Raccomandata
Incarto n. 32.2007.294 BS/sc
Lugano 29 settembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, nel mese di luglio 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una frattura in prossimità del femore d’origine atipica (doc. AI 1). Prima dell’affezione invalidante essa era professionalmente attiva in qualità di segretaria di banca nella misura del 50% (cfr. questionario del datore di lavoro compilato il 21 agosto 2002; doc. AI 4.1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia ortopedica a cura del dr. __________ (doc. AI 24) ed un’inchiesta domiciliare per persone che si occupano dell’economica domestica (doc. AI 28), con due decisioni 9 settembre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto, mediante l’applicazione del cosiddetto metodo misto (50% quota parte quale salariata; 50% quale persona senza attività lucrativa), il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° settembre 2002, sostituita con un quarto di rendita a decorrere dal 1° settembre 2004.
A seguito dell’opposizione dell’assicurata, l’Ufficio AI, riesaminata la fattispecie, ha costatato la possibilità di modificare la decisione 9 settembre 2005 a svantaggio dell’interessata. Di conseguenza, con scritto 6 giugno 2007 l’amministrazione l’ha informata che, a seguito del cambiamento della giurisprudenza in merito alla determinazione del reddito da invalido (applicazione dei valori salariali statistici nazionali [Tabella TA 1] in luogo di quelli regionali [Tabella TA 13] utilizzati nella decisione), dal 2002 non è più dato il diritto ad una rendita, essendo il grado d’invalidità globale inferiore al 40%. Conformemente alla giurisprudenza prevista nei casi di reformatio in pejus, l’Ufficio AI ha assegnato all’interessata un termine per presentare osservazioni e per un eventuale ritiro dell’opposizione (doc. AI 60).
Avendo con scritto 5 luglio 2007 l’assicurata dichiarato di mantenere l’opposizione (doc. AI 63.-1), con decisione 18 luglio 2007 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione. Esso ha riformato la decisione 9 settembre 2005 sopprimendo il diritto alla rendita dal 1° settembre 2007, ossia, ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione su opposizione, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 64).
1.2. Contro la succitata decisione su opposizione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo, in via cautelare, il ripristino dell’effetto sospensivo. Quanto al merito, l’insorgente ha postulato il versamento di una rendita intera a far da tempo dal 1° settembre 2007. Essa sostiene, in sintesi, un peggioramento della sue condizioni di salute con aggravamento dell’incapacità lavorativa quale salariata. Contesta infine la determinazione dell’invalidità sia in qualità di persona attiva nell’economia domestica (in particolare, l’inchiesta domiciliare) che quale salariata (calcolo del reddito da invalido). Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, confermando la decisione contestata.
1.4. Con decreto 2 ottobre 2007 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza tendente ad ottenere il ripristino dell’effetto sospensivo (VII).
1.5. Il 3 ottobre 2007 l’insorgente ha fra l’altro chiesto l’esecuzione di una perizia medica per accertare il suo stato fisico e di una nuova inchiesta economica come casalinga (IX).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita anche dopo il 1° settembre 2007 e di quale grado.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.6. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI:
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.8. Nella presente fattispecie, giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza, determinato il grado d’invalidità secondo il metodo misto, con una ripartizione del 50% in attività salariata e 50% in attività domestica. Questa ripartizione trova conferma nel fatto che, come si evince nel già citato questionario dell’ex datore di lavoro del 21 agosto 2002, prima del danno alla salute l’insorgente lavorava 4 ore e 12 minuti al giorno per 5 giorni alla settimana, pari quindi ad un pensum lavorativo del 50% (doc. AI 4-1). Va poi fatto presente che la succitata ripartizione tra attività salariata e domestica non è stata contestata in sede di ricorso.
2.9. Per quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa in attività lucrativa, l’assicurata è stata peritata dal dr. __________. Nel rapporto 28 giugno 2004 (doc. AI 24) lo specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia, dopo aver esaurientemente esposto l’anamnesi, ha diagnosticato una sospetta incongruenza della copertura acetabolare della coxo-femorale bilaterale che ha portato a destra ad una frattura da stress, stato dopo lussazione chirurgica e rettifica acetabolare a destra e osteosintesi mediante viti e stato dopo AMO anca destra.
In merito alle limitazioni funzionali egli ha rilevato quanto segue:
" (...)
La paziente non ha nessuna limitazione per quanto riguarda la schiena e gli arti superiori.
Può sollevare pesi fino a 5 kg normalmente. Ha difficoltà al sollevamento di pesi fino a 10 kg. Non può sollevare pesi superiori ai 15 kg.
Non ha nessuna difficoltà a manipolare oggetti leggeri e di precisione. Nessuna difficoltà nelle manovre di rotazione della mano. Non può eseguire lavori pesanti e lavori di manovalanza.
Per quanto riguarda le posizioni di lavoro e le posizioni dinamiche la paziente non ha nessuna limitazione per quanto riguarda le braccia sia in elevazione che in rotazione. È ridotta nelle posizioni sedute piegata in avanti e inginocchiata. Ha una funzionalità esigua per quanto riguarda la posizione con ginocchia in flessione. Anche per mantenere posizioni statiche sia seduta che eretta ha una capacità ridotta. Può spostarsi fino a 50 metri normalmente. Ridotta oltre i 50 metri. Molto ridotta su terreno accidentato e scale.
Nulla per quanto riguarda ponteggi e scale a pioli." (Doc. AI 24-5)
Lo specialista ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività, ponendo al 1° settembre 2001 l’inizio di una rilevante inabilità al lavoro. In attività con la possibilità di alternare frequentemente la posizione da seduta alla posizione eretta, di non camminare frequentemente per tragitti lunghi, di non spostarsi su terreni sconnessi e salire e scendere dalle scale e che non la costringano a portare pesi, la capacità lavorativa è stata valutata nella misura del 75% (doc. AI 24.6).
2.10.
2.10.1. Con il presente ricorso l’assicurata sostiene che successivamente alla perizia vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, in particolare per quel che concerne i dolori al trocantere, facendo inoltre rilevare come l’intervento di lussazione all’anca destra del gennaio 2003 non abbia portato alcun giovamento. A sostegno della sua tesi essa ha fatto riferimento allo scritto 20 gennaio 2005 della Clinica universitaria di chirurgia ortopedica dell’__________ di __________ (doc. AI 50-7), allegato all’opposizione 6 ottobre 2005.
Nel rapporto 24 ottobre 2005 la dr.ssa __________ del SMR (Servizio medico regionale), esaminando il citato scritto, ha proceduto alla seguente valutazione post-peritale:
" (...)
Per quanto concerne l'ulteriore evoluzione dello stato di salute dopo la perizia, dal rapporto medico dell'__________ del 20.01.2005 si evince che in confronto all'ultima valutazione del maggio 2004 non sia avvenuto un ulteriore miglioramento dei disturbi: come prima (nach wie vor), sono ancora presenti dolori trocanterici a destra come pure disturbi all'anca sinistra (nota SMR: già noti nell'anno precedente e valutati nella perizia __________). Quindi l'intervento non ha permesso di risolvere i dolori trocanterici, mentre dolori inguinali (nota SMR: preponderanti all'inizio della storia clinica e legati alla precedente frattura da stress) non sono più presenti.
La descrizione dell'attuale stato clinico rispecchia quello descritto precedentemente: marcia senza zoppia, motilità dell'anca descritta come molto buona, reperto radiologico invariato in confronto all'ultimo controllo del maggio 2004.
La persistenza dei dolori trocanterici a questo punto non viene valutata nemmeno più come un problema articolare, ma piuttosto di origine muscolare e viene consigliato di aumentare il grado di attività fisica.
In conclusione, dalla valutazione peritale Dr. __________ del giungo 2004 fino adesso lo stato di salute è da valutare sostanzialmente stazionario senza peggioramento oggettivato ma pure senza evidente miglioramento. Quindi non ci sono motivi per non ritenere più valide rispettivamente superate le considerazioni peritali.
Non viene minimamente messo in discussione che l'intervento chirurgico non abbia risolto tutti disturbi dell'A., persistendo sinora in particolare i dolori trocanterici. Non si afferma nemmeno che l'attuale situazione sia da considerare soddisfacente: infatti viene riconosciuta una importante limitazione della funzionalità fisica con rilevante ripercussione sulla capacità lavorativa, sia in ambito di attività salariata sia in ambito della conduzione dell' economia domestica."
(Doc. AI 56-4)
2.10.2. L’assicurata contesta la valutazione del SMR, facendo presente di non essere stata visitata dalla dr.ssa __________. Inoltre, in violazione del diritto di essere sentito, la ricorrente evidenzia come il citato rapporto non le sia stato preventivamente trasmesso per osservazioni.
Riguardo al primo punto va detto che, per costante giurisprudenza, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Questa giurisprudenza è applicabile in via analogica anche al caso in esame, visto che il medico SMR ha fondato la sua valutazione sulla base di convincenti referti medici specialistici, motivo per cui la stessa assume valore probatorio pieno anche se la dr.ssa __________ non ha visitato l’assicurata.
Quanto alla seconda censura, va fatto presente che dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) va in particolare dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).
Ai sensi dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il nuovo art. 57a seconda frase LAI, entrato in vigore il 1° luglio 2006, rinvia direttamente all’art. 42 LPGA.
In casu, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha riportato i succitati stralci del rapporto SMR 24 ottobre 2005. L’assicurata ha di conseguenza avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Per cui, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove la ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie motivazioni (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 390 consid. 5).
2.10.3. Nel merito della valutazione SMR, questo TCA rileva che, rispetto alla perizia del giugno 2004 del dr. __________, lo scritto 20 gennaio 2005 dell’__________ riporta una situazione stazionaria, quindi senza peggioramento né miglioramento. In particolare, sono ancora riferiti i dolori trocanterici (“… nach wie vor berichtet die Patientin über relevante Trochanter-schmerzen …”), viene pure fatta menzione di una simile problematica dolorosa anche alla parte sinistra (“… zusätzlich sind die gleichen Probleme ebenfalls links aufgetreten …; doc. AI 50-7) già nota al perito (cfr. perizia punto no. 5, pag. 4; doc. AI 24-4). Altresì confermata è l’assenza di dolori inguinali.
Lo stato clinico riscontrato nel gennaio 2005 corrisponde in sostanza a quello descritto dal dr. __________: oltre alla confermata presenza della sintomatologia dolorosa al trocantere, la marcia era ancora senza zoppia e la motilità dell’anca era rimasta molto buona ed il referto radiologico invariato rispetto all’ultimo controllo di maggio 2004, quindi antecedente alla perizia.
Infine, il dr. __________ dell’__________ ha fatto in sostanza presente che l’intervento chirurgico e di osteosintesi all’anca destra non avevano risolto i dolori trocanterici (“…zusammenfassend muss gesagt werden, dass die Operation und auch die Schraubentfernung ihr Hauptproblem, nämlich Schmerzen in den Abduktoren eher dorsal und über der Spitze des Trochanter nicht gelöst haben…unbefriedigende Situation nach obengennante Operationen; offenbar konnte die chirurg. Hüftluxation das Hauptproblem, nämlich di trochenteren Schmerzen, nicht lösen…“), circostanza, questa, già rilevata dal dr. __________ („… il risultato dell’operazione a destra viene valutato dalla paziente come insoddisfacente almeno per il momento… persistono comunque importanti dolori con diminuita sovraccaricabilità degli arti inferiori…).
2.11. Per quel che concerne l’evoluzione del danno alla salute, se da un lato l’Ufficio AI ha impiegato oltre un anno e mezzo per evadere l’opposizione, dall’altro va rilevato che la documentazione agli non permette di evidenziare un peggioramento delle condizioni di salute. L’assicurata non ha prodotto alcun atto medico in tal senso, eccezion fatta per il rapporto 20 gennaio 2005 dell’__________, tenuto del resto conto che i medici del citato nosocomio bernese avevano previsto un controllo nel gennaio 2006. Certo che nella perizia 28 giugno 2004 il dr. __________ parla di difficoltà a mantenere la posizione seduta per più di 1 ora (doc. AI 24.-3), mentre nel rapporto 29 marzo 2005 relativo all’inchiesta economica del marzo 2005 è stato evidenziato che dopo 10 minuti l’assicurata deve cambiare la postura da eretta a seduta e viceversa (doc. AI 28-1). Tuttavia quest’ultima osservazione non trova alcun riscontro medico. Va comunque ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). .
Pertanto, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del dr. __________, alla quale va dato valore probatorio pieno, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurata, sino al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta un’abilità lavorativa del 50% nella precedente attività di assistente di consulenza e del 75% in attività con la possibilità di alternare frequentemente la posizione da seduta alla posizione eretta, di non camminare frequentemente per tragitti lunghi, di non spostarsi su terreni sconnessi e salire e scendere dalle scale e che non la costringano a portare pesi.
2.12. Con rapporto finale 21 aprile 2005 il consulente in integrazione professionale, accertato che l’attività di segretaria di banca al 50% svolta dall’assicurata non è più esigibile (come si evince al capitolo osservazioni della perizia, essa svolgeva la mansione di assistente al consulente bancario, attività che non rispecchiava i suoi limiti funzionali in quanto la costringeva a stare seduta per lunghi periodi con i clienti; cfr. perizia pag. 7), ha ritenuto idoneo l’esercizio di lavori adeguati di tipo amministrativo, quale segretaria di ufficio (doc. AI 30-1).
Confermata tale valutazione, mediante la decisione contestata l’Ufficio AI ha proceduto al calcolo del grado d’invalidità, raffrontando il reddito da valido di fr. 43’122 (corrispondente all’attività svolta al 50% presso il __________) con il reddito da valido di fr. 29'670, pari al reddito in attività amministrative adeguate svolto nella misura del 50%, dato evinto dall’inchiesta strutturale dei salari, edita dall’Ufficio federale di statistica, tabella TA 1 (valore nazionali nel settore privato), livello di esigenza 3 (conoscenze professionali e specializzate), giungendo così ad un grado d’invalidità del 31%. Nella decisione formale 9 settembre 2005 il reddito da invalido era stato invece determinato in base alla Tabella TA 13 relativa ai dati statistici del Ticino. Con il presente ricorso, l’assicurata contesta l’utilizzo delle tabelle nazionali, essendo i dati salariali superiori al 20-30% di quelli ticinesi.
Va ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). L’Alta Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In queste circostanze, dunque, al succitato calcolo va prestata adesione.
2.13. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.7), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096, 3097 e 3098 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”
Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.14. Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il relativo rapporto è stato allestito il 29 marzo 2005 (doc. AI 28). Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 40,5%.
Mediante il ricorso, l’assicurata ha contestato tale inchiesta poiché:
" (...)
Per quanto attiene agli esiti dell'inchiesta economica la ricorrente evidenziava la schematicità, avulsa dalla realtà, della griglia di valutazione in esso contenuta, con conseguente rischio di arbitrio, sia per quanto riguarda il peso specifico attribuito astrattamente ad ogni singolo criterio sia per la valutazione concreta; la ricorrente contestava in particolare la determinazione della percentuale degli impedimenti, soprattutto, ma non solo, per il criterio n. 5.6, poiché manifestamente sottovalutato, tenuto conto della tenera età della figlia __________.
In effetti la stessa Ispettrice che aveva allestito il rapporto a più riprese aveva dovuto constatare come le attività indicate nel rapporto potessero essere svolte dalla ricorrente quasi sempre unicamente facendo capo all'ausilio di terze persone, a causa delle sue importanti limitazioni motorie. (...)" (Doc. I, pag. 7-8)
Alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Oltre a questo, va fatto presente che l’incaricata ha tenuto conto del fatto che, a causa degli impedimenti, l’assicurata necessita dell’aiuto di terze persone. Al riguardo basta far riferimento alle attività 5.3 (pulizia dell’appartamen-to), 5.5 (bucato, confezione e riparazione di indumenti) e 5.7 (diversi) per le quali sono state riconosciute delle importanti percentuali d’impedimento (dal 60% al 100%). Quanto all’atti-vità “cura dei bambini e di altri membri della famiglia” (no. 5.6), l’assistente sociale ha giustificato il grado d’impedimento del 20% come segue: “non tanto nella cura o nell’educazione quanto nei momenti di tempo libero e nell’accompagnamento a scuola la signora individua le maggiori difficoltà. Non si tratta di situazioni che si verificano quotidianamente, per questo la percentuale è minima “ (doc. AI 28-5). Questa valutazione, come pure quelle relative alle singole mansioni domestiche, non prestano fianco a critiche essendo il risultato di osservazioni fatte sul posto da persona appositamente preparata. Né del resto la ricorrente ha spiegato esattamente perché ritiene arbitrarie simili valutazioni, tenuto conto nello specifico che, come visto sopra, l’incaricata ha comunque considerato la tenera età della figlia dell’assicurata.
2.15. Visto quanto sopra, l’assicurata presenta un’invalidità globale arrotondato del 36%, così come esposto nel seguente specchietto:
Attività Limitazione Grado parz. inv.
Salariata al 50% 31% 15,5%
Casalinga al 50% 40,5% 20,25%
Grado d’invalidità globale 35,75%
Ne consegue che, non presentando (più) un grado d’invalidità pensionabile, la soppressione della rendita in via di revisione dal 1° settembre 2007 è giustificata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
La decisione contestata va quindi confermata, mentre il ricorso va respinto.
Ciò non toglie che se, successivamente alla decisione contestata, l’assicurata dovesse accusare un peggioramento delle condizioni di salute in modo tale da far risorgere il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. art. 29bis OAI), essa ha la facoltà di introdurre una nuova domanda di prestazioni AI, alla quale dovrà allegare la pertinente documentazione medica.
2.16. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti