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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2006 32.2005.92

February 10, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,590 words·~8 min·8

Summary

Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare l'esigibilità lavorativa dell'assicurata in attività adeguate

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.92   BS/sdm

Lugano 10 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 giugno 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 18 maggio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto che:

                                     -   RI 1, nata nel 1960, da ultimo professionalmente attiva quale cameriera, nel mese di giugno 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, lamentando in particolare un’ipertensione, una patologia cardiaca e un’insufficienza renale (doc. AI 1);

                                     -   esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – e quindi ritenuta l’assicurata pienamente abile in attività semplici e ripetive svolte in posizione prevalentemente seduta -, con decisione 19 maggio 2004 l’Ufficio AI, procedendo al raffronto dei redditi (fr. 41'348 quale reddito da valido; fr. 25'730 quale reddito da invalido), ha negato il diritto a prestazioni assicurative non raggiungendo l’interessata il grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 29);

                                     -   con decisione 18 maggio 2005 l’amministrazione, accogliendo parzialmente l’opposizione interposta dall’assicurata e dopo aver modificato i redditi di riferimento, le ha riconosciuto una rendita intera dal 1° dicembre 2002 al 30 aprile 2003 (doc. AI 56);

                                     -   contro la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dalla __________, ha tempestivamente introdotto al TCA il presente ricorso con cui ha chiesto l’erogazione di una rendita senza limiti di tempo;

                                     -   con risposta di causa 21 giugno 2005, l’amministrazione ha invece postulato la reiezione del ricorso;

                                     -   a seguito del decesso del titolare della __________, con scritto 11 gennaio 2006 la ricorrente ha fatto presente di non aver trovato un nuovo rappresentante e chiesto al TCA d’inviarle direttamente la futura corrispondenza (VII);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità successivamente al 1° maggio 2003;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal              1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI  1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35;

                                     -   nel caso in esame, l’insorgente, affetta da grave cardiopatia ipertensiva, insufficienza renale cronica di grado medio e da encefalopatia vascolare, rimarca come l’istruttoria non sia stata approfondita, sostenendo inoltre che il danno alla salute le provochi una completa incapacità lavorativa;

                                     -   dagli atti di causa risulta in particolare come nel rapporto 25 giugno 2003 il medico curante, dr. __________, abbia ritenuto l’assicurata inabile quale cameriera al 100% dal 27 dicembre 2001 al 31 gennaio 2003 e al 50% dal 1° febbraio 2003, ma abile in attività adeguate (“ Attualmente la rendiamo abile per un lavoro più leggero che non comporti sollevamento pesi e situazioni a rischio di perdita dell’equilibrio. Con la terapia adeguata probabilmente negli anni futuri si potrà assistere a un miglioramento ulteriore dello stato di salute”), attestando per tali attività un rendimento ridotto del 50% (doc. AI 10);

                                     -   con nota 12 novembre 2003 il dr. __________, attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha ritenuto corretta la valutazione di un’incapacità lavorativa del 50% nell’originaria professione di cameriera, valutando all'80% l’abilità in attività sedentarie, senza sollevamento pesi (al massimo 10 chili e non ripetutamente);

-con scritto 8 giugno 2004 il medico curante ha precisato:

"  (…)

Nel mio certificato del giugno 2003 ho chiaramente espresso che la signora Palma non può più eseguire lavori di pulizia pesanti che implichino sforzi e situazioni di precario equilibrio. Ho testualmente detto che solo in un'attività nettamente più leggera (elencando i numerosi esempi) ella può occupare tutta la giornata. Ciò equivale ad una capacità lavorativa del 50% su 8 ore e quindi del 25% su 4 ore. Non essendo assolutamente formata è molto difficile che possa essere integrata in un'occupazione maggiormente redditizia. (…)" (Doc. AI 40)

                                     -   in merito al succitato certificato, con nota 22 novembre 2004 il medico responsabile del SMR, dr. __________, ha rilevato:

"  Prendo atto di quanto attestato dal dr. Salvadè in fase di opposizione.

Egli ha determinato la CL/IL solo in base all'attività svolta precedentemente l'insorgenza del danno alla salute.

Egli ammette che vi sia un'IL per tutta la giornata per un attività leggere.

Di conseguenza la valutazione di CL completa per tali attività è ancora attuale." (Doc. AI 45)            

                                     -   da un attento esame della succitata documentazione questo TCA ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico. In particolare, non è dato di sapere su quali basi il SMR abbia fondato il proprio giudizio, nonostante il diverso parere espresso dal medico curante, stimando una residua capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, senza per altro aver visitato l’assicurata. Non risultano agli atti documenti che possano rendere verosimile tale valutazione medico-teorica. Nemmeno il rapporto 19 febbraio 2004 del consulente in integrazione apporta elementi utili per desumere i motivi che hanno portato il SMR a fornire una simile valutazione.

                                         Se da una parte il medico curante ha sostanziato un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate (e non al 100% come sostenuto dal SMR), dall’altra lo stesso servizio medico ha giustificato, senza supporto medico, un’inabilità del 20% per via della “riduzione di rendimento e di durata”.

                                         In queste circostanze, l’amministrazione avrebbe invece dovuto effettuare nuovi accertamenti, al fine di valutare il grado di capacità lavorativa in attività adeguate, circostanza del resto oggetto della presente controversia.

                                         Pertanto, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli accertamenti di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale invalidità dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

§    La decisione 18 maggio 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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