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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2008 32.2007.46

February 13, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,647 words·~23 min·5

Summary

Nozione d'invalidità nelle assicurazioni sociali. In casu, l'Ufficio AI a ragione si è discostato dalla precedente determinazione dei redditi eseguita dall'assicuratore LAINF per la fissazione del grado d'invalidità

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.46   BS/td

Lugano 13 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2007 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 12 gennaio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1949, precedentemente attivo quale cuoco, il 23 maggio 2003 è stato vittima di una infortunio ed ha subito un trauma alla spalla. Il caso è stato assunto dalla __________, agente quale assicuratore contro gli infortuni.

                                         Sulla base della perizia medica 2 dicembre 2005 del dr. __________, con decisione 31 marzo 2006 l’assicuratore LAINF ha riconosciuto, dopo raffronto dei redditi (reddito senza invalidità: fr. 82'600.--; con invalidità: fr. 30'000.--), una rendita d’invalidità del 60% dal 1° marzo 2003 (cfr. inc. LAINF in doc. AI 4-2).

                               1.2.   Nell’ottobre 2004 l’assicurato ha introdotto una domanda di prestazioni AI per adulti.

                                         Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 12 gennaio 2007, preavvisata il 19 settembre 2006, l’Ufficio AI gli ha erogato rendita intera dal 1° maggio 2004 ed un quarto di rendita dal 1° maggio 2005, sulla base della seguente motivazione:

"  Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come da quella assicurativo - infortunistica, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le ha inizialmente comportato una totale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 100% in ogni attività dal mese di maggio del 2003 al mese di febbraio del 2006. In effetti, da detto mese, fa stato un grado di invalidità pari al massimo al 47%. Questi periodi di inabilità lucrativa le aprono il diritto a prestazioni da parte dell'AI.

Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è stato ritenuto totalmente inabile nella sua abituale attività di cuoco, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, lei risulta abile nella misura del 100%, e ciò dal febbraio 2006.

Ciò nonostante confrontando il guadagno che lei avrebbe potuto percepire oggigiorno senza il danno alla salute, ossia Fr. 81'400 all'anno, con quello che può raggiungere in attività adatte, vale a dire Fr. 43'516 annui, si ottiene un grado di invalidità massimo pari al 47%, o meglio come dallo schema seguente.

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                      CHF 81'400.00

con invalidità                           CHF 43'516.00

Perdita di guadagno             CHF 37'884.00 = Grado d'invalidità 47%

Decidiamo pertanto:

In seguito alle osservazioni presentate al progetto di decisione del 19.09.2006 si è risottoposto il dossier al nostro servizio di integrazione. In data 29.11.2006 è avvenuto un incontro con il nostro consulente: nel corso di tale colloquio l'assicurato ha escluso di poter praticare le professioni indicate nel rapporto della consulente in integrazione professionale agli atti. Tale incapacità non è però comprovata da oggettivi rapporti medici, né dalle valutazioni dei nostri consulenti.

Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.05.2004, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI), sino al 30.04.2006, per 3 mesi dall'avvenuto miglioramento (Art. 88 OAI), lei ha diritto alla rendita intera d'invalidità. Successivamente, dal 01.05.2006, invece, le è riconosciuto il diritto al ¼ di rendita AI.

Vista l'età non si entra nel merito di provvedimenti di tipo professionale sottoforma di riqualifica; tuttavia, previa richiesta scritta, si può valutare il diritto ad un'introduzione presso un nuovo datore di lavoro (formazione "ad hoc"), qualora l'assicurato presenti una valida proposta formativa e riesca a trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo." (Doc. AI 33)

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dallo studio legale RA 1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° maggio 2004 e tre quarti di rendita dal 1° maggio 2006.

                                         In sostanza egli contesta l’esigibilità in attività adeguate, nonché il calcolo del grado d’invalidità, rispettivamente i redditi di riferimento determinati dall’Ufficio AI, chiedendo che siano invece utilizzati quelli fissati dall’assicuratore LAINF.

                               1.4.   Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece proposto la reiezione del ricorso, nonché la conferma della decisione contestata.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (il diritto alla rendita è sorto il 1° maggio 2004) è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita d’invalidità dal 1° maggio 2006, come stabilito nella decisione contestata, oppure a tre quarti di rendita, come sostenuto nel ricorso.

                                         Pacifico è che l’assicurato dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006 ha diritto ad una rendita intera, avendo presentato nel periodo maggio 2003 – febbraio 2006 un’incapacità al lavoro  in qualsiasi attività lucrativa, rispettivamente al guadagno, del 100%.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.6.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

                                         Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

                                         In una recente sentenza, l’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto di giungere ad una diversa valutazione del grado d’invalidità tra assicurazione contro gli infortuni e assicuratore per l’invalidità nella misura in cui l’incapacità al guadagno trae origine dallo stesso danno alla salute (cfr. STF 4 ottobre 2007 nella causa B, I 789/06 e U 432/06, consid. 5).

                               2.7.   Nel caso in esame, il ricorrente ha contestato l’esistenza di una residua capacità lavorativa in attività adeguate.

                            2.7.1.   Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicher-ungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Infine, la giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

                            2.7.2.   Ritornando al caso in esame, dalla perizia 2 dicembre 2005 del dr. __________, eseguita per conto dell’assicurazione contro gli infortuni e fatta propria dall’Ufficio AI (cfr. rapporto 22 maggio 2006 del SMR; doc. AI 20-1), si evince che:

"  A fronte dei postumi infortunistici, il paziente è in grado di rimanere in stazione eretta; può lavorare in stazione eretta o seduta, può salire e scendere le scale, può lavorare in stazione accovacciata od assumere la stessa; queste manovre possono essere anche eseguite in maniera ripetuta ma non oltre 4-5 volte a causa del sovrappeso della persona. Vi è per contro la limitazione importante a livello del cingolo omero-scapolare destro che determina limitazione alla elevazione-abduzione oltre i 45° ed impedimento a portare pesi superiori il chilogrammo; in posizione declive del braccio è possibile portare un peso oscillante sui kg 4-5. E' sconsigliabile eseguire movimenti di rotazione interna ed esterna anche in posizione dell'arto superiore declive. Tali limitazioni rientrano esclusivamente nei postumi infortunistici.

Ne consegue che, a fronte di una occupazione possibile ed esigibile, potrebbero entrare in considerazione mansioni di sorveglianza, controllo di qualità di merce acquistata per le scorte di cucina, ordinazioni di merce, sorveglianza di lavori di cucina." (Doc. AI 3)

                                         Il dr. __________ ha infine dichiarato l’assicurato abile al lavoro “nella misura massima possibile” a partire dal 1° febbraio 2006.

                                         Tenuto conto delle limitazioni funzionali, nel rapporto 12 settembre 2006 la consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente) ha rilevato che:

"  Secondo la decisione di chiusura della __________, l'A. potrebbe effettuare diverse mansioni, quali lavori di tipo amministrativo, sorveglianza di lavori in cucina, controllo di qualità, ordinazioni di merce, piccola cucina presso bar o rosticcerie ecc.

A queste attività si possono aggiungere lavori come magazziniere di articoli non pesanti, venditore non qualificato, fattorino, oppure operaio o addetto alla sorveglianza o al controllo merce senza sollevare pesi." (Doc. 22)

                                         Orbene, non vi sono validi motivi per discostarsi dalla succitata valutazione. Se da una parte le limitazioni fisiche dell’assicurato sono le conseguenze delle lesioni della zona omero-scapolare, dall’altra, le professioni indicate dalla consulente non necessitano il sollevamento di pesi importanti, come pure movimenti di roteazione interna e esterna dell’arto.

                                         Infine, nel rapporto 29 novembre 2006 del collocatore si legge che:

"  Al momento sono state escluse le professioni indicate nei rapporti contenuti nell'incarto, e cioè magazziniere articoli non pesanti, venditore, fattorino e addetto alla sorveglianza.

Questo non per volontà dell'assicurato, ma si è valutata la sua formazione, l'esperienza professionale, la situazione personale e lo stato di salute attuale." (Doc. AI 31)

                                         Effettivamente quanto riportato sopra può apparire in contraddizione con la valutazione della consulente. Tuttavia, come giustamente evidenziato nella risposta di causa, nella nota 4 dicembre 2006 lo stesso collocatore ha spiegato il motivo del mancato intervento del Servizio di collocamento, ossia:

"  Le professioni indicate nel rapporto CIP (magazziniere articoli non pesanti, venditore, fattorino, addetto alla sorveglianza) non sono state ritenute esigibili da parte dell'assicurato e del suo patrocinatore, benché il collocatore, riferendosi ai precedenti rapporti medici, avesse provato a legittimarne l'esigibilità.

Questo perché l'assicurato, formulando le proprie osservazioni, non si ritiene in grado di svolgere le attività citate." (Doc. AI 34)

                                         Pertanto, a mente di questa Corte, le professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure quelle nel campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2) sono in casu da ritenere adeguate allo stato di salute dell’assicurato.

                                         Essendo nato nel maggio 1949, al momento dell’emissione della decisione contestata (12 gennaio 2007) il ricorrente aveva quasi 58 anni. Ciò non toglie che gli restano ancora diversi anni di attività nelle professioni sopra indicate (cfr. le STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003, citate al consid. 2.7.1, in cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita del 17 gennaio 2006 nella causa C.V, inc. 32.2005.107).

                               2.8.   Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, come verrà detto, a ragione l’Ufficio AI si è discostato dal calcolo operato dall’assicuratore LAINF, in particolare per quel che concerne il reddito da invalido (fr. 33'000.--).

                            2.8.1.   Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, pubblicata in SVR 2007 UVG nr. 17 e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Nel caso di specie, nel rapporto finale 12 settembre 2006 la consulente (doc. AI 22) ha determinato il reddito da invalido conformemente alla succitata giurisprudenza, partendo dalle tabella TA1 relativa alle professione con qualifiche inferiori nel settore privato svizzero, per giungere ad un reddito di fr. 57'258.--. Tenuto conto delle condizioni particolari dell’assicurato, la consulente ha infine proceduto ad una riduzione del reddito da invalido del 24%, risultando di conseguenza un reddito con l’invalidità di fr. 43'516.--.

                                         Va poi evidenziato che il dato di fr. 33'000.-- preso dall’assicuratore contro gli infortuni è inferiore ai fr. 35'000.-- di reddito da invalido utilizzato da questa Corte negli anni Novanta per la determinazione del grado d’incapacità al guadagno, corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (fra le ultime cfr. STCA inedita 27 ottobre 1999 in re T.S.; 15 novembre 1999 in re F.P., 4 gennaio 2000 in re M.K., SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11.), giurisprudenza corretta dal TFA alla luce del DTF 126 V 75 (STFA 30 giugno 2000, I 411/98, consid. 5, più volte confermata; cfr. anche STF del 2 maggio 2007, I 870/2005, consid. 7).

                            2.8.2.   Quanto al reddito da valido, nel citato rapporto 12 settembre 2006 la consulente lo ha fissato in fr. 81'400.-- (dato del 2004), così come dichiarato dall’ex datore di lavoro nel questionario dell’8 novembre 2004 (doc. AI 8-4).

                            2.8.3.   Raffrontando il reddito da valido di fr. 81'400.-- con quello ipotetico da invalido di fr. 43'516.-- risulta un grado d’invalidità del 47% (81'400 – 43'516 x 100 : 81'400), che conferisce il diritto ad una mezza rendita. Allo stesso risultato si giunge volendo partire da un reddito da valido di fr. 82'600.-preso in considerazione dall’assicuratore LAINF (82'600 – 43'516 x 100 : 82'600 = 47%), come pure aggiornando i redditi di riferimento al 2007, anno dell’emissione della decisione contestata.

                                         Quindi, nonostante nel caso in esame il danno alla salute sia esclusivamente di natura infortunistica, l’amministrazione giustamente non ha ripreso il tasso d’invalidità precedentemente stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni, non avendo quest’ultimo determinato il reddito ipotetico da valido secondo la giurisprudenza succitata. Vi è pertanto un valido motivo per discostarsi dalla decisione 31 marzo 2006 della __________ (cfr. consid. 2.6).

                                         Tenuto conto di quanto precede, rettamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera ad un quarto dal 1° maggio 2006, ossia tre mesi (art. 88a cpv.1 OAI; cfr. consid. 2.5) dopo il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato, corrispondente al ripristino della piena capacità lavorativa in attività adeguate (1° febbraio 2006) accertato dal dr. __________ (cfr. consid. 2.7.2). Ne consegue che la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.  

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.46 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2008 32.2007.46 — Swissrulings