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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2008 32.2007.312

September 29, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,621 words·~53 min·4

Summary

Viste le risultanze mediche e economiche a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto a una rendita intera limitata nel tempo

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.312   FS/sc

Lugano 29 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2007 di

 RI 1   rappr. da avv__________,  

contro  

la decisione del 12 luglio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale muratore indipendente (doc. AI 9/1), nel mese di novembre 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da dolori alla schiena e alla gamba sinistra (doc. AI 1/1-7).

                               1.2.   Con sentenza 16 marzo 2006 (doc. AI 62/1-17) questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione 10 giugno 2005 – con la quale l’Ufficio AI aveva confermato la decisione 17 novembre 2004 e negato all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI 36/1-2 e 49/1-5) – e rinviato gli atti all’amministrazio-ne perché procedesse agli accertamenti indicati nei considerandi.

                               1.3.   Con decisione 12 luglio 2007 (doc. AI 96/1-2), preavvisata con progetto 2 maggio 2007 (doc. AI 90/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2003 al 31 luglio 2004 argomentando:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Facendo riferimento alla Sentenza 16.03.2006 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), intimata il successivo 21 marzo, il caso dell'assicurato è stato nuovamente valutato dal nostro Servizio medico regionale (SMR), il quale ha ritenuto opportuno ordinare una perizia pluridisciplinare al Servizio di accertamento medico dell'Al (SAM).

Con rapporto circostanziato redatto il 31.01.2007, i sanitari del SAM hanno sostanzialmente evidenziato uno stato di salute tale da giustificare le seguenti considerazioni:

     -     a livello dell'apparato locomotorio sono presenti diverse limitazioni che giustificano l'importante diminuzione dell'attuale capacità lavorativa come muratore (abilità medico-teorica nulla dal marzo 2002, poi di solo il 15% dall'aprile 2004, mentre per il periodo intercorrente da metà marzo 2006 a fine agosto 2006 l'abilità è stata nuovamente nulla per qualsiasi attività lucrativa e per motivi di natura ORL);

     -     vi sono delle limitazioni nell'alzare dei pesi superiori ai 10-15 kg., delle limitazioni nel rimanere per tutto il giorno in piedi ed a lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale e su terreni sconnessi, su e giù dalle scale, salendo e scendendo dalle impalcature;

     -     vi sono delle difficoltà nel piegarsi con le ginocchia e con le anche;

     -     vi sono limitazioni nell'eseguire dei lavori monotoni e ripetitivi, in particolar modo se con rotazione del tronco, nonché caricando in modo asimmetrico sulle anche e sulle ginocchia;

     -     per quanto riguarda un'attività professionale da considerare medio-legge-ra, in cui l'assicurato possa prevalentemente lavorare in posizione seduta, alternando comunque questa posizione con la deambulazione in piano senza forzare e con un'attività eventualmente anche in parte da svolgere in piedi potendo comunque cambiare appoggio, evitando dei pesi superiori ai 10-15 kg ed evitando dei movimenti di piegamento delle ginocchia e delle anche, nonché nell'ambito del possibile evitando posizioni con rotazioni del tronco ripetute, vi è ancora una capacità lavorativa residuale nella forma completa dall'aprile 2004.

Appurato dunque lo stato di salute generale e le ripercussioni dello stesso sulla capacità di lavoro ancora esigibile, la pratica è stata sottoposta al vaglio della nostra consulente del Servizio di integrazione professionale, al fine di definire la capacità di guadagno residua ancora sfruttabile nell'esercizio di attività ritenute confacenti e reperibili in un mercato del lavoro supposto in equilibrio.

Riassumendo, di seguito proponiamo lo stralcio del rapporto allestito a questo riguardo:

Attività esigibili

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che, pur considerando le componenti riduttive, in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.

A livello teorico, l'assicurato potrebbe essere occupato quale:

●   operaio generico in ambito industriale

●   addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità

●   aiuto magazziniere

●   aiuto custode / manutentore

●   autista / fattorino per piccoli trasporti (servizio di corriere) e per viaggi brevi (addetto alla distribuzione e consegna di merce non troppo pesante - fiori, prodotti farmaceutici, richieste o esami di laboratorio, ...)

●   commesso di vendita / cassiere non qualificato (eventualmente presso centri del "fai da te")

●   collaboratore / tuttofare in un garage oppure presso alberghi o altre strutture con compiti di sorveglianza, piccoli lavori di manutenzione, accoglienza, ...

Calcolo della capacità di guadagno residua

Reddito da valido:

Quale muratore, l'assicurato nel 2001 ha potuto percepire un reddito annuo di  Fr. 36'520.-- quale indipendente ed un salario annuo di Fr. 7'385.-- quale dipendente (vedi estratto dei contributi AVS). Aggiornando il totale di Fr. 43'905.-- al 2005, si ottiene l'importo di Fr. 46'186.--.

Reddito da invalido:

Siccome le professioni che il signor RI 1 può ancora svolgere nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche, semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti come "tabelle RSS".

Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

Conformemente alla giurisprudenza in vigore, si impone che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per gli uomini, viene definito un salario ipotetico nel 2005 di Fr. 57'830.--.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, si ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni:

●   5% per attività leggera

●   20% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (età, limiti funzionali, lungo periodo di inattività e relativa potenziale difficoltà di adattamento / cambiamento professionale).

Secondo le statistiche RSS del 2005, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 57'830.--, una riduzione personale del 25% ed una capacità di lavoro del 100% in attività adeguata, risulta un reddito da invalido di Fr. 43'373.--.

Grado d'invalidità:

46186 - 43'373 x 100 = 6 %

       46'186

Decidiamo pertanto:

A decorrere dal 01.03.2003 (dopo un anno di attesa in incapacità al lavoro, art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) l'assicurato ha diritto ad una rendita intera d'invalidità con grado del 100 % limitata fino al 31.07.2004 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute - art. 88a cpv. 1 OAI).

Per quanto concerne il periodo transitorio di totale incapacità, subentrato da marzo ad agosto 2006, ritenuta l'origine causata da una patologia diversa, non torna applicabile il risorgere dell'invalidità (art. 29 bis OAI) e perciò in questo periodo non vi è diritto a rendita.

(…)" (doc. AI 94/2-4)

                               1.4.   Contro questa decisione, con scritto 12 settembre 2007 (doc. AI 97/1) – trasmesso per competenza al TCA quale ricorso (doc. AI 98/1, 99/1 e 110/1) –, è insorto l’assicurato sostenendo che, visto il suo stato di salute precario, egli avrebbe pienamente diritto a una rendita e che a 59 anni sarebbe impossibile trovare un’occupazione.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando:

"  (...)

Con il ricorso l'assicurato contesta la valutazione del suo grado d'invalidità stabilito nella decisione impugnata dall'Ufficio Al. In sostanza contesta la reale possibilità d'impiego, in considerazione della sua età. La censura non è giustificata alla luce dei seguenti principi dell'assicurazione invalidità.

L'invalidità è la perdita di reddito dovuta al danno alla salute, considerato il possibile reddito ancora conseguibile come invalido. Esso è il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro. D'altra parte se una persona invalida esercita effettivamente l'attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito. La possibilità di guadagno è determinata in primo luogo in base alla capacità lavorativa residua, ossia alla capacità di svolgere una determinata attività in una determinata misura. Per principio, l'attività esigibile è stabilita prescindendo dalla situazione contingente del mercato del lavoro.

Nel ricorso non vi sono, per il resto, elementi di valutazione o prove inerenti lo stato di salute del ricorrente che non siano già stati valutati in occasione della decisione impugnata. Non si giustifica dunque una diversa valutazione.

(…)" (VII)

                               1.6.   Con scritto 16 ottobre 2007 l’assicurato si è rimesso al giudizio di questo Tribunale precisando:

"  (...)

Le attività esigibili di cui menziona l'Ufficio A.I. sono a loro parere puramente di base teorica e quindi non esigibili in pratica.

Da parte mia ho fatto tutto quanto nelle mie possibilità per trovare un impiego adeguato al mio stato di salute invano, ricevendo solo risposte negative a causa del mio stato salutare: protesi totale all'anca sinistra, dolori alla schiena dovuti a varie discopatie, operato per un tumore alle corde vocali che mi impedisce di esprimermi correttamente.

Tengo inoltre a precisare che da parte dell'Ufficio A.I. non ho ricevuto il benché minimo aiuto nel possibile reinserimento nel mondo del lavoro come vuole la legge.

Per quanto riguarda il mio stato di salute attuale è decisamente peggiorato dovrò prossimamente sottopormi a nuovi esami e controlli medici e possibili interventi.

(…)" (IX)

                               1.7.   L’avv. __________, con lettera 28 aprile 2008 (XI), ha comunicato al TCA di rappresentare l’assicurato in altre procedure e che lo stesso non sarebbe in grado di pagare eventuali spese.

                                         Con ulteriore scritto 24 settembre 2008 l’avv. __________ ha comunicato al TCA di rappresentare l’assicurato nella presente procedura e ha trasmesso la procura conferitagli il 13 marzo 2008 (XV e XV/1).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Oggetto del presente ricorso è la questione a sapere se la decisione 12 luglio 2007 – con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2003 al 31. luglio 2004 (doc. AI 96/1-2) – è conforme o meno alla legislazione federale.

                                         E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

                                         Di conseguenza, nella misura in cui pretenderebbe il diritto ad un aiuto al reinserimento – “(…) tengo inoltre a precisare che da parte dell’Ufficio AI non ho ricevuto il benché minimo aiuto nel possibile reinserimento nel mondo del lavoro come vuole la legge. (…)” (IX) –, il gravame deve essere dichiarato irricevibile.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.6.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.7.   L’Ufficio AI, in ossequio a quanto stabilito dal TCA con sentenza 16 marzo 2006 (inc. 32.2005.113; doc. AI 62/1-17) e considerata la nuova patologia ORL – “(…) carcinoma laringeo – st. dopo laringectomia parziale – disfonia grave (…)” (doc. AI 68/1) – ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell’assicurazione invalidità (doc. AI 74/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 31 gennaio 2007 (doc. AI 84/1-42) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto a capo a tre consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. __________), ORL (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Stato dopo protesi totale dell'anca sinistra in data 24.10.2003 per osteonecrosi della testa femorale.

Iniziale gonartrosi bilaterale con riduzione della rima articolare a livello del compartimento mediale bilateralmente, sintomatica a sinistra. Presenza di infarti endomidollari a livello del condilo distale del femore bilateralmente e della tibia prossimale bilateralmente.

Sindrome lombovertebrale con possibile componente spondilogena a livello della gamba di sinistra, senza segni compressivi o irritativi radicolari su una scoliosi destro-convessa del passaggio toracolombare, nonché alterazioni degenerative a livello del segmento L4-L5 con protrusione discale mediana, nonché iniziale spondilartrosi.

5.2      Diagnosi senza Influsso sulla capacità lavorativa

Stato dopo osteonecrosi in sede centrale particolarmente limitata a livello dell'anca destra, attualmente senza un correlato clinico.

Stato da cordectomia sinistra il 4.05.2006 per carcinoma altamente differenziato ad epitelio piatto della corda vocale sinistra con attualmente:

     Ø   stato da remissione

     Ø   immobilità dell'aritenoide sinistra

     Ø   probabili microaspirazioni.

Sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosodepressiva (ICD-10 F 43.22).

Importante ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia.

Leggera stenosi aortica con minima insufficienza aortica.

Sospetta ipertensione arteriosa, non trattata." (doc. AI 84/11)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 15% come muratore (…)” (doc. AI 84/14), hanno concluso:

"  (...)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta diverse limitazioni a livello dell'apparato locomotorio, che giustificano l'importante diminuzione dell'attuale capacità lavorativa come muratore. Vi sono delle limitazioni nell'alzare dei pesi superiori ai 10-15 kg, delle limitazioni nel rimanere per tutto il giorno in piedi ed a lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale e su terreni sconnessi, su e giù dalle scale, salendo e scendendo dalle impalcature. L'A. ha difficoltà nel piegarsi con le ginocchia e con le anche. E' limitato nell'eseguire dei lavori monotoni ripetitivi in particolar modo se con rotazione del tronco, nonché caricando in modo asimmetrico sulle anche e sulle ginocchia.

La patologia ORL attualmente non giustifica alcuna diminuzione della capacità lavorativa.

La patologia psichiatrica, presente soprattutto come reazione alla malattia ed alla situazione socioeconomica, non limita al momento la capacità lavorativa.

L'attuale capacità lavorativa del 15% come muratore è valida da aprile 2004. Per il periodo precedente dall'1.03.2002 a fine marzo 2004 si può codificare una capacità lavorativa dello 0% come muratore. Per il periodo da metà marzo 2006 a fine agosto 2006 esiste una capacità lavorativa dello 0% per motivi di tipo ORL, dopo di ché esiste nuovamente una capacità lavorativa del 15% come muratore.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Per quanto riguarda un'attività professionale da considerare medio - leggera, in cui l'A. possa prevalentemente lavorare in posizione seduta, alternando comunque questa posizione con la deambulazione in piano senza forzare e con un'attività eventualmente anche in parte da svolgere in piedi potendo comunque cambiare appoggio, evitando dei pesi superiori ai 10-15 kg ed evitando dei movimenti di piegamento delle ginocchia e delle anche, nonché nell'ambito del possibile evitando posizioni con rotazioni del tronco ripetute, vi è ancora una capacità lavorativa residuale nella forma completa da aprile 2004. Per il periodo da metà marzo 2006 a fine agosto 2006 si può codificare una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività lavorativa per motivi di tipo ORL, dopo di ché esiste nuovamente una capacità lavorativa residuale nella forma completa con delle limitazioni funzionali sopra descritte.

Per attività adatte non vi sono delle limitazioni di tipo ORL o psichiatrico.

Dal lato terapeutico si consigliano controlli regolari presso lo specialista ORL per quanto riguarda la neoplasia a livello della corda vocale sinistra, attualmente in stato di remissione. Da prendere in considerazione le possibilità future di sviluppo di neoplasie secondarie polmonari.

Consigliamo inoltre una terapia adeguata dell'importante ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia ed un controllo della pressione arteriosa.

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Consigliamo ai medici del SMR Al, rispettivamente all'UAI, di inviare una copia della nostra perizia al medico curante dr. __________ a __________, affinché possa mettere in atto i nostri consigli terapeutici.

(…)" (doc. AI 84/14-15)

                                         L’amministrazione ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale (CIP), sig.ra __________, la quale, nel rapporto finale 18 aprile 2007 (doc. AI 88/1-4), si è così espressa:

"  (…)

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

  Per quanto riguarda la diagnosi, si fa riferimento alla - documentazione medica presente nell'incarto, alla perizia pluridisciplinare SAM redatta il 31 gennaio 2007 ed alle annotazioni del medico SMR, __________, del 6 marzo 2007.   Alla luce di quanto sopra, da aprile 2004, l'A. presenta una capacità lavorativa del 15% come muratore. Da aprile 2004 vi è per contro ancora una capacità lavorativa residuale completa in attività medio - leggera in cui l'A. possa prevalentemente lavorare in posizione seduta, alternando comunque questa posizione con la deambulazione in piano senza forzare e con un'attività eventualmente anche in parte da svolgere in piedi potendo comunque cambiare appoggio, evitando dei pesi superiori ai 10-15 kg ed evitando dei movimenti di piegamento delle ginocchia e delle anche, nonché nell'ambito del possibile evitando posizioni con rotazioni del tronco ripetute.  

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

  L'assicurato frequenta le scuole dell'obbligo (5 elementari e 3 maggiori), un anno di avviamento professionale ed il tirocinio quale muratore. Per una ventina d'anni, sino al 1986 lavora in questo ambito (anche quale indipendente). Dal 1986 al 1996 è alle dipendenze della __________ - __________ (manutenzione, sostituzione conduttori, giardinaggio, ...). Negli anni 1997 e 1998 lavora parzialmente e, alternativamente, percepisce indennità di disoccupazione. Dal 1998 riprende anche l'attività quale muratore in proprio. Da marzo 2002 a marzo 2004 beneficia delle indennità giornaliere di malattia e poi del sostegno sociale.  

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

  Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.   Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate accessibili alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che I'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata.     Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur considerando le componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.   A livello teorico, l'A. potrebbe essere occupato quale:   ● operaio generico in ambito industriale ● addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità ● aiuto magazziniere ● aiuto custode / manutentore ● autista / fattorino per piccoli trasporti  (servizio di corriere)  e per  viaggi  brevi    (addetto alla distribuzione e consegna  di  merce  non  troppo  pesante - fiori,    prodotti farmaceutici, richieste o esami di laboratorio, ... ) ● commesso di vendita 1 cassiere non qualificato (eventualmente presso centri    del "fai da te") ● collaboratore / tuttofare in un garage oppure presso alberghi o altre strutture    con compiti di sorveglianza, piccoli lavori di manutenzione, accoglienza, ...  

Caldolo CGR - senza (ri)formazione specifica

  Salario da valido:   Quale muratore, l'assicurato nel 2001 (ultimo anno lavorativo completo prima del danno alla salute) ha potuto percepire un salario annuo di Fr. 36'520.-- quale indipendente (vedi comunicazione del 16 novembre 2004 e decisione del 17 novembre 2004) ed un salario annuo di Fr. 7'385.-- quale indipendente (vedi estratto dei contributi AVS). Aggiornando il totale di Fr. 43'905.-- al 2005, si ottiene l'importo di Fr. 46'186.--.   Salario da invalido:   Siccome le professioni che l'A. può ancora svolgere nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche, semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti come "tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.   A seguito di una recente sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).   Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per gli uomini, viene definito un salario ipotetico nel 2005 di Fr. 57'830.--.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.     Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, si ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni: ●    5% per attività leggera ●  20% per svantaggi salariali  derivanti  da  contingenze  particolari  (età, limiti     funzionali, lungo periodo di inattività e relativa potenziale difficoltà di  adattamento / cambiamento professionale).   Secondo le statistiche RSS del 2005, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 57'830.--, una riduzione personale del 25% ed una capacità di lavoro del 100% in attività adeguata, risulta un reddito da invalido di Fr. 43'373.--.   Grado d'invalidità:   46'186 - 43'373 x 100 = 6,09        46'186   Il signor RI 1 presenta un grado d'invalidità pari al 6% ed una capacità di guadagno residua del 94%.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

  Sulla base delle informazioni raccolte e delle considerazioni effettuate, non esistono i presupposti per proporre provvedimenti professionali.   Considerata la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività accessibili e confacenti con il danno alla salute, si ritiene che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento.   Per il momento, ritengo la pratica convenientemente evasa.  

(…)” (doc. AI 88/1-4)

                               2.8.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua incapacità lavorativa quale muratore indipendente del 100% dal 1.3.2002 al 31.3.2004, dell’85% da aprile 2004 a metà marzo 2006, del 100% da metà marzo a fine agosto 2006 e del 15% dal 1.9.2006; rispettivamente in un’attività adeguata dello 0% da aprile 2004 a metà marzo 2006, del 100% da metà marzo a fine agosto 2006 e dello 0% dal 1.9.2006.

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

                                         In particolare l’assicurato ha sostenuto che il suo stato di salute sarebbe precario senza tuttavia produrre della documentazione medica su cui non si siano già chinati i periti del SAM.

                                         Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                             2.10.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, basandosi sul rapporto finale 18 aprile 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 88/1-4 riportato in esteso al consid. 2.7), ha stabilito una perdita di guadagno e, quindi, un grado d’invalidità del 6% (doc. AI 94/3).

Partendo da un reddito da valido, non contestato, di fr. 46'186.-che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2005, la consulente ha poi determinato il reddito da invalido, considerata un’abilità totale in un’attività adeguata e applicata una riduzione del 25% – “(…) 5% per attività leggera e 20% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (età, limiti funzionali, lungo periodo di inattività e relativa potenziale difficoltà di adattamento / cambiamento professionale) (…)” (doc. AI 88/3) –, fissandolo in fr. 43'373.-- (2005) – reddito da invalido pure rimasto incontestato calcolato correttamente in applicazione della tabella TA1 – e ha quindi stabilito un grado di invalidità del 6% ([46'186 – 43’373] : 46'186 x 100).

                                         Innanzitutto, nella misura in cui il ricorrente, contesta la valutazione medica in merito alla capacità lavorativa residua in attività adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.9), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

                                         Quanto alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili, la consulente ha ritenuto esigibili le seguenti professioni: “(…) operaio generico in ambito industriale, addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità, aiuto magazziniere, aiuto custode / manutentore, autista / fattorino per piccoli trasporti (servizio di corriere) e per viaggi brevi (addetto alla distribuzione e consegna di merce non troppo pesante – fiori, prodotti farmaceutici, richieste o esami di laboratorio, …), commesso di vendita / cassiere non qualificato (eventualmente presso centri del “fai da te”, collaboratore / tuttofare in un garage oppure presso alberghi o altre strutture con compiti di sorveglianza, piccoli lavori di manutenzione, accoglienza, … (…)” e concluso che “(…) partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur considerando le componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. (…)” (doc. AI 88/2).

                                         Va qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

                                         Inoltre, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Infine, il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:

"  (…)

4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi respinto. (…)."

                                         In concreto, tenuto conto della sua situazione valetudinaria e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche in quello terziario, vi sono, in effetti, delle professioni – fisicamente leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e rispettose dei limiti funzionali posti.

                                         Per quanto riguarda poi l’età, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto 2005 nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06).

                                         L’Alta Corte, in una sentenza del 10 marzo 2003 nella causa S. (I 617/02), ha considerato irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate, per i motivi seguenti:

"  (…)

3.3 Der am 10. Juni 1940 geborene Beschwerdegegner war in dem für die richterliche Beurteilung massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (9. November 2001) rund 61 ½ Jahre alt. Er ist gelernter Automechaniker und war ab 1983 bis zur gesundheitsbedingten Aufgabe der Erwerbstätigkeit im Juni 1999 als Vorarbeiter bei der Firma X.________ tätig. Die ihm zumutbaren leichten Verweisungstätigkeiten (Montage, Recycling, leichtere Magazinertätigkeiten sowie reine Überwachungstätigkeiten auf dem Bau oder Büroarbeiten; vgl. Bericht der Zweigstelle für Eingliederung der IV-Stelle vom 22. März 2001 und Arztbericht Dr. med. K.________ vom 26. Juni 2001) wären - mit Ausnahme der Überwachungstätigkeit auf dem Bau – mit einem erneuten Berufswechsel verbunden und setzen daher ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit voraus. Zu berücksichtigen ist weiter, dass der Beschwerdegegner auch in einer angepassten Tätigkeit lediglich in einem reduzierten Umfang und mit zwischenzeitlicher Erholungspause eingesetzt werden kann. Dr. med. K.________ erachtet sodann eine Arbeitsfähigkeit im Bausektor als nicht mehr gegeben, was - zusammen mit der Tatsache, dass der Einsatz des Beschwerdegegners im Frühjahr 2000 für Überwachungsarbeiten auf dem Bau offenbar aus gesundheitlichen Gründen scheiterte - den Schluss nahe legt, dass sich das mögliche Tätigkeitsgebiet vorwiegend auf stundenweise Büroarbeit beschränkt (Bericht von Dr. med. K.________ vom 26. Juni 2001).

Für Tätigkeiten im Bürobereich fehlt dem Versicherten jedoch jegliche Berufserfahrung. Stellt man diese persönlichen und beruflichen Gegebenheiten den objektiven Anforderungen eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes gegenüber, kommt man zum Schluss, dass der Beschwerdegegner mit überwiegender Wahrscheinlichkeit keinen Arbeitgeber mehr findet, der ihn für eine geeignete Tätigkeit einstellen würde, zumal behindertengerechte Arbeitsplätze von Behinderten in jungem und mittlerem Alter ebenfalls stark nachgefragt werden.

Zu berücksichtigen ist auch, dass dem Beschwerdegegner im massgebenden Zeitpunkt lediglich eine relativ kurze Aktivitätsdauer von 3 ½ Jahren bis zum Erreichen des AHV-Alters verblieb, was zusammen mit der beruflichen Unerfahrenheit und altersbedingt geringer Anpassungsfähigkeit einen durchschnittlichen Arbeitgeber mit grosser Wahrscheinlichkeit davon abhalten würde, den Versicherten einzustellen. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die dem Beschwerdegegner verbleibende Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird und ihm deren Verwertung auch gestützt auf die Selbsteingliederungspflicht nicht mehr zugemutet werden kann. Ist aber seine Restarbeitsfähigkeit wirtschaftlich nicht mehr verwertbar, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor und er hat Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, deren Beginn das kantonale Gericht mit zutreffender Begründung auf den 1. Juni 2000 festgesetzt hat.

(…)” (STFA del 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02)

                                         Al contrario, il Tribunale federale, in una sentenza del 21 agosto 2006 nella causa S. (I 831/05), ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

                                         L’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs- oder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

                                         In un’altra sentenza del 17 luglio 2006 nella causa P. (I 293/05), l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

                                         Ancora, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/2006), il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di emanazione della decisione dell’ammi-nistrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

                                         In un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird. Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar. Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen, dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April 2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden. (…)“

(STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

                                         Ancora, nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare, sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera, svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17 luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). (…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06)

                                         Nel caso concreto dagli atti risulta che l’assicurato, non ancora 59enne al momento della decisione impugnata, dal mese di aprile 2004, fatto salvo il periodo di inabilità totale da marzo a agosto 2006, è abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata.

                                         Non è dunque possibile, neanche avuto riguardo alla sua età e conformemente alla giurisprudenza appena esposta, concludere che la capacità residua non sia economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro.

                                         Neppure è possibile concludere differentemente per il solo fatto che le ricerche di lavoro dell’assicurato sarebbero state vane.

                                         Occorre qui in effetti evidenziare che l’assicurazione invalidità e quella contro la disoccupazione sono due assicurazioni sociali a sé stanti che perseguono scopi differenti e non sono quindi complementari l’una all’altra nel senso che un assicurato escluso dal mondo del lavoro deve potersi necessariamente e in ogni caso appellare ad una invalidità o ad uno stato di disoccupazione.

                             2.11.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede e ritenuti i periodi di inabilità lavorativa totale e quelli di abilità lavorativa al 100% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.9), a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2003 (1 anno dopo l’inizio dell’inabilità totale dal 1. marzo 2002, cfr. art. 29 LAI) fino al 31 luglio 2004 (3 mesi dopo l’inizio dell’abilità al 100% in un’attività adeguata dal mese di aprile 2004, cfr. art. 88a OAI).

                                         Parimenti, visto che l’incapacità lavorativa totale da metà  marzo a fine agosto 2006 è stata originata da una diversa patologia (ORL), a ragione l’Ufficio AI non ha ritenuto applicabile l’art. 29bis OAI.

                                         La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                             2.13.   Con lettera 28 aprile 2008 l’avv. __________ ha comunicato al TCA che l’assicurato non sarebbe in grado di pagare eventuali spese (cfr. consid. 1.5 e XI).

                                         In sostanza l’assicurato ha dunque chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria limitatamente all’esonero dalle spese.

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

                                         Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a prestazioni ritenuto come, dal mese di aprile 2004, fatto salvo il periodo di inabilità totale da marzo a agosto 2006, è abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata.

                                         La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato non ha prodotto la benché minima documentazione medica che potesse attestare il contrario.

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese è respinta.

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.312 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2008 32.2007.312 — Swissrulings