Raccomandata
Incarto n. 32.2006.170 ir/td
Lugano 8 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, 1961, coniugato e padre di due figli, meccanico collaboratore presso __________ di __________ dal 1990, ha chiesto il 18 agosto 1997 - per il tramite del fiduciario RA 1 - prestazioni AI per adulti a causa del morbo di Bechterew contratto nel corso del marzo 1997.
Nel proprio rapporto medico il dott. __________ della __________ di __________ attesta l'esistenza del danno alla salute, facendolo risalire al 1989 ed una possibilità di miglioramento grazie a provvedimenti sanitari.
Lo specialista ha indicato che RI 1:
" …berichtet anamnestisch über Beschwerden im Bereich der Hüften bds., die Beschwerden dauern unter Einnahmen von Ponstan jeweils nur einige wenige Tage. Zu längerer Arbeitsunfähigkeit ist es deshalb bis jetzt unseres Wissens nicht gekommen. Bei Auftreten der geschilderten Beschwerden oder allenfalls bei Vorliegne eines Kniegelenksergusses ist der Patient jeweils für eine mechanisch beanspruchende Tätigkeit kurzzeitig nicht arbeitsfähig. Über die genauen Arbeitsunfähigkeiten können wir keine Auskunft geben." (Doc. AI 8)
Dal canto suo il curante dott. __________ di __________ ha indicato l'insorgenza di dolori all'anca sinistra, intermittenti e quindi all'anca destra ed alla colonna con "bloccaggi e oppressione toracica". Il medico ha quindi precisato un peggioramento delle condizioni di salute.
Nella propria indagine l'UAI ha raccolto una valutazione del dott. __________ di __________ destinata all'assicuratore __________ indicando, quale diagnosi, una "sospetta spondilartropia sieronegativa (HLA-B 27 positivo)" indicando una inabilità lavorativa del 50%.
Alla luce di questi atti medici e delle ulteriori certificazioni dell'Università di __________ l'UAI ha deciso di concedere a RI 1 una mezza rendita dal 1° maggio 1998 (doc. 26 UAI) e quindi l'iniziale versamento di complessivi CHF 1'923.- all'assicurato per la rendita completiva alla moglie e per le rendite semplici per figli del beneficiario.
B. Tramite il proprio fiduciario RI 1 ha chiesto, il 23 maggio 2001, il riesame della procedura a seguito di un aggravamento delle condizioni di salute. L'aggravamento delle condizioni di salute è stato confermato l'8 giugno 2001, dal curante dott. __________ (doc. 32-2 UAI).
L'8 ottobre 2001 il dott. __________, specialista in malattie reumatiche con studio a __________, ha stilato un dettagliato referto medico da cui emerge la diagnosi di sindrome da dolore cronico di tipo fribromialgico e spondartropia seronegativa con pregresse manifestazioni assiali (per i dettagli: doc. 34-1 UAI). Il professionista, che si rivolge al curante, indica un'incapacità al lavoro del 70% da rivalutare e, nonostante una prognosi - dopo un periodo di dolori - "piuttosto sfavorevole" rileva che RI 1 è ben motivato a riprendere un'attività al 50%.
Il medico incaricato dall'AI ha comunque ritenuto insufficienti gli elementi per considerare un'inabilità superiore al 50% (dott. __________, scritto del 24 ottobre 2002, doc. 40 UAI).
L'amministrazione ha quindi chiesto al dott. __________ di __________ l'erezione di una perizia redatta il 6 gennaio 2003 e conseguente all'esame peritale del 30 dicembre 2002. Il dott. __________, dopo avere evidenziato una dettagliata anamnesi personale, sistemica e sociale e dopo avere raccolto dal paziente i dati soggettivi ed avere operato le sue constatazioni oggettive ritiene una spondilartropia sieronegativa HLA B27 positiva concludendo, per gli aspetti relativi alla capacità lavorativa, con i seguenti rilievi:
" Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colona vertebrale.
Giudico una capacità lavorativa al 70% per impieghi adeguati allo stato di salute, la riduzione dell'abilità lavorativa del 30% è dovuta alla presenza di una rigidità mattutina protratta del rachide con persistenza di dolori infiammatori.
Nella sua attività professionale principale di meccanico d'auto, addetto come tale alla riparazione e manutenzione di veicoli, sussiste un'inabilità lavorativa del 70%, a partire dal 1 luglio 2001, visto che questo lavoro si svolge prevalentemente in posizioni inergonomiche (vedasi descrizione del datore di lavoro del 29 agosto 1997)." (doc. AI 46)
La dott.ssa __________, collaboratrice dell'amministrazione, ha formulato conseguentemente la proposta di abilità lavorativa al 70% in attività adeguate con trasmissione dell'incarto alla consulente in integrazione professionale (CIP) per l'applicazione di provvedimenti professionali. La CIP, nel suo rapporto finale (doc. 54 UAI), ha ritenuto un salario da invalido di CHF 23'451.- e quanto l'assicurato avrebbe percepito presso il precedente datore di lavoro è stato fissato in CHF 75'920.- per una invalidità di 69%. L'amministrazione ha emanato una decisione di aumento della rendita a fronte di una invalidità indicata del 70% (ma in realtà del 69%) e ciò con effetto dal 1° ottobre 2001. L'errore è stato rilevato in epoca successiva (Doc. 62 UAI).
C. Nel corso della primavera 2005 l'UAI ha avviato una procedura di revisione della rendita AI a norma dell'art. 87 OAI.
A tal fine l'amministrazione ha requisito un rapporto medico del dott. __________ del 28 luglio 2005 che attesta una situazione stazionaria, un rapporto del radiologo dott. __________ del 15 luglio 2005 ed uno, del medesimo professionista, del 20 ottobre 2004: il primo indicante che l'articolazione sacro-iliaca sinistra "dimostra segni di pregressa sacro-ileiti e non può essere considerata normale" e, quello precedente, che segnala invece un "reperto normale per l'età del paziente".
Il consulente all'integrazione professionale incaricato di effettuare un nuovo calcolo ha ritenuto invariato il danno alla salute ed un salario da valido di CHF 77'514.- mentre per il salario da invalido ha indicato (doc. 70):
" In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido si deve partire da un salario di Fr. 53'040.- (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, uomini, valore mediano aggiornato al 2004).
A questa cifra, per gli assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.
La CL dal punto di vista medico è del 70%, la riduzione del 25% (vedi rapporto CIP del 18.06.2003). II salario da invalido è dunque di Fr. 27'846.
Grado di invalidità:
77514- 27846 x 100 = 64%
77514
La consulente ha quindi - escludendo provvedimenti di tipo professionale - considerato una diminuzione dell'invalidità.
D. Con progetto di decisione 16 maggio 2006 l'UAI ha comunicato al rappresentante del ricorrente di essere incorso in un errore ritenendo un'invalidità del 70% invece del 69%. L'UAI ha rilevato il cambiamento del diritto con la 4a revisione della LAI che riconosce, con un grado di invalidità "compresa tra il 60% ed il 70% … il diritto a solamente ¾ di rendita" ed ha osservato che "dalla documentazione … agli atti in fase di revisione … lo stato di salute è rimasto invariato … confrontando il guadagno … senza il danno alla salute, ovvero Fr. 78'390.- con quello … in attività adatte, cioè Fr. 27'846.-, si ottiene un grado AI pari al 64%".
L'amministrazione ne ha concluso che RI 1 ha diritto a ¾ di rendita. Il 12 giugno 2006 il rappresentante di RI 1 si è opposto. Esperiti ulteriori accertamenti in particolare mediante acquisizione di certificazioni del curante (doc. 81-5) valutate comunque dal dott. __________ incaricato dall'UAI che non ha ritenuto una modifica nelle condizioni di salute e nessuna modifica circa la capacità di lavoro, l'UAI ha emanato la sua decisione confermando la riduzione della rendita dal 1° ottobre 2006.
E. Con ricorso 27 ottobre 2006 RI 1, sempre patrocinato da RA 1, contesta il provvedimento dell'amministrazione. In particolare, dopo avere ricapitolato i fatti il ricorrente evidenzia che a base della propria decisione l'UAI ha posto la perizia del dott. __________ che avrebbe visitato l'assicurato "quando il suo fisico non era sotto pressione" e quindi con una reazione differente. Nell'ambito del lavoro "esponendo il proprio corpo allo stress vitale tutta la parte reattiva nella regione lombo-spinale si infiamma, si irrigidiscono le articolazioni, è ridotta la mobilità, è impedito nei movimenti, zoppica" con dolori alle ossa. L'impossibilità al lavoro sarebbe assoluta.
Il ricorrente richiama gli atti del dott. __________ "chiari, convincenti e inconfutabili" e propone una visita specialistica, egli conclude definendo "strano" il calcolo dell'amministrazione. RI 1 chiede l'annullamento della decisione ed il ripristino dell'intera rendita.
Dal canto suo l'UAI propone la reiezione del gravame rammentando come il certificato medico del dott. __________ è stato oggetto di esame da parte del SMR che ha concluso per l'assenza di variazione nello status fisico del ricorrente. Nelle more della procedura il giudice delegato ha indetto un'udienza così come richiesto dal rappresentante del ricorrente. In sede dibattimentale le parti hanno mantenuto le posizioni.
in diritto
in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente espresse.
2. La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
3. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve decidere se, correttamente, l'UAI ha ridotto la rendita di cui era beneficiario RI 1.
4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; STFA del 14 luglio 2006 nella causa A. [U 156/05], consid. 5; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
5. Il ricorrente, come correttamente ritenuto dal dott. __________ nella sua perizia reumatologica, soffre di spondilartropia sieronegativa, HLA B27 positiva. Il professionista ha eseguito un esame dettagliato preciso puntuale. In merito alle sue verifiche reumatologiche della colonna vertebrale egli così si è espresso:
" Cifosi dorsale prolungata non particolarmente pronunciata, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale compensata, posizione orizzontale del bacino. Colonna cervicale limitata di due terzi alla flessione con impatto muscolare, dolori risentiti lombari, libera all'estensione, limitata di 1/3 alla lateroflessione verso destra con impatto muscolare, di 1/3 alla rotazione globale verso sinistra, dolori a fine corsa alla lateroflessione verso destra e alla rotazione globale verso sinistra, lateroflessione verso sinistra e rotazione globale verso destra libere; dorsale praticamente bloccata alla flessione/estensione, lateroflessioni libere, movimenti dorsali doloranti in continuazione, indolenzimento dei levatori scapolari all'altezza delle scapole, indolenzimento all'inserzione della muscolatura anteriore del collo e sternocostale multisegmentale soprattutto a sinistra, lombare dolorante ai movimenti soprattutto a fine corsa, libera alla flessione, limitata di 113 all'estensione e alle lateroflessioni; zone d'irritazione sacrali a sinistra, segno di Mennell positivo a destra, a sinistra negativo." (Doc. AI 46)
mentre per le articolazioni periferiche egli ha ritenuto:
" Spalle libere ai movimenti assistiti passivi senza arco dolente. Gomiti liberi ai movimenti passivi, dolori a fine corsa all'iperflessione. Polsi senza tumefazione, mobilità conservata simmetrica, dolori a fine corsa all'iperestensione. Articolazioni delle dita non indolenzite, senza sinoviti.
Anche bilateralmente doloranti inguinali ai movimenti assistiti passivi che risultano normali e simmetrici, indolenzimento al trocantere maggiore femorale a destra, segno di Patrick bilateralmente 26cm. Ginocchia stabili, test di McMurray negativo, mobilità normale indolore. Articolazioni tibioastragaliche indolenzite dalle due parti, non tumefatte, mobilità passiva normale e simmetrica. Piedi traversopiatti bilaterali, indolenzimento dell'articolazione metatarsofalangea IV a sinistra." (Doc. AI 46)
A questi accertamenti (che smentiscono la critica mossa in sede di udienza al metodo adottato dal dott. __________) ha fatto seguito una lunga, dettagliata, puntigliosa e precisa discussione e valutazione. In questo capitolo peritale il dott. __________ considera ampiamente e valuta doverosamente quanto segnalato dal dott. __________ ossia:
" una sindrome da dolore cronico tipo fibromialgico con fenomeni funzionali d'accompagnamento." (Doc. AI 46)
Aspetti d'altronde noti al perito come ben si desume dal referto peritale a livello di anamnesi personale (cfr. in particolare doc. 46-2 UAI). Il perito ne ha tratto le seguenti conclusioni:
" La terapia con Diclofenac al bisogno non è a mio avviso sufficiente ad influenzare il dolore infiammatorio riferito attualmente dall'assicurato: un potenziamento è possibile sostituendo il Diclofenac con l'Indometacina, eventualmente con la Butazolidina, andando fino alla dose massima permessa. L'assicurato dovrebbe seguire in continuazione una ginnastica per il morbo di Bechterew includendo una ginnastica respiratoria." (Doc. AI 46)
e per quanto riguarda la capacità lavorativa, come già evidenziato, il professionista si è espresso nei seguenti termini:
" Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale.
Giudico una capacità lavorativa al 70% per impieghi adeguati allo stato di salute; la riduzione dell'abilità lavorativa del 30% è dovuta alla presenza di una rigidità mattutina protratta del rachide con persistenza di dolori infiammatori.
Nella sua attività professionale principale di meccanico d'auto, addetto come tale alla riparazione e manutenzione di veicoli, sussiste un'inabilità lavorativa del 70%, a partire dal 1 luglio 2001, visto che questo lavoro si svolge prevalentemente in posizioni inergonomiche (vedasi descrizione del datore di lavoro del 29 agosto 1997)." (Doc. AI 46)
Questi elementi non sono assolutamente posti in discussione da alcuna attestazione medica. In particolare la certificazione 14 agosto 2006 del suo curante che ritiene non proponibile l'esecuzione di altre attività (doc. 81-3) è comunque smentita dalla certificazione del dott. __________ del 23 giugno 2006 secondo cui un lavoro leggero per al massimo mezza giornata sarebbe proponibile. Ma è soprattutto il rilievo del dott. __________, espresso nel suo rapporto all'UAI (doc. 61-1) e che attesta una situazione stazionaria al 27.7.2005, che ribadisce il rapporto __________.
Anche il dott. __________, richiesto di fornire il suo parere, ha ritenuto come dalle attestazioni mediche agli atti (dr. __________ 28 luglio 2005 e dr. __________ 14 agosto 2006) "risulta che lo stato di salute … è rimasto invariato".
Alla luce di questi aspetti quanto evidenziato in sede ricorsuale, ossia che la visita del dott. __________ è avvenuta quando il ricorrente "non era sotto pressione" e quindi non nel "preciso momento" in cui il corpo era in "crisi" appare irrilevante. Il dott. __________, noto e stimato professionista il cui lavoro non è stato posto in dubbio dagli altri specialisti del settore interpellati, conosce la patologia diagnosticata, i suoi picchi e le sue regressioni, gli effetti e l'influenza sulla capacità lavorativa.
Il fatto che nel momento in cui "tutta la parte reattiva nella regione lombo-sacrale si infiamma" possano presentarsi conseguenze quali una zoppia e dolori come sostenuto da RI 1 non è novità per nessuno, tanto meno per un professionista della materia quale il perito. Il dott. __________, che ha visto personalmente il ricorrente, ha avuto a disposizione – tra l'altro – tutta una serie di atti e documenti tali da permettergli completa conoscenza del caso. D'altro canto la perizia attesta l'esistenza di episodi infiammatori.
6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), nell’ambito delle assicurazioni sociali, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda il medico curante, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in caso dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), STFA del 27 dicembre 2001 nella causa P., I 603/01; cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
Va qui rammentato che, sempre nell’ambito delle assicurazioni sociali, e meglio dell’assicurazione per l’invalidità, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
Inoltre, nella sentenza 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
Con sentenza del 28 maggio 2004 (I 702/03), il TFA ha evidenziato che in un precedente caso esaminato:
" … questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
A proposito delle perizie allestite dal SAM, va evidenziato come in ambito di assicurazione invalidità il TFA ha accertato che "l'indipendenza e l'imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento, richieste dagli art. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU, erano già garantite prima dell'entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto riconosciuto a essi centri. L'influenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si limitava a questioni d'ordine amministrativo-organizzativo. Con il nuovo statuto è stato ancorato il concetto dell'indipendenza medico-specifica dei periti, che già esisteva in precedenza." (DTF 123 V 175, in particolare pag. 178 consid. 4b, STFA del 5 novembre 2002 nella causa S., I 665/00, consid. 2.3).
7. Nel caso concreto, come evidenziato, la perizia del dott. __________ appare completa, precisa, dettagliata, esplicita, approfondita e conseguente a visite ed esami di dettaglio. Il professionista, di grande competenza, ha analizzato tutti gli aspetti della patologia (nota) ed ha acquisito tutti gli elementi atti a completare il suo giudizio. A tale valutazione, che i rapporti medici successivi prodotti non smentiscono limitandosi a segnalare asserito peggioramento ma senza eseguire approfondimenti e senza dare motivazione per gli stessi, questo Tribunale deve attenersi. Se ne deve concludere che le condizioni di salute di RI 1 non hanno subito un peggioramento e devono essere ritenute stazionarie.
D'altra parte lo stesso dott. __________ (doc. UAI 61-1) indica una situazione stazionaria e, nel certificato 9 ottobre 2006, evidenzia una "discrepanza" tra quanto lamentato dal ricorrente e quanto oggettivabile.
Il dott. __________ ha, non diversamente dal suo collega dott. __________, indicato come lo status fisico di RI 1 non abbia subito modifiche sostanziali.
8. Rettamente l'UAI ha indicato di essere incorso in un errore al momento dell'assegnazione della rendita piena in favore del ricorrente con effetto dal 1° ottobre 2001. Il calcolo dell'invalidità era stato operato correttamente, allora, da parte della consulente in integrazione professionale.
Il doc. 54 costituisce il rapporto finale di __________ che ha considerato la formazione di RI 1, i dati economici aggiornati e l'ampiezza ed entità del danno alla salute con conseguente impossibilità a mantenere "una tenuta regolare" (Doc. 54-2 UAI) tanto da imporre, oltre all'impossibilità di una reintegrazione professionale, il riconoscimento di una riduzione dell'ipotetico reddito da invalido del 25% a CHF 23'451.-. In altri termini a fronte di un reddito allora ritenuto per attività semplici e ripetitive leggere, da svolgere al 70%, reddito fissato sulla base dei valori indicizzati al 2002 dell'inchiesta svizzera dei salari, la consulente ha operato una riduzione del 25% per "riduzioni di ergonomia". Il salario da valido quale meccanico AMAG sarebbe stato di CHF 75'920.- con una capacità residua di guadagno del 30,889% arrotondata al 31%.
9. In ossequio alla giurisprudenza federale vale qui di seguito la pena di evidenziare i criteri giurisprudenziali per la determinazione del tasso di riduzione del reddito da invalido conseguibile da parte dell’assicurato. Infatti, la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb). Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute.
Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L., inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L., inc. n. 36.2004.49) a fronte di lombalgie.
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104 consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido:
"(…) Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)".
Si aggiunga che in un recente caso sottoposto a giudizio di questa Corte in ambito di indennità per perdita di guadagno è stato ritenuto dall'assicuratore, per un’assicurata nata nel 1960 (e quindi non anziana) alla luce della sua nazionalità italiana e del suo domicilio in Svizzera, la scolarità e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute nella misura del 100%, una decurtazione del 15% per un’invalidità causata da una “una sindrome lombo-radicolare persistente su marcata discopatia cronica L4-L5 con possibile irritazione radicolare di L4 a sinistra, protrusione intraforaminale con possibile irritazione radicolare di L5 a destra”.
In concreto la questione a sapere se in favore del ricorrente sia stata ritenuta una percentuale di diminuzione del reddito da invalido eccessiva, come paventato dal rappresentante dell’amministrazione in sede d’udienza, può essere lasciata aperta e non impone esame di dettaglio, solo in sede d’udienza l’amministrazione è giunta con un calcolo empirico contemplante una riduzione del reddito da invalido limitata al 10% e ciò senza motivazione e sostrato. Sarà compito semmai dell’UAI, in occasione della prossima revisione della rendita, approfondire, nel rispetto della giurisprudenza, tale tema in maniera completa ed adeguata.
10. L'invalidità di RI 1 era quindi del 69% così come calcolato dall'amministrazione (doc. 54) e dava diritto, prima della 4a revisione della LAI a decorrere dal 1° gennaio 2004, ad una rendita piena.
Erroneamente l'UAI ha ritenuto un'invalidità del 70% comunicata a RI 1 (doc. 56).
Questo fatto ha comportato, da parte dell'UAI, la mancata corretta applicazione delle disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003 (4° revisione LAI) relative all'art. 28 LAI che, alla lettera f, prevedono che le rendite intere correnti versate per un grado di invalidità del 66 2/3 per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l'entrata in vigore della 4a revisione ai beneficiari che "in quel momento hanno già compiuto 50 anni" (ciò che non è il caso per il ricorrente). Per tutte le altre rendite per un grado di invalidità inferiore al 70% - ossia per i casi come quello del qui ricorrente e cioè età inferiore ai 50 anni ed invalidità compresa tra il 66 e 2/3 ed il 69% - le rendite dovevano essere "rivedute entro un anno dall'entrata in vigore della modifica di legge". Questo errore dell'UAI ha comportato, in favore del ricorrente, il versamento, a partire dall'inizio del 2004, di una rendita intera mentre già allora, per le citate norme transitorie, la rendita doveva essere ridotta a 2/3.
Non occorre qui esaminare la sussistenza dei presupposti di una riconsiderazione (in questo senso il doc. 84-2 UAI) alla luce dell'omessa emanazione di una decisione formale di riduzione della rendita che la 4a revisione della LAI imponeva, come indicato, ed alla luce del versamento continuato di una rendita intera nonostante il grado d'invalidità del 69%. Chiaramente l'errore dell'amministrazione ha comportato l'omissione segnalata. Si rilevi comunque che effettivamente l'UAI ha errato omettendo di ridurre la rendita ciò che ha comportato il versamento di una rendita intera non dovuta almeno dalla vigenza della 4a revisione sino al settembre 2006. L'amministrazione apprezzerà giuridicamente tali circostanze e ne trarrà, laddove necessario, le necessarie conseguenze. Qui il tema è riferito al diritto alla rendita piena dal 1 ottobre 2006.
Come indicato nelle considerazioni di fatto nell'ambito della prevista revisione del diritto alla rendita l'UAI ha accertato lo stato di salute immutato dell'assicurato. La CIP ha effettuato nuova verifica del grado di invalidità operando gli accertamenti economici che il caso imponeva a fronte di un'incapacità al guadagno sostanzialmente costante. Si richiamano qui le verifiche eseguite presso __________, precedente datore di lavoro del ricorrente, con accertamento di un salario annuo di CHF 77'514.32 aggiornato al 2004 e, per il 2005, elevato a CHF 78'390.- quale redito da valido senza il danno alla salute. Per il reddito da invalido l'UAI ha aggiornato il dato al 2005 secondo i parametri applicabili in virtù della recente giurisprudenza cifrandolo, in maniera non puntualmente contestata dal ricorrente, in CHF 27'846.- (già ridotto).
Il calcolo operato (invalidità del 64%) appare corretto.
Questo valore non consente di attribuire al ricorrente la rendita piena da lui pretesa. Anche se i valori fossero rimasti in rapporto costante come alla precedente decisione dell'UAI - ossia l'invalidità fosse rimasta al 69% - le nuove norme della 4a revisione della LAI non avrebbero consentito di mantenere la rendita completa in precedenza accordata.
Nonostante i toni utilizzati dal rappresentante del ricorrente ("Il signor RI 1 si ritrova a dover mendicare quello che ingiustamente gli è stato tolto; oltre il danno anche le beffe"), non essendo subentrato un significativo peggioramento nello stato di salute di RI 1, la rendita è stata correttamente diminuita, come è avvenuto per tutte le persone con età inferiore ai 50 anni ed un tasso di invalidità compreso tra il 66 e 2/3% ed il 69% per gli effetti della 4a revisione della LAI. Il tasso di invalidità calcolato ed indicato nella decisione è corretto e non consente il versamento della rendita piena.
Da quanto precede discende la reiezione dell'impugnativa.
11. Nel suo gravame RI 1 chiede "una visita specialistica". Alla luce di quanto contemplato agli atti tale accertamento peritale non appare necessario. La perizia del dott. __________, analizzata in precedenza, appare completa illuminante ed attuale.
Le certificazioni prodotte ulteriormente dal ricorrente, succinte, non motivate adeguatamente e non concludenti, non sono atte a seriamente metterla in dubbio come evidenziato.
Come noto, siccome ripetutamente indicato nelle sentenze di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Come rilevato nel caso concreto agli atti sono stati raccolti sufficienti e chiarificanti elementi per il giudizio che incombe a questo Tribunale. Da un lato la valutazione del dott. __________, quindi le determinazioni del dott. __________ e del dott. __________ a conferma della situazione che emerge dall’incarto, appaiono sufficientemente chiare senza che sia necessario operare una valutazione peritale. La diagnosi della patologia e le conseguenze di tale patologia appaiono elementi chiariti oltre misura come pure acclarato a sufficienza è lo stato stazionario della patologia e l'assenza di peggioramento. Un rapporto peritale non potrebbe portare nuovi elementi di valutazione non bastando generiche e non approfondite indicazioni di una tendenza al peggioramento delle condizioni di salute ad imporre nuova perizia (cfr. doc. 81-1 in fondo scritto dal dott. __________ 14 agosto 2006), soprattutto considerato che il curante dott. __________ il 28 luglio 2005, aveva attestato una situazione stazionaria con spiegazioni dettagliate (cfr. 61-1 e 61-2 UAI). Anche il certificato 9 ottobre 2006 del dott. __________ non revoca in dubbio le conclusioni del perito. A controversia amministrativa ormai ampiamente insorta con l'UAI il dott. __________ ha constatato una "discrepanza relativa fra disturbi soggettivi e reperti oggettivabili durante gli esami". Tale circostanza e la volontà di chiarire la sintomatologia algica (i dolori) ed i loro effetti che "ridurrebbe" la capacità lavorativa (cfr. doc. B) non sono elementi oggettivi chiari precisi e supportati da accertamenti medici, tali da imporre un approfondimento specialistico.
12. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione va confermata.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese cifrate in CHF 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti