Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2006 32.2005.204

September 26, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,006 words·~25 min·3

Summary

Richiesta di prestazioni. Confermato il diritto ad una rendita intera limitata nel tempo. L'assicurato non prova un peggioramento tra la perizia del SAM e la decisione su opposizione.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.204   FS

Lugano 26 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto e in diritto

                                     -   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale magazziniere fino al 31 agosto 2001, il 9 ottobre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da dolori alla spalla destra (doc. AI 1/1-7);

                                     -   esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare eseguita nel mese di giugno 2004 a cura del Servizio medico di accertamento dell’AI (SAM), con decisione 18 marzo 2005 l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI 34/1-3);

                                     -   con decisione su opposizione 18 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha accolto parzialmente l’opposizione inoltrata dall’assicurato e, ritenuta la sua inabilità totale in qualsiasi attività dal 25 dicembre 2002 e fino al giugno 2004 (momento in cui egli è stato peritato), gli ha riconosciuto una rendita intera dal 1° dicembre 2003 al 30 settembre 2004 (doc. AI 53/1-5);

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dal RA 1, chiede l’erogazione di una mezza, eventualmente intera, rendita a decorrere dal mese di ottobre 2002. A sostegno del proprio ricorso egli contesta la valutazione del SAM [“(…) il ricorrente contesta questa valutazione e fa valere di essere notevolmente limitato nella sua capacità lavorativa, sia nell’attività lavorativa precedente che in attività più consone. A sostegno di questa sua affermazione allega la certificazione Dr. med. __________ del 3 novembre 2005 nella quale si ribadisce che causa emisindrome motoria sinistra recidivante, stato dopo infortunio con lesioni alle spalle, contusione della milza, politossicomania, stato ansioso-depressivo, disturbi della personalità, stato dopo abuso medicamentoso vi è un’inabilità lavorativa compresa tra il 30 e il 50% (…)”];

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso producendo le annotazioni del dr. __________, medico SMR, che – dopo aver riprodotto la diagnosi e le conclusioni del SAM – circa il certificato 3 novembre 2005 del dr. __________ ha osservato: “(…) il medico riprende unicamente le diagnosi note. L’elenco delle diagnosi potrebbe portare in inganno dato che il medico evidenzia come diagnosi primaria una emisindrome motoria sinistra recidivante fluttuante anamnestica con/su paresi del nervo facciale sinistro, presenza di alterazioni a livello cerebrale e possibili pregresse crisi epilettiche. Come giustamente riportato nella perizia del SAM la problematica facciale è di tipo periferico (problema localizzato a livello del nervo facciale) e non di tipo centrale ossia cerebrale. Come ben evidenziato dal dr. __________, specialista in neurologia, l’assicurato presenta una probabile epilessia con crisi motorie parziali all’emicorpo sinistro (quindi la problematica all’emicorpo è di carattere transiente (durata: ore) e conseguenza diretta della crisi epilettica, problematica non da confondere con una paralisi su danno cerebrale) (…)” (doc. III/Bis);

                                     -   con scritto 7 dicembre 2005 il rappresentante dell’assicurato si è confermato nelle proprie domande e ha prodotto la relazione medica 28 novembre 2005 del Servizio psico-sociale di __________ sulla quale l’Ufficio AI ha preso posizione;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   oggetto del contendere è sapere se, vista la sua inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività dal 25 dicembre 2002 fino al giugno 2004 e considerate le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM, a ragione all’assicurato è stata riconosciuta una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 settembre 2004;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);

                                     -   per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128);

                                     -   ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

"  il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b) è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

                                         Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

                                         L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI);

                                     -   l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

                                     -   nel caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia del SAM – ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1° dicembre 2003 al 30 settembre 2004.

                                         Dal referto 4 agosto 2004 (doc. AI 24/1-12) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1  Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione.

Sindrome di dipendenza attualmente in un regime di mantenimento con supervisione clinica e sostitutiva.

Deficit funzionale alla spalla ds. sopra l’orrizzontale in rotazione, con/su

pregressa frattura pluriframmentaria dell’omero prossimale ds., 19.02.2000;

pregressa osteosintesi.

5.2  Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Disturbo funzionale alla caviglia sin., con su

episodi di bloccaggio e gonfiore;

senza reperto clinico patologico di rilievo.

Cefalee.

Molto probabile epilessia parziale con crisi motorie parziali semplici all’emicorpo sin.

Segni di reinnervazione aberrante con sincinesia all’emiviso sin., con/su

pregressa paresi facciale periferica sin. (dicembre 2002).

Lesioni della sostanza bianca (MRI settembre 2003).

Obesità (BMI ca 36,5) con dislipidemia.

Sospetto di tensione arteriosa.” (doc. AI 24/10)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. è valutabile nella misura del 70% come gestore di sala e magazziniere (in un magazzino informatizzato)” (doc. AI 24/12), hanno concluso che:

"  8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L’A. presenta patologie a livello psichiatrico e somatico con influsso sulla capacità lavorativa.

Facciamo notare che dal profilo psichiatrico l’A. è migliorato e dunque la sindrome depressiva è in remissione. Questa causa solo una limitata riduzione della capacità lavorativa.

Come gestore di sala da giochi e magazziniere (in un magazzino informatizzato, che rispetta le limitazioni che citeremo al punto 9.), l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 70%. Migliorando la patologia psichiatrica l’A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa completa in questo genere d’attività.

Questa capacità lavorativa inizia dal giugno 2004 (soggiorno presso il SAM) e continua.

A causa dei vari disturbi e ricoveri avvenuti a partire dal dicembre 2002 si può ipotizzare un’incapacità lavorativa totale dal Natale 2002 sino all’entrata presso il SAM.

Riferendoci all’incidente del 19.02.2000, si può ipotizzare un’incapacità lavorativa di sei mesi (interventi operatori e cure riabilitative) nelle sopraccitate attività.

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

In attività leggere, che non obbligano l’A. a trasportare/alzare pesi sopra i 10 kg con il braccio ds., di tenere sollevati pesi sopra i 10 kg con il braccio ds. scostato dal corpo, con la possibilità di evitare l’esecuzione frequente di movimenti di elevazione/rotazione del braccio ds. in tutta l’escursione residua possibile anche senza carico importante, senza dover mantenere in modo prolungato gli arti sup. al limite dell’escursione, rispettivamente al di sopra dell’orizzontale, senza dover usare macchine e strumenti vibranti o contundenti, senza dover usare il braccio sotto sforzo prolungato in rotazione, senza dover lavorare in posti pericolosi (impalcature, cantieri ecc.), senza dover usare macchine che possono essere pericolose per l’A. stesso e per terzi, senza dover condurre un autoveicolo a scopo professionale per lavoro, l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 70% dal giugno 2004 e continua.

Migliorata la patologia psichiatrica egli potrebbe raggiungere una capacità lavorativa totale in questo tipo d’attività. Per il periodo precedente fanno stato i periodi di incapacità lavorativa discussi al nostro punto 8.

E’ importante che l’A. continui le cure psichiatriche in atto e s’inizi una terapia medicamentosa per l’affezione neurologica, come consigliato dal nostro consulente dr. __________.

Ritornando alle attività esigibili, esse devono essere intellettualmente semplici a causa dei deficits intellettuali presentati dall’A.. Anche il peritando è desideroso di riprendere un’attività lavorativa e per questo è importante stimolarlo.

All’A. piacerebbe iniziare l’attività come agente di sicurezza Securitas; noi abbiamo dei dubbi a causa dei problemi alla spalla ds. e a causa dei problemi intellettuali.

10   OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.” (doc. AI 24/12 e 25/1)

                                     -   affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

                                     -   nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito all’abilità al lavoro in attività adeguate.

                                         In particolare non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto riguardo ai referti medici prodotti dall’assicurato dopo la decisione 18 marzo 2005 dell’Ufficio AI.

                                         Nel certificato medico 13 aprile 2005 (doc. AI 37/1-2), rilasciato dal Servizio psico-sociale di __________, non vengono infatti presi in considerazione elementi o circostanze che non siano stati  analizzati nella perizia pluridisciplinare del SAM e gli stessi medici non si pronunciano chiaramente per un peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurato: “(…) allo stato attuale il paziente comunque sembra non essere in grado di svolgere un’attività compiutamente in piena autonomia (…)” limitandosi a riferire che “(…) lo stato psichico è peggiorato dopo la recente rottura con la ragazza con la quale conviveva da anni. Il paziente è facilmente irritabile, spesso si agita, prova disagio, sentimento di vergogna e di chiusura e l’incapacità di intraprendere qualsiasi attività lavorativa al momento attuale (…)” (doc. AI 37/2, la sottolineatura è del redattore).

                                         Neppure è possibile distanziarsi dai risultati della perizia del SAM avuto riguardo al certificato medico 29 aprile 2005 nel quale la dr.ssa __________, FMH in medicina interna, senza tuttavia motivare e documentare in alcun modo, esprime solo una diversa valutazione rispetto ai periti e conferma che “(…) secondo la mia valutazione, il paziente summenzionato è abile al lavoro solo al 50%, per ragioni psichiatriche e somatiche elencate nella perizia del SAM (…)” (doc. AI 41/1).

                                         Riguardo a questi due certificati il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 16 giugno 2005 ha osservato che: “(…) la valutazione del SAM è esaustiva e prende in considerazione tutte le affezioni presenti con anche una valutazione del decorso. Tutti gli elementi descritti nel certificato dal psi curante in fase di opposizione sono stati valutati. Inoltre questo non prende posizione sull’IL. Il MC determina un'IL del 50% del tutto teorica senza motivazione che la sostiene. Non vengono presentati elementi medici oggettivi nuovi. (…)” (doc. AI 44/1).

                                         Anche il certificato medico 3 novembre 2005, su carta intestata alla dr.ssa __________ e sottoscritto dal dr. __________, non prova un peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurato intervenuto dopo la perizia del SAM.

                                         Infatti – a prescindere dalla puntualizzazione circa la diagnosi posta da questo medico (vedi al proposito le annotazioni 30 novembre del dr. __________, doc. III/Bis) – anche il dr. __________ non ha preso in considerazione elementi o circostanze che non siano stati analizzati nella perizia del SAM e, senza fornirne sufficienti spiegazioni, attesta una capacità lavorativa addirittura inferiore a quella riconosciuta dalla dr.ssa __________ nel suo certificato medico 29 aprile 2005: “(…) secondo la mia valutazione, viste le diagnosi sopra menzionate ritengo il paziente summenzionato abile al lavoro nel valore di 30 massimo 50% per ragioni psichiatriche, neurologiche e somatiche (…)” (vedi doc. A3);

                                     -   alla perizia pluridisciplinare del SAM, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

                                         Considerato che i periti hanno accertato un’incapacità lavorativa totale dell’assicurato in qualsiasi attività a contare dal dicembre 2002 e concluso per una capacità del 70% in attività adeguate a contare dal giugno 2004 (doc. AI 24 e 49), questo Tribunale deve concludere che, applicando correttamente le norme che regolano l’inizio e la modificazione del diritto a prestazioni nonché i principi validi per la revisione, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera AI dal 1° dicembre 2003 al 30 settembre 2004 (ai sensi degli artt. 29 LAI e 88a OAI inizio del diritto un anno dopo l’inabilità totale in qualsiasi attività e fine dopo tre mesi dalla subentrata capacità del 70% in attività adeguate ritenuto che, come si vedrà, dal confronto del reddito da invalido con quello da valido non risulta più un grado di invalidità pensionabile);

                                     -   vista l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi (doc. AI 32/1-3, rapporto finale 15 marzo 2005 del consulente in integrazione professionale), ritenuto che l’assicu-rato può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere adeguate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

                                         Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale magazziniere – sua ultima occupazione – (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

                                         Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita, nonché eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

                                         Nella fattispecie l’inizio del diritto a una rendita è da far risalire al 2003.

                                         In merito alle ripercussioni economiche, fondandosi sui rapporti dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 32/1-3 e 50/1), l’Ufficio AI ha ritenuto un salario da valido di fr. 44'200.-- e un reddito da invalido di fr. 33'117.-- (doc. AI 51/1 e 32/3, importi questi non contestati dall’assicurato) concludendo per un’incapa-cità al guadagno del 25% (44'200 – 33'117 x 100 : 44'200) non giustificante la continuazione dell’erogazione di una rendita.

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         Ora, va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale stralciata dal TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Tale circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI;

                                     -   in corso di causa il rappresentante dell’assicurato ha prodotto un'ulteriore relazione medica del 25 novembre 2005 nella quale il Servizio psico-sociale di __________ ha certificato che “(…) al momento attuale il signor __________ risulta inabile al lavoro al 100% (…)” (vedi doc. B, sottolineatura del redattore).

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva che, anche volendo ammettere un eventuale peggioramento della problematica psichiatrica dell’assicurato, questo sarebbe intervenuto in un momento posteriore all’emanazione della decisione su opposizione (18 ottobre 2005).

                                         Va qui ricordato che – come sopra evidenziato – nel precedentecertificato medico 13 aprile 2005 (doc. AI 37/1-2) gli stessi medici del Servizio psico-sociale di __________ non avevano attestato un peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurato.

                                         Di conseguenza, tenuto conto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b) e richiamato l’obbligo per ogni assicurato di ridurre il danno (egli deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, cfr. DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61), a mente del TCA, è giustificato ritenere, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), siccome non dimostrato un peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurato dopo la perizia 4 agosto 2004 e fino alla decisione su opposizione 18 ottobre 2005.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.204 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2006 32.2005.204 — Swissrulings