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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.10.2008 32.2007.333

October 23, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,363 words·~1h 2min·6

Summary

UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurato delle rendite AI limitate nel tempo,poi soppresse dal 1/04,visto il miglioramento delle condizioni di salute,che lo rende abile all'80% in attività adatte e ritenuto che,dal raffronto dei redditi,emerge un grado di invalidità inferiore al 40%

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.333   cr/sc

Lugano 23 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 24 settembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo in qualità di operaio macchinista (lancista specializzato), in data 22 agosto 2001 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto affetto da “dolori alle spalle” a seguito di un infortunio (doc. 2/1-7).

                                         Raccolta la documentazione sia medica che economica del caso, con decisione del 2 gennaio 2003 (doc. 37), poi confermata con decisione su opposizione del 14 aprile 2003 (doc. 53/1-5), l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, dato che, in assenza di affezioni extra-infortunistiche, l’assicurato è da considerare inabile al 100% dal 16 ottobre 1998, totalmente abile al lavoro dal 23 aprile 1999, inabile al lavoro al 50% dal 1° giugno 1999, poi inabile al lavoro al 100% dal 9 luglio 1999 e infine abile al lavoro al 100%, a partire dal 6 dicembre 1999, come accertato in ambito infortunistico. L’UAI ha quindi ritenuto che, teoricamente, l’assicurato avrebbe avuto diritto ad una rendita a partire dal 1° ottobre 1999, fino a marzo 2000, ma, avendo egli presentato una richiesta di prestazioni tardiva (inoltrata solo nell’agosto 2001), l’amministrazione non ha versato alcuna prestazione, dato che nel mese di agosto 2000 (un anno prima della domanda) non sussisteva un diritto alla rendita.

                                         Con sentenza 32.2003.43 del 21 gennaio 2004 (doc. 72/1-12), il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di esperire ulteriori accertamenti di natura medica, dato che l’UAI aveva fondato la propria decisione sulle percentuali di incapacità lavorativa determinate dall’assicuratore infortuni, il quale a sua volta si era basato su alcuni referti medici che non avevano trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo dei dolori lamentati dall’interessato. Dato tuttavia che nell’assicurazione invalidità non è importante la genesi del danno alla salute, ma la circostanza che l’incapacità lavorativa sia dovuta ad un’affezione, l’UAI non era vincolato alla valutazione dell’assicuratore infortuni.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, come stabilito nella sentenza del TCA, tra cui una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 7 ottobre 2005 (doc. 104/1-4), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni.

                                         A seguito dell’opposizione dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 – con la quale ha contestato, da una parte, la percentuale del 20% di incapacità lavorativa in attività adatte stabilita dal SAM (che, a suo avviso, dovrebbe invece essere superiore, in quanto occorrerebbe sommare alla incapacità di lavorare oltre le 6-6 ½ ore, stabilita dal dr. __________, la riduzione del rendimento del 20%) e, dall’altra, la mancata applicazione, al reddito da invalido, di una riduzione percentuale del 25% per tenere conto delle circostanze personali dell’interessato (doc. 107/1-3) - con decisione su opposizione del 24 settembre 2007 (doc. 121/1-8), l’UAI ha parzialmente accolto l’opposizione, attribuendo all’assicurato un quarto di rendita dal 1° maggio 2002 al 31 luglio 2002 e una rendita intera dal 1° agosto 2002 al 30 novembre 2002; in seguito, l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2003 al 31 agosto 2003 e ad una rendita intera limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2003 e il 31 dicembre 2003.

                                         L’UAI è giunto a tale conclusione considerando che l’interessato è stato totalmente inabile al lavoro, a causa di due infortuni, dal 1° maggio 2002 al 31 agosto 2002 e dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2003.

                               1.3.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il rinvio degli atti all’UAI affinché completi gli accertamenti richiesti dal TCA nella sentenza del 21 gennaio 2004.

                                         Sostanzialmente il patrocinatore del ricorrente ha rilevato che la ridotta capacità lavorativa di 1.5 - 2 ore indicata dal dr. __________ nel suo consulto specialistico nell’ambito della perizia SAM va sommata alla percentuale di incapacità lavorativa del 20% stabilita dallo stesso dr. __________ e non ritenuta un tutt’uno, come indicato dal dr. __________ del SAM, senza tuttavia richiedere precisazioni al dr. __________.

Inoltre, il patrocinatore ha osservato che “il problema sta comunque altrove. Il TCA nella propria sentenza del 21 gennaio 2004 aveva affermato che la misura dell’incapacità funzionale del signor RI 1 doveva avvenire per il tramite di un accertamento specifico, empirico e/o concreto come proposto dal dr. __________. Ma ciò non è stato fatto. Si sono rimandate le conclusioni alle affermazioni del dr. __________. Questi, nell’ottica della sentenza, non ce ne può nulla. Non ha fatto altro che dare seguito ad una richiesta. Ma è noto che in simili circostanze (laddove è in gioco la limitazione conseguente ad un’affezione alla spalla) è ben difficile giungere ad una descrizione dello stato valetudinario, prescindendo da una valutazione concreta della movimentazione della medesima”.

L’avv. RA 1 ha poi contestato l’utilizzazione, nella determinazione del reddito da invalido, delle tabelle statistiche nazionali, anziché di quelle regionali, come avvenuto nella precedente decisione impugnata davanti a questo Tribunale e che, a suo avviso, sarebbe cresciuta in giudicato (I).

Infine, il patrocinatore ha contestato la mancata applicazione, al reddito da invalido, di “una riduzione di natura sociale, al fine di adeguare il reddito dell’assicurato alla sua concreta realtà” (I).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA       H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

                                         Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

                                         In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

                                         Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                               2.6.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.7.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

                                         Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

                               2.8.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.9.   Nella decisione su opposizione del 24 settembre 2007 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità (grado del 40%) dal 1° maggio 2002 al 31 luglio 2002 e una rendita intera (grado del 100%) dal 1° agosto 2002 al 30 novembre 2002; successivamente, una mezza rendita di invalidità (grado del 63%) dal 1° giugno 2003 al 31 agosto 2003 e una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre 2003 e il 31 dicembre 2003, fondandosi sull’indicazione del dr. __________ del SMR, il quale, nelle sue annotazioni del 21 settembre 2007, ha osservato che l’assicurato è stato totalmente inabile al lavoro dal 1° maggio 2002 al 31 agosto 2002 e dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2003 (doc. 120-1). Tali periodi erano stati indicati dai medici del SAM nella perizia del 28 dicembre 2004 (cfr. doc. 92-15).

                                         Si tratta ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a far tempo dal 1° gennaio 2004.

                                         L’UAI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2003.43 del 21 gennaio 2004, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia ortopedica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, il quale, nel suo referto del 30 novembre 2004, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “periartropatia omeroscapolare destra e sinistra cronica; in particolare tendopatia del sovraspinato; stato dopo acromioplastica destra; stato dopo frattura diafisaria della clavicola sinistra; sindrome lombovertebrale cronica; modesta osteocondrosi lombare L3-L4; incipiente spondilartrosi lombare bassa; sindrome del tratto ileotibiale destro; soprappeso corporeo” (doc. 92-26).

Lo specialista ha evidenziato la discrepanza esistente fra il quadro intenso dei disturbi soggettivi dell’interessato e i reperti oggettivi, tutto sommato moderati, sospettando la presenza di una sindrome somatoforme.

Il dr. __________ ha quindi considerato che, dal punto di vista ortopedico, la capacità lavorativa dell’assicurato, nella sua precedente attività, è ridotta al di sotto del 50%, aggiungendo che, dopo un periodo di riabilitazione stazionaria, potrebbe raggiungere una capacità lavorativa attorno al 60% (doc. 92-28).

Lo specialista ha indicato che la riduzione del rendimento si giustifica con la presenza di una limitazione funzionale importante del cinto omeroscapolare destro e meno importante di quello sinistro e con una limitazione funzionale anche del rachide lombosacrale. Vi è comunque, secondo il perito, un margine di miglioramento delle funzioni sia delle spalle che della colonna veretebrale. Il dr. __________ ha quindi consigliato un soggiorno riabilitativo in un istituto adeguato, oltre alla riduzione del peso corporeo e ad un adeguato sostegno psicoterapico (doc. 92-28).

Quanto alla possibilità di svolgere altre attività, lo specialista ha sconsigliato il trasporto e il sollevamento di grossi pesi, oltre i 15-20 kg, così come pure un lavoro che preveda la posizione permanente delle mani al di sopra del livello del capo, ritenendo opportuna un’attività che consenta di cambiare la posizione. Il dr. __________ ha concluso che “nel caso più favorevole di riorientamento dovrebbe essere possibile ottenere una capacità lavorativa di 6-6 ½ ore al giorno. Riduzione del rendimento del 20% circa” (doc. 92-29).

L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 22 dicembre 2004, poste le diagnosi di “reazione depressiva prolungata nell’ambito di un disturbo da disadattamento (ICD10-F43.21); disturbo dell’umore indotto dall’alcool (ICD10-F10.8)”, ha ritenuto che, sotto il profilo strettamente psichiatrico, l’interessato non presenti alcuna incapacità lavorativa (doc. 92-20).

Il dr. __________ ha aggiunto che il quadro depressivo sembra piuttosto la conseguenza dell’inattività, indicando che un qualsiasi provvedimento di integrazione professionale avrebbe pure un effetto terapeutico (doc. 92-20).

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 28 dicembre 2004, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “periartropatia omeroscapolare bilaterale cronica con tendopatia del sovraspinato bilaterale, stato dopo acromioplastica destra il 17 novembre 1997, stato dopo frattura diafisaria della clavicola sinistra (maggio 2002), trattata conservativamente, stato dopo frattura dell’acromio sinistro (1 giugno 2003), trattata conservativamente; sindrome lombovertebrale cronica su modesta osteocondrosi lombare L3-L4, incipiente spondilartrosi lombare bassa, sindrome del tratto ileotibiale destro”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “reazione depressiva prolungata nell’ambito di un disturbo da disadattamento; disturbo dell’umore indotto dall’alcool; iperuricemia paucisintomatica, non trattata; obesità corporea (BMI 35%); ernia iatale e gastrite HP positiva, trattata e in via di miglioramento” (doc. 92-11+12).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di operaio lancista di calcestruzzo e simili, rilevando che, dopo un periodo di riabilitazione stazionaria, l’interessato può divenire abile al lavoro al 60% nella sua professione (doc. 92-14). Tale periodo dovrebbe prevedere almeno 4 settimane di riabilitazione intensiva con ricondizionamento muscolare, riduzione del peso corporeo, trattamento dietetico e farmacologico dell’iperuricemia, accompagnamento psicoterapico e psicofarmacologico (doc. 92-15).

I medici del SAM hanno poi considerato che l’interessato è in grado di svolgere altre attività, che non comportino il trasporto o il sollevamento ripetuto di carichi da medi a pesanti (oltre i 15-20 kg), la manipolazione di oggetti e attrezzi medio-pesanti, le dinamiche di lavoro con le braccia permanentemente elevate o con l’utilizzo della forza sopra l’altezza delle spalle, nonché l’obbligo di mantenere posizioni statiche coatte (seduta o eretta). Nel caso più favorevole, con un riorientamento professionale, secondo i medici del SAM dovrebbe essere possibile ottenere una capacità lavorativa di 6 – 6 ½ ore al giorno, con una riduzione del rendimento del 20% circa (doc. 92-15).

                                         Nelle sue annotazioni del 10 marzo 2005, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha indicato di avere scritto al SAM per ottenere ulteriori informazioni riguardo all’esigibilità in attività leggere ed adeguate (doc. 96-1). Il medico SMR ha infatti chiesto al SAM le seguenti precisazioni:

"  (…)

▪   Si legge che in attività che non comportino il trasporto ed il sollevamento ripetuto di carichi medio-pesanti, manipolazione di oggetti anche in questo caso medio-pesanti … vi è un’abilità lavorativa ritenuta sull’arco di 6.5 ore, con una riduzione del rendimento nella misura del 20% circa.

▪   Mi può convalidare se la limitazione del rendimento del 20% è da interpretare come un’ulteriore limitazione alle 6 ore di capacità lavorativa che quindi corrispondono già ad una riduzione del 20%, oppure vi è solamente una riduzione del 20% di rendimento globale per attività adeguate e confacenti?” (Doc. 97-1)

Con scritto del 16 marzo 2005 il dr. __________ del SAM ha risposto:

"  La riduzione del rendimento in attività adeguate e confacenti (descritte al capitolo 9 della perizia) è da interpretare come un maggior tempo necessario all’assicurato per effettuare il mansionario richiesto. Si tratta quindi di una riduzione nella misura del 20% del rendimento globale. Il nostro consulente valuta questa limitazione nella misura del 20%, vale a dire circa un’ora e mezza su un orario di otto ore.” (Doc. 98-1)

Nel rapporto medico del 24 marzo 2005, il dr. __________ ha quindi indicato che:

"  Lancista edile di calcestruzzo.

Dopo diverse peripezie giuridiche, con anche ricorso al TCA, almeno a livello medico teorico, dopo il SAM del novembre 2004, si è fatta chiarezza e si può concludere per un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate mentre nell’attività svolta vi è un’abilità del 50%.

Personalmente ritengo che una degenza con riabilitazione intensa abbia poche possibilità di successo nell’aumentare l’esigibilità visto il decorso ad oggi piuttosto prolungato ed una volontà solo discreta da parte dell’assicurato.

Ad OP.” (Doc. 99-1)

Nelle sue annotazioni del 21 settembre 2007, il dr. __________ ha poi osservato:

"  Dopo rivalutazione del SAM e dalla documentazione medica a dossier posso esprimermi come segue a complemento della mia nota del 24 marzo 2005:

nella sua attività di lancista IL 50% dal SAM a carattere definitivo;

in attività adeguate e leggere IL 20% escluso per i periodi di IL totale (dal 1.5.2002 al 31.8.2002 e dal 1.6.2003 al 30.9.2003).” (Doc. 120-1)

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato le conclusioni della perizia SAM, senza tuttavia produrre nuova documentazione medica.

                             2.10.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Giova, inoltre, segnalare, che perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                             2.11.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM il 28 dicembre 2004, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

                          2.11.1.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato infatti sottoposto ad un accurato esame ortopedico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli è inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività, ma è da considerare abile al lavoro all’80% in attività leggere adeguate (doc. 92-29).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         L’assicurato si è infatti limitato a contestare la percentuale di inabilità lavorativa del 20% in attività adeguate, stabilita dal dr. __________, osservando che a tale percentuale di riduzione del rendimento va sommata la ridotta capacità lavorativa di 1 ora e mezza - 2 ore indicata sempre dal dr. __________ (I).

                                         Al riguardo, come indicato dal dr. __________ del SAM rispondendo ad un’esplicita richiesta di chiarimenti da parte del dr. __________ del SMR (cfr. doc. 97-1), l’assicurato deve essere considerato inabile al lavoro al 20% in attività adeguate, visto il maggior tempo necessario per effettuare il mansionario richiesto (doc. 98-1). Tale precisazione è poi stata condivisa dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 99-1).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla puntualizzazione del dr. __________ del SAM.

                                         Non può pertanto essere condiviso il parere del patrocinatore dell’assicurato, il quale vorrebbe sommare alla percentuale di incapacità lavorativa del 20% un ulteriore 20% quale riduzione del rendimento.

Inoltre, nemmeno può essere seguito il ragionamento del patrocinatore laddove indica che la percentuale di inabilità lavorativa dell’assicurato dovrebbe essere del 25%, visto che il dr. __________ ha considerato che l’interessato potrebbe svolgere un’attività adatta durante 6 ore anziché 8 ore.

A tale proposito, il TCA rileva che lo stesso dr. __________ ha indicato una riduzione del rendimento del 20% circa, corrispondente ad una capacità lavorativa di 6 – 6 ½ ore. Nel calcolare la percentuale di incapacità lavorativa va dunque tenuto in considerazione questo intervallo di tempo e non solo il limite inferiore di 6 ore, come preteso dal patrocinatore dell’interessato.

Infine, non può neppure essere ritenuta corretta la censura ricorsuale concernente una presunta carenza nella perizia del dr. __________, il quale avrebbe omesso di effettuare un accertamento specifico della capacità funzionale dell’assicurato, come indicato nella sentenza del TCA del 21 gennaio 2004.

Al riguardo, questo Tribunale evidenzia che, nella decisione del 21 gennaio 2004, il TCA ha espressamente indicato che “gli atti sono rinviati all’UAI affinché, mediante un approfondito esame medico, accerti lo status del ricorrente (incluso l’infortunio del 25 maggio 2002, cfr. doc. AI 26) e l’effettivo grado d’incapacità lavorativa, determinando in seguito l’eventuale diritto alla rendita, tenendo tuttavia in considerazione l’inoltro tardivo della richiesta di prestazione ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI” (cfr. doc. 72-10, sottolineatura della redattrice).

Come giustamente osservato in sede di risposta di causa (doc. IV), l’UAI ha quindi agito correttamente, predisponendo, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza citata, una perizia medica presso il SAM al fine di accertare le patologie che affliggono l’interessato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua.

                          2.11.2.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che egli non presenta, da un punto di vista psichiatrico, delle patologie invalidanti, di modo che l’interessato va considerato, da questo punto di vista, pienamente abile al lavoro (cfr. doc. 92-19+20).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                          2.11.3.   Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente, in attività adeguate, presenta un grado di capacità lavorativa dell’80%.

                             2.12.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, come giustamente indicato dall’UAI, sono determinanti i dati del 2004 (visto che nella decisione su opposizione del 24 settembre 2007 la rendita è stata negata a partire dal 1° gennaio 2004).

                             2.13.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2004 in fr. 63'047.- (fr. 23.90 ora x 9 ore al giorno x 21.7 x 13).

                             2.14.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Recentemente con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                                         Alla luce della giurisprudenza appena citata, l’utilizzo dei dati statistici federali da parte dell’UAI non può essere censurato dal TCA, contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1 (cfr. doc. I). In particolare, non può essere seguito il ragionamento del patrocinatore laddove ritiene che debbano essere applicati i valori regionali, come già accaduto nella pecedente decisione del 14 aprile 2003 dell’amministrazione, poi impugnata davanti al TCA, che a suo avviso sarebbe cresciuta in giudicato.

                                         Va a questo proposito rilevato che, come giustamente osservato dall’UAI nella risposta dell’8 novembre 2007 (cfr. doc. IV) e contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’insorgente, nel caso di specie non vi è alcuna decisione passata in giudicato concernente l’assicurato e quindi è a giusta ragione che l’UAI ha determinato il reddito da invalido in base alla prassi corrente, utilizzando i dati statistici nazionali al posto di quelli cantonali.

                                         Al riguardo, va rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza I 870/2005 del 2 maggio 2007, ha avuto modo di ricordare che:

"  secondo la giurisprudenza, una nuova prassi amministrativa o giudiziaria - contrariamente alla modifica del diritto oggettivo - non giustifica, di principio, l'adeguamento di una rendita in corso a sfavore dell'assicurato (DTF 129 V 200 consid. 1.2 pag. 202, 121 V 157 consid. 4a pag. 161, 120 V 128 consid. 3b pag. 131; SVR 2001 AlV no. 4 pag. 10 consid. 3b, C 222/99). In effetti essa si applica solo alle procedure pendenti e ai casi futuri e quindi non alle decisioni già passate in giudicato (DTF 122 V 182 consid. 3b pag. 184, 119 V 410 consid. 3 pag. 412; sentenza I 16/02 del 21 marzo 2002). (…).”

(STF succitata, sottolineatura della redattrice)

                                         Nel caso di specie, essendo l’amministrazione confrontata, al momento dell’introduzione della nuova prassi in merito all’applicazione dei dati statistici federali, con una procedura pendente e non con una decisione già passata in giudicato, questo Tribunale ritiene che, a giusta ragione, l’UAI ha applicato i dati salariali federali anziché quelli cantonali.

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         L’assicurato, quale operaio lancista, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 63'047.--/anno per un’occupazione a tempo pieno corrispondenti a fr. 5'253.92/mese. Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 60’266, cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4, fr. 4’829 X 12 mesi = 57'948.- riportato su 41.6 ore).

                                         Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.

Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.11.3.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 45’806.59 (fr. 57'258.24 ridotti del 20%).

                             2.15.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

                             2.16.   In concreto, l’UAI non ha applicato al reddito da invalido alcuna riduzione percentuale per tenere conto delle circostanze specifiche del caso concreto.

                                         Chiamato dall’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI ad esprimersi in merito ai motivi di tale agire, con scritto del 5 settembre 2007, il consulente incaricato ha risposto:

"  Il SAM ha già tenuto conto di una diminuzione di rendimento del 20% globale.

Non sono quindi state apportate ulteriori riduzioni al calcolo della CGR in quanto le limitazioni mediche peritate e di conseguenza le difficoltà economiche sono già state prese in considerazione nella diminuzione del rendimento.

L’assicurato ha la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro sfruttando le sue competenze professionali acquisite negli anni e le limitazioni funzionali non sono tali da pregiudicare né un reinserimento rapido e duraturo nel mercato del lavoro, né una diminuzione di salario, fatta eccezione del rendimento ridotto, quest’ultimo tenuto in considerazione nel calcolo.

Resta il fatto che all’assicurato, malgrado la piena reintegrabilità nel mondo del lavoro, è stata offerta la possibilità di ottenere una formazione ad hoc e un aiuto al collocamento qualora ne facesse richiesta e trovasse un datore di lavoro disposto ad investire su di lui e che il salario concordato faccia diminuire il suo danno economico.” (Doc. 119-2)

                                         Questo Tribunale non condivide le motivazioni del consulente, laddove ha ritenuto che le limitazioni mediche dell’interessato sono già state prese in considerazione nella riduzione del rendimento del 20% stabilita dai medici del SAM.

                                         Qui si tratta, al contrario, di valutare l’opportunità di apportare un’ulteriore riduzione, per tenere conto delle circostanze specifiche del caso di specie.

                                         Sulla base della giurisprudenza citata (consid. 2.15.), una riduzione percentuale del salario statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).

                                         Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura dell’80%.

                                         Ora, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:

"  In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen. Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“

(STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)

                                         Inoltre, occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) – nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera precisa.

                                         In conformità alla giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurato lavorare in attività adeguate solo all’80%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del reddito statistico del 5% per tener conto del fatto che lavorando a tempo parziale l’interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100%.

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

                                         Anche nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessato.

                                         Altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età dell’assicurato, nato nel 1958).

                                         Tutto ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% per gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2004, partendo da un salario da invalido di fr. 57'258.24 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80%, ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'935.60 (fr. 45’806.59 - (fr. 45’806.59 x 15 : 100)).

                                         Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63'047 (consid. 2.12.), emerge un tasso d’invalidità del 38.2%, arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità.

                                         Dovendo poi, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2007 (ultimi dati disponibili).

                                         Adeguando il reddito da valido di fr. 63’047, riferito al 2004, al 2007, si ottiene un importo di fr. 65’472.66 (+ 1% per il 2005, + 1.2% per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

                                         Quanto al reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 5’018.84 oppure di fr. 60'226 per l'intero anno (fr. 5'018.84 x 12).

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un salario da invalido di fr. 60'226, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente ammonta, quindi, a fr. 40’953.68 (fr. 48'180.8 - (fr. 48'180.8.-- x 10 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 65’472.66 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007, emerge un’incapacità al guadagno pari a 37.4 ([fr. 65'472.66 – fr. 40’953.68] x 100 : fr. 65'472.66), arrotondato al 37% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà comunque diritto ad una rendita.

                                         La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso           respinto.

                                         L’UAI ha pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare – a partire dal 1° gennaio 2004.

                                         Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 31 dicembre 2003, la decisione su opposizione del 24 settembre 2007 deve quindi essere confermata.

                             2.17.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.333 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.10.2008 32.2007.333 — Swissrulings