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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2007 32.2006.49

February 14, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,898 words·~29 min·3

Summary

Assicurata affetta da fibromialgia. Conferma della valutazione operata dai periti. I fattori psicosociali o socioculturali non non sono rilevanti ai fini dell'AI. Valutazione globale effettuata dal SMR. Assistenza giudiziaria negata.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.49   BS/td

Lugano 14 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1957, da ultimo attiva quale ausiliaria presso un ristorante/albergo, nel novembre 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, accertata un’inabilità al lavoro del 25% dal punto di vista reumatologico (cfr. perizia 21 marzo 2003 del dr. __________ per la Cassa malati __________) ed un’inabilità lavorativa totale dal profilo psichiatrico, limitatamente al periodo novembre 2001- agosto 2002 (cfr. perizia 16 agosto 2002 della dr.ssa __________ eseguita su richiesta della citata cassa malati), con decisione 2 dicembre 2003 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 18-1).

                               1.2.   Con tempestiva opposizione l’assicurata, per il tramite dell’avv. __________, ha contestato la valutazione reumatologica, sostenendo fra l’altro, sulla base della documentazione medica prodotta, la necessità di riesaminare la problematica psichica mediante ulteriori accertamenti specialistici e concludendo in tutti i casi per il riconoscimento di almeno una mezza rendita (doc. AI 24).

                                         Dando seguito alla succitata richiesta, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. 31-1).

                                         Fondandosi sulla perizia 22 agosto 2005 ed il complemento peritale 14 settembre 2005, con decisione su opposizione 16 gennaio 2006 l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni, rilevando quanto segue:

"  La limitazione dovuta al danno alla salute raggiunge un massimo di inabilità lavorativa del 30%. Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali, motivanti secondo il perito un impedimento maggiore del 40-50% della capacità lavorativa dell'assicurata (cfr. perizia psichiatrica Dr. __________ a pag. 7 cifra 2.5) non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

L'impedimento globale massimo rilevato risulta essere del 30% sia nell'attività adeguata che in quella abituale di ausiliaria nel settore della ristorazione e alberghiera (eventualmente quale ausiliaria delle pulizie, cameriera ai piani, …), che risulta essere tuttora esigibile. Non vi è stata ulteriore evoluzione del danno alla salute negli ultimi anni.

Attività lavorative adeguate esigibili alle diagnosi poste sono quelle medio-leggere, con possibilità di alternare la posizione di lavoro al bisogno, senza attività monotone ripetitive, senza esposizione a correnti d'aria o umidità o a sbalzi di temperatura.

È quindi possibile concludere che la riduzione della capacità lavorativa del 30% corrisponde, conseguentemente anche alla perdita lucrativa subita dall'assicurata, ritenuto che l'ultima attività esercitata risulta comunque essere esigibile. Considerato quindi che il grado d'invalidità corrisponde al 30%, inferiore al tasso minimo richiesto ex lege del 40% necessario per beneficiare della rendita, l'assicurata non ha diritto a rendita alcuna.

A titolo puramente abbondanziale si osserva che, raffrontando i redditi tra reddito ipotetico da sano che avrebbe potuto percepire l'assicurata (cfr. CCNL in ambito alberghiero e ristorazione per il 2002 fr. 39'000.-, per il 2003 fr. 40'300.-- e per il 2004 fr. 40'560.-- lordi comprensivi della tredicesima) e quello da invalido definito in base alle tabelle RSS teoriche per attività adeguate consone alle limitazioni descritte, vigenti sul mercato del lavoro, categoria 4, mediana, per attività non qualificate, semplici e ripetitive con capacità di lavoro residua del 70% (fr. 28'662.-- per il 2002, fr. 29'177.-- per il 2003 e fr. 28'252.-- per il 2004), ritenuto che dopo l'insorgere del danno alla salute l'assicurata non aveva assunto alcuna attività lucrativa o comunque attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b), risulta una perdita lucrativa del 27% per il 2002 e 2003 e 30% per il 2004/5. Pertanto si conferma, anche in questa ipotesi, il rifiuto della richiesta formulata dall'assicurata di prestazioni AI." (Doc. AI 37)

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di almeno tre quarti di rendita. Ribadendo le proprie censure per quanto riguarda l’abilità lavorativa medico-teorica valutata dal reumatologo dr. __________, essa ritiene inoltre che l’Ufficio AI non abbia correttamente tenuto conto della valutazione psichiatrica. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                                         La ricorrente ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                                          1.5.   Pendente causa il legale dell’assicurata ha trasmesso la necessaria documentazione giustificante l’istanza di assistenza giudiziaria.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.3.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

                               2.4.   Nel caso in esame, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può che confermare l’operato dell’amministrazione, non presentando l’assicurata, sia dal punto di vista reumatologico che psichiatrico, alcuna rilevante incapacità al guadagno.

                               2.5.   Innanzitutto l’approfondita e completa valutazione medico-fiduciaria 21 marzo 2003 del dr. __________, specialista in reumatologia, - che è stato in passato anche medico curante dell’interessata (atti cassa malati/doc. AI 1-12) - eseguita per conto della Cassa malati __________, non dà adito a contestazione alcuna. In particolare egli ha evidenziato:

"  La paziente presenta il quadro clinico di una fibromialgia. Si tratta con grande probabilità di una fibromialgia di tipo primario nell'ambito di una sindrome depressiva. Gli accertamenti clinici non hanno evidenziato delle alterazioni infiammatorie a livello articolare. Non vi sono sinoviti. La mobilità della colonna vertebrale è praticamente nella norma anche se dolente. Gli esami di laboratorio eseguiti fino ad ora non hanno mostrato delle patologie tali da sospettare la presenza di una malattia infiammatoria reumatica o una malattia sistemica o una connettivite e neanche un disturbo della tiroide o un disturbo metabolico del calcio o una neoplasia. L'evoluzione in questi anni è da considerarsi piuttosto tipica per quadro di una fibromialgia con una progressione e l'intensificarsi dei dolori a livello di tutto l'apparato locomotorio. Attualmente vi è soprattutto una localizzazione nella zona lombare e lombosacrale. L'indagine radiologica della colonna vertebrale da me eseguita non ha mostrato rilevanti patologie a livello dei segmenti vertebrali." (Doc. AI 2)

                                         Di conseguenza, il perito ha determinato un’inabilità lavorativa massima del 25% (doc. AI 2-7), confermata nel successivo rapporto 26 agosto 2003 all’Ufficio AI (doc. AI 15-1).

                                         Il fatto che, come rilevato nel ricorso, il perito psichiatra dr. __________, incaricato dall’Ufficio AI, non abbia riportato alla voce “diagnosi” una sindrome di fibromialgia di per sé non è rilevante ai fini della valutazione reumatologica. Il succitato specialista in psichiatria e psicoterapia ha unicamente evidenziato le affezioni extra-somatiche, e non poteva fare altro, menzionando comunque i dolori diffusi accusati dall’assicurata (pag. 2) e la stessa fibromialgia (pag. 5). Del resto, la presenza di una fibromialgia è stata confermata dal rapporto 10 gennaio 2003 della Clinica __________ (doc. AI 14-2).

                               2.6.  

                            2.6.1.   Per quel che concerne la problematica psichiatrica, oggetto principale del contendere, va innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."

                                         Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

                                         Al riguardo, nella citata sentenza 29 gennaio 2003 il TFA ha rilevato:

"  Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat medical pertinent, entravant la capacité de travail  (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic  médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant ( ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3)” (STFA 29 gennaio 2003, consid. 3.2).                

                                         Quindi, in presenza di fattori psicosociali e socioculturali lo specialista deve valutare distintamente gli elementi che portano a concludere per una patologia psichiatrica.

                            2.6.2.   Nel caso in esame, l’assicurata è stata vista dal dr. __________. Nel suo rapporto 22 agosto 2005 egli ha accertato una nevrosi depressiva, presente almeno da 3 anni (ICD-10 F34.1) menzionando, quali fattori psicosociali, la scarsa istruzione, i problemi correlati alle circostanze economiche e difficoltà di acculturazione (pag. 5). Quanto alla valutazione del danno alla salute psichico, egli ha in particolare rilevato:

"  La prognosi per quanto concerne una ripresa dell'attività lavorativa è piuttosto infausta poiché il soggetto possiede soltanto la forza fisica che poi manifesta i segni di cedimento e di facile affaticamento attraverso la sindrome fibromialgica. In realtà il problema nevrotico è sottostante alla patologia reumatologica e sta nel suo Io nevrotico che non è riuscito ad adattarsi alla nuova condizione. Il quadro non può essere definito come un episodio depressivo maggiore poiché ora mancano i classici sintomi della depressione come risveglio notturno, risveglio mattutino precoce, la ciclia circadiana e umore permanentemente deflesso.

Il risultato della prova neuropsicologica non può essere interpretata come una pseudodemenza depressiva oppure una demenza incipiente ma soprattutto come frutto di una scarsa istruzione e assenza di una qualsiasi preparazione per affrontare un'attività anche semplice. Il tono d'umore è depresso cronicamente da diversi anni e ai tempi quando la periziata era in cura dal Dr. __________ forse è apparsa più grave anche a causa della barriera linguistica ed ha offerto così sufficienti criteri per parlare di un episodio depressivo di media gravità . Disponiamo poi di un successivo esame della Dr.ssa __________ che constata un' importante riduzione del tenore depressivo. Tuttavia resta un grosso problema adattativo in un soggetto che stenta a sviluppare i meccanismi di difesa, atti a proteggerla dall'ansia e dai fattori stressanti, così il suo livello di funzionamento la spinge nella malattia." (Doc. AI 32)

                                         Il perito ha poi quantificato un’inabilità lavorativa tra il 40 ed il 50% “più a causa della scarsa istruzione che per motivi medici-psichiatrici “(pag. 7 punto 2.5).

                                         Invitato dall’amministrazione a voler precisare i limiti dovuti alla patologia psichiatrica, escludendo quindi la problematica socio-culturale-economica e linguistica, nel complemento peritale 14 settembre 2005 il dr. __________ ha rilevato:

"  (…) La patologia psichiatrica descritta al punto 4, ovverosia la nevrosi depressiva associata alla patologia reumatologica e/o sintomatologia somatoforme, nonché accompagnata dagli elementi elencati al punto 4.2, rappresenta un serio impedimento nello svolgere un'attività lucrativa. Questo è stato confermato dalle certificazioni delle incapacità lavorative precedenti menzionate alla pagina 7 al punto 2.7.

La nevrosi depressiva individuata nel caso specifico, vista la sua intensità, da sola non rappresenta una causa invalidante definitiva maggiore del 25/30%. Una diagnosi simile (nevrosi depressiva o nevrosi d'ansia), ad esempio in un soggetto portatore di una grave malattia che minaccia la vita, nei soggetti che hanno avuto infarti o malattie oncologiche nonché operazioni mutilanti, raggiunge e talvolta supera anche il 50% di incapacità.

Nel caso specifico, la nevrosi depressiva priva di barriera linguistica e delle difficoltà di acculturazione avrebbe certamente un tenore meno accentuato. In altre parole è molto probabile che un soggetto simile sia in grado di svolgere un'attività lucrativa nel suo ambiente naturale." (Doc. AI 35)

                                         L’Ufficio AI ha di conseguenza ritenuto l’assicurata inabile nella misura tra il 25 ed il 30% per motivi psichici. A ragione.

                                         Come detto, di per sé i fattori psicosociali o socioculturali non sono rilevanti ai fini dell’AI, ma gli stessi possono avere una ripercussione sulla patologia psichiatrica di base. Nel caso in esame, tuttavia, nel complemento peritale il dr. Bielic ha distinto le succitate componenti dall’affezione psichica stessa (nevrosi depressiva). Certo che la difficoltà nel parlare la nostra lingua, il passato vissuto e la particolare situazione sociale hanno avuto delle ripercussioni sulla nevrosi depressiva, ma lo stesso dr. __________ ha tuttavia evidenziato che “il quadro non può essere definito come un episodio depressivo maggiore poiché mancano i classici sintomi della depressione come risveglio notturno, risveglio mattutino precoce, la ciclia cardiaca e umore prettamente deflesso” (perizia pag. 6). Senza voler minimizzare lo stato di salute psichico dell’assicurata, non va comunque dimenticato come in precedenza a due riprese (cfr. le perizie 16 agosto 2002 [incarto cassa malati/doc. AI 1-3] e 8 maggio 2003 [incarto cassa malati/doc. AI 2-2], eseguite per conto della Cassa malati __________) la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, aveva accertato una piena capacità lavorativa e qualificato come lieve ed in fase di risoluzione l’episodio depressivo. Vero che nel rapporto 6 giugno 2003 lo psichiatra curante, dr. __________, aveva contestato la valutazione della dr.ssa __________, attestando un’incapacità lavorativa al 100% dal 5 novembre 20001 (doc. AI 10-1). Ma è altrettanto vero che la perizia del dr. __________ ha relativizzato la patologia extra-somatica di cui l’assicurata è affetta, attestando per la sola nevrosi depressiva un’incapacità lavorativa del 30%.

                                         Non da ultimo va ricordato che lo stesso medico curante, dr. __________, aveva auspicato una perizia psichiatrica da eseguire nella lingua parlata dell’assicurata (doc. AI 26-3), ciò che è stato avendo l’Ufficio AI incaricato in tal senso il dr. __________.

                               2.7.   Per quel che concerne la valutazione globale dell’abilità lavorativa, nella nota 20 settembre 2005 il dr. __________, attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI (SMR), tenuto conto delle perizie del dr. __________ e del dr. __________, ha evidenziato quanto segue:

"  La valutazione dei limiti funzionali e quindi dell'incapacità lavorativa residua in questa assicurata con problematica di nevrosi depressiva e fibromialgia deve basarsi primariamente sugli impedimenti psichiatrici in assenza di un danno organico/reumatologico oggettivabile. In sè la fibromialgia è ben compatibile con un'attività lavorativa medio-leggera attività con possibilità di alternare la posizione di lavoro al bisogno, senza attività monotone ripetitive, senza esposizione a correnti d'aria / umidità o a sbalzi di temperatura come può essere l'attività di ausiliaria (da verificare tramite CIP). L'impedimento funzionale primario risulta essere quello psichico che nell'assicurata raggiunge al massimo un 30%. Risulta chiaro che nel presente caso vi è un impedimento globale maggiore, ma questo impedimento è causato da fattori estranei all'AI (fattori socioculturali ecc.).

In questo senso l'assicurata presenta un impedimento massimo del 30% per attività medio-leggere con possibilità di alternare la posizione di lavoro al bisogno, senza attività monotone ripetitive, senza esposizione a correnti d'aria / umidità o a sbalzi di temperatura.

In considerazione della problematica socio-culturale provvedimenti professionali non risultano indicati (vedi anche perizia psichiatrica)." (Doc. AI 36)

                                         Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

Orbene, seppur nel caso concreto la valutazione globale dell’incapacità lavorativa non è stata eseguita nell’ambito di una perizia multidisciplinare, a mente di questa Corte non vi è motivo per non aderire, in via eccezionale, alla succitata presa di posizione del SMR. Infatti, nel caso in esame dai già citati atti medici risulta chiaramente come la componente psichiatrica sia primaria rispetto a quella reumatologica. In quest’ottica appare corretto “inglobare” l’incapacità lavorativa derivante dalla nota affezione somatica in quella risultante dal danno alla salute extra-somatico.

                                         In conclusione, sulla base di quanto esposto ai considerandi precedenti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurata è da ritenere incapace al lavoro nella misura del 30% sia nella sua professione di ausiliaria che in attività adeguate.

                                         Non presentando l’interessata un’invalidità di almeno il 40% (vedi anche il raffronto dei redditi operato dall’Ufficio AI nella decisione su opposizione), la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

                               2.8.   L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                            2.8.1.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare e, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                            2.8.2.   L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss., 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195; Cocchi-Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CC (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria  (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).

                                         Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i presupposti sono adempiuti (SVR 2000 UV Nr. 3; cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”), non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                            2.8.3.   In casu, dall’attestato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente è coniugata, con un figlio maggiorenne che vive in comunione domestica. Dal medesimo attestato risulta che l’istante non ha nessuna attività lucrativa, mentre suo marito percepisce fr. 4'000 (al netto degli oneri sociali e delle imposte alla fonte; cfr. certificato di salario per il gennaio 2006). Non è stata dichiarata alcuna sostanza.

                                         Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve anzitutto essere applicato l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso. Quali spese, i coniugi __________ versano fr. 550 per il canone di locazione dell’abitazione più fr. 150 di spese accessorie, a cui vanno aggiunti fr. 553,10 (fr. 309,90 + fr. 243,20) di premio cassa malati. Non computabile è il pagamento del credito privato contratto con il Credit Suisse. Complessivamente le spese mensili ammontano quindi a fr. 2'803,10.

                                         Dal confronto tra il reddito netto di fr. 4’000 proveniente dall’attività lucrativa del marito e fr. 2'803,10 di spese complessive, risulta che i coniugi __________ dispongono di un’eccedenza di fr. 1'197.

                                         Va poi rilevato che il figlio percepisce un salario lordo di fr. 4'750, ed è esigibile che egli dia una contributo all’economia domestica. Infatti, secondo la dottrina in materia di diritto esecutivo, il figlio maggiorenne esercitante un’attività lucrativa che vive nell’economia domestica, è chiamato a contribuire alle spese di abitazione, quale l’affitto ed il riscaldamento (cfr. Mühll, in Kommentar über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 93 N.20, pag. 946; cfr. anche la tabella per il calcolo del minimo esistenziale LEF edita dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF) del Tribunale d’appello, valida dal 1° gennaio 2001, ove al punto IV precisa che: “il reddito da lavoro di figli maggiorenni, che vivono nell’economia domestica del debitore, non viene considerato in linea di principio per il calcolo vitale dell’escusso. Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del figlio maggiorenne alle spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento)").

                                         In queste circostanze, dunque, l’assicurata non può essere ritenuta indigente ai sensi della succitata giurisprudenza. Ne consegue la reiezione dell’istanza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.49 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2007 32.2006.49 — Swissrulings