sottolineatura del redattore).

                                         Fondandosi sulla modifica legislativa cantonale, in data 27 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha emanato la risoluzione no. 6038 con l’intento di garantire, dopo il 1° gennaio 2008, i provvedimenti nell’ambito dell’istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI), compresa l’educazione pedagogico-terapeutica precoce (doc. AI 40-1). In particolare, secondo il punto no. 5 della risoluzione “l’Ufficio dell’educazione speciale e l’Ufficio delle scuole comunali, limitatamente alla logopedia, assumono la coordinazione dei provvedimenti” (sottolineatura del redattore), mentre al punto no 6 è stato stabilito che “contro le decisioni emanate dagli uffici di cui al punto 5 è data facoltà di reclamo in applicazione del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali. Contro la nuova decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato” (doc. AI 40-1).

                               2.3.   Nella fattispecie concreta, il ricorrente sostiene che è applicabile il diritto previgente al 1° gennaio 2008, in quanto oggetto della vertenza rimane l’intervento logopedico per il periodo 16 agosto 2004 – 31 dicembre 2005 e con sentenza 30 agosto 2007 il Tribunale federale aveva rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e per la resa di una nuova decisione.

                                         Va qui ricordato che, conformemente all’art. 3 della convenzione 8 dicembre 1997 sottoscritta tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’ Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ed il Cantone Ticino, per il tramite dell’allora Dipartimento istruzione cultura (DIC, ora Dipartimento educazione, cultura e sport: DECS), concernente “l’indennità forfetaria delle prestazioni assicurative AI nell’ambito della scuola pubblica” - il cui campo di applicazione segnatamente comprende anche l’esecuzione del trattamento ortofonico per gli assicurati affetti da gravi difetti di eloquio ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 e lett. a OAI - , “le persone che si annunciano, richiedendo prestazioni a carico dell’AI e che il Cantone Ticino rifiuta o le riconosce parzialmente, queste possono far valere i loro diritto presso l’ufficio AI del Cantone Ticino”.

                                         Su questa base convenzionale, la logopedista dell’assicurato aveva inoltrato all’Ufficio AI opposizione contro la citata decisione 28 settembre 2004 emanata dall’Ufficio delle scuole comunali (cfr. consid. 1.1).

                                         Per costante giurisprudenza, in caso di modifica di legge, dal punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 333 consid. 2.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3).

                                         Ad esempio, per restare nell’ambito procedurale dell’AI, con l’abolizione dell’opposizione apportata dalla modifica legislativa del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura; RU 2006 2003), dal 1° luglio 2006 le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 LAI). Tuttavia, le disposizioni finali della citata modifica legislativa dispongono che il diritto previgente si applica alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005 (lett. a); alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005 (lett. b); ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.

                                         Oppure, per quanto riguarda la responsabilità ex art. 52 LAVS del datore di lavoro, il TFA ha stabilito che la previgente petizione, in applicazione dei principi generali di diritto intertemporale ed in mancanza di disposizioni transitorie contrarie, veniva subito abolita dalla procedura di opposizione introdotta con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della LPGA (DTF 130 V 1 ss).

                                         Nel caso in esame, trattandosi di una modifica del diritto procedurale (rimedi di diritto), in applicazione dei principi generali e tenuto conto dell’assenza di una disposizione transitoria contraria, la nuova disposizione del Consiglio di Stato entra immediatamente in vigore al 1° gennaio 2008. Di conseguenza contro la decisione dell’Ufficio delle scuole comunali in ambito della logopedia è dato reclamo allo stesso ufficio (punto no. 6 della risoluzione no. 6038).

                                         È vero che la richiesta d’intervento logopedico, come pure la sentenza di rinvio, concernono “vecchie” fattispecie, verificatesi antecedentemente al 1° gennaio 2008. Tuttavia, va ricordato che dal 1° gennaio 2008 i provvedimenti di logopedia non rientrano (più) nella sfera di competenza dell’Ufficio AI. Quindi quest’ultimo non può (più) determinarsi sul tempo di durata del chiesto intervento logopedico ancorché si tratti di fatti intervenuti prima della modifica dei rimedi di diritto.

                                         In queste circostanze la citata convenzione del 1997 tra UFAS e DIC/DECS, almeno per quanto riguarda i rimedi di diritto, è de facto abolita.

                                         Dal punto di vista materiale essa rimane invece ancora in vigore, tant’è che al punto no. 3 nella risoluzione 27 novembre 2007 del Consiglio di Stato si legge:

"  Collaborazioni con enti e operatori privati

La collaborazione con gli operatori privati è regolata da Convenzioni cantonali, collettive o individuali sottoscritte dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e da ognuna delle parti interessate.

Le Convenzioni stabiliscono i requisiti professionali richiesti, le modalità, i tempi di intervento e le tariffe.

In assenza di specifiche Convenzioni tra il DECS e le parti interessate, rimangono in vigore - fino al massimo al 31.12.2010 le Convenzioni con l'Assicurazione Invalidità (AI)." (Doc. AI 40-1)

Quindi, in assenza di convenzioni del DECS con le parti interessate in merito ai requisiti professionali, le modalità, i tempi d’intervento e le tariffe relative all’educazione speciale, sino al massimo al 31 dicembre 2010 in quegli ambiti rimangono in vigore le convenzioni con l’AI, fermo restando che contro le decisioni dell’Ufficio delle scuole comunali in merito all’intervento logopedico è data facoltà del reclamo conformemente al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali rispettivamente, contro la nuova decisione, ricorso al Consiglio di Stato (punto no. 6 della citata risoluzione governativa).

                                         Va poi evidenziato che con la citata sentenza 30 agosto 2007 il TFA ha annullato, oltre alla pronunzia cantonale 27 marzo 2006, anche le decisioni amministrative, ossia quella su opposizione 23 febbraio 2005 dell’Ufficio AI e quella (iniziale) del 28 settembre 2004 dell’Ufficio cantonale delle scuole comunali. Pertanto l’iter è ripartito dall’inizio, seguendo tuttavia le nuove disposizioni procedurali entrate in vigore al 1° gennaio 2008, tra cui i (nuovi) rimedi di diritto indicati sopra.

                                         Ne consegue che con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha rettamente deciso di non entrare nel merito della ”opposizione” 18 luglio 2008 inoltrata dall’assicurato contro la decisione 8 luglio 2008 dell’Ufficio delle scuole comunali.

                                         Irrilevante ai fini del presente giudizio è poi l’errata indicazione, nella decisione 8 luglio 2008, del ricorso al Consiglio di Stato al posto, conformemente al punto no. 6 della risoluzione 27 novembre 2007, del reclamo all’Ufficio delle scuole comunali.

                                         Occorre infine evidenziare che il citato ufficio non poteva rigettare, con pronuncia del 13 ottobre 2008, la “opposizione” 18 luglio 2008 dell’assicurato all’Ufficio AI (considerata alla stregua di reclamo), visto che la decisione 1° settembre 2008 qui contestata non era cresciuta in giudicato (VI/2).

                               2.4.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.  

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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