Raccomandata
Incarto n. 32.2005.9 BS/ss
Lugano 16 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1 dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe, 1956, professionalmente attivo quale meccanico/montatore di macchine industriali, nonché meccanico di moto in proprio, nel mese di ottobre 2000 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti poiché affetto da sindrome cervicale post-traumatica (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ ed un’osservazione professionale effettuata presso il centro di __________ di __________, con decisioni 17 dicembre 2003 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato un quarto di rendita con effetto dal 1° settembre 2000 sulla base delle seguenti motivazioni:
" Dalla documentazione medico-specialista acquisita all'incarto, ed in particolare dal rapporto redatto dagli operatori del __________ di __________, si evidenzia che il Signor RI 1 è in grado di svolgere, con una redditività massima del 90%, attività adatte al danno alla salute; a causa degli impedimenti fisici/funzionali non sono più esigibili lavori che richiedono posizioni monotone prolungate e/o che mettano in tensione la colonna vertebrale cervicale e/o che costringano a lavorare sopra il livello della linea della testa.
Sono esigibili quindi attività quali quelle industriali (gestione e controllo di macchinari, lavori di montaggio), autista di automezzi pesanti, nel settore della logistica, magazziniere, ...
Tenuto conto del danno alla salute e del livello salariale, per recuperare la capacità di guadagno in modo da escludere il diritto ad una rendita d'invalidità, bisogna prevedere un progetto di formazione piuttosto lungo e di livello superiore che dovrebbe passare attraverso una prima tappa volta al conseguimento di una maturità professionale.
Considerato il lungo tempo che richiederebbe una riformazione atta al recupero della capacità di guadagno, la scarsa motivazione dell'assicurato e le attitudini dello stesso si ritiene che non vi siano sufficienti garanzie di successo per l'applicazione di provvedimenti professionali.
L'attività d'indipendente quale meccanico di moto non viene considerata nel calcolo della perdita della capacità di guadagno in quanto non ha mai portato al conseguimento di un reddito.
Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 71'200.00
con invalidità CHF 40'592.00
Perdita di guadagno CHF 30'608.00 = Grado d'invalidità 43%
Decidiamo pertanto:
Dal 01.09.2000 ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore." (doc. AI 85)
1.2. Il 2 febbraio 2004 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo atto di opposizione. Contestando il grado di capacità lavorativa residua fissato dall’amministrazione, egli ha evidenziato che non tutte le attività adeguate indicate dal perito sono esigibili e che nel reddito da valido non è stato computato quanto percepito dall’attività indipendente svolta a titolo accessorio (doc. AI 95).
1.3. Dopo aver proceduto ad un ulteriore accertamento presso il centro di osservazione __________, con decisione 1° dicembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione e confermato il quarto di rendita. In particolare l’amministrazione ha evidenziato:
" 8. In sede di opposizione lo scrivente Ufficio ha ritenuto necessario verificare le risultanze emerse dal rapporto 25.04.2003 del centro di osservazione professionale __________. Con scritto 11.11.2004 il centro __________ ha precisato che "...unsere Beurteilung von 90% Leistung, die der innerhalb von 7 Stunden Präsenzzeit mit einer Leistung von 90% gerechnet werden kann. Dies entspricht einer Gesamttagesleitung con 75%".
Ritenuto che il precedente rapporto di integrazione professionale (cf. rapporto di valutazione CIP del 24.07.2003) si è basato sulle conclusioni della perizia affidata a __________ determinando il reddito ipotetico da invalido sul rendimento massimo del 90% ridotto del 15% per ergonomia stabilendo un grado di invalidità del 43%, lo scrivente Ufficio ha reputato doveroso rivalutare la capacità di guadagno residua dell'assicurato in base al nuovo elemento emerso.
Con nuova valutazione 26.11.2004 la consulente in integrazione professionale ha evidenziato che il rendimento massimo dell'assicurato valutato al 75% del __________ è già comprensivo dei limiti ergonomici dell'assicurato. Pertanto dal raffronto del reddito ipotetico da valido (fr. 71200.-) con il reddito ipotetico da invalido stabilito secondo le statistiche RSS (3° grado e 1° quartile, attività specialistiche medio-leggere), con rendimento massimo del 75% (fr. 39'393.-), è risultata una capacità di guadagno residua pari al 55,89% corrispondente ad un grado di invalidità del 44%, che pone ad ogni modo l'assicurato a beneficio del diritto ad un quarto di rendita. Pertanto il diritto ad un quarto di rendita erogato all'assicurato è integralmente confermato anche in sede di opposizione.
9. L'assicurato ha inoltre asserito che le indennità giornaliere percepite per perdita di guadagno nell'attività indipendente sono da includere nel reddito determinante senza invalidità.
Nel caso concreto l'assicurato, prima del danno alla salute, ha lavorato quale montatore esperto al 100% per la ditta __________, mentre da indipendente ha svolto un'attività in proprio al 50% quale meccanico di moto (__________di RI 1, attività svolta giornalmente per 3 ore ogni sera ed il sabato tutto il giorno). L'Ufficio AI ha appurato che non vi è stato nessun reddito al lavoro indipendente soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG anche prima del danno alla salute, pertanto è stato considerato per il computo del reddito ipotetico da valido unicamente il reddito percepito da salariato pari a fr. 71'200.- annui.
Ritenuto che giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OAI le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (LPG) e le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità non sono considerati redditi del lavoro secondo l'art. 16 LPGA, la somma di fr. 11'679.- percepita quale indennità giornaliera dall'assicurato per l'attività di indipendente non può essere aggiunta al reddito ipotetico da valido determinato dallo scrivente Ufficio.
10. Per quanto concerne le attività esigibili, si evidenzia che le attività medio-leggere adeguate allo stato di salute dell'assicurato accessibili sul mercato del lavoro sono indicate a scopo orientativo (cf. rapporto __________ del 25.04.2003 pag. 1: "...In Frage kommen beispielweise industrielle Tätigkeiten (Einstellen, Bedienen und Überwachen von Maschinen, anspruchsvolle Montagearbeiten), Arbeiten im Bereich Lager/Magazin, Chauffeur LKW etc."). Vige comunque il principio per l'assicurato di ridurre per quanto possibile il discapito economico che il danno alla salute implica." (doc. AI 107)
1.4. Contro la succitata decisione amministrativa RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso con cui ha chiesto l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità. Egli ribadisce nuovamente l’inclusione del reddito da indipendente da determinare, in assenza di un reddito fiscalmente imponibile, sulla base dell’incremento della sostanza aziendale prima e dopo il danno alla salute. Inoltre, a mente del ricorrente, l’Ufficio AI avrebbe erroneamente quantificato il reddito annuo esigibile. Delle singole motivazioni verrà detto, se necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita intera.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nell’evenienza concreta, il ricorrente è stato peritato dal dr. __________. Nel relativo rapporto 13 agosto 2001 lo specialista in reumatologica, posta la diagnosi principale di sindrome cervico-spondilogena cronica a sinistra, ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% nella professione di montatore d’impianti di sollevamento. In un’attività adeguate che non implicano lavori con le braccia sollevate per lungo tempo, nonché movimenti ripetuti di flessione/estensione del rachide cervicale o il sollevamento ripetuto di pesi superiori a 20 – 25 kg, con possibilità di alternare frequentemente la posizione, il perito ha ritenuto una piena capacità lavorativa (doc. AI 32).
L’assicurato ha inoltre svolto un periodo di osservazione professionale presso il Centro __________ di __________ dal 24 febbraio al 21 marzo 2003. Con rapporto 25 aprile 2003 il citato centro ha concluso che l’interessato è in grado di esercitare per 7 ore al giorno un’attività leggera fino a mediamente pesante, senza dover mantenere una posizione monotona che metta in tensione la colonna cervicale, con lavori eseguibili sotto il livello della testa, corrispondente ad una capacità lavorativa del 90% (doc. AI 66).
In data 24 luglio 2003 la consulente in integrazione professionale, preso atto delle risultanze mediche e professionali, ha determinato un’incapacità al guadagno del 43%, risultante dal confronto tra un reddito da valido di fr. 71'200 (attività dipendente presso la __________) e da invalido di fr. 40'592. Quest’ultimo dato corrisponde al salario statistico relativo alle attività specialistiche medio-leggere (cat. 3.1), desunto dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, svolto al 90%, inclusa una riduzione di rendimento per motivi ergonomici del 15%, il tutto indicizzato al 2002 (doc. AI 81).
In sede di procedura d’opposizione l’11 novembre 2004 l’amministrazione ha chiesto al Centro __________ una precisazione riguardo alla valutazione sulla capacità lavorativa (doc. AI 102), Con scritto 11 novembre 2004 il citato centro ha chiarito che con un rendimento del 90% su 7 ore di lavoro corrisponde, con riferimento ad una normale giornata lavorativa, ad un’abilità al lavoro del 75% (“ …unsere Beurteilung von 90% Leistung, die der Klient erreichen kann, bezieht sich auf die Arbeitszeit von 7 Stunden. Das bedeutet, dass innerhalb von 7 Stunden Präsenzzeit mit einer Leistung von 90% gerechnet wird. Dies entspricht einer Gesamttagesleistung von 75%“ doc. AI 103). Di conseguenza, con rapporto 26 novembre 2004 la consulente ha determinato come segue la residua capacità al guadagno dell’assicurato:
" Considerato un reddito ipotetico di fr. 71200 e una capacità lavorativa residua del 75%, secondo le statistiche RSS teoriche (3° rango e 1° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 39797 e una capacità di guadagno residua del 55,89% “ (doc. AI 106).
Essendo il grado d’invalidità pari al 44%, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha confermato il quarto di rendita.
2.5. Con il presente ricorso l’assicurato contesta la determinazione del reddito da valido poiché non include anche il reddito da attività indipendente accessoria (meccanico di moto) svolta la sera ed al sabato. Va qui precisato che nell’ambito del raffronto dei redditi (cfr. 2.2), sono da prendere in considerazione quale reddito ipotetico di una persona non invalida anche i proventi da attività accessoria nella misura in cui, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe continuato ad esercitarla percependone una remunerazione. Questo indipendentemente dall’importanza di tale attività in termini di tasso di occupazione o di dispendio d’impegno (STFA inedite 2 giugno 2003 nella causa G consid. 4.1, I 224/02 e 16 maggio 2003 nella causa A consid. 2, I 576/02 ; RCC 1980 pag. 559 consid. 3a, nonché RAMI 2000 no U 400 pagg. 381 ss e no U 69 pag. 1981 consid. 2c).
In casu, è incontestato che negli ultimi anni, prima del danno alla salute, l’assicurato non ha conseguito alcun reddito dalla sua attività in proprio. Egli ha tuttavia percepito delle indennità giornaliere al 50% dalla sua assicurazione malattia (cfr. doc. AI 47). Con la decisione contestata l’amministrazione, facendo riferimento all’art. 25 OAI, ha negato la possibilità di includere nel reddito da valido l’ammontare delle indennità giornaliere percepite. A ragione.
Al riguardo, va fatto presente che l’art. 25 OAI prevede:
" 1 Sono considerati redditi del lavoro secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS1, esclusi tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un’incapacità lavorativa debitamente comprovata;
b. i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro;
c. le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (LIPG4) e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità."
Vero che, come sostenuto nel ricorso, l’art. 25 cpv. 1 lett. c OAI non fa menzione delle indennità giornaliere di malattia erogate da un’assicurazione privata. Ma se da una parte, tali indennità non sono considerate ai fini dell’invalidità non essendo un provento da attività lucrativa dell’assicurato (“….. diese Ersatzeinkünfte sind nicht Ausdruck der erwerblichen Leistungsfähigkeit des Versicherten….”, cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 200), altrettanto vale per le indennità giornaliere per malattia in questione, il cui ammontare è frutto di una pattuazione contrattuale su un reddito ipotetico. Va poi ricordato che ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS non sono considerati come attività lucrativa le prestazioni di assicurazioni in caso d’infortunio, malattia o invalidità – e quindi non soggetto a contribuzione AVS -, eccetto le indennità dell’assicurazione militare e quelle dell’AI.
Inoltre, non può essere fatta adesione alla proposta fatta dall’assicurato nel ricorso, di sommare al reddito da valido l’incremento della sostanza aziendale, dovuto al reinvestimento degli utili conseguiti. A prescindere dal fatto che la sostanza aziendale non è indicativa dell’andamento del reddito, in casu va comunque fatto presente che dai bilanci relativi al periodo 1997 -2000 contenuti agli atti (doc. AI 48) risulta come l’attività accessoria abbia sempre chiuso in perdita, motivo per cui non vi sono stati degli utili da investire.
Se prima dell’insorgere del danno alla salute l’assicurato non ha mai conseguito un reddito da attività indipendente fiscalmente imponibile, ciò significa che, a seguito del danno alla salute, egli non ha accusato un discapito economico. Pertanto, rettamente l’Ufficio AI ha tenuto conto, quale salario da valido, unicamente quello relativo all’attività dipendente.
2.6. Per quel che concerne invece il reddito da invalido, secondo il ricorrente “il calcolo effettuato dall’Ufficio AI non è corretto. Riportando infatti l’importo di fr. 40'592, indicato nella prima decisione per una redditività massima del 90%, ad una redditività del 75%, si giunge ad un reddito annuale con invalidità di fr. 33'826.--: fr. 40'592.--/90 x 75”.
Al proposito va ricordato che il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). Tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).
Orbene, il calcolo eseguito dal ricorrente non è tuttavia corretto poiché nei fr. 40'592 determinati dalla consulente nel primo rapporto del 24 luglio 2003 era inclusa una riduzione del salario statistico del 15% per motivi ergonomici (doc. AI 81), riduzione che, alla luce della delucidazione del __________, non è stata confermata dalla stessa nel successivo rapporto del 26 novembre 2004 (doc. AI 106). Va poi fatto presente come l’utilizzo da parte della consulente dei dati statistici relativi al 1° quartile sia a favore dell’assicurato. Infatti, secondo costante giurisprudenza il TFA, applicando i dati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, si fonda sul valore mediano (DTF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa; STFA inedite 13 giugno 2003 in re G, I 475/01, consid. 4.4; 24 settembre 2002 in re B, I 619/01, consid. 5 e 13 febbraio 2002 in re R., I 445/00, consid. 4a), maggiore del valore al 1° quartile.
In conclusione, non essendoci motivi per discostarsi dalla valutazione del grado d’invalidità eseguita dall’amministrazione, la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti