Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.07.2008 32.2007.354

July 11, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,120 words·~26 min·5

Summary

Rendita limitata nel tempo. Sulla base degli atti l'Ufficio AI non poteva escludere la presenza di affezioni (somatiche e extra somatiche) extra infortunistiche invalidanti. Rinvio atti per accertamenti

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.354   FS/td

Lugano 11 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 novembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 11 ottobre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale manovale, nell’ottobre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) rottura cuffia rotatori spalla destra (…)” (doc. AI 1/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 11 ottobre 2007 (doc. AI 44/1-2), preavvisata con progetto 18 maggio 2007 (doc. AI 32/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto a una rendita intera dal 1° novembre 2005 al 31 marzo 2007 adducendo:

"  (…)

Dal novembre 2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal dossier trasmessoci dalla __________ di __________ risulta che l'assicurato dal novembre 2004 ha presentato una totale incapacità lavorativa e di guadagno. A far tempo dal 15 dicembre 2006 (data della visita medica di chiusura __________) è invece stato ritenuto abile in misura completa in attività adeguate allo stato di salute.

Il medico del Servizio medico regionale AI (SMR) ha escluso la presenza di affezioni extra-infortunistiche invalidanti.

Per questo motivo il dossier è stato sottoposto per competenza al vaglio della consulente in integrazione professionale AI, la quale ha proceduto con un confronto dei redditi.

(…)

A seguito delle osservazioni presentate il 29 maggio 2007 in opposizione al progetto di decisione del 18 maggio 2007, come da sua richiesta abbiamo atteso l'emanazione della decisione su opposizione __________. Dal momento che l'opposizione è stata respinta con decisione del 27 agosto 2007, le considerazioni precedentemente espresse devono essere confermate.

Per quanto riguarda invece la richiesta di gratuito patrocinio, si ricorda che l'assistenza viene considerata indispensabile, solo in casi eccezionali, quanto sono sollevati problemi difficili (di fatto o di diritto) e non trovano considerazione consigli dati dal rappresentate di un'associazione, da un assistente sociale, da uno specialista o da persona di fiducia designata da un'istituzione sociale.

Anche senza valutare lo stato di bisogno dell'assicurato, la condizione relativa alla necessità dell'assistenza legale non è realizzata. Il caso in esame rientra infatti nella casistica più consueta delle pratiche AI.

Pertanto l'assistenza di un avvocato, nel caso specifico, non risulta giustificata, essendo possibile ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate procedere alla corretta interpretazione dei punti controversi.

In sostanza ed in definitiva il progetto di decisione del 18 maggio 2007 risulta essere corretto e deve quindi essere confermato.

(…)." (doc. AI 42/1-2)

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestate la negazione del beneficio del gratuito patrocinio in sede amministrativa e la valutazione sia medica che economica – ha chiesto:

"  IN VIA PRELIMINARE

La procedura ricorsuale è sospesa in attesa dell’evasione della procedura che vede opposto RI 1, __________, all’Istituto __________ (__________) pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni a dipendenza del ricorso 24 settembre 2007 (inc. no. 35.2007.95)

NEL MERITO

1.  Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la decisione 12 ottobre 2007 (ndr. recte: 11 ottobre 2007, cfr. doc. A) dell’Ufficio invalidità del canton Ticino è annullata ed è riconosciuta al signor RI 1, __________, un’incapacità lavorativa del 100%, con relativa assegnazione di rendita corrispondente.

2.  Protestate spese e ripetibili.

3.  Il signor RI 1, __________, è ammesso al beneficio dell’AG e del gratuito patrocinio con l’assistenza dell’avv. RA 1, __________.” (I, pag. 4-5)

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso rilevando, in particolare, che “(…) il SMR ha escluso qualsivoglia affezione extra-infortunistica invalidante (cfr. rapporto medico SMR del 4 aprile 2007). (…)” (IV, pag. 2).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera a far tempo dal 1. aprile 2007.

                                         Il ricorrente non contesta infatti l’inizio del diritto alla rendita intera riconosciutogli limitatamente al periodo dal 1. novembre 2005 al 31 marzo 2007 e chiede che la stessa continui ad essergli erogata.

                                         Pacifico è dunque il diritto ad una rendita dal 1. novembre 2005 al 31 marzo 2007.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.6.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

                                         Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

                                         In una recente sentenza, l’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto di giungere ad una diversa valutazione del grado d’invalidità tra assicurazione contro gli infortuni e assicuratore per l’invalidità nella misura in cui l’incapacità al guadagno trae origine dallo stesso danno alla salute (cfr. STF 4 ottobre 2007 nella causa B, I 789/06 e U 432/06, consid. 5).

                               2.7.   Nella fattispecie il TCA rileva che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera fino al 31 marzo 2007 in quanto il dr. __________, medico di __________ della __________ e FMH in chirurgia, nel rapporto della visita medica di chiusura 15 dicembre 2006 (doc. 10/11-15 dell’incarto Lainf), lo ha ritenuto “(…) abile al lavoro nella misura massima possibile, dal 4.12.2006. (…)” (doc. 10/15 dell’incarto Lainf) e, circa l’esigibilità del lavoro, ha affermato che:

"  (…)

Le seguenti considerazioni non tengono conto dei fattori costituzionali-morbosi preesistenti (del tipo adiposità, asma bronchiale) né degli elementi socio-economici (professandosi un quasi analfabeta, nonostante l'ottenimento della patente della categoria B, mancata scolarità in generale, età biologica avanzata, motivazione, situazione sul mercato di lavoro).

Il signor RI 1 per le mansioni di manovale o muratore (non qualificato), non è più idoneo per quanto concerne le conseguenze dell'infortunio del 2004.

L'assicurato invece, rispettando le limitazioni sotto-menzionate, può lavorare sull'arco di tutta la giornata, con rendimento del 100%, senza necessità di pause supplementari (oltre a quanto concesso dalla ditta).

In generale, il signor RI 1 può alzare e portare dei pesi, impiegando ambedue le braccia, dell'ordine fino a 20 kg, fino all'altezza dei fianchi, fino a 5 kg oltre l'altezza delle spalle.

L'assicurato può lavorare sopra la tesa, qualora necessario l'impiego di un solo braccio.

L'assicurato può utilizzare degli strumenti di precisione che non richiedono maggior forza.

Nessuna limitazione per quanto riguarda l'agibilità delle mani o precisione dei movimenti delle dita.

L'assicurato può camminare per lunghi tragitti, lavorare inginocchiato, accovacciato o con il tronco chinato, anche in modo duraturo.

Può lavorare in piedi, anche tutto il giorno.

Può salire le scale, anche a pioli (quest'ultime non a carico di ulteriori pesi).

L'assicurato può camminare anche sul terreno accidentato.

Può stare in equilibrio e guidare normalmente i mezzi motorizzati (categoria B).

(…)." (doc. 10/15 dell’incarto Lainf)

                                         Nel rapporto della visita medica di chiusura 15 dicembre 2006 il dr. __________ ha posto anche le seguenti diagnosi collaterali: “(…) alterazioni degenerative della spalla destra e sinistra; a sinistra sotto forma di importante attrito sotto-acromiale per artrosi acromio-claveare e configurazione dell’acromio Bigliani III – sospetta ipertensione arteriosa – asma bronchiale – adiposità (BMI 33) (…)” (doc. 10/14 dell’incarto Lainf).

                                         Riguardo alla spalla sinistra nella decisione su opposizione 27 agosto 2007 (doc. 13/1-11 dell’incarto lainf) la __________ ha osservato che: “(…) l’assicurato pretende che, a causa di un uso errato della spalla destra, lamenta delle problematiche alla spalla sinistra e annessi. A tal proposito il dott. __________, nel già citato rapporto, ha ribadito che la frequente bilateralità della patologia alla cuffia dei rotatori non è dovuto ad un maggior impegno del braccio contro-laterale bensì deve essere ricercato nell’eziopatologia di tale affezione (…)” (doc. 13/6 dell’incarto lainf).

                                         Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che, senza gli ulteriori necessari accertamenti medici, non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità che le alterazioni alla spalla sinistra e destra abbiano un’influenza sulla capacità lavorativa.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 4 aprile 2007 (doc. AI 27/1-2), ha ritenuto le “(…) alterazioni degenerative della spalla destra e sinistra; a sinistra sotto forma di importante attrito sotto-acromiale per artrosi acromio-claveare e configurazione dell’acromio Bigliani III (…)” quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa.

                                         L’Ufficio AI non poteva dunque ancora concludere che “(…) il medico del Servizio regionale AI (SMR) ha escluso la presenza di affezioni extra infortunistiche invalidanti (…)” (doc. AI 42/2).

                                         In merito all’aspetto psichiatrico – la __________ ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità adeguata con l’infortunio del luglio 2004 – va qui rilevato che questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi nella vertenza che vedeva RI 1 opposto all’assicuratore infortuni (Inc. 35.2007.95), con sentenza 9 aprile 2008 (VIII/Bis), cresciuta incontestata in giudicato, ha concluso che: “(…) si giustifica di rinviare la causa all’amministrazione affinché, in base a una perizia psichiatrica, si pronunci nuovamente sia sul punto di sapere se è dato un nesso di causalità naturale e adeguata tra il sinistro del 13 luglio 2004 e le turbe psichiche, che su quello, se del caso, relativo al diritto a prestazioni che potrebbe derivarne. (…)”.

                                         In simili circostanze si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, esperiti gli accertamenti medici necessari (anche dal profilo psichiatrico), si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 marzo 2007.

                                         A seconda dell’esito degli accertamenti appena menzionati l’Ufficio AI dovrà dovrà valutare se è o meno necessario ordinare una perizia pluridisciplinare.

                                         Va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                               2.8.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

                               2.9.   Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata dall’as-sicurata contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione 18 maggio 2007 (doc. AI 34/1).

                            2.9.1.   L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

                                         Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

                                         Già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

                                         Il TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c, pag 6, in fine).

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20, pag. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

                                         La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 21, pag. 400-401).

                                         Per quanto riguarda la questione di sapere se, nel quadro della procedura amministrativa, l’assistenza di un avvocato è imposta (art. 37 cpv. 4 LPGA) e non soltanto giustificata dalle circostanze (art. 61 lett. f LPGA; STFA I 812/05 del 24 gennaio 2006, consid. 4.3), occorre tenere conto delle circostanze del caso di specie, della particolarità delle regole procedurali applicabili, nonché delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, si possono menzionare, oltre alla complessità delle questioni di fatto e di diritto, le circostanze inerenti alla persona interessata, ad esempio la sua capacità di orientarsi nella procedura. Pertanto, il fatto che l’interessato possa beneficiare dell’assistenza di rappresentanti di associazioni, di assistenti sociali, nonché di specialisti o di persone attive in seno ad istituzioni sociali, consente di ammettere che l’intervento di un avvocato non è né necessario né indicato (STF I 127/2007 succitata, consid. 4.3 e STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.2).

                                         Di regola, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile di influenzare in modo particolarmente grave la situazione giuridica dell’interessato. Se ciò non è il caso, una tale necessità esiste soltanto se alla difficoltà relativa del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o delle questioni giuridiche, a cui l’assicurato non è in grado di far fronte da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2 e riferimenti).

                            2.9.2.   Secondo la giurisprudenza, una vertenza riguardante l’even-tuale diritto a provvedimenti di integrazione, rispettivamente, alla rendita di invalidità, non è atta a influenzare in maniera particolarmente grave la situazione giuridica dell’interessato (cfr. STF I 127/07 del 7 gennaio 2008, consid. 5.2.1; STF 9C.105/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1 e STFA I 519/04 del 7 giugno 2006, consid. 5.2 e 5.3).

                                         In particolare, nelle menzionate STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 e STF 9C.105/2007 del 13 novembre 2007, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

5.2.1 Selon la jurisprudence, un litige sur le droit éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé; en revanche, il a une portée considérable pour l'assuré (arrêts M. du 19 avril 2005, I 83/05, consid. 3.2.2; W. du 12 octobre 2004, I 386/04, consid. 4.2; H. du 7 septembre 2004, I 75/04 [résumé in : REAS 2004 p. 317], consid. 3.3).

Si, en l'espèce, il est incontestable - et incontesté que l'intéressée n'est pas en mesure d'agir seule dans la procédure d'opposition, il faut néanmoins examiner si l'assistance d'un avocat était nécessaire, compte tenu de ses possibilités éventuelles de bénéficier de l'assistance de personnes de confiance ou de spécialistes oeuvrant au sein d'institutions sociales. Ce point doit être tranché au regard de la difficulté du cas.

(…)." (STF I 127/07 del 7 gennaio 2008, consid. 5.2.1)

"  (…)

3.1 Contrairement à ce que soutient l'intimée, un litige sur le droit éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé; en revanche, il a une portée considérable (arrêts I 319/05 du 14 août 2006, consid. 4.2.1, I 83/05 du 19 avril 2005, consid. 3.2.2 et I 75/04 du 7 septembre 2004 [résumé in: REAS 2004 p. 317], consid. 3.3). La nécessité de l'assistance gratuite ne peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (cf. ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références).

(…)." (STF 9C.105/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1)

                            2.9.3.   Nella presente fattispecie l’Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se si trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata all’insuccesso – ha negato all’assicurato il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando il caso nella casistica più consueta delle pratiche AI – non giustificato l’intervento di un avvocato e perché – non essendo sollevati problemi di natura eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà – l’insorgente poteva ricorrere ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate.

                                         Quello riguardante RI 1 non è un caso ordinario di determinazione del grado d’invalidità, secondo il metodo del raffronto dei redditi, in cui il danno alla salute era ben circoscritto.

                                         La __________ ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici e – posta, tra l’altro, la diagnosi collaterale di “(…) alterazioni degenerative della spalla destra e sinistra; a sinistra sotto forma di importante attrito sotto-acromiale per artrosi acromio-claveare e configurazione dell’acromio Bigliani III (…)” (doc. 10/14 dell’incarto Lainf) –, in particolare riguardo alla spalla sinistra, ha osservato che: “(…) l’assicurato pretende che, a causa di un uso errato della spalla destra, lamenta delle problematiche alla spalla sinistra e annessi. A tal proposito il dott. __________, nel già citato rapporto, ha ribadito che la frequente bilateralità della patologia alla cuffia dei rotatori non è dovuto ad un maggior impegno del braccio contro-laterale bensì deve essere ricercato nell’eziopatologia di tale affezione (…)” (doc. 13/6 dell’incarto lainf).

                                         Si trattava dunque di stabilire la presenza di affezioni extra-infortunistiche invalidanti, di natura sia psichiatrica che somatica, e, se necessario, di predisporre un accertamento medico pluridisciplinare.

                                         Ritenuto poi che l’assicurato risulta essere analfabeta, privo di formazione e che la stessa legale già lo aveva rappresentato nella procedura con la __________ sfociata con la STCA di rinvio del 9 aprile 2008 (VIII/Bis), questo Tribunale ritiene che le circostanze del caso concreto erano tali da imporre l’assisten-za di un avvocato.

                                         Per quanto riguarda gli altri presupposti – lasciati aperti dall’Ufficio AI – cumulativamente necessari per riconoscergli il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.

                                         Le osservazioni 29 maggio 2007 (doc. AI 34/1), inoltrate dall’assicurato al progetto di decisione 18 maggio 2007 (doc. AI 32/1-3) e riprese poi in sede ricorsuale, erano pertinenti visto che con la presente sentenza questo Tribunale ha annullato ai sensi dei considerandi la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 marzo 2007.

                                         L’assicurato è infine chiaramente indigente visto il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la documentazione allegata (X e X/Bis).

                                         Gli atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci correttamente sull’importo spettante all’assicurato (cfr. DTF 131 V 153).

                             2.10.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.7 e 2.9.3.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.354 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.07.2008 32.2007.354 — Swissrulings