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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2007 32.2006.124

March 22, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,621 words·~13 min·6

Summary

L'opposizione inoltrata é tardiva e non vi sono motivi che giustificano la restituzione del termine: a ragione l'UAI l'ha dichiarata irricevibile. Nella misura in cui chiede di pronunciarsi nel merito il ricorso é irricevibile. Per il diabete atti trasmessi all'UAI perché si pronunci senza indugio.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.124   FS

Lugano 22 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 luglio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 luglio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, attiva quale agente di viaggio, nel gennaio 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti volta ad ottenere, quale mezzo ausiliario, una calza compressiva per linfodema e una partecipazione ai costi della cura del diabete mellito tipo 1 non coperti dalla cassa malati (doc. AI 12/1-8 e 14/1).

                               1.2.   Con decisione 28 aprile 2006 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni adducendo che la calza elastica non figura nella lista esaustiva dei mezzi ausiliari allegata all’ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) e che la stessa non può neppure essere riconosciuta quale mezzo di cura in quanto non è in relazione diretta con i provvedimenti sanitari (doc. AI 22/1-2).

                               1.3.   Con scritto 20 giugno 2006, trattato dall’amministrazione alla stregua di un’opposizione interposta contro la decisione 28 aprile 2006 (doc. AI 24/1), l’assicurata ha chiesto all’Ufficio AI di esprimersi “(…) in merito all’aiuto ausiliare sui costi del mio diabete (…)” e di “(…) voler rivalutare anche sulla calza elastica (…)” (doc. 23/1-2).

                               1.4.   Con decisione su opposizione 12 luglio 2006 l’Ufficio AI ha stabilito che l’opposizione è irricevibile in quanto tardiva (doc. AI 25/1-3).

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (denominato erroneamente opposizione) sostenendo che vi sono “(…) validi motivi affinché la mia opposizione venga riconsiderata, e che la mia richiesta di prestazioni [è] più che giustificata, trattandosi di cure permanenti che incidono notevolmente sul nostro bilancio famigliare (…)” (doc. I).

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni rilevando che “(…) a titolo abbondanziale si sottolinea che a giusta ragione l’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) ha già respinto in ordine l’opposizione 20.6.2006 inoltratagli dall’assicurata, in quanto la stessa risultava ampiamente tardiva; in ogni caso, l’opposizione di cui sopra avrebbe trovato resistenza anche nel merito poiché le condizioni alla base dell’art. 21 LAI non sono affatto realizzate nel caso di specie (…)” (doc. III).

                               1.7.   Con scritto 9 agosto 2006 l’assicurata ha comunicato al TCA che tutti i certificati medici a sua disposizione sono già stati trasmessi all’Ufficio AI mettendosi a disposizione per una visita di controllo da parte di un medico di fiducia.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Oggetto del presente ricorso è la questione a sapere se la decisione su opposizione 12 luglio 2006 – che ha dichiarato irricevibile perché tardiva l’opposizione 20 giugno 2006 – è conforme o meno alla legislazione federale, non invece quella di sapere se con la decisione 28 aprile 2006 è a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni formulata dall’assicurata nel mese di gennaio 2006.

                                         E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti.

                                         In casu la decisione su opposizione contestata si limita unicamente a dichiarare irricevibile l’opposizione 20 giugno 2006 in quanto tardiva.

                                         Al riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (DTF 130 V 389).

                                         Inoltre, salvo le eccezioni esplicitamente previste dalla legge, il TCA può entrare nel merito del ricorso solo in presenza di una decisione su opposizione (SVR 2005 AHV Nr. 9).

                                         Di conseguenza, relativamente alla richiesta ricorsuale di voler pronunciarsi nel merito del diritto alle prestazioni richieste, il gravame deve essere dichiarato irricevibile.

                                         Nel merito

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

                                         L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Il cpv. 3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

                                         Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

                                         Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell’art. 38 LPGA (cfr. RU del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato introdotto un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

                                         In secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue:

"  (…)

3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

  a.   dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla  Pasqua incluso;

  b.   dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

  c.   dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”

                               2.4.   In concreto, il TCA constata che contro la decisione formale 28 aprile 2006 – con la quale l’Ufficio AI le ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 22/1-2) – l’assicurata ha sollevato opposizione il 20 giugno 2006 (doc. AI 23/1).

                                         Anche se notificata solo per posta semplice, per le ragioni che seguono, è da ritenere che l’opposizione inoltrata il 20 giugno 2006 é manifestamente tardiva in quanto inoltrata ampiamente dopo il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione 28 aprile 2006.

                                         Nell’opposizione 20 giugno 2006 l’assicurata ha precisato che “(…) le chiedo scusa per il ritardo ma sono stata presa dal trasloco e solo questo fine settimana sono riuscita ad avere un attimo di tempo per rileggere tutta la nostra corrispondenza (…)” (doc. AI 23/1, la sottolineatura è del redattore).

                                         Anche nel ricorso – quindi in un momento in cui sapeva che l’Ufficio AI aveva ritenuto la sua opposizione tardiva – l’assicurata ha puntualizzato che “(…) desidero anzitutto scusarmi per il ritardo nell’invio del mio ricorso 20 giugno 2006, dovuto ad impegni personali e di lavoro (…)” (doc. I, la sottolineatura è del redattore).

                                         In simili circostanze il TCA deve pertanto concludere che l’opposizione 20 giugno 2006 inoltrata contro la decisione 28 aprile è tardiva come riconosciuto a più riprese dalla stessa assicurata.

                               2.5.   Occorre ora stabilire se l’assicurata può eventualmente prevalersi della restituzione del termine.

                                         Secondo l'art. 41 cpv. 1 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interes-sato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.

                                         Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2).

                                         Con effetto dal 1° gennaio 2007 l’art. 41 LPGA è stato modificato come segue:

"  Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.” (cfr. RU del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276))

                                         Il TCA rileva innanzitutto che la giurisprudenza concernente la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà sviluppata prima dell’entrata in vigore dell’art. 41 LPGA è tuttora valida (vedi la STFA del 5 dicembre 2006 nella causa E. [I 854/06], consid 2.1).

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, pag. 417; U. Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 ss.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                         Va qui rilevato che i criteri per stabilire se si è di fronte ad un "impedimento non colpevole" sono gli stessi e valgono sia nel caso in cui l'interessato agisce direttamente che in quello in cui si avvale di un rappresentante.

                                         La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03; STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

                                         Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                               2.6.   Nel caso in esame va rilevato che l'assicurata non ha formulato un'esplicita richiesta di restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (cfr. art. 41 LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2006).

                                         Agli atti risulta, infatti, soltanto lo scritto 20 giugno 2006 con il quale essa ha manifestato il suo disaccordo con la decisione 28 aprile 2006. E’ pertanto a giusta ragione che questo scritto è stato trattato quale opposizione (doc. AI 23/ 1-2 e 24/1).

                                         In ogni caso, anche volendo considerare che l’assicurata abbia presentato un’istanza di restituzione contestualmente all’opposizione 20 giugno 2006 – ella osserva infatti che: “(…) le chiedo scusa per il ritardo ma sono stata presa dal trasloco e solo questo fine settimana sono riuscita ad avere un attimo di tempo per rileggere tutta la nostra corrispondenza (…)” (doc. AI 23/1) – la stessa andrebbe respinta.

                                         Infatti, vista la giurisprudenza federale sopra citata (cfr. consid. 2.5), i motivi addotti (trasloco, impegni personali e di lavoro [doc. AI 23/1 e I]) non giustificano una restituzione del termine.

                                         In simili circostanze, l’inoltro tardivo dell’opposizione non è scusabile e la decisione impugnata che l’ha ritenuta irricevibile va confermata.

                               2.7.   Come visto (cfr. consid. 1.1), con la domanda di prestazioni AI per adulti – oltre a una calza compressiva per linfodema quale mezzo ausiliare – l’assicurata ha chiesto anche una partecipazione ai costi della cura del diabete mellito tipo 1 non coperti dalla cassa malati (doc. AI 12/1-8 e 14/1).

                                         Con la decisione 28 aprile 2006 l’Ufficio AI non ha riconosciuto “nessuna garanzia per calza elastica” (doc. AI 22/1-2).

                                         Con la decisione su opposizione 12 luglio 2006 (oggetto della presente vertenza, doc. AI 25/1-3) – anche se nello scritto 20 giugno 2006 l’assicurata ha osservato espressamente che “(…) nella mia richiesta di prestazioni 23 gennaio u.s. – oltre ai costi della calza elastica – ho anche indicato i costi enormi che devo affrontare d’ora in avanti per il mio diabete tipo 1 che purtroppo nella vostra ultima lettera del 28 aprile, non specificate alcuna risposta in merito (…)” (doc. AI 23/2) – l’Ufficio AI si è limitato a non entrare nel merito dell’opposizio-ne in quanto tardiva.

                                         Anche in sede di ricorso l’assicurata ha rilevato che “(…) faccio quindi anche presente che nella loro lettera 12 luglio e quella precedente del 28 aprile, NON viene fatta alcuna menzione ai costi che ora debbo sopportare anche per la cura del Diabete tipo 1 di cui mi sono affetta e da me menzionata nella lettera inviatali il 23 gennaio e del 20 giugno u.s.! (…)” (doc. I).

                                         In merito alla domanda di prestazioni per la cura del diabete gli atti devono dunque essere trasmessi all’Ufficio AI perché si pronunci senza indugio sulla richiesta.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                         §    Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.7.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.124 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2007 32.2006.124 — Swissrulings