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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2007 32.2006.72

March 13, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,148 words·~21 min·4

Summary

Assicurata con problematica reumatologica e psichica. Erogazione di una rendita temporanea. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare approfonditamente la componente somatica; confermata invece la valutazione psichiatrica operata dal perito AI.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.72   BS/td

Lugano 13 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 febbraio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1955, da ultimo attiva quale venditrice, nel novembre 2001 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica (dr. __________) e una psichiatrica (dr. __________), con decisione 25 novembre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2001, sostituita da una mezza rendita dal 1° novembre 2003.

                                         A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:

"  Dall'agosto 2000 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, con particolare riferimento alla perizia del dr. __________ e del dr. __________, risulta che il danno alla salute di cui lei è portatrice le comporta una totale incapacità di guadagno e di lavoro nell'attività di venditrice. Per contro, lei è ritenuta abile al lavoro, nella misura del 50%, a decorrere dal 30.07.2003, in attività confacenti allo stato di salute (attività che permettano l'alternanza delle posizioni statiche ogni 30 min., che evitino il porto di pesi superiori ai 20 kg nonché il lavoro prolungato in posizione anteflessa.

Per il periodo precedente la capacità lavorativa era da considerarsi nulla in qualsiasi attività.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione di venditrice (Fr. 37'564.-) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 18'757.-), risulta una perdita di guadagno del 50%.

Decidiamo pertanto:

A decorrere dal 01.08.2001 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità e dal 01.11.2003 (art. 88 OAI, 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) ad una mezza rendita AI." (Doc. AI 65)

                               1.2.   Con tempestiva opposizione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, contestando un miglioramento delle sue condizioni di salute, ha invece sostenuto un’inabilità lavorativa del 100% anche dopo la degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________ (luglio 2003), con conseguente diritto alla rendita intera successivamente al 1° novembre 2003. A sostegno della sue richiesta, egli ha prodotto copia del certificato 14 dicembre 2005 del medico curante, dr. __________ (doc. AI 72-1).

                               1.3.   Con decisione su opposizione 17 febbraio 2006 l’amministrazione ha confermato l’erogazione di una rendita intera dal 1° agosto 2001 e di una mezza rendita dal 1° novembre 2003, evidenziando quanto segue:

"  In concreto, il SMR ha esaminato le osservazioni dell'opponente, nonché la certificazione medica 14 dicembre 2005 prodotta in allegato e stilata dal curante Dr. Henzen, rilasciando le proprie annotazioni con rapporto interno 24 gennaio 2006.

Dall'analisi del certificato medico 14 dicembre 2005, il SMR ha rilevato in sostanza la conferma delle diagnosi già note, la mancanza di fattori atti a oggettivare una modifica dello stato di salute e la riconferma della precedente valutazione del curante attestante un'inabilità lavorativa persistente al 100%.

In sostanza, non sono dunque stati ravvisati nuovi elementi clinici giustificanti un'eventuale modifica dello stato valetudinario ed una diversa valutazione medica ed assicurativa.

Conseguentemente, viene ad avvalorarsi l'apprezzamento di una patologia mista di natura reumatologica e psichiatrica, ove, come risulta bene evidenziato nella perizia psichiatrica del Dr. __________, la problematica psichiatrica, in particolare la sindrome ansioso-depressiva, è divenuta preponderante con riduzione oggettiva della capacità lavorativa del 50%." (Doc. AI 77)

                               1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di ”un’inabilità lavorativa del 100%”. In via subordinata essa ha chiesto che sia fatto obbligo all’Ufficio AI di effettuare una nuova perizia per valutare le attuali ed effettive condizioni psico-fisiche.

Ribadendo l’assenza di un miglioramento della situazione valetudinaria, la ricorrente ha evidenziato:

"  Va tuttavia sottolineato come il punto cardine della decisione oggetto del presente ricorso é costituito dalla perizia del Dr. __________ del 17 ottobre 2002, nella circostanza male interpretata sia dal Dr. Med. __________ sia dalla Sig.ra __________.

A prescindere da ciò, si osserva come basare la decisione 25 novembre 2005 su una perizia risalente a tre anni prima, per di più male interpretata, appare alquanto fuori luogo e lesivo del principio di buona fede, soprattutto alla luce di quanto espresso dal Dr. __________, che esprimendosi al condizionale ("dovrebbe"), aveva insinuato non pochi dubbi su un risvolto positivo della situazione. Condizionale, che peraltro é stato ignorato non da ultimo dal Dr. Med. __________, che con scritto 19 settembre 2005 (Doc. O), dava anch'esso per assodata la conclusione positiva dei trattamenti, senza peraltro disporre di alcun riscontro.

Alla luce delle perplessità del Dr. __________, sarebbe se del caso stato auspicabile effettuare un'ulteriore perizia, in modo da confermare che le terapie a cui si era sottoposta la ricorrente non avevano concretamente dato i benefici sperati, sancendo pertanto che non fosse stata realmente raggiunta l'abilità lavorativa auspicata nella perizia 17 ottobre 2002.

La situazione di fatto è peraltro facilmente dimostrabile, alla luce delle precarie condizioni di salute nelle quali versa attualmente la signora RI 1, e che non le permettono l'esercizio di qualsivoglia attività lavorativa.

La ricorrente, infatti, è attualmente ancora in cura dal suo medico curante Dr. __________, così come da certificato medico dello stesso di data 14 dicembre 2005 (Doc. P), dal quale si evince peraltro che nonostante le numerose cure riabilitative a cui si è sottoposta la stessa, non vi è stato alcun miglioramento della sintomatologia, che le impedisce nonostante la buona volontà, una benché minima ripresa lavorativa.

Agli atti, ciò che evidentemente è inaccettabile, non risultano assolutamente documenti o referti, dal punto di vista prettamente organico, che confermino quanto a suo tempo stabilito dal Dr. __________, in relazione all'eventuale abilità lavorativa della Signora RI 1. Al contrario, emerge come dal lontano 2000, le condizioni fisiche della ricorrente siano sensibilmente peggiorate, con in più il manifestarsi di ulteriori sintomatologie di natura psichica." (Doc. I)

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente, inabile al 100% dall’agosto 2000, successivamente al mese di luglio 2003 (degenza presso la Clinica di __________) sia da considerare abile al 50% in attività leggere adeguate, con conseguente diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2003 (tre mesi dopo il miglioramento; cfr. 88a OAI).

                                         La ricorrente contesta un simile miglioramento. Ritenendo un’incapacità lavorativa del 100% anche in attività adeguate, essa postula l’erogazione di una rendita intera anche dopo il 1° novembre 2003.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.5.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in particolare per quel che concerne la problematica reumatologica non adeguatamente valutata.

                             2.6.1   Dagli atti emerge che l’assicurata è stata peritata, su incarico dell’Ufficio AI, dal dr. __________. Nel rapporto 17 ottobre 2002 lo specialista in reumatologia ha diagnosticato:

"  Sindrome lombospondilogena sino a lomboradicolare S1 dx. irritativa su/con:

•    stato dopo erniectomia e discectomia L5/S1 il 15.11.00 per radicolopatia irritativa S1 a dx, e attualmente importante stato cicatriziale.

•    alterazioni degenerative con condrosi L5/S1, L4/L5, spondilartrosi L4/L5 e L5/S1

•    turbe statiche con scoliosi sin./dx. convessa, disbalance muscolare." (Doc. AI 14)

                                         Egli ha poi ritenuto l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi lavoro statico in piedi, quale venditrice e cameriera, precisando tuttavia come, dopo un adeguato periodo di terapia, sia pensabile migliorare la capacità lavorativa in un lavoro con possibilità di cambiamento della postura, senza ripetuto sollevamento di pesi maggiori di 20 chili e senza dover mantenere una posizione in anteflessione per più di 30 minuti. In simili circostanze, continua il perito, l’abilità lavorativa è da quantificare nella misura del 60%.

                                         Alla domanda relativa alla descrizione del piano terapeutico, il dr. __________ ha così risposto:

"  La paziente deve essere ancora una volta ricoverata in una clinica riabilitativa dopo infiltrazioni epidurali di corticosteroidi al fine di cercare di diminuire al massimo l'edema locale. Dopo tale infiltrazione bisognerebbe effettuare una fisioterapia intensiva sia a secco che in acqua al fine di migliorare l'attuale disbalance muscolare.

Si potrebbe inoltre provare ad introdurre dei medicamenti antidepressivi triciclici al fine di alzare la soglia del dolore. Dopo un tale piano terapeutico, la paziente dovrebbe essere abile al 60% in un lavoro leggero." (Doc. AI 14)

                                         Nel luglio 2003 la ricorrente è stata degente presso la Clinica di riabilitazione di __________ (doc. AI 54-2).

                                         Sulla scorta della perizia reumatologica, con nota 15 gennaio 2003 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto l’assicurata abile al 60% in “un lavoro dove può cambiare posizione, in cui non debba sollevare ripetutamente pesi superiori a 20 kg o lavorare a lungo in anteflessione” (doc. AI 23-1).

                                         Preso atto della succitata nota del SMR, con rapporto 6 maggio 2004 la consulente in integrazione professionale ha di conseguenza proceduto al raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’incapacità al guadagno del 52,14% (doc. AI 34-3).

                                         Con il presente ricorso l’assicurata rettamente evidenzia che l’Ufficio AI si è basato su una non corretta interpretazione della perizia reumatologica, risalente al 2002.

                                         In effetti, il dr. __________ aveva valutato una capacità lavorativa del 60% in attività adeguate partendo tuttavia dal presupposto che la paziente avrebbe dovuto seguire il piano terapeutico descritto in perizia (“Penso però che dopo un adeguato periodo di terapia sia possibile migliorare la capacità lavorativa… “ “Dopo un tale piano terapeutico, la paziente dovrebbe essere abile al 60% in un lavoro leggero”, sottolineatura del redattore).

                                         Dagli atti non risulta tuttavia un giovamento duraturo tale da rendere l’assicurata, come ipotizzato dal dr. __________, abile al 60% in un’attività adeguata.

                                         Vero che al termine della programma terapeutico “Ria- bilitazione multidisciplinare del dolore”, seguito dall’assicurata durante la degenza dall’8 luglio al 29 luglio 2003 presso la Clinica di riabilitazione di __________, dal punto di vista oggettivo la “mobilità della colonna vertebrale è migliorata notevolmente”, mentre i dolori gluteali a destra sono rimasti (doc. AI 54.4).

                                         Tuttavia, con certificato 14 dicembre 2005 – allegato all’opposizione 16 gennaio 2006 - il medico curante, dr. Henzen, ha osservato quanto segue:

"  Questa paziente soffre da tempo di una sindrome algica lombovertebrale cronica e al 15.11.2000 ha subito un'erniectomia-dischectomia L5-S1 e da allora è inabile come commessa al 100%.

Persiste una lombosciatalgia specifica cronica a dx e nonostante i vari tentativi fisioterapici, pure con ricoveri riabilitativi a __________, non c'è stato un miglioramento della sintomatologia.

Nel 2003, precedentemente al ricovero riabilitativo a __________, si è instaurata una depressione reattiva. Da allora la paziente si trova in cura continua presso lo studio e la Cinica __________ del Dr. __________ a __________.

Nonostante queste misure terapeutiche con psicoterapia ambulatoriale e programma riabilitativo fisioterapico, alla paziente non è stato possibile riprendere anche un'attività lavorativa leggera a/o tempo parziale." (Doc. P)

                                         Certo che, come asserito nella nota 24 gennaio 2006 dal dr. __________, anch’egli attivo presso il SMR (doc. 75-1), il citato certificato conferma le già note affezioni reumatologiche. Tuttavia, a mente di questa Corte, dallo stesso certificato non  traspare una modifica, rispettivamente un miglioramento, dello stato di salute della ricorrente. Non va dimenticato che il medico curante ha comunque attestato, sebbene senza aver apportato delle motivazioni concrete, che - nonostante le misure riabilitative fisioterapiche e la psicoterapia ambu-latoriale - “non è stato possibile riprendere anche un’attività lavorativa leggera a/o tempo parziale”. Se si tiene conto che nell’ottobre 2002 il dr. __________ aveva ipotizzato una parziale residua capacità lavorativa in attività adeguate nella misura del 60%, a condizione che una l’assicurata seguisse un programma riabilitativo, l’amministrazione avrebbe piuttosto dovuto aggiornare la valutazione reumatologica, interpellando - ad esempio - nuovamente il perito reumatologo.

                            2.6.2.   Quanto alla problematica psichica, a mente del TCA, non vi sono motivi per discostarsi dalla perizia del dr. __________. Con rapporto 16 marzo 2005 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome depressiva di grado medio (ICD10-F32.11) e un disturbo somatoforme persistente (ICD10-F.45.4), ha valutato un grado d’invalidità del 50%. In particolare egli ha evidenziato che la sindrome depressiva è nettamente preponderante rispetto al disturbo somatoforme doloroso persistente, che si sovrappone all’affezione somatica (doc. AI 45).

                                         Certo che con rapporto 27 maggio 2004 lo psichiatra curante, dr. __________, ha sostenuto un’inabilità lavorativa al 100% in qualsiasi attività, facendo presente che l’assicurata è in trattamento ambulatorio (doc. AI 39-2).

                                         Ciononostante, la perizia del dr. __________ risulta essere dettagliata ed approfondita, nonché priva di contraddizioni circa la valutazione sulla capacità lavorativa residua. In particolare egli ha ben esposto la sintomatologia depressiva, definendola di grado leggero a medio con fasi fluttuanti (doc. AI 45-8), motivo per cui alla stessa va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5).

                            2.6.3.   In conclusione, richiamato quanto sopra, gli atti sono da rinviare all’amministrazione, affinché esamini in modo approfondito le conseguenze sulla residua capacità lavorativa in relazione alle affezioni reumatologiche. In esito a tale accertamento, l’Ufficio AI procederà ad una valutazione globale dell’incapacità lavorativa, tenendo conto della perizia del dr. __________.

                                         Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

Ne consegue che la decisione contestata va annullata per quel che concerne l’erogazione della mezza rendita dal 1° novembre 2003, per il resto la stessa va confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione su opposizione 17 febbraio 2006 è annullata limitatamente al diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2003, per il resto la stessa è da confermare.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per accertamenti di cui al consid. 2.6.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'000 di ripetibili parziali (IVA compresa).                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.72 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2007 32.2006.72 — Swissrulings