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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.01.2006 32.2005.80

January 3, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,605 words·~18 min·4

Summary

Legittimazione di una cassa pensioni a ricorrere contro una decisione dell'AI riguardante un suo affiliato; in casu il reddito da invalido è da determinare sulla base del valore mediano dei salariali statitistici

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.80   BS/td

Lugano 3 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 aprile 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità in relazione all’assicurato PI 1, __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   PI 1, nato nel 1954, precedentemente attivo nel settore edile, nel mese di ottobre 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione 4 giugno 2004 l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° luglio 2002 sulla scorta delle seguenti motivazioni:

"  Dal luglio 2001 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

Dalla documentazione acquisita all'incarto, con particolare riferimento al rapporto finale 29.04.2004 della consulente in integrazione professionale, risulta che il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore comporta una totale incapacità di guadagno e di lavoro nell'attività di minatore.

Per contro, l'assicurato è ritenuto abile al lavoro, nella misura del 100%, in attività confacenti allo stato di salute (operaio generico, addetto alla preparazione di veicoli (nuovi o d'occasione).

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione di minatore (Fr. 71'236.--) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 35'735.--), ne risulta una perdita di guadagno del 50%." (Doc. AI 42)

                               1.2.   Con opposizione 11 ottobre 2004 la Cassa pensioni RI 1 (in seguito: Cassa pensioni), agente quale assicuratore LPP dell’ultimo datore di lavoro dell’assicurato, ha contestato la determinazione del reddito da invalido. La ricorrente ha sostenuto che tale reddito, calcolato sulla base dei dati salariali statistici nazionali, ammonta a fr. 46'481.40 e che di conseguenza raffrontando tale dato con il reddito da valido di fr. 71'236 il grado d’invalidità risulta essere del 34.75%, non sufficiente per l’erogazione di una rendita (doc. AI 49).

                               1.3.   Con decisione 26 aprile 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione della Cassa pensione, evidenziando in particolare:

"  Nella fattispecie, va sottolineato innanzitutto che l'atto di opposizione verte essenzialmente sulla valutazione del grado di invalidità definito dall'UAI al 50%.

È opportuno in merito rilevare che l'UAI ha stabilito l'incapacità di guadagno (grado di invalidità) prendendo atto del rapporto finale risalente al 29 aprile 2004 e redatto dalla consulente in integrazione professionale. Costei, escludendo l'adozione di una riqualificazione professionale per l'assenza dei presupposti basilari, ha applicato le disposizioni citate al precedente considerando 4, definendo in tal modo la capacità di guadagno residua nell'ordine di fr. 35'735.- annui (anno 2002, settore professionale privato, maschile, livello 4, 1° quartile) ed un corrispondente grado di invalidità o di pregiudizio economico pari al 50%, dopo aver applicato una riduzione complessiva del 20%, giustificata dalle limitazioni funzionali imposte dallo stato di salute, dall'attività leggera, dai salari di primo impiego e dalla ridotta capacità di adattamento a professioni diverse da quella esercitata a lungo tempo).

A margine, corre l'obbligo di riferire che per costante giurisprudenza, di regola e tranne casi particolari, l'amministrazione applica i dati salariali fondandosi sui rilevamenti statistici federali, valore mediano (2° quartile), settore privato, livello 4.

Nel caso concreto, è stato invece applicato il primo quartile, i cui valori si situano ad un livello sensibilmente più basso rispetto al reddito mediano.

Tuttavia, visto l'impatto del danno alla salute sulla capacità lavorativa, nonché preso atto delle argomentazioni fornite dalla consulente professionale, nello specifico non si ritiene che possano sussistere fondate ragioni per scostarsi dal tenore della decisione impugnata, la quale in definitiva merita dunque piena conferma." (Doc. AI 54)

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione la Cassa pensioni, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso al TCA, evidenziando in particolare l’errata applicazione da parte dell’amministrazione della tabella statistica.

1.5.   Con osservazioni 8 giugno 2005 PI 1, chiamato a prendere posizione sul ricorso, ne ha chiesto la reiezione senza null’altro aggiungere (V).

1.6.   Con risposta 17 giugno 2005 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso (VI).

1.7.   Nella replica 3 ottobre 2005 la Cassa pensioni ha fatto presente che anche applicando la tabella salariale statistica riguardante il Cantone Ticino, l’assicurato non avrebbe diritto ad una mezza rendita (XVI).

          Il succitato scritto è stato intimato all’Ufficio AI ed all’assicurato per osservazioni (XVII, XVIII).

          Il 18 ottobre 2005 l’amministrazione ha fatto presente di non aver nulla da aggiungere (XIX), mentre PI 1 è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”

                                         Nel caso in esame si tratta di stabilire il grado d’incapacità al guadagno, motivo per cui l’esito della presente vertenza ha delle ripercussioni in merito alle prestazioni assicurative che la Cassa pensioni deve versare all'assicurato; la stessa è pertantoRI 1legittimata ad inoltrare il presente ricorso.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, incontestato è il fatto che per motivi di salute PI 1 non può più esercitare l’originaria professione di muratore e che in un’attività confacente (attività leggere senza pesi superiori a 10 kg, che non implicano potenziali rischi di incidenti) il rendimento è del 100%.

Come detto, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.4).

Nel caso in esame, dagli atti medici risulta che la rilevante incapacità lavorativa dell’assicurato quale muratore è da far risalire al luglio 2001 (doc. AI 18).

                                         Tenuto conto dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett.b LAI -che stabilisce l’inizio della rendita dopo un un anno, senza notevoli interruzioni, d’incapacità al lavoro per almeno il 40% in media -, la rendita decorre dal 1° luglio 2002

                                         Incontestato è il salario che l’assicurato avrebbe percepito, senza il danno alla salute, quale muratore (fr. 71'236). Oggetto del ricorso è invece la determinazione del reddito da invalido.

                               2.6.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino (livello d’esigibilità 4: attività semplici e leggere) e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390 nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929 nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587 (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.

Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.-- (fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Va qui evidenziato che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

                                         Nel caso concreto, non avendo l’assicurato mai svolto un’altra attività al di fuori di quella di muratore, conformemente alla succitata giurisprudenza occorre prendere in considerazioni i dati salariali statistici. Con la decisione contestata l’amministrazione, sulla base del rapporto 29 aprile 2004 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 41), ha determinato il reddito da invalido (stato 2002) sulla base dei succitati dati statistici ufficiali, partendo tuttavia dal valore relativo al primo quartile, per poi giungere ad un importo di fr. 35’735.—, inclusa una riduzione di rendimento del 20%.

                                         Al riguardo va fatto presente che il TFA, applicando i dati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, si fonda in particolare sul valore mediano (DTF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa; STFA inedite 13 giugno 2003 in re G, I 475/01, consid. 4.4; 24 settembre 2002 in re B, I 619/01, consid. 5 e 13 febbraio 2002 in re R., I 445/00, consid. 4a; cfr. anche STCA inedita del 17 ottobre 2005 nella causa F.F.F., inc. 32.2005.61).

In casu, considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 100% nel settore privato (fr. 51'266) ed applicando una riduzione del 20% stabilita dalla consulente (doc. AI 41 pag.2) - valutazione che nella specie non è suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (DTF 126 V 75) - il reddito da invalido deve essere fissato in fr. 41’013. Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 71’236 e quello da invalido di fr. 45'192 risulta un’incapacità al guadagno del 42,42% (71'236 – 41’013 x 100 : 71'236), che va arrotondata (per difetto) al 42% (DTF 130 V 121: il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica), non sufficiente per l’erogazione di una mezza rendita (allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo applicare, per ipotesi di lavoro, la riduzione massima del 25% prevista dalla giurisprudenza; in quel caso il grado d’invalidità sarebbe del 46% (71'236 – 38'450 [ 75% di 51’266] x 100: 71'236)). Né sono per il resto ravvisabili elementi che consentano di ipotizzare l’intervento di modifiche, sino al 2005, dei redditi di riferimento suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. consid. 2.4).

                                         Ne consegue che l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° luglio 2002.

                               2.7.   Di regola autorità pubbliche o organismi con compiti di diritto pubblico non hanno diritto a ripetibili (DTF 112 V 361 consid. 6 con riferimenti); lo stesso principio vale anche per gli istituti previdenziali (DTF 126 V 150 consid. 4, 118 V 169 consid. 7, 117 V 349 consid. 8 con riferimenti). Pertanto, alla Fondazione ricorrente, ancorché parzialmente vittoriosa, non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   La decisione 26 maggio 2005 è modificata nel senso che PI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° luglio 2002.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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