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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2008 32.2007.290

September 29, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,932 words·~25 min·5

Summary

L'UAI ha a giusta ragione respinto, in via di revisione, la richiesta di aumento di rendita di invalidità dell'assicurato a seguito di un infortunio essendo la capacità lavorativa già ripristinata al momento della revisione. Il successivo peggioramento è di durata inferiore a tre mesi

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.290   LG/DC/sc

Lugano 29 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 settembre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione dell'11 luglio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo quale carrozziere, in data 6 aprile 2000 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita), segnalando di essere affetto da “lombalgie su discopatie multiple e artrosi, turbe statiche” (doc. 1-1/5).

1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con                    decisione del 12 aprile 2002 a RI 1 veniva attribuito un               quarto di rendita di invalidità (grado 44%) dal 1° gennaio 2000                                   (doc. AI 27-1).

                               1.3.   Nell’ambito della procedura di revisione, avviata nel novembre del 2006, dopo aver interpellato il Dr. __________, medico curante dell’assicurato, con decisione dell’11 settembre 2007, preavvisata con progetto del 27 marzo 2007, l’amministrazione ha respinto la richiesta di aumento della rendita d’invalidità, ritenendo che a partire dal 1° luglio 2006 lo stato di salute dell’assicurato è migliorato in modo tale da consentirgli una ripresa della capacità lavorativa status quo ante l’infortunio del 31 gennaio 2006 (doc. AI 46-1).

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, laddove non ha debitamente considerato il peggioramento della patologia di RI 1, a seguito dell’infortunio del gennaio 2006, e postulando l’attribuzione di una rendita di invalidità al 50% a far tempo dal 31 gennaio 2006.

                                         In considerazione delle numerose discrepanze che – a suo dire – vi sono tra i pareri dei medici curanti e quello del perito dell’amministrazione, il ricorrente ha inoltre postulato l’allestimento di una perizia giudiziaria “neutrale” al fine di valutare il suo reale stato di salute (doc. I).

                               1.5.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure                        no a respingere, in via di revisione, la richiesta di aumento di                                     rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

          Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della                   LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta                      permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla                           salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,                                                 malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,                                               secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla                                             salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,                                                 malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.                                Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una                                                   diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa                                                      essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,                                  Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité                                                   sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, l’assicurato dal 1° gennaio 2000 è stato posto al beneficio di un quarto di rendita di invalidità, per un grado del 44% (doc. 27-1), a causa di una sindrome lombovertebrale cronica e recidivante con note turbe statiche e alterazioni degenerative (doc. AI 2-19) che lo rendeva, secondo il parere medico, abile al 70-80% in attività adeguate (lavori semplici e leggeri che non richiedono il continuo porto/sollevamento di pesi superiori ai 15 kg e con un’ergonomia più confacente) (doc. AI 23-2).

                               2.6.   Nel novembre del 2006 l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione. In questo contesto l’assicurato ha indicato che il suo stato di salute è peggiorato dal 1° febbraio 2006 per la rottura del polso destro (doc. AI 33-1).

                                         Nel rapporto medico del 24 novembre 2006 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “lombalgia cronica su turbe statico-degenerative, ipertensione arteriosa, precordi algie, epatopatia, insufficienza venosa cronica e inoltre frattura del polso destro con danni residui quali diminuzione forza e atrofia del bicipite a seguito dell’infortunio del 31 gennaio 2006.

                                         Il medico curante ha inoltre osservato (doc. 36-1):

"  Oltre alla diagnosi già nota nel 2000, da segnalare negli ultimi tre anni cure per ipertensione arteriosa, episodi di precordialgie, per insufficienza venosa che ha necessitato la terapia chirurgica (crossectomia, varicectomia).

L’infortunio del 31.01.06 – scivolato sul ghiaccio – oltre alla frattura del polso dx, ha riaccentuato i disturbi alla colonna vertebrale e alla spalla dx."

                                         Il Dr. Med. __________ – medico di fiducia di __________ – in data 31 maggio 2006 nel proprio rapporto relativo all’assicurato, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni dell’assicurato, l’anamnesi personale e sociale, ha posto la seguente diagnosi (doc. AI 36-5):

"  1. Stato dopo frattura del polso dx con attualmente

1.1 atrofia del bicipite dell’avambraccio a dx

1.2 diminuzione della forza nella misurazione nel vigorimetro a     dx.

2. Lombalgia aspecifica su processi degenerativi

3. Abuso etilico

4. Ipertensione arteriosa attualmente non trattata.”

                                         Il medico fiduciario ha poi precisato (doc. AI 36-5):

"  Per quanto concerne la problematica della pressione e dell’alcool, il paziente è da ritenere abile.

Per quanto riguarda la lombalgia aspecifica, in base alla visita odierna, sono del parere che il paziente si possa ritenere abile.

Per la frattura del polso dx, abbiamo ancora una leggera limitazione funzionale nella flessione e nell’estensione ed anche una diminuzione della forza.

In base a quanto detto ed in base agli atti in mio possesso, ritengo che il paziente, per il momento, possa lavorare in misura del 50%, continuando con la fisioterapia.

Aumento al 75% di abilità a partire dal 19.06.2006.

Aumento ulteriore al 100% dopo il 1.07.2006.

CAPACITÀ LAVORATIVA

Fino al 19.06.2006 abilità al 50%.

Dal 19.06.2006 abilità al 75% ed in seguito, dal 1.07.2006 abilità al 100%”

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, in data 12 febbraio 2007 ha proposto per il peggioramento intercorso una inabilità lavorativa al 100% dal 31 gennaio 2006 fino al 30 giugno 2006 per ogni attività. Dal 1° luglio 2006 il medico ha ritenuto ripristinata la precedente esigibilità lavorativa. Ovvero del 50% nell’ultima attività esercitata e un’inabilità del 20-30% in attività adeguate ergonomicamente (doc. AI 38-1).

                                         A seguito del riacutizzarsi dei dolori al polso destro, il 21 maggio 2007 l’assicurato si è recato dal Dr. med. __________, medico FMH generalista, che nel proprio referto ha osservato (doc. AI 53-2):

"  Con il presente certifico di aver visitato in data odierna il paziente sopraccitato il quale sta beneficiando di una rendita al 25% dal 2002 a causa di una sindrome lombare cronica per fusione delle vertebre L2-L3 con ipoplasia del disco, una diffusa spondilartrosi e una discartrosi multisegmentaria. Attualmente egli è pure in inabilità lavorativa al 50% dal 15.04.2007 a causa di una riacutizzazione di dolori al polso destro per stato da frattura intra-articolare il 31.01.2006 (vedi lettera Dr. __________ del 30.03.2007).

A mio giudizio il paziente deve poter beneficiare di una rendita almeno al 50% a causa delle sopraccitate patologie e vista la sua professione di carrozziere il quale è obbligato a lavorare sia con le mani che con la schiena.

Verrà prossimamente inoltrata richiesta l’AI a causa di artrosi post-traumatica al polso destra che non si risolve con anti-infiammatori e analgesici e il paziente rifiuta una infiltrazione intra-articolare di cortisone”

                                         Il 30 marzo 2007 l’assicurato è stato visitato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, al fine di chiarire la problematica relativa al polso destro. Nel proprio referto lo specialista ha precisato quanto segue (doc. AI 56-8).

"  Penso che i dolori riferiti dal paziente siano attualmente da imputare più ai fenomeni degenerativi dell’articolazione STT, che non alle conseguenze stesse della frattura, seppur il paziente riferisce di non aver mai ottenuto l’indolenza dopo il trattamento conservativo della stessa.

Vi sono dolori anche in corrispondenza dell’articolazione piso-trinquetrali che non sono però oggi stati investigati radiologicamente.

Per il momento rimarrei sulle misure conservative, ho consegnato al paziente un guanto in neoprene e prescritto AINS locali. In caso d’insuccesso è proponibile un’infiltrazione. Per il momento non vedo indicazioni chirurgiche.

Da un punto di vista professionale tentiamo la ripresa in qualità di carrozziere indipendente e senza aiuti, al 100% dal 15.04.2007”.

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   Nella fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.6.) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.7.), questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto l’interessato, dal mese di luglio 2006, nuovamente abile nella misura precedente all’infortunio del 31 gennaio 2006.

                                         Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 12 aprile 2002, con la quale all’assicurato è stato attribuito un quarto di rendita dal 1° gennaio 2000, a causa dei problemi reumatologici di cui si è detto al consid. 2.5. Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

2.9.                                           La patologia del polso destro, all’origine del peggioramento                                                  segnalato dall’assicurato in sede di revisione, a mente del Dr.                                            Med. __________ ha causato una leggera limitazione funzionale                                                                                nella flessione e nell’estensione del polso unitamente alla                                                       diminuzione della forza provocando un’inabilità al 50% fino al 19                            giugno 2006. Successivamente il ricorrente ha riacquistato                                                      progressivamente la capacità lavorativa: del 75% dal 19 giugno                                        2006 e completa dal 1° luglio 2006.

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, il 12 febbraio 2007 ha         proposto di considerare ai fini assicurativi un’inabilità lavorativa                                 al 100% dal 31 gennaio 2006 fino al 30 giugno 2006. Dal 1°                                        luglio 2006 per contro il medico ha ritenuto ristabilita l’esigibilità                      lavorativa dell’assicurato allo stato antecedente l’infortunio.

                                         Correttamente dunque l’UAI, in applicazione dell’art. 88bis lett. b OAI ha negato l’aumento della rendita ritenuto che al momento della revisione, nel novembre del 2006, la capacità lavorativa dell’assicurato era già stata ripristinata (cfr. le certificazioni del Dr. Med. __________ e Dr. Med. __________).

                                         Il Dr. Med. __________ da parte sua ha asserito che i dolori patiti da RI 1, a seguito della riacutizzazione del 16 febbraio 2007, sono sostanzialmente da ricondurre a fenomeni degenerativi dell’articolazione piuttosto che alla frattura del polso. La capacità lavorativa del ricorrente è comunque considerata piena dal 15 aprile 2007.

                                         Anche in questo caso, giusta l’art. 88a cpv.1 OAI essendo il peggioramento dello stato di salute del ricorrente inferiore ai tre mesi (dal 16 febbraio al 15 aprile 2007), l’UAI ha giustamente respinto la richiesta di aumento della rendita postulata da RI 1.

                                         A mente di questa Corte dalla certificazione del Dr. __________, medico FMH generalista, richiamata dal ricorrente nel proprio allegato ricorsuale, peraltro non sufficientemente circostanziata dal punto di vista medico (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.7) non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza una differente valutazione del quadro clinico di RI 1, rispetto a quanto accertato dal Dr. Med. __________, dal Dr. Med. __________ e avallato dal medico del SMR. Il Dr. __________ si limita in definitiva a ritenere più adatta una rendita al 50% per l’insorgente (doc. AI 53-2) senza sostanziare sufficientemente il suo giudizio a livello di motivazione.

                                         Va inoltre aggiunto che le conclusioni dell’UAI non sono state contraddette, in sede ricorsuale, da certificati medico-specialistici attestanti patologie maggiormente invalidanti. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha respinto, in via di revisione, la richiesta di aumento della   rendita di invalidità.

                             2.10.   L’assicurato ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia giudiziaria “neutrale” (I).

                                         Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.290 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2008 32.2007.290 — Swissrulings