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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.12.2007 32.2007.116

December 13, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,728 words·~1h 9min·5

Summary

Metodo misto. Casalinga

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.116   FC/td

Lugano 13 dicembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 aprile 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 5 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, già attiva come istruttrice di fitness e dirigente, il 4 gennaio 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere sofferente dal 2001 di “episodi di vertigini croniche, dolori cervicali e cefalee, ansia e panico” (doc. AI 1-5).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 5 marzo 2007, preceduta da un progetto del 21 novembre 2006, l’Ufficio AI, appurato un grado di invalidità del 30%, ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 50) motivando tra l’altro come segue:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Per la sua pratica d'invalidità è stata necessaria acquisire la documentazione medica ed economica nonché una perizia medica effettuata presso il Servizio Accertamento Medico Al di Bellinzona nel mese di novembre 2005.

Dal lato medico si evince che dal dicembre 2003 l'attività lavorativa di impiegata d'ufficio è da considerare adatta allo stato di salute e può essere svolta nella misura del 70 %, come possono pure essere svolte anche altre attività fisicamente leggere che non richiedono movimenti rapidi o ripetitivi. La diminuzione del rendimento del 30 % in attività adatta è legata al fatto che le sensazioni vertiginose vengono accentuate in momenti di stanchezza.

Nella professione di istruttrice fitness-sport o in altre attività che richiedono movimenti rapidi e ripetitivi, presenza una totale incapacità lavorativa dal dicembre 2003.

Per la valutazione dei dati economici/professionali, la sua pratica è stata in seguito sottoposta ad esame della consulente in integrazione professionale.

Dal rapporto rileviamo che potrebbe dunque essere reintegrata sul mercato libero del lavoro in attività leggere in professioni con mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, vendita al dettaglio, aiuto in attività manuali/artigianali medio-leggere, operaia generica (addetta al controllo, alle riparazioni, all'imballaggio, all'etichettatura, addetta all'informazione, portiere/custode. Inoltre potrebbe eseguire lavori di produzione nel campo dell'orologeria, della meccanica, della micromeccanica, dell'elettromeccanica, dell'industria farmaceutica o alimentare oppure nei settori abbigliamento, confezione o dei montaggi di componenti elettromeccaniche o elettroniche.

Dal lato salariale per stabilire il reddito da valido, immediatamente prima del danno alla salute, aveva lasciato il suo lavoro quale dirigente - istruttrice di fitness. Non essendoci dei salari di riferimento stabili per la categoria dei dirigenti, dato che, a dipendenza dell'azienda e del posto dirigenziale che si occupa, i salari cambiano notevolmente e dal dossier non emergono informazioni che fanno pensare ad una sua volontà di continuare la sua professione istruttrice di fitness o di dirigente, per determinare il reddito da valido, che all'insorgenza del danno alla salute era disoccupata, è stato preso in considerazione il diploma di impiegata d'ufficio. Tale professione corrisponde ad un reddito annuo di Fr. 57.334.­

Si ritiene giustificato il riferimento a tale reddito, in quanto, nel rapporto al mandato di consulenza del Signor __________ datato 20 giugno 2003 (vedi incarto disoccupazione), si può leggere che lei desidera iniziare una nuova attività professionale e agisce attivamente nella ricerca di nuove soluzioni.

Per quanto attiene al reddito da invalido, dal lato medico potrebbe ancora esercitare la professione di impiegata di commercio nella misura del 70% che equivale ad un reddito annuo di Fr. 40'133.80 (fonte dati: vedi reddito da valido).

Ipotizzando un'attività al 70% in un ambito non qualificato e rispettoso delle limitazioni medico­teoriche ed a seguito della recente sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale Federale delle Assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 3'893.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per l'intero anno.

Considerando un reddito di partenza di 48'584.- si effettua la riduzione del 30% relativa all'incapacità medico-teorica. Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 34'009.- annui.

Conformemente ad un principio generale che informa anche il diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurata incombe l'obbligo di diminuire il danno.

In virtù di tale obbligo, lei deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova attività lavorativa (cifra marginale 1048 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità - CIGI).

Nel suo caso concreto la sua capacità di guadagno residua più elevata, è data dall'esercizio della professione di impiegata d'ufficio al 70%, che corrisponde ad un grado d'invalidità del 30%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può concludere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.

Provvedimenti professionali non vengono presi in considerazione in quanto, durante il periodo della disoccupazione, ha potuto acquisire le necessarie competenze grazie ai corsi ed inoltre ha le capacità per autoinserirsi sul mercato del lavoro.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 39)

                               1.2.   Contro la decisione dell’amministrazione l’assicurata, assistita dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità facendo valere, tra l’altro, quanto segue:

"  (...)

4.1

Come risulta anche dal certificato 18 dicembre 2006 del curante, la situazione invalidante della ricorrente è seria e comprende varie patologie, di cui risulta affetta cronicamente. Il disturbo più importante è costituito da vertigini, che rendono la signora instabile nella marcia e in posizione eretta, il tutto derivante da una problematica di tipo muscolo-tensiva a livello cervicale. Le conseguenti cefalee da tensione sfociano poi in vere e proprie emicranie, che la ricorrente riesce a gestire solo con assoluto riposo. A detta del medico qualsiasi terapia intensiva messa in atto per affrontare i problemi ha dato scarsa rispondenza. Di rimando la ricorrente ha subito un peggioramento dello stato psichico, con attacchi di ansia e panico, che hanno reso necessario un importante sostegno psicologico, sull'arco di circa 3 anni. Trattasi di un disturbo non gestibile, che evidentemente si presenta in modo non definibile, ma che quando colpisce, accompagnato da nausea e vomito, impedisce all'interessata persino di muoversi all'interno della propria abitazione. La decisione non tiene minimamente conto di tutte le suddette problematiche, limitandosi a rilevare un grado residuo di capacità lavorativa del 70%, che per la ricorrente è inimmaginabile. Non si comprende come l'Ufficio Al, tramite il precitato scritto 30 marzo 2007, possa riferire che la ricorrente sia stata sottoposta ad approfonditi controlli, se gli stessi non hanno dato alcuna spiegazione dei problemi assodati, di cui tuttavia sfugge la precisa origine. Come spesso accade in campo medico, quando gli specialisti non riescono a definire le cause di un problema, lo stesso non esiste e il paziente somatizza. II risultato finale è comunque uno stato di grande sofferenza, invalidante, che va analizzato fino a comprendere appieno la situazione. Ignorare tale stato di cose, poiché in apparenza non vi è spiegazione medico-scientifica, non può essere accettato. Pertanto sarà necessario ripercorrere nuovamente gli accertamenti, fino a definire la problematica. Per quanto riguarda l'esame psichico, si precisa che lo stesso è stato tra i più superficiali, essendo impossibile che con una sola visita il dr. med. psich. __________ abbia potuto comprendere la situazione. La psichiatria è infatti una disciplina particolare, che, salvo in caso di pazzia manifesta, necessita di più incontri. E' quanto andrà fatto.

4.2

La decisione impugnata riprende in più punti il concetto, secondo cui la ricorrente potrebbe svolgere l'attività di impiegata d'ufficio, specificando in un passaggio che la stessa "potrebbe ancora esercitare la professione di impiegata di commercio..." (sottolineatura a cura di chi scrive). Trattasi anche in questo caso di un errore manifesto. La ricorrente non ha infatti mai esercitato tale professione, ad eccezione dei due anni in cui ha svolto l'apprendistato, conseguendo poi il diploma nel 1978. In effetti dopo tale data ha cessato l'attività a seguito di matrimonio e non l'ha mai più esercitata. E' pertanto essenzialmente sbagliato considerare un suo reinserimento quale impiegata d'ufficio, poiché di fatto, dopo quasi trent'anni e dopo aver svolto unicamente l'apprendistato nel settore, quelle poche­ conoscenze acquisite sono andate perse. E' vero che grazie ai corsi offerti dall'assicurazione disoccupazione ha potuto acquisire delle conoscenze di tedesco, di contabilità e di computer, tuttavia in modo certamente insufficiente per poter ottenere un posto di lavoro, tenuto oltretutto conto dello stato invalidante e dell'età (47 anni compiuti). Non si vede inoltre come la ricorrente possa svolgere dei lavori di impiegata, ammesso e non concesso che ne abbia le competenze specifiche, a dipendenza di tutte le patologie precitate, in particolare la problematica di tipo muscolo-tensiva a livello cervicale. La stessa non è in grado di scrivere al computer se non per momenti contenuti. Non è neppure in grado di rispondere ripetutamente al telefono, così come di concentrarsi su un lavoro di concetto. Può infatti contenere i disturbi per breve tempo, sapendo tuttavia per certo che poi per giorni e giorni sarà completamente incapace di qualsiasi attività.

4.3

E' sbagliato ritenere che la ricorrente può svolgere lavori leggeri che non richiedono movimenti rapidi o ripetitivi. Tale affermazione non trova alcun riscontro negli atti medici acquisiti. Anche il fatto che le vertigini vengono accentuate "in momenti di stanchezza" costituisce una fantasia a cura dell'ufficio dell'invalidità. II problema di cui soffre la ricorrente è proprio caratterizzato dall'impossibilità di definire dei criteri che portano con certezza all'insorgere delle problematiche, così come dei tempi (la mattina piuttosto che la sera o l'inverno piuttosto che l'estate...). Trattatasi di un'affezione che colpisce in modo indistinto, al di là dei modi di comportamento o dei tempi, che rendono impossibile qualsiasi pianificazione. Proprio a dipendenza delle vertigini la ricorrente non può svolgere nessun tipo di attività né in ufficio né di altro tipo, per cui non è nemmeno formata, poiché le vertigini sono totalmente invalidanti. Non dipendono dal tipo di lavoro, ma si presentano indipendentemente dal fatto che venga o meno effettuato uno sforzo. Per esempio, la ricorrente potrebbe sollevare dei pesi e non succedere nulla o, al contrario, spostare un foglio ed essere colpita dal disturbo. Evidentemente non può sottacere tale stato di fatto ad un eventuale datore di lavoro che, di rimando, non la assumerà mai, neanche per lavoretti leggeri. Anche in questo caso, manca agli atti una perizia approfondita volta a determinare con sufficiente certezza il motivo per cui interviene lo stato invalidante.

4.4.

L'osservazione di cui sopra inerente le vertigini per rapporto a un ipotetico sforzo è sbagliata anche se rivolta all'attività di insegnante di fitness-sport, che comunque la signora non può più svolgere, come assodato anche dall'Ufficio Al. L'equazione sforzo = vertigine, ancora una volta, costituisce una fantasia dell'Ufficio Al. Ciò dimostra che la problematica non è stata indagata sufficientemente e del resto agli atti non si trova traccia a suffragio di questa teoria. Per questi motivi si ribadisce che la ricorrente è stata oggetto di un'analisi superficiale, soprattutto per il fatto che non si è appurata l'origine delle patologie e da ciò se ne sono dedotte delle conclusioni sbagliate.

4.5

Le attività indicate nella decisione quali eventuale sbocco di lavoro per la ricorrente sono tutte impraticabili. A parte il fatto che non hanno alcuna attinenza con le mansioni di impiegata d'ufficio per cui è considerata abile, si precisa che le medesime necessitano di una certa preparazione, che la ricorrente non ha. Ammesso e non concesso che possa venir formata in tal senso, non potrebbe comunque esercitare a dipendenza della già citata imprevedibilità dei disturbi di cui soffre.

(…)

4.7

Quanto ai conteggi circa il reddito ipotetico si osserva che i dati di riferimento sono sbagliati. L'ultima professione esercitata dalla ricorrente era quella di istruttrice fitness/sport. In tale ottica va tuttavia precisato che l'attività sportiva era molto più contenuta per rapporto all'attività amministrativa/dirigenziale. Prima di essere posta al beneficio della disoccupazione, la stessa ha dichiarato un salario netto di fr. 96'957.00, pari a fr. 8'079.00 mensili. Ciò sulla base di un salario lordo mensile per tredici mensilità di fr. 7'900.00. Le medesime cifre si ritrovano sul formulario "attestato di lavoro". Anche in sede fiscale la signora è stata imposta con un reddito imponibile di fr. 75'312.00 sul biennio 2001-2002, corrispondente all'ultima notifica effettuata sulla base di un reddito da lavoro, ossia prima di entrare in disoccupazione. Trattasi di cifre ben più importanti del riferimento base di fr. 57'334.00 considerato dall'ufficio AI, che ha mischiato l'attività di insegnante fitness-sport con quella di impiegata d'ufficio, dimenticando le cifre di riferimento concrete per procedere ad un conteggio di fantasia. Si ricorda inoltre che la cassa disoccupazione aveva a suo tempo considerato anche l'attività legata alla gestione di una palestra, invitando la signora a ricercare in questo settore ciò che ha fatto, senza successo. Anche da questo punto di vista l'ufficio AI non ha fornito alcuna motivazione, limitandosi a riprendere i dati del progetto di decisione. Trattasi di una evidente lesione del principio di essere sentito.

4.8

Non è corretta l'indicazione secondo cui si dovrebbe utilizzare un reddito di riferimento nel settore dell'impiego di commercio, e ciò poiché la ricorrente stessa avrebbe detto al collocatore di voler iniziare una nuova attività professionale. In effetti al momento in cui la signora si è annunciata presso l'assicurazione disoccupazione ha dovuto gioco forza essere collocata in un determinato settore e, poiché in tal senso pressata, ha dichiarato di essere disposta ad apprendere una nuova professione. Considerato che era manifesto che non poteva più svolgere l'ultima attività di istruttrice di sport, il collocatore dell'URC l'ha indirizzata presso un consulente in orientamento professionale (signor __________ che le ha suggerito di riorientarsi verso la professione originariamente acquisita. In tale contesto si precisa che l'affermazione riportata nel Rapporto 1° incontro e/o finale del 20 novembre 2006, secondo cui la ricorrente avrebbe avuto "un forte interesse nell'ambito commerciale amministrativo" è completamente errata. In realtà la stessa ha sempre saputo che ben difficilmente sarebbe riuscita a svolgere le mansioni di impiegata, ma ha comunque ritenuto di dover dar seguito alle indicazioni del collocatore, volte ad acquisire un minimo di conoscenze d'ufficio. Un atteggiamento diverso non sarebbe stato compreso e tollerato. Tuttavia, quando la ricorrente ha avuto piena coscienza dei disturbi e dell'impossibilità di lavorare, ha poi presentato la domanda che ci occupa, conscia del fatto che qualsiasi attività, stante la sua precaria salute, è impraticabile.

5.

In termini generali va sottolineato che la ricorrente soffre di un forte stato di depressione, causato anche dal degrado sociale che ha subito. Infatti, grazie al reddito che riusciva a conseguire in precedenza, le era consentito un certo tenore di vita, che ora è definitivamente tramontato. Ha pertanto dovuto reimpostare completamente la sua vita, in un'età dove si sono già acquisite abitudini e consuetudini. Per diverso tempo ha sperato di poter guarire o per lo meno gestire i suoi disturbi in modo da poter vivere in modo accettabile, ma ora ha perso ogni speranza. Si è rassegnata a rivolgersi allo sportello Laps, ciò che le è costato un enorme sforzo, poiché ha dovuto confrontarsi con una realtà che fa fatica ad accettare. Sarebbe infatti ben più soddisfatta se fosse sana e capace di provvedere al suo sostentamento.

La perizia psichiatrica non ha minimamente ripreso questo evidente dato e non ha considerato le conseguenze di tale depressione, che non deriva soltanto dalla malattia, ma che è strettamente connessa con il fatto di dover accettare lo stato invalidante e la malattia che non guarirà. Anche per questo motivo la perizia va rifatta.

6.

Stante quanto sopra indicato la ricorrente chiede che, previo espletamento di tutta una serie di accertamenti alla salute fisica e psichica, sia inerenti la capacità lavorativa fuori casa, sia la capacità come casalinga, venga riconosciuta una rendita Al come richiesto con domanda 5 gennaio 2005.

Come sovente accade di constatare, l'Ufficio Al ha si incaricato vari specialisti di effettuare dei controlli, ma la successiva analisi degli stessi, combinati, ha dato un risultato insoddisfacente. Infatti manca a tutti gli effetti un'analisi di quelle che sono le conseguenze del cumulo dei disturbi. Si poterebbe anche supporre che, singolarmente, le affezioni appurate non ingenerino un'incapacità lavorativa importante, ciò che tuttavia non vale se le stesse si assommano. Se poi si considera che a livello psichico l'esame è totalmente inutilizzabile per la superficialità, ne consegue che la decisione di diniego della rendita non può che essere annullata e che la stessa deve essere riconsiderata sulla base di migliori e più approfonditi accertamenti." (Doc. I)

                               1.3.   Mediante risposta del 17 aprile 2007 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e confermare la decisione contestata osservando:

"  8.

Nel caso concreto dalla perizia pluridisciplinare redatta il 12 gennaio 2006 dal SAM si legge che nell'attività di amministratrice di un centro fitness o come impiegata d'ufficio, l'assicurata va ancora considerata abile al lavoro nella misura del 70%.

La perizia pluridisciplinare è completa, motivata, coerente e non offre alcuno spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali. Ciononostante, considerato come l'assicurata ha tuttavia prodotto ulteriore documentazione medica dopo il progetto di decisione del 21 novembre 2006, per un'adeguata valutazione l'intero incarto è stato nuovamente sottoposto al vaglio del SAM il quale il 9 gennaio 2007 ha rilevato che non vi sono elementi medici nuovi che non siano già stati valutati in occasione della perizia pluridisciplinare. Tutte le patologie menzionate dal curatore sono state valutate in modo approfondito con relativi consulti specialistici ORL, neurologico, reumatologico e psichiatrico con valutazione globale peritale del quadro clinico, dei deficit funzionali presenti e del loro influsso sulla capacità lavorativa. La valutazione peritale del SAM va considerata esauriente e ben motivata nelle sue conclusioni in merito alla capacità lavorativa residua dell'assicurata.

Non essendovi elementi che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni, nella propria decisione del 5 marzo 2007 l'UAI merita quindi di essere confermato. Sotto questo profilo la decisione impugnata merita di essere confermata ed il ricorso merita invece di essere respinto.

A titolo abbondanziale, nel caso concreto si rileva che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata, di conseguenza, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti medici specialistici.

9.

Oltre al metodo generale del confronto dei redditi (cfr. art 16 LPGA), per determinare il grado d'invalidità l'UAI può anche far capo al metodo misto (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI). Questo metodo riguarda però le persone che svolgono altre mansioni (p. es. nell'economia domestica) oltre ad un'attività lucrativa a tempo parziale.

Considerato che nel caso in rassegna, prima d'interrompere la propria attività lucrativa, l'assicurata svolgeva il proprio lavoro in qualità di dirigente con un grado d'occupazione pari al 100%, il metodo generale del confronto dei redditi adottato dall'UAI risulta corretto. In questo caso, non tornando applicabile il metodo misto, l'attività di casalinga non deve essere considerata.

Di conseguenza, anche sotto questo profilo la decisione contestata merita di essere confermata ed il ricorso merita invece di essere respinto.

10.

Nei calcoli effettuati per determinare il grado d'invalidità, l'UAI ha considerato che nell'attività di amministratrice di un centro fitness o come impiegata d'ufficio l'assicurata dispone ancora di una capacità lavorativa residua del 70% e quindi, determinato il reddito da valido nella misura di fr. 57'337.--, ha anche calcolato il reddito da invalido nella misura di fr. 40'133.80 (70% di 57'337.--). L'UAI ha effettuato questo calcolo considerato che di principio all'assicurata incombe l'obbligo di diminuire il danno e quindi anche di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa del 70% come amministratrice di un centro fitness o come impiegata d'ufficio.

Di conseguenza, tenuto conto del reddito da valido (fr. 57'337.--) e del reddito da invalido (fr. 40'133.80 = 70% di 57'337.--), risulta una perdita di guadagno di fr. 17'203.20. Raffrontando i redditi, si calcola un grado d'invalidità del 30% (100% : 57'337.-- x 17'203.20).

Non raggiungendo il grado d'invalidità minimo per poter beneficiare del diritto ad una rendita d'invalidità, la decisione contestata merita di essere confermata ed il ricorso interposto a questa decisione di essere respinto.

A titolo abbondanziale, va rilevato che anche volendo prendere in considerazione i redditi proposti dall'assicurata, la situazione presentata precedentemente non cambierebbe risultando l'assicurata comunque ancora abile al 70% nell'ultima attività svolta come amministratrice di un centro fitness o come impiegata d'ufficio." (Doc. IV)

                               1.4.   In data 7 maggio 2007 la ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, ha chiesto l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici (VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,I 623/98).                        

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.6.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                               2.7.   Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

"  Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a.  presenta un'incapacità permanente di guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40 per cento, oppure

b.  è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media."

                                         Per quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI  invece, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

                                         La lett. b si applica alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

                               2.8.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata sino alla fine del 2002 fosse attiva professionalmente come istruttrice di sport/dirigente presso un fitness center nella misura completa e si fosse in seguito annunciata all’assicurazione disoccupazione al fine di reperire un’attività lavorativa da svolgere al 100%, l’ha considerata completamente salariata, non applicando quindi il metodo misto.

Richiamato quanto esposto al consid. 2.6 che precede, alla classificazione data dall’amministrazione va data piena conferma.

                                         In effetti, a fronte di questi dati a ragione l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare in misura completa. Prova ne sia che l’interessata, nel corso degli ultimi anni che hanno preceduto l’insorgenza dei problemi alla salute, ha sempre lavorato a tempo pieno. Del resto, considerato come le due figlie dell’assicurata (nate nel 1979 e 1984) conducano ormai una vita indipendente, non vi è motivo di dubitare che la medesima fosse effettivamente determinata a continuare a svolgere un’attività a tempo pieno. In effetti anche nel formulario di domanda di indennità di disoccupazione compilato il 15 gennaio 2003, l’assicurata ha espressamente sottolineato di avere una disponibilità lavorativa completa (doc. AI 1-3).

                                         Ne consegue che nella misura in cui le allegazioni della ricorrente - la quale riferisce nel suo ricorso delle limitazioni incontrate nello svolgimento delle attività casalinghe (cfr. consid. 4.6 doc. I) – siano volte a censurare la classificazione nello statuto di salariata, le stesse non possono trovare accoglimento.

                               2.9.   Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, l’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti.

                                         L’Ufficio AI ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, FMH in medicina interna, il quale nel suo rapporto del 21 gennaio 2005 ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa “Sindrome veritiginosa postraumatica di non chiara origine”, e l’ha dichiarata inabile al lavoro nella misura del 100% dal 2002, giudicando lo stato della paziente stazionario e la sua capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti sanitari (doc. AI 11). Il curante ha prodotto documentazione attestante consulti di tipo neurologico, internistico, ematologico e otorinolaringoiatrico (doc. AI 12). Con scritto del 28 giugno 2005 il dr. __________ ha ulteriormente precisato:

"  In seguito alla sua richiesta del 15.6.2005 l'aggiorno in merito allo stato clinico attuale della sopraccita paziente che continua ad accusare crisi vertiginose a frequenza variabile generalmente praticamente giornaliere senza dei veri e propri fattori scatenanti, a volte sono dipendenti dalla posizioni, a volte dipendenti a stress da attività fisiche intense. Attualmente dal profilo terapeutico la paziente ha seguito una fisioterapia birintica con scarsissimo successo inoltre ha seguito una fisioterapia per una sindrome cervicovertebrale idea che questa potesse partecipare alle crisi vertiginose.

La paziente ha una terapia medicamentosa con un miorilassante praticamente giornalmente, prossimamente proverà con dell'agopuntura. Nella sintomatologia accusata dalla paziente potrebbe esserci una problematica psicologica soggiacente per cui la paziente è anche stata indirizzata su un sostegno psicologico che sta tuttora seguendo. Difficile porre una prognosi e pronunciarsi sull'attività che lei possa fare senza essere disturbata dalla sua sintomatologia." (Doc. AI 18)

                                         Sentito il parere del medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), dr. __________, l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM).

                                         Nella corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 9 gennaio 2006, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti di natura psichiatrica, otorinolaringoiatrica, reumatologica e neurologica, oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:

"  5      DIAGNOSI

5.1  Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Recupero incompleto postneuronite vestibolare.

Disturbi a carattere somatoforme ICD 10 F 45.4.

Personalità con tratti rigidi e narcisistici.

5.2  Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Cefalee tensionali e pregresse emicranie senz'aura.

Fibromialgia.

Sindrome da iperlassità ligamentare.

Cervicalgie e sindrome cervicocefale nell'ambito della problematica fibromialgica e su minima alterazione degenerativa a livello del segmento C5-C6.

(…)

7   VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A. va considerata abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività di amministratrice di un centro fitness o come impiegata d'ufficio.

Come istruttrice fitness l'A. risulta totalmente inabile al lavoro.

8   CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Predominante appare la patologia ORL in considerazione di un mancato compenso di uno stato postneuronite, come ha ben descritto il nostro consulente dr. __________. Tale patologia rende l'A. totalmente inabile nell'attività di monitrice sportiva od in attività lavorative con movimenti fisici rapidi e ripetitivi. In un'attività leggera come quella d'impiegata d'ufficio o come amministratrice di un centro fitness, l'A. risulta abile al lavoro nella misura del 70%.

E' difficile dire da quando lo stato di salute è compromesso, così come sopra descritto. Probabilmente a partire dal dicembre 2003, quando, in seguito ad un secondo episodio di vestibulopatia, sono state intraprese varie indagini a livello cerebrale e cervicale per trovare una spiegazione alle vertigini accusate dall'A.

Lo stato di salute dal dicembre 2003 in avanti non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere a cambiamenti di rilievo.

9   CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Riteniamo l'A. abile al lavoro nella misura del 70% nelle attività finora svolte d'impiegata d'ufficio e di amministratrice.

L'A. non è più in grado di svolgere il lavoro d'istruttrice fitness o body building." (Doc. AI 22)

La dr. __________ del SMR, nel suo rapporto 5 settembre 2006, poste quali diagnosi invalidanti “Recupero incompleto postneuronite vestibolare, disturbi a carattere somatoforme, personalità con tratti rigidi e narcisistici”  ha osservato:

"  Raccomandazioni, proposte SMR

Prima domanda prestazioni AI del gennaio 2005

Perizia SAM del 09.01.2006

Diagnosi e limitazioni funzionali v.s.

Valutazione psichiatrica: IL 10%

Valutazione ORL: IL 100% come istruttrice fitness. IL 30% in attività leggera, senza dover eseguire movimenti rapidi e ripetitivi.

Valutazione neurologica: non IL

Valutazione reumatologica: non IL

Valutazione globale:

IL 100% come istruttrice fitness-sport o in altre attività che richiedono movimenti rapidi e ripetitivi

IL 30% come amministratrice, come impiegata d'ufficio, o in altra attività fisicamente leggera che non richiedono movimenti rapidi o ripetitivi.

N.B. l'attività lavorativa di impiegata d'ufficio è da considerare adatta allo stato di salute e può essere svolta nella misura del 70%, come possono essere pure svolte anche altre attività fisicamente leggere che non richiedono movimenti rapidi o ripetitivi.

La diminuzione del rendimento del 30% in attività adatta è legata al fatto che le sensazioni vertiginose vengono accentuati in movimenti di stanchezza." (Doc. AI 26)

Con rapporto finale del 20 novembre 2006 la Consulente per l’integrazione professionale ha dal canto suo stimato un grado di invalidità del 30% (cfr. al consid. 2.12.2 per esteso, doc. AI 30).

Sulla base degli accertamenti acquisiti, l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni con progetto di decisione del 21 novembre 2006 considerando la richiedente invalida nella misura del 30% (doc. AI 31-3).

In sede di osservazioni l’assicurata, tramite la sua legale, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione producendo documentazione fiscale e attestati del precedente datore di lavoro (doc. AI 34) oltre ad un certificato del 18 dicembre 2006 del dr. __________ del seguente tenore:

"  In opposizione alla decisione del 21.11.2006, relativa al diritto di rendita d'invalidità negato alla sopraccitata paziente, vorrei rendere attenti che dal profilo medico, a mio avviso, esiste una situazione seria chiaramente invalidante da inquadrare nelle diverse patologie delle quali la paziente è cronicamente affetta.

Primariamente, la sindrome vertiginosa associata ad instabilità alla marcia e in stazione eretta, legate, in parte ad una sindrome vestibolare ed in parte ad una sintomatologia di tipo muscolo-tensiva a livello cervicale. Ciò rende la vita quotidiana estremamente difficile anche senza un'attività lavorativa che diventa a sua volta impossibile.

La problematica cervicale è anche causa di cefalee da tensione, che possono esacerbare in vere e proprie emicranie delle quali la paziente è già affetta.

Malgrado una terapia intensiva delle sopraccitate patologie, sia dal profilo fisico che dal profilo medicamentoso, abbiamo purtroppo sempre ottenuto una scarsa risposta terapeutica. Evidentemente il persistere di problematiche organiche, è poi sfociato in un chiaro peggioramento della situazione emotiva della paziente, ciò che ha richiesto un intenso sostegno psicologico, causando un ulteriore peggioramento delle già scarsissime capacità lavorative della paziente.

Molto spesso, la problematica emicranica, si associa con la sindrome vertiginosa sfociando in un'impossibilità della paziente di muoversi anche all'interno della propria abitazione con nausea e vomito, di difficile trattamento.

Dalla vostra perizia risulteranno agli atti, gli innumerevoli esami clinici e paraclinici ai quali ho sottoposto la paziente con l'evidente intento di scoprire esattamente la patologia organica soggiacente e quindi, poter trarne le indicazioni per un adeguato approccio terapeutico. Purtroppo, è risultato invece chiaro che è affetta da diverse patologie associate che ne complicano notevolmente il quadro clinico, rendendo sicuramente molto difficile una valutazione oggettiva sull'effettiva gravità.

Credo quindi che sia necessaria una rivalutazione globale della situazione della paziente." (Doc. AI 34)

Nelle sue Annotazioni 9 gennaio 2007 la dr. __________del SMR ha preso posizione rilevando:

"  Il rapporto medico del curante Dr. __________ del 18.12.2006 presentato in fase di osservazione al progetto di decisione non porta nessun elemento medico nuovo che non sia già stato valutato in occasione della perizia pluridisciplinare SAM.

Tutte le patologie menzionate del curante sono stati valutati in modo approfondite con relativi consulti specialistici ORL, neurologico, reumatologico e psichiatrico con valutazione globale peritale del quadro clinico, dei deficit funzionali presenti e del loro influsso sulla capacità lavorativa. Non ci sono motivi per discostarsi dalla valutazione peritale SAM da considerare esauriente e ben motivato nelle sue conclusioni in merito alla capacità lavorativa residua e pertanto il caso non necessita di ulteriore accertamenti." (Doc. AI 37)

Con decisione 5 marzo 2007 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (cfr. sopra consid. 1.2.).

In data 22 marzo 2007 il dr. __________ si è rivolto all’Ufficio AI con uno scritto del seguente tenore:

"  Torno nuovamente a scrivervi in opposizione alla decisione del 05.03.2007, poiché sono rimasto estremamente stupito dal fatto che non avete richiesto una nuova perizia medica, malgrado le mutate condizioni fisiche della paziente, rispetto agli accertamenti eseguiti nel novembre 2005. Infatti, le gravi limitazioni della vita quotidiana, legate in particolare alla sindrome vestibolare cronica e alle continue cefalee, hanno portato ad un grave deperimento delle condizioni psichiche della paziente tanto che attualmente, è in cura psichiatrica.

Credo che per questa particolare situazione, sia secondo me indicata un'esecuzione di una nuova valutazione medica ed anche un'appropriata indagine, riguardo le effettive capacità lavorative della paziente che io ritengo in questo momento nulle." (Doc. AI 40)

                             2.10.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                             2.11.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.9 e 2.10).

                                         Questi ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico, reumatologico, neurologico e ottorinolaringoiatrico (cfr. doc. AI 22 e in esteso consid. 2.9).

                                         Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________, pur rilevando nella paziente la presenza di disturbi psichici legati a una personalità con tratti narcisistici e alla presenza di disturbi a carattere somatoforme, ha stimato una conseguente limitazione nell’attività lavorativa nella misura del 10% osservando come l’interessata fosse interessata da una sintomatologia somatoforme che rappresenta l’esito di un processo di irrigidimento progressivo dell’io senza manifestazioni psicopatologiche abnormi all’infuori di un incremento della quota legata alla tensione endopsichica (doc. AI 22).

Del resto val la pena in proposito osservare, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, che conformemente  alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tale giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

Nell’evenienza concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati. In effetti, considerato come lo specialista abbia in sostanza qualificato come lieve il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in misura superiore a quanto concluso dalla perizia.   

                                         Dal lato otorinolaringoiatrico, il dr. __________, specialista FMH ORL, nel suo rapporto al SAM del 22 novembre 2005, posta la diagnosi di “recupero incompleto post-neuronite vestibolare”, ha concluso precisando che tale patologia esercitava un influsso limitante sulla capacità lavorativa dell’interessata in qualità di monitrice sportiva a causa della continua sensazione di movimento davanti agli occhi. A mente dello specialista, che si è espresso sulla base di un’attenta e approfondita valutazione clinica, comunque l’interessata poteva svolgere nella misura del 70% delle attività lavorative leggere dal punto di vista fisico che non comportino movimenti fisici rapidi e ripetitivi (doc. AI 22-16).

Sotto il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 21 novembre 2005, posta la diagnosi di “fibromialgia di tipo primario, sindrome da iperlassità ligamentare, cervicalgie e sindrome cervicocefale nell’ambito della problematica fribromialgica e su minima alterazione degenerativa a livello del segmento C5/C6”, ha escluso un’incapacità lavorativa affermando:

"  Tenendo in considerazione quindi questi aspetti, ritengo che si tratti di una fibromialgia di tipo primario. Non vi sono in effetti sospetti per altre patologie a monte di questa sintomatologia dolorosa.

Per quanto riguarda quindi l'apparato muscolo-scheletrico, ritengo che questa paziente non presenti incapacità lavorative né nell'attività professionale svolta da ultima e cioè quella di direttrice amministratrice ed istruttrice presso un centro fitness. Anche per quanto riguarda l'attività lavorativa appresa e cioè quella di impiegata di commercio, non vi sono limitazioni. Nell'attività professionale attualmente svolta di casalinga, la paziente è abile al lavoro nella forma completa." (Doc. AI 22)

                                         Contrariamente a quanto sembra asserire l’interessata, il referto reumatologico agli atti appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

                                         Del resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

                                         Nel caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

Infine, per quanto riferito all’aspetto neurologico, nel rapporto del 18 novembre 2005 il dr. __________, specialista FMH in neurologia, posta la diagnosi di “cefalea tensionale, in passato emicrania senza aura”, ha concluso per l’assenza di qualsiasi influsso limitante sulla capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurata precisando quanto segue:

"  CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:

A partire dall'età di trent'anni questa paziente aveva presentato cefalee recidivanti corrispondenti quasi sicuramente ad un'emicrania senza aura. Negli ultimi due anni vi sono cefalee quasi giornaliere con caratteristiche assolutamente diverse: sulla base dei dati anamnestici, di un esame neurologico dettagliato normale ed anche di una RM cerebrale e cervicale pure normali penso che si possa porre con buona certezza la diagnosi di una cefalea tensionale. Sembra esservi pure associata una cefalea da sforzo. Complessivamente non vi sono altrimenti deficit focali rilevabili all'esame clinico. La sintomatologia neurologica, pur essendo sicuramente credibile, non è tale da comportare un'inabilità lavorativa anche solo parziale sia per l'attività di impiegata d'ufficio che come casalinga. Si possono eventualmente ipotizzare brevi interruzioni dell'attività in occasione di cefalee più intense, ciò non dovrebbe però superare una percentuale lavorativa minima (valutabile al massimo al 10%). Dal punto di vista terapeutico si potrebbe eventualmente tentare con misure profilattiche, ad es. medicamenti antidepressivi a scopo antalgico." (Doc. AI 22)

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno posto come diagnosi invalidanti “recupero incompleto postneuronite vestibolare, Disturbi a carattere somatoforme, Personalità con tratti rigidi e narcisistici”, ritenendo l’assicurata, dal dicembre 2003, incapace al lavoro nella sua attività lavorativa come monitrice sportiva o in attività con movimenti rapidi e ripetitivi, mentre che nell’attività di impiegata d’ufficio o come amministratrice di un centro fitness, la stessa andava considerata abile al lavoro nella misura del 70%. Per contro le altre diagnosi quali “Cefalee tensionali e pregresse emicranie senza aura, fibromialgia, Sindrome da iperlassità ligamentare, cervicalgie e sindrome cervicocefale nell’ambito della problematica fibromialgica e su minima alterazione degenerativa a livello del segmento C5-C6” sono state ritenute ininfluenti sulla capacità lavorativa dell’assicurata, e questo sulla base dei riscontri peritali dei singoli specialisti interpellati.

                                         Questa dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie oppure un peggioramento delle stesse.

Quanto allegato – oltretutto senza alcun supporto probatorio nella forma segnatamente di semplici certificati medici - dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

                                         Del resto, occorre rilevare che il certificato medico del dr. __________, internista, del 18 dicembre 2006 inoltrato all’Ufficio AI (così come quello del 22 marzo 2007, doc. AI 40), non fa altro che confermare gli accertamenti medici effettuati dall’amministrazione e le conclusioni tratte dai medici del SAM, confermando le diagnosi poste e concludendo per una – non ben precisata - riduzione della capacità lavorativa e semplicemente denunciando la necessità di una rivalutazione globale della situazione della paziente, senza peraltro far valere un peggioramento delle patologie diagnosticate (cfr. sopra al consid. 2.9, doc. AI 34). Ora, a ragione il medico SMR ha rilevato come tale certificazione non apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia del SAM. In realtà, come evidenziato dal medico SMR, si tratta in definitiva di una valutazione diversa della quantificazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime patologie. Ripercussioni invalidanti che del resto il curante nemmeno quantifica o altrimenti precisa. A detta differente e generica valutazione, ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.10), non si può in questa sede aderire.

                                         Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.

                                         A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Inoltre, con riferimento al rinvio della ricorrente ad un presunto “cumulo dei disturbi” di cui soffre, va detto che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione.

                                         Al riguardo, questo Tribunale, dopo approfondito esame degli atti, ritiene che non vi sia nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM del 9 gennaio 2006, che ha accuratamente vagliato le varie patologie dell’assicurata (segnatamente reumatologica-neurologica-ORL-psichiatrica) escludendo la possibilità di sommare, anche solo parzialmente, le rispettive inabilità lavorative accertate dal punto di vista psichiatrico e otorinolaringoiatrico e formulando un giudizio globale che non è, come detto, contraddetto da altra documentazione medica all’inserto.

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici del dr. __________, __________, __________ e __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 70% come impiegata d’ufficio o amministratrice così come in attività fisicamente leggere non comportanti movimento rapidi e ripetitivi.

                             2.12.   Per quanto riguarda l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                             2.13.   In concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente professionale che nel suo rapporto finale del 23 ottobre 2006 ha, tra l’altro, concluso come segue:

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni  

Secondo il rapporto medico, datato 05.09.2006, della Dr.ssa Med. __________, l'A. presenta delle limitazioni causate da: - recupero incompleto postneuronite   vestibolare; - disturbi a carattere somatoforme; - personalità con tratti rigidi e narcisistici.   Le limitazioni che comportano i danni alla salute sopra elencati sono: - Sensazione di vertigini scatenata dai movimenti e accentuata da stanchezza:   evitare movimenti rapidi e ripetitivi; - Elevata tensione endopsichica; - Personalità rigida.   La Dr.ssa Med. __________, neI rapporto citato sopra, chiarifica che l'A. ha una IL del 100% quale istruttrice di fitness-sport o in altre attività che richiedono movimenti rapidi e ripetitivi ed una IL del 30% come amministratrice, come impiegata d'ufficio o in altre attività fisicamente leggere che non richiedono movimenti rapidi, e ripetitivi. Precisa inoltre, che l'attività di impiegata d'ufficio è da considerare adatta allo stato di salute nella misura del 70%, come possono essere pure svolte anche altre attività fisicamente leggere che non richiedono movimenti rapidi o ripetitivi. La diminuzione del rendimento del 30% in attività, adatta è legata al fatto che le sensazioni vertiginose vengono accentuate in momenti di stanchezza.

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.),  durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni  

L'A. ha vissuto fino all'età di nove anni in __________, in seguito ha vissuto prima in __________ e poi in __________ (la sua famiglia è scappata da __________).   L'A. porta a termine le scuole elementari e 3 anni di scuola maggiore a __________. Assolve la IV e V ginnasio a __________. Segue l'ottenimento, dopo l'apprendistato, dell'attestato 'di capacità quale impiegata d'ufficio (1978).       Dal 1998 al 2002 lavora presso il __________ di __________ quale dirigente. Nel 1993 consegue il certificato di body building, nel 1996 il certificato come istruttrice di aerobica e nel 2000 ottiene il diploma federale di istruttrice di fitness.   Il 31.12.2002 termina il contratto di lavoro presso il __________ per cause indipendenti dal danno di salute.   Da gennaio 2003 fino a novembre 2004 l'A. beneficia delle indennità giornaliere della Assicurazione-Disoccupazione. L'A. dal 2000 ha un contratto per lavoro ausiliario (viene chiamata per fare delle supplenze) presso la __________, contratto che permane tutt'ora ma che ha permesso all'A. di lavorare solo alcune ore nel 2004. Nel 2003 e l'anno scorso l'A. non ha potuto prestare ore di supplenza per motivi di salute (vedi annotazione dell'incarto dei 15.11.2006 e lettera de __________ datata 09.11.2006).

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica  

Reddito da valido Immediatamente prima del danno alla salute, l'A. aveva lasciato il suo lavoro quale dirigente - istruttrice di fitness. Non essendoci dei salari di riferimento stabili per la categoria dei dirigenti, dato che, a dipendenza dell'azienda e del posto dirigenziale che si occupa, i salari cambiano notevolmente e dal dossier in mio possesso non emergono informazioni che fanno pensare ad una volontà dell'assicurata di continuare la sua professione istruttrice di fitness o di dirigente, per determinare il reddito da valido dell'A., che all'insorgenza del danno alla salute era disoccupata, prenderò in considerazione il diploma di impiegata d'ufficio. Tale professione corrisponde ad un reddito annuo di Fr. 57'334.-. Ritengo giustificato il riferimento a tale reddito, in quanto, nel rapporto al mandato di consulenza del Sig. __________ datato 20 giugno 2003 (vedi incarto disoccupazione), si può leggere che l'A. desidera iniziare una nuova attività professionale e agisce attivamente nella ricerca di nuove soluzioni.   Reddito da invalido Come da rapporto medico sopra citato, l'A. potrebbe ancora esercitare la professione di impiegata di commercio nella misura del 70% che equivale ad un reddito annuo di Fr. 40'133.80 (fonte dati: vedi reddito da valido).   Ipotizzando un'attività al 70% in un ambito non qualificato e rispettoso delle limitazioni medico-teoriche espresse dalla Dr.ssa Med. __________ nel rapporto citato sopra ed a seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 3'893.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella 8 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 112-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per l'intero anno.   Considerando un reddito di partenza di 48'584.- si effettua la riduzione del 30% relativa all'incapacità medico-teorica. Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 34'009.­- annui.     Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso   Conformemente ad un principio generale che informa anche il diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurata incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'A. deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova attività lavorativa (CIGI 1048).   Nel caso dell'A. la sua capacità di guadagno residua più elevata, è data dall'esercizio della professione di impiegata d'ufficio al 70%, che corrisponde ad un grado d'invalidità del 30%.   Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.   Non vengono per contro presi in considerazione provvedimenti professionali per i seguenti motivi: sulla base della perizia SAM datäta 09.01.2006, dove al punto 9, pag. 17, si Iegge che una riformazione professionale non entra in linea di conto. Abbondanzialmente facciamo rilevare che durante il periodo in disoccupazione l'A ha frequentato corsi di lingue, di informatica, di contabilità e un periodo di pratica in una azienda virtuale commerciale svolgendo lavori di segretariato, oltre alla dichiarazione fatta al sig. __________ dell'Orientamento professionale nel rapporto del 20.06.2003, facendo intuire il suo forte interesse nell'ambito commerciale/amministrativo. Ragion per cui riteniamo che l'A abbia acquisito le necessarie competenze e ha le - capacità per autoinserirsi sul mercato del lavoro. Per questo motivo non viene preso in considerazione neppure l'aiuto al collocamento.   Riteniamo la lavorazione della pratica convenientemente evasa.

                                        (Doc. AI 30)

                  2.14.   Tali conclusioni sono contestate dalla ricorrente, la quale censura in maniera particolare il reddito da valido considerato dall’amministrazione.

                                         In proposito va detto che l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente professionale che nel suo rapporto finale del 20 novembre 2006 si è, come detto, espressa come segue:

"  (…)

Reddito da valido

Immediatamente prima del danno alla salute, l'A. aveva lasciato il suo lavoro quale dirigente - istruttrice di fitness., Non essendoci dei salari di riferimento stabili per la categoria dei dirigenti, dato che, a dipendenza dell'azienda e del posto dirigenziale che si occupa, i salari cambiano notevolmente e dal dossier in mio possesso non emergono informazioni che fanno pensare ad una volontà dell'assicurata di continuare la sua professione istruttrice di fitness o di dirigente, per determinare il reddito da valido dell'A., che all'insorgenza del danno alla salute era disoccupata, prenderò in considerazione il diploma di impiegata d'ufficio. Tale professione corrisponde ad un reddito annuo di Fr. 57'334.-.

Ritengo giustificato il riferimento a tale reddito, in quanto, nel rapporto al mandato di consulenza del Sig. __________ datato 20 giugno 2003 (vedi incarto disoccupazione), si può leggere che l'A. desidera iniziare una nuova attività professionale e agisce attivamente nella ricerca di nuove soluzioni." (Doc. AI 30)

In sede di valutazione del grado di invalidità globale tale dato non è comunque in definitiva stato applicato posto come secondo l’amministrazione andava comunque ritenuta una capacità ad esercitare l’attività di impiegata d’ufficio o di “amministratrice di un centro fitness” nella misura del 70% con un corrispondente grado di invalidità del 30%.

Decisivo comunque risulta il fatto che l’amministrazione non ha ritenuto di considerare quale reddito da valida l’ultimo salario percepito dall’interessata quale dirigente del __________.

L’assicurata contesta questa conclusione ritenendo in sostanza improponibile che per la determinazione del reddito da valida si prescinda dalla considerazione dell’ultimo salario percepito, pari a fr. 7'900 mensili lordi, salario che la ricorrente percepiva durante la sua ultima attività quale istruttrice fitness e dirigente svolta dal luglio 1998 alla fine del 2002. Questo reddito, conseguito e desumibile non solo dai certificati di salario prodotti ma anche dalla tassazione fiscale, sarebbe il reddito da considerare determinante.

                                         Ora, le censure della ricorrente meritano parziale accoglimento.

                                         Dall’inserto risulta in effetti che l’assicurata ha iniziato nel luglio 1998 la sua attività dipendente quale istruttrice di fitness/dirigente alle dipendenze della __________, attività che ha poi interrotto  alla fine di dicembre 2002 a seguito della disdetta della datrice di lavoro per motivi di “ristrutturazione” (doc. AI 1-6,7).

                                         Per quanto riguarda la sua preparazione professionale, emerge che l’interessata, dopo aver concluso una formazione come impiegata d’ufficio, non ha mai effettivamente esercitato tale lavoro. L’interessata si è per contro dedicata ad acquisire una formazione nell’ambito sportivo ottenendo diplomi quali istruttrice fitness, di body building, master istruttrice e personal trainer (doc. AI 2-66). 

                                         D’altra parte emerge che, concluso il suo rapporto di lavoro con la __________, la richiedente si è iscritta alla disoccupazione dichiarandosi abile al 100% e indicando di ricercare quale attività lavorativa, fra l’altro, quella di dirigente o di monitrice fitness a tempo pieno (doc. AI 2-63 e 69). Risulta anche che a seguito del consiglio impartitole dal collocatore, la medesima si sia anche occupata di cercare un posto di lavoro presso un altro centro fitness, purtroppo infruttuosamente (doc. AI 34-21). D’altra parte, considerate anche le svariate dichiarazioni rese dall’assicurata (cfr. doc. AI 34-5 e I p. 6) e la formazione conseguita dalla stessa - primariamente indirizzata all’attività fitness e sportiva -, non vi sono motivi per non ritenere che l’interessata avrebbe cercato di continuare la propria esperienza professionale in un’attività simile a quella da ultimo esercitata, direttamente legata al fitness e allo sport o in genere al benessere psicofisico, se non fossero subentrati i noti problemi alla salute.

Alla luce di questi dati questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto ammesso dall’amministrazione, il reddito da valida vada effettivamente fissato tenendo in considerazione l’attività effettivamente svolta dall’assicurata prima dell’insorgenza dei problemi alla salute. Attività che, contrariamente a quanto allegato dall’amministrazione (cfr. anche in sede di risposta del 17 aprile 2007, doc. IV), la richiedente, a causa dei problemi di salute di cui soffre, non può più svolgere in modo e misura equivalente, considerato come la stessa implicasse non solo  mansioni prettamente dirigenziali/amministrative, ma anche, e soprattutto - visto l’ambito in cui l’interessata era attiva e la sua formazione -, sportive, segnatamente quale istruttrice di fitness e body building. Ora, considerato come in queste ultime mansioni di tipo sportivo l’assicurata è da considerare, secondo le conclusioni dei periti del SAM (cfr. sopra al consid. 2.9), completamente inabile al lavoro, bisogna ritenere che l’assicurata non può essere ritenuta semplicemente abile al lavoro nella misura del 70% nella precedente attività svolta.

Tuttavia, contrariamente a quanto reputato dalla ricorrente, non può essere in proposito decisivo il reddito da lei percepito sino alla fine del 2002, considerato come la cessazione dell’attività per la __________ sia avvenuta per motivi indipendenti dai problemi alla salute, in tempi in cui verosimilmente tali problemi non avevano ancora assunto una valenza invalidante, e, inoltre, come l’assicurata abbia inoltrato la sua domanda di prestazioni solo due anni dopo circa, e meglio nel gennaio 2005.

Richiamata la giurisprudenza evocata sopra (cfr. consid. 2.12) per la quale se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02), nella specie, questa Corte reputa nella specie indicato riferirsi ai salari statistici e meglio a quelli desumibili dalla Tabelle elaborate dall’Ufficio federale di statistica riferite a valori mediani svizzeri (Tabella TA1; sulla sua applicabilità cfr. al consid. 2.15 che segue). In effetti, rivestendo l’occupazione da ultimo svolta dall’assicurata un carattere piuttosto anomalo e singolare, difficilmente riproducibile alle nostre latitudini, non appare manifestamente possibile quantificare in maniera più concreta l’ipotetico reddito che l’assicurata avrebbe percepito senza l’invalidità in un’attività analoga.

                                         Orbene, utilizzando i dati salariali forniti dalla Tabella TA1, la ricorrente, svolgendo nel 2004 un’attività nella categoria “Altri servizi collettivi e personali”, sottocategoria “Attività ricreative, culturali e sportive” (cat. N. 92), - categoria che a mente di questo Tribunale più si avvicina all’attività da ultimo svolta dall’assicurata così come anche alla sua formazione -, nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’547.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005",

32.2007.116 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.12.2007 32.2007.116 — Swissrulings