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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2007 32.2006.53

September 21, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,777 words·~1h 9min·8

Summary

Sostituzione di una rendita di invalidità intera con tre quarti per intervenuto miglioramento delle condizioni di salute. Confronto redditi. Assicurato con attività lucrativa indipendente

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.53   FC/sc

Lugano 21 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 gennaio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1973, di professione posatore di pavimenti indipendente, dal 1. ottobre 2002 è stato posto al beneficio di una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% in quanto sofferente di sindrome lombovertebrale e gluteale cronica a destra in stato dopo operazione per ernia del disco (cfr. decisione dell’Ufficio AI datata 13 maggio 2004, doc. AI 25 e 32).

                                         A seguito di una revisione avviata d’ufficio dall’Ufficio AI, con decisione 20 gennaio 2005 l'amministrazione ha soppresso la rendita ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato con un conseguente grado di invalidità del 17% (doc. AI 39-1).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, con decisione su opposizione 23 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha accolto l’opposizione attribuendo al richiedente il diritto ai tre quarti di rendita d’invalidità dal 1. marzo 2005 oltre all’aiuto al collocamento, facendo presente quanto segue:

"  (...)

7.     In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione.

      Orbene, come visto, l'aspetto medico è stato valutato a mezzo di esame peritale.

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

In casu, la valutazione peritale espressa dal dottor __________ è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali sovraesposti.

8.     Considerato tuttavia come l'assicurato abbia prodotto un certificato medico in sede d'opposizione, per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'Al (SMR).

Quest'ultimo ha fatto osservare che, al fine di meglio definire l'attuale stato valetudinario dell'assicurato, era necessario effettuare ulteriori indagini di natura reumatologica.

A tale scopo, l'assicurato è stato sottoposto di nuovo ad una perizia reumatologica effettuata presso il dottor __________ nel mese di settembre 2005. La perizia, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi socio-professionale, all'anamnesi intermedia, allo stato neurologico, allo status osteo-articolare ed alle radiografie ha diagnosticato una sindrome lombo-vertebrale cronica con esiti di sindrome lombo-radicolare deficitaria L5 a destra, sindrome spondilogena compatibile con una sindrome delle faccette articolari posteriori L4/5, esiti di discectomia L5/S1 (12.12.2001) ed esiti di spinotomia L5/S1, (artrotomia e recessotomia bilaterale, neurolisi S1 e parziale L5, PLIF e fissazione posteriore L5/S1 il 06.06.2003).

Il perito ha inoltre precisato che la patologia lombare dell'assicurato limita la possibilità di tenere la stessa posizione (seduta od eretta) per più di un'ora consecutiva e di effettuare lavori che richiedono frequenti flessioni lombari, posizioni inergonomiche o posizione inginocchiata, come pure su terreni irregolari o in cui si è sottoposti a vibrazioni. I limiti di carico 5-10 kg al massimo (non frequentemente). II perito ha inoltre valutato che in un'attività lavorativa generica e leggera l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% (a metà tempo) con un'ulteriore riduzione del 20%.

Ne risulta dunque una capacità lavorativa residua complessiva del 40% a partire dal mese di gennaio 2005.

9.     La consulente in integrazione professionale dell'AI (CIP), dando seguito alle valutazioni peritali, ha precisato che il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso (cfr. il rapporto finale del CIP di data 11 gennaio 2006). L'assicurato potrebbe infatti essere reintegrato sul mercato libero del lavoro in attività semplici, leggere e poco qualificate. I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento, magazziniere, aiuto in attività manuali/artigianali) che nel settore terziario (venditore non qualificato, agente di custodia, addetto all'informazione, portiere/custode, addetto alla distribuzione a domicilio di merce non troppo pesante).

La CIP ha inoltre valutato che, in considerazione delle importanti limitazioni indicate in sede medica (in particolare per quanto riguarda la capacità lavorativa residua), non è possibile proporre alcun provvedimento volto alla riformazione professionale. Tale progetto avrebbe infatti una durata eccessiva e non porterebbe ad un sostanziale miglioramento della capacità di guadagno residua dell'assicurato.

La CIP ha indicato che per contro l'assicurato può beneficiare del diritto ad un aiuto al collocamento poiché sono assolte le condizioni base (CMRP marg 5006 segg):

        -     l'assicurato è invalido: lo stesso ha esigenze particolari per quanto attiene al posto di lavoro (capacità lavorativa parziale con ulteriore riduzione di rendimento);

        -     la persona è idonea al collocamento: il signor RI 1 dimostra la volontà di trovare un impiego ed è disposto a collaborare attivamente nelle ricerche;

        -     le attività prese in considerazione sono adatte: esistono delle attività professionali in cui l'assicurato potrebbe essere impiegato e sfruttare al meglio la capacità di lavoro residua.

In conclusione, la CIP ha confermato che i presupposti per un diritto al collocamento ex art. 18 LAI sono assolti nella presente fattispecie; l'assicurato ha pertanto diritto ad un sostegno attivo da parte dell'amministrazione nella ricerca di un posto di lavoro conveniente.

10.  Per quanto riguarda i dati economici, in base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado d'occupazione (cf. DTF 126 V 75).

In concreto, per determinare il reddito da invalido dell'assicurato è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico per attività leggere e non qualificate pari a fr. 53'040.- (valori ESS 2004 con ulteriore riduzione del 60% come da valutazione peritale, categoria 4, Cantone Ticino, maschile, mediana), applicando una riduzione del 10% per lavori leggeri.

Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, l'assicurato può ancora conseguire da invalido un reddito annuo pari a fr. 19'094.-.

Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo pieno quale posatore di pavimenti indipendente il signor RI 1 potrebbe percepire un salario annuo di fr. 55'542.­(stato 01.01.2004), l'assicurato conserva una residua capacità lavorativa e quindi di guadagno del 34% con una perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità del 66% [(55542-19094)x100:5542 = grado Al 66%].

11. Ritenuto come dalla documentazione economica (cfr. in tal senso il rapporto del CIP dell'11 gennaio 2006 agli atti) risulta che l'assicurato presenta un'incapacità di guadagno del 66%, all'assicurato deve essere nuovamente riconosciuto il diritto ai tre quarti di rendita d'invalidità a partire dal 1 ° marzo 2005 come pure il diritto all'aiuto al collocamento da parte dell'AI.

Di conseguenza, l'opposizione del 18 febbraio 2005 è accolta e la decisione impugnata del 20 gennaio 2005 è annullata." (Doc. AI 59-4+5+6)

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il ripristino della rendita intera e subordinatamente il rinvio all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici, affermando, tra l’altro, quanto segue:

"  (...)

3.  Il signor RI 1 insorge ora contro tale decisione, chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto ad un rendita totale, per i seguenti motivi:

     A.   Secondo la giurisprudenza più autorevole le informazioni mediche costituiscono una base importante per il giudizio dell'amministrazione o del Giudice nella determinazione della capacità lavorativa e delle attività che l'assicurato potrebbe ancora svolgere dopo l'insorgere dell'invalidità (cfr. DTF 105 V 156; 114 V 310 e 115 V 133).

Nella perizia reumatologica dell' 11 ottobre 2004, oltre ai gravi problemi lombari il dottor __________ ha diagnosticato (al punto A.4) una incontinenza urinaria sporadica di origine non chiara come pure una dermatosi alla spalla destra di origine non chiara.

Per quanto riguarda l'incontinenza urinaria, si tratta di un disturbo apparso per la prima volta subito dopo il primo intervento neuro-chirurgico del 12 dicembre 2001. L'alta probabilità che questo disturbo abbia una stretta relazione con la sindrome lombo-vertebrale cronica (diagnosi principale) necessita inevitabilmente di accertamenti medici più approfonditi.

Infatti nella perizia dell'11 novembre 2005 del dottor __________ effettuata a seguito dell'opposizione del qui ricorrente (e riportata nella decisione su opposizione del 23 gennaio 2006 impugnata), con la quale è stato confermato un peggioramento dei disturbi alla colonna vertebrale, non si fa alcun riferimento all'incontinenza urinaria (che persiste tuttora e che procura spiacevoli e rilevanti disagi al signor RI 1).

Contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata (cfr. punto 7), la valutazione peritale espressa dal dottor __________ non è pertanto completa.

Ne consegue che per un giudizio completo e definitivo sul grado di invalidità e sul diritto all'erogazione di una rendita d'invalidità è indispensabile che venga ordinata una ulteriore valutazione medica neutrale, riferita in particolare ad un esame neurologico e neuro­urologico, come pure una valutazione dermatologica, in particolare in considerazione della sua giovane età.

     B.   In base alla marginale 3029 sulla Circolare sull'invalidità e la grande invalidità, si deve considerare l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità.

La decisione impugnata si basa su un reddito annuo del signor RI 1 (in assenza di invalidità e lavorando a tempo pieno quale posatore di pavimenti indipendente) di CHF 55'542.00 (stato 1° gennaio 2004), calcolato sulla base della notifica di tassazione 2001­-2002 (che si basa sui redditi del 1999 e del 2000), che riporta un reddito aziendale medio su due anni di CHF 53'000.00 e un reddito del lavoro medio di CHF 433.00, aggiornati secondo l'indice d'aumento dei salari nominali pubblicato su La Vie économique.

In realtà per il calcolo del reddito del ricorrente non si deve tenere conto dei redditi precedenti al 2001, in quanto fino ad agosto 1999 egli ha lavorato come dipendente e nel 2000 era solo all'inizio dell'attività.

Ci si deve quindi basare sul reddito del 2001 riportato nella dichiarazione d'imposta transitoria 2003A.

Nella decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il 2001 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato il reddito aziendale soggetto a contribuzione del signor RI 1 in CHF 67'488.00 (doc. C), basato sul reddito dell'anno 2001 riportato nella dichiarazione d'imposta transitoria 2003A (doc. D) e nella relativa notifica di tassazione.

                                                                                             Se non fosse intervenuta la malattia, questo reddito sarebbe stato ancora superiore.

Ritenuto che in assenza di invalidità e potendo lavorare quale posatore di pavimenti indipendente il signor RI 1 avrebbe potuto percepire (tenuto conto anche dell'aggiornamento secondo l'indice di aumento dei salari nominale pubblicato su La vie économique) un salario annuo di almeno CHF 70'000.00 (stato l ° gennaio 2004), e considerando un reddito ipotetico di CHF 53'040.00 con una capacità lavorativa del 40% ed applicando una riduzione del 10%, si avrebbe un grado di invalidità del 72.7%, così calcolato:

           (70'000 - 19'094) x 100 = 72.7%

                   70'000

Se sulla base dell'esito dell'ulteriore valutazione medica richiesta (cfr. punto 3.A qui sopra) la capacità lavorativa residua del signor RI 1 dovesse risultare inferiore al 50% (con una riduzione di rendimento pure superiore al 20%), la capacità lavorativa residua complessiva a partire da gennaio 2005 risulterebbe essere una capacità lavorativa complessiva inferiore al 40% riportato dalla perizia del dottor __________, per cui il grado di invalidità sarebbe ancora maggiore al 72.7%.

In base alla marginale 3019 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità, nei casi in cui il grado di invalidità si aggira attorno ai valori del 40%, 50%, 60% rispettivamente 70% stabiliti dalla legge, si impone un esame approfondito dei fattori di reddito in gioco. In questo caso, visto quanto precede, non si può esulare da tale verifica." (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso affermando:

"  Per quanto attiene all'aspetto medico, il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni; a tal proposito, si conferma pertanto quanto già indicato ai punti 7 e 8 della decisione su opposizione agli atti (cfr. doc. A incarto TCA).

Per quanto concerne invece l'aspetto economico, occorre precisare quanto segue.

Il Signor RI 1 ha iniziato la propria attività di posatore di pavimenti indipendente nel mese di settembre 1999 (cfr. doc. 1-4 e doc. 8-17/18 incarto AI); l'assicurato non ha più potuto svolgere l'attività di cui sopra a causa del danno alla salute a far tempo dal 28.10.2001 (cfr. incarto completo dell'__________ assicurazioni nonché il doc. 8-1 incarto AI).

Nel proprio gravame, l'assicurato sostiene in modo particolare che in assenza del danno alla salute egli avrebbe potuto guadagnare quale posatore di pavimenti indipendente un salario annuo di almeno Fr. 70'000.-- facendo riferimento alla decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG di cui al doc. D incarto TCA. A torto.

Infatti, per quanto riguarda l'anno 2001 l'assicurato in oggetto ha dichiarato (vedi doc. C incarto TCA) quale reddito lordo da attività indipendente un importo annuo pari a Fr. 47'638.-- (Fr. 24'000.-di stipendio + Fr. 23'638.-- di utile; cfr. a tal proposito il conto economico sub. doc. 24-8/9 incarto AI); il reddito lordo di cui sopra è stato poi corretto dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (qui di seguito UT) in Fr. 64'468.- ­(all'importo di Fr. 47'638.-- effettivamente guadagnato dal Signor RI 1 l'UT ha aggiunto la somma di Fr. 14'329,65 indicata sotto la voce imposte e la somma di Fr. 2'500.-­ menzionata sotto la voce ammortamento prestito (vedi doc. 24-8 e doc. 66-1 incarto AI)).

Per quanto attiene invece all'anno 2000, l'assicurato ha percepito quale indipendente un  reddito annuo corrispondente a circa Fr. 53'000.-- (Fr. 24'000.-- di stipendio + Fr. 28'504.-­ di utile; cfr. a tal proposito il conto economico sub. doc. 8-14/15 incarto AI).

Avendo lavorato unicamente per 4 mesi durante l'anno 1999, l'assicurato ha avuto un utile d'esercizio pressoché irrilevante (Fr. 976,25) ed uno stipendio pari a Fr. 8'000.-- (vedi doc. 8-17/18 incarto AI).

Ora, alla luce di quanto esposto in precedenza, non si può assolutamente ritenere quale salario annuo da valido un importo oscillante fra i Fr. 67'488 (cfr. doc. D incarto TCA) ed i Fr. 70'000.-- (cfr. il ricorso 23.2.2006 a pag. 4), così come erroneamente sostenuto da controparte.

Lo stesso assicurato ha specificato nella propria richiesta di prestazioni Al datata 7.10.2002 di percepire un reddito lordo pari a circa Fr. 53'000.-- (cfr. punto 6.3.1 del doc. 1-4 incarto AI).

Del resto, appare sicuramente poco attendibile il fatto che l'assicurato abbia guadagnato per l'anno 2001 un importo (Fr. 67'488.--) di gran lunga superiore a quello percepito nell'anno 2000 (Fr. 53'000.--), in quanto a partire dalla fine del mese di ottobre 2001 il Signor RI 1 si è ammalato e non ha più potuto praticare la propria attività di posatore di pavimenti indipendente.

A titolo abbondanziale si sottolinea che, anche volendo procedere per ipotesi di lavoro ad una media fra i Fr. 53'000.-- realmente guadagnati dall'assicurato nell'anno 2000 (unico anno questo durante il quale l'assicurato ha svolto la propria attività indipendente per 12 mesi lavorativi) ed i Fr. 70'000.-- indicati dal patrocinatore del Signor RI 1 nel suo ricorso del 23.2.2006, non si raggiungerebbe comunque il grado Al del 70% (percentuale minima prevista dalla legge per ottenere una rendita intera d'invalidità)." (Doc. III)

                               1.5.   Nelle sue osservazioni del 23 marzo 2006 l’assicurato, tramite il suo legale, ha ulteriormente fatto valere:

"  (...)

Il signor RI 1 ribadisce infatti l'assoluta necessità di una tale ulteriore ed approfondita perizia medica pluridisciplinare sul suo stato di salute.

2. Il ricorrente ribadisce che in assenza del danno alla salute avrebbe potuto guadagnare, quale posatore di piastrelle indipendente, un reddito annuo di almeno CHF 70'000.00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

     "  per valutare il grado di invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido."

La Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (di seguito: CIGI; valida dal 1° gennaio 2004) ribadisce questo concetto precisando che per la determinazione del grado di invalidità l'AI prevede il metodo generale del confronto dei redditi, che

     "  per principio si applica a tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa e agli assicurati dai quali si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa. Il grado di invalidità è determinato confrontando il reddito da attività lucrativa esigibile con e senza il danno alla salute" (marginale 3001), dove "il grado di invalidità si determina paragonando

        -  il reddito ipotetico senza invalidità, ossia il reddito che la persona assicurata conseguirebbe presumibilmente se non fosse divenuta invalida (N. 3021 segg.)

        -  con l'ipotetico reddito d'invalido, ossia il reddito che la persona assicurata potrebbe conseguire malgrado l'invalidità con un'attività esigibile (N. 3044 segg.). (marginale 3013)."

     L'art. 25 cpv. 1 OAI sancisce infine che

     "  sono considerati redditi del lavoro secondo l'articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS (...)."

Nel caso in oggetto la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG relativa al periodo di contribuzione 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001 (doc. C) è fondata sulla notifica di tassazione 2003A definitiva (riferita ai redditi conseguiti nel 2001 e nel 2002) con la quale il reddito dal lavoro del ricorrente è stato definitivamente stabilito in CHF 67'488.00.

E quindi riprovevole che l’UAI abbia - con una forzatura - riportato che "per quanto riguarda l'anno 2001 l'assicurato in oggetto ha dichiarato (...) quale reddito lordo da attività indipendente un importo annuo pari a Fr. 47'638." (risposta, pag. 2), quasi a voler sottolineare che per il ricorrente il reddito conseguito nel 2001 era da considerarsi quello.

In realtà il signor RI 1 ha inserito nella propria dichiarazione d'imposta 2003A delle deduzioni che non sono state ammesse e come per tutti i contribuenti - l'Ufficio di tassazione ha proceduto ad una correzione ed ha fissato il suo reddito aziendale in CHF 67488.00.

È vero che nell'anno 2000 l'assicurato ha percepito un reddito di CHF 53'000.00, mentre nel 1999 era pari a poco meno di CHF 10'000.00 (conseguito sull'arco di circa 4 mesi).

È comunque assolutamente incomprensibile e infondata l'affermazione dell'UAI, secondo la quale non si può assolutamente ritenere quale salario annuo valido un importo oscillante tra i CHF 67'488.00 e i CHF 70'000.00. Ciò per i seguenti motivi:

     Ø   nel 1999, sull'arco di circa 4 mesi il signor RI 1 ha conseguito un reddito aziendale di circa CHF 9’0000. Riportando questo importo su un periodo lavorativo di 12 mesi, il ricorrente avrebbe pertanto potuto ipoteticamente conseguire nel 1999 un reddito di CHF 30'000.00;

     Ø   nella propria richiesta di prestazioni AI del 7 ottobre 2002 l'assicurato ha specificato di percepire un reddito annuo di CHF 53'000.00, basandosi evidentemente sull'ultima notifica di tassazione in suo possesso in quel momento, che era quella del 2001-2002 (fondata sui redditi del 1999 e del 2000).

                                                                                             Il reddito aziendale di CHF 53'000.00 è pertanto riferito al solo anno 2000 e non al 2001.

                                                                                             Rispetto al 1999 (dove sull'arco di 12 mesi avrebbe potuto conseguire un reddito di circa CHF 40'000.00), nel 2000 c'è pertanto stato un incremento del reddito del 76%. L'attività comunicava quindi a prendere slancio;

     Ø   nel 2001 c'è stato un ulteriore e logico sviluppo del lavoro, e sull'arco di 10 mesi (da gennaio a ottobre) il reddito del ricorrente ha raggiunto i CHF 67'488.00, con un incremento rispetto al 2000 del 27.3%, ovvero in perfetta sintonia con l'incremento dell'anno precedente.

                                                                                             Non si capisce pertanto l'affermazione secondo cui il reddito del 2001 sarebbe poco attendibile.

                                                                                             Anzi se il reddito di CHF 67'488.00 conseguito nel 2001 sull'arco di 10 mesi venisse riportato su un periodo di 12 mesi, esso ammonterebbe a CHF 80'985.00. In questo caso l'incremento di reddito rispetto all'anno 2000 sarebbe del 52.8%, che tenuto conto del fatto che è riferito ad un'attività nuova ed in costante espansione è perfettamente plausibile.

L'UAI non può fare astrazione da questo stato di cose, come peraltro previsto anche dalla CIGI, che per i lavoratori indipendenti prevede che

           "  il salario senza invalidità è determinato considerando l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità (RCC 1963 p. 427)" (marginale 3029).

Alla luce di quanto precede, il reddito di riferimento conseguito dal signor RI 1 prima dell'insorgere dell'invalidità è esclusivamente quello percepito nel 2001 di CHF 67'488.00 (o meglio di CHF 80'985.00 calcolato sull'arco di 12 mesi), che va rivalutato considerando altresì l'evoluzione che la sua attività avrebbe avuto se non fosse intervenuta l'invalidità." (Doc. V)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,    H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un miglioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato giustificante, in via di revisione, il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita di invalidità in luogo della prestazione intera assegnata precedentemente.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         Secondo giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, RI 1 era stato ammesso al beneficio di una rendita intera dal 1. ottobre 2002, per un’inabilità al lavoro completa, in quanto affetto da una sindrome lombovertebrale cronica (provvedimento del 13 maggio 2004, doc. AI 32). 

                                         Avviata immediatamente una procedura di revisione d’ufficio, preso atto del rapporto medico del 3 maggio 2004 del dr. __________, specialista in neurochirurgia, per il quale lo stato di salute del paziente era migliorato, l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia reumatologica dal dr. __________, reumatologo, il quale nel suo referto dell’11 ottobre 2004 ha affermato:

"  (...)

A.4     DIAGNOSI

           Sindrome lombo-vertebrale moderata con:

           -  esiti di sindrome lombo-radicolare deficitaria L5 a dx;

           -  esiti di discectomia L5/S1 (12.12.2001);

           -  esiti di spinotomia L5/S1, artrotomia e recessotomia bilaterale, neurolisi S1 e parziale L5, PLIF e fissazione posteriore L5/S1 (06.06.2003);

           - assenza di deficit neurologici in questo momento.

           Incontinenza urinaria sporadica di origine non chiara.

           Dermatosi alla spalla dx di origine non chiara.

A.5     Valutazione e prognosi:

Come già riferito nell'ultima mia perizia del dicembre 2003, l'evoluzione è favorevole con un progressivo recupero funzionale della mobilità lombare e regressione dei dolori. L'esame clinico permette dunque di confermare in pieno i dati anamnestici del paz.

In pratica il paz. ha ritrovato una mobilità lombare pressoché normale e non accusa più alcun deficit neurologico agli arti inferiori. Evidentemente la tolleranza allo sforzo è ridotta. Un ulteriore lieve miglioramento dei dolori o dell'autonomia può ancora avvenire nei prossimi mesi.

B.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

La pregressa spondilodesi lombo-sacrale implica dunque una limitazione alla posizione seduta o eretta con necessità di cambiare talvolta posizione (circa ogni 2 ore), una limitazione della possibilità di carico (5-10 kg al massimo) così come una limitazione a lavori che richiedono frequenti flessioni lombari o posizioni inergonomiche prolungate.

Il paz. può spostarsi normalmente in automobile su tragitti anche lunghi (alcune ore) così come con mezzi pubblici o a piedi.

C.       CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE:

C.1     È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

Non sono in corso o previsti ulteriori provvedimenti d'integrazione professionale.

C.2     È  possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

           No.

C.3     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Il paz. è attualmente in grado di svolgere un'attività lavorativa leggera a tempo pieno, senza limitazione di rendimento, tenendo conto però dei limiti indicati sopra (vedi punto 13).

In tal senso ritengo che sia idoneo per una riconversione professionale e sembra anche ben motivato a riguardo. Non vi è stato finora nessun contatto con l'orientatore professionale non e comunque ancora avvenuto.

D.       OSSERVAZIONI:

Ho consigliato al paz. di sottomettersi ad una visita urologia e dermatologica." (Doc. AI 36.4+5+6)

                                         L’amministrazione ha quindi sottoposto il caso all’Ufficio integrazione dell’AI. Nel rapporto finale del 13 gennaio 2005 la consulente in IP ha esposto quanto segue:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

  Per quanto riguarda la professione esercitata dall'A., vale a dire quella di posatore di pavimenti, non ritengo che sia esigibile in quanto richiede frequenti posizioni inergonomiche (lavoro inginocchiato prolungato) e flessioni del busto.   Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. L'A. potrebbe infatti essere reintegrato sul mercato libero del lavoro in attività semplici, leggere e poco qualificate. I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento, magazziniere, aiuto in attività manuali/artigianali) che nel settore terziario (venditore non qualificato, agente di custodia, addetto all'informazione, portiere/custode, addetto alla distribuzione a domicilio di merce non troppo pesante).

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

  Reddito da valido:   In base alla notifica della tassazione nel 2001 l'A. attesta un reddito annuo di Fr. 53'433.- nell'attività indipendente quale posatore di pavimenti. In base alla marginale 3029 sulla circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, è necessario considerare l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità. Per aggiornare il reddito annuo che l'A. avrebbe potuto percepire nel 2004, in considerazione del genere di attività e delle attitudini professionali, ritengo opportuno effettuare l'aggiornamento secondo l'indice d'aumento dei salari nominale pubblicato su La vie économique. Nel 2004 senza il danno alla salute l'A. guadagnerebbe quindi Fr. 55'542.­   Reddito da invalido:   In conformità alla recente giurisprudenza, in considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è molto vasta, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido si deve partire da un salario di Fr. 54'397 (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, uomini, valore mediano aggiornato al 2004). A questa cifra, per gli assicurati che, a causa della particolare situazioni personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%. A mio giudizio per quanto riguarda il caso del signor RI 1 sono da applicare le seguenti riduzioni: - 10% per lavori leggeri -   5% per necessità di alternare la postura e non effettuare flessioni lombari   Considerando un reddito ipotetico di Fr. 54'397 ed applicando una riduzione del 15% risulta un reddito da invalido di Fr. 46'509.­   Calcolo grado d'invalidità:   59'542 - 46'509 x 100 = 17%        55'542   Il signor presenta un grado d'invalidità pari al 17% ed una capacità di guadagno residua del 83%.

(Doc. AI 38-2+3)

                                         Di conseguenza, con  decisione 20 gennaio 2005 l’Ufficio AI, ammesso un grado di invalidità dell’assicurato del 17%, ha soppresso la rendita di invalidità (doc. AI 39).

                                         Interposta opposizione dall’assicurato, agli atti è stato versato un certificato medico del 16 marzo 2005 del dr. __________ con il quale veniva prospettato un possibile nuovo intervento chirurgico (doc. AI 44-1). Interpellato, il dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), nelle sue Annotazioni del 27 luglio 2005 ha concluso:

"  La perizia del Dr. __________ risale all'ottobre 2004, lo stato clinico da lui descritto non è sovrapponibile a quello che accenna Dr. __________ nel suo rapporto del marzo 2003.

Non è infrequente che dopo la fissazione (spondilodesi) di un segmento si manifestano più o meno rapidamente sintomi al segmento craniale più vicino sollecitato maggiormente dall'immobilità del segmento fissato. Nel caso presente, il Dr. __________ prende in considerazione un intervento neurochirurgico (stando alle dichiarazioni dell'assicurato nel gennaio 2005) anche a questo livello senza specificarne la natura (fissazione? denervazione?). Il fatto che le faccette articolari interessate non presentano (ancora) alterazioni degenerative non stupisce, è trascorso poco tempo.

Il peggioramento appare plausibile, avevo proposto di informarci se il prospettato intervento è stato eseguito o è imminente prima di procedere ad un nuovo esame peritale presso Dr. __________ che conosce già l'assicurato.

P.S. il Dr. __________ è assente fino al 16 agosto 2005. L'assicurato stesso potrebbe comunicarci se ha già un termine concreto per l'intervento o se è già operato. Caso contrario, si procede all'esame peritale complementare." (Doc. AI 48-1)

                                         Su incarico dell’Ufficio AI, il dr. __________ ha quindi allestito una nuova valutazione peritale l’11 novembre 2005 concludente, fra l’altro, quanto segue:

"  (...)

A.4     DIAGNOSI

A.4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

           Sindrome lombo-vertebrale cronica con:

           - esiti di sindrome lombo-radicolare deficitaria L5 a dx;

           - sindrome spondilogena compatibile con una sindrome delle faccette articolari posteriori L4/5;

           - esiti di discectomia L5/S 1 (12.12.2001);

           - esiti di spinotomia LS/S 1, artrotomia e recessotomia bilaterale, neurolisi S1 e parziale L5, PLIF e fissazione posteriore LSIS 1 (06.06.2003).

A.4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

           Nessuna

A.5     VALUTAZIONE E PROGNOSI:

La situazione del paz. è dunque peggiorata rispetto all'ottobre 2004, con un aumento d'intensità delle algie sia per quanto riguarda la regione lombare che agli arti inferiori, in particolare a dx. Come già messo in evidenza dal Dr. __________, i disturbi del paz. sono compatibili con uno scompenso del segmento L4/5, in particolare delle faccette articolari posteriori, ciò che ben spiega la limitazione dolorosa molto più pronunciata alla flessione posteriore, meno marcata alle flessioni laterali e moderata alla flessione anteriore, così come i dolori agli arti inferiori nel senso di una sindrome spondilogena. Infatti la sintomatologia ha ben risposto ad una infiltrazione delle faccette articolari posteriori L4/5, per cui era stato proposto un secondo intervento stabilizzante a questo livello, che il paz. tuttavia preferisce per il momento evitare, dato che non sono fornite sufficienti garanzie per un miglioramento dei suoi disturbi. In considerazione di ciò e del reperto RMN lombare del gennaio u.s., una componente radicolare è molto improbabile. II piccolo deficit sensitivo limitato all'alluce dx è infatti di vecchia data. I dolori inguinali di cui si lamenta di tanto in tanto il paz., sono anch'essi ben compatibili con una sindrome lombo-spondilogena a partenza dagli ultimi segmenti lombari.

La prognosi non mi sembra dunque favorevole, nel senso che difficilmente assisteremo ad un netto miglioramento dei disturbi, per lo meno a breve-medio termine.

B.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

B.1     Menomazioni (qualitative e quantitative dovute ai disturbi constatati:

La patologia lombare del paz. limita dunque la possibilità di tenere la stessa posizione (seduta o eretta) per più di un'ora consecutiva, una limitazione a lavori che richiedono frequenti flessioni lombari, posizioni inergonomiche o lavori in posizione inginocchiata., lavori su terreni irregolari o in cui si è sottoposti a vibrazioni così come dei limiti di carico di 5-10 kg al massimo (non frequentemente).

B.2     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

Come già detto in occasione delle precedenti perizie, l'assicurato è da ritenere inabile in modo completo e definitivo per la sua attività lavorativa originaria di

           "parchettista".

C.       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

C.1     È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

                                                                                             Non sono in corso o previsti ulteriori provvedimenti di integrazione professionale.

Come ha riferito nel suo rapporto del 16.03.2005, il Dr. __________ non esclude l'eventualità di un nuovo intervento con una fissazione dinamica del segmento L4/5.

Questo intervento darebbe tuttavia delle limitate garanzie di miglioramento, in particolare per quanto riguarda la capacità funzionale sotto sforzo. Anche da parte mia ritengo dunque improbabile che la capacità lavorativa del paz. possa essere migliorata con degli interventi invasivi. Il paz. dovrebbe dunque beneficiare in linea di principio di un trattamento fisioterapico combinato a lungo termine, i cui risultati non sono tuttavia scontati.

C.2     È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

           No.

C.3     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

La sintomatologia del paz. è dunque d'intensità leggera o sopportabile unicamente a riposo e dal momento che può cambiare spesso posizione. In un'attività lavorativa generica leggera che rispetti i limiti funzionali sopracitati (punto B.1) può dunque essere considerata una capacità lavorativa residua del 50% (a metà tempo) con un'ulteriore limitazione del rendimento del 20%. Ne risulta dunque una capacità lavorativa residua complessiva di 40%, a partire dal gennaio 2005." (Doc. AI 54-5+6+7)

                                         Dopo aver sentito personalmente l’assicurato, nel Rapporto finale del 11 gennaio 2006 la consulente IP ha concluso quanto segue:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

  Nel settore terziario posso configurare come attività esigibili quei lavori legati alla sorveglianza che permettono l'alternanza della postura, ad es. il responsabile di un parcheggio privato / pubblico, l'addetto alla portineria o il portiere di notte. II signor RI 1 potrebbe anche svolgere l'attività di venditore / consulente senza qualifica in un negozio a conduzione familiare sfruttando le precedenti esperienze professionali (es. in un negozio di "fai da te") oppure il fattorino (prestando attenzione ai carichi che non devono superare i 10 kg). Anche l'attività svolta come "serviceman" (portare le auto al collaudo, trasporto (recupero di autovetture in panne in un garage, ricezione dei clienti, rispondere al telefono, ...) potrebbe essere esigibile.   Nel settore secondario sono più prudente a proporre configurazioni d'attività adeguate poiché l'alternanza medico teorica espressa può creare importanti difficoltà reintegrative, ad esempio in quei contesti in cui il lavoro è organizzato attorno ad una catena di montaggio (impossibile effettuare pause o cambiare mansione ogni 30-45 minuti in quanto rallenta tutto il ciclo produttivo!). A titolo indicativo si potrebbe pensare ad attività di assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, sorveglianza, o di produzione nel campo della micromeccanica, dell'industria farmaceutica o alimentare, nei settori dell'abbigliamento, confezione dei montaggi di componenti elettromeccaniche o elettroniche. La possibilità di alternare la postura non esiste in tutti i posti di lavoro ma in diversi casi i DL, conoscendo il problema, organizzano il ciclo produttivo in modo tale d'acconsentire ai loro dipendenti d'alzarsi per  brevi periodi, ad es. per consegnare il prodotto finito ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

  Reddito da valido:   In base alla notifica della tassazione nel 2001 l'A. attesta un reddito annuo di Fr. 53'433.- nell'attività indipendente quale posatore di pavimenti. In base alla marginale 3029 sulla circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, è necessario considerare l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità. Per aggiornare il reddito annuo che l'A. avrebbe potuto percepire nel 2004, in considerazione del genere di attività e delle attitudini professionali, ritengo opportuno effettuare l'aggiornamento secondo l'indice d'aumento dei salari nominale pubblicato su La vie économique. Nel 2004 senza il danno alla salute l'A. guadagnerebbe quindi Fr. 55'542.­   Reddito da invalido:   In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido si deve partire da un salario di Fr.53'040.- (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, uomini, valore mediano nel 2004). A questa cifra, per gli assicurati che, a causa della particolare situazioni personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%. A mio giudizio per quanto riguarda il caso del signor RI 1 si può applicare una riduzione del 10% per lavori leggeri (l'A. può alzare ogni tanto pesi di 5-10 kg) e considerando il lungo periodo di inattività (circa 4 anni).   Considerando un reddito ipotetico di Fr. 53040, una CL del 40% ed applicando una riduzione del 10% risulta un reddito da invalido di Fr. 19'094.­-.   Calcolo grado d'invalidità:   59'542 - 19'094 x 100 = 66%        55'542   Il signor RI 1 presenta un grado d'invalidità pari al 66% ed una capacità di guadagno residua del 34%.

(...)" (Doc. AI 58-2+3)

Alla luce di questi accertamenti, l’Ufficio AI, mediante la decisione su opposizione impugnata del 23 gennaio 2006, ha annullato la decisione del 20 gennaio 2005 e riammesso l’assicurato al diritto ai tre quarti di rendita dal 1. marzo 2005 (doc. AI 59; cfr. copra consid. 1.2).

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.8.   Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, tutto ben valutato, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.7), non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione e in particolare dal perito dr. __________. La perizia da ultimo esperita dallo specialista in reumatologia l’11 novembre 2005 ha in effetti debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa nella precedente professione esercitata dall’assicurato o in professioni compatibili con le affezioni invalidanti.

                                         Da tale valutazione peritale emerge in maniera univoca che l’assicurato, portatore di una sindrome lombo-vertebrale cronica su esiti di diversi interventi, di sindrome lombo-radicolare deficitaria L5 e sindrome spondilogena compatibile con una sindrome delle faccette articolari posteriori, ha mostrato, rispetto all’epoca della precedente valutazione peritale del 11 ottobre 2004 (doc. AI 36), un peggioramento delle condizioni tanto da renderlo completamente inabile nella professione di posatore di pavimenti esercitata in precedenza. Tuttavia, secondo le motivate conclusioni del dr. __________, l’assicurato potrebbe ancora essere attivo nella misura del 40% in attività lavorative generiche che gli permettano di evitare il sollevamento di carichi superiori ai 5-10 Kg, frequenti flessioni lombari, posizioni inergonomiche o lavori in posizione inginocchiata, lavori su terreni irregolari o in cui si è sottoposti a vibrazioni (cfr. perizia dr. __________ 11 novembre 2005, doc. AI 54; cfr. per esteso al consid. 2.6).

                                         A detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7).

Del resto l’interessato nel corso della procedura amministrativa non ha mai prodotto alcuna certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo che potesse in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ o attestare un peggioramento del suo stato di salute intervenuto tra la perizia del 11 novembre 2005 e la decisione impugnata del 23 gennaio 2006.

Nemmeno di fronte al TCA RI 1, che peraltro non contesta le conclusioni del dr. __________ ma lamenta la presenza di altri disturbi di salute quali in particolare l’incontinenza urinaria (cfr. I), ha prodotto documentazione medica atta indiziare che i disturbi lombari di cui egli è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito incaricato dall’amministrazione, limitandosi a postulare l’effettuazione di ulteriori indagini mediche di natura neurologica e dermatologica (I e VI).

                                         In proposito va ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Per quanto riguarda in particolare l’incontinenza urinaria lamentata dal ricorrente, si rileva infatti che la stessa non risulta essere trattata da alcun specialista e nemmeno che la stessa abbia avuto, fino al momento determinante della resa del provvedimento oggetto di ricorso (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140; DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), delle ripercussioni significative sulla capacità lavorativa dell’interessato attestate da un medico specialista. Né del resto egli ha mai, prima della presente procedura ricorsuale, sostenuto il contrario. Richiamato nuovamente il già citato dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 158), non si può quindi rimproverare all’Ufficio AI di non avere approfondito la tematica relativa alla sua presunta incontinenza urinaria, ove peraltro si consideri che il dr. __________ aveva citato tale problematica, oltre a quella relativa alla dermatosi alla spalla, nel referto peritale dell’11 ottobre 2004 non attribuendo tuttavia loro alcuna valenza invalidante, mentre che nel complemento peritale dell’11 novembre 2005 tali diagnosi non figurano più, nemmeno fra quelle senza ripercussioni sulla capacità lavorativa o fra i disturbi invocati dal paziente (doc. AI 36 e 54).

                                         Non vi sono pertanto motivi per ritenere che le addotte problematiche urinaria e dermatologica siano di gravità tale da causare delle ripercussioni di lunga durata sulla capacità lavorativa dell’assicurato, almeno sino alla momento della decisione impugnata (DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 40% in attività lavorative adeguate rispettose dei limiti funzionali posti dal perito.

                                         Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere che i certificati medici raccolti e la documentazione medica all’inserto confermino l’intervento di un certo duraturo miglioramento delle condizioni dell’assicurato rispetto alla situazione presente all’epoca della concessione della rendita intera e, quindi, la sussistenza di un motivo di revisione ai sensi degli art. 17 LPGA e art. 88a OAI (cfr. consid. 2.4).

Ciò nonostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

                               2.9.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.3 e 2.4 che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.3).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003 nella causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.2003.15).

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro  (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                             2.10.   Nel caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione ha utilizzato il metodo ordinario mettendo quindi a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale piastrellista  indipendente (reddito da valido) con quello risultante da un’attività medio-leggera non qualificata (reddito da invalido).

                                         L’Ufficio AI non ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4 e 2.9), essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati.

                                         Ora, in proposito deve essere innanzitutto precisato che il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/03 e riferimenti).

                                         Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata). Come in quello presente, visto che i redditi di raffronto sono determinabili o perlomeno stimabili con una certa affidabilità.

                                         In proposito va altresì ricordato che, richiamato nuovamente il principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg), in tale prospettiva, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale cambiamento di professione  - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag. 256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I 761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

In concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze - soggettive ed oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo dall’applicazione di quello straordinario.                 

                             2.11.   L’amministrazione, tenuto conto delle limitazioni funzionali soprattutto dal punto di vista ortopedico/reumatologico, partendo da un reddito statistico di riferimento secondo le tabelle RSS quale dipendente di fr. 53'040.-, operata una deduzione del 10% per tener conto delle varie limitazioni da rispettare indicate dal perito e del lungo periodo di inattività, considerando inoltre una capacità lavorativa del 40% (secondo il dr. __________, cfr. sopra consid. 2.6), ha ottenuto un reddito d’invalido in funzione della capacità lavorativa residua effettivamente realizzabile di fr. 19'094.- (doc. AI 65-1 e 58).

                                         Per quanto invece riferito al reddito da valido, l’amministrazione ha adeguato al 2004 il reddito annuo ottenuto nel 2001 dall’attività di posatore di pavimenti indipendente, evincibile dalla notifica della tassazione, ottenendo un importo di fr. 55'542.- (doc. AI 65-1 e 58).

Confrontati i due succitati redditi, ha così ottenuto un grado di invalidità del 66%.

                  2.12.   Tali conclusioni sono contestate dal ricorrente, il quale censura in maniera particolare il reddito da valido considerato dall’ammi-nistrazione.

                                         In proposito va detto che l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente professionale che nel suo rapporto finale del 11 gennaio 2006  ha, tra l’altro, concluso come segue:

"  (…)

Reddito da valido:

In base alla notifica della tassazione nel 2001 l'A. attesta un reddito annuo di Fr. 53'433.- nell'attività indipendente quale posatore di pavimenti. In base alla marginale 3029 sulla circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, è necessario considerare l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità. Per aggiornare il reddito annuo che l'A. avrebbe potuto percepire nel 2004, in considerazione del genere di attività e delle attitudini professionali, ritengo opportuno effettuare l'aggiornamento secondo l'indice d'aumento dei salari nominale pubblicato su La vie économique. Nel 2004 senza il danno alla salute l'A. guadagnerebbe quindi Fr. 55'542.­ (…)” (Doc. AI 58)

In sostanza l’Ufficio AI si è basato sulla notifica di tassazione 2001-2002 (avente quale base di computo i redditi conseguiti nel biennio 1999-2000) ritenendo segnatamente quale reddito di riferimento quello medio accertato in sede tributaria, di circa fr. 53'000, e prescindendo quindi dalla considerazione di eventuali successive modifiche.

L’assicurato contesta questa conclusione ritenendo in sostanza improponibile che la determinazione del reddito da valido sia avvenuta basandosi sui dati di reddito relativi ai soli anni 1999 e 2000: considerato infatti come l’interessato abbia iniziato la sua attività indipendente nell’agosto 1999, determinanti sarebbero i redditi percepiti in seguito e in particolare nel 2001. Il reddito raggiunto nel 2001 sarebbe desumibile dalla dichiarazione d’imposta transitoria 2003 oltre che dalla decisione del 15 marzo 2004, con la quale la Cassa cantonale di compensazione, sulla base appunto della dichiarazione di imposta 2003 e sul reddito 2001 ivi accertato, ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti. In base a tale provvedimento il reddito aziendale soggetto a contribuzione di RI 1 ammonterebbe a fr. 67'488 (doc. C e D). Considerando altresì il presumibile sviluppo dell’attività professionale e l’aggiornamento del reddito al 2004, l’interessato reputa debba essere computato un reddito di almeno fr. 70'000.

                                         Ora, le censure del ricorrente meritano parziale accoglimento.

                                         Dall’inserto risulta che l’assicurato ha iniziato nel settembre 1999 la sua attività in proprio, attività che ha poi dovuto interrompere per motivi di salute alla fine di ottobre 2001. Non vi sono motivi per non ritenere che l’interessato avrebbe continuato con tale attività se non fossero subentrati i noti problemi alla salute. L’autorità fiscale ha determinato il reddito lordo dall’attività indipendente dell’assicurato in fr. 64'468.- per l’anno 2001, mentre che per l’anno 2000 il reddito annuo risulta essere di circa fr. 53'000 (doc. AI 8-17, conto economico, decisione di tassazione doc. AI 30-3 e 66-1). Nei quattro mesi effettuati nel 1999 egli ha conseguito circa fr. 9'000 (doc. AI 8-16).                                                                            

Alla luce di questi dati questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto ammesso dall’amministrazione, il reddito da valido vada effettivamente fissato sulla base dei dati fiscali esistenti, quanto dichiarato come reddito percepito dal ricorrente medesimo nella domanda di prestazioni non potendo essere decisivo.

Conformemente alla prassi del TFA (cfr. in proposito AJP 1999 p. 484), occorre determinare tale valore basandosi sulla media dei redditi da indipendente conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute e, quindi, nel 2000 (fr. 53'000.- secondo la notifica di tassazione 2001-2002 e il conto economico) e nel 2001 (fr. 64'468.- in base alla decisione fiscale e quella di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG), aggiornando poi tale valore al 2004.  Solo in questo modo infatti si tiene adeguatamente conto dell’andamento degli introiti avuto realmente dall’attività indipendente del ricorrente.

Non è invece possibile seguire il ricorrente laddove vorrebbe considerare cifre ancora superiori (“almeno fr. 70'000”, cfr. V), non essendo rilevabili elementi tali da lasciar presumere che in futuro la sua attività avrebbe subito un incremento dell’utile ancora superiore o che in altra maniera le cifre dedotte dagli atti fiscali non siano rappresentative. 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA d’altra parte, nella determinazione del reddito da valido, la media degli utili conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (cfr. in proposito le STFA  del 17 dicembre 1998 nella causa G., I 304/98 e del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/2003; cfr. anche STCA del 4 maggio 2007 nella causa P. 32.2006.70).

                                         Nella specie, dall’esame della documentazione agli atti (cfr. in particolare i conti economici, doc. AI 24 e 8; cfr. anche doc. AI 65-19), risulta che gli importi di reddito fissati dall’autorità fiscale sono parzialmente (per quanto riguarda la quota di reddito dichiarata quale “risultato d’esercizio”, cfr. doc. AI 24 e doc. AI 8) al netto dei contributi sociali (cfr. anche doc. AI 66-1 e la decisione della Cassa di compensazione, doc. D). Ne discende che la media (fr. 58'734 annui) di tali redditi, vale a dire dei fr. 64'468.- per l’anno 2001 e fr. 53'000 per il 2000, va maggiorata dei contributi sociali che risultano già scalati dal reddito e che corrispondono a circa fr. 3’200 annui, come si evince dai conti economici e dalla decisione della Cassa di compensazione (la quale tiene espressamente conto dei contributi già versati quale acconto e che si evincono dal conto economico, doc. D; cfr. doc. AI 8 e 24). Appare quindi corretto tener conto di un reddito medio da valido di fr. 61'934.- annui (fr. 58'734 + fr. 3'200).

Ora, operando un adeguamento di tale reddito al 2004 (momento decisivo per il confronto dei redditi; cfr. sopra consid. 2.3 e 2.9), si ottiene un reddito da valido di fr. 66’119.- (61'934 + 2,5% tasso di rivalutazione 2001 + 1,8% tasso 2002 + 1.4%  tasso 2003 + 0.9% tasso 2004 evinti dalla tabella B10.2 riportati nella rivista “ La vie économique 6/2003”, pubblicata dal Seco).

                             2.13.   Quanto al reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         In concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente IP, la quale nel suo rapporto finale del 11 gennaio 2006 ha, tra l’altro, concluso come segue:

"  (…)

Reddito da invalido:

In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido si deve partire da un salario di Fr.53'040.- (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, uomini, valore mediano nel 2004). A questa cifra, per gli assicurati che, a causa della particolare situazioni personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

A mio giudizio per quanto riguarda il caso del signor RI 1 si può applicare una riduzione del 10% per lavori leggeri (l'A. può alzare ogni tanto pesi di 5-10 kg) e considerando il lungo periodo di inattività (circa 4 anni).

Considerando un reddito ipotetico di Fr. 53040, una CL del 40% ed applicando una riduzione del 10% risulta un reddito da invalido di Fr. 19'094.­-.” (Doc. AI  58)

                                         In sostanza, l’amministrazione si è basata sui dati salariali desunti dalle Tabelle elaborate dall’Ufficio federale di statistica riferite a valori mediani svolta nel Canton Ticino.

                                         Ora, come questo Tribunale ha già avuto modo di concludere (cfr. STCA del 26 febbraio 2007 nella causa D., 32.2006.62), occorre far presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non (più) quelli  regionali (Tabella TA13) come precedentemente praticato dal TCA rispettivamente dall’Ufficio AI.

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 un’attività leggera e ripetitiva che presuppone qualifiche inferiori (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86), esso ammonta a fr. 4'783 mensili oppure a fr. 57'396 per l'intero anno (fr. 4'783 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Tenuto conto di un'esigibilità del 40% e applicando la riduzione del 10% dal salario teorico riconosciuta dalla consulente professionale in considerazione del fatto che l’assicurato può svolgere solo lavori leggeri e del lungo periodo di inattività, si giunge ad un salario teorico da invalido di fr. 20'662.-.

                                         Con riferimento alla riduzione del 10% di tale salario teorico statistico riconosciuta dall’amministrazione, la stessa deve essere avallata dal TCA. Al riguardo va detto infatti che tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).

                                         Nella specie, nel rapporto 11 gennaio 2006 la consulente IP ha riconosciuto tale deduzione sul salario teorico in considerazione del fatto che l’assicurato può svolgere solo attività leggere e considerando il lungo periodo di inattività (circa 4 anni). Tenuto conto anche dell’ancor giovane età dell’assicurato (33 anni al momento dell’emissione della decisione contestata), questo TCA ritiene di non doversi scostare dalla conclusione dell’amministrazione che, alla luce delle circostanze concrete, ha ravvisato gli estremi per applicare una riduzione sul salario statistico da invalido del 10%.

                             2.14.   Dal raffronto di tale reddito da invalido secondo le statistiche TA1 di fr.  20'662.- con quello ipotetico da valido di fr. 66'119.-  (consid. 2.12) risulta pertanto un grado di invalidità del 69% (66’119 – 20’662 x 100 : 66’119), che non apre in ogni caso il diritto ad una rendita di invalidità intera.

                                         Ne discende che, pur tenendo conto di un reddito da valido superiore a quello ritenuto dall’amministrazione, applicando d’altra parte quale reddito ancora esigibile dall’assicurato nonostante il danno alla salute un valore corretto rispetto a quello applicato dall’amministrazione (che, come è stato rilevato, non si è basata sulle Tabelle TA1 ritenute vincolanti dalla giurisprudenza, ma su  dati statistici regionali), le conclusioni dell’amministrazione in merito al grado di invalidità meritano, nella loro sostanza, conferma. 

                                         Queste circostanze non permettono quindi di assegnare una rendita di invalidità maggiore e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. e 2.8; cfr. DTF 130 V 140).

                                         Non essendo (più) dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita intera d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 2.3 che precede), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente sostituito la prestazione intera precedentemente erogata con il diritto a tre quarti di rendita.

                                         La decisione contestata deve quindi essere, nella sua sostanza, confermata e il ricorso respinto.

                             2.15.   Da ultimo, l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica con particolare attenzione alle problematiche urinarie e dermatologiche.

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, già si è detto (consid. 2.8) che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.

                                         Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

                                         Non è pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi impli

32.2006.53 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2007 32.2006.53 — Swissrulings