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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2005 32.2005.43

September 13, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,206 words·~21 min·4

Summary

Assicurato, esercitante l'attività di rappresentante e affetto da coxartrosi bilaterale, può pienamente svolgere altre attività lucrative. Dal raffronto dei redditi non risulta un grado d'invalidità pensionabile. Conferma giudiziaria del rifiuto dell'amministrazione di concedere assist. giudiziaria.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.43   BS/td

Lugano 13 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 marzo 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1965, professionalmente attivo quale rappresentante della ditta Tipografia __________ (di cui egli è socio-gerente) e della __________, nel mese di gennaio 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da coxartrosi bilaterale (doc. AI 1/ 7).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia ortopedica a cura del dr. __________, con decisione 1° luglio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:

"  Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto e in modo particolare dalla perizia 15.03.04 del dr. __________ risulta che lei, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di una capacità lavorativa totale in attività confacenti.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell'insorgere del danno alla salute (Fr. 37'161.--) e quello ottenibile in un'attività adeguata (Fr. 39'425.--), non risulta perdita di guadagno alcuna.

Decidiamo pertanto:

•    La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 45)

                               1.2.   Con decisione 14 marzo 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato, confermando la propria valutazione medica ed economica. Contestualmente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, non avendo reputato necessaria l’assistenza di un legale (doc. 49).

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa RI 1 ha presentato un tempestivo atto di ricorso, completato il 4 maggio 2005, con cui ha chiesto di poter beneficiare di una rendita dell’AI. Contestando la perizia ortopedia, egli ha fatto presente che a causa dei dolori non può più esercitare la sua professione.

                               1.4.   Con risposta di causa 31 maggio 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente può essere posto al beneficio di una rendita AI.  

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente è stato peritato dal dr. __________. Nel relativo rapporto 16 marzo 2001 lo specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia, posta la diagnosi invalidante di coxartrosi bilaterale, ha ritenuto che l’assicurato possa esercitare la propria attività nella misura di 6 ore al giorno, con una diminuzione di rendimento del 30%. In merito alle limitazioni di funzionalità, il perito ha evidenziato:

"  2.2      Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di

           carico

Il paziente può ancora camminare per circa 20 minuti - 30 minuti senza grossa difficoltà.

Può saltuariamente salire e scendere le scale. Può portare regolarmente pesi fino a 5 kg.

Saltuariamente fino a 15. Raramente fino a 30. Non superiore ai 30 kg. Può rimanere seduto per 2-3 ore consecutivamente. Può svolgere attività che consentono l'alternarsi di posizioni sedute alla posizioni erette. Non ha nessuna difficoltà all'uso degli arti superiori." (Doc. AI 34)

                                         facendo inoltre presente

"  Ritengo che il paziente svolga già un'attività a lui abb. confacente. Il paziente stesso dice chiaramente di evitare di camminare ed usare spesso la macchina cosa che fa regolarmente durante il proprio lavoro. Non si sposta in macchina per tragitti lunghissimi.

Non è costretto a spostare pesi importanti, i suoi pesi maggiori si tratta di pacchi di 5 kg e svolge inoltre un'attività parzialmente d'ufficio ciò che può essere svolto in misura completa." (Doc. AI 34)

                                         Con complemento peritale 10 maggio 2004 il dr. __________ ha così risposto alle domande dell’Ufficio AI:

"  1.     Può definire l'abilità residuale presente nell'attività svolta

        dall'assicurato?

Ritengo che l'assicurato nell'attuale attività sia abile nella misura del 70%.

2.     Può motivare l'eventuale riduzione del rendimento?

Il paziente non può spostare frequentemente pesi soprattutto salendo e scendendo le scale.

Deve frequentemente alternare la posizione eretta alla posizione seduta.

Ritengo quindi che nella sua attuale professione non possa svolgere lavori d'ufficio consecutivamente per ore, non possa frequentemente spostarsi in macchina salendo e scendendo frequentemente portando magari pacchi per più di 3-4 ore consecutivamente.

3.     In attività adatta, con rispetto delle limitazioni indicate, qual'è la capacità lavorativa dell'assicurato? (dalla perizia risulta proponibile al 100%)

                                          Confermo che potrebbe essere abile in misura completa cioè del 100%.

Osservazioni: L'assicurato mi ha riferito in occasione della visita del 15.3.04 che il suo lavoro consiste nello spostarsi alla ricerca di clienti per la pubblicità e nel trasporto di seti di sottopiatti per ristoranti. Si tratta di pacchi del peso di circa 5 kg l'uno. Riferisce anche che si occupa di contabilità, della preparazione di offerte, lavori di segretariato e rispondere al telefono.

Riferisce che questa attività è circa il 10-20% della attività globale mentre il resto 80-90% consiste nel girare in macchina alla ricerca di queste pubblicità.

Ritengo quindi che per il 20% della sua attività cioè l'attività d'ufficio il paziente sia sicuramente abile in misura completa mentre nell'attività di ricerca di pubblicità cioè il girare con la macchina vi sia una limitazione di circa il 35% che comporta approssimativamente un calo globale di rendimento del 30%.

Si tratta comunque di un lavoro che mi sembra di capire il paziente possa svolgere abb. in modo libero, nel senso che mi sembra di capire che può scegliere quando girare in macchina e quando fare i lavori di amministrazione." (Doc. AI 41-42)

                               2.6.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, il quale ha compiutamente valutato l’ affezione di cui l’assicurato è affetto, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (70%) capacità al lavoro nella professione abitualmente esercitata di rappresentante, ma pienamente abile in attività adeguate, tenuto conto dei limiti funzionali elencati in perizia.

Il dr. __________, medico curante, ha invece certificato un’incapacità lavorativa maggiore quale rappresentante rispetto a quanto valutato dal dr. __________. In particolare, nella cartella clinica egli ha indicato un’incapacità lavorativa del 100% dal 7 dicembre 2001, ridotta al 50% dall’8 febbraio 2003 e del 60% dal 7 maggio 2002 (sub. doc. 46).    

                                         Anche il dr. __________ nel certificato 12 aprile 2005 ha attestato:

"  Con la presente si certifica che il summenzionato paziente soffre di una coxartrosi evolutiva post-traumatica sinistra attualmente in via di peggioramento.

Al momento il paziente è sotto cura anti-infiammatoria e fisioterapica, un intervento di chirurgia protetica sarà prevedibile in un prossimo futuro a seconda dell'evoluzione del quadro clinico.

Attualmente il paziente è da considerarsi inabile al lavoro al 60-70% nella professione di rappresentante." (Doc. A3)

                                         A mente dello scrivente Tribunale le succitate scarne certificazioni non permettono di discostarsi dall’approfondito e completo referto specialistico del dr. __________, cui va conferito valore probatorio pieno (consid. 2.6). Infine, a suffragio della valutazione peritale, va fatto riferimento alla nota 30 maggio 2005 del dr. __________, medico responsabile del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), il quale, evidenziando la generosità delle conclusioni del dr. __________, ha osservato quanto segue:

"  A mente nostra le limitazioni funzionali descritte e il confronto con le attività da svolgere nell'ambito della professione esercitata, ci sentiamo di affermare che la riduzione della CL attestata dal dr. __________ è abbastanza generosa. Infatti lo spostamento di pesi frequente in modo consecutivo non dovrebbe essere caratteristica. La mobilità in auto, limitatamente al Cantone Ticino non comporta la guida per delle ore. La presentazione dei prodotti ai clienti, come dichiarato dall'assicurato comporta il trasporto di pesi di ca. 5 chili, ma non avviene in modo consecutivo (senza cambiare il tipo di funzione - questo consiste nello spostamento, auto/piedi - nel portare il materiale al cliente, nel discuterne, nel riportarlo in auto/ufficio).

Anche l'attività d'ufficio, seppure svolta solo a tempo parziale, potrebbe essere svolta in misura pressoché totale, perché attualmente non si trova più l'ufficio dove la posizione non possa/debba essere cambiata (eretto - seduto - piccole deambulazioni).

Nel rispetto dei limiti descritti, altre attività possono essere invece considerate esigibili in modo normale.

In conclusione non si possono rilevare elementi clinici che possano far sospettare che vi sia stata una valutazione alquanto severa del danno alla salute e alle sue conseguenze sulla CL." (Doc. Vbis)

                                         Questo Tribunale ritiene inoltre che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nondimeno va ricordato che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), motivo per cui, viste le conclusioni del dr. __________, il ricorrente può mettere a pieno frutto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere non qualificate, rispettose dei limiti funzionali elencati nella perizia, esigibili al 100%.

                               2.8.   Ritenuta dunque una piena esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere non qualificate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

                                         Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale rappresentante (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).                                       

                                         Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 30 giugno 2004 il consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente) ha preso in considerazione l’importo complessivo di di fr. 37'161 risultante dalla somma di fr. 36'000 di reddito da indipendente (tassazione 2001/2002) più fr. 9'161 provenienti da attività accessoria (doc. AI 44).

                                         Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 p. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         In concreto, sulla base dei dati statistici, il consulente ha fissato il reddito ipotetico da invalido in fr. 39’425, comprensivo di una riduzione (massima) di rendimento del 25%, valutazione che nella specie non è suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (DTF 126 V 75).

                                         Essendo il reddito da invalido superiore a quello da valido, il consulente non ha di conseguenza riscontrato alcun grado d’invalidità.

Allo stesso risultato si giunge prendendo quale reddito da valido quanto il ricorrente avrebbe percepito alle dipendenze della Tipografia __________, di cui egli è socio gerente, in qualità di rappresentante - attività iniziata il 1° gennaio 2002, momento in cui è sorta l’incapacità lavorativa rilevante (cfr. perizia pag. 4) -, con un salario annuo di fr. 48'000 (attestato 5 marzo 2003 del datore di lavoro, doc. AI 17). Infatti, dal raffronto di un reddito da valido di fr. 57'161 (48'000 + 9161) con quello da invalido di fr. 39'425, si giunge ad un grado d’invalidità del 31 % (57'161 - 39'425 x 100 : 57'161) non sufficiente per l’erogazione di una rendita.                                        

                               2.9.   Con il presente ricorso l’assicurato ha anche contestato il rifiuto da parte dell’Ufficio di concessione del gratuito patrocino in sede amministrativa dell’Ufficio AI.

Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di un avvocato), che vanno verificati con rigore (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 N 17 pag. 399).

                                         L'assistenza di un avvocato è ammessa allorquando le questioni di diritto o di fatto sono talmente difficili da rendere non possibile l'intervento di altre persone (rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altri specialisti) (DTF 114 V 228).

                                         La soluzione dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265).

                                         Secondo questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare difficoltà, visto che rientra nella casistica più consueta dall’AI. L’assistenza di un avvocato non risulta di conseguenza giustificata, essendo possibile ad altre persone (rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altri specialisti) far fronte ad una simile fattispecie. L’amministrazione ha dunque rettamente respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.43 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2005 32.2005.43 — Swissrulings