Raccomandata
Incarto n. 32.2006.113 FC/sc
Lugano 15 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 maggio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nell’ottobre 2003 RI 1, nata nel __________, già attiva come segretaria, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da “grave rizartrosi a destra, stato dopo 2 artroscopie per meniscopatia e artrosi del ginocchio sinistro”, indicando il danno esistente dall’ottobre 2002 (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, per decisione 13 maggio 2005 l’Ufficio AI, fissato un grado di invalidità del 57%, ha riconosciuto alla richiedente il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2003 motivando:
" (...)
Esito degli accertamenti
In considerazione degli atti medici specialistici ed economici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurato è portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno sia nello svolgere l'attività professionale che nella cura dell'abitazione. L'assicurato dedica 63% del tempo giornaliero all'attività lavorativa mentre è casalinga per il restante 37%.
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si evince che l'attività è proponibile in misura 60% dall'ottobre 2002 e, dalla stessa data, ritiene che in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è pure del 60%.
L'orientatore AI indica che il reddito esigibile in attività adeguate allo stato di salute quale impiegata di commercio con esperienza trentennale, debba essere ridimensionato ulteriormente del 10% in considerazione dell'età (58enne) e della conseguente difficoltà di adattamento ad una nuova professione. Il reddito da invalida viene quindi fissato in Fr. 31'976.-- contro il reddito da sano pari a Fr. 80'310.-- riferito ad un'occupazione a tempo pieno.
Reddito annuale esigibile: senza invalidità CHF 80'310.-con invalidità CHF 31'976.-- Perdita di guadagno CHF 48'334.-- = Grado d'invalidità quale salariata 60%
Dall'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica esperita a domicilio risulta che l'impedimento nello svolgere le mansioni di casalinga è pari al 51% dall'ottobre 2002.
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 57% come rappresentato nello specchietto a margine.
Attività Limitazione Grado d'invalidità parziale Casalinga 37% impedimento 51% grado AI 19% Salariata 63% impedimento 60% grado AI 38% grado ponderato AI 57%
Fa quindi d'uopo concludere con un'invalidità come sopra descritto, inabilità che apre il diritto a prestazioni AI alla scadenza dell'anno d'attesa dall'insorgenza del danno alla salute secondo gli art. 8 LPGA cpv. 2 e 3, 29 LAI.
Decidiamo pertanto:
Dal 1.10.2003 l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita." (Doc. AI 41-1+2)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, con la quale ha chiesto una rivalutazione del caso e in sostanza il riconoscimento di un grado d’invalidità superiore, in data 18 aprile 2006 l’Ufficio AI ha inviato all’assicurata uno scritto del seguente tenore:
" In data 8 giugno 2005 è stata inoltrata un'opposizione contro la decisione del 13 maggio 2005 emanata dall'Ufficio Al del Cantone Ticino.
Riesaminata l'intera fattispecie, l'amministrazione ha constatato che sussiste la possibilità di modificare la decisione 13 maggio 2005 a svantaggio dell'assicurata per i motivi che verranno elencati qui di seguito:
1) Dalla perizia reumatologica effettuata dal dottor __________ in data 20 settembre 2004, emerge che la signora RI 1 presenta un'inabilità lavorativa del 40% sia come segretaria in uno studio legale e notarile (attiva per 19 anni in tale professione) sia in qualunque altro lavoro d'ufficio (idealmente a tempo pieno e con un rendimento ridotto del 40%). Nel caso concreto, l'assicurata lavorava quale segretaria d'ufficio presso il __________ di __________ a tempo parziale, attività attualmente ancora esigibile nella misura del 60% come da rapporto peritale sopraccitato.
2) Nel caso concreto, l'interessata svolgeva solo parzialmente un'attività lucrativa e quindi risulta applicabile l'art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
" Qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l'art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell'azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla rendita un'attività lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un'attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125V 146.
Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata MAI ha applicato il metodo misto e più precisamente l'amministrazione ha appurato che l'assicurata lavorava nella misura del 63% quale segretaria d'ufficio mentre per il rimanente 37% essa era attiva quale casalinga.
3) Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b), che l'assicurata è abile al lavoro nella misura del 60% nella professione abitualmente svolta di segretaria/impiegata d'ufficio. Siccome l'assicurata (in base agli esiti peritali) è stata ritenuta inabile al lavoro "unicamente" nella misura del 40% nella sua professione di segretaria d'ufficio, è proprio in detta attività che ella può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un'altra attività. Né vi sono motivi per non ritenere che l'assicurata, dal punto di vista economico, facendo uso di tutto l'impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di guadagno di pari grado.
4) Secondo prassi, per determinare il grado d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da un'assistente sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le normali mansioni quotidiane.
Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni di casalinga, dopo un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state riassunte in tabelle di riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle attività svolte dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica (diversi).
Le stesse permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro simili per composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.
In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143).
Nella fattispecie l'UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute ed in conclusione l'assistente sociale ha stabilito che l'assicurata, nelle abituali mansioni di casalinga, presenta un'incapacità di lavoro del 51 %.
In casu, in considerazione di un grado d'invalidità del 19% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del 37% con una limitazione del 51 %) ed un grado d'invalidità del 3% (considerata un'attività parziale di salariata in ragione del 63% con una capacità di lavoro del 60% come da rapporto peritale del dr. __________ del 20.09.2004), la somma fra i due gradi d'invalidità testé citati determina un grado d'invalidità globale (salariata+casalinga) del 22%.
Visto il risultato al quale si è appena giunti, l'assicurata in oggetto non presenta quindi il grado minimo del 40% richiesto dalla legge per poter beneficiare del diritto alla rendita d'invalidità (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).
La forniamo quindi l'occasione di esprimere le sue considerazioni in merito al progetto di riesame ed eventualmente di ritirare l'opposizione. In quest'ultimo caso la decisione 13.05.2005 crescerà in giudicato e sarà quindi valida ed applicabile a tutti gli effetti, riservata un'eventuale riconsiderazione d'ufficio. La preghiamo pertanto di comunicarci le sue intenzioni a mezzo del formulario allegato che dovrà esserci ritornato entro e non oltre il 5 maggio 2006.
Se l'opposizione non sarà ritirata entro i termini assegnati, l'UAI emetterà una decisione a sfavore dell'assicurata, contro la quale sarà comunque possibile interporre ricorso presso l'autorità competente." (Doc. AI 52-1+2+3)
In risposta, in data 4 maggio 2006 il legale di RI 1 ha osservato:
" Con la presente la informo che è intenzione della signora RI 1 mantenere l'opposizione avverso la decisione emessa il 13 maggio 2005 dall'Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione invalidità.
La signora RI 1 soffre notevolmente a causa della rizartrosi degenerativa alla mano destra ed a quella sinistra. Ella porta a tutti e due gli arti delle protesi (tutori) che le fissano il movimento degli stessi impedendole di fare dei gesti che peggiorerebbero il suo stato.
Si ribadisce ancorai una volta con forza che una incapacità lavorativa come casalinga valutata in ragione del 51% è manifestamente troppo bassa. La signora RI 1 infatti non è per niente in grado di svolgere le normali attività domestiche. In particolare ella non riesce a svolgere quanto segue:
- fare i letti
- stirare
- cucinare
- fare il caffè (mancanza della forza necessaria per chiudere la macchinetta per il caffé)
- aprire bottiglie o scatolame in genere (aprire una scatola di tonno è per lei proibitivo)
- impugnare qualsiasi tipo di oggetto ( riesce a bere una tazzina di caffè unicamente con entrambe le mani e facendo molto fatica)
- passare l'aspirapolvere o lo straccio per la polvere
- lavare i vetri
- fare la spesa (non riesce a trasportare generi alimentari pesanti ed ingombranti, come il latte, l'acqua, etc.)
- cucire
- fare dei bucati ed stendere i panni ad asciugare
Per quanto attiene alla capacità lavorativa come impiegata d'ufficio si ribadisce che una capacità lavorativa del 60% è eccessiva. Si contesta quindi il contenuto della perizia reumatologica effettuato dal dr. __________ il 20 settembre 2004. La signora RI 1 è infatti impossibilitata a svolgere quelli che sono gli elementari lavori d'ufficio. Ella non riesce, ad esempio, ad impugnare correttamente una penna e a scrivere al computer. Ci si chiede come si possa sostenere che a fronte di una situazione del genere la signora RI 1 sia ancora in grado di lavorare al 60%. Basterebbe un colloquio per rendersi conto di persona a che stadio sia giunta la malattia invalidante.
In sostanza si chiede che venga rivalutato il grado d'invalidità patito dalla signora in ambito domestico. Come già postulato in sede d'opposizione si chiede inoltre che la signora venga sottoposta ad una nuova perizia medica da un altro esperto al fine di valutare la sua effettiva capacità lavorativa quale impiegata d'ufficio."
(Doc. AI 53-1+2)
1.3. In data 16 maggio 2006 l’Ufficio AI ha quindi emanato una decisione su opposizione con la quale, respinta l’opposizione, ha soppresso la mezza rendita di invalidità motivando come segue:
" (...)
7. In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione.
Orbene, come visto, l'aspetto reumatologico è stato valutato a mezzo di esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
In casu, la valutazione peritale espressa dal dottor __________ è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali sovresposti.
8. Nel caso in esame, l'interessata svolgeva solo parzialmente un'attività lucrativa e quindi risulta applicabile l'art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
" Qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l'art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell'azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla rendita un'attività lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un'attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125V 146. Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto e più precisamente l'amministrazione ha appurato che l'assicurata lavorava nella misura del 63% quale segretaria d'ufficio mentre per il rimanente 37% essa era attiva quale casalinga.
9. Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b), che l'assicurata è abile al lavoro nella misura del 60% nella professione abitualmente svolta di segretaria/impiegata d'ufficio. Siccome l'assicurata (in base agli esiti peritali) è stata ritenuta inabile al lavoro "unicamente" nella misura del 40% nella sua professione di segretaria d'ufficio, è proprio in detta attività che ella può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un'altra attività. Né vi sono motivi per non ritenere che l'assicurata, dal punto di vista economico, facendo uso di tutto l'impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di guadagno di pari grado.
10. Secondo prassi, per determinare il grado d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da un'assistente sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le normali mansioni quotidiane.
Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni di casalinga, dopo un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state riassunte in tabelle di riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle attività svolte dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica (diversi). Le stesse permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro simili per composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.
In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143).
Nella fattispecie l'UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute. In conclusione, l'assistente sociale ha stabilito che l'assicurata, nelle abituali mansioni di casalinga, presenta un'incapacità di lavoro del 51 %.
11. In casu, in considerazione di un grado d'invalidità del 19% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del 37% con una limitazione del 51%) ed un grado d'invalidità del 3% (considerata un'attività parziale di salariata in ragione del 63% con una capacità di lavoro del 60% come da rapporto peritale del dr. __________ del 20.09.2004), la somma fra i due gradi d'invalidità testé citati determina un grado d'invalidità globale (salariata+casalinga) pari al 22%.
L'assicurata non presenta quindi il grado minimo del 40% richiesto dalla legge per poter beneficiare della rendita d'invalidità; nel caso in esame, non entrano neppure in considerazione provvedimenti d'integrazione professionale, poiché questi non migliorano la residua capacità di guadagno. In effetti, la CIP nel suo rapporto del 21 marzo 2005, ha precisato che l'assicurata può essere reinserita nel mondo del lavoro senza l'applicazione di provvedimenti professionali reintegrativi.
12. Nel caso concreto, visto quanto sovraesposto, il diritto alla mezza rendita d'invalidità assegnato con decisione 13 maggio 2005 non sussiste e la relativa prestazione (in conformità all'art. 88bis cpv. 2 OAI) deve essere pertanto soppressa a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della presente decisione." (Doc. AI 54-5+6+7)
1.4. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, tramite il suo legale, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto l’attribuzione di almeno mezza rendita di invalidità precisando, tra l’altro, quanto segue:
" (...)
Per la valutazione dell'invalidità nel caso concreto, l'UAI si è avvalso del cosiddetto metodo misto, fondato sugli art. 28 cpv. 2ter LAI e 27bis OAI ed applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale e nell'altra parte del tempo a disposizione si occupano dell'economia domestica:
La decisione impugnata è pervenuta ad un grado di invalidità globale del 22% ottenuto dalla somma "di un grado di invalidità del 19% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del 37%, con una limitazione del 51%) ed un grado di invalidità del 3% (considerata un'attività parziale di salariata in ragione del 63% con una capacità di lavoro del 60% (...) )" (decisione impugnata, pto 11. pag. 6).
Si tratta di un'applicazione errata del metodo misto, che perviene ad un risultato arbitrario ed insostenibile, per le ragioni che verranno esposte qui di seguito.
L'UAI ha calcolato il grado di invalidità nell'attività professionale considerando una restante capacità lavorativa di RI 1 del 60% di un tempo pieno lavorativo e rilevando che "siccome l'assicurata (...) è stata ritenuta inabile al lavoro "unicamente" nella misura del 40% nella sua professione di segretaria d'ufficio, è proprio in detta attività che ella può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un'altra attività".
Ciò è illogico. A prescindere dal grado di capacità lavorativa residua attestata dal medico AI, che è troppo elevata (cfr. pto. 5), si osserva che prima dell'insorgere del danno alla salute, RI 1 non lavorava a tempo pieno, bensì al 63%.
Del resto, proprio per questo motivo, l'UAI ha deciso di ricorrere al metodo misto per il calcolo della rendita (pto. 8 decisione impugnata). Poi però, al momento del calcolo, l'UAI ha considerato che l'assicurata potesse utilizzare tutte le proprie capacità lavorative per svolgere l'attività professionale. Il dottor __________ aveva addirittura rilevato che l'assicurata sarebbe in grado di svolgere un lavoro "idealmente a tempo pieno e con un rendimento ridotto del 40%". Ha quindi ammesso un grado di invalidità del 3% (63%-60%, senza alcuna perdita di guadagno). Ma nel contempo le ha rifiutato il riconoscimento di una piena inabilità per quanto riguarda le attività domestiche che lei svolgeva nel restante tempo (il 37%).
Si tratta di una palese contraddizione:
Occorreva in effetti rispettare la divisione tra attività lucrativa e lavori domestici che sarebbe stata attuata dall'assicurata senza la lesione fisica, tenendo conto della sua situazione familiare, sociale e professionale e delle sue scelte. In altri termini, per evitare di penalizzare gli assicurati che hanno scelto di svolgere un'attività a tempo parziale, è necessario applicare il metodo misto considerando quello che avrebbe fatto l'assicurato nelle medesime circostanze senza la lesione alla salute, il suo reddito che avrebbe percepito se fosse stato sano (cfr. Jean-Louis Duc, commento della STF 25.7.2005, 1.844/04, in: AJP/PJA 2005, pag. 1423 segg.).
La signora RI 1 già in precedenza ripartiva il proprio tempo tra attività lavorativa e domestica in ragione del 63% rispettivamente del 37%. Senza il danno alla salute non avrebbe comunque più lavorato al 100%. Invece l'UAI, al momento della scelta del metodo di calcolo ha ammesso che l'assicurata lavorasse a tempo parziale (ed ha scelto il metodo misto) e poi, al momento dell'applicazione di tale metodo, le ha richiesto di dedicare tutte le sue forze residue nell'attività professionale, al prezzo di una rinuncia all'esecuzione di compiti domestici (non essendovi più forze residue per farli). Salvo poi non riconoscerle un'inabilità totale per le attività domestiche, bensì solo parziale.
Ci si chiede quindi con quali risorse la signora RI 1 sia in grado di svolgere tali attività se deve sfruttare al massimo tutte le sue forze per quella professionale: occorrerà pure concederle un tempo di recupero (nel quale ovviamente non può svolgere le attività domestiche). L'UAI invece esige che lei svolga l'attività professionale con un impiego di tempo (e forza) maggiore ora che è malata rispetto all'epoca in cui era sana. Impone in sostanza ad una donna che aveva deciso di dedicare una parte delle proprie forze all'attività casalinga di rinunciare totalmente a tale attività per svolgere quella lavorativa con tutte le sue forze residue. Ma non le riconosce d'altro canto una inabilità totale per le attività domestiche, chiedendole quindi forze supplementari per queste ultime.
In sintesi, prendendo in considerazione un'abilità al 60% di un tempo pieno di lavoro invece che del tempo parziale effettivamente sostenuto dall'assicurata (il 63%), l'assicurazione ha svuotato le norme legali relative al calcolo del metodo misto della propria sostanza. Il calcolo concreto conduce ad un risultato iniquo e scioccante. Va rifatto tenendo conto della ripartizione delle attività dell'assicurata prima del verificarsi del danno alla salute (cfr. J.-L. Duc, op. cit.).
(...)
Di fatto, tuttavia, la signora RI 1 non è più in grado di svolgere gli elementari lavori d'ufficio: non riesce ad esempio ad impugnare una penna (anche il rapporto __________ del 2 marzo 2005, al punto 5.4., constata che la signora RI 1 "fatica a scrivere e a firmare i documenti"), a scrivere al computer, a rispondere al telefono e contemporaneamente annotare un numero di telefono o un nominativo; è difficile immaginare che riesca a svolgere adeguatamente lavori di archiviazioni, riordino incarti se fatica a sollevare raccoglitori.
Anche il rapporto medico del dr. __________ agli atti ha constatato che la signora può svolgere un'attività lavorativa rallentata con necessità di pause supplementari. Ora, la signora RI 1 ha lavorato per molti anni come segretaria di uno studio legale. Tale attività richiede ritmi sostenuti e presenta sovente situazioni di stress, sovrapposizione di più telefonate, ecc. È difficilmente pensabile che un datore di lavoro sia disposto ad assumere una segretaria che lavori in maniera rallentata e necessiti di ripetute pause.
La professione di impiegata commerciale o di uno studio legale non è più ragionevolmente esigibile dalla signora RI 1 su un mercato equilibrato del lavoro. Non quanto meno in tutte le mansioni che comporta abitualmente tale ruolo e non in maniera "performante" come esige oggi il mondo del lavoro.
(...)
La perizia ordinata dall'amministrazione e allestita dal dott. __________ (agli atti) non riflette assolutamente l'attuale stato di salute della signora RI 1 ed è in netto contrasto con le risultanze del rapporto del medico curante, dr. __________. Tali circostanze sono suscettibili di metterla in discussione (cfr. ad esempio la sentenza TFA del 30 giugno 2004, 1.166/03). La malattia di cui soffre la signora RI 1 non le permette di fatto di lavorare al 60%.
(...)
5.3. reddito da invalida
L'UAI ha considerato che a fronte di un'inabilità lavorativa del 40%, RI 1 subirebbe una perdita di guadagno di pari grado: nella decisione impugnata, ad 9, ha infatti ammesso, invero in maniera un po' affrettata, che "né vi sono motivi per non ritenere che l'assicurata, dal punto di vista economico, facendo uso di tutto l'impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di guadagno di pari grado". In sostanza, ha ammesso che la patologia sofferta dall'assicurata non sarebbe suscettibile di provocare una diminuzione del proprio salario relativo all'attività che sarebbe ancora in grado di svolgere. Anche questa conclusione è contestata.
Come visto sopra, l'attività di impiegata d'ufficio non è più adeguata. Non ad ogni modo al 60%.
Ammesso e non concesso che l'assicurata possa ancora svolgere un'attività come impiegata d'ufficio al 60%, non è assolutamente verosimile che la signora RI 1 possa continuare a percepire un salario corrispondente a quello percepito in precedenza. Ci si chiede infatti quale datore dì lavoro sarebbe disposto ad assumere come impiegata d'ufficio, con un salario corrispondente a quello che la signora RI 1 percepiva prima dell'insorgere della malattia invalidante, una signora di 58 anni che, a causa della propria patologia, presenta notevoli difficoltà nello svolgere gli elementari lavori di ufficio evocati al pto. 5.1 e può lavorare in maniera rallentata e solo facendo diverse pause.
Coerentemente, il rapporto finale __________ (21 marzo 2005) aveva infatti applicato almeno una riduzione ulteriore del 10% del salario da invalido che, seppur minima, permetteva di tenere in considerazione l'età e le difficoltà di adattamento dell'assicurata ad una nuova professione.
In realtà tale riduzione dovrebbe essere ancora superiore, viste le circostanze del caso concreto. Il reddito da invalida sarà necessariamente molto inferiore rispetto a quello che percepiva da sana.
Per tutte le suddette ragioni, quindi, la rendita va ricalcolata.
(...)
6. grado di invalidità nell'attività domestica
Sulla base di un'inchiesta a domicilio, MAI ha accertato l'esistenza di un'invalidità pari al 19% (ritenuta un'attività parziale del 37% con una. limitazione del 51 %) nell'attività di casalinga.
Preliminarmente, si ribadisce la manifesta contraddizione in cui è incorso l’UAI nell'applicazione del metodo misto (cfr. supra ad 4.): se effettivamente a RI 1 viene chiesto di utilizzare tutte le sue risorse lavorative per svolgere la propria attività professionale, che le provoca comunque forti dolori e stanchezza, non è più possibile esigere dall'assicurata che ne abbia ancora per svolgere i lavori domestici quando rientra dal lavoro!
Ad ogni modo, l'incapacità lavorativa come casalinga fissata al 51%, sulla base di un'inchiesta a domicilio durata poche ore, è manifestamente troppo bassa.
(...)
II relativo grado di invalidità deve quindi essere calcolato nuovamente. Nella denegata ipotesi in cui anche questo Giudice dovesse ritenere che tutta la residua capacità lavorativa di RI 1 debba essere dedicata all'attività professionale, l'inabilità domestica deve essere aumentata in maniera corrispondente e sarà quindi totale (il 100% del 37%), non essendo possibile domandare ad una persona malata l'impiego di forze maggiori rispetto a quando era sana.
Ad ogni modo, si chiede che questo Giudice ordini una anche nuova valutazione del grado corretto dell'inabilità nei lavori dell'economia domestica." (Doc. I)
1.5. Nella risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato:
" (...)
Metodo di calcolo
Stando alla ricorrente, l'UAI avrebbe proceduto ad una "applicazione errata del metodo misto" (ricorso, pto 4.) in quanto "al momento dell'applicazione di tale metodo, (...) ha richiesto di dedicare tutte le (...) forze residue nell'attività professionale, al prezzo di una rinuncia all'esecuzione di compiti domestici" (ricorso, pto. 4). Ella conclude che "prendendo in considerazione un'abilità al 60% di un tempo pieno di lavoro invece che del tempo parziale effettivamente sostenuto dall'assicurata (il 63%), l'assicurazione ha svuotato le norme legali relative al calcolo del metodo misto della propria sostanza" (ricorso, pto 4.).
Abbandonata (pare) la teoria secondo la quale andrebbero prese in considerazione le ore di lavoro effettivamente svolte nell'economia domestica (opposizione 24 giugno 2005, pto 22.) - teoria comunque smentita da costante giurisprudenza (cfr. ad es. RCC 1992 p. 134) - il preteso errore dell'amministrazione risiederebbe ora nel voler imporre "ad una donna che aveva deciso di dedicare una parte delle proprie forze all'attività casalinga di rinunciare totalmente (...) per svolgere quella lavorativa con tutte le sue forze residue" (ricorso, pto 4.).
La tesi della ricorrente nasce con ogni probabilità da un malinteso. In un primo momento il grado d'incapacità lavorativa indicato dai medici è infatti riferito ad un'attività teoricamente svolta a tempo pieno (diversi elementi rendono improponibile un giudizio basato sul reale tasso d'impiego degli assicurati). Ciò non toglie che in seguito vengono calcolati i gradi d'invalidità parziali considerando i differenti tassi d'attività lucrativa e d'attività nell'economia domestica (non spetta al medico stabilire gli impedimenti quale casalinga). È solo la somma di questi ultimi a determinare il grado d'invalidità per l'assegnazione d'una rendita. Nessuno vuole imporre nulla a nessuno.
Invalidità nell'attività lavorativa
La Signora RI 1 sostiene che "È difficilmente pensabile che un datore di lavoro sia disposto ad assumere una segretaria che lavori in maniera rallentata e necessiti di ripetute pause" (ricorso, pto 5.1.)
Per quanto riguarda invece la valutazione medica, il solo fatto che le conclusioni della perizia presa in considerazione dall'UAI differiscano da quanto ritenuto dal medico curante basterebbe a rendere necessaria una "perizia giudiziaria medica completa" (ricorso, pto. 5.2.).
Anzitutto, è stato stabilito che l'assicurata è abile al lavoro nella propria professione nella misura del 60% (in effetti, alla domanda "L'attività attuale è ancora praticabile ?", il perito Dr. __________ ha risposto "Come segretaria in uno studio legale e notarile l'assicurata è attualmente inabile al lavoro nella misura del 40%"; vedi doc. 31-11 incarto AI). Premesso come l'assicurazione invalidità consideri un mercato del lavoro che offre un certo equilibrio tra l'offerta e la domanda e quindi un largo ventaglio di possibili soluzioni lavorative (mercato del lavoro equilibrato), eventuali difficoltà legate alla ricerca d'un datore di lavoro saranno nel caso competenza dell'assicurazione disoccupazione.
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una nuova perizia non appare poi in alcun modo motivata in quanto l'unica argomentazione della ricorrente ovvero il "netto contrasto con le risultanze del rapporto del medico curante" (ricorso, pto. 5.2.) non mette certo in dubbio l'oggettività e l'imparzialità di quanto finora ritenuto. Inoltre, secondo generale esperienza della vita, bisogna tener conto del fatto che, in dubbio, il medico curante attesta sempre a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc).
Reddito d'invalida
Come già sottolineato nella decisione su opposizione del 16.5.2006, siccome l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa del 40% nella sua professione di segretaria, è proprio in detta attività che ella può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un'altra attività. Né vi sono motivi per non ritenere che l'assicurata, dal punto di vista economico, facendo uso di tutto l'impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di guadagno di pari grado.
Invalidità nell'attività domestica
Nemmeno quanto riscontrato grazie all'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica soddisfa la Signora RI 1 in quanto "l'incapacità lavorativa (...) fissata al 51 % (...) è manifestamente troppo bassa" (ricorso, pto 6.). Viene pertanto richiesta anche in questo caso una nuova valutazione.
Nella concreta fattispecie, l’UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nelle attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove la stessa si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili ai disturbi fisici. Oltre alle affermazioni di chi viene valutato, è però altrettanto corretto ed anzi un dovere dell'amministrazione prendere in considerazione l'obbligo di ridurre il danno, in virtù del quale una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (per es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati ecc.), ripartendo al meglio il proprio lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia.
Gli impedimenti indicati della ricorrente sono stati così adeguatamente valutati.
L'amministrazione sottolinea l'assenza di prove atte a mettere in dubbio le valutazioni eseguite dall'assistente, la quale ha adeguatamente valutato la particolare situazione. Basti pensare che con scritto 31 gennaio 2005 pure il medico curante dichiarava: "concordo pienamente con un'inabilità al 40% come casalinga". (...)" (Doc. III)
1.6. In data 17 agosto 2006 il legale della ricorrente, prodotti quattro certificati del dr. __________, ha ulteriormente osservato:
" Entro il termine impartito il 17/19 luglio 2006 (sospeso dalle ferie giudiziarie) ribadiamo la richiesta dei mezzi di prova elencati nel ricorso, ed in particolare:
- una nuova perizia medica sullo stato di salute della signora RI 1 atta a stabilire la sua capacità lavorativa residua;
- una nuova valutazione dell'inabilità della signora RI 1 nello svolgimento delle attività domestiche.
Inoltre alleghiamo, quale doc. B, gli attestati medici allestiti dal medico curante Dott. med. __________ tra il 2004 e 2006, dai quali emerge tra l'altro un netto e rapido peggioramento del quadro clinico dell'assicurata. Tale circostanza conferma ulteriormente la necessità di allestire una nuova perizia medica da parte di uno specialista in reumatologia, siccome la valutazione medica effettuata dall'UAI non rispecchia più lo stato di salute reale della signora RI 1." (Doc. V)
In proposito, l’Ufficio AI, chiesto il parere del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso e osservato:
" (...)
Per quanto concerne l'aspetto medico, la qui ricorrente ha prodotto i certificati medici 21.7.2006, 20.2.2006, 30.3.2005 e 1.3.2004 del Dr. __________ di __________ (cfr. da doc. B 1 a doc. B 4 incarto MA).
I certificati medici di cui sopra sono stati sottoposti come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell'Al (SMR), il quale ha sostanzialmente stabilito con annotazioni 23 agosto 2006 qui allegateVi che non vi sono nel caso concreto elementi atti a modificare la valutazione clinica-lavorativa dell'assicurata in questione.
Il Dr. __________ del SMR dell'AI ha in effetti sottolineato nelle proprie annotazioni in fine di cui sopra che: "(...] Dal punto di vista medico questi certificati non permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla perizia __________, perizia che risulta tuttora completa e attendibile".
Visto quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VII)
1.7. In data 11 settembre 2006 il dr. __________ ha inviato al dr. __________ del SMR uno scritto nel quale ha contestato le precedenti prese di posizione del collega e in merito al quale il legale dell’assicurata si è espresso in data 14 novembre 2006 nel senso di condividere quanto esposto dal dr. __________ e nello scritto del 2 aprile 2007 come segue:
" Faccio riferimento alla pratica citata a margine ed in particolare allo scritto 14 novembre 2006, mediante il quale abbiamo chiesto che venga acquisito agli atti la lettera 11 settembre 2006 dal dott. __________ (medico curante della signora RI 1) al dott. __________.
In relazione a questo scambio di corrispondenza tra i medici sul decorso del disturbo invalidante della signora RI 1 ed in attesa che venga prega una decisione sulla perizia giudiziaria, le chiedo che possa essere sentito come teste il Dr. __________ per riferire sullo stadio attuale della salute della paziente.
Ritengo che questa audizione contribuirebbe ulteriormente a chiarire il contenuto della corrispondenza citata." (Doc. XIII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.6. Ora, innanzitutto a mente di questa Corte va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata nella misura del 63% e casalinga per il restante 37%. È infatti da ritenere - come indicato del resto dall’assicurata medesima -, che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute essa avrebbe continuato a lavorare a tempo parziale in tale misura. Del resto detta ripartizione non è più stata contestata, ma avallata, dall’interessata nel ricorso (cfr. consid. 1.4).
2.7. Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, generalista e medico curante dell’assicurata, il quale nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 17 ottobre 2003 ha posto come diagnosi “grave rizartrosi a destra, meniscopatia laterale e lesione del collaterale mediale del ginocchio sinistro (due artroscopie), ipertensione arteriosa”, dichiarandola inabile al lavoro nella misura del 100% dal 15 ottobre 2002 (doc. AI 9-1).
Sentito il medico del Servizio medico regionale dell’Assicura-zione invalidità (in seguito: SMR), l’Ufficio AI ha affidato il compito di esperire una perizia reumatologica al dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, dopo aver visitato la paziente il 13 settembre 2004, ha presentato il 20 settembre 2004 la sua perizia reumatologica, nella quale, poste le diagnosi di
" (...)
4. DIAGNOSI
4.1 DIAGNOSI CON INFLUENZA SULLA CAPACITA DI LAVORO:
Disturbo indifferenziato di elaborazione del dolore
Rizartrosi mediamente avanzata a destra
Sindrome algica aspecifica al ginocchio sinistro
- lesione degenerativa del corno anteriore del menisco laterale di nuova insorgenza
- periartropatia cronica
- gonartrosi incipiente al compartimento mediale e femoropatellare evidenziata all'artroscopia del 30.4.03
- stato dopo meniscectomia laterale parziale e lisciaggio della cartilagine il 30.4.2003
- stato dopo revisione della cicatrice laterale e asportazione di una piccola ernia sinoviale il 25.5.2003
Incipiente poliartrosi delle dita con incipiente rizartrosi asintomatica a sinistra
4.2 DIAGNOSI SENZA RIPERCUSSIONI SULLA CAPACITA DI LAVORO:
Ipertensione arteriosa. (...)" (Doc. AI 31-8)
ha esposto quanto segue:
" (...)
5. VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Vi è un denominatore comune ai problemi della paziente. Si tratta a mio avviso di un disturbo indifferenziato di elaborazione del dolore.
A favore della presenza di un tale disturbo parlano i seguenti elementi. I dolori alla mano destra e al ginocchio sinistro sono a priori di intensità eccessiva rispetto ai danni oggettivi riscontrati. I dolori al ginocchio sinistro sono diffusi, possono essere evocati anche solo sfiorando la pelle e non corrispondono clinicamente ad alcuna lesione specifica. Vi è un comportamento di risparmio inadeguato durante la visita.
Alla domanda di realizzare l'opposizione con il pollice destro la paziente produce uno spostamento inferiore a % cm, del tutto inadeguato per qualunque rizartrosi attivata. Infine le ripercussioni funzionali sono oggettivamente eccessive rispetto alla comune esperienza. Con il più grande rispetto per le soluzioni organizzative adottate dall'assicurata appare difficilmente comprensibile, in rapporto alle lesioni riscontrate, che la paziente debba ricorrere all'aiuto del figlio per pettinarsi o per scrivere una lettera all'ordinatore.
È utile sottolineare come non si tratti in alcun modo di un aggravamento volontario. Al contrario la paziente mostra il più grande impegno per risolvere il proprio problema, ricorrendo all'aiuto di più specialisti, anche a proprie spese e recandosi 2-3 volte alla settimana a __________ per sottoporsi a una riabilitazione intensiva.
A mio avviso ogni problematica locale non può essere discussa senza tener conto della presenza di un disturbo aspecifico di elaborazione del dolore.
Per quanto riguarda la mano destra, si tratta di una rizartrosi sintomatica dal 2002. L'esame clinico non è realizzabile in modo abituale a causa dei problemi precedentemente discussi. Le indagini radiologiche a disposizione mostrano un progressivo peggioramento relativamente rapido tra il 1999 e il 2004.
Dal punto di vista terapeutico, le risorse conservative disponibili non sono esaurite. La paziente dovrebbe beneficiare di infiltrazioni con corticosteroidi (eventualmente acido ialuronico) e soprattutto di una presa a carico di ergoterapia con misure di protezione articolari e mezzi ausiliari che le permetterebbero di dipendere meno dal figlio.
In caso di ulteriore insuccesso, personalmente non escluderei la possibilità di un'operazione (protesi o plastica sospesa). Tali operazioni ottengono abitualmente dei buoni risultati sia dal punto di vista del dolore che dal punto di vista funzionale e potrebbero notevolmente migliorare la capacità funzionale residua della paziente e la capacità lavorativa, pur tenendo conto di un rischio aumentato di insuccesso soggettivo e complicazioni quali causalgia e algodistrofa in presenza di un disturbo di elaborazione del dolore.
Per quanto riguarda il ginocchio la paziente mostra attualmente un quadro clinico aspecifico, con un risparmio inadeguato anche a questo livello. Soggettivamente vi sono dolori che si presentano anche solo toccando il ginocchio, ai cambiamenti di posizione e all'appoggio. Clinicamente vi sono effettivamente dolori anche solo sfiorando la pelle, prevalentemente all'interno del ginocchio. Questi dolori sono da Interpretare nell'ambito di un disturbo di percezione e elaborazione del dolore e non di una lesione I specifica. Ulteriormente questo quadro clinico potrebbe essere definito con il termine di periartropatia cronica cioè di irritazione cronica aspecifica di strutture periarticolari. Al momento della mia visita e in accordo con le valutazioni precedenti non trovo alcun segno infiammatorio, non trovo segni meniscali, difetti d'asse maggiore o instabilità.
Le indagini radiologiche a disposizione, che hanno dato luogo a interpretazioni discordanti, confermano senza ombra di dubbio lo stato da meniscectomia laterale parziale con ablazione di parte del corpo del menisco laterale, cioè della parte che appariva lesa alla IRM precedente.
Per inciso, anche se non è compito di questa perizia esprimersi circa il comportamento del chirurgo che ha realizzato l'artroscopia, una migliore interpretazione delle immagini scagiona però a mio avviso l'operatore da qualunque sospetto di errore medico.
È utile osservare ancora come le IRM realizzate dopo l'intervento non mostrino alcuna complicazione postoperatoria specifica. In particolare non vi è alcuna evidenza per un'algodistrofia (sindrome di Sudeck), per una capsulite retrattile, per un'osteonecrosi asettica o per una sindrome dell'edema osseo transitorio.
I dolori che la paziente accusa ancora dopo l'intervento non sono dunque da ricondurre ad alcuna complicazione chirurgica particolare ma prevalentemente a un disturbo di percezione e elaborazione del dolore insorto sulla base di modiche alterazioni degenerative articolari e di una modica periartropatia aspecifica dopo meniscectomia, progredite probabilmente in un circolo vizioso. Questa dinamica spiega probabilmente perché la riabilitazione intensiva stia portando un netto beneficio. L'atrofia dei quadricipiti descritta in documenti precedenti non è più presente attualmente.
Risulta particolarmente difficile stabilire il ruolo della nuova lesione del corno anteriore dei menisco laterale visibile sull'ultima, ma non sulla penultima IRM. Anche In assenza di segni clinici infatti, a volte una lesione meniscale può essere all'origine di gonalgie aspecifiche che migliorano dopo meniscectomia.
Da un punto di vista terapeutico potrebbe dunque essere indicata una nuova artroscopia.
In pratica però, tenendo conto sia del miglioramento nel frattempo intervenuto grazie alla riabilitazione, sia della presenza di un disturbo di elaborazione del dolore che aumenta il rischio di un cattivo risultato soggettivo e il rischio di complicazioni quali l'algodistrofla, ma soprattutto tenendo conto dei fatto che le gonalgie erano ancora peggiori prima che la nuova IRM mostrasse una lesione del corno anteriore del menisco laterale, suggerirei di rinunciare a un tale intervento, in accordo con il collega di __________.
Riguardo alla prognosi, la rizartrosi a destra continuerà a peggiorare e si manifesterà probabilmente anche quella che è già visibile sulle radiografie alla mano sinistra.
Per quanto riguarda il ginocchio, tenendo conto della minima entità delle alterazioni degenerative la prognosi è buona. Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. (...)"
(Doc. AI 31-8+9+10)
Il perito si è infine espresso come segue:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA Di LAVORO
1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI
A livello psicologico e mentale, la paziente non descrive problemi particolari. Da non specialista non escluderei una componente di conversione (sindrome dissociativa motoria) che non mi sembra però influire in misura rilevante sulla capacità lavorativa.
Le menomazioni a livello fisico sono state citate in dettaglio in precedenza.
In ambito sociale, la situazione segnalata dalla paziente è stata riportata.
2. CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE
2.1 COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?
Nel lavoro di segretaria il problema principale è quello della rizartrosi. Soggettivamente la paziente non si sente più in grado di svolgere alcun lavoro tra quelli che Incombono a una segretaria. Oggettivamente una rizartrosi di media importanza rappresenta una limitazione parziale nel lavoro di segretaria, che potrebbe migliorare con le misure discusse al punto A 5.
Riguardo al ginocchio, le limitazioni funzionali nel lavoro di segretaria sono minime.
2.2 ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI INTATTE E DELLA CAPACITA’ DI CARICO
Da un punto di vista oggettivo, cosciente dell'importante discrepanza con le limitazioni soggettive, l'assicurata è in grado di rimanere seduta con pause ce. 8 ore al giorno. È In grado di rimanere in piedi almeno mezz'ora, più volte al giorno. È in grado di spostarsi per brevi tragitti normalmente, è limitata per lunghi tragitti o per più rampe di scale. La paziente è in grado di eseguire lavori manuali molto leggeri a leggeri con una capacità funzionale lievemente ridotta in grado di lavorare all'ordinatore per l'equivalente di 2 ore al giorno a pieno rendimento. ti lavoro deve però essere svolto con pause e molto più lentamente rispetto a una persona che non avesse queste limitazioni funzionali. Non vi è alcun problema con le spalle, la colonna cervicale e lombare. La posizione inginocchiata non può essere adottata. Movimenti di flessione-estensione delle ginocchia sono limitati in modo importante.
2.3 L'ATTIVITA ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?
Come segretaria in uno studio legale e notarile l'assicurata è attualmente inabile al lavoro nella misura del 40 %.
2.7 DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?
Dall'10/2002. Nel frattempo la capacità lavorativa è progressivamente lievemente peggiorata a causa dell'evoluzione della rizartrosi e in misura minore dell'insorgenza della problematica al ginocchio.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1. È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?
Soggettivamente la paziente non si sente in grado di riprendere qualunque attività lavorativa. Da un punto di vista oggettivo non vi sarebbe alcun ostacolo per provvedimenti di integrazione.
2. È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?
Misure ergonomiche giocherebbero un ruolo preventivo, facilitando una ripresa del lavoro nella misura del 60 %.
3. L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITA?
Si, l'assicurata è in grado di svolgere qualunque lavoro d'ufficio nel limiti precedentemente descritti idealmente a tempo pieno e con un rendimento ridotto del 40 %.
Come casalinga, nella situazione attuale, l'assicurata è inabile al lavoro nella misura del 40 %." (Doc. AI 31-10+11)
L’Ufficio AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 2 marzo 2005, con rapporto 14 marzo 2005 l’assistente sociale, considerata un’attività come casalinga svolta nella misura del 37% e ritenuto un impedimento del 51%, ha concluso per un grado d’invalidità (parziale) come casalinga del 19% (doc. AI 39).
Dal canto suo, con rapporto finale del 21 marzo 2005, la consulente in integrazione professionale dell’Ufficio AI ha concluso per un grado di invalidità quale salariata, ritenuta una percentuale lavorativa del 63%, del 38% e, quindi, considerando un grado di inabilità quale casalinga del 51%, un grado d’invalidità complessivo del 57% motivando come segue:
" (...)
Attività esigibili senza (ri)formazione specifica
Secondo la marginale 3045 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità, per stabilire se e in che misura un'attività lucrativa sia ancora ragionevolmente esigibile valgono i seguenti criteri soggettivi ed oggettivi: - la limitazione dovuta all'invalidità - la situazione personale - i possibili provvedimenti d'integrazione Tenendo in considerazione tutti questi criteri ritengo di poter affermare che il lavoro di impiegata commerciale sia esigibile e che permetta all'A. di sfruttare al meglio la capacità di guadagno residua. Si tratta infatti di un'attività in cui l'A. ha un'esperienza decennale per cui ha potuto acquisire delle competenze e conoscenze tali da essere valorizzate sul mercato del lavoro. Rispetto alle limitazioni legate al danno alla salute (non lavori in posizione accovacciata o inginocchiata o lavori manuali pesanti) posso affermare che l'attività di impiegata di commercio permette di rispettare questi limiti funzionali anche perché, si tratta di un'attività svolta prevalentemente da seduta. Nella mansione di segretaria svolta presso il camping di __________ l'A. lavorava infatti in posizione seduta, di fronte al computer, a volte posizione eretta comprendente il sollevamento di pesi fino a 15 kg (3-5 classeur). La signora RI 1 si occupava inoltre della ricezione telefonica, del ritiro della posta e di altri lavori classici da segretariato.
Calcolo CGR senza (ri)formazione specifica
Salario da valido: Come segretaria presso il __________ di __________ nel 2003 l'A. percepiva un salario di Fr. 58213.(riferito a 5 ore di lavoro al giorno). Calcolando un salario completo (sulla base di un'attività lavorativa al 100%) si può dedurre che l'A. nel 2004 senza il danno alla salute avrebbe potuto percepire un salario di Fr. 80'310.-
Salario da invalido: In base alla marginale 3044 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità, per reddito d'invalido s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro. La signora RI 1 come impiegata di commercio diplomata, dopo circa 30 anni di esperienza in questo settore, potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 59'215.-- (Fonte: raccomandazioni salariali società svizzera degli impiegati di commercio, stipendio minimo a 58 anni con adeguamento salariale alla regione del Ticino). In considerazione della CL del 60% e di eventuali possibili fattori di riduzione legati a fattori personali (l'A. a 58 anni difficilmente possiede la capacità di adattamento ad una nuova professione per cui effettuo una riduzione del 10%) risulta un salario da invalido di Fr. 31'976.--. Grado d'invalidità: 83'310 - 31'976 x 100 = 60% 83'310 La signora RI 1 presenta un grado d'invalidità del 60% ed una capacità di guadagno residua del 40% (sulla base di un lavoro al 100%). Tenendo in considerazione che l'A. lavora sia come casalinga che come salariata, è possibile individuare il seguente grado d'invalidità.
Attività
ripartizione
impedimento
Grado d'invalidità
Salariata
63%
60%
38%
Casalinga
37%
51%
19%
TOTALE
100%
57%
La signora RI 1, nell'attività di casalinga e salariata presenta un grado d'invalidità del 57%.
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Tenuto conto del curriculum scolastico e professionale della signora RI 1 non è possibile intravedere dei provvedimenti professionali che possano sensibilmente aumentare la sua capacità di guadagno. Una riformazione professionale non entra in linea di conto in quanto l'A. possiede già un diploma (commerciale) nell'ambito di un'attività che è stata valutata come esigibile e che permette di sfruttare al meglio la residua capacità lavorativa. In considerazione delle precedenti e numeroso esperienze lavorative nel settore, è possibile ritenere che l'A. possiede buone competenze professionali per cui la signora RI 1 non dovrebbe riscontrare particolari difficoltà a reintegrarsi sul mercato del lavoro tramite i normali canali di collocamento. Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.
(...)" (Doc. AI 40-2+3)
Sulla base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 13 maggio 2005, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. ottobre 2003 per un grado d’invalidità del 57% (doc. AI 41-2; cfr. sopra consid. 1.1).
2.8. Nella corposa opposizione 23 giugno 2005 l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità superiore e ulteriori accertamenti medici (doc. AI 49-1).
Dopo aver avvertito della possibilità di una reformatio in peius l’assicurata, la quale, tramite il suo legale, ha dichiarato di mantenere la propria opposizione (cfr. sopra consid.1.2), con la decisione contestata del 16 maggio 2006, l’amministrazione, rilevato come l’assicurata svolgesse solo parzialmente un’attività lavorativa, applicato il metodo misto di graduazione dell’invalidità e concluso per un grado di invalidità complessivo del 22%, ha "soppresso" la mezza rendita di invalidità riconosciutale con precedente provvedimento 13 maggio 2005 (doc. AI 54; cfr. consid. 1.3).
Nel suo ricorso l'interessata contesta le conclusioni dell’ammini-strazione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.3). La ricorrente ha prodotto quattro nuovi certificati del dr. __________ del 1 marzo 2004, 30 marzo 2005, 20 febbraio e 21 luglio 2006 nei quali il curante ribadisce la diagnosi di rizartrosi e artralgie al ginocchio sinistro con conseguente totale inabilità lavorativa. Quello del 21 luglio 2006 è del seguente tenore:
" Con il presente certifico che la mia paziente RI 1 __________, __________ presenta o una rizartrosi bilaterale accentuata a destra con quadro clinico nettamente peggiorato rispetto al mio precedente certificato del 20 febbraio 2006, in particolare con netto aumento dei dolori alla mano sinistra, malgrado 2 tutori rigidi, assunzione regolare di farmaci analgesici, applicazioni di gel e creme antiflogistiche, cure termali e fisioterapiche, infiltrazioni con ossigenoozono e ginnastica adeguata.
In questa situazione clinica un intervento chirurgico alla mano destra non entra in linea di conto non essendoci le garanzie necessarie da parte, dell'operatore della guarigione se non totale almeno subtotale.
Presenta pure importanti dolori residui al ginocchio sinistro dopo 3 artroscopie, malgrado numerosi trattamenti fisioterapici, terapie antalgiche locali e per os.
La paziente e inabile al lavoro al 100% a partire dal 25 ottobre 2002 ad oggi.
Tenuto conto dell'attuale quadro clinico con netto peggioramento in modo rapido, ritengo sia assolutamente indicata una nuova visita peritale da parte di un medico specialista in reumatologia con la dovuta esperienza, e mi permetto di segnalare il collega Dr. __________ di __________ che mi sembra persona molto corretta, estremamente equilibrata ed assolutamente non di parte." (Doc. B1)
In merito, il dr. __________ del SMR, nelle sue “Annotazioni” del 23 agosto 2006, si è così espresso:
" (...)
valutazione:
questi certificati confermano a ripetizione la presenza di disturbi al ginocchio sinistro e a livello dei pollici bilateralmente. Il medico conferma ripetutamente una IL del 100% presente dal 25.10.2002.
Dal punto di vista medico questi certificati non permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla perizia __________, perizia che risulta tuttora completa e attendibile." (Doc. VII/bis)
Con ulteriore scritto dell’11 settembre 2006 il dr. __________ ha osservato:
" Egregio collega,
In relazione al caso della mia paziente sopraccitata, ho preso conoscenza delle sue annotazioni del 23.08.2006 in merito alla richiesta di prestazioni AI con relative contestazioni da parte dello studio legale e notarile avv. RA 1. A tale proposito mi permetto di inoltrarle alcune mie riflessioni inerenti la sua presa di posizione: innanzitutto nei miei certificati non si parla di disturbi a livello dei pollici bilateralmente ma di rizartrosi bilaterale documentata a livello radiologico, nettamente accentuata a destra ma in fase ingravescente anche a sinistra. In secondo luogo gradirei una sua spiegazione medico-clinica per il momento unicamente teorica, in quanto lei non ha mai visto la paziente, in base alla quale secondo lei una paziente con tutori rigidi bilaterali a livello dei pollici possa essere dichiarata abile al lavoro in qualità di segretaria. Per ultimo ma non meno importante, contesto la sua affermazione secondo la quale i miei certificati "non permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla perizia __________". Quando fu eseguita la perizia la paziente non aveva alcun tipo di dolore alla mano sinistra (vedi mio certificato del 01.03.2004); di conseguenza se nei successivi certificati medici viene descritta da parte del sottoscritto una rizartrosi bilaterale con apparizione di importanti dolori a livello della mano sinistra, non presenti nel 2004, siamo necessariamente di fronte ad un quadro clinico ingravescente ma soprattutto assente al momento della visita del Dott. __________, a meno che lei non ritiene veritieri i miei certificati e ciò sarebbe da un punto di vista deontologico molto grave.
In attesa di un suo riscontro in merito (possibilmente per iscritto e non per telefono), le porgo cordiali, collegiali saluti." (Doc. IX1)
2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Nell’evenienza concreta, da un attento esame degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.
L’amministrazione ha sottoposto l’assicurata ad una perizia reumatologica affidata al dr. __________, il quale, dopo esame approfondito del caso, nella sua perizia datata 20 settembre 2004 è giunto alla conclusione che l’assicurata era inabile nella misura del 40% sia nella precedente attività di segretaria che nelle mansioni di casalinga. Con riferimento alla patologia principale di cui era sofferente la ricorrente, vale a dire la rizartosi sintomatica a destra dal 2002, rilevato come la paziente non segnalasse problemi alla mano sinistra, ha comunque diagnosticato un’incipiente poliartrosi delle dita con incipiente rizartosi asintomatica anche alla mano sinistra. Con riferimento alla prognosi, il perito ha affermato che la rizartrosi a destra sarebbe ulteriormente peggiorata mentre che quella alla mano sinistra, ancora asintomatica ma già visibile sulle radiografie, si sarebbe probabilmente manifestata (doc. AI 31-10, cfr. sopra consid. 2.7).
A tale perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può a mente di questa Corte senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9).
Va comunque fatto presente che detta valutazione reumatologica risale al 20 settembre 2004, motivo per cui occorre verificare se sino alla decisione contestata del 16 maggio 2006 sia subentrato un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta, come detto, la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente sino al momento in cui è stata resa; cfr. DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1° e riferimenti).
In proposito va detto che la ricorrente e il suo medico curante, dr. __________, non solo hanno fortemente criticato gli esiti della perizia, ma hanno pure sostenuto, nella sostanza, che successivamente alla valutazione peritale fosse sopravvenuto un peggioramento delle patologie tale da rendere improponibile la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa. In particolare è stato fatto presente che la rizartrosi, presente inizialmente solo alla mano destra, si era manifestata anche alla mano sinistra. Già nello scritto all’Ufficio AI 31 gennaio 2005 (e, quindi, successivo alla perizia del dr. __________), il curante dell’assicurata dissentiva sulle conclusioni del perito in merito alla capacità lavorativa dell’interessata sottolineando la presenza di una “rizartrosi grave bilaterale” (doc. AI 34-1; l’evidenziazione è della redattrice). D’altra parte, anche in occasione dell’effettuazione dell’inchiesta a domicilio in data 2 marzo 2005, l’assicurata ha ripetutamente evidenziato le limitazioni causatele dalla malattia che aveva colpito entrambe le mani (doc. AI 39-1). L’avvenuto peggioramento della patologia reumatologica, nel senso di una manifestazione anche nella mano sinistra, è poi stato messo in evidenza anche in sede di opposizione (cfr. doc. 49-19), così come nello scritto all’Ufficio AI del 4 maggio 2006 nel quale il legale dell’assicurata, ribadita la presenza di una grave rizartrosi degenerativa ad entrambe le mani, ha segnalato che l’interessata portava ora a tutti i due gli arti delle protesi (tutori) per fissarne il movimento e impedire di fare dei gesti idonei a peggiorare la situazione (doc. AI 53-1). D’altra parte l’intervento di un peggioramento della situazione è stato attestato anche nei certificati del dr. __________ versati agli atti nell’ambito della procedura ricorsuale. In effetti, mentre in quelli del 17 ottobre 2003 (doc. AI 9-1) e del 1 marzo 2004 (doc. B4) il curante riferiva “solo” di una “grave rizartrosi a destra”, negli attestati del 30 marzo 2005 e 20 febbraio 2006 (di epoca quindi successiva alla perizia ma sempre antecedente alla decisione su opposizione del 16 maggio 2006) egli ha certificato la presenza di una “rizartrosi bilaterale”, nello scritto del 20 febbraio 2006 sottolineando anche un netto peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2005 (doc. B2 e 3). Infine, nel certificato 21 luglio 2006 il dr. __________ sottolinea l’avvenuto netto e rapido peggioramento della rizartrosi bilaterale (doc. B1, per esteso al consid. 2.8). Nello scritto 11 settembre 2006 al dr. __________ del SMR egli ribadisce chiaramente che quando fu eseguita la perizia la paziente non lamentava alcun dolore alla mano sinistra, mentre che successivamente erano apparsi importanti dolori anche a questo arto sottolineando quindi l’intervento di un’importante modifica dello stato di salute rispetto all’epoca della perizia del dr. __________ (cfr. consid. 2.8; doc. IX). In tutti questi certificati il curante dell’assicurata ha ribadito la sua valutazione di totale inabilità lavorativa della paziente certificando altresì la necessita per la medesima di disporre di un aiuto domiciliare per eseguire le faccende domestiche.
Nonostante le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il dr. __________ in merito alla capacità lavorativa residua e l’addotto peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, nella decisione impugnata l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 60% nella precedente attività di segretaria e come casalinga, basandosi sulle annotazioni del medico del SMR, il quale ha confermato la bontà della perizia del dr. __________, ritenendola sostanzialmente coerente nelle sue valutazioni cliniche ed implicazioni lavorative, precisando che la documentazione presentata in sede di opposizione non rendeva verosimile un eventuale peggioramento intervenuto successivamente alla perizia (VIIbis). Anche nelle osservazioni 28 agosto 2006 l’amministrazione ha ribadito che, secondo il parere del SMR, i certificati prodotti dall’assicurata non apportavano nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al momento del referto del dr. __________ (doc. VII bis).
Ora, è opportuno ribadire che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 16 maggio 2006 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In tal senso, ai fini del presente giudizio i citati certificati del dr. __________attestanti un peggioramento delle patologie dell’assicurata nei mesi precedenti, possono essere presi in considerazione.
Le conclusioni del SMR che si basano esclusivamente sulle indicazioni del dr. __________ non possono essere fatte proprie da questo Tribunale: l’amministrazione, infatti, a fronte di una patologia che secondo quanto addotto dall’assicurata stessa e quanto certificato dal curante avrebbe subito un peggioramento di rilievo dopo l’esame peritale - effettuato peraltro quasi due anni prima della resa della decisione su opposizione - avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti al fine di determinare l’esatta e effettiva ripercussione dell’addotto aggravamento della patologia reumatologica alle mani sulla residua capacità lavorativa. Se è vero che non si tratta, nel caso delle certificazioni del dr. __________, di valutazioni di uno specialista in reumatologia, è altrettanto vero che, considerata la succitata modificata sintomatologia agli arti superiori, e considerato come del resto il probabile intervento di un peggioramento delle condizioni della ricorrente, nel senso di un manifestarsi della rizartrosi (ancora asintomatica ma già visibile sulle radiografie nell’autunno 2004) anche alla mano sinistra, fosse stato preannunciato chiaramente anche dal dr. __________ nella sua perizia (cfr. doc. AI 31-10), non poteva a priori essere escluso un rilevante peggioramento delle condizioni di salute di RI 1.
Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico, in relazione alla problematica reumatologica alle mani.
Stanti le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e considerata l’insistenza con la quale il curante e l’assicurata hanno segnalato un peggioramento delle condizioni di salute e la necessità di un’ulteriore indagine peritale, questa Corte ritiene che prima dell'emanazione della contestata decisione, l'amministrazione, onde addivenire con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) ad una corretta conclusione circa l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurata sino al momento dell'emanazione dell'atto litigioso, avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti medici intesi a valutare le reali limitazioni e gli impedimenti riconducibili al danno alla salute di cui RI 1 è portatrice.
Pertanto, annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché, tenuto conto della perizia del dr. __________ e dell'addotto peggioramento, approfondisca la valutazione delle limitazioni derivanti dalle patologie di cui soffre l’assicurata (in particolare la rizartrosi bilaterale) e accerti l’effettiva abilità lavorativa dell’assicurata, predisponendo gli accertamenti medici che riterrà più opportuni oltre che eventualmente una nuova valutazione al domicilio per determinare le effettive ripercussioni del peggioramento in ambito domestico.
In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata, previo esame dell’eventuale riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.
2.11. Stante quanto precede, risulta superfluo esaminare in concreto il calcolo operato dall’amministrazione per definire il grado d’invalidità totale della ricorrente.
Questa Corte osserva comunque che alla luce degli accertamenti che verranno esperiti, l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sul grado d’invalidità globale, in applicazione del metodo misto di graduazione dell’invalidità e, quindi, tenendo conto della succitata ripartizione tra attività salariata e mansioni casalinghe (cfr. consid. 2.6) e dei rispettivi gradi di inabilità che risulteranno dalle indagini che verranno esperite.
In particolare, con riferimento alla determinazione del grado di incapacità al guadagno quale salariata operata nel provvedimento in lite, il TCA non può comunque sottacere di non condividere il metodo applicato dall’Ufficio AI. Si rileva in proposito che per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alla perizia del dr. __________ - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G). Stante un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di segretaria giusta il referto peritale del 20 settembre 2004 e considerata una quota parte relativa all’attività salariata del 63%, il grado di invalidità quale salariata sarebbe quindi stato da fissare nel 25% (63% X 40%) e non nel 3% come determinato dall’amministrazione nel provvedimento querelato con modalità quantomeno insolite (cfr. consid. 1.3).
2.12. Alla luce dell’esito della vertenza diventano prive di oggetto le richieste di assunzione di prove formulate dalla ricorrente nel corso della procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione 16 maggio 2006 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10 e renda una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti