Raccomandata
Incarto n. 32.2005.31 RG/td
Lugano 28 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
che - RI 1, nata nel __________ e affetta da distonia segmentaria mioclonica, nel novembre 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI volta all’ottenimento di provvedimenti sanitari, segnatamente al riconoscimento del trattamento con tossina botulinica;
- esperita l’istruttoria per decisione 24 febbraio 2005, confermando la precedente decisione 13 aprile 2004 contro cui l’assicurata aveva interposto opposizione, l'Ufficio UAI ha respinto la richiesta. Richiamate le norme di legge e la giurisprudenza applicabile al caso di specie, l’Ufficio AI ha segnatamente osservato:
" (omissis)
3. Nello specifico, è risaputo che il trattamento medico-specialistico con la tossina botulinica deve essere necessariamente ripetuto ad intervalli più o meno regolari e questo affinché il successo benefico auspicato possa essere garantito nel tempo.
Questa particolare caratteristica tipica della cura botulinica concorre di conseguenza ad escluderla dalle terapie riconosciute nell'ambito dell'art. 12 LAI, ancorché sia in diretta relazione con uno stato di salute stabilizzato. Infatti, giova sottolineare che tale singolo trattamento non assolve i criteri giuridici legati al miglioramento duraturo della capacità lavorativa e/o di guadagno, necessitando i pazienti di una continuazione regolare del provvedimento vita natural durante." (Doc. AI 17)
- contro questa decisione RI 1 ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso col quale ha confermato la richiesta di prestazioni evidenziando in particolare come grazie al trattamento con tossina botulinica il suo stato patologico sia da considerarsi stabilizzato e non labile;
- con la risposta di causa l'amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa e la conferma della querelata decisione;
- con scritto 27 aprile 2005 l’insorgente ha ribadito la propria richiesta ricorsuale facendo rilevare che l’affezione di cui è portatrice deriva dalla nascita;
considerando in diritto
che - oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto a provvedimenti sanitari dell’AI;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);
- quale misura integrativa a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 ed applicabile in concreto (SVR 2003 IV nr. 25; DTF 129 V 1, 127 V 467), l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari volti non alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità. In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici, fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio – caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI);
- l’art. 12 LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto della durata dell'affezione (Longchamp, Conditions et étendue du droit aux prestations de l’assurance-maladie sociale, Berna 2004, pp. 248s; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, p. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1);
- la legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere. Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari, volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali. La giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia (Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, p. 217). Pertanto, ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità, nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla reintegrazione (DTF 115 V 194, 112 V 349, 105 V 19 e 149, 102 V 42). Provvedimenti aventi effetto stabilizzante sono quindi sempre diretti contro uno stato patologico labile. Perciò una terapia continuata, necessaria ad impedire l’avanzamento di una malattia o mantenerla stazionaria, è da considerare quale cura vera e propria del male (DTF 108 V 218; SVR 1995 IV Nr. 34 consid. 1a; ZAK 1989 p. 451ss.; RCC 1988 p. 96 consid. 1; STFA 5 gennaio 1993 in re A.M., 9 novembre 1992 in re M.F.M.). Non costituisce pertanto una conseguenza stabile di una malattia uno stato che è mantenuto in equilibrio grazie a misure terapeutiche, indipendentemente dal tipo di trattamento (EVGE 1969 p. 97; DTF 98 V 209). Fino a quando può essere mantenuto in equilibrio, un tale stato è sì stazionario ma non stabile (o relativamente stabile) ai sensi della citata giurisprudenza, provvedimenti medici volti a stabilizzare una determinata affezione rispettivamente a differire un peggioramento dello stato di salute non essendo a carico dell’AI in quanto sempre incentrati su una patologia labile (ZAK 1988 p. 86; STFA del 7 luglio 2003 nella causa W. [198/03]). Una volta terminata la fase evolutiva dell'affezione, sia essa primaria o secondaria, e subentrato uno stato relativamente stabilizzato, ci si può porre il quesito, nel caso di assicurati maggiorenni, se una misura terapeutica debba essere ritenuta un provvedimento d'integrazione (SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90 consid. 1a; DTF 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19, 149, 104 V 82 consid. 1; RCC 1975 p. 392; Valterio, op. cit., p. 94-95);
- di regola l'AI assume unicamente provvedimenti tesi direttamente all'eliminazione o correzione di un difetto stabile oppure di un deficit funzionale, nella misura in cui, dalla prognosi, si possa presumere un notevole successo reintegrativo. Quest'ultimo, preso a sé, non costituisce un criterio determinante nel quadro dell'art. 12 LAI, poiché, praticamente, ogni provvedimento sanitario che abbia esito positivo influenza favorevolmente la capacità lucrativa e la vita attiva. Se quindi un provvedimento serve a curare una malattia, non può essere assunto dall’AI neppure se migliora la capacità di guadagno (SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90; DTF 120 V 279, 115 V 194, 112 V 349, 105 V 19, 100 V 101 consid. 1a, 98 V 208 consid. 2; STFA del 9 febbraio 2004 nella causa T. [I 761/03], consid. 4, del 4 luglio 2003 nella causa R. [I 842/02]). Pertanto, condizione per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte dell'AI è che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione notevole della stessa;
- in concreto l’assicurata è affetta da distonia segmentaria e mioclonie aritmiche di azione di probabile origine post-anossica (doc. AI 4, 5). Dalla refertazione medica agli atti emerge che tale affezione ha ripercussioni dal profilo funzionale su tutte le attività comportanti l’uso del braccio destro ed in minor misura anche del braccio sinistro (addirittura impossibile risulta l’esercizio di attività richiedenti l’uso del braccio al di sopra delle spalle). Dopo tentativi di trattamento con diversi medicamenti, da qualche tempo l’assicurata é sottoposta a scadenze di 3-4 mesi a infiltrazioni di tossina botulinica, di cui è qui chiesta la presa a carico da parte dell’AI. Nel suo rapporto 22 gennaio 2004 la dr.ssa __________, Vice Primario di neurologia all’Ospedale __________ di __________, indicando come lo stato di salute dell’assicurata sia “stazionario” rispettivamente “suscettibile di miglioramento”, ha precisato che “la sintomatologia è moderatamente contenuta con infiltrazioni di tossina botulinica in modo tale da mantenere una capacità lavorativa completa e la possibilità di guidare l’automobile”, rimarcando inoltre che grazie a tale trattamento l’attività svolta dall’assicurata (impiegata d’ufficio) è ancora proponibile senza riduzione di rendimento doc. AI 4);
- sulla base di surriferita refertazione, alla luce della succitata giurisprudenza è quindi da ritenere che il trattamento dell’affezione di cui l’assicurata é portatrice - giudicata per altro ancora suscettibile di miglioramento - tramite infiltrazione botulinica, che ha per effetto il contenimento della sintomatologia, pur essendo atto a migliorare la capacità al lavoro costituisce nella specie provvedimento avente effetto stabilizzante (come del resto evidenziato nel gravame) e volto alla cura sintomatica ed al lenimento della malattia e delle sue sequele; esso é quindi da considerare quale cura vera e propria del male, ritenuto per il resto che
nulla agli atti permette di ipotizzare – come rilevato dal medico SMR – un duraturo miglioramento della capacità al guadagno ai sensi dell’art. 12 LAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti