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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2006 32.2005.234

November 29, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,323 words·~27 min·4

Summary

In casu l'Ufficio AI non ha applicato correttamente il metodo straordinario per fissare il grado d'invalidità di un assicurato con attività indipendente. Ammettendo un'incapacità totale nella sua precedente professione, l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile (metodo ordinario).

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.234   BS/sc

Lugano 29 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 novembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, a seguito di un infortunio occorsogli nel 1991, si è procurato una contusione alla colonna vertebrale (cfr. doc. AI 46-101). Annunciatosi nel 1992 presso l’Ufficio AI di __________, in quanto a quell’epoca risiedeva in quel cantone, nel 1995 egli è stato riformato professionalmente da montatore di scale mobili ad aiuto infermiere (cfr. doc. AI 46-24), conseguendo il relativo certificato di capacità (doc. AI 6-1).

                                         Trasferitosi in Ticino nel 1999, egli ha aperto un commercio di articoli da regali, giocattoli e casalinghi (cfr. doc. AI 16-1).

                               1.2.   Nel marzo 2000 sono riapparsi i dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale. Una risonanza magnetica, eseguita nel gennaio 2001, ha poi messo in evidenza un’ernia discale mediana destra a livello L4 – L5. Secondo quanto attestato il 16 aprile 2002 dal medico curante, tali affezioni hanno provocato una totale incapacità al lavoro dal 9 gennaio 2001, diminuita al 50% dal 7 febbraio 2001 (doc. A 14-1).

                                         Per questi motivi, con domanda 4 aprile 2002 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni AI per adulti (doc. AI 3-1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 12 ottobre 2004 l’Ufficio AI del Canton Ticino ha respinto la domanda di prestazioni poiché, sulla base dell’inchiesta economica per indipendenti – il cui esito è stato confermato dal dr. __________ nella perizia 3 settembre 2004 (doc. AI 40)-, l’invalidità è stata determinata nella misura del 10%.

                               1.3.   Con decisione 3 novembre 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato (doc. AI 61-3). Confermata la validità dell’inchiesta economica e della perizia, l’Ufficio AI, ha aggiunto quanto segue:

"  (…)

6. Per quanto attiene alla valutazione economica, giova inoltre ricordare che in linea generale all'assicurato incombe il dovere di intraprendere il possibile per diminuire il discapito economico cagionato dal danno alla salute, e ciò cercando di sfruttare al meglio le residue energie lavorative, cambiando se del caso anche lavoro o domicilio (DTF 113 V 128), o passando da un'attività indipendente ad una di dipendente (Valterio, Droit et pratique de l'AI, p. 202).

Nel caso concreto risulta che se l'assicurato avesse continuato a svolgere l'attività di operaio specializzato nel montaggio e manutenzione di scale mobili, attività interrotta nel 1991 a causa del danno alla salute, avrebbe potuto conseguire nell'anno 2004 CHF 68'250.- annui.

Il Dr. __________ del Servizio Medico Regionale AI (SMR) ha potuto confermare che attività adeguate allo stato di salute, con le limitazioni indicate dal Dr. __________, sono esigibili in misura completa. Per questo motivo il dossier è stato sottoposto alla valutazione della consulente in integrazione professionale, la quale ha potuto indicare che il signor RI 1, malgrado il danno alla salute e sfruttando al meglio la sua capacità di guadagno residua, potrebbe conseguire CHF 47'627.- annui (rilevamenti statistici federali, stato anno 2004, categoria professionale maschile, valore mediano del settore privato, livello 4). Il confronto dei redditi determina quindi una perdita economica, e quindi un grado d'invalidità, pari al 30%, il che non permette il riconoscimento di una rendita d'invalidità." (Doc. AI 61-4)

                               1.4.   Mediante il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di tre quarti di rendita, per un grado d’invalidità del 60%. Sostanzialmente egli contesta le mansioni componenti la sua attività indipendente ritenute esigibili nell’inchiesta economica del 10 settembre 2003 e  la presa in considerazione del salario di operaio specializzato come base di calcolo del grado d’invalidità determinato dal consulente in integrazione professionale.

                               1.5.   Con risposta di causa 9 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.6.   Il 24 gennaio 2006 il ricorrente ha elencato i mezzi di prova da assumere in sede giudiziaria.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va qui fatto presente che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

                                         Infine, secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, dalla perizia 3 settembre 2004 del dr. __________, specialista in reumatologia, è risultato che l’assicurato è affetto da sindrome lombovertebrale di lieve entità con disturbo d’assimilazione al passaggio lombosacrale con neartrosi laterale bilaterale, da condrosi ed ernia mediana/paramediana a destra dell’ultimo regolare disco lombare, nonché (anamnesticamente) da cervicalgie e cefalee recividanti (doc. AI 40-5).

                                         In merito ai limiti funzionali e alla residua capacità lavorativa, lo specialista ha evidenziato quanto segue:

"  (…)

In base alle mie constatazioni cliniche e tenuto conto della documentazione a disposizione giudico i limiti della funzionalità fisica del paziente come segue:

- sollevamento e trasporto di carichi:

·          molto leggeri e leggeri (fino a 10 kg) esigibile normalmente

·          medi (fino a 25 kg) esigibile solo in forma ridotta

·          pesanti (oltre 26 kg) da evitare

- manipolazione di oggetti ed attrezzi:

·          leggeri/di precisione e medi possono essere manipolati in forma normale. Il paziente non può invece adoperare attrezzi pesanti

- posizioni di lavoro e dinamiche particolari:

·          lavorare a braccia elevate o con movimenti rotatori del tronco è possibile solo in forma ridotta. La posizione seduta od eretta con il tronco piegato in avanti è assumibile in forma lievemente ridotta

·          il paziente può lavorare con le ginocchia in flessione od in posizione inginocchiata ma farà fatica a cambiare regolarmente tra queste posizioni e quella eretta

- mantenere posizioni statiche:

·          possono essere assunte per un'ora circa senza interruzione (seduto/eretto)

- spostarsi, camminare:

      ●                                                                                                  trasferte su terreni piani sono esigibili in forma normale almeno fino a 2 km senza interruzione

      ●                                                                                                  spostamenti su terreni accidentati sono esigibili in forma ridotta

      ●                                                                                                  Il paziente può salire e scendere scale senza particolari limiti

- diversi:

      ●                                                                                                  l'impiego delle due mani è possibile in forma normale.

Questi limiti giustificano una riduzione della capacità lavorativa per il lavoro svolto di commerciante (gestione di un negozio di articoli regalo) solo marginale. concordo con la valutazione finale dell'inchiesta economica AI per indipendenti (mansioni richieste ancora esigibili nella misura del 90 %). (...)" (Doc. AI 40-7+8)

Essendo la valutazione peritale completa e dettagliata, priva di contraddizioni e non essendoci indizi concreti che permettono di ritenerla inaffidabile, alla stessa va accordato valore probatorio pieno (DTF 123 V 176). La perizia reumatologica non è d’altronde stata contestata dal ricorrente.

                               2.7.   Parimenti non contestato è il fatto che l’Ufficio AI abbia utilizzato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.5) per la determinazione dell’incapacità al guadagno - prescindendo quindi da quello ordinario (cfr. consid. 2.4) - avendo l’assicurato da poco tempo avviato l’attività indipendente, motivo per cui i redditi fiscalmente tassati non erano rappresentativi.

                                         Nell’ambito dell’inchiesta economica del 10 settembre 2004, fondandosi sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato l’ispettore AI, dopo aver suddiviso le diverse attività componenti il lavoro indipendente svolto dall’interessato e valutato l’esigibilità delle stesse prima e dopo il danno alla salute, ha concluso per un grado d’impedimento del 10% (doc. AI 33).

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione economica. Sostenendo che non è più in grado di “sollevare e trasportare carichi superiori a 25 kg, risulta difficoltosa se non impossibile, la manipolazione di oggetti e attrezzi pesanti è esclusa, lavorare a braccia elevate o con movimenti rotatori è possibile solo in forma ridotta e la posizione seduta o eretta con il tronco piegato in avanti è assumibile in forma ridotta e la posizione seduta o eretta con il tronco piegato in avanti è assumibile in forma ridotta. Benché l’assicurato possa lavorare con le ginocchia in flessione o in posizione inginocchiata, il cambiamento regolare tra queste posizione e quella eretta è difficoltosa” (ricorso pag. 4). Per questi motivi, tenuto conto della ripartizione delle attività eseguita dall’ispettore AI, egli ritiene di essere inabile al 60% nel sua professione di commerciante indipendente.

                                         Ora, va ricordato che, come risulta dall’inchiesta economica, in via del tutto eccezionale l’assicurato riceve dalla Posta pacchi tra i 20 e 25 chili, che per la pulizia delle vetrine si avvale di una ditta esterna (motivo per cui l’utilizzo delle braccia in posizione elevata ed i movimenti rotatori sono esclusi), che nel periodo prenatalizio viene aiutato da studenti. Va poi evidenziato che generalmente in un negozio di giocattoli non vi sono oggetti o attrezzi pesanti da manipolare, che vi è la possibilità di variare la posizione da seduta ad eretta, che i lavori in posizione inginocchiata o in flessione sono ben esigui (normalmente la merce è esposta ad altezza d'uomo e, qualora si trovi oltre, viene utilizzato uno sgabello a scalini o una scala). In queste circostanze l’impedimento del 10% valutato dall’ispettore AI risulta essere verosimile. Va inoltre ricordato che l’inchiesta economica è stata esplicitamente confermata anche dal perito.

                                         Per quel che concerne invece la trasposizione economica della citata inchiesta, va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione (applicato nel caso in esame) e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI,  26bis e 27 cpv. 1 OAI; previsto per le persone senza attività lucrativa) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                                         In tal senso, Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS, prevede quanto segue:

"   3114

In seguito (dopo il confronto delle attività, n.d.r.) si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi.

                                                     3115

In base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230)”.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio AI non ha tuttavia proceduto ad un raffronto dei redditi di ogni singola mansione componente la professione di venditore di giocattoli esercitata dall’assicu-rato. Tuttavia, non s’impone un rinvio degli atti per ovviare a tale lacuna di accertamento e questo per i seguenti motivi.

                                         In primo luogo, nonostante il danno alla salute, è molto verosimile come l’assicurato non abbia subito una rilevante ripercussione economica. Dagli atti fiscali contenuti all’inserto si evince infatti che nel 2002, allorquando nel 2000 erano ripresi i dolori lombari,  l’assicurato aveva aperto un secondo negozio di giocattoli (in via __________ a __________), tant’è che il tassatore aveva evidenziato  quanto segue: “permettendosi (l’assicurato n.d.r.) di pagare dei salari, ciò che significa che l’attività del primo negozio era proficua” (cfr. dichiarazione d’imposta 2003, doc. AI 62-17). Inoltre nel 2003 vi è stato un incremento dei ricavi, in particolare per quel che riguarda il negozio in via __________ (da fr. 68'147,96 a fr. 101'844,39; doc. AI 62-23). In tale ottica quanto affermato dal ricorrente nell’opposizione 24 novembre 2004, ossia che il negozio in __________ a __________ è stato chiuso in quanto, per motivi di salute, non poteva gestire entrambi i negozi non appare verosimile (doc. AI 45-1).

                                         In secondo luogo, volendo ammettere che il ricorrente non può più svolgere la sua attività indipendente, come verrà esposto al prossimo considerando, egli non presenta un’invalidità di grado pensionabile.

                               2.8.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).  Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         In tale prospettiva, dunque, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale cambiamento di professione  - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale -  possa essere ritenuto ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag. 256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I 761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili).

                                         Nel caso in esame, questo TCA concorda con quanto sostenuto il 18 novembre 2005 dal medico del SMR, il quale, viste le limitazioni esposte nella perizia del dr. __________, valuta l’assicurato abile al 100% in attività adeguate (doc. AI 57-3).  Tenuto conto della citata giurisprudenza federale, lo scrivente Tribunale non può che confermare il giudizio della consulente in integrazione professionale di ritenere esigibile lo svolgimento di un’attività (dipendente) adeguata semplice e ripetitiva.  In merito al raffronto dei redditi, quest’ultima ha proceduto come segue:

"  In riferimento alla comunicazione del 20 ottobre 2005, procedo con il confronto dei redditi sull'anno 2004, in quanto i salari di riferimento delle RSS non sono ancora stati aggiornati al 2005. Nel mio rapporto di valutazione del 20.9.2005 ho indicato che senza il danno alla salute l'A. avrebbe potuto conseguire tra           fr. 65'000.-- e fr. 71'500.-- nel 2005 e quindi si deve considerare il valore medio di fr. 68'250.-- come reddito ipotetico, anche per l'anno 2004." (Doc. AI 59-1)

                                         In conclusione, considerando un reddito ipotetico di fr. 68'250.--, una capacità di lavoro residua  del 100% e applicando una riduzione del 10% per attività leggera e per le limitazioni fisico-funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di         fr. 47'627.-- e una capacità di guadagno residua del 69.78% (doc. AI 59-1).

                                         Il ricorrente contesta tale calcolo, evidenziando:

"  (...)

A mente del ricorrente, non potendo utilizzare il reddito della sua attività da indipendente come base di calcolo per stabilire il grado di capacità al guadagno, l'Ufficio AI deve basarsi sull'ultimo mestiere da lui esercitato, e di conseguenza sul reddito di un assistente di cura. Non è infatti accettabile che ci si basi su di un'attività lavorativa che l'assicurato non potrà mai più svolgere. La stessa legislazione in materia afferma che va preso in considerazione il reddito del lavoro che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

La riformazione professionale seguita tra il 1993 e il 1995 deve infatti essere considerata come un nuovo punto di partenza al fine di stabilire il suo grado di invalidità, rispettivamente grado di capacità lavorativa e di guadagno.

Lo stesso Ufficio AI, nella sua lettera al dr. med. __________ del 23 settembre 2005, scriveva (doc. B):

                        "essendo stata giudicata controindicata l'attività di operaio presso una ditta

                        specializzata nel montaggio e manutenzione di scale mobili, dal 1993 al 1995 il signor RI 1, per il tramite dell'Ufficio AI di __________, ha potuto beneficiare di una riformazione professionale quale assistente di cura. Alla luce delle sue constatazioni dei limiti funzionali, ritiene che l'attività di assistente di cura sia al momento attuale medicalmente ancora esigibile?"

Il dr. med. __________ ha confermato che, in base alle constatazioni peritali, l'attività di assistente di cura è medicalmente esigibile a tempo pieno ma con un rendimento ridotto a causa delle limitazioni fisiche dell'assicurato (doc. C).

Risulta quindi chiaramente che il lavoro esigibile dall'assicurato, se non fosse intervenuta la malattia, sarebbe quello di assistente di cura. Il reddito di un assistente di cura è sicuramente maggiore a quello di un operaio, anche specializzato. Ne risulta che il divario tra il rapporto tra il reddito da invalido e il reddito da non invalido è superiore al 30% fissato dall'Ufficio AI. La perdita economica, e quindi il grado d'invalidità, deve essere fissato al 60% così come indicato in precedenza. (...)" (Doc. I, pag. 5)

                 2.8.1.   Orbene, la tesi del ricorrente, secondo cui occorre fondarsi, per quel che concerne il reddito da valido, sull’attività di assistente di cura, non può essere condivisa.

                                         Va al riguardo rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         Nel caso in esame, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato a svolgere l’attività di montatore di scale mobili e non l’assistente di cura, professione appresa a seguito della riformazione professionale. Inoltre, la succitata richiesta fatta dall’Ufficio AI all’indirizzo del dott. __________ e la relativa risposta deve essere letta in tutt’altro contesto, vale a dire nell’ambito della valutazione della residua capacità lavorativa dell’assicurato. In queste circostanze, rettamente l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido, quello di montatore di scale mobili pari a fr. 68'250, valore medio determinato dalla consulente nel rapporto 20 settembre 2005 (doc. AI 52-1).

                            2.8.2.   Il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).                                                                                 Applicando in casu la succitata giurisprudenza del TFA, eccetto quanto concerne il valore mediano statistico, la consulente ha quindi determinato un reddito da invalido, inclusa una riduzione del 10%, di fr. 47'627. Dal raffronto tra tale dato ed il reddito da valido di fr. 68'250 n’è risultato un grado d’invalidità del 30% (cfr. decisione contestata punto 6, riportato al consid. 1.3 della presente sentenza).    

                                         Ora, va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), recentemente intimata, il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Tale circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame. Essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta essere comunque inferiore al 40%.

                                         Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.234 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2006 32.2005.234 — Swissrulings