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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.09.2007 32.2006.210

September 10, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,973 words·~45 min·7

Summary

Revisione. Viste le risultanze mediche (inabile al 100% nella sua attività di ausiliaria di pulizie e abile al 75% in attività adeguate) a ragione l'Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita. Non provato un peggioramento dello stato di salute con effetto sul grado d'invalidità.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.210   FS/td

Lugano 10 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 25 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, nel dicembre 1990 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-6).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 13 novembre 1991 (doc. AI 17/1-2), confermata da questo Tribunale e dal Tribunale federale delle assicurazioni (doc. AI 26/1-7 e 33/1-7), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1° novembre 1990.

                                         Le revisioni d’ufficio della rendita, avviate negli anni 1993, 1997 e 2000 (doc. AI 35/1-2, 44/1-2 e 58/1-2), sono sfociate nelle rispettive comunicazioni con le quali l’Ufficio AI ha confermato la rendita fino ad allora erogata (doc. AI 40/1-2, 51/1e 74/1).

                               1.2.   Nel maggio 2004 l’Ufficio AI ha avviato un’altra procedura di revisione della rendita (doc. AI 78/1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 7 novembre 2005 (doc. AI 93/1-2), l’Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita non ravvisando un peggioramento delle limitazioni funzionali da giustificare un adeguamento del grado d’invalidità.

                               1.3.   A seguito dell’opposizione, inoltrata tramite l’avv. __________ (doc. AI 94/1-6) – con la quale ha contestato la valutazione medica producendo nuova documentazione – sulla base delle annotazioni 3 ottobre 2006 del dr. __________ (doc. AI 103/1-3), medico SMR, e del rapporto finale 10 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 105/1-3), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 25 ottobre 2006 (doc. AI 106/1-9), ha confermato il diritto alla mezza rendita argomentando:

"  (…)

3. Oggetto del contendere è sapere se RI 1, a causa delle affezioni di cui è portatrice, ha diritto ad una rendita intera d'invalidità.

3.1. Nel caso concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, lo stato di salute dell'assicurata in questione è stato valutato mediante un esame peritale approfondito.

Per quanto concerne il valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161).

Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, pag. 230).

In casu, la perizia reumatologica 21.2.2005 eseguita dal Dr. __________ di __________ è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali summenzionati.

3.2. Considerato come l'assicurata abbia tuttavia prodotto ulteriore documentazione medica dopo la decisione del 7 novembre 2005 (cfr. in modo particolare i certificati medici 29.11.2005 e 6.12.2005 del Dr. __________ nonché il referto radiologico 6.12.2005 del Dr. __________), per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'Al (SMR).

Con annotazioni 3 ottobre 2006, il Dr. __________ del SMR dell'AI ha osservato quanto segue: "[…] Valutazione: l'attuale documentazione mostra quale patologia con possibile peggioramento da dopo la perizia reumatologica la problematica al ginocchio destro. Le altre patologie elencate dal dr. __________, in particolare la sindrome del tunnel carpale e la rottura della cuffia dei rotatori sono patologie ben note e debitamente prese in considerazione in ambito peritale. In considerazione della problematica del ginocchio destro l'assicurata è da ritenersi inabile al 100% nell'attività di ausiliaria di pulizia, questo a partire dal 16.3.2005, data indicata dal dr. __________, trattandosi di attività da svolgere in posizione eretta.

La problematica de! ginocchio permette però lo svolgimento di attività prevalentemente sedentaria senza la posizione accovacciata o inginocchiata. La problematica della spalla non permette lo svolgimento di attività sopra l'orizzontale o attività fisicamente pesanti. A causa della sindrome del tunnel carpale l'assicurata non è in grado di svolgere attività in iperestensione o iperflessione del polso o movimenti ripetitivi di iperestensione o iperflessione del polso. La sindrome cervicospondilogena non permette lo svolgimento di attività in posizione inergonomica con la cervicale (iperestensione, rotazione). (nota: i limiti esposti si basano sulla valutazione peritale dr. __________ e riconoscendo la presenza di una patologia degenerativa a livello delle ginocchia invalidante (fonte: Sozialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung, Springer Verlag).

In conclusione l'assicurata è in grado di svolgere un'attività lavorativa fisicamente leggera rispettosa dei limiti funzionali sopra esposti nella misura del 70-80%, questo a partire da 3.2005, per i periodi precedenti si riconferma la valutazione peritale dr. __________. A partire da 3.2005 l'attività di ausiliaria di pulizia non risulta più esigibile.

Per quanto concerne il lato psichiatrico in presenza di patologia somatoforme / fibromialgia va precisato che l'assicurata è stata valutata in ambito peritale nel 2002 dove è stata negata la presenza di una componente psichiatrica invalidante. La recente documentazione medica come pure la valutazione peritale reumatologica non mostrano elementi in favore di una modifica della situazione psichiatrica".

In definitiva, l'assicurata in oggetto è da ritenersi inabile al lavoro al 100% nella sua ultima attività di ausiliaria di pulizia a far tempo dal mese di marzo 2005.

Sempre a partire dal mese di marzo 2005 (cfr. le annotazioni 3.10.2006 del Dr. __________ summenzionate), in un'attività leggera adeguata al proprio stato di salute (vale a dire un'attività prevalentemente sedentaria senza la posizione accovacciata o inginocchiata, nella quale non si debbano eseguire lavori sopra l'orizzontale o fisicamente pesanti, dove non sono richiesti movimenti ripetitivi in iperestensione o iperflessione del polso e dove non si debba mantenere una posizione inergonomica con la cervicale), la Signora RI 1 risulta abile al lavoro nella misura del 75%.

Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b), che l'assicurata a partire dal mese di marzo 2005 è abile al lavoro nella misura del 75% in attività leggere consone alle limitazioni funzionali descritte in precedenza.

(…)

5. Per quanto attiene invece all'aspetto economico, va osservato quanto segue.

5.1. Nel dettagliato ed esaustivo rapporto del 10 ottobre 2006 la consulente in integrazione professionale (CIP) __________, tenendo conto delle risultanze mediche, ha evidenziato che nel caso di specie non sono dati i presupposti per poter intraprendere una riqualifica professionale. La consulente ha inoltre precisato che l'assicurata in oggetto può essere inserita direttamente nel settore della vendita in mansioni leggere legate principalmente all'incasso oppure alla vendita di articoli non pesanti (ad esempio risultano esigibili sia l'attività precedentemente svolta di cassiera all'interno di una pasticceria-panetteria, mensa, cinema o in un chiosco/stazione di servizio/piccolo negozio di vendita al dettaglio come pure la promozione di prodotti in generale in qualità di rappresentante o tramite vendita telefonica).

In casu la consulente ha inoltre ritenuto una riduzione globale del 10% per attività leggera ed in virtù dei limiti funzionali presenti.

La valutazione di cui sopra non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte dello scrivente Ufficio non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione.

5.2. Per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l'assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., 1 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 10Os. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l'ipotetico reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire senza l'invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d'esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 novembre 2002 nella causa B., I 56102).

Come riferimento può servire il reddito che conseguirebbe una persona mentalmente, psichicamente e fisicamente sana della stessa età, con la stessa formazione, in condizioni di lavoro equivalenti o simili e in un luogo con caratteristiche identiche (cfr. cifra marginale no. 3022 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità).

Nel proprio rapporto finale del 10.10.2006 agli atti la consulente ha specificato che prima del danno alla salute l'assicurata svolgeva la professione di custode; tuttavia, per detta categoria professionale non esiste alcun contratto collettivo di lavoro. Ora, ritenuto che in passato la Signora RI 1 ha sempre svolto attività poco qualificate in diversi ambiti lavorativi, per la determinazione del reddito da valida la consulente in integrazione professionale ha considerato a giusta ragione quale base di salario quello inerente il personale femminile non qualificato occupato in mansioni semplici e ripetitive secondo quanto sancito dai rilevamenti statistici ufficiali editi dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS, valori nazionali).

Secondo i valori salariali presi in considerazione dalla consulente in integrazione professionale (cfr. in tal senso il rapporto finale 10 ottobre 2006 a pag. 2), la Signora RI 1 avrebbe potuto percepire da sana per l'anno 2005 un reddito annuo pari a Fr. 49'070.--. Questo importo corrisponde pertanto al reddito da valida da applicare nel caso di specie e come meglio si dirà nel prosieguo.

5.3. Per quel che concerne il salario da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b).

Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.) non possono mettere completamento a frutto la foro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64).

Nel caso concreto, la consulente in integrazione professionale ha stabilito che per l'anno 2005 la Signora RI 1 avrebbe potuto percepire nel settore della vendita un reddito annuo da invalida pari a Fr. 33'555.- (cfr. rapporto CIP del 10.10.2006 a pag. 2).

Quindi, potendo lavorare nella misura del 75% in attività leggere adeguate al proprio stato di salute, applicando altresì una riduzione del 10% per i motivi elencati dalla consulente in integrazione professionale __________ (vedi punto 5.1. sopra), dal raffronto del reddito da invalida di Fr. 22'650.-- con quello da valida di Fr. 49'070.-, risulta un'incapacità al guadagno pari al 54%.

Alla luce di quanto precede, l'assicurata continuerà pertanto a beneficiare del diritto alla mezza rendita d'invalidità (grado Al pari al 54%).

In definitiva, sotto questo aspetto, la decisione impugnata merita pertanto tutela mentre l'opposizione del 7 dicembre 2005 dev'essere respinta.

(…)." (doc. AI 106/4-6)

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato personalmente un tempestivo ricorso al TCA, completato il 15 dicembre 2006 tramite il RA 1, con il quale, contestata la valutazione medica e prodotto un rapporto del dr. __________, ha postulato il diritto ad una rendita intera.

                               1.5.   Con la risposta di causa, viste le annotazioni 9 gennaio 2007 del dr. __________, l’Ufficio AI ha ritenuto stabile la situazione clinica e ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.6.   Con osservazioni 25 gennaio 2007 il rappresentante dell’assi-curata ha preso posizione sulle annotazioni 9 gennaio 2007 del dr. __________ e ha prodotto ulteriore documentazione medica.

                               1.7.   Con osservazioni 7 febbraio 2007, viste le annotazioni 6 febbraio 2007 del dr. __________, l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere di respingere il ricorso.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione a sapere se a ragione l’Uffi-cio AI ha confermato in sede di revisione il diritto a una mezza rendita.

                                         L’assicurata, contestando esclusivamente la valutazione medica, ha postulato il diritto ad una rendita intera.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.5.   Nel caso concreto dagli atti di causa risulta che, con deliberazione 12 agosto 1991 (doc. AI 14/1), nell’ambito della richiesta di prestazioni 3 dicembre 1990 (doc. AI 1/1-6), l’Ufficio AI aveva richiesto una perizia al dr. __________, FMH in fisiatria e riabilitazione malattie reumatiche.

                                         Il dr. __________, nel suo reperto 17 settembre 1991 (doc. AI 15/1-2), posta la diagnosi di “sindrome vertebrale di origine statica – fibriomilgia generalizzata – status post-operazione per adenoma paratiroideo”, ha concluso che:”(…) la C. presenta una fibriomialgia generalizzata che causa dolori diffusi. I dolori sono credibili, difficilmente influenzabili terapeuticamente ed hanno normalmente una componente psicogena all’origine. La situazione reumatologica puramente di origine vertebrale non è importante. Quanto al tumore paratiroideo asportato possa influire su questa situazione, è difficile da valutare. Lo stesso sembrerebbe guarito e non richiedente più alcuna terapia. Tenendo conto di tutti questi fattori, e della professione esercitata si può stabilire una invalidità medico-teorica del 50%, tenendo conto sia dei lavori di casalinga, sia di quelli di custode. (…)” (doc. AI 15/2).

                                         Sulla base delle conclusioni del dr. __________, con decisione 13 novembre 1991 (doc. AI 17/1-2), confermata da questo Tribunale e dal Tribunale federale delle assicurazioni (doc. AI 26/1-7 e 33/1-7), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1° novembre 1990.

                                         Le revisioni d’ufficio della rendita, avviate negli anni 1993 e 1997 (doc. AI 35/1-2 e 44/1-2), sono sfociate nelle rispettive comunicazioni con le quali l’Ufficio AI ha confermato la rendita fino ad allora erogata (doc. AI 40/1-2 e 51/1).

                                         Nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nel 2000 (doc. AI 58/1-2) – visto il rapporto medico 7 novembre 2000 (doc. AI 60/1-2), con il quale il dr __________, FMH in medicina interna, posta la diagnosi di “depressione cronica in stato da 2 tentamen in cura dal Dr. __________ (__________) – fibromialgia emicorpo destro – sindrome cervico-spondilogena e cervico-cefalica su disturbi statici – prolassa mitralico – incontinenza urinaria da sforzo – periartrite omero-scapolare spalla dx – sindrome del colon irritabile – stato intervento alle paratiroidi 1990 – ipertensione arteriosa”, ha attestato un’incapacità lavorativa quale ausiliaria di pulizie del 50% dal 1 ottobre 1997 in avanti, e il rapporto medico 12 febbraio 2001 (doc. AI 63/1-2), con il quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, senza porre delle diagnosi, ha attestato uno stato di salute stazionario, osservato che è impossibile fornire indicazioni precise circa la capacità lavorativa quale operaia e indicato l’opportunità di procedere ad un esame medico complementare – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM) (doc. AI 69/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 2 maggio 2002 (doc. AI 71/1-13) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’a-namnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome somatoforme del dolore cronico con prevalenza dell’emisoma ds.

Sindrome cervicovertebrale/ - spondilogena cronica su:

      -    alterazioni degenerative e discopatie soprattutto a livello C6-7,

      -    in diagnosi differenziale nell’ambito di una fibromialgia generalizzata.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica ds. su:

      -    lesione parziale del tendine del sovraspinato (ecografia del 21.3.2000),

      -    presenza di un piccolo uncino sottoacromiale.

5.2.     Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (ICD F 33/4).

Diverticolosi del sigma:

      -    stato dopo sigmoidectomia per via laparotomica, settembre 2001.

Ipertensione arteriosa trattata.

Broncopatia cronicostruttiva anamnestica.

Stato dopo asportazione di un adenoma paratiroideo nell’aprile 1990."

(doc. AI 71/10-11)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. nella sua funzione di salariata (ausiliaria di pulizia e custode), è valutabile nella misura del 50% come argomentato nel capitolo discussione. L’attuale esame peritale non ci permette quindi di confermare l’asserito peggioramento dello stato di salute, bensì una situazione di stazionarietà. (…)” (doc. AI 71/12), hanno concluso:

"  (…)

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le menomazioni dovute ai disturbi dell'apparato locomotorio sono state descritte nel capitolo discussione. Sul piano psicologico e mentale, per contro, non vi sono attualmente menomazioni limitanti la capacita lavorativa. Le conseguenze a riguardo dei disturbi dell'apparato locomotorio, possono essere così riassunte:

L'A deve evitare di eseguire lavori troppo pesanti, che richiedano la ripetuta elevazione del braccio ds. al di sopra del cinto scapolare, oppure lavori con continui movimenti di flessione ed estensione del tronco (per esempio lavare vetri, sollevamento o trasporto di pesi sopra i 15-20 kg). Riteniamo pertanto che l'attività attuale sia ancora praticabile nella misura del 50%, dove l'A non dovrebbe lavorare quale donna di pulizie o custode per più di quattro ore il giorno. Dagli atti in nostro possesso possiamo confermare che queste limitazioni, sono da prendere in considerazione a partire dall'inizio degli anni '90 (l'A. dall'1.11.1991 è beneficiaria di una rendita AI per un grado di invalidità del 50%).

Da allora lo sviluppo delle limitazioni della capacità lavorativa non ha presentato importanti cambiamenti. Come detto sopra, l'evoluzione é piuttosto stazionaria: l'esame peritale evidenzia un miglioramento degli aspetti psicologici e mentali, nonché dei disturbi algici diffusi, mentre leggere più marcati sono i disturbi degenerativi a livello della colonna cervicale e della spalla ds. Concordiamo con il nostro consulente reumatologo nell'affermare che, tutto sommato, l'evoluzione dei danni alla salute dell'apparato locomotorio, é da considerare come stazionario.

L'ambiente di lavoro dell'A. (ditta di pulizie __________ di __________ presso la dogana di __________), é sicuramente in grado di sopportare gli attuali disturbi psichici dell'A.

Nella sua funzione di casalinga (l'A. vive sola in un appartamento a __________), riteniamo che il grado di capacità lavorativa possa raggiungere la misura del 70%.

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Riteniamo poco probabile la possibilità di migliorare la capacita lavorativa dell'A. sul posto di lavoro attuale, vista ormai la cronicizzazione dei suoi disturbi. Se, dal punto di vista puramente teorico, un intervento di acromioplastica alla spalla ds. potrebbe portare ad un miglioramento dei disturbi, riteniamo che presso quest'A., specialmente in considerazione pure degli aspetti psicopatologici, qualsiasi intervento sia da evitare in quanto porterebbe ad un peggioramento dell'intera situazione algica.

In considerazione degli aspetti psicopatologici, dell'assenza di una spiccata motivazione da parte dell'A stessa che, rammentiamo, in passato (vedi atti del 16.03.1992 e del 28.08.1992), ha ricorso per ben due volte presso il TCA e il TFA contro la decisione della cassa __________ di __________, non riteniamo possibile effettuare provvedimenti di integrazione. In considerazione della situazione generale riteniamo poco probabile che, al momento attuale, quest'A possa aumentare la sua capacità lavorativa in altre attività professionali.

10   RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Domande supplementari non sono poste.

Su richiesta dell'A., ci permettiamo d'inviare una copia di questa perizia al medico curante dr. __________.

(…)." (doc. AI 71/12-13)

                                         Con comunicazione 27 maggio 2002 (doc. AI 74/1), viste le risultanze della perizia del SAM e la proposta 21 maggio 2002 del dr. __________ (doc. AI 73/1), l’Ufficio AI ha quindi confermato il diritto alla mezza rendita.

                               2.6.   Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’assicurata di una mezza rendita di invalidità e la conferma della stessa in occasione delle revisioni intraprese d’ufficio negli anni 1993, 1997 e 2000.

                                         Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nell’ottobre 2006 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le condizioni di salute dell’assicurata sono rimaste tali da giustificare la conferma del diritto alla mezza rendita.

                                         Dagli atti risulta che nel maggio 2004 l’Ufficio AI ha intrapreso d’ufficio un’altra revisione (doc. AI 78/1).

                                         Visto il rapporto di decorso 30 giugno 2004 (doc. AI 81/1-2), nel quale il dr. __________ ha attestato un peggioramento dello stato di salute, il dr. __________, nelle raccomandazioni 8 settembre 2004 (doc. AI 84/1-2), ha indicato la necessità di una perizia reumatologica a cura del dr. __________.

                                         Il dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia 21 febbraio 2005 (doc. AI 87/1-11), posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome somatoforme da dolore persistente; fibromialgia; periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a destra – rottura completa del sopraspinato e rottura apicale dell’infraspinato (IRM 06.10.03); modica sindrome del tunnel carpale bilaterale (ENG 06.05.04); gonalgie croniche a destra – modiche alterazioni degenerative (IRM 10.12.04); sindrome cervicospondilogena cronica – modiche alterazioni degenerative senza neurocompressione (…)” (doc. AI 87/7-8), ha concluso:

"  (…)

B  CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.  MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI

A livello psicologico e mentale trovo diversi problemi. Il principale è una sindrome somatoforme da dolore persistente già discusso in dettaglio nella perizia del 08.05.02. Attualmente, da non specialista, non ritengo che la paziente stia attraversando un episodio depressivo.

Le menomazioni a livello fisico sono state descritte in dettaglio in precedenza. La valutazione di problematiche sociali non è oggetto di questa perizia.

2. CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE

2.1 COME Si RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?

Sindrome somatoforme e fibromialgia limitano lievemente la capacità di lavoro attraverso dolori cronici insonnia e stanchezza. La periartropatia omeroscapolare su rottura della cuffia del rotatori limita in modo importante la capacità lavorativa in ogni attività che richieda movimenti ripetitivi con l'arto superiore destro e particolarmente movimenti sopra l'orizzontale ma anche in ogni attività manuale soprattutto se relativamente pesante. La sindrome del tunnel carpale bilaterale e di modica entità può limitare lievemente la capacità lavorativa in lavori che richiedano la posizione di iperestensione o iperflessione del polso nonché movimenti ripetitivi di iperestensione e iperflessione del polso. La sindrome cervicospondilogena può limitare lavori che richiedano posizioni molto inergonomiche con la colonna cervicale particolarmente se prolungate. Gonalgie e dolori alle caviglie possono transitoriamente limitare in misura minore lunghi spostamenti, spostamenti su terreni accidentati, movimenti di flessione/estensione delle ginocchia e la posizione inginocchiata.

2.2 ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI INTATTE E DELLA CAPACITÀ DI CARICO

Capacità funzionate residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il sollevamento e il trasporto di carichi molto leggeri è lievemente ridotta a causa della problematica alla spalla sinistra, per carichi leggeri è ridotta, per carichi medi è molto ridotta, per carichi pesanti è esigua e per carichi molto pesanti nulla. La capacità funzionale residua per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg è molto ridotta e con pesi superiori esigua.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

La capacità funzionale per lavori leggeri e di precisione è praticamente normale. Per lavori medi è ridotta, per lavori pesanti è esigua e molto pesanti nulla. La rotazione della mano può avvenire normalmente.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

La capacità funzionale residua per lavori a braccia elevate è molto ridotta a esigua, con rotazione del tronco praticamente normale, seduta e piegata in avanti praticamente normale, eretta e piegata in avanti praticamente normale. La capacità funzionale per lavori da inginocchiata e con ginocchia in flessione è lievemente ridotta.

d) Mantenere posizioni statiche:

L'assicurata può mantenere normalmente la posizione seduta mentre per la posizione eretta la capacità funzionale è lievemente ridotta.

e) Spostarsi, camminare:

L'assicurata può spostarsi normalmente fino a 50 m e anche oltre, per lunghi tragitti la capacità funzionale è lievemente ridotta, per spostamenti su terreno accidentato è lievemente ridotta, per salire e scendere la scale è lievemente ridotta. Lavori su ponteggi e scale a pioli sono sconsigliati per motivi di sicurezza.

f) Diversi:

La possibilità di implicare le due mani è lievemente ridotta a causa della sindrome del tunnel carpale. Lavori in equilibrio o bilanciandosi sono sconsigliati vista la presenza di più problemi a carico dell'apparato locomotore, per motivi di sicurezza.

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.

2.3 L'ATTIVITA ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?

Sì, ma solo nella misura del 25% in accordo con la valutazione soggettiva della paziente e con la valutazione del medico curante.

2.4 SE SÌ, IN QUALE MISURA (ORE AL GIORNO)?

La paziente può lavorare come addetta alle pulizie di uffici durante 2 ore al giorno.

2.5 È PRESENTE INOLTRE UNA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

No.

2.7 DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?

Da un punto di vista oggettivo è possibile affermare che la situazione della spalla destra, che determina principalmente il peggioramento della capacità lavorativa della paziente, è documentato dal 06.10.03.

2.8 QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

Da allora la situazione riguardo alla capacità lavorativa può essere considerata uguale a quella attuale nonostante la paziente abbia presentato ulteriori problemi che in questo ambito possono essere considerati minori.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1. È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

La paziente lavora già come addetta alle pulizie per 2 ore al giorno. Tenendo conto del fatto che la capacità lavorativa sarebbe nettamente migliore in un'attività adatta, dal punto di vista reumatologico sarebbe teoricamente possibile offrire all'assicurata misure professionali.

2. È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

No.

3. L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?

L'assicurata è in grado di svolgere un lavoro leggero, che rispetti le limitazioni funzionali precedentemente descritte e in particolare eviti movimenti eccessivamente ripetitivi e sopra l'orizzonte con la spalla destra a tempo pieno, con un rendimento ridotto nella misura del 20%.

(…)." (doc. AI 71/12-13)

                                         Con decisione 7 novembre 2005 (doc. AI 93/1-2), viste le risultanze della perizia 21 febbraio 2005 del dr. __________ (doc. AI 87/1-11) e le annotazioni 26 luglio 2005 con le quali il dr. __________, medico SMR, ha preso posizione in merito allo scritto 24 giugno 2005 del dr. __________ (doc. AI 90/1 e 91/1), l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla mezza rendita.

                                         In sede di opposizione l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica.

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 3 ottobre 2006 (doc. AI 103/1-3), ha concluso:

"  (…)

in sede di opposizione vengono presentati:

-    certificato dr. __________ del 24.6.2005: viene attestata una IL del 75% preesistente con seguente IL 100% dal 16.3.2005 dopo operazione varicosi e artroscopia ginocchio destro. Egli ritiene impossibile una ripresa dell'attività lavorativa nella funzione di ausiliaria a causa della sindrome del tunnel carpale bilaterale e la rottura della cuffia dei rotatori a livello della spalla destra.

-    certificato dr. __________ del 6.12.2005 attestante la presenza di una rottura della cuffia dei rotatori alla spalla destra con seguente impossibilità di svolgere mansioni pesanti al proprio domicilio.

-    referto RM ginocchio destro del 5.12.2005: diagnosi clinica di stato dopo meniscectomia ginocchio destro, conosciuta cisti di Baker, dolori continui. Viene evidenziato: esito dopo meniscectomia parziale mediale a sinistra e attualmente marcato edema midollare del condilo femorale mediale con marcate alterazioni focali della cartilagine del condilo mediale e scopertura della superficie ossea, reperto compatibile con un'incipiente osteonecrosi o una frattura sottocondrale.

Valutazione: l'attuale documentazione mostra quale patologia con possibile peggioramento da dopo la perizia reumatologica la problematica al ginocchio destro. Le altre patologie elencate dal dr. __________, in particolare la sindrome del tunnel carpale e la rottura della cuffia dei rotatori sono patologie ben note e debitamente prese in considerazione in ambito peritale. In considerazione della problematica del ginocchio destro l'assicurata è da ritenersi inabile al 100% nell'attività di ausiliaria di pulizia, questo a partire dal 16.3.2005, data indicata dal dr. __________, trattandosi di attività da svolgere in posizione eretta. La problematica del ginocchio permette però lo svolgimento di attività prevalentemente sedentaria senza la posizione accovacciata o inginocchiata. La problematica della spalla non permette lo svolgimento di attività sopra l'orizzontale o attività fisicamente pesanti. A causa della sindrome del tunnel carpale l'assicurata non è in grado di svolgere attività in iperestensione o iperflessione del polso o movimenti ripetitivi di iperestensione o iperflessione del polso. La sindrome cervicospondilogena non permette lo svolgimento di attività in posizione inergonomica con la cervicale (iperestensione, rotazione). (nota: i limiti esposti si basano sulla valutazione peritale dr. __________ e riconoscendo la presenza di una patologia degenerativa a livello delle ginocchia invalidante (fonte: Sozialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung, Springer-Verlag).

In conclusione l'assicurata è in grado di svolgere un'attività lavorativa fisicamente leggera rispettosa dei limiti funzionali sopra esposti nella misura del 70-80%, questo a partire da 3.2005, per i periodi precedenti si riconferma la valutazione peritale dr. __________. A partire da 3.2005 l'attività di ausiliaria di pulizia non risulta più esigibile.

Per quanto concerne il lato psichiatrico in presenza di patologia somatoforme / fibromialgia va precisato che l'assicurata è stata valutata in ambito peritale nel 2002 dove è stata negata la presenza di una componente psichiatrica invalidante. La recente documentazione medica come pure la valutazione peritale reumatologica non mostrano elementi in favore di una modifica della situazione psichiatrica).

(…)." (doc. AI 103/2-3)

                                         Viste le valutazioni del dr. __________ e il rapporto finale 10 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 105/1-3), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 25 ottobre 2006 (doc. AI 106/1-9), ha confermato il diritto ad una mezza rendita.

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   Nella fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.5 e 2.6) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.7), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad una mezza rendita ritenuto che l’assicurata, dal mese di marzo 2005, é da ritenersi inabile al 100% nella sua attività di ausiliaria di pulizia e abile al lavoro nella misura del 75% in attività adeguate.

                                         Innanzitutto va osservato che alla perizia 21 febbraio 2005 del dr. __________, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.

                                         Il dr. __________, con scritto 24 giugno 2005 (doc. AI 90/1), ha attestato che “(…) all’inizio di aprile la paziente è stata operata dal Dr. __________ per una grave varicosi alla gamba destra e il 16.06.2005 è stata sottoposta ad artroscopia del ginocchio destro con meniscectomia parziale mediale. Entrambi gli interventi sono riusciti ma come capita in questi casi si è assistito ad un peggioramento del quadro fibriomialgico. Già prima di questi interventi chirurgici la paziente era inabile al 75%, mentre dal 16.03.2005 è inabile al 100%. (…)”. Ritenuta poi la rottura completa della cuffia dei rotatori alla spalla destra e una sindrome del tunnel carpale bilaterale, il dr. __________ ha concluso che “(…) vista la situazione, la signora RI 1 è impossibilitata a compiere qualsiasi attività professionale anche leggera, che richieda l’utilizzo delle mani e delle braccia. (…)” (doc. AI 90/1).

                                         Al riguardo il TCA rileva che, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (cfr. in proposito consid. 2.7), il dr. __________, nonostante gli interventi in parola siano riusciti, non motiva e documenta compiutamente l’asserito peggioramento del quadro fibriomialgico. Quanto alla rottura completa della cuffia dei rotatori alla spalla destra e alla sindrome del tunnel carpale bilaterale, queste diagnosi sono state considerate dal dr. __________ nella perizia 21 febbraio 2005 e il dr. __________, ponendo una valutazione diversa, si limita ad attestare in modo del tutto generico un’inabilità totale anche in un’attività leggera.

                                         Anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 26 luglio 2005, ritenuta la situazione valetudinaria invariata rispetto alla perizia del SAM, ha concluso che “(…) il dr. __________ afferma in data 24 giugno 2005 che un peggioramento della fibromialgia si è verificato dopo due interventi (per varicosi e meniscopatia) conclusisi con successo. Non vi sono alterazioni strutturali in grado di obiettivare questo peggioramento. Per quanto attiene alla sindrome del canale carpale ed alla rottura della cuffia dei rotatori, queste affezioni sono prese in considerazione nella conclusione del dr. __________. (…)” (doc. AI 91/1).

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

                                         Anche avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di opposizione (certificati medici 29 novembre e 6 dicembre 2005 [doc. AI 94/37 e 94/38] con i quali il dr. __________ ha attestato le assenze dal lavoro dal 14 marzo 2000 al 31 dicembre 2005 nonché l’impossibilità di svolgere lavori pesanti al proprio domicilio a causa della rottura della cuffia dei rotatori alla spalla destra, e referto radiologico della RM ginocchio dx del 5 dicembre 2005 [doc. AI 97/2], rilasciato dalla Clinica __________ e sottoscritto dal dr. __________) non è possibile concludere per un peggioramento della situazione valetudinaria con ripercussioni sul grado d’invalidità.

                                         Infatti, ribadito che la rottura completa della cuffia dei rotatori alla spalla destra e la sindrome del tunnel carpale bilaterale, sono state considerate dal dr. __________ nella perizia 21 febbraio 2005, nel referto radiologico 6 dicembre 2005, posta la seguente valutazione “(…) esiti dopo meniscetomia parziale mediale a sinistra e attualmente marcato edema midollare del condilo femorale mediale con marcate alterazioni focali della cartilagine del condilio mediale e scopertura della superficie ossea: reperto compatibile con un’incipiente osteonecrosi o una frattura sottocondriale – cisti di Baker con esiti da sanguinamento intra-cistico (…)” (doc. AI 97/2), il dr. __________ non si è espresso circa la capacità lavorativa in attività adeguate.

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 3 ottobre 2006 (doc. AI 103/1-3), ritenuto che “(…) l’attuale documentazione mostra quale patologia con possibilità di peggioramento da dopo la perizia reumatologica la problematica del ginocchio destro. (…)”, ha osservato che “(…) in considerazione della problematica del ginocchio destro l’assicurata è da ritenersi inabile al 100% nell’attività di ausiliaria di pulizia, questo a partire dal 16.3.2005, data indicata dal dr. __________, trattandosi di attività da svolgere in posizione eretta. La problematica del ginocchio permette però lo svolgimento di attività prevalentemente sedentaria senza la posizione accovacciata o inginocchiata. (…)” e concluso che “(…) l’assicurata è in grado di svolgere un’attività lavorativa fisicamente leggera rispettosa dei limiti funzionali sopra esposti nella misura del 70-80%, questo a partire da 3.2005, per i periodi precedenti si riconferma la valutazione peritale del dr. __________. (…)” (doc. AI 103/2-3, sottolineatura del redattore).

                                         In sede di ricorso, quale nuova documentazione, l’assicurata ha prodotto il rapporto medico basato su visita 21 novembre 2006 del dr. __________, il certificato medico 19 dicembre 2006 del dr. __________ e il referto RM della spalla destra 3 gennaio 2007 (doc. B, VIII/1 e VIII/3).

                                         Anche questa documentazione non è in grado di sovvertire le valutazioni appena sopra esposte.

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, attesta un’inabilità completa nella sua attività di ausiliaria di pulizie senza tuttavia esprimersi circa la capacità lavorativa in attività adeguate.

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 9 gennaio 2007, ha espresso la seguente valutazione: “(…) l’attuale rapporto del dr. __________ evidenzia quale unica nuova problematica la presenza di dolori perimalleolari bilaterali di dignità incerta in presenza di un esame RM blando (presenza unicamente di segni degenerativi moderati). In considerazione del fatto che l’assicurata è già stata ritenuta non idonea per attività da svolgere prevalentemente in piedi questa problematica non comporta un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa non essendo le caviglie sollecitate in attività prevalentemente sedentarie. (…)” (doc. VI/Bis).

                                         Il dr. __________, della __________, nel certificato medico 19 dicembre 2006, non ha escluso una capacità lavorativa in attività adeguate e ha concluso che “(…) per quanto concerne l’attività lavorativa non può stare a lungo in piedi né camminare specialmente se porta dei pesi. Evitare scale e salite. Per quanto concerne la spalla evitare lavori al di sopra della testa nonché alzare e portare pesi superiori ai 3 kg con la mano dx. Può svolgere delle attività con le braccia accostate al tronco come pure delle attività sedentarie con possibilità di alzarsi e muovere le ginocchia.” (doc. VIII/1).

                                         La RM spalla destra 3 gennaio 2007 (doc. VIII/3) non evidenzia poi lesioni che non sono già state considerate dal dr. __________ nella perizia 21 febbraio 2005.

                                         Al riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 6 febbraio 2007, ha concluso che “(…) in pratica il dr. __________ conferma l’esigibilità lavorativa come esposto nella mia presa di posizione del 3.10.2006 per quanto concerne il ginocchio. Per quanto concerne la problematica della spalla l’attuale RM conferma in pratica le lesioni note (sovraspinato e infraspinato), la patologia risulta quindi quella già nota e debitamente valutata nella perizia reumatologica dr. __________. (…)” (cfr. doc. X/Bis).

                                         Per quanto riguarda infine all’aspetto psichiatrico va qui rilevato che, nella perizia pluridisciplinare 2 maggio 2002 (doc. AI 71/1-13), il SAM aveva concluso che dal punto di vista prettamente psichiatrico non risulta alcuna limitazione del grado di capacità lavorativa.

                                         Anche il dr. __________, nella perizia 21 febbraio 2005 (doc. AI 87/1-11), ha evidenziato che “(…) attualmente, da non specialista, non ritengo che la paziente stia attraversando un episodio depressivo. (…)” (doc. AI 87/9).

                                         Il dr. __________, nell’esame oggettivo, ha poi osservato che l’assicurata è “(…) psichicamente adeguata (…)” (doc. B, pag. 2).

                                         Il rappresentante dell’assicurata, dopo aver sostenuto, nelle osservazioni 25 gennaio 2007, che “(…) la nostra assistita in data odierna ha sostenuto una visita presso il Dr. Med. __________ psichiatra psicoterapeuta di __________ che appena in nostro possesso vi invieremo, a complemento delle nostre osservazioni. (…)” (doc. VIII), non ha più trasmesso alcuna documentazione medica al TCA.

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                               2.9.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.210 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.09.2007 32.2006.210 — Swissrulings