Raccomandata
Incarto n. 32.2005.91 BS/td
Lugano 7 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 giugno 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1 RI 1, classe 1966, da ultimo professionalmente attivo quale cameriere, nel mese di aprile 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di poter beneficiare del diritto ad una riformazione professionale, indicando quale danno alla salute, presente dal mese di novembre 2002, una patologia lombare ed una sciatalgia severa (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 5 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una riqualifica professionale, evidenziando quanto segue:
" Abbiamo esaminato il diritto a provvedimenti professionali.
Le persone assicurate hanno diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la loro invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata, in modo essenziale (art. 17 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).
Nel caso in cui un'attività esigibile, la perdita di guadagno a causa dell'invalidità non raggiunga in modo durevole il 20% almeno, non c'è diritto ad una riformazione.
• Secondo le nostre verifiche non è il caso.
L'esame dell'esauriente documentazione medica ed economica acquisita all'incarto permette di stabilire che dal lato fisico non c'è limitazione dovuta a disturbi reumatologici-ortopedici.
Dal punto di vista psichico i curanti attestano una totale incapacità lavorativa; per contro le due perizie mediche assicurative effettuate per la __________ (Dr.ssa __________ del 03.06.2003 e Dr. __________ del 05.02.2004), evidenziano che il signor RI 1 presenta ancora delle risorse.
La sua attività lavorativa quale cameriere è ancora esigile, da subito, nella misura totale.
Dal lato medico sono state attestate delle incapacità lavorative, ma mai della durata di un anno (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto sopra provvedimenti professionali non entrano in linea di conto e neppure il diritto a rendita.
Decidiamo pertanto:
• La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 36)
1.2. Con decisione 20 maggio 2005 l'amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato e confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 53).
1.3. Con tempestivo ricorso RI 1, patrocinato dalla __________, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione. Sostanzialmente egli contesta all’Ufficio AI di non aver condotto un’istruttoria approfondita e neutra, avendo aderito alla valutazione dei medici fiduciari della cassa malati (dr. med. __________ e __________) circa il carattere non invalidante dell’affezione psichiatrica, nonostante sia lo psichiatra curante (dr. __________) che il Servizio __________ di __________ avessero attestato un’incapacità lavorativa.
1.4. Con risposta di causa 24 marzo 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Pendente causa il dr. __________ ha trasmesso il rapporto datato 2 novembre 2005 relativo all’ultimo ricovero dell’assicurato presso la Clinica __________ (Vbis). Interpellato dal TCA, con scritto 16 novembre 2005 l’Ufficio AI ha presentato le proprie osservazioni in merito al succitato nuovo atto medico (VII).
A seguito del decesso del titolare della __________, con scritto 1° dicembre 2005 il ricorrente ha conferito procura all’assistente sociale del Servizio RA 1 (IX).
Su richiesta di quest’ultima, il 5 dicembre 2005 lo scrivente Tribunale le ha assegnato un termine di 10 giorni per visionare gli atti di causa e per presentare eventuali osservazioni (XI). Con scritto 23 febbraio 2006 l’assistente sociale ha chiesto, dopo aver discusso della questione con il medico curante dell’assicurato, un colloquio per discutere “alcuni aspetti che ci sembrano delicati” (XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente, a causa dell’affezione psichiatrica, ha diritto a delle prestazioni assicurative, in particolare ad una riformazione professionale.
Al riguardo occorre evidenziare che l’art. 17 LAI, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2003, prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2004:
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
Occorre qui rilevare che la succitata giurisprudenza risulta essere applicabile anche dopo la riformulazione degli art. 17 LAI e art. 6 cpv. 1 OAI avvenuta a seguito della 4° revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004 (cfr. STFA inedita dell’8 luglio 2005 nella causa S, I 18/05, consid. 2).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nell’evenienza concreta, a due riprese, per conto della cassa malati __________ (assicurazione perdita di guadagno), il ricorrente è stato peritato dal punto di vista psichiatrico.
Con rapporto 3 giugno 2003 la dr.ssa __________, diagnostica una sindrome ansiosa non specificata (ICD-10 F 41.3), un pregresso abuso di sostanze alcoliche e abuso di cannabis a scopo ansiolitico, ha evidenziato:
" Dal punto di vista psichiatrico non esistono al momento motivi che giustificano un'inabilità lavorativa completa né nella sua professione che in altre professioni.
Ritengo importante stimolare il paziente ad una ripresa dell'attività lavorativa a breve termine proprio per evitare di scivolare in una condizione di cronicità con perdita totale del proprio ruolo sociale e lavorativo.
Ho discusso con il paziente della mia posizione, lo stesso si riteneva d'accordo per una ripresa dell'attività lavorativa a breve termine con una iscrizione alla Cassa Disoccupazione.
Ritengo importante sostenerlo in tale direzione, interrompendo l'inabilità lavorativa attuale." (Allegato doc. AI 24)
Dopo una degenza presso l’Ospedale __________ ( 10 luglio 2003 – 14 agosto 2003) e presso la Clinica __________ (26 settembre – 23 ottobre 2003), l’assicurato è stato visto dal dr. __________. Con rapporto 5 febbraio 2004, confermata la diagnosi esposta dalla precedente specialista in psichiatria e psicoterapia, lo specialista ha valutato come segue lo status dell’assicurato:
" Durante la mia visita del 16.12.2003 il quadro psichico del paziente ha portato alla luce una lieve sintomatologia ansiosa con una forte tendenza alla somatizzazione. Il paziente ritirandosi dalle relazioni sociali e dell'attività lavorativa iniziò mirando la percezione sul proprio corpo che ritiene irrimediabilmente lesionato a causa dell'infortunio subito.
Il paziente corre il rischio di andare verso un'invalidità precoce per cause psicosociali e non per ragioni strettamente psichiatriche gravi.
Dal punto di vista reumatologico il paziente è ritenuto abile al lavoro (Dr. __________).
Il paziente dovrebbe essere messo di fronte alla realtà, ed essere stimolato ad una ripresa dell'attività lavorativa, altrimenti assistiamo ad un peggioramento progressivo (domanda AI già in corso) bisogna evitare un decadimento sociale.
Il paziente è psichiatricamente abile al lavoro nella misura del 100% da subito." (Allegato doc. AI 24)
Di diverso avviso è lo psichiatra curante, dr. __________, il quale con rapporto 9 marzo 2004 ha attestato un’incapacità lavorativa dal 30 aprile 2003 per via di un disturbo depressivo grave (ICD 10: F32.2) e disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0). Fra l’altro egli ha rilevato:
" Negli ultimi giorni a causa del persistente grave stato di agitazione ed ansia andopsichica con aspetti che fanno pensare ad un delirio di rovina, ho somministrato neurolettici depot, oltre il potenziamento della terapia per orale impostata dalla clinica psichiatrica cantonale.
Al momento rimane pure riservata la possibilità di un nuovo ricovero presso la CPC se il caso dovesse divenire ingestibile ambulatoriamente, in particolare modo come misura di protezione oltre che per il paziente anche per i suoi congiunti.
Il signor RI 1 viene visto anche più volte a settimana a causa della forte angoscia presente, nonostante la terapia farmacologica neurolettica somministrata, alimentata dal protrarsi della condizione non definitiva da parte dell'assicurazione.
Il paziente ha presentato in passato fenomeni sporadici di consumo di cannabis ed alcol come automedicazione ansiolitica, attualmente non presente.
In conclusione il paziente presenta una persistente inabilità lavorativa con grave rischio di cronicizzazione e di provvedimenti AI." (Doc. AI 24)
Nel rapporto 5 luglio 2004 al dr. __________, il dr. __________, attivo presso il Servizio __________, ha altresì evidenziato una patologia psichiatrica invalidante:
" Concordo che si sia in presenza di un disturbo depressivo grave che ha assunto le caratteristiche di ricorrenza F 33.2 ICD 10 innestato su un disturbo di personalità (da accertare maggiormente l'incidenza di fattori culturali, ambientali ed educativi). Il pte non mi è sembrato aggravare intenzionalmente le proprie condizioni anche se vi sono aspetti, che peraltro appaiono legati all'espressione emotiva e peculiare della sua personalità di base che possano indurre in questa direzione.
Stimo l'incapacità lavorativa completa (100%). Per l'inizio della medesima mi rifaccio alle tue considerazioni e alla tua precedente osservazione.
Credo che sia le cure che eventuali provvedimenti a carattere integrativo, ora poco proponibili, otterrebbero miglior impatto se si uscisse dallo stallo attuale del mancato riconoscimento amministrativo della sua sofferenza interiore e dalle sue ripercussioni professionali." (Doc. AI 31)
Infine, l’Ufficio AI ha sottoposto i succitati atti al vaglio del proprio servizio medico (SMR). Con nota 23 luglio 2004 il dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha formulato le seguenti osservazioni:
" Rispetto alla presenza di un quadro depressivo mi pare che tutte le valutazioni siano sostanzialmente sovrapponibili. L'unico dubbio sussiste sulla presenza o meno di un disturbo di personalità soggiacente e a tale proposito lo stesso Dr. __________ avanza l'ipotesi dell'incidenza di possibili fattori culturali, ambientali ed educativi.
Personalmente concordo per l'assenza di una incapacità lavorativa.
Dalla lettura dei vari accertamenti psichiatrici si ha infatti l'impressione di un soggetto ripiegato in sé stesso, cristalizzato nel proprio ruolo di ammalato, dove l'unica aspettativa quella del risarcimento che diventa così l'unica ipotesi percorribile. L'Ato cioè sembra essersi costruito una nuova identità, quella di ammalato ed ha investito tutto nella rappresentazione di un sé disfunzionante e compromesso nelle proprie risorse socio-lavorative nonostante la giovane età e le apparentemente sufficienti capacità intellettuali e manuali.
Non ritengo quindi che un eventuale riconoscimento amministrativo possa in questo caso rappresentare una misura terapeutica, tutt'altro, non farebbe che confermare il modello di ammalato in un soggetto che sembra invece possedere ancora buone possibilità di funzionamento in ambito lucrativo.
A mio avviso la prosecuzione del supporto psichiatrico in concomitanza con la ripresa lavorativa può contribuire a migliorare la prognosi." (Doc. AI 32)
Aderendo alle conclusioni delle perizie psichiatriche dei dr. __________ e __________, nonché al parere del succitato medico del SMR, l’Ufficio AI ha quindi negato l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante, rilevano inoltre come i periodi d’incapacità lavorative documentate (in particolare durante il soggiorno presso la Clinica di __________ e la Clinica __________) siano inferiori all’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Con il ricorso l’assicurato sostiene di essere inabile al lavoro così come attestato dal suo medico curante e dal dr. __________.
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Va poi rilevato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, pag. 111).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Nella fattispecie in esame, da un attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può che aderire alle conclusioni dell’Ufficio AI basate sostanzialmente sulle valutazioni peritali complete, motivate e coerenti dei dr. __________ e __________. Rispecchiando le stesse i dettami giurisprudenziali esposti al considerando precedente, ai rapporti dei due sanitari va conferito valore probatorio pieno, anche se sono stati allestiti per conto della cassa malati. Se da una parte la valutazione della dr.ssa __________ è anteriore ai due ricoveri presso l’Ospedale di __________ e la Clinica psichiatrica cantonale, dall’altra il dr. __________ ha visto l’assicurato dopo tali degenze. Inequivocabilmente i due specialisti in __________ hanno evidenziato una piena capacità lavorativa dell’assicurato, smentendo dunque quanto sostenuto dallo psichiatra curante, dr. __________ (va ricordato che quest’ultimo ha attestato un’inabilità psichica dal marzo 2003).
Vero che nel rapporto 5 luglio 2004, quattro mesi dopo la valutazione del dr. __________, il dr. __________ del Servizio __________ ha individuato anche un disturbo di personalità, avanzando l’ipotesi dell’incidenza di possibili fattori culturali, ambientali ed educativi (in merito agli aspetti socio-culturali ritenuti non invalidanti dal TFA cfr. DTF 127 V 299 consid. 5a). Egli non ha tuttavia escluso una componente di aggravamento intenzionale del danno alla salute (“ Il paziente non mi è sembrato aggravare intenzionalmente le proprie condizioni anche se vi sono aspetti, che peraltro appaiono legati all’espressione emotiva e peculiare della sua personalità di base che possono indurre in questa direzione”; sottolineature del redattore, cfr. doc. AI 31). Al riguardo va fatto presente che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221). Ora, senza voler banalizzare la situazione psichica in cui l’assicurato si trova e tantomeno sminuire la portata dei rapporti stesi dallo psichiatra curante e dal servizio psico-sociale, a mente di questa Corte, nel caso in esame non sono date le succitate restrittive condizioni giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5) per ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza di una danno alla salute psichico. Inoltre, questo TCA concorda con quanto rilevato dal dr. __________ del SMR, ossia di ritenere ancora presenti nell’assicurato sufficienti risorse per l’espletamento di un’attività lavorativa, questo in particolare se si tiene conto della giovane età dell’interessato.
2.8. Pendente causa, lo psichiatra curante dell’assicurato ha trasmesso il rapporto 5 novembre 2005 relativo alla degenza (5.09.2005 – 12.10. 2005) presso la Clinica __________ in cui fra l’altro si legge:
" Decorso e terapia
Il paziente è stato accolto nel reparto di osservazione, dove ha trascorso l'intera degenza. Lo stato psicopatologico presente all'ammissione, ha giustificato un cambiamento della terapia farmacologica in atto (paroxetina e aripiprazolo), a favore di aloperidolo e diazepato. Tali misure, affiancate da quotidiani colloqui di sostegno non hanno permesso un sensibile miglioramento del quadro clinico. Il paziente è spesso apparso estremamente angosciato, ritirato, ambivalente e persecutorio anche nei confronti dell'equipe curante e dei co-degenti. Questo ci ha indotti a introdurre clozapina. Progressivamente abbiamo potuto assistere a un parziale ma discreto miglioramento dell'angoscia psicotica, accompagnato da un migliorato tono dell'umore, nonché da una maggiore apertura al contatto relazionale che gli ha consentito di partecipare ad alcune attività riabilitative. Il paziente ha espresso una notevole diminuzione delle idee persecutorie nei confronti della moglie, confermata anche dagli incontri con la coniuge in Clinica, e dai successivi congedi terapeutici al domicilio.
Tuttavia, seppure con minore intensità, egli rimane avvolto in una atmosfera persecutoria, con cui ha però affermato "di convivere meglio".
Abbiamo sottolineato al paziente l'importanza di astenersi dal consumo di cannabinoidi.
In considerazione della terapia in atto con clozapina, sono da prevedere i necessari controlli ematologici secondo schema, in merito ai quali il paziente è stato informato. Proseguirà le cure ambulatoriali presso il Dott. __________." (Doc. Vbis)
Occorre, innanzitutto ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata in concreto il 20 maggio 2005 -; i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
Ora, il citato rapporto – nel quale viene evidenziato un certo miglioramento del quadro clinico - non contiene alcun giudizio su un’eventuale incapacità lavorativa, motivo per cui non è suscettibile di modificare l’esito della presente vertenza.
Spetterà pertanto all’assicurato inoltrare un’eventuale ulteriore domanda AI, accompagnata dalla pertinente documentazione medica certificante la presenza di un danno alla salute invalidante.
In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni assicurative. Ne consegue la conferma della decisione amministrativa e la reiezione del ricorso.
2.9. Con scritto 23 febbraio 2005 l’assistente sociale dell’assicurato, dopo aver preso visione dell’incarto, ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…) Nel merito, dopo aver discusso la questione con il medico curante del paziente, dottor Teodori, abbiamo concordato l’opportunità di chiederle un colloquio, in via preliminare, al fine di discutere alcuni aspetti che ci sembrano delicati (…)." (XII)
Ora, questa Corte evidenzia innanzitutto che il colloquio richiesto, tra l’altro ampiamente dopo lo scadere del termine di osservazione fissato con ordinanza del 5 dicembre 2005 (cfr. consid. 1.5), può essere rifiutato senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Va poi ricordato che, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Essendo la documentazione agli atti sufficientemente concludente per statuire in merito, non è necessario dare seguito alla chiesta audizione. Qualora l’aspetto delicato da discutere dovesse riferirsi alla recente sospensione dall’esercizio della professione di medico del dr. __________ (cfr. comunicato stampa 22 febbraio 2006 del DSS), secondo questo TCA tale circostanza non ha delle ripercussioni sulla causa in esame. Da un lato perché la perizia eseguita dal citato psichiatra per conto della cassa malati __________ risale al 5 febbraio 2004, quindi quasi due anni prima del provvedimento di sospensione, dall’altro, come detto al consid. 2,7, il relativo referto non appare contraddittorio tantomeno arbitrario e del resto converge con la precedente valutazione 3 giugno 2003 della dr.ssa __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti