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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2006 32.2005.256

November 16, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,010 words·~30 min·4

Summary

Successivamente alla valutazione peritale, ma prima della decisione impugnata, lo specialista curante attesta un peggioramento della patologia lombare dell'assicurato. L'amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti medici. Atti rinviati per complemento istruttorio.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.256   cr/sc

Lugano 16 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 novembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con domanda 2 maggio 2003 RI 1 (classe 1952), in precedenza attivo in qualità di manovale - carpentiere copritetto non qualificato, ha chiesto di poter beneficiare di un orientamento professionale, rispettivamente di un cambiamento di attività (doc. AI 1).

                               1.2.   Raccolta la documentazione medica ed economica del caso, tra cui una perizia a cura del dr. __________, con decisione 10 maggio 2005 l’Ufficio AI ha negato sia il diritto a provvedimenti di ordine professionale, non essendo dati i presupposti e le attitudini fondamentali necessarie, sia il diritto all’erogazione di una rendita, ritenuto un grado d’invalidità del 30% (doc. AI 30).

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha presentato tempestiva opposizione, criticando la perizia del dr. __________ ed indicando che nell’autunno 2004 (e quindi posteriormente alla perizia del dr. __________) è subentrato un aggravamento della patologia dolorosa che necessita di ulteriori approfondimenti, così come attestato dal dr. __________ (doc. AI 37).

                               1.4.   Con decisione 21 novembre 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, rilevando che l’attestazione del dr. __________ relativa ad un presunto peggioramento della situazione reumatologica dell’assicurato è stata sottoposta al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che la sintomatologia dolorosa consistente in lombalgie persistenti certificata dal dr. __________ è già stata accuratamente vagliata in sede peritale, ancorché la perizia del dr. __________ sia avvenuta in un periodo antecedente.

                               1.5.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha presentato ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Il patrocinatore contesta in particolare il mancato approfondimento delle patologie dell’assicurato nonostante le chiare indicazioni di un peggioramento della sintomatologia dolorosa da parte del dr. __________, osservando:

"  (...)

La nostra opposizione era sostenuta dal parere dello specialista Dr. __________, che aveva visitato il nostro rappresentato l'ultima volta il 18 agosto 2005. Lo specialista ha potuto constatare come, dopo la perizia medica effettuata dal Dr. __________ su incarico dell'AI l’8 marzo 2004, sia subentrata una sintomatologia dolorosa che non era presente in precedenza e che doveva portare l'AI ad una rivalutazione della sua decisione. Da notare che la decisione dell'AI è stata presa essenzialmente sulla base della citata perizia del Dr. __________.

Il Dr. __________ aveva già inviato uno scritto all'AI, in data 21 giugno 2005, nel quale sosteneva come non fosse proponibile la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa.

Nonostante questo chiaro parere dello specialista l'AI, dopo aver chiesto un apprezzamento da parte del Dr. __________ del SMR, non ha ritenuto di riesaminare la sua decisione sostenendo come il peggioramento descritto dal Dr. __________ sia già stato considerato nell'ambito degli accertamenti peritali attuati dal Dr. __________ "ancorché la perizia sia avvenuta in un periodo precedente".

Questa decisione ci sembra superficiale e sbrigativa, e misconosce una chiara valutazione specialistica che richiedeva, in sostanza, unicamente un riesame della valutazione da parte dell'AI.

Abbiamo quindi provveduto a richiedere al Dr. __________ una sua valutazione dettagliata sull'eventuale residua capacità lavorativa del nostro rappresentato.

Purtroppo, a seguito di assenze del citato medico, non siamo ancora in possesso di questa valutazione e non siamo quindi in grado di quantificare la nostra richiesta di grado d'invalidità.

Provvederemo appena possibile a completare il presente ricorso con la necessaria documentazione medica.

3.  Nell'ambito della valutazione della capacità lavorativa residua, l'AI fa normalmente riferimento, tenuto conto delle limitazioni dei singoli assicurati, a delle possibili professioni realmente esistenti in un mercato del lavoro equilibrato.

                                             Nel caso che ci concerne, la valutazione effettuata dal consulente in integrazione, ci sembra veramente del tutto teorica. Riproponiamo per intero quanto ha indicato nel suo rapporto del 3 maggio 2005, alla posizione "Attività esigibili":

     "  Con queste limitazioni, le attività di produzione anche leggera non sono esigibili. Per contro potrebbe ancora lavorare come magazziniere in ditte sufficientemente grandi e attrezzate di sollevatori per la merce più pesante. In talune ditte, questa mansione viene eseguita da donne o anche da personale non più giovane. Chiaramente vi è l'aspetto, non contemplato dall'AI, che con questo profilo ben difficilmente è possibile inserirsi tranne in occasioni sporadiche e fortunate. Ho potuto verificare che spesso le persone che svolgono queste funzioni e che hanno problemi di salute o in età avanzata erano già alle dipendenze della ditta da anni o prima del danno alla salute. La ditta ha quindi permesso di mantenere il posto di lavoro, magari con un rendimento ridotto.

                                          In attività leggere con mansioni amministrative, l'assicurato potrebbe ancora svolgere un'attività ma a rendimento ridotto. In ditte come i __________ per esempio, esiste la funzione gestire il magazzino (non magazziniere), contatto con la clientela. Tuttavia, questa funzione non è direttamente esigibile ma necessiterebbe di una formazione in informatica e vendita. Formazione che può avvenire anche ad hoc. Tuttavia, sia la formazione normale che quella ad hoc non possono venire prese in considerazione tenuto conto del profilo dell'assicurato."

Quanto indicato dal consulente in integrazione, tradotto in termini concreti, significa che il nostro rappresentato non potrà più esercitare alcun'attività lavorativa.

Anche solo sulla base di quanto appena indicato, risulta come sia opportuna una nuova, approfondita e concreta valutazione da parte dell'AI del reale grado di invalidità del nostro rappresentato." (Doc. I)

                               1.6.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.7.   In data 9 febbraio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA un’ulteriore valutazione del dr. __________, che attesta l’esigibilità di un’attività leggera nella misura massima del 65%, chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita (doc. V).

                               1.8.   Il 6 marzo 2006 l’Ufficio AI ha replicato come segue:

"  Con riferimento a quanto in oggetto, abbiamo sottoposto il rapporto medico del Dr. __________ datato 6 febbraio 2006 all'attenzione del Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR).

In merito il SMR ha riesaminato la situazione medica dell'assicurato e, preso atto del nuovo rapporto del Dr. __________, ha valutato che lo stato clinico dell'assicurato è sovrapponibile a quello constatato in occasione della perizia reumatologica (Schober, distanza dita-suolo, componente neuropatica, riduzione della rotazione/lateroflessione), mentre l'accento è posto su una sintomatologia algica in ulteriore aumento nel corso degli ultimi sei mesi.

In conclusione non sono state oggettivate modifiche dello stato di salute rispetto alla perizia reumatologica del Dr. __________ del 08.03.2004 salvo un indicato aumento della sintomatologia algica, sintomo soggettivo e difficilmente quantificabile, mentre le indicazioni inerenti la cronistoria dell'aumento di tale sintomatologia risultano essere contradditorie come indicato nell'annotazione medica 28 febbraio 2006 del SMR alla quale lo scrivente Ufficio rinvia integralmente.

Considerato quindi che non è stata oggettivata una modifica di rilievo dello stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della perizia reumatologica dove era già stata considerata una residua problematica lombare/lomboradicolare dolorosa, si ritiene di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VIII)

                               1.9.   Con scritto 20 marzo 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di avere informato il dr. __________ riguardo alle osservazioni del dr. __________ del SMR, rilevando che lo stesso avrebbe nuovamente visitato l’assicurato prima di prendere posizione in merito (doc. X).

In data 22 marzo 2006 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia della convocazione per una visita ambulatoriale presso il dr. __________, fissata per l’11 aprile 2006, chiedendo una proroga fino al 30 aprile 2006 per presentare le proprie osservazioni riguardo a quanto affermato dal dr. __________ nello scritto 6 marzo 2006 (doc. XII).

Il patrocinatore non ha tuttavia, ad oggi, trasmesso al TCA ulteriori scritti.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita. In sede ricorsuale, per contro, non è stata contestata la mancata concessione di un orientamento professionale, rispettivamente di un cambiamento di attività, stabilita nella decisione impugnata, motivo per il quale il TCA non entrerà nel merito di tale questione.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.5.   Nel caso di specie, l’amministrazione ha incaricato il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, di eseguire una perizia specialistica.

                                         Nel dettagliato referto 8 marzo 2004 il perito - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto e della visita eseguita in data 8 marzo 2004 - ha posto le diagnosi di “lombosciatalgie croniche a destra in fibrosi periradicolare di L5 a destra, dopo laminectomia e microdiscectomia di un’ernia discale L4/L5 con compressione della radice di L5 a destra il 2 giugno 2003; sindrome cervicospondilogena su disturbi statici del rachide, sbilancio e decondizionamento della muscolatura; probabile poliartrosi delle dita; obesità” (doc. AI 19-5).

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:

"  (...)

B.    Conseguenze sulla capacità di lavoro

C.    Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Attività che richiedono una posizione prevalentemente statica sono inadatte. Non sono proponibili lavori monotoni e di precisione con le dita delle mani.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 17.1.2003.

Nella sua ultima attività di copritetto, lavoro che implica spesso una posizione curva del rachide, giudico l'assicurato inabile al lavoro in misura totale dal 17.1.2003." (Doc. AI 19-5)

Nelle sue annotazioni 7 aprile 2004 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"  La perizia conferma le diagnosi di:

     -  Lombosciatalgie croniche a destra

     -  Sindrome cervicospondilogena

     -  Poliartrosi delle dita

     -  Obesità

Un’IL totale viene giustificata nella sua precedente attività.

In un'attività adeguata che non imponga carichi superiore a 10 kg, che permette l'alternanza delle posizioni statiche del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione/flessione del rachide, senza prevalenza di posizione statiche e senza lavori monotoni e di precisione con le dita, l'A risulta essere abile in maniera completa dal 1.03.

Possiamo trasmettere l'incarto al OP." (Doc. AI 20-1)

Durante la procedura amministrativa l’Ufficio AI ha ricevuto copia del rapporto 30 dicembre 2004 indirizzato dal dr. __________, medico Capo Servizio di Neurochirurgia dell’Ospe-dale regionale di __________, al medico curante dell’assicurato, dr. __________, in cui lo specialista ha indicato:

"  (...)

Non ritorneremo sull'anamnesi nè sui risultati delle valutazioni precedenti.

Segnalo il persistere delle lombalgie che erano conosciute prima dell'intervento chirurgico che probabilmente sono andate anche aggravandosi.

Avevamo discusso di una RM nel novembre 2003 postoperatoria che mostrava un esito soddisfacente senza conflitti discoradicolari, attualmente il paziente presenta dei segni clinici classici d'insufficienza segmentaria. Ricordo che già avevamo discusso nel postoperatorio, nonostante fosse prematuro, di una possibilità di stabilizzazione per via posteriore con intervento chirurgico di PLIF.

La questione si ripropone e verrà realizzato il 1° febbraio 2005 un esame di RM lombosacrale per studiare la questione ed eventualmente ridiscutere di un'indicazione di stabilizzazione." (Doc. AI 25-1)

L’Ufficio AI ha poi ricevuto copia dell’ulteriore rapporto 9 febbraio 2005 del dr. __________, sempre indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

"  Non ritorneremo sull'anamnesi. Mi riferisco alla lettera del 30.12.2004. L'esame di RM, come preventivabile, non mostra conflitti disco-radicolari. Vi è una discopatia in L4/L5 ed L5/S1, il canale spinale ha dimensioni adeguate. Il paziente ritiene che la sintomatologia dolorosa attuale non è abbastanza invalidante da dover poi orientarsi verso un intervento chirurgico di PLIF (come indicato nella lettera del 30.12.2004) e sono tuttavia esacerbati nell'attività professionale che attualmente è quindi stata sospesa da più di 1 anno e mezzo. Per quanto riguarda l'aspetto strettamente neurochirurgico, non vedo altre possibilità che un trattamento di PLIF su cui il paziente si esprime sfavorevolmente.

Non ho sotto questo aspetto nessun altro elemento da aggiungere."

(Doc. AI 26-1)

Nella decisione 10 maggio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, rilevando che egli è inabile al 100% nella sua precedente attività di carpentiere copritetto non qualificato, ma abile al 100% in una professione leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali e presenta, dal confronto dei redditi, un grado di invalidità del 30% (doc. AI 30).

In sede di opposizione il dr. __________, ha indirizzato all’Ufficio AI il seguente rapporto 21 giugno 2005:

"  (...)

Abbiamo preso nota della perizia reumatologica 8.3.2004 de Dr. __________.

Non ritorneremo sull'anamnesi nè sui risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questo paziente esercita la professione di copritetto dal 1993 e dal 28.2.2000 è rimasto inabile al lavoro al 100%.

Questa situazione dura tuttora.

Un esame di risonanza magnetica del 22.1.2003 metteva in evidenza un conflitto erniario con la radice di L5 ds, seguiva quindi l'intervento chirurgico.

Il paziente è stato sottoposto il 2.6.2003 ad un intervento chirurgico di discectomia L4/L5 ds con emilaminectomia.

Le lombalgie erano già note nel 2000.

L'esame del 21.11.2003 mostrava una fibrosi periradicolare di L5, una protrusione discale circonferenziale del disco L5/S1.

Sostanzialmente l'intervento chirurgico ha portato ad un miglioramento della sintomatologia dolorosa nell'arto inferiore, permangono invece le lombalgie dopo l'intervento chirurgico rispetto alla sciatalgia.

Attualmente, il quadro clinico è dominato da un'insufficienza segmentaria lombare e riteniamo che un intervento chirurgico non possa sostanzialmente migliorare l'attività professionale del paziente e che l'attività di copritetto non è confacente al quadro clinico del paziente. Non pensiamo che un'attività con carichi variabili, permettendogli di cambiare spesso la posizione del rachide, possa in qualche modo essere presa in considerazione al di là della sua attività professionale precedente.

In tale senso non è proponibile una ripresa dell'attività professionale."

(Doc. AI 35-1)

L’assicurato ha poi trasmesso all’amministrazione il certificato medico 18 agosto 2005 del dr. __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

"  (...)

Abbiamo ripreso attentamente la storia clinica e l'anamnesi e possiamo con la presente affermare che il paziente presenta una sintomatologia dolorosa che è apparsa verso autunno del 2004 e quindi successiva alla perizia reumatologica realizzata l'8 marzo 2004 dal Dr. __________, reumatologo di __________.

Il ns. parere è quindi che davanti a questo aggravamento sia importante rivedere il diritto del paziente a beneficiare di una riconversione professionale o eventualmente di una assistenza nel senso di una rendita." (doc. AI 37-2)

Nelle sue annotazioni 23 settembre 2005 il dr. __________ del SMR si è così espresso:

"  Dopo perizia l'A. viene ritenuto totalmente inabile nella sua precedente professione.

In un'attività adatta (carico max di 10 kg, senza frequenti flessioni/rotazioni della colonna vertebrale, senza estensione prolungata del rachide, con possibilità di alternare le posizioni statiche e senza lavori monotoni e di precisione con le dita delle mani) l'A viene considerato abile normalmente.

Un peggioramento viene annunciato dal 3.04. questo viene descritto come delle lombalgie persistenti. Tale sintomatologia viene già pienamente presa in considerazione nella perizia anche se questa è antecedente come certificato dal dott. __________.

A mio giudizio non vengono presentati elementi oggettivi che motivano un peggioramento dello stato di salute tale da cambiare la valutazione della CL in un'attività adatta." (Doc. AI 39-1)

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha quindi confermato il diniego di prestazioni, dato che la nuova documentazione medica presentata dall’assicurato non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale del suo stato di salute e della relativa capacità lavorativa.

In sede ricorsuale l’assicurato ha trasmesso un nuovo certificato medico, datato 6 febbraio 2006, indirizzato dal dr. __________ al dr. __________, del seguente tenore:

"  (...)

Stato attuale: Il quadro di lombalgie che il paziente accusa e che si irradiano nella gamba destra hanno un carattere urente, non aumentano con la manovra di Valsalva, diminuiscono con il movimento mentre si esacerbano in posizione eretta e seduta prolungata. Il quadro clinico evoca essenzialmente un'insufficienza segmentaria L4-L5 con associata una componente neuropatica L5 destra. Si evince dall'anamnesi che il quadro clinico è andato ulteriormente aggravandosi nel corso degli ultimi sei mesi. In particolare, il signor RI 1 sottolinea l'esacerbazione dei dolori soprattutto lombari in posizione eretta a partire dei cinque primi minuti. Da un punto di vista neurologico non ritroviamo segni neurologici di recente insorgenza che giustifichino nuove investigazioni per immagini di RM. Costatiamo peraltro una nota riduzione dell'estensione del rachide lombare con una contrattura nella regione paravertebrale destra nei movimenti di rotazione. Il Schober è 10/13 cm e la distanza dita-suolo ridotta a 19 cm. La forza muscolare appare conservata.

Valutazione sull'attività lavorativa:

Per quanto riguarda l'attività di copritetto precedentemente esercitata riteniamo, per i motivi sopracitati, che il paziente sia inabile al 100%. La posizione statica anteroflessa, i movimenti di rotazione del rachide risultano incompatibili con lo stato di salute del paziente. Ci appare invece proponibile un'attività leggera con mutamento della posizione del rachide senza movimenti di rotazione. Questo tipo di attività potrebbe costituire fino ad un massimo del 65% dell'attività a tempo pieno.

Considerazioni neurochirurgiche:

Naturalmente non escludiamo che ulteriori procedure chirurgiche possano portare ad un certo giovamento e miglioramento della situazione clinica attuale. In particolare, è stata già discussa l'eventualità con il Sig. RI 1 di effettuare delle investigazioni mirate (discografia) che ci porterebbero a proporre un intervento di stabilizzazione per via posteriore e fusione intersomatica." (Doc. B)

Nelle sue annotazioni 28 febbraio 2006 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"  (...)

Valutazione:

non può essere condivisa l'indicazione fornita dal dr. __________ in fase di opposizione che la sintomatologia dolorosa sarebbe insorta in autunno 2004. Già nel suo rapporto del 3.11.2003 il dr. __________ scriveva "purtroppo, come preventivabile, l'evoluzione è stata marcata dalla persistenza di lombalgie invalidanti ...". Inoltre già in sede di perizia la problematica consisteva in una persistente sintomatologia algica lombare con residui dolori neuropatici alla gamba destra nell'ambito delle alterazioni cicatriziali evidenziati con RM di 11.2003.

L'attuale rapporto del dr. __________ del 6.2.2006 mostra in pratica uno stato clinico sovrapponibile a quello costatato in occasione della perizia reumatologica (Schober, distanza dita-suolo, componente neuropatica, riduzione della rotazione/lateroflessione). Viene messo nuovamente l'accento su una sintomatologia algica in ulteriore aumento nel corso degli ultimi 6 mesi.

In conclusione non possono essere oggettivate modifiche dello stato di salute rispetto alla perizia reumatologica salvo un indicato aumento della sintomatologia algica, sintomo soggettivo e difficilmente quantificabile. Le indicazioni circa la cronistoria dell'aumento di tale sintomatologia risulta contraddittoria (vedi indicazioni del dr. __________ sopra menzionate). L'importanza della sintomatologia algica viene relativizzata in considerazione del fatto che l'assicurato rifiutava una fissazione intersomatica "ritenendo che la sintomatologia dolorosa attuale non era abbastanza invalidante.." (vedi lettera del dr. __________ del 9.2.2005 indirizzata al medico curante).

Ritengo quindi che non sia oggettivata una modifica di rilievo dello stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della perizia reumatologica dove si era già  tenuto conto di una residua problematica lombare/lomboradicolare dolorosa." (Doc. VIIbis)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, da un attento esame degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

                                         A fronte di lombalgie e sciatalgie, correlate ad un’ernia discale L4/L5, per le quali l’assicurato si è dovuto sottoporre ad un intervento di microdiscectomia L4/L5 in data 2 giugno 2003 presso il Servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, l’amministrazione ha sottoposto l’assicurato ad una perizia reumatologica affidata al dr. __________, il quale, dopo esame approfondito del caso, è giunto alla conclusione che l’assicurato è totalmente inabile nella precedente attività di carpentiere copritetto, ma è da ritenere pienamente abile in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali. Il perito ha valutato che nel caso dell’assicurato “le lombalgie prevalgono, le sciatalgie sono diminuite dopo l’intervento chirurgico, le lombosciatalgie sono presenti anche di notte, aumentano all’avvio, con il movimento diminuiscono ma persistono, in salita il dolore è meno forte che in discesa, stando seduto prolungatamente oltre 30 minuti deve rialzarsi in piedi per aumento dei dolori lombari, in piedi riesce a stare circa 10 minuti prima di doversi risedere. La colonna lombare risulta dolorante ed altamente limitata ai movimenti di lateroflessione (…) la cervicale risulta leggermente limitata soprattutto alle rotazioni con dolori paravertebrali (…) alle estremità superiori trovo alle mani un quadro clinico compatibile con una poliartrosi delle dita, alle gambe una periartropatia delle anche”. Egli ha poi precisato che “considero un lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate un’attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Attività che richiedono una posizione prevalentemente statica sono inadatte. Non sono proponibili lavori monotoni e di precisione con le dita delle mani” (doc. AI 19-3+4).

                                         Il ricorrente e il dr. __________ hanno fortemente criticato gli esiti di tale perizia, rilevando che successivamente alla valutazione peritale è sopravvenuto un peggioramento delle patologie tale da rendere improponibile la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa. Già nello scritto 30 dicembre 2004 (successivo alla perizia del dr. __________) inviato al curante, dr. __________, il dr. __________ segnalava il persistere di lombalgie già conosciute prima dell’intervento chirurgico e che “probabilmente sono andate anche aggravandosi”, rilevando la presenza di segni clinici classici d’insufficienza segmentaria, accennando alla possibilità di un intervento di stabilizzazione per via posteriore con intervento chirurgico di PLIF che avrebbe dovuto essere ridiscusso successivamente, dopo l’esame di RM lombosacrale del febbraio 2005 (doc. AI 25, la sottolineatura è della redattrice). Nel rapporto 21 giugno 2005 il dr. __________ ha rilevato che l’intervento chirurgico cui si è sottoposto l’assicurato ha portato ad un miglioramento della sintomatologia dolorosa nell’arto inferiore, lasciando invece inalterate le lombalgie. Lo specialista ha sottolineato che “il quadro clinico è dominato da un’insufficienza segmentaria lombare e riteniamo che un intervento chirurgico non possa sostanzialmente migliorare l’attività professionale del paziente”, concludendo che non è proponibile la ripresa di un’attività professionale né quale carpentiere copritetto, né in un’altra attività con carichi variabili e che permetta all’assicurato di cambiare spesso posizione del rachide (doc. AI 35, la sottolineatura è della redattrice). Il dr. __________ ha poi rilevato nello scritto 18 agosto 2005 che l’insorgenza della patologia dolorosa è avvenuta nell’autunno 2004 e quindi in un periodo successivo alla valutazione peritale del dr. __________, chiedendo una rivalutazione del caso che tenesse conto del peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (doc. AI 37-2, la sottolineatura è della redattrice). Infine, il dr. __________, dopo avere nuovamente visitato l’assicurato, nel rapporto 6 febbraio 2006 ha ribadito l’esistenza di un’insufficienza segmentaria L4-L5 con associata una componente neuropatica L5 a destra, sottolineando che dall’anamnesi si evince che “il quadro clinico dell’assicurato è andato ulteriormente aggravandosi nel corso degli ultimi sei mesi” con riferimento in particolare ad “una nota riduzione dell’estensione del rachide lombare con una contrattura nella regione paravertebrale destra nei movimenti di rotazione” (doc. B, la sottolineatura è della redattrice). Il dr. __________ ha quindi ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella precedente professione di carpentiere copritetto, ma abile al massimo al 65% in attività leggere adeguate, con mutamento della posizione del rachide senza movimenti di rotazione, precisando che la posizione statica anteroflessa e i movimenti di rotazione del rachide risultano incompatibili con lo stato di salute dell’assicurato (doc. B).

                                         Nonostante le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il dr. __________ in merito alla capacità lavorativa residua dell’assicurato, nella decisione impugnata oggetto della presente vertenza l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate, basandosi sulle annotazioni del SMR, il quale ha confermato la bontà della perizia del dr. __________, ritenendola sostanzialmente coerente nelle sue valutazioni cliniche ed implicazioni lavorative, precisando che la documentazione presentata in sede di opposizione ha ripreso le stesse diagnosi senza oggettivamente descrivere un eventuale peggioramento (doc. AI 39). Anche nelle osservazioni 6 marzo 2006 l’amministrazione ha ribadito la bontà della perizia reumatologica rilevando che, secondo il parere del SMR, quanto certificato il 6 febbraio 2006 dal dr. __________ non apporta nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia del dr. __________, in cui è già stata accuratamente valutata la patologia lombare (doc. VIII bis).

                                         Ora, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 21 novembre 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 6 febbraio 2006 del dr. __________, attestante un peggioramento delle patologie dell’assicurato nei sei mesi precedenti, può essere preso in considerazione.

                                         Le conclusioni del SMR che confermano la bontà della perizia specialistica del dr. __________ non possono essere fatte proprie da questo Tribunale: l’amministrazione, infatti, a fronte di una patologia lombare che secondo lo specialista curante è peggiorata dopo l’esame peritale, in particolare nei sei mesi precedenti il rapporto 6 febbraio 2006, avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti al fine di determinare l’esatta ripercussione della patologia lombare sulla residua capacità lavorativa dell’assicurato.

                                         Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico, in relazione alla problematica lombare.

                                         Stanti le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e dell’insistenza con la quale lo specialista curante ha segnalato un peggioramento delle condizioni di salute dell’assi-curato, l’amministrazione avrebbe dovuto quindi effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurato, tenendo conto delle limitazioni lombari, prima di emettere la decisione su opposizione contestata.

                                         Pertanto, annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché, tenuto conto della perizia del dr. __________ e delle attestazioni del dr. __________, approfondisca la valutazione delle limitazioni derivanti dalle problematiche lombari (insufficienza segmentaria L4-L5 con associata componente neuropatica L5 a destra) e accerti l’eventuale abilità lavorativa dell’assicurato. Dopo di che l’am-ministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione 21 novembre 2005 è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.7.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.256 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2006 32.2005.256 — Swissrulings