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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.09.2005 32.2005.39

September 6, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,180 words·~21 min·8

Summary

il peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurata non sono rilevanti per una modifica del grado d'invalidità; trasmissione degli atti all'amministrazione per la revisione della rendita al fine di valutare i postumi di un intervento chirurgico

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.39   BS/ss

Lugano 6 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 febbraio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1950, salariata al 70% e casalinga al 30%, dal 1° marzo 1998 beneficia di un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 44% (cfr. decisione 25 ottobre 1999 dell’Ufficio AI, doc. AI 40).

Nel mese di giugno 2002 l’amministrazione ha avviato d’ufficio la revisione della rendita (doc. AI 45). Durante tale procedura l’assicurata ha sostenuto un aumento del grado d’invalidità a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. AI 63) Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 7 aprile 2004 l’Ufficio AI ha confermato il grado d’invalidità poiché "la documentazione medica acquisita all’incarto non oggettiva un peggioramento intervenuto al suo stato di salute tale da influire ulteriormente sulla sua capacità lavorativa sia quale salariata che quale casalinga; il grado d’invalidità complessivo permane quindi del 44%" (doc. AI 72).

                               1.2.   Con decisione 21 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione dell’assicurata e confermato la reiezione della domanda di revisione, facendo presente:

"  Nella presente fattispecie, bisogna sottolineare come l'Ufficio AI abbia espresso il proprio convincimento intimando la decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria completa la quale ha consentito l'acquisizione di elementi fondati e probatori. Di regola, in sede di opposizione spetta quindi all'assicurata fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso. Nell'evenienza concreta, la Signora RI 1 ha in effetti inviato a sostegno della propria opposizione la documentazione medica elencata al punto D di cui sopra. A questo proposito, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente al proprio SMR gli atti dell'incarto pure comprensivi della documentazione raccolta in sede di procedura d'opposizione allo scopo di verificare se quest'ultima contenesse elementi importanti ai fini decisionali. Il SMR ha affermato che, dal lato medico, non vi è stato un oggettivo peggioramento dello stato di salute dell'assicurata perlomeno fino al momento dell'intervento chirurgico alla spalla destra eseguito in data 15.12.2004 e che pertanto la valutazione operata dal SAM con la perizia pluridisciplinare 7.5.1999 omnicomprensiva delle patologie reumatologiche, gastroenterologiche nonché psichiatriche e concernente l'inabilità lavorativa globale dell'assicurata risulta coerente e giustificata (cfr. in tal senso le annotazioni 7 febbraio 2005 del Dr. __________ agli atti). Tuttavia, con l'intervento chirurgico effettuato alla spalla destra il 15 dicembre 2004 (vedi in tal senso le lettere 1.12.2004 e 20.12.2004 dell'__________ di __________ agli atti) la situazione clinica dell'assicurata in oggetto è variata e può di conseguenza aver comportato una modifica rilevante ai fini assicurativi; in assenza di ulteriore documentazione medica e del tempo di convalescenza necessario per statuire in proposito, il Dr. __________ del SMR non è però tuttora in grado di esprimersi con precisione sul decorso della nuova patologia riscontrata e sulla relativa inabilità lavorativa della Signora RI 1.

Alla luce di quanto suesposto, la presente decisione può quindi limitarsi a confermare che per il periodo precedente l'intervento chirurgico alla spalla destra, vale a dire prima della metà del mese di dicembre 2004, non si è riscontrato alcun peggioramento dello stato di salute dell'assicurata (a tal proposito bisogna osservare come la perizia pluridisciplinare di cui sopra effettuata presso il SAM di Bellinzona riveste piena valenza probatoria, in quanto essa non offre alcun spunto di critica risultando inoltre completa e pienamente rispettosa dei canoni posti dalla giurisprudenza in tale ambito). A far tempo dal 15.12.2004, l'amministrazione dovrà invece valutare se la nuova affezione riguardante la spalla destra di cui soffre l'assicurata ha comportato un peggioramento dello stato di salute della qui opponente con relativo influsso sul grado d'invalidità della medesima; in tal senso, l'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) avvierà prossimamente una procedura di revisione d'ufficio ai sensi dei combinati articoli 17 LPGA e 87 cpv. 2 OAI al fine di esaminare tale aspetto. Evidentemente, un eventuale ricorso contro la presente decisione è da intendersi unicamente in relazione ai fatti intervenuti fino al 14.12.2004, vale a dire in considerazione della fattispecie componente l'incarto prima del giorno dell'intervento chirurgico alla spalla destra menzionato in precedenza.

Infine, ma non da ultimo per importanza, è d'uopo sottolineare come dal giorno dell'eventuale peggioramento dello stato di salute dell'assicurata in virtù dell'operazione eseguita alla spalla destra, vale a dire dal 15.12.2004, non siano ancora trascorsi 3 mesi in applicazione dell'art. 88a cpv. 2 OAI; di conseguenza, l'amministrazione non può in ogni caso tener conto e considerare a tutt'oggi ai fini assicurativi il cambiamento testè menzionato." (doc. AI 88)

                               1.3.   RI 1, rappresentata dalla __________, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso con cui ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad una nuova valutazione pluridisciplinare del suo stato di salute, della sua capacità lavorativa e del suo grado d’invalidità. Sostenendo che nel frattempo vi è stata una modifica della situazione valetudinaria, la ricorrente ha in particolare evidenziato:

"  Sulla base della documentazione medica versata agli atti nel corso della procedura di revisione della rendita avviata nel 2002, è infatti innegabile che la situazione attestata dal SAM nel maggio del 1999 si sia nel frattempo sensibilmente peggiorata, con altresì il manifestarsi delle patologie nuove non considerate nella suddetta valutazione.

Al riguardo, va innanzitutto rilevato come già nel luglio 2002 la dott.ssa __________, medico curante della ricorrente, segnalava la cronicizzazione dei problemi fisici della propria paziente e l'insorgenza di nuovi disturbi localizzati dapprima alla mano sinistra - operata nell'aprile 2002 per l'instabilità dolente dell'articolazione trapezio-metacarpea - e poi a quella destra (cfr. il rapporto dell'AI del 9 luglio 2002, come pure quello del 16 settembre successivo).

Di seguito le suddette circostanze sono state confermate anche dal dott. __________ e dal dott. __________, i quali hanno entrambi attestato lo sviluppo di una vera e propria sindrome fibromialgica, come pure di artralgie alle articolazioni dei polsi, mani e dita bilateralmente, nonché ai piedi (cfr. il rapporto del dott. __________ al dott. __________ del 28 novembre 2003 ed all'AI del 12 febbraio 2004, oltre al rapporto del dott. __________ sempre all'AI del 7 gennaio 2004).

In particolare nella corrispondenza del dott. __________ al collega __________ del novembre 2003 si può fra l'altro leggere: "La signora RI 1 presenta un quadro algico estremamente diffuso, di carattere fibromialgico, a dire il vero i dolori vanno ben oltre ai classici tender points fibromialgici,... (...). I dolori da lei lamentati da un paio di anni alle mani ed ai piedi, per i quali mi viene ora inviata, sono a mio parere pure da interpretare nell'ambito della sindrome fibromialgica. (...). Per il momento non mi è perciò possibile porre alcuna sicura diagnosi reumatologica che possa spiegare le sue artralgie, se non la già citata sindrome fibromialgica. A favore di tale ipotesi vi è l'ormai subentrata cronicizzazione dei dolori e la loro resistenza a qualsiasi terapia medicamentosa o fisiatrica già eseguita.".

L'ulteriore documentazione medica trasmessa poi dalla ricorrente all'invalidità in sede di opposizione non ha fatto che confermare quanto sopra, nel senso che, successivamente alla perizia SAM del maggio 1999:

i dolori manifestati dalla ricorrente in tutto il corpo si sono progressivamente cronicizzati, con susseguente sviluppo di una sindrome fibromialgica attestata medicalmente;

sono subentrate nuove patologie in entrambe le mani prima non presenti;

la situazione alla spalla destra è parimenti peggiorata al punto di rendersi necessaria l'operazione del dicembre 2004.

Nell'ottica di quanto precede, in ragione sia del peggioramento delle problematiche preesistenti, sia del sopravvenire di nuove, l'ufficio AI avrebbe pertanto dovuto procedere, come richiesto dalla signora RI 1 in sede di opposizione, ad una rivalutazione medica globale presso il SAM dello stato di salute e della capacità lavorativa dell'assicurata." (doc. I)

                               1.4.   Con risposta di causa 15 aprile 2005 l'amministrazione, confermando la propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).                       

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se, nel periodo intercorso tra la decisione 25 ottobre 1999 (doc. AI 40) e la decisione su opposizione qui in esame, vi è stata una modifica delle condizioni invalidanti dell’assicurata tale da giustificare una revisione del suo diritto alla rendita.

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA, articolo che ha sostituito l’art. 41 vLAI).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St.; DTF 125 V 417 consid. 2d con riferimenti; RCC 1984 pag. 137).

                               2.5.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G. C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258; cfr. anche DTF 130 V 71).

                               2.6.   Nell’ambito della prima domanda di prestazioni, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame pluridicisciplinale eseguito dal Servizio accertamento medico dell’Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM). Riscontrata una sindrome lombovertebrale cronica (con componente spondilogena destra su alterazioni degenerative di tipo diffuso a livello della colonna vertebrale), una periartropatia omeroscapolare tendinopatica, nonché, a livello psichiatrico, un disturbo da dolore somatoforme, con rapporto 7 maggio 1999 i periti del SAM avevano valutato un’incapacità lavorativa globale del 50% nella precedente attività di ausiliaria e del 40% quale casalinga (doc. AI 26). L’Ufficio AI aveva inoltre esperito un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, in cui sono stati riscontrati degli impedimenti nella misura del 29% (doc. AI 16). Essendo l’assicurata parzialmente attiva professionalmente, in applicazione del cosiddetto metodo misto (art. 27bis OAI),

                                         l’amministrazione ha così determinato il grado d’invalidità complessivo:

"  Attività             Quota parte              Limitazione             Grado d'invalidità

SALARIATA             70.--%                       50.--%                                35.--%

CASALINGA            30.--%                       29.--%                                  9.--%

Grado d'invalidità complessivo                                                        44.--%"

(doc. AI 36)

                               2.7.   Con il ricorso RI 1 sostiene che il suo stato di salute accertato nel 1999 ha subito nel frattempo un sensibile peggioramento, essendo tra l’altro comparse delle patologie non considerate dal SAM.

Orbene, dall’esame della documentazione medica agli atti questo TCA non riscontra una rilevante modifica della situazione valetudinaria ai sensi dell’art. 17 LPGA, almeno sino all’intervento alla spalla destra avvenuto nel dicembre 2004 di cui si parlerà diffusamente più avanti. Vero che rispetto alla prima procedura i dolori reumatici si sono cronicizzati (sviluppo di una sindrome fibromialgica), con l’insorgenza di dolori alle mani (quella sinistra è stata operata nell’aprile 2002 per via di un’artralgia all’articolazione trapezio-metacarpea) ed ai piedi.

                                         A tal riguardo, con rapporto 28 novembre 2003 il dr. __________, specialista in reumatologia, ha evidenziato:

"  La Signora RI 1 presenta un quadro algico estremamente diffuso, di carattere fibromialgico, a dire il vero i dolori vanno ben oltre i classici tender points fibromialgici, motivo per il quale si potrebbe anche porre la diagnosi di una sindrome somatoforme del dolore cronico. Già da anni lamenta dolori alla colonna vertebrale per i quali le è già stata riconosciuta un'incapacità lavorativa al 44% e percepisce perciò una rendita AI al 25% (eseguita perizia SAM nell'aprile 1999). I dolori da lei lamentati da un paio di anni alla mani ed ai piedi, per i quali mi viene ora inviata, sono a mio parere pure da interpretare nell'ambito della sindrome fibromialgica. Tuttalpiù potrebbero essere dovuti ad incipienti alterazioni degenerative. Onde escludere una patologia infiammatoria ho comunque eseguito un piccolo screening ematologico e le ho fatto eseguire una scintigrafia ossea. All'esame del sangue ho solo rilevato un lieve aumento della sedimentazione, con PCR comunque negativa; non credo che questo ulteriore rialzo della VES sia attribuibile ad una patologia infiammatoria sistematica. La scintigrafia non ha evidenziato alcun processo infiammatorio, tuttalpiù lievi alterazioni degenerative pluriarticolari. L'anamnesi e la clinica d'altronde non parlano in modo esaustivo per un'artropatia infiammatoria. Per il momento non mi è perciò possibile porre alcuna sicura diagnosi reumatologica che possa spiegare le sue artralgie, se non la già citata sindrome fibromialgica. A favore di tale ipotesi vi è l'ormai subentrata cronicizzazione dei dolori e la loro resistenza a qualsiasi terapia medicamentale o fisiatrica già eseguita." (doc. AI 62)

                                         Lo specialista ha comunque osservato che "a mio parere, sotto l’aspetto puramente reumatologico, non vi è una giustificazione ad aumentare la sua già riconosciuta capacità lavorativa" (doc. AI 62). Va qui ricordato che nella valutazione reumatologica 5 maggio 1999, eseguita nell’ambito della perizia SAM, il dr. __________ aveva ritenuto un’inabilità al lavoro del 40% nella professione di ausiliaria, con una residua capacità lavorativa superiore al 70% in attività leggere rispettose di alcuni limiti funzionali (doc. AI 25).

                                         Anche il dr. __________, medico chirurgo che ha eseguito l’intervento di aprile 2002 alla mano sinistra, oltre ad aver esposto le diagnosi prese in considerazione dal dr. __________, si è espresso in merito alla capacità lavorativa. Nel rapporto 17 gennaio 2003 all’Ufficio AI egli ha segnatamente certificato i seguenti periodi di inabilità: 100% dal 29 aprile 2002, 0% dal 19 agosto 2002, 100% dal 18 settembre 2002 e 66,6% dal 14 ottobre 2002 in quanto a quell’epoca l’assicurata lavorava solo 2 ore al giorno. Egli ha poi osservato che:

"  al 14.11.02 avevo previsto la ripresa dell’attività lavorativa per il 66,6% che dovrebbe effettuare. La paziente ha rinunciato e si è iscritta alla disoccupazione. Per quel che riguarda il grado d’invalidità mi chiedo se non lo si potesse portare dal 44% attuale al 50% tenendo in considerazione i disturbi che la paziente ha al polso a sinistra." (doc. AI 53)

                                         Al riguardo va ricordato che nella perizia 7 maggio 1999 il SAM aveva già riconosciuto un’inabilità lavorativa globale del 50% (doc. AI 26).                                                                                  Infine, con rapporto 22 luglio 2004 il dr. __________, a seguito delle parestesie notturne e disturbi di sensibilità alla mano destra, ha riscontrato una sindrome canalicolare con una incipiente sindrome del tunnel carpale ed una tendovaginite stenosante dei flessori al terzo dito, prescrivendo, in attesa di una terapia, un tutore da portare durante la notte senza tuttavia indicare alcuna valutazione della capacità lavorativa (doc. AI 82). Non si può pertanto desumere che tali affezioni siano in grado di aumentare il grado d’incapacità lavorativa, tenuto del resto che conto le stesse non risultano essere ancora stabilizzate.

                                         Pertanto, pur essendovi stato un peggioramento delle condizioni reumatologiche dell’assicurata - considerato che non è stata comprovata alcuna modifica delle altre patologie invalidanti (psichica e gastroenterologica) prese in considerazione nella perizia SAM -, tale peggioramento non è tuttavia rilevante ai fini di una modifica del grado d’invalidità.

                                         In queste circostanze non è quindi necessario ritornare gli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione della situazione medica, così come postulato dall'assicurata.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In effetti, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, motivo per cui non appare necessario procedere ad ulteriori accertamenti.

                               2.8.   La ricorrente ha altresì fatto presente di aver subito un intervento chirurgico alla spalla destra, avvenuto il 15 dicembre 2004 (cfr. rapporto operatorio doc. AI 85).

Al riguardo, con nota 7 febbraio 2005 il dr. __________, responsabile del SMR (Servizio di accertamento medico dell’Ufficio AI), ha rilevato:

"  Con l'intervento chirurgico la situazione varia, poiché per l'intervento stesso e la riabilitazione una IL completa risulta essere giustificata. Non possiamo esprimerci sul decorso, in assenza di documentazione e del tempo necessario (non sono ancora passati due mesi). A questo proposito, in considerazione della struttura della paziente, non ci permettiamo di esprimere una prognosi favorevole, perché in presenza dei disturbi da anni lamentati dalla paziente, ogni intervento curativo sembra destinato al fallimento." (doc. AI 77)

                                         Orbene, ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 21 febbraio 2005 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), gli eventuali effetti dell’intervento di dicembre 2004 sulla capacità lavorativa non possono in casu essere presi in considerazione. Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         Dalla documentazione contenuta all’inserto non è tuttavia possibile poter dedurre qualcosa in merito al decorso post-operatorio, essendo stato prodotto unicamente il rapporto dell’intervento stesso (doc. AI 85). Va comunque rilevato che con la decisione contestata l’Ufficio AI ha espressamente dichiarato di voler avviare d’ufficio una procedura di revisione, motivo per cui gli atti gli vengono trasmessi affinché proceda in tal senso.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per la revisione della rendita ai sensi dei considerandi.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.39 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.09.2005 32.2005.39 — Swissrulings