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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.10.2006 32.2005.243

October 27, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,042 words·~20 min·3

Summary

Assicurata attiva quale casalinga. La sua affezione psichica non è stata giudicata invaldidante e quindi l'amministrazione ha rettamente respinto la domanda di rendita.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.243   BS/td

Lugano 27 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1958, casalinga, nel dicembre 2004 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), con decisione 28 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda non essendo emersa alcuna patologia giustificante una riduzione della capacità lavorativa in qualsiasi ambito (doc. AI 22-1).

                               1.2.   Con decisione su opposizione 5 dicembre 2005 l’Ufficio AI, sostenendo che la documentazione medica prodotta non permette di inficiare la valutazione della capacità lavorativa medico-teorica operata dal SAM, ha confermato la reiezione della domanda di rendita.

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata ha introdotto al TCA il presente tempestivo ricorso, rilevando in particolare che, a seguito del ricovero ospedaliero del 2003 per una tiroidite, continua ad accusare una forte debolezza e depressione con forti stati d’ansia. Facendo infine presente di essere in cura con antidepressivi, l’assicurata evidenzia che non può svolgere i lavori domestici e chiede che venga eseguita una nuova valutazione medica.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, postula la reiezione del ricorso.

                               1.5.   In data 11 gennaio 2006 la ricorrente ha prodotto un memoriale in cui ha descritto la propria situazione dal punto di vista psicologico, nonché ulteriore documentazione medica (doc. V). L’8 settembre 2006 essa ha trasmesso altri certificati medici (doc. IX).

                                         Con scritti 26 gennaio 2006 e 20 settembre 2006 l’Ufficio AI, confermando nuovamente la decisione contestata, ha sostenuto che la nuova documentazione non apporta elementi non presi in considerazione nella decisione contestata (VII e XI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOC e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita, in particolare a causa della sua situazione psichica.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nel caso in esame, considerato che l’assicurata, a motivo dei quattro figli avuti durante il matrimonio, svolge l’attività di casalinga, ci si potrebbe chiedere se il metodo ordinario di determinazione dell’invalidità (raffronto dei redditi; cfr. consid. 2.3) scelto dall’Ufficio AI sia quello corretto. Infatti, in presenza di assicurati senza attività lucrativa, conformemente all’art. 27 OAI, l’invalidità viene valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche (mansioni consuete), da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Tale domanda può rimanere aperta in quanto, come verrà esposto in seguito, l’assicurata non presenta alcuna affezione invalidante sia in ambito lavorativo che casalingo.

                               2.5.   Nell’ambito dell’istruttoria, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 19 ottobre 2005 (doc. Al 19) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive dell’assicurata e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché di quello internistico eseguito durante il soggiorno dell’interessata presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

5.1  Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Nessuna.

5.2  Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Modica fibromialgia primaria.

Tratti simbiotici di personalità.

Cafelee di origine tensiva.

Pregressa tiroidite De Quervain.

Pregressa epatopatia  citolitica su HAV."

                                         In merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale i periti del SAM hanno di conseguenza ritenuto l’assicura totalmente abile sia nell’attività di casalinga che in qualsiasi altra attività lavorativa.

                                         Sulle conseguenze relative alle capacità d’integrazione essi hanno evidenziato:

"  (...)

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

Non riteniamo indicate misure d’integrazione, in quanto non porterebbero ad un incremento della capacità lavorativa dell’A. (vedi difficoltà scolastiche riscontrate già in passato). Potrebbe svolgere l’attività di ausiliaria venditrice e di operaia, come in passato. Qualsiasi altra attività lavorativa confacente alla formazione dell’A. è proponibile” (Doc. Ai 19-11).

                                         Accertata quindi l’assenza di un’incapacità lavorativa, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita.

                               2.6.   La ricorrente contesta la valutazione medica del SAM, in particolare per quel che concerne l’aspetto extra-somatico, da lei ritenuto invalidante.

A sostegno delle sue argomentazioni, nell’ambito della procedura di opposizione, essa ha prodotto la seguente documentazione medica:

certificato 8 novembre 2005 dello psichiatra curante, dr. __________:

"  Si certifica che la signora RI 1, __________, __________ è in cura psichiatrica con il medico sottoscritto dal 24.8.2005.

La presa a carico specialistica è stata richiesta per il persistere di uno stato ansioso depressivo la cui sintomatologia si è peraltro recentemente ulteriormente riacutizzata.

La paziente presenta pertanto una incapacità lavorativa per motivi psichici del 100% a partire dal 24.8.2005 e per tempo indeterminato." (Doc. AI 23)

certificato 8 novembre 2005 dello psicoterapeuta curante:

"  Si certifica che la paziente a margine, segnalatami dal medico curante Dr. __________ di __________ a seguito di un importante scompenso ansio-depressivo, è stata in cura psicoterapica presso il sottoscritto dal 28 giugno 2004 al 08 settembre 2004." (Doc. AI 23)

- certificato 14 novembre 2005 del dr. __________, medico curante:

"  Si certifica che la sopraccitata paziente è in mia cura dal 1984. Nel corso degli ultimi anni più particolarmente a partire da inizio 2003 la paziente ha sviluppato un’importante stato depressivo associato a numerosi sintomi psicosomatici. Parallelamente ha sviluppato una tiroidite subacuto di De Quervain che ha condotto a un lungo periodo di astenia, debolezza. In fine la paziente presenta degli episodi recidivanti di vertigini la cui origine non ha potuto essere accertata così come la sindrome panvertebrale nel quadro di fibromialgia diffusa.

In queste condizioni la paziente, a mio modo di vedere, deve essere considerata inabile al lavoro nella misura del 50% quale casalinga e del 75% quale salariata." (Doc. AI 23)

Pendente causa, la ricorrente ha trasmesso al TCA quanto segue:

certificato 11 gennaio 2006 dello psichiatra curante:

"  Si certifica che la signora RI 1, __________, __________ è in cura psichiatrica con il medico sottoscritto dal 24.8.2005.

La presa a carico specialistica è motivata dal persistere di uno stato ansioso depressivo reattivo a problematiche famigliari la cui sintomatologia, nonostante le cure praticate, non ha finora presentato sostanziali miglioramenti.

La paziente presenta pertanto una incapacità lavorativa per motivi psichici del 100% a partire dal 24.8.2005 e per tempo indeterminato." (Doc. A29)

certificato 12 gennaio 2006 del dr. __________:

"  Si certifica che la sopraccitata paziente in mia cura dal 1984.

A partire dal 2003 lo stato di salute della paziente si è notevolmente peggiorato con in particolare l'insorgenza di un importante stato ansioso-depressivo con diminuzione del tono dell'umore, crisi di ansia, angoscia, disturbi del sonno, astenia, apatia e una importante tendenza alla psico-somatizzazione.

La paziente ha poi sviluppato una sintomatologia dolorosa panvertebrale con delle tendomialgie diffuse.

Da segnalare poi l'insorgenza anche di una tiroidite subacuto di De Quervain che ha ulteriormente peggiorato lo stato di astenia. Infine da segnalare frequenti episodi di tachicardia e palpitazioni che hanno pure un influsso negativo sullo stato psicofisico della paziente.

In queste condizioni penso che la paziente debba essere considerata inabile al lavoro nella misura del 50% quale casalinga e nella misura completa in altre professioni." (Doc. A28)

Infine, con lo scritto 8 settembre 2006, prodotto pendente causa, l’assicurata ha allegato il certificato 4 settembre 2006 dello psichiatra curante avente lo stesso tenore di quello redatto l’11 gennaio 2006, nonché il certificato 8 settembre 2006 del medico curante il cui contenuto corrisponde a quello del 12 gennaio 2006.

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   Dopo attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’assenza di connotazione invalidante delle stesse.

                                         Oggetto del contendere sono le ripercussioni d’ordine psichico sulla capacità lavorativa esaminate nell’ambito della perizia SAM dal dr. __________. Incontestata è invece la valutazione delle affezioni somatiche (reumatologiche ed internistiche), ritenute non invalidanti.

                                         Nella perizia 29 settembre 2005 il succitato specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata e proceduto alla consueta raccolta dei dati anamnestici, ha esposto la sua valutazione conclusiva:

"  L'A. è la tipica persona che non sopporta la dipendenza da rapporti insoddisfacenti e che desiderando sottrarsi a questa deprimente mancanza di risonanza emotiva colloca nei contatti con le persone e nel futuro le proprie aspettative di felicità. Il suo matrimonio che poteva essere considerato ottimale se valutato per esempio nell'ottica della stabilità finanziaria d'altro canto impallidiva finendo per apparire molto deludente se poneva attenzione unicamente alle molteplici possibilità che avrebbero potuto schiudersi davanti a sé. L'A. ha faticato a soffermarsi sugli aspetti positivi del suo matrimonio anche perché distolta costantemente dal pensiero di poter aver qualcosa di meglio a livello affettivo dove pur stabilendo dei contatti e lasciandosi irretire dalla passione amorosa non sembra essere mai riuscita a centrare il suo obiettivo francamente illusorio. Alla base di questo atteggiamento pare esservi una convinzione profonda e radicata di raggiungere a tutti i costi un amore così intenso da scacciare durevolmente la propria atavica insoddisfazione." (Doc. AI 19)

                                         Egli ha pertanto ritenuto che “le caratteristiche di personalità dell’A. non corrispondono ad un disfunzionamento psi-cologico tale da compromettere la capacità lavorativa che risulta a mio avviso integra” (doc. AI 19-19).

                                         Orbene, secondo questa Corte le scarne e non motivate certificazioni dello psichiatra curante, dr. __________, attestanti uno stato ansioso-depressivo con un’incapacità lavorativa al 100% dal 24 agosto 2005, non permettono di giungere ad una valutazione diversa da quella fornita dal dr. __________, il quale ha allestito una dettagliata e esaustiva perizia conformemente ai parametri giurisprudenziali sopraindicati (cfr. consid. 2.6).

                                         Non va del resto dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."

                                         Nella fattispecie in esame, il dr. __________ ha così descritto lo status psichico dell’assicurata:

"  L'A. appare curata nella persona e nell'abbigliamento. È lucida, orientata nel tempo-spazio e sul sé personale, non denota grossolane alterazioni a carico delle funzioni cognitive. L'intelligenza è nei limiti. L'A. collabora al colloquio, si relaziona in maniera gentile con l'interlocutore, parla volentieri rispondendo in maniera pertinente alle domande. La mimica e la gestualità sono vivaci. Non si constatano disturbi del pensiero né alterazioni della percezione. La timia non è deflessa. Non verbalizza ideazioni anticonservative. Esprime sentimenti di insoddisfazione per la propria situazione a livello affettivo dove sente che le manca qualcosa e vorrebbe avere di più." (Doc. AI 19)

                                         Dalla succitata descrizione non traspare dunque un quadro psichico invalidante.

                                         Vero che con certificato 8 novembre 2005 lo psicoterapeuta curante ha attestato che l’assicurata è stata in cura per un importante scompenso ansio-depressivo, ma da tale certificato non risulta alcuna valutazione sulla capacità lavorativa (doc. 23-3).

                                         Ininfluente per l’esito della presente vertenza è infine quanto attestato il 14 novembre 2005 dal medico curante, dr. __________. Come visto, egli ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% quale casalinga e del 75% quale salariata a seguito di un lungo periodo di astenia e debolezza dovuto ad una tiroidite subacuta di De Quervain (cfr. consid. 2.6).

                                         A prescindere dal fatto che tale circostanza è stata considerata nell’ambito della perizia multidisciplinare, va evidenziato che, fondandosi sulla pertinente documentazione medica agli atti, i periti del SAM hanno valutato la tiroidite come “pregressa”, senza alcun influsso sulla capacità lavorativa. Non condivisibile è infine la valutazione fatta dal dr. __________, ossia che l’assicurata “ha sviluppato un importante stato depressivo associato a numerosi sintomi psicosomatici”, in quanto si scontra con le conclusioni della chiara e completa perizia dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, alla quale va conferito valore probatorio pieno (consid. 2.6).

                                         Da ultimo, i certificati del medico e dello psichiatra curante prodotti con il ricorso e durante la causa non sono suscettibili di mettere in dubbio la validità della perizia psichiatrica, essendo sovrapponibili alla documentazione medica allegata all’opposizione, sopra esaminata.

                                         In conclusione, senza voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta della succitata perizia multidisciplinare, questo TCA non può che confermare l’assenza di affezioni invalidanti e, di conseguenza, la validità del giudizio contestato.                                                                      

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.243 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.10.2006 32.2005.243 — Swissrulings