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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.02.2008 32.2007.269

February 18, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,107 words·~6 min·5

Summary

Nuova domanda di prestazioni

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.269   rg/sc

Lugano 18 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2007 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 giugno 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato,                   in fatto e in diritto

                                     -   per decisione 24 settembre 1999 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una rendita intera con effetto dal 1. dicembre 1998 (doc. AI 16-1). Con decisione 29 dicembre 2000 l’amministrazione ha sostituito in via di revisione detta prestazione con una mezza rendita (doc. AI 25-1). Con effetto dal 1. luglio 2001 è stata ripristinata l’erogazione di una rendita intera (decisioni 12 dicembre 2001 e 19 febbraio 2003 (doc. AI 38-1 e 45-1). In esito ad una ulteriore procedura di revisione avviata nel marzo 2005, per decisione 2 febbraio 2006 l’amministrazione ha soppresso la rendita (doc. AI 53-1). Adito dall’assicurato, con sentenza 17 gennaio 2007 il TCA, ha confermato la soppressione (doc. AI 126 3-31);

                                     -   il 23 febbraio 2007 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Per decisione 18 giugno 2007 l’Ufficio AI, costatando come l’assicurato non abbia fatto valere nuovi elementi,  non è entrato nel merito della richiesta;

                                     -   con il ricorso in oggetto, rappresentato dalla lic. jur. __________ dello RA 1, l’assicurato impugna suddetta decisione postulando l’annullamento della stessa e il riconoscimento di una rendita intera a contare dal 1. maggio 2007;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del gravame;

                                     -   nelle rispettive osservazioni 24 settembre 2007 (VIII) e 1. ottobre 2007 (X) le parti si sono riconfermate nelle loro richieste di giudizio;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     con il querelalo provvedimento l’amministrazione ha deciso la non entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel febbraio 2007. Oggetto del presente giudizio può e deve pertanto essere unicamente la legittimità di un siffatto provvedimento (DTF 125 V 413; SVR 2002 IV Nr. 10). Nella misura in cui l’insorgente, nel contestare la fondatezza dell’impugnata decisione, postula nel merito l’assegnazione di una rendita dal 1. maggio 2007, per un grado d’invalidità del 100%, il suo gravame deve essere quindi dichiarato irricevibile;

                                     quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI – secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica – non trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “(…) nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di Grundsätze über die Behandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November 1999, I 66/99 [nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410, ndr.] bezieht sich die Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit vorausgegangener Leistungsverwei-gerung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung zugespro-chen, aber befristet wurde (…)“;

                                     questa giurisprudenza si applica analogicamente anche nel caso in cui a una decisione con la quale viene riconosciuto il diritto a una rendita segue un’altra decisione con la quale il diritto viene soppresso in via di revisione e in seguito viene inoltrata una nuova domanda di prestazioni (in argomento Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der IV, 2003, p. 218, n. 809 e giurisprudenza ivi citata);

                                     nel caso in esame, come visto, con decisione 24 settembre 1999 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera con effetto dal 1. dicembre 1998, sostituita, in via di revisione il 29 dicembre 2000, con una mezza rendita. Con effetto dal 1. luglio 2001 è stata ripristinata l’erogazione di una rendita intera. In esito ad una ulteriore procedura di revisione avviata nel marzo 2005, per decisione 2 febbraio 2006 l’amministrazione ha soppresso la rendita, soppressione confermata con sentenza 17 gennaio 2007 del TCA. Nel febbraio 2007 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni;

                                     -   richiamata la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 3 e 4 O. La decisione impugnata va di conseguenza annullata e gli atti rinviati all’amministra-zione perché entri nel merito della domanda di prestazioni del 23 febbraio 2007;

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso, per quanto ricevibile, è accolto.

                                         §    La decisione impugnata é annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della domanda di prestazioni del 23 febbraio 2007.

                                 2.-   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, con obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-  (IVA inclusa) di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.269 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.02.2008 32.2007.269 — Swissrulings