Raccomandata
Incarto n. 32.2005.55 cr/sc
Lugano 7 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 aprile 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale asfaltatore, nel mese di luglio 2002 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una riformazione professionale (cfr. doc. AI 1) in quanto affetto da sindrome cervico-dorso-lombare cronica recidivante in paziente con blocco congenito C2/3, minima discopatia C5/6, iniziali turbe degenerative del rachide lombare, come certificato dal Dr. Med. __________ e dal Dr. Med. __________ (cfr. doc. AI 5g e doc. AI 5c).
In data 22 aprile 2003 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato la necessità di un accertamento professionale presso il __________ (di seguito: __________ a __________ (cfr. doc. AI 20). L’UAI ha poi stabilito, mediante decisione 2 dicembre 2003, l’ammontare delle indennità giornaliere per il periodo compreso fra il 25 novembre 2003 e il 23 dicembre 2003 (cfr. doc. AI 25).
In data 13 gennaio 2004 l’amministrazione ha informato l’assicurato circa il prolungamento del periodo d’accertamento professionale dal 25 dicembre 2003 al 24 marzo 2004 (cfr. doc. AI 30).
Successivamente, con decisione 25 marzo 2004 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego, garantendo un avviamento professionale di tre mesi, dal 24 marzo 2004 al 30 giugno 2004, presso la __________ di __________ in collaborazione con il datore di lavoro, __________ di __________ (cfr. doc. AI 34). L’UAI ha poi stabilito, mediante decisione 29 marzo 2004, l’ammontare delle indennità giornaliere per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2004 (cfr. doc. AI 37).
Con decisione 27 luglio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
Esito degli accertamenti:
● In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari acquisiti all'incarto, in particolare della perizia specialistica eseguita dal Dr. __________ e dalle valutazioni dei medici Dr. __________ e Dr. __________ risulta che la patologia del quale l'assicurato è portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno di carattere reumatologico mentre non vi sono diagnosi di carattere psi.
● Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità si evince che l'attività abituale è proponibile in misura nulla dal 24.9.2001 mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è totale dal 12.3.2002.
● L'assicurazione ha quindi valutato il grado invalidante dell'assicurato procedendo al confronto dei redditi come espresso nello specchietto a margine. In particolare il grado invalidante è stato fissato in ossequio delle seguenti considerazioni: si ritiene vi sono delle attività esigibili da parte dell'assicurato e ciò se si considerano i rapporti medici esaminati dal servizio medico regionale, il quale ritiene totalmente abile l'assicurato per attività adeguate allo stato di salute (abilità totale per attività leggere tipo postino, operaio di fabbrica, magazziniere, fattorino, portinaio, portiere d'albergo o benzinaio, in assenza di patologie dell'apparato osteoarticolare particolari).
● Per tali attività, in conformità alla recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio 2000) al fine di determinare il salario da invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano o centrale.
● Nel caso di assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere a frutto la loro residua capacità lavorativa nemmeno in lavori leggeri, e non riescono pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, nella fattispecie, è del 5%. Si precisa che nel caso la determinazione del reddito da invalido avviene su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di professioni in concreto esigibili anche se si può presupporre che il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della professione.
● Il consulente per l'integrazione professionale ha quindi proceduto a verificare se le indicazioni medico teoriche sono traducibili ragionevolmente nella pratica confermando l'esistenza di un mercato del lavoro capace di offrire attività consone allo stato di salute dell'assicurato.
● In conclusione, in ossequio alle disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche, calcolando un reddito secondo RSS (e applicando la riduzione 5%), il calcolo economico presenta il confronto del reddito da sano di Fr. 59’941.- (aggiornato nel 2002) con il reddito da invalido che secondo RSS nel 2002 ammontava almeno a Fr. 49’938.- ottenendo un grado invalidante massimo del 17% come espresso a margine. Tale capacità al guadagno è presente in pratica dal 12.3.2002 come dimostrato dagli atti medici.
Reddito annuale esigibile senza invalidità CHF 59’941 con invalidità CHF 49’938 Perdita di guadagno CHF 10’003 = Grado d'invalidità 17%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Per il diritto a provvedimenti professionali il grado minimo deve essere 20%: il diritto quindi non vige. In via abbondanziale si noti che l'assicurato si è presentato senza nessuna formazione in curriculum: non è d'obbligo dell'AI fornirne una.
Un aiuto al collocamento è stato concesso per una durata di tre mesi. Dall'esame degli atti all'incarto non vi sono i presupposti per prolungare tale diritto.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 51)
1.2. Con decisione 6 aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal RA 1, avendo determinato un grado d’invalidità dell’14%, non sufficiente per riconoscere il diritto ai chiesti provvedimenti reintegrativi e il diritto ad un’eventuale rendita. L’amministrazione ha in particolare osservato:
" (...)
4. In concreto, l'opponente contesta in pratica la valutazione medica ed economica sulla quale l'amministrazione ha basato il proprio giudizio.
Nel presente caso, in sede d'istruttoria il dottor __________ del Servizio medico regionale dell'Al (SMR) ha annotato che l'assicurato non è più idoneo a svolgere l'attività di asfaltatore; tuttavia, lo stesso è abile in misura completa (100%) in attività leggere, senza nessuna limitazione particolare, come da parere reumatologico (dottor __________ e dottor __________). Inoltre, secondo la valutazione psichiatrica del dottor __________ (12/01), l'assicurato non presenta alcuna patologia psichica invalidante.
Nel caso concreto, si rileva che al dottor __________ è stato trasmesso un questionario medico il 18 luglio 2002 e che, nonostante i due richiami e la nostra diffida scritta dell'8 novembre 2002 (invio raccomandato), lo stesso non ha mai dato seguito a quanto richiestogli.
5. Per quanto riguarda i dati economici, in base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado d'occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
In concreto, per determinare il reddito da invalido dell'assicurato è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico per attività leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 51'265 (valori ESS 2002, categoria 4, mediana, maschile), senza alcuna riduzione alla luce delle indicazioni mediche.
Per un lavoro adeguato, l'assicurato può ancora conseguire da invalido un reddito annuo pari a fr. 51'265.-.
Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo pieno quale asfaltatore egli potrebbe percepire un salario annuo di fr. 59'941.-, l'assicurato conserva una residua capacità lavorativa e quindi di guadagno dell'86% con una perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità del 14% (59'941 - 51'265 x 100 : 59’941 = Al 14%).
Secondo costante giurisprudenza, il diritto alla riformazione professionale presuppone che la perdita di guadagno dovuta al danno alla salute ammonti almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2 b).
Nella fattispecie, si rileva che il grado d'invalidità presentato dall'opponente ammonta al 14% e pertanto l'amministrazione ha giustamente rifiutato il diritto a provvedimenti di riqualifica, non raggiungendo l'assicurato il grado d'invalidità minino richiesto dalla giurisprudenza.
6. Per quanto attiene invece ai richiesti provvedimenti di riqualifica professionale (prolungo) in base all'applicazione del principio della buona fede si precisa quanto verrà esposto qui di seguito. Se un assicurato sapeva o, con sufficiente diligenza, avrebbe dovuto sapere che la decisione in merito alla richiesta di prestazioni non è di competenza dell'orientatore professionale (CIP), non ha diritto di percepire tali prestazioni invocando il principio della buona fede, anche se il comportamento dell'orientatore ha suscitato in lui una speranza di ottenere il finanziamento della riformazione professionale da parte dell'AI ed egli, partendo da questo presupposto, ne ha già iniziata una (Pratique VSI 4/2000 pag. 196).
Nella fattispecie, l'assicurato (rappresentato dal RA 1) sapeva benissimo che la garanzia dei provvedimenti professionali era scaduta il 30 giugno 2004 e che per poter proseguire tali provvedimenti egli necessitava di una nuova garanzia rilasciata dall'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI); il signor RI 1 non poteva pertanto basarsi unicamente su di una comunicazione verbale rilasciata dal Consulente in integrazione professionale.
Si rilevi d'altro lato come l'assicurato si limiti comunque a contestare genericamente la valutazione effettuata dall'amministrazione, senza fornire elementi atti a metterne in dubbio la bontà del giudizio espresso.
Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma. (...)" (Doc. AI 61)
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentata dal RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare di una riqualifica professionale.
Sostanzialmente in sede ricorsuale egli ha rilevato che la sua inabilità lavorativa per motivi psichici raggiunge il grado del 20%, percentuale che dà diritto ad una riqualifica professionale, rilevando quanto segue:
" (...)
1. Il ricorrente nel mese di luglio 2002 chiedeva l'assegnazione di prestazioni assicurative.
Con decisione del 22 aprile 2003 queste venivano concesse sotto forma di misure di accertamento professionale, rispettivamente di indennità giornaliera per collocamento, queste da marzo 2004 a giugno 2004.
Con decisione del 27 luglio 2004, l'amministrazione negava un ulteriore diritto all'indennità giornaliera dopo il 30 giugno 2004, non risultando dal paragone dei redditi una perdita salariale in percentuale tale da garantire questo diritto. Contro questa decisione il ricorrente era insorto, avendo egli continuato il lavoro presso il datore di lavoro scelto in accordo con l'amministrazione, in quanto sia i preposti diretti dell'amministrazione che il datore di lavoro lo avevano incoraggiato in tale senso. L'opposizione veniva respinta con il provvedimento del 6 aprile 2005, oggetto del presente ricorso.
Prove: atti dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione su opposizione impugnata 6.4.2005
2. Il ricorrente ricorre contro questo provvedimento in quanto ritiene che i funzionari dell'amministrazione direttamente coinvolti nella ricerca di misure professionali adeguate lo abbiano sempre incoraggiato ad approfittare dell'opportunità di lavoro e formazione fornita dall'azienda __________. Egli, rinviando agli atti, fa inoltre valere di essere limitato nella Sua capacità lavorativa per motivi psichici e che, pertanto, la perdita salariale rispetto alla precedente attività raggiunge sicuramente il grado del 20 % che dà diritto a misure professionali.
Prove: come sopra
3. Alla luce dei considerandi di cui sopra si chiede venga il ricorso accolto.
4. La decisione su opposizione impugnata data del 6 aprile 2005. Il ricorso è tempestivo.
Prove: come sopra
5. Il RA 1 è valido rappresentante del ricorrente.
Prove: mandato di patrocinio
6. Nel caso di accoglimento del ricorso al ricorrente è assegnata un'adeguata indennità per ripetibili." (Doc. I)
1.4. Con risposta di causa 11 maggio 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione professionale.
2.4. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
Tuttavia, non sempre è possibile stabilire a priori se la reintegrazione preconizzata sia possibile, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive dell'assicurato.
Pertanto la prassi amministrativa e giudiziaria prevedono la possibilità di concedere dei provvedimenti di accertamento (DTF 116 V 91 consid. 3b; RCC 1988, pag. 191).
Questi sono provvedimenti intesi a stabilire le attitudini e le predisposizioni professionali. In particolar modo se dall'orientamento professionale ambulatorio non è possibile valutare concretamente tali attitudini, l'assicurato sarà indirizzato ad un Centro specializzato per un soggiorno di osservazione.
Tale soggiorno di accertamento, secondo la costante prassi amministrativa, non dovrebbe - di regola - durare più di tre mesi (cfr. STFA inedita 16 luglio 1997 nella causa re A.B., pag. 5, consid. 2a [I 331/96]).
2.5. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
L’art. 18 cpv. 1 LAI prevede che:
" Gli assicurati invalidi, idonei all'integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro. Sussidi possono essere assegnati per le spese in abiti di lavoro e in utensili personali connesse con l'assunzione di un'attività lucrativa dipendente e per le spese di trasloco a causa dell'invalidità."
Lo stesso articolo 18, al cpv. 2, stabilisce:
" Un aiuto in capitale può essere assegnato agli assicurati invalidi idonei all'integrazione, affinché possano avviarsi a un'attività lucrativa indipendente o svilupparla e per finanziare trasformazioni aziendali a causa dell'invalidità. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e le forme."
2.6. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.7. Nel caso in esame, nel rapporto 14 maggio 2001 indirizzato al __________, il Dr. Med. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, medico di fiducia della Cassa malati __________, posta la diagnosi di sindrome cervico e dorso-spondilogena con iniziali turbe degenerative del rachide cervicale, blocco vertebrale C2/C3 congenito, discopatia con prolasso paramediano sx disco C5/C6, ha osservato:
" (...)
Prognosi
A medio termine quanto meno per quel che concerne l'esame clinico e le indagini radiologiche, positiva.
Cure consigliate
Proseguire con la cura attuale. Terminare la fisioterapia ambulatoriale ed eventualmente nuovo ciclo dopo quello che sta facendo.
Se è possibile attestare la completa e immediata ripresa lavorativa
Per il momento no. Il paziente deve continuare a sottoporsi alle cure fisioterapiche ambulatoriali per almeno ancora 2 o 3 settimane.
Contando ancora circa 3 settimane per effettuare in maniera intensa su base ambulatoriale la fisioterapia, dal punto di vista medico una ripresa dell'attività lavorativa al 50% (questa volta con presenza completa sul posto di lavoro ma lavoro ridotto) dovrebbe poter intervenire a partire da lunedì 04.06.'01.
Dopo circa 2 settimane (19.06.'01), a dipendenza dell'evoluzione, si dovrebbe poter intervenire con una ripresa totale dell'attività lavorativa.
In caso di recrudescenza sintomatica, propongo al medico curante che ci legge in copia di fare rivalutare il paziente dal Dr. __________ che è lo specialista che lo segue abitualmente, e che ci potrà tenere al corrente sull'evoluzione del paziente."
(Doc. AI 8 o)
In seguito, con rapporto medico 26 luglio 2001 il Dr. __________ ha rilevato:
" (...)
Prognosi:
La prognosi rimane dal punto di vista reumatologico puro e basandosi sull'esame clinico e le analisi paracliniche a disposizione, positiva. Non vi è infatti una patologia grave tale da giustificare delle incapacità lavorative protratte.
Trattamenti consigliati
Rimangono quelle attuali, fisioterapia piuttosto attiva con stretching della muscolatura dolente e rinforzo muscolare.
Si ritiene fattibile la ripresa lavorativa per lungo termine
Vista la persistenza sintomatica soggettiva del paziente, si può giustificare ancora un’ulteriore incapacità lavorativa ma dal punto reumatologico puro, non oltre il 31.7.2001.
Grado e durata dell'inabilità
Tenuto conto della giovane età potrebbe entrare in considerazione una reintegrazione professionale. Bisogna tuttavia considerare che si tratta di un paziente con poca formazione di base." (Doc. AI 5 d)
In un successivo scritto 5 ottobre 2001 il Dr. __________, dopo aver indicato che l’assicurato aveva ripreso il lavoro in data 1° agosto 2001, ha riferito che il 25 settembre 2001 l’assicurato, spostando un lastrone, ha risentito improvvisamente un dolore lombosacrale bilaterale senza irradiazione agli arti inferiori. Il medico ha quindi indicato quali diagnosi quelle di sindrome cervico e dorso-spondilogena cronica con iniziali turbe degenerative del rachide cervicale, blocco paravertebrale C2/C3 congenito, discopatia con prolasso paramediano sx, disco C5/C6 e sindrome lombo-spondilogena acuta di natura essenzialmente muscolare (cfr. doc. AI 5e).
Con rapporto 7 dicembre 2001 indirizzato al __________ il Dr. Med. __________, __________, incaricato di effettuare una valutazione psichiatrica della capacità lavorativa dell'assicurato, è giunto alle seguenti conclusioni:
" (...)
CONCLUSIONI
In occasione del colloquio avuto non ho potuto evidenziare delle patologie psichiatriche rilevanti. È possibile che siano presenti dei disturbi psicologici quali la più facile irritabilità, preoccupazioni per il futuro, che sono legati però strettamente alla sintomatologia avvertita dal paziente soggettivamente.
Non mi sembra che siano nemmeno presenti elementi sufficienti per poter parlare di una sindrome somatoforme da dolore persistente non essendo evidente la presenza di un conflitto intrapsichico.
Concludendo, ritengo il paziente abile al lavoro al 100 % dal punto di vista psichiatrico." (Doc. AI 8 h)
Il Dr. __________, nel rapporto 12 marzo 2002 indirizzato al __________, ha osservato:
" (...)
Alle vostre domande posso rispondere quanto segue
Considerate le numerose ricadute (dal 2 maggio al 31 luglio 2001, dal 25 settembre al 25 dicembre 2001, dall'11 gennaio a tempo indeterminato), la sua giovane età, l'attuale stato di salute e i rapporti medici da lei redatti, è possibile attestare la totale abilità in professioni più leggere (postino, operaio di fabbrica, magazziniere, fattorino, portinaio, portiere d'albergo, benzinaio, ...).
Ho avuto una lunga discussione con il paziente, il quale si dice per adesso impossibilitato a riprendere qualsiasi attività lavorativa anche leggera
Obiettivamente non sussistono limitazioni funzionali tali per giustificare una limitazione così importante neanche in mestieri più pesanti. Vista la problematica attuale e d'accordo con il paziente proporrei di attendere, se questa interviene entro un mese, il ricovero alla __________ di __________. Proporrei anche di effettuare, più per motivi assicurativi che clinici, una risonanza magnetica dorso-lombare.
In seguito al ricovero e alla risonanza magnetica se non intervengono elementi nuovi il paziente potrà essere dichiarato abile in misura completa nei lavori da voi citati." (Doc. AI 8 e)
Con rapporto medico 24 luglio 2002 all’Ufficio AI il curante, Dr. Med. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, posta la diagnosi di lieve sindrome panvertebrale con/da turbe statiche, sindrome tensiva e sovrappeso, ha rilevato:
" (...)
Ho esaminato il paziente 4 volte tra 07/00 e 10/01 a causa di una sindrome algica ritenuta dal paziente incompatibile con lo svolgimento della sua attività lucrativa di asfaltatore. In contrasto con l'intensità con la quale il paziente ha vissuto la sofferenza non ho riscontrato patologie funzionali e/o strutturali del rachide ad eccezione di turbe statiche moderate. L'indicazione per un soggiorno in una __________ è stata negata dalla Cassa Malati. La discrepanza tra la sofferenza e i reperti è stata confermata anche dal medico fiduciario della Cassa Malati __________, Dr. __________ (suoi rapporti allegati).
All'ultimo controllo del 05.10.01 avevo constatato una modica esacerbazione della presente sindrome lombare per la quale ho suggerito della fisioterapia con un'inabilità lavorativa limitata a 3 settimane (fino al 28.10.01). In seguito avrei ritenuto il paziente abile in maniera normale anche per il lavoro svolto (nel frattempo perso in seguito al licenziamento per il 31.12.01).
Allego gli atti in mio possesso. Penso che potrebbe rivelarsi opportuno una valutazione interdisciplinare della capacità lavorativa presso il SAM (aspetti psichiatrici?)." (Doc. AI 5)
Nella “Proposta medico” 1° aprile 2003 il Dr. __________ del SMR ha così riassunto la situazione dell’assicurato:
" (...)
Diagnosi: sindrome cervico-dorso-lombare cronica recidivante in paziente con
- blocco congenito C2/3
- minima discopatia C5/6
- iniziali turbe degenerative del rachide lombare
Professione: asfaltatore, licenziato per il 31.12.2001
IL:
100% dal 24.9.2001
in disoccupazione dal 1.8.2002 abile per lavori leggeri.
Valutazione psichiatrica 12.2001 (Dr. __________): assenza di patologia psi invalidante.
Valutazione reumatologica Dr. __________ del 12.3.2002: abile al 100% per attività leggere tipo postino, operaio di fabbrica, magazziniere, fattorino, portinaio, portiere d'albergo, benzinaio in assenza di patologie dell'apparato osteoarticolare particolari.
In conclusione:
IL 100% quale asfaltatore dal 24.9.2001
Abile al 100% in attività leggere senza limitazioni particolari secondo parere reumatologico (Dr. __________ e Dr. __________).
Procedere: ad CIP per valutazione provvedimenti professionali." (Doc. AI 15)
Il consulente IP, con valutazione 16 aprile 2003, ha rilevato:
" L'assicurato è impedito da sindrome cervico-dorso-lombare cronica recidivante con dolori soprattutto lombari, diurni e notturni, anche ai minimi sforzi.
Ha frequentato le scuole dell'obbligo in __________.
Non possiede qualifica professionale.
Ha imparato con la pratica il mestiere dell'asfaltatore che ultimamente ha esercitato, nel periodo 9.3.1989 - 31.7.2002, per la __________. L'ultimo giorno di lavoro effettivo è stato il 24.9.2001. La retribuzione ammontava a Fr. 4’610.85 al mese per tredici mensilità annue.
II medico ritiene che l'attività di asfaltatore non è più esigibile, mentre valuta che il signor RI 1 potrebbe ancora svolgere attività leggere, come quella del postino, dell'operaio di fabbrica, magazziniere, fattorino, portinaio, benzinaio.
Sulla base delle informazioni raccolte e in risposta al vostro mandato, sono in grado di presentarvi le seguenti considerazioni e conclusioni.
La professione di asfaltatore esercitata dall'assicurato prima del danno alla salute non è più esigibile.
La medesima ha formato e consolidato abitudini di lavoro non semplicemente trasferibili in modo economicamente utile in altro ambito professionale, anzi detti modi di essere, di pensare e di agire professionalmente, possono trasformarsi, fuori dal proprio settore d'impiego, in fastidiosi impedimenti. Il lavoro essenzialmente pratico e di esecuzione non ha consentito, con ogni verosimiglianza, la conservazione e lo sviluppo delle conoscenze scolastiche di base, necessarie per costruire una riqualifica professionale, indispensabile per recuperare in modo soddisfacente il guadagno perso superiore alla norma.
Il danno alla salute, le lamentele soggettive, gli impedimenti nella loro interazione, senza dimenticare le esigenze del ciclo produttivo e in particolare la puntualità e regolarità di presenza, la capacità produttiva a confronto con il sano, non mi consentono di configurare un'attività esigibile da subito e idonea a recuperare in modo soddisfacente il guadagno perso.
Nel caso in esame si possono temere frequenti e prolungate assenze per cure derivanti dalla natura del male che evidenzia fasi acute ricorrenti.
Le professioni spesso invocate con casistica analoga e citate dal medico, sorvegliante, magazziniere, commesso, benzinaio, custode, ad eccezione di qualche fortunata occasione sporadica, risultano generalmente o incompatibili con le stesse controindicazioni mediche o richiedono abilità professionali conseguibili tramite formazione.
Le attività di tipo industriale leggere, non qualificate, ripetitive, sono caratterizzate da posizioni di lavoro non liberamente adattabili ai bisogni personali, ritmi di lavoro e norme di rendimento che richiedono all'operaio abilità manuale (rapidità, precisione e coordinamento), considerevole resistenza nervosa alla monotonia della funzione e ai tempi di esecuzione e quindi disposizione personale, motivazione, preparazione ed allenamento, qualità non riscontrabili normalmente in soggetto maschio, soprattutto se proveniente da un settore professionale da manualità pesante.
Considerata la relativa giovane età del soggetto, reputo necessario chiedere aiuto al __________ al fine di verificare sul vivo l'attitudine dell'assicurato all'integrazione professionale e di procedere con un orientamento pratico.
Propongo quindi l'assunzione delle spese relative a detto accertamento nella misura prevista dalla convenzione UFAS e dalle disposizioni riguardanti indennità giornaliera e trasporti." (Doc. AI 18)
Il 22 aprile 2003 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato la necessità di un accertamento professionale presso il __________ per una durata presumibile di 4 settimane (cfr. doc. AI 20).
In data 8 gennaio 2004 il direttore del __________ ha chiesto all’Ufficio AI una proroga del periodo di accertamento professionale, in quanto:
" L'A. citato a margine ha concluso il previsto mese di accertamento professionale nel laboratorio d'osservazione e pertanto le trasmettiamo il relativo rapporto redatto dal maestro di lavoro.
I problemi di salute dell'A. hanno influenzato l'esito della prova, in particolare gli aspetti depressivi, confermati telefonicamente dal medico curante dottor __________, non facilitano l'elaborazione di un progetto reintegrativo.
D'altra parte i limiti scolastici e l'età dell'A. non permettono di ipotizzare lo svolgimento di una sua riqualifica ai sensi della LFP.
È forse possibile un inserimento diretto nel ciclo produttivo a condizione di trovare un'attività non qualificata, di tipo piuttosto grossolano, dove non sono richiesti dei ritmi di lavoro particolarmente sostenuti.
Per permettere all'A. di riprendere un ritmo lavorativo giornaliero più confacente alle esigenze del mondo del lavoro, proponiamo il prolungamento del periodo d'accertamento dal 25 dicembre 2003 al 24 marzo 2004 con un collocamento temporaneo presso il settore del giardinaggio (__________).
Nel contempo invitiamo l'UAI a segnalare l'A. al proprio servizio di collocamento alfine di sostenere l'A. nella ricerca di un posto di lavoro adeguato.
Restiamo in attesa di un riscontro in merito e, salvo indicazioni contrarie da parte dell'UAI, l'A. continua l'attività presso il __________." (Doc. AI 26)
Il consulente IP, al riguardo, ha espresso in data 12 gennaio 2004 il suo parere favorevole sulla necessità di un avviamento al lavoro durante almeno 3 mesi, chiedendo la proroga della precedente garanzia fino al 24 marzo 2004 (cfr. doc. AI 27).
Con comunicazione 13 gennaio 2004 l’Ufficio AI ha informato l’assicurato che il periodo di accertamento professionale presso il __________ è stato prolungato dal 25 dicembre 2003 fino al 24 marzo 2004 (cfr. doc. AI 30).
Con rapporto finale 22 marzo 2004 il collocatore IP ha osservato:
" Mi riferisco alla documentazione presente nell'incarto, in particolare a quella relativa al soggiorno del Signor RI 1 presso il __________ di __________, iniziato alla fine di novembre 2003 e tutt'ora in corso. In una comunicazione scritta al collega CIP __________ ( 8 gennaio 2004) il dir. __________ rilevava la particolarità dell'Assicurato e della probabile difficoltà nell'intravedere una positiva conclusione della pratica.
Nel mese di dicembre 2003 il Signor RI 1 aveva seguito un periodo di osservazione in laboratorio che aveva dato un esito alquanto preoccupante.
" .... I problemi di salute dell'A hanno influenzato l'esito della prova, in particolare gli aspetti depressivi, confermati telefonicamente dal medico curante dott. __________, non facilitano l'elaborazione di un progetto reintegrativo.
D'altra parte i limiti scolastici e l'età dell'A non permettono di ipotizzare lo svolgimento di una sua riqualifica ai sensi della LFP.
È forse possibile un inserimento diretto nel ciclo produttivo a condizione di trovare un'attività non qualificata, di tipo piuttosto grossolano, dove non sono richiesti dei ritmi di lavoro particolarmente sostenuti ..."
Per operare presso il settore giardinaggio ( __________ ) veniva infine chiesto dal dir. __________ una possibilità di proroga del periodo di accertamento presso il __________. In seguito si chiedeva:
" .... all'UAI a segnalare l’A al proprio servizio di collocamento alfine di sostenere l'A nella ricerca di un posto di lavoro adeguato ... "
Ricevuto l'incarto dal collega __________, e incuriosito dal particolare profilo del Signor RI 1 (ex pavimentatore stradale e altro ancora), mi mettevo subito in contatto con la direzione del __________. Durante una riunione mi veniva presentato l'A e nuovamente sottolineate le difficoltà nell'approccio al candidato da parte del personale medesimo del __________ (__________), dato che il soggetto presentava apatia e scarsissimo coinvolgimento personale. Molto positivi risultavano invece i risultati ottenuti dopo il periodo di lavoro all'__________.
In particolare: attitudine al lavoro manuale pratico, precisione e perseveranza nelle attività assegnate e svolte.
Con una procedura particolare ho chiesto alla Direzione del __________ di poter seguire personalmente l'A. in un breve periodo di osservazione, al di fuori degli abituali spazi di lavoro e scuola di __________. Venerdì 27 febbraio u.s. (al di fuori del mio usuale orario di lavoro presso l'UAI o quale docente professionale) ho preso con me il Signor RI 1 e siamo andati in vari posti. L'idea era quella di poterlo osservare in varie attività e in situazione diverse. Ho redatto un mio personale Rapporto, completando lo scritto con delle immagini fotografiche che meglio facessero comprendere quanto svolto assieme. Ne è scaturita una proposta d'attività quale operaio in viticoltura. Considerata la sua scarsa formazione scolastica si è prospettata una formazione empirica, con programma "a misura" sulle sue reali possibilità di essere in seguito collocato nel locale mercato del lavoro settoriale.
La tabella allegata mostra come il progetto potrebbe svilupparsi: da un'iniziale attività presso l'agente formatore (__________di __________ - signor __________) si passa progressivamente con l'attività presso il Datore di lavoro ( __________ di __________).
Sulle qualità professionali delle persone coinvolte in questo progetto non dovrebbero esserci dubbi. Il Signor __________ svolge da ca. venti anni la funzione di tecnico viticolo presso __________ (già __________ di __________) ed è pure Presidente della __________, organo Associativo che raggruppa oltre 1600 soci nella sola Svizzera Italiana. Il Signor __________, oltre che titolare dell'omonima azienda (__________), è presidente dell'__________ (__________) "organo cappello" nel quale siedono i rappresentanti de: la __________, i __________, le __________, il __________ e tutti quanti operano nel settore vitivinicolo cantonale e federale.
Questa proposta ha suscitato molto interesse nell'Assicurato e presso la Direzione del __________ di __________. In un recente incontro a __________ (lunedì 15 marzo u.s.) abbiamo presentato (la collega Signora __________ e il sottoscritto) il Signor RI 1 ai Signori __________ e __________. Quest'ultimo ha poi mostrato la sua azienda: la parte esterna nei vigneti, la Cantina e l'annesso negozio di vendita diretta dei prodotti.
Da rilevare l'interessante abbinamento fra queste diverse attività che vengono svolte con tempi e intensità diverse sull'arco di tutto l'anno. Esse possono essere considerate pure "complementari" e permettere al Signor RI 1 di lavorare sull'arco di tutto l'anno. Da rilevare la vicinanza di questo posto di lavoro (__________) con il domicilio dell'Assicurato (__________).
Da notare pure l'estrema meccanizzazione di questa azienda e quindi l'ideale facilità nello svolgere personalmente tutte quelle mansioni pratiche "leggere" rimaste, e per le quali abbiamo tutti potuto notare l'estrema puntualità e rigore dell'A nella loro corretta esecuzione: la potatura secca e la legatura, la spollonatura, la scacchiatura, la potatura verde, il diradamento dei grappoli, la sfogliatura, oltre che i lavori di preparazione della vendemmia e quelli in cantina.
Da rilevare infine l'estrema facilità di un eventuale collocamento di un Assicurato così formato in altre analoghe aziende del settore. A pochi giorni dalla definizione del progetto ho già potuto notare un grande interesse da parte di altre/i titolari d'azienda, i quali mi hanno già confermato il loro concreto interesse a ev. ripetere questa esperienza. Va pure sottolineato che già ora molte piccole aziende sono legate da precisi accordi commerciali di attiva collaborazione, facilmente estendibili ai lavori "sul terreno/in vigna". Da una rapida valutazione fatta con alcuni specialisti stimo che nel solo __________ il settore viticolo possa da subito generare 5-10 posti di lavoro (a tempo pieno) per lavoratrici/tori che presentassero dei profili professionali di questo tipo. Attualmente quella del viticoltore è una professione che viene praticata senza una specifica formazione con AFC, malgrado la __________ di __________, da anni, tenti di andare in questa lodevole direzione. I titolari d'azienda che svolgono in Ticino questa attività hanno già tutti una formazione superiore, acquisita seguendo i corsi presso le Scuole agricole/viticole di __________ e di __________.
Concludo ringraziando tutti della fiducia e dell'attenzione accordata alle mie proposte per una positiva chiusura dell'incarto Al riferito al Signor RI 1.
Chiedo nel contempo che per la fase iniziale di questo progetto formativo di operaio viticolo con Formazione Empirica, che l'Assicurazione Invalidità si assuma i costi per un periodo di introduzione/avviamento alla professione (tre mesi), a partire dal 24 marzo e fino alla fine di giugno 2004, comprese le spese per i pranzi e per quelle delle trasferte.
Date le premesse iniziali le attività esigibili potevano essere considerate praticamente nulle. Alla fine di una formazione empirica si potrebbe ipotizzare un salario mensile di almeno fr. 4’000.-, oltre ad un bonus che potrebbe essere versato nel caso si prospetti un'ottima chiusura d'esercizio (raccolto vendemmile, vendite della cantina, ecc..)." (Doc. AI 31)
Alla fine della “giornata di accompagnamento” dell’assicurato da parte del collocatore IP, quest’ultimo aveva redatto il seguente commento:
" (...)
Commento: soggetto interessante, che per la sua situazione (scarsa scolarità e danno fisico rilevante) non è di facile soluzione. Sicuramente l'aspetto della motivazione è quello che nell'immediato si dovrà recuperare al più presto. In questo breve periodo trascorso assieme ho visto una persona capace e disponibile, oltre che portatore di conoscenze "sicure" per precedenti e lunghe esperienze lavorative in attività manuali.
Proposte: continuare l'attività all'__________ (mi informa fino al 31 marzo p.v.). Con la primavera valuterei la possibilità per un lavoro in viticoltura "leggero", dove è necessario essere meticolosi (castratura e spollonatura delle gemme - maggio/giugno). Poi ci sarà la "cimatura" e il "diradamento" dei grappoli (luglio e agosto). Sono tutti lavori leggeri, parzialmente in posizione eretta, alternato accovacciato, e di pazienza! Posso informarmi per un periodo di lavoro presso un'azienda viticola non lontana dal __________, oppure vicino al suo domicilio. Mi racconta di interessarsi a benzinaio e come autista d'autocarri (pavimentazione stradale?). "... Importante è lavorare..."." (Doc. AI 31 a)
Nel “Rapporto finale – dimissione dal __________” 24 marzo 2004 la responsabile dell’osservazione professionale del __________ ha rilevato:
" (...)
Per i dettagli dell'osservazione si rimanda oltre che agli scritti e alle schede del maestro di lavoro del settore giardinaggio (__________) signor __________, anche ai rapporti inviati il 4 gennaio scorso redatti dal Direttore del __________ signor __________ e dal maestro di lavoro __________, con i quali viene dato un quadro riassuntivo, discorsivo (Presenza, Rapporto con i colleghi e i maestri di lavoro, Danno alla salute, Aspettative e competenze, Proposte) e schematico (Capacità di apprendimento, Preparazione del lavoro, Esecuzione, Capacità fisica, Comportamento e relazione, Ripercussione del danno alla salute), di quanto constatato e verificato durante il periodo di permanenza al __________.
Durante il periodo di osservazione "specifica" nel settore del giardinaggio (presso la __________ dal 25 dicembre 2003 al 24 marzo 2004), si è potuto constatare che l'attività all'aria aperta è confacente con gli interessi e le attitudini del signor RI 1; il danno alla salute non si è mai manifestato; egli è risultato essere persona molto precisa e meticolosa nel lavoro di cura e preparazione delle piante (dei germogli, delle talee,..), in tutti quei lavori dove è importante la cura dei dettagli e la pazienza per non compromettere la qualità e quindi la produzione stagionale.
Come abbiamo avuto modo di constatare già durante l'osservazione generica, si è ulteriormente confermato il fatto che il signor RI 1 non ha ritmi produttivi molto elevati e raggiunge con fatica la sufficienza (paragonando con la media produttiva di un normale operaio agricolo). Resta il fatto che presso la __________ ha dimostrato di saper lavorare bene; il maestro socio professionale, dice di aver visto poche persone con quella cura e precisione nell'accudire alle piante e nei lavori di preparazione delle stesse.
Nel caso specifico del signor RI 1 si ritiene che un reinserimento nel ciclo produttivo, con il relativo recupero della capacità di guadagno, non possa avvenire tramite un collocamento diretto, egli non risulterebbe abbastanza competitivo (sia per gli impedimenti dovuti al danno alla salute sia per le conoscenze e le attitudini professionali); l'obiettivo del reinserimento è comunque raggiungibile attraverso un adeguato periodo di formazione, in un settore professionale "di nicchia", dove siano richieste competenze specifiche; si propone quindi lo svolgimento di una formazione empirico-pratica nel settore viti-vinicolo.
Per attuare tale progetto sono stati presi contatti con il __________ di __________ (persona di riferimento __________) e con l'azienda __________ di __________ (persona di riferimento __________), con lo scopo di pianificare una formazione empirico-pratica (della durata di 1 anno, quindi un ciclo della natura) nel settore viti-vinicolo; si prevede la parte di apprendimento teorico-pratico presso la stazione di ricerche agronomiche e la parte pratico-lavorativa presso l'azienda __________.
Contattati da __________ e dalla sottoscritta, i responsabili della stazione federale di ricerche agronomiche sono risultati interessati e disponibili a stipulare il contratto di formazione empirica (dal 1 luglio 2004 al 30 giugno 2005), con un periodo di preformazione dal 29 marzo 2004 al 30 giugno 2004.
La __________ fungerà da datore di lavoro principale e da luogo di apprendimento delle tecniche di base, il signor RI 1 svolgerà dei periodi di lavoro anche presso l'azienda __________.
Così facendo, l'assicurato, potrà ottenere un attestato di formazione FE nella viticoltura; con l'obiettivo ultimo di vedersi concretizzata un'opportunità di lavoro presso la ditta __________ stessa o presso altre aziende viti-vinicole della zona del __________.
In conclusione
● Dimissione dal __________ alla scadenza della garanzia per il provvedimento professionale: 24 marzo 2004.
● Possibilità, di un periodo di preformazione presso la __________ di __________: dal 29 marzo 2004 al 30 giugno 2004 (dei dettagli amministrativi si sta occupando il consulente AI __________).
● Possibilità di una formazione empirica (FE) della durata di 1 anno nel settore della viticoltura, presso la __________ di __________, in partenariato con l'azienda vitivinicola __________ di __________ (dei dettagli amministrativi si sta occupando il consulente Al __________)." (Doc. AI 35)
Nell’allegato “Complemento al rapporto di osservazione” i maestri di lavoro del settore giardinaggio (__________) hanno osservato:
" (...)
Conclusioni e proposte
(2°-3° empirico, 1°- 2° pratico, tir. federale, formazione in esternato, possibilità d'assunzione (azienda, stipendio, condizioni particolari), difficoltà o carenze che impediscono l'inserimento nel ciclo produttivo, ... )
Il modo di proporsi del signor RI 1 è stato a tutt'oggi certamente positivo. Ciò che fin ora ha dimostrato e da noi osservato ci porta a ritenere che l'interessato possieda buone capacità manuali e un bagaglio di conoscenze pratiche da valorizzare, unitamente a caratteristiche proprie atte a svolgere e a intraprendere un’attività manuale a contatto con la natura.
Consideriamo valida, proprio per le caratteristiche del signor RI 1, meticolosità, pazienza e continuità in quanto svolge, la proposta del consulente dell'Ufficio AI, signor __________, di indirizzarlo verso il settore della viticoltura. Attraverso una formazione di carattere empirico, per una adeguata acquisizione di conoscenze proprie all'attività, si può prospettare che anche per il futuro possano esserci buone possibilità personali." (Doc. AI 35 a)
Con decisione 25 marzo 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un collocamento, per 3 mesi, dal 24 marzo 2004 al 30 giugno 2004, presso la __________ di __________, quale ente di riferimento e la __________ del signor __________ di __________, quale datore di lavoro (cfr. doc. AI 34).
In un’ “Annotazione per l’incarto” 8 giugno 2004 il collocatore ha rilevato:
" (...)
Ieri il Signor RI 1 ha iniziato a lavorare, secondo calendario programmatico, presso il DL di __________ (__________). Ho incontrato l'Assicurato recentemente (martedì 1 giugno 2004) presso il vigneto sperimentale __________ di __________. Era in compagnia del Signor __________, tecnico responsabile della viticoltura presso la __________ di __________.
Stavano eseguendo alcune fasi di lavoro relative alla potatura verde. Ho scattato alcune immagini che mostrano quanto stava svolgendo. L'ho trovato contento, anche se riconosce che si tratta di qualche cosa di nuovo rispetto alle sue precedenti attività. Da un punto di vista medico non sente particolari dolori, a parte quando deve operare sotto sforzo. Ha fatto delle piccole prove per verificare le sue capacità (*):
- formazione di buche per l'impianto di nuove barbatelle;
- lavori di pulizia del terreno da pietrame di superficie riaffiorato con i lavori di scasso;
- lavori di pulizia generale.
È un po' timoroso e preoccupato per quanto riguarda gli aspetti teorici della professione, in quanto si rende conto che deve scrivere e prendere appunti. Lui vorrebbe solo una formazione di tipo pratico, ma gli è stato ben spiegato che in futuro dovrà cimentarsi con qualche testo o prospetto specifico (anche se con molte immagini), e dovrà abituarsi alla redazione di brevi rapporti o appunti sul lavoro svolto.
Gli spiego nuovamente che la soluzione prospettata di viticoltore, con variante quale cantiniere (formazione presso l'azienda __________ a __________) è una buona soluzione, direi la migliore che in questo momento possiamo pensare.
- il posto di lavoro è a 5 minuti da casa;
- attività all'aria aperta;
- attività variata (nel vigneto, in cantina, negozio di vendita diretta) ;
- limitazioni fisiche rispettate (*)
- possibilità di svolgere brevi momenti di formazione in settori specializzati in Ticino (__________, __________ a __________);
- buone prospettive di guadagno (il settore è in crescita).
Ho ancora sentito il Signor __________ ieri pomeriggio e mi ha riferito che dopo il mio incontro del 1 c.m. la situazione è molto migliorata, nel senso che il Signor RI 1 ha preso miglior coscienza dell'importanza della formazione teorica, e di tutte quelle osservazioni dirette sul terreno che potrebbero essere in seguito importanti per lavorare presso un qualsiasi Datore di lavoro.
Per quanto riguarda l'effettiva sua resa la situazione è ancora difficile da valutare. Per il momento è alquanto inferiore alla minima richiesta per questo tipo di lavoro.
Nei prossimi giorni contatterò il Signor __________ per verificare il buon inizio d'attività presso la sua Azienda." (Doc. AI 42)
In una e-mail al collocatore il signor __________ della __________ di __________, __________, indicava che l’assicurato cominciava ad integrarsi presso il datore di lavoro, __________ del signor __________:
" (...)
Caro __________,
Stamattina o sentito il Sig. __________ per sapere come andava con Sig. RI 1. Secondo lui va abbastanza bene, comincia a integrarsi, lavora con una squadra di 4 persone per la potatura verde quindi non è da solo, può discutere con altre persone. Ha lavorato anche in cantina per l'imbottigliamento vini.
Se sei d'accordo abbiamo pensato che lunedì 5 Luglio potrebbe ritornare a lavorare a __________ a l'__________." (Doc. AI 45)
A tale messaggio il collocatore ha risposto:
" Ciao __________ e __________,
innanzitutto complimenti per come state realizzando quanto programmato in favore dell'Assicurato, oltre ad averlo saputo in modo esemplare "accompagnare" in questi primi mesi di accertamento. Il mio intervento di un paio di settimane orsono ha dato i suoi frutti, grazie soprattutto alle vostre segnalazioni sul momento di "stallo" che il signor RI 1 aveva mostrato. Non vi nascondo che avevo timore che tutto si arenasse, anche perchè RI 1 mi aveva chiamato dicendo che faticava un po' per il caldo ...!
Ottimo l'inserimento nella squadra, così d'avere la possibilità di confrontarsi e vedere che non è solo.
Per quanto riguarda quanto chiedi va bene. Fate pure secondo gli accordi presi. Vedrò con il collega CIP Signor __________ di prolungare il periodo di accertamento, così da avere il tempo necessario per definire il progetto di formazione.
Bene se l'attività risultasse variata e nel suo insieme sufficientemente completa al riguardo della sua futura attività professionale. In questo modo avremo maggiori elementi per progettare al meglio in futuro.
La prossima volta gli chiederò a proposito della differenza tra spollone e tralcio, oltre a farmi raccontare sulla trasformazione avvenuta del grappolo in fiore con gli acini. Preparatelo sugli stadi fenologici. L'altra volta aveva saputo rispondere bene.
Statemi in salute e grazie ancora!" (Doc. AI 45)
Con “Annotazione per l’incarto” 23 giugno 2004 il collocatore ha osservato:
" Visito in giornata (pomeriggio) l'Assicurato a __________, presso uno dei vigneti del Signor __________. Resto a distanza in modo da non essere visto e notato da nessuno. Effettivamente il lavoro si sta svolgendo come indicatomi nella e-mail ricevuta ieri dal collega Tecnico __________ di __________ (vedi in calce).
A scanso di equivoci devo precisare che questa mia osservazione non vuol essere fatta alfine di controllare se effettivamente l'Assicurato lavora o meno. Conosco personalmente il Signor __________ e il Signor __________ e non ho alcun dubbio sulla loro serietà e professionalità.
Il mio agire voleva essere solo motivato dal fatto che non volevo assolutamente disturbare il clima e il lavoro che si stava svolgendo nel gruppo. Volevo pure verificare la capacità di redazione orale del Signor RI 1 rispetto a una normale giornata di lavoro. Infatti questa sera ho telefonato a casa dell'Assicurato ponendogli alcune domande precise su quanto aveva svolto oggi nel vigneto: potatura verde, sfogliatura, diserbo, ecc...
In parte ha saputo raccontare e raccontarsi, segno che evidentemente qualcuno gli spiega quello che deve fare e soprattutto "il perché lo deve fare". A mio modesto giudizio questi sono dei timidi segnali di una lentissima ma progressiva capacità di vivere bene questa nuova realtà lavorativa.
Molto probabilmente occorreranno più mesi rispetto a quanto inizialmente preventivato, anche perché nella redazione scritta delle fasi di lavoro (scrivere un piccolo diario di quanto fa) continua a " resistere " alle sollecitazione di chi, sul posto di lavoro, gli chiede di prendere nota degli aspetti formativi nell'attività esercitata sull'arco della giornata.
Molto positive e incoraggianti mi sembrano le frasi della e-mail ricevuta ieri 22 giugno 2004 dal Signor __________." (Doc. AI 46)
Il 21 luglio 2004 il collocatore IP ha redatto il seguente “Rapporto intermedio – prolungo d’accertamento”:
" Seguo da tempo l'andamento del periodo di accertamento che il Signor RI 1 sta seguendo, in alternanza, fra il __________ di __________ e il (possibile) Datore di lavoro a __________ (__________di __________). Il programma - tabella all'incarto del 6 marzo 2004 prevede e pianifica tutti questi spostamenti.
Malgrado la novità di un'attività non precedentemente svolta dall'Assicurato sembra che lentamente le cose si stiano mettendo sempre più in posizioni migliori. Frequenti i contatti intrattenuti con l'Assicurato, il tecnico viticolo __________ Signor __________ e il Signor __________. Oltre che telefonici e di mia presenza sul terreno (vedi mie recenti " Annotazioni per l'incarto "), sono avvenuti per via e-mail:
Attraverso la lettura di alcuni passaggi scritti si vede come l'Assicurato si stia gradatamente inserendo nella nuova attività e nel ciclo produttivo:
Data invio: sabato, 3. aprile 2004 12:24
Oggetto: Signor RI 1
Caro __________,
Come inteso ti trasmetto le mie prime impressioni riguardo il Sig. RI 1.
Ha lavorato regolarmente tutta la settimana, ma venerdì, non era in forma, si lamentava per un dolore alla schiena, ha in ogni caso lavorato normalmente. ll pomeriggio ha partecipato alla lezione pratica del corso per viticoltori tenutasi nel vigneto di __________.
In settimana abbiamo fatto lavori abbastanza importanti come: potatura secca (avevo lasciato una fila per fare l'esercitazione). Concimazioni con concimi chimici, preparazione terreno per nuovo impianto, zappature barbatelle e lavori di pulizia vivaio.
Le sue capacità lavorative sono abbastanza limitate, da parte mia cerco di motivarlo ma evidentemente non è facile visto il suo stato depressivo. Cerco a poco a poco di introdurlo nell'ambiente di lavoro. Un giorno ha mangiato a casa mia, non c'era la mensa.
C'è un problema da risolvere per le vacanze in questo periodo di prova fino a giugno.
Saluti, __________
*************************************************************************************************
Sent: Tuesday, lune 22, 2004 4:56 PM
Subject: Formazione professionale RI 1
Caro __________,
Stamattina ho sentito il Sig. __________ per sapere come andava con Sig.
RI 1. Secondo lui va abbastanza bene, comincia a integrarsi, lavora con una squadra di 4 persone per la potatura verde. Quindi non è da solo, può discutere con altre persone.
Ha lavorato anche in cantina per l'imbottigliamento vini.
Se sei d'accordo abbiamo pensato che lunedì 5 Luglio potrebbe ritornare a lavorare a __________ all'__________.
Resto volentieri a tua disposizione per ulteriori informazioni. ciao __________
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(estratti di una e-mail del Signor __________ ricevuta il 17 luglio 2004 - mie domande)
Rispondo alle domande qui sotto esposte:
a) tue impressioni generali sulla persona ( puntualità, carattere, disponibilità, interesse, ecc... );
Inizio col dire che il signor RI 1 ha iniziato il lavoro con un atteggiamento di ossequio esagerato, chiaramente dovuto alla novità delle persone e dell'azienda. La prima settimana ha lavorato con me e non vi è stato un rapporto "libero". Ha subito iniziato mettendo in pratica ciò che aveva imparato con __________. Questa base mi ha permesso di introdurlo velocemente al lavoro di spollonatura totale ed al lavoro sul tralcio (bravo __________).
Mi soffermavo con lui per spiegare un po' di fisiologia della vite e l'interesse pareva esserci. Dalla seconda settimana ha lavorato in team con altre 4 persone e RI 1 è sembrato più disteso. Alla quarta settimana è stata introdotta una quinta persona giovane (studente uni) che di tanto in tanto veniva seguita da RI 1 (interessante !).
All'ultima settimana sentivo RI 1 cantare e fare battute.
b) tue impressioni sulla possibilità concreta di una formazione (tipo empirico) di viticoltore, con alcune attività di cantiniere;
1.o - capacità dell'assicurato ;
Credo che in un ambito pratico possa imparare parecchie cose, ma non posso valutare le capacità di approfondimento (a volte mi sembrava impacciato nel trovare soluzioni a certe difficoltà che a me sembravano elementari);
2.o - tempi necessari;
Non so rispondere (probabilmente __________ può essere più preciso di me);
c) tua disponibilità (conferma dopo questa prima fase e considerate le osservazioni già espresse da __________ a collaborare nella formazione dell'A.
Bisognerebbe andare a fondo su un programma per l'assicurato e valutare il mio apporto alla sua formazione.
Ciao a tutti.
__________
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Considerato quanto i due specialisti esprimono sulla situazione attuale dell'Assicurato ritengo utile chiedere una proroga (tre mesi) del periodo di accertamento attualmente in corso. Due i motivi principali di questa mia richiesta:
1. possibilità di capire meglio le concrete possibilità dell'Assicurato (limiti per una formazione in viticoltura (pratica? empirica? ecc...), come pure la sua resistenza fisica (anche la resa!) rispetto alle sue limitazioni mediche;
2. un ulteriore prolungamento di tre mesi ci porterebbe nel periodo dei lavori vendemmiali e di preparazione della cantina (fine agosto 1 mese di settembre).
In questo modo si coprirebbero le due principali attività che una moderna azienda vitivinicola oggi svolge nella realtà ticinese: attività sul terreno e in cantina.
Chiedo pertanto che l'Assicurazione Invalidità riconosca questa mia richiesta di prolungo dell'accertamento, nel periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre 2004. Per lo stesso periodo sono pure riconosciute le spese per i pranzi e quelle per le trasferte." (Doc. AI 47)
In data 23 luglio 2004 il consulente IP nell’ “Annotazione per l’incarto” ha indicato:
" Ho preso atto del rapporto 21.07.2004 del collega __________ dove propone un ulteriore periodo di formazione di tre mesi.
Da quello che ho potuto capire da vari documenti, stiamo per finanziare una formazione empirica di un anno quale viticoltore.
I vari rapporti dei consulenti non fissano un grado d'invalidità con e senza la riformazione in oggetto.
Ritorno perciò l'incarto al collega __________ allo scopo di determinarli secondo le direttive e la giurisprudenza, rispettivamente stabilire se con la riformazione in atto miglioriamo la capacità di guadagno residua." (Doc. AI 48)
In data 26 luglio 2004 il collocatore ha così risposto:
" Rispondo alla richiesta di approfondimento (del caposervizio Signor __________) elaborata nella precedente Annotazione per l'incarto del 23 luglio scorso.
Il caso è noto. Già il consulente __________ evidenziava un profilo dell'assicurato tale da non consentire la configurazione di un'attività ragionevolmente esigibile da subito, ragione per cui egli chiedeva aiuto al __________ di __________, al fine di valutare concretamente l'attitudine del signor RI 1 all'integrazione professionale e di procedere in questo modo con suo orientamento pratico.
Il medesimo __________ ha evidenziato sul vivo dell'osservazione nei laboratori un profilo attitudinale basso e soprattutto un'importante inibizione della dinamica di personalità (probabilmente da sindrome depressiva per la quale è anche curato) che non ha consentito di concludere affermando l'idoneità dell'assicurato al collocamento, e tanto meno di formulare proposte concrete di formazione o collocamento.
lo stesso avevo preso l'Assicurato in osservazione per un pomeriggio intero (27 febbraio 2004), mettendo a disposizione le mie valutazioni attraverso la redazione di un rapporto (scritto e fotografico).
In considerazione del forte desiderio dell'interessato di rientrare nel mondo del lavoro, come pure del fatto che egli è ancora relativamente giovane, è stato dato avvio alla prova nel settore della viticoltura.
Noterete dall'abbondante documentazione consegnata all'incarto, relativa alla prova e all'avviamento al lavoro concretamente realizzato nel campo della viticoltura, la costante del rallentamento del dinamismo che si traduce finora in un rendimento decisamente insufficiente per portare avanti oggi un discorso di collocamento e di retribuzione, non essendo ancora, il signor RI 1, in grado di soddisfare le esigenze minime di un posto di lavoro con la prospettiva di un guadagno di merito categoriale.
Nella situazione attuale, l'osservazione sul vivo non consente ancora di credere nell'attitudine dell'assicurato all'integrazione professionale e quindi al recupero con merito del guadagno perso.
Rimane certo il suo interesse, la sua costante applicazione, la sua ambizione di recuperare un ruolo e uno statuto di lavoratore. Su tale motivazione si spera col tempo e l'esercizio di poter costruire capacità di lavoro e di guadagno vere. I progressi sono lenti, l'ottimismo è di casa, la quantificazione attendibile e il pronostico serio sono oggi prematuri.
L'alternativa a quanto si tenta di costruire, e quindi al provvedimento professionale, rimane allo stato attuale, la rendita (soggetto non collocabile nel normale mercato del lavoro nostrano e quindi guadagno zero raffrontato a una retribuzione da sano come asfaltatore di Fr. 59’941.05 all'anno).
Per quanto riguarda le possibilità future di un collocamento, oltre al Datore di lavoro attuale (__________) esistono almeno altre 5 moderne ditte vitivinicole (dato prudenziale e relativo alla sola situazione sottocenerina) disponibili a mettere sul mercato dei posti di lavoro, a condizione che la persona abbia acquisito una valida formazione (min. di fr. 4’000.- mese x 13 mesi). Il dato qui discusso l'ho personalmente trattato con i responsabili __________, da me interpellati per avere una loro opinione sulle modalità che si potrebbero mettere in campo nella preparazione appropriata di manodopera qualificata, considerato come l'attuale situazione nel campo della formazione in viticoltura è stagnante, a causa delle grosse difficoltà che la stessa __________ di __________ (Ente preposto e riconosciuto) ha nel far partire i corsi di viticoltura e di cantiniere all'inizio di ogni anno scolastico.
Una situazione che ormai perdura da oltre 20 anni!
Per concludere un'informazione che mi sembra altrettanto importante e che dimostra la qualità riconosciuta dei due specialisti nel settore della viticoltura ticinese (Signori __________ e __________) al quale abbiamo "affidato" il nostro Assicurato.
Nell'incarto due articoli recentemente pubblicati sulla stampa:
- a firma __________ __________ (presidente della Commissione tecnica __________) in copertina e in terza dal titolo
" Riflessioni sulla limitazione di produzione del Merlot in Ticino", da: Agricoltore Ticinese nri. 30-31-32 del 23 luglio 2004;
e
- a firma SPI (intervista al Signor __________ - Presidente dell__________) dal titolo
" Una pigiata d'intenti " , da " La Regione " di sabato 24 luglio 2004, pag. 5." (Doc. AI 49)
Con “Annotazione per l’incarto” 27 luglio 2004 il funzionario incaricato ha rilevato:
" Per concludere e decidere la pratica, a seguito del rapporto del 26.7.2004 di __________, mi sono consultato con __________.
Ne sono emersi i seguenti punti:
1. L'assicurato si è presentato senza nessuna formazione in curriculum. L'AI non è quindi tenuta a fornire una formazione professionale.
2. Da un punto di vista medico SMR si è espresso sulle diagnosi invalidanti e sulle diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa.
3. Su tale capacità lavorativa residua è stato eseguito il confronto dei redditi dal quale risulta un grado Al del 17%. Essendo il grado inferiore al 20% non vi è diritto a provvedimenti professionali. Si è cercato di favorire l'assicurato aiutandolo nel collocamento, vista la giovane età.
4. Il collocamento è stato garantito per 3 mesi.
5. Il rapporto finale del collocatore si conclude con l'osservazione di una costante del rallentamento del dinamismo che si traduce in un rendimento decisamente insufficiente e con un profilo attitudinale basso e inibizione della dinamica di personalità. Tali affezioni non sono tuttavia invalidanti e di conseguenza non modificano il grado invalidante che, in considerazione che si attesta al 17%, non apre diritto a prestazioni.
6. Procedo con chiusura del caso con rifiuto." (Doc. AI 50)
2.8. Come visto al considerando precedente, nella sua valutazione 16 aprile 2003 il consulente IP è giunto alla conclusione che “il danno alla salute, le lamentele soggettive, gli impedimenti nella loro interazione, senza dimenticare le esigenze del ciclo produttivo e in particolare la puntualità e regolarità di presenza, la capacità produttiva a confronto con il sano, non mi consentono di configurare un’attività esigibile da subito e idonea a recuperare in modo soddisfacente il guadagno perso”, reputando necessario chiedere aiuto al __________ al fine di verificare dal vivo l’attitudine dell’assicurato all’integrazione professionale e procedere con un orientamento pratico (cfr. doc. AI 18).
La responsabile dell’osservazione professionale del __________, dal canto suo, nel “Rapporto finale – dimissione dal __________” 24 marzo 2004 ha rilevato che nel caso specifico un reinserimento dell’assicurato nel ciclo produttivo non possa avvenire tramite un collocamento diretto – in tal caso egli non risulterebbe competitivo – bensì “attraverso un adeguato periodo di formazione, in un settore professionale “di nicchia”, dove siano richieste competenze specifiche; si propone quindi lo svolgimento di una formazione empirico-pratica nel settore viti-vinicolo” (cfr. doc. AI 35). La responsabile ha quindi indicato la possibilità di un periodo di formazione presso la __________ di __________, dal 29 marzo 2004 al 30 giugno 2004 e la possibilità di una formazione empirica della durata di 1 anno nel settore della viticoltura, presso la __________ di __________, in partenariato con l'azienda vitivinicola __________ di __________ (cfr. doc. AI 35).
Infine, il collocatore IP nel suo rapporto finale 22 marzo 2004 ha illustrato il progetto formativo di attività quale operaio viticolo con formazione empirica, sottolineando come le attività esigibili dall’assicurato, viste le premesse iniziali, fossero praticamente nulle, mentre alla fine del periodo di formazione empirica si può ipotizzare un salario mensile di fr. 4'000, oltre ad un bonus in caso di un’ottima chiusura di esercizio (cfr. doc. AI 31).
Nel caso di specie, dunque, non si trattava di individuare un impiego di un assicurato di per sé capace di scegliere una professione ma impossibilitato a farlo per via della sua invalidità, ma piuttosto di verificare le attitudini e le predisposizioni professionali al fine di valutare l’eventualità di un reinserimento nel ciclo produttivo. Infatti ai sensi dell’art. 15 LAI gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale. L’applicazione della succitata norma presuppone che l’assicurato – ciò che non corrisponde al caso concreto - sia capace di scegliere una professione (o una riqualifica professionale), ma è di fatto impedito per via del danno alla salute, in quanto non possiede ancora sufficienti conoscenze, attitudini professionali per poter individuare una professione adeguata alla sua invalidità (DTF 114 V 29 consid. 1a, RCC 1977 pag. 206; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 113/114). Nell’evenienza concreta, invece, le misure adottate dal consulente si situano prima di un simile accertamento professionale, poiché in definitiva lo scopo di tali misure era quello di verificare l’effettiva integrabilità del ricorrente. Infatti, nei casi in cui non sempre è possibile stabilire a priori se la reintegrazione preconizzata sia possibile, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive dell'assicurato, la prassi amministrativa e giudiziaria prevede la possibilità di concedere dei provvedimenti di accertamento; in tal caso l’assicurato viene indirizzato ad un centro specializzato per un soggiorno di osservazione, il quale non dovrebbe, di regola, durare più di tre mesi (RCC 1988 pag. 195 consid. 4, STFA inedita 16 luglio 1997 nella causa A.B. pag. 5 consid. 2a, I 331/96).
Come visto, prima del soggiorno presso il __________ non vi era certezza sull’idoneità dell’assicurato per iniziare un percorso di riformazione professionale.
Nel caso di specie, dal “Rapporto intermedio – prolungo d’accertamento” 21 luglio 2004 emerge che il collocatore, sulla base di quanto comunicato dal tecnico viticolo __________ signor __________ e dal datore di lavoro, signor __________ – i quali hanno attestato che l’assicurato stava gradatamente inserendosi nella sua nuova attività e nel ciclo produttivo - ha chiesto una proroga di 3 mesi del periodo di accertamento, al fine di “capire meglio le concrete possibilità dell’assicurato (limiti per una formazione in viticoltura (pratica? empirica? ecc.)), come pure la sua resistenza fisica (anche la resa!) rispetto alle sue limitazioni mediche”, giustificando questa sua richiesta con il fatto che “un ulteriore prolungamento di 3 mesi ci porterebbe nel periodo dei lavori vendemmiali e di preparazione della cantina (fine agosto/mese di settembre). In questo modo si coprirebbero le due principali attività che una moderna azienda vitivinicola oggi svolge nella realtà ticinese: attività sul terreno e in cantina” (cfr. doc. AI 47).
A mente di questa Corte è a torto che l’Ufficio AI, dopo aver concesso per tre mesi all’assicurato il collocamento presso la __________ di __________ e presso la __________ del signor __________ di __________, approvando il progetto del collocatore, ha negato al signor RI 1 il diritto ad una proroga del periodo di accertamento, che avrebbe consentito agli addetti ai lavori di esprimersi circa la possibilità di una riformazione professionale. Così facendo, difatti, sono stati resi vani tutti gli sforzi compiuti dal consulente IP e dal collocatore IP, nonché dal datore di lavoro e dall’agente formatore. In particolare, è stato completamente azzerato il notevole lavoro svolto dal collocatore, il quale nel rapporto finale 22 marzo 2004 aveva dettagliatamente proposto un progetto di formazione empirica quale operaio in viticoltura, che prevedeva un’attività iniziale presso l’agente formatore (__________), per poi gradatamente passare ad un’attività presso il datore di lavoro (__________signor __________), comprendente diverse attività: una esterna nei vigneti, una in cantina e quella nell’annesso negozio di vendita diretta dei prodotti, garantendo quindi possibilità occupazionali sull’arco di tutto l’anno. Il collocatore ha inoltre elencato i vantaggi di tale soluzione, consistenti nella vicinanza di questo posto di lavoro con il domicilio dell’assicurato e l’estrema meccanizzazione dell’azienda vitivinicola, ciò che consente all’assicurato di poter facilmente svolgere le mansioni pratiche “leggere” rimaste, come la potatura secca e la legatura, la spollonatura, la scacchiatura, la potatura verde, il diradamento dei grappoli, la sfogliatura, oltre che i lavori di preparazione della vendemmia e quelli in cantina, lavori per i quali l’assicurato ha dimostrato estrema puntualità e rigore nella loro corretta esecuzione (cfr. doc. AI 31).
La decisione presa dall’Ufficio AI ha lasciato in sospeso un percorso teso a valutare l’attitudine dell’assicurato all’integrazione professionale, senza consentire al collocatore di esprimere la propria valutazione finale in piena cognizione di causa. Infatti, come esposto dal collocatore nella sua “Annotazione per l’incarto” 26 luglio 2004, si può notare “dall’abbondante documentazione all’incarto, relativa alla prova e all’avviamento al lavoro concretamente realizzato nel campo della viticoltura, la costante del rallentamento del dinamismo che si traduce finora in un rendimento decisamente insufficiente per portare avanti oggi un discorso di collocamento e di retribuzione, non essendo ancora il signor RI 1 in grado di soddisfare le esigenze minime di un posto di lavoro con la prospettiva di un guadagno di merito categoriale.”. Nonostante questa premessa, il collocatore ha tuttavia precisato che “nella situazione attuale l’osservazione sul vivo non consente ancora di credere nell’attitudine dell’assicurato all’integrazione professionale e quindi al recupero con merito del guadagno perso”, rilevando tuttavia che “rimane certo il suo interesse e la sua costante applicazione e la sua ambizione di recuperare un ruolo e uno statuto di lavoratore. Su tale motivazione si spera col tempo e l’esercizio di poter costruire capacità di lavoro e di guadagno vere. I progressi sono lenti, l’ottimismo è di casa, la quantificazione attendibile e il pronostico serio sono oggi prematuri. L’alternativa a quanto si tenta di costruire e quindi al provvedimento professionale rimane allo stato attuale la rendita (soggetto non collocabile nel normale mercato del lavoro nostrano e quindi guadagno zero raffrontato a una retribuzione da sano come asfaltatore di fr. 59'941.05 all’anno).” (cfr. doc. AI 49).
L’Ufficio AI ha per contro liquidato la questione, osservando che in base alla documentazione medica agli atti l’assicurato è totalmente inabile nella sua precedente attività di asfaltatore, mentre invece è totalmente abile in attività leggere adeguate a partire dal 12 marzo 2002, procedendo in sede di decisione su opposizione al confronto tra reddito da sano, pari a fr. 59'941 e reddito da invalido secondo RSS nel 2002 di fr. 51'265, ottenendo un grado di invalidità del 14% che non dà diritto né a provvedimenti professionali, né tantomeno ad una rendita (cfr. doc. AI 61).
Nella stessa decisione su opposizione, inoltre, quanto ad una proroga del periodo di accertamento, l’amministrazione ha osservato che l’assicurato sapeva che la garanzia dei provvedimenti professionali era scaduta il 30 giugno 2004 e che per poter proseguire tali provvedimenti egli necessitava di una nuova garanzia rilasciata dall’Ufficio AI. Di conseguenza, l’assicurato non poteva in base a quanto comunicatogli solo dal consulente IP pretendere il finanziamento della riformazione professionale da parte dell’AI.
Al riguardo, va osservato che è vero, come rilevato dall’amministrazione, che nel caso in cui un assicurato sapeva o, con sufficiente diligenza, avrebbe dovuto sapere che la decisione in merito alla richiesta di prestazioni non è di competenza dell’orientatore professionale (CIP), non ha diritto di percepire tali prestazioni invocando il principio della buona fede, anche se il comportamento dell’orientatore ha suscitato in lui una speranza di ottenere il finanziamento della riformazione professionale da parte dell’AI ed egli, partendo da questo presupposto, ne ha già incominciata una. Non va tuttavia dimenticato che nella fattispecie concreta l’Ufficio AI non ha deciso di rifiutare il diritto a provvedimenti professionali preavvisati favorevolmente dal consulente IP, ma ha rifiutato una proroga del periodo di accertamento - che era stato invece accettato per 3 mesi (dal 24 marzo 2004 al 30 giugno 2004, cfr. doc. AI 34) - richiesta dal collocatore per consentirgli di esprimersi in merito all’effettiva integrabilità del ricorrente.
Tutto ben considerato, a mente del TCA questo modo di agire dell’Ufficio AI non è stato corretto, non consentendo al collocatore di esprimere un giudizio finale circa le possibilità di concedere all’assicurato un provvedimento professionale.
Nel caso concreto non vi sono dunque ragioni per scostarsi dalla richiesta di proroga formulata dal collocatore, persona versata in questioni reintegrative.
Per questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate dal consulente nel citato rapporto 21 luglio 2004. Pertanto, la decisione 6 aprile 2005 dell’Ufficio AI va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché conceda una proroga del periodo di accertamento in esito al quale renderà una nuova decisione.
2.9. Di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia) anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).
In applicazione della giurisprudenza citata e visto l'esito del ricorso l'UAI verserà all'assicurato, rappresentato dal RI 1, fr. 500.-- di ripetibili (art. 61 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione 6 aprile 2005 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà all’assicurato fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti