Raccomandata
Incarto n. 32.2005.51 rg/sc
Lugano 29 agosto 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 aprile 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 11 settembre 1997 RI 1, classe 1956, è stato posto al beneficio di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% e con effetto dal 1. marzo 2000 (dal 1. agosto al 31 dicembre 2001 egli ha temporaneamente percepito una rendita intera per un grado dell’80%);
- in esito alla procedura di revisione avviata d’ufficio nel novembre 2003, per decisione su opposizione 6 aprile 2005 - confermando nel risultato la precedente decisione 13 aprile 2004, ma sulla base di una diversa valutazione del reddito ipotetico da invalido operata segnatamente con riferimento all’esigibilità di attività adeguate e non più in considerazione dell’effettivo reddito conseguito nell’esercizio dell’attuale attività indipendente di istallatore di impianti audio - l’Ufficio AI, ritenendo non vi fosse quindi più discapito economico che giustificasse l’erogazione di una mezza rendita, ha stabilito, con effetto dal 1. giugno 2004, il diritto di RI 1 ad un quarto di rendita per un tasso d’invalidità del 44%;
con il ricorso in oggetto l’assicurato, patrocinato dal RA 1, postula nel merito l’annullamento di suddetta decisione su opposizione e chiede di essere sottoposto a perizia medica “neutrale”. Queste le motivazioni del gravame:
" (...)
1. Con decisione su opposizione del 6 aprile 2005 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità in Bellinzona, respinge l'opposizione presentata dal ricorrente e si riconferma nella propria decisione.
In particolare, l'autorità di prime cure conferma la riduzione della rendita d'invalidità.
A sostegno della propria tesi, l'IAS sostiene che "... il consulente in integrazione professionale con riferimento ad una attività semplice, ripetitiva ed esigibile da parte dell'assicurato ha ritenuto quale base di calcolo un reddito pari a Fr. 51'265.-- ...".
L'IAS ritiene dunque che il ricorrente possa ancora conseguire un reddito annuo da invalido pari a Fr. 46'139.--.
Prove: decisione su opposizione del 6.4.2005 (allegato doc. "B").
2. In buona sintesi, la litispendenza tra il ricorrente e l'assicurazione invalidità va letta nell'ambito della I. (prima) decisione AI del 13.04.2005 da cui si evince: "... dal profilo economico, nella tassazione 2001-2002, risulta aver conseguito un reddito annuo quale lavoratore indipendente di fr. 50'000.-- ...".
Ne consegue la riduzione della rendita AI dal 50% ad ¼ (un quarto di rendita).
Prove: I. decisione AI (allegato doc. "C").
3. In questa sede di ricorso si afferma che il ricorrente non ha mai guadagnato un reddito di fr. 50'000.-- annui da attività indipendente e che tale importo è stato applicato erroneamente e d'ufficio del competente tassatore.
A titolo abbondanziale si ribadisce che le condizioni di salute del ricorrente non gli permettono in nessun caso di raggiungere un reddito da attività indipendente di Fr. 50'000.-- annui. Ci si oppone pertanto alla riduzione della rendita AI come decisa dall'autorità di prime cure.
4. In second'ordine, il curante dr. med. __________ in __________, con scritto del 20 aprile 2005, ravvisa la discrepanza tra il grado d'incapacità lavorativa denunciato dal paziente e la decisione AI e dunque ritiene necessario procedere ad una perizia medica eseguita da un medico neutro.
A mente dello scrivente patrocinatore, l'auspicata perizia neutrale proverebbe che le condizioni di salute del ricorrente in nessun caso gli permetterebbero di conseguire un reddito di Fr. 50'000.-- e pertanto attestare l'erronea decisione su opposizione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità e dunque l'inopportuna riduzione della rendita.
Prove: attestato medico del 20.04.2005 (allegato doc. "D"). (...)" (Doc. I)
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento, osservando:
" (...)
Si rileva inoltre come l'assicurato abbia prodotto in sede di ricorso lo scritto 20 aprile 2005 del Dr. __________ (doc. D).
Tuttavia, lo scritto di cui sopra risulta del tutto generico, privo delle necessarie diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive e pertanto non può essere considerato tale da poter modificare le conclusioni mediche alle quali è giunta l'amministrazione nel caso concreto.
In altre parole, lo scritto del Dr. __________ di cui sopra non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto del tutto generico, non sufficientemente circostanziato e non conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza in materia.
Per quanto attiene invece all'aspetto economico, si sottolinea che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno; in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate) o passando da un'attività indipendente ad una dipendente (Valterio, Droit et pratique de l'Al, pag. 202).
Nel caso concreto, il consulente in integrazione professionale (CIP), con rapporto 22.3.2005 agli atti (doc. 73 incarto AI), ha attestato che il Signor RI 1 può essere reintegrato in attività leggere, poco qualificate e confacenti al danno alla salute, ad esempio quale autista, venditore o operaio generico.
Mediante le attività sopradescritte, l'assicurato può dunque conseguire un reddito annuo da invalido pari a Fr. 51'265.- (al quale va applicata una riduzione del 10% poiché il Signor __________ è stato ritenuto dal lato medico abile unicamente per lavori leggeri). Nel proprio ricorso 3.5.2005, l'assicurato ha affermato di non aver mai guadagnato un importo annuo di Fr. 50'000.-- quale indipendente e che il suo stato di salute non gli permette in alcun modo di raggiungere un reddito da attività indipendente pari a Fr. 50'000.- annui; tuttavia, come già precisato in precedenza, il Signor RI 1 è assolutamente in grado di svolgere un'attività adeguata leggera la quale gli consente di percepire un salario annuo da invalido di Fr. 51'265.- (da ridurre poi del 10% per motivi di natura medica), vale a dire una somma certamente superiore rispetto a quella percepita in qualità di tecnico audio indipendente.
Pertanto, l'amministrazione ha a giusta ragione applicato in casu il metodo generale del confronto dei redditi contrapponendo un salario annuo da valido pari a Fr. 81'864.- (si ricorda che tale importo risulta assolutamente incontestato nella presente fattispecie) ad un salario annuo da invalido pari a Fr. 46'139.- (dopo riduzione del 10%), con susseguente grado d'invalidità del 44%.
In conclusione, a partire dal 1 ° giugno 2004 l'assicurato ha pertanto diritto ad un quarto di rendita d'invalidità (e non più a mezza rendita)." (Doc. IA)
- con decisione 7 giugno 2005 il TCA ha respinto la domanda dell’insorgente volta al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto del contendere è sapere se a ragione l’amministrazione a ridotto ad un quarto la precedente mezza rendita di spettanza dell’assicurato;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35 consid. 1);
- se il grado d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- la giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323 consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C. consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., p. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258);
- in concreto, dal profilo medico RI 1 censura l’operato dell’amministrazione producendo al riguardo un certificato del proprio medico curante, dr. __________ (doc. D), secondo cui vi sarebbe discrepanza tra il grado d’incapacità denunciato dall’interessato e il grado d’invalidità stabilito dall’Ufficio AI, ciò che giustificherebbe l’esecuzione di una perizia medica “neutra”. Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’insorgente contesta la valutazione del reddito da invalido: egli censura in particolare il reddito considerato dall’amministrazione non nell’ambito dell’impugnata decisione su opposizione (fr. 46'139.--) bensì nella precedente decisione 13 aprile 2004 (fr. 50'000.--) in cui è stato fatto riferimento all’attività indipendente ancora svolta dall’interessato malgrado il danno alla salute (nell’atto qui oggetto d’esame l’Ufficio AI ha per contro ritenuto, quale reddito ipotetico di riferimento, quello ancora conseguibile in attività adeguate, quantificandolo sulla base dei dati statistici salariali). In tale contesto l’insorgente sostiene quindi di non essere in grado di conseguire, nella sua attività indipendente attualmente ancora svolta, un reddito annuo di fr. 50'000.--;
entrambe le censure non meritano tutela;
- circa l’asserita necessità di procedere ad ulteriore esame medico, nessun elemento agli atti (neppure la generica e oltremodo succinta certificazione rilasciata dal dr. __________, doc. D) permette di ritenere verosimile, anche attraverso nuove indagini mediche, la possibilità di giungere a diversa conclusione, rispetto a quella racchiusa nel querelato provvedimento, circa l’esigibilità di attività adeguate, le quali - come confermato dalle attendibili attestazioni mediche poste alla base della valutazione del consulente IP (stilata a seguito dell’opposizione interposta alla decisione 13 aprile 2004, cfr. doc. AI 73) e con le quali l’insorgente non si è minimamente confrontato in questa sede omettendo di fornire qualsiasi valido elemento di censura - l’interessato risulta essere in grado di svolgere in misura completa;
premesso che - contrariamente a quanto sembra sostenere l’insorgente - oggetto del presente gravame é quanto statuito dall’Ufficio AI nella sua decisione su opposizione 6 aprile 2005 e non nel precedente provvedimento 13 aprile 2004, per quanto riguarda l’aspetto economico è bene sottolineare che - stante l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221) - al fine della determinazione del reddito da invalido deve essere considerata quel tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la propria capacità lavorativa residua, tale attività non corrispondendo necessariamente quindi a quella effettivamente intrapresa malgrado l’invalidità. Per tale ragione non può essere in casu censurato l’operato dell’amministrazione laddove - nella decisione su opposizione oggetto del presente gravame - ha considerato quale reddito da invalido quello che l’assicurato potrebbe ipoteticamente conseguire in suddette attività adeguate;
- per il resto deve essere osservato che il settore d’attività cui rinvia l’Ufficio AI nella contestata decisione, quale settore ancora accessibile all’assicurato malgrado il danno alla salute, corrisponde a quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori non qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);
- in simili circostanze, stante l’attuale tasso d’invalidità del 44% risultante dal raffronto dei redditi di riferimento - non contestato quello da valido e rettamente stabilito quello da invalido applicando i dati statistici salariali e tenendo altresì conto di una riduzione percentuale conformemente alla giurisprudenza in materia (cfr. pro multis DTF 126 V 80) -, rettamente l’Ufficio AI ha proceduto all’assegnazione con effetto dal 1. giugno 2004 (art. 88bis cpv. 2 OAI) di un quarto di rendita, il diritto ad una mezza rendita non essendo più giustificato a far tempo da tale data.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti