Raccomandata
Incarto n. 32.2007.264 BS/sc
Lugano 9 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 20 luglio 2007 emanata da
terzo chiamato in causa
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità PI 1, rappr. da avv. RA 1,
ritenuto, in fatto
1.1. PI 1, classe __________, è stata posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2005 (cfr. progetto di decisione 11 agosto 2006, doc. AI 20).
Di conseguenza, con decisione 17 novembre 2006 (cresciuta in giudicato), l’Ufficio AI le ha erogato una rendita intera di fr. 2'133.-- mensili con effetto dal 1° novembre 2006 (doc. AI 26-1). Le prestazioni arretrate sono state oggetto di una separata decisione datata 20 luglio 2007, mediante la quale detto ufficio ha stabilito l’ammontare delle rendite dall’agosto 2005 all’ottobre 2006. Con la stessa decisione sono stati inoltre trattenuti complessivamente fr. 25'596.-per i seguenti motivi:
" La RI 1, __________ ha presentato una richiesta di compensazione delle prestazioni anticipate di una somma totale di Fr. 25'732.00 e la __________, __________ Fr. 12'479.35.
Se diversi altri fornitori di prestazioni hanno presentato domanda di bonifico di pagamenti retroattivi e se i richiedenti soddisfano le premesse formali, il pagamento retroattivo va suddiviso tra di loro in proporzione alle prestazioni anticipate fornite come segue:
Diritto RI 1: Fr. 21'351.70
Diritto __________: Fr. 4'244.30
Dato che la Signora PI 1 non vuole dare il consenso firmato e le assicurazioni non ci hanno fornito disposizioni legali o contrattuali dalle quali nasce un diritto diretto alla restituzione nei confronti dell'AVS/AI la somma totale di compensazione di Fr. 25'596.00 viene trattenuta. Questo pagamento reatroattivo sarà versato direttamente all'assicurata, appena la decisione presente cresce in giudicato." (Doc. AI 27-3)
1.2. Contro la decisione 20 luglio 2007 RI 1 ha tempestivamente interposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento del diritto al versamento diretto da parte dell’Ufficio AI di fr 21'351.70, quale compensazione degli anticipi erogati a PI 1.
Premesso di essere subentrata a __________, presso la quale il datore di lavoro dell’assicurata aveva stipulato un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia, la ricorrente ha evidenziato quanto segue:
" (...)
In sintesi, RI 1 non condivide la posizione della signora PI 1 e cioè che l'importo calcolato dall'Ufficio AI del Canton Ticino ed attualmente ritenuto dalla cassa __________ pari a CHF 21'351.70 non possa fare oggetto di compensazione rispetto alle prestazioni assicurative a suo tempo versate. Del resto, va pure sottolineato, come la signora PI 1 si opponga alla compensazione ma non adduca qualsivoglia specifico motivo.
Pertanto, non contestato l'importo calcolato dall'Ufficio AI in narrativa, RI 1 sottolinea come le pattuizioni contrattuali alla base del versamento delle prestazioni di indennità giornaliera sono piuttosto chiare e cioè quanto erogato dev'essere ritenuto quale anticipo e di conseguenza - nel calcolo finale - restituito all'Ente che lo ha corrisposto e meglio RI 1. (...)" (Doc. I, pag. 4)
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la conferma della decisione contestata e, conseguentemente, la reiezione del ricorso. In sostanza esso ha rilevato che le indennità perdita di guadagno versate in eccesso non possono essere compensate con le prestazioni retroattive dell’AI mancando, conformemente alle disposizioni regolamentari dell’as-sicurazione ricorrente, il necessario consenso del beneficiario della rendita.
1.4. Chiamata in causa dal TCA, con risposta 24 settembre 2007 PI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha innanzitutto contestato la legittimità a ricorrente di RI 1, come pure la competenza decisionale del TCA.
Quanto al merito, in via subordinata essa ha chiesto la reiezione del ricorso. Non avendo mai dato l’assenso al rimborso delle indennità giornaliere, la chiesta compensazione non è giustificata.
1.5. Con scritto 2 ottobre 2007 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposte di causa dell’Ufficio AI e dell’assicurata (X).
1.6. Su richiesta del TCA, il 4 settembre 2008 ha inviato la decisione 13 luglio 2005 del Dipartimento federale delle finanze attestante l’autorizzazione di RI 1 a riprendere, dal 1° giugno 2005, parte delle attività di __________ (doc. XII).
La succitata decisione è stata trasmessa all’Ufficio AI ad all’assicurata per una presa di posizione. Solo il primo, con scritto 22 settembre 2008, ha fatto presente di non avere osservazioni (XIV), mentre PI 1 è rimasta silente.
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. PI 1 ha contestato la legittimazione di RI 1 a ricorrere, facendo presente che era assicurata, per il tramite del suo (ex) datore di lavoro, contro la perdita di guadagno presso __________ e che a quest’ultima la ditta __________ aveva annunciato il suo caso di malattia.
Con osservazioni 2 ottobre 2007 la ricorrente ha fatto presente di aver ripreso, con effetto 1° gennaio 2005, da __________ parte delle sua attività, così come autorizzato dal Dipartimento federale delle finanze con decisione 12 luglio 2005 e pubblicato nel FUSC __________ (XII).
Il 4 settembre 2008 la RI 1 ha prodotto la citata decisione dipartimentale dalla quale risulta, fra l’altro, la cessione delle attività di __________ (settore malattia) a RI 1 (__________). Va poi tenuto conto che RI 1 è autorizzata ad agire in nome e per conto di __________.
In questo contesto è pertanto data la legittimità di RI 1 a ricorrere contro la decisione contestata, mediante la quale le viene negato il diritto al versamento di una rendita AI arretrata, a compensazione degli anticipi già erogati (cfr. STF 21 febbraio 2008, I 935/06, consid. 2 con riferimenti di giurisprudenza ivi indicati).
2.3. L’assicurata contesta parimenti la competenza del TCA in quanto:
" (...)
In via preliminare è opportuno chiedersi se e in quale misura codesto Tribunale può essere investito dell'esame della presente fattispecie, ritenuto che il sovra-indennizzo sul quale si basa la richiesta di rimborso della RI 1 non è l'art. 69 LPGA ma la LCA ed in particolare le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) della __________ valide dal 1. gennaio 2004; e questo malgrado il fatto che la mancata restituzione sia contenuta nella decisione della Cassa __________ del 20 luglio 2007. (...)" (Doc. VIII, pag. 3)
Va qui fatto presente che la presente controversia concerne il versamento di rendite AI arretrate a terzi (in casu: RI 1) che hanno erogato anticipi ai sensi dell’art. 85bis OAI.
Trattasi quindi di una vertenza in ambito delle assicurazioni sociali, è data la competenza dello scrivente Tribunale (art. 57 LPGA in relazione all’art. 1 lett. m LPTCA).
Nel merito
2.4. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto al versamento diretto della rendita d’invalidità arretrata di PI 1, a compensazione delle indennità perdita di guadagno secondo la LCA versate a quest’ultima in eccesso.
2.5. L’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 85bis cpv. 1 prescrive che “ i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI”.
Secondo l’art. 85bis cpv. 2 OAI, sono considerati anticipi le prestazioni “liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo (lett. a); versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett. b)”.
Il cpv. 3 dell’art. 85bis OAI dispone che “ gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008.
Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
La cifra marginale 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevede che il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve annunciare la sua pretesa alla cassa di compensazione competente, presentando a tale scopo il formulario 318.183.
Secondo la cifra marg. 10057 DIR e la cifra marg. 2006 della Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, se la richiesta di compensazione emana da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione si applicano le disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi. La cifra marg. 10057 DR precisa inoltre che sono considerate casse malati riconosciute solo quegli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni conformemente alla LAMal, mentre non è da considerarsi tale chi concede prestazioni giusta la LCA. Le domande di compensazione di questo tipo di casse sono regolate dalle disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi.
2.6. Nel caso in esame, la ricorrente fonda il proprio diritto a richiedere direttamente il versamento della rendita arretrata per compensare le indennità giornaliere versate in eccesso sull’art. 7 cpv. 1 e cpv. 6 delle CGA per l’assicurazione collettiva di indennità giornaliera della __________ (doc. B).
Come rettamente evidenziato dall’assicurata, l’insorgente ha fatto riferimento alle CGA di un contratto non applicabile alla fattispecie in esame. In effetti, dalla documentazione prodotta da RI 1 risulta che la ditta __________ (datrice di lavoro di PI 1) aveva sì sottoscritto con la __________ un’assicurazione collettiva indennità giornaliera (polizza no. KTG 104051/003) tuttavia con durata sino al 31 dicembre 2003 (doc. A).
Dall’annuncio di inabilità lavorativa allestito dal datore di lavoro il 18 marzo 2005 si evince che l’assicurata ha iniziato il periodo di incapacità al lavoro in data 1° agosto 2004 e che destinatario della notifica è __________ (doc. C), di cui, come visto, la ricorrente ha acquisito le attività legate al settore malattia. Ne consegue che nel caso concreto le disposizioni regolamentari determinanti sono quelle relative dall’assicurazione collettiva perdita di guadagno de __________ (doc. 9), prodotte dall’assicurata stessa. Nelle osservazioni 2 ottobre 2007 RI 1 ha del resto ammesso ”l’errato invio dei giustificativi inerenti il contratto d’assicurazione” (X).
Sono pertanto applicabili le CGA de __________, in vigore dal 2004. L’eventuale diritto al rimborso è regolato dall’art. D 10 (sovraindennizzo) cifra 4 che, fra l’altro, recita:
" (...)
omissis
Fino alla decisione dell'AI, «__________» versa, a titolo di anticipo, le indennità giornaliere non ridotte, a condizione che la persona assicurata acconsenta per iscritto che le prestazioni riconosciute dall'AI per il medesimo periodo siano versate direttamente a «__________», nella misura in cui le stesse dovessero provocare un sovraindennizzo ai sensi delle presenti disposizioni. Per il calcolo del sovraindennizzo, le rendite completive per il coniuge (art. 34 LAI) e le rendite completive per i figli (art. 35 LAI) sono computate integralmente.
«__________» ha il diritto di chiedere direttamente all'AI il rimborso delle prestazioni che quest'ultima versa a titolo di arretrati di rendita e di prestazioni retroattive. «__________» può esigere dall'AI che le prestazioni da ricuperare siano da quest'ultima compensate fino a concorrenza delle prestazioni anticipate e versate direttamente da «__________». (...)" (Doc. VIII/9, pag. 8; sottolineatura del redattore)
Decisivo è pertanto che la persona assicurata abbia dato il proprio preventivo consenso al pagamento diretto delle prestazioni arretrate AI.
Tale principio è stato recentemente ribadito da questo TCA in una sentenza del 6 ottobre 2008 nella causa M. (inc. 32.2008.33) riguardante un caso analogo a quello ora in esame. Accertato che sussisteva una norma contrattuale regolante l’eventuale diritto al rimborso, questa Corte ha evidenziato:
" L’art. B4.2 stabilisce infatti chiaramente che l’assicuratore può chiedere all’assicurazione sociale il rimborso di quanto versato, solo previo accordo scritto dell’assicurato, accordo che secondo il tenore esplicito della norma contrattuale in oggetto deve essere concesso prima del riconoscimento della rendita da parte dell’AI (“Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, cfr. sopra al consid. 2.5). Solo l’accordo scritto dell’assicurato prima, o comunque contestualmente, al versamento delle prestazioni assicurate, conferisce in altre parole alle stesse il carattere di “anticipo” che poi motiva, se del caso, la richiesta di rimborso.
Come è stato detto, nella fattispecie concreta tale norma contrattuale non è tuttavia stata adempiuta, un accordo ai sensi della medesima non risultando essere stato né richiesto né tanto meno dato da M. al momento della corresponsione delle indennità, all’epoca in cui il diritto alla rendita non era ancora stato accertato né del resto nemmeno successivamente. Emerge infatti incontestatamente che le prestazioni assicurate sono state erogate, in assenza di un qualsivoglia accordo dell’assicurato ad un eventuale successivo rimborso delle stesse, in un periodo ampiamente antecedente alla decisione dell’Ufficio AI di attribuzione della rendita AI (per un caso analogo, peraltro concernente la medesima W., cfr. STCA 31 luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34; cfr. anche STF del 3 dicembre 1993 nella causa W., I 405/92).
Ora, considerato come in base alle condizioni contrattuali applicabili (art. B4.2), presupposto fondamentale per la richiesta di rimborso nel caso in cui prestazioni di indennità giornaliere vengano versate prima dell’accertamento del diritto alla rendita di un’assicurazione statale o aziendale, è il preventivo accordo scritto dell’assicurato all’eventuale successiva richiesta di rimborso da parte dell’assicurazione, osservato come la W. al momento di concedere le indennità giornaliere in parola, prima dell’accertamento del diritto alla rendita AI dell’assicurato, non si è, come visto, premunita di ottenere l’accordo scritto del ricorrente richiesto dalle condizioni contrattuali, ne discende che le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere considerate adempiute” (STCA citata consid. 2.7 pagg. 19/20).
Ritornando al caso in esame, dagli atti prodotti non risulta che l’assicurata abbia dato il suo consenso scritto al diretto versamento della rendita per compensare le indennità giornaliere (non ridotte) anticipate. Essa non ha infatti firmato il relativo formulario di accordo inviatole da RI 1 il 2 dicembre 2005 (doc. D), né ha dato seguito agli scritti sollecitatori del 18 gennaio 2008 (VIII/4), 8 marzo 2006 (VIII/5), 12 maggio 2006 (VIII/6) indirizzati al suo recapito personale, né alla lettera 16 novembre 2006 trasmessa al suo legale (M). Vero che, conformemente la succitata disposizione regolamentare, le indennità giornaliere possono essere “anticipate” solo dopo il citato accordo, ma, come visto, tale consenso non c`è stato.
Né del resto l’assicurata ha firmato il formulario ufficiale relativo alla “Compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” (doc. H; sulla portata generale del consenso di un assicurato sul citato formulario cfr. DTF 131 V 243 s. e STFA 9 dicembre 2005 nella causa Z, I 632/03).
In conclusione, rettamente l’Ufficio AI ha deciso di non versare alla ricorrente la rendita arretrata a compensazione di indennità giornaliere LCA versate in eccesso (per casi analoghi; cfr. STCA 23 giugno 2006 nella causa M., inc. 32.2005.150 e 31 luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34 e da ultimo la citata STCA 6 ottobre 2008 nella causa M. inc. 32.2008.33).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.8. A PI 1, chiamata in causa e rappresentata da un legale, la quale ha postulato la reiezione del gravame, deve essere riconosciuta un’indennità di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a carico della ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239 con riferimenti; in ambito art. LAVS 52 cfr. STFA inedite 26 agosto 2002 nella causa S, H 204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa S, K 8/06, consid. 7 ).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico di RI 1 che verserà inoltre a PI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti