Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.08.2006 32.2005.187

August 25, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,934 words·~20 min·3

Summary

Assicurato contesta di poter esercitare attività adeguate ritenute esigibili dal consulente in integrazione professionale.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.187   BS/td

Lugano 25 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 settembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1969, precedentemente attivo quale pizzaiolo con anche funzioni di direzione e di coordinazione del ristorante di sua proprietà, nel mese di febbraio 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di un’allergia alla farina che gli causa difficoltà respiratorie (doc. AI 1).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia allergologica, con decisione 24 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:

"  In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari acquisiti all'incarto, risulta che la patologia del quale l'assicurato è portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità si evince che l'attività di pizzaiolo non è più proponibile, mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è del 100%.

L'assicurazione ha quindi valutato il grado invalidante dell'assicurato procedendo al confronto dei redditi come espresso nello specchietto a margine. In particolare il grado invalidante è stato fissato in ossequio delle seguenti considerazioni: si ritiene vi sono delle attività esigibili da parte dell'assicurato e ciò se si considerano i rapporti medici esaminati dal servizio medico regionale, il quale ritiene totalmente abile l'assicurato per attività adeguate allo stato di salute.

Per tali attività, in conformità alla recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio 2000) al fine di determinare il salario da invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano o centrale.

Il consulente per l'integrazione professionale ha quindi proceduto a verificare se le indicazioni medico teoriche sono traducibili ragionevolmente nella pratica confermando l'esistenza di un mercato del lavoro capace di offrire attività consone allo stato di salute dell'assicurato.

In conclusione, in ossequio alle disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche, calcolando un reddito secondo RSS (4° rango e 2° quartile), il calcolo economico presenta il confronto del reddito da sano di Fr. 63'553.- (aggiornato nel 2002) con il reddito da invalido che secondo RSS nel 2002 ammontava almeno a Fr. 52'566.- ottenendo un grado invalidante massimo del 17% come espresso a margine.

Reddito annuale esigibile: senza invalidità                                        CHF 63'553.­con invalidità                                             CHF 52'566.­- Perdita di guadagno                               CHF 10'987.- = Grado d'invalidità 17%  

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

I provvedimenti professionali sono stati proposti, tuttavia l'assicurato non era interessato." (Doc. AI 38)

                               1.3.   Con decisione su opposizione 16 settembre 2005 l’amministra-zione ha confermato il diniego di prestazioni ribadendo che, in ossequio al principio della riduzione del danno, il ricorrente può ragionevolmente svolgere un’attività diversa da quella originariamente svolta e conseguire un reddito annuo di fr. 52'566. Dal raffronto di tale importo con il reddito da valido di fr. 63'553, egli presenta un grado d’invalidità del 17% non sufficiente per erogare una rendita.

                               1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato ricorso al TCA. Postulando il riconoscimento di una mezza rendita, egli non ritiene esigibile un cambiamento della sua professione rappresentando la cessazione dei compiti di direzione e di coordinamento presso il suo ristorante, seppur attualmente svolti in modo parziale, un peggioramento economico. Inoltre nessun datore di lavoro sarebbe disposto ad assumerlo ed a corrispondergli lo stipendio che ora percepisce.

                                         Egli ha poi fatto presente di soffrire di fortissimi dolori alla schiena ed alle articolazioni che non gli consentono di sollevare pesi.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà del-l’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1  LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita AI.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nel caso in esame, dal punto di vista medico il ricorrente è stato peritato dal dr. __________, specialista in immunologia clinica e allergologia. Con rapporto 24 febbraio 2004, lo specialista ha diagnosticato una rino-congiuntivite e moderata asma bronchiale con probabile componente allergica. In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa lo specialista ha evidenziato:

"  Anamnesticamente il paziente non soffre, al di fuori dell'esposizione alla farina, di rinite o di asma bronchiale. Il  bilancio allergologico ha inoltre permesso di escludere qualsiasi sensibilizzazione ad altri peneumo-allergeni correnti. Pertanto il paziente va ritenuto abile a svolgere qualsiasi attività professionale tranne quelle che lo espongono alla farina." (Doc. AI 21)

                                         Nel ricorso, l’assicurato ha sostenuto di soffrire di fortissimi dolori alla schiena ed alle articolazioni, disturbi che non gli consentono, fra l’altro, di sollevare pesi.

Al riguardo, nel certificato 13 marzo 2003 il suo medico curante, dr. __________, ha indicato una dorso-lombosciatalgia ponendola come diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 8). Occorre poi rilevare che il ricorrente non ha prodotto della documentazione medica attestante il carattere invalidante di tale affezione, a parte la dichiarazione fatta in sede di perizia di essere portatore di una sindrome lombo-vertebrale. Del resto, come verrà detto nel prosieguo, la limitazione nel sollevare pesi non incide in maniera rilevante sulla residua abilità lavorativa in attività adeguate.

                                         In queste circostanze, siccome la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato prov-vedimento, non è necessario esperire la chiesta perizia medica. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                               2.5.   Per quel che concerne la componente economica, con rapporto 5 ottobre 2004 la consulente in integrazione professionale ha ritenuto inesigibile l’originaria attività svolta dall’assicurato, essendo in costante contatto con l’allergene farina. Essa ha comunque sostenuto l’esigibilità in altre attività adeguate, evidenziando quanto segue:

"  Ho incontrato l'A. per un colloquio il 14.9.2004 e il 22.12.2004; è stato convenientemente informato sulle prestazioni Al e sui vari criteri di assegnazione.

II signor RI 1 non possiede una qualifica e nel passato professionale ha sempre lavorato nel settore della ristorazione. Con gli anni di esperienza ha potuto acquisire delle competenze professionali legate alla gestione di un'attività ed ha potuto accrescere delle conoscenze nella professione di cuoco e pizzaiolo, senza seguire una formazione specifica. Da oltre 10 anni è responsabile di due ristoranti: a seguito del danno alla salute la sua attività si limita soprattutto alla coordinazione e alla supervisione nella misura del 50%, senza più svolgere l'attività di pizzaiolo. Tenuto conto dei dati medico teorici, l'A. è totalmente inabile nell'attività di pizzaiolo ed inoltre anche il lavoro in cucina, oppure nel servizio ai tavoli in un ristorante, rappresenta un rischio potenziale e deve essere evitato. Per questo motivo l'attività attualmente svolta non risulta essere esigibile in quanto espone costantemente a polvere di farina.

Anche se l'A. non possiede una qualifica, è comunque riuscito a qualificarsi professionalmente attraverso l'esperienza lavorativa e a raggiungere un buon livello salariale. A mio modo di vedere, le competenze professionali acquisite e le capacità gestionali dell'A. possono essere sfruttate anche in altri settori professionali che non lo espongono alla farina. Infatti, ritengo che può accedere ad una vasta gamma di attività non qualificate o semi-qualificate sul mercato libero del lavoro.

In questa situazione provvedimenti professionali sono stati proposti senza tuttavia una corrispondenza da parte dell'A. stesso." (Doc. AI 31)

                               2.6.   Nell’atto di ricorso l’assicurato contesta di essere in grado di svolgere altre attività lucrative, poiché:

"  Il ricorrente prima di essere afflitto dai problemi di salute ampiamente provati dalla documentazione medica agli atti, svolgeva sì la professione di pizzaiolo, ma non solo: infatti, essendo il ricorrente, oltre che dipendente della società anonima che gestisce l'esercizio pubblico presso il quale egli lavora, anche proprietario delle azioni della società anonima stessa, il ricorrente ha parzialmente svolto in passato anche importanti funzioni di coordinazione e di direzione. Questa circostanza è stata più volte sottolineata dal ricorrente in occasione dei colloqui verbali che egli ha avuto con i funzionari che hanno istruito la pratica.

L'attuale situazione valetudinaria del ricorrente non consente al ricorrente assolutamente più di svolgere l'attività di pizzaiolo: questo fatto è incontestato in causa.

Il ricorrente riesce tuttavia ancora, a tratti e compatibilmente con il suo altalenante stato di salute, ad essere presente nel ristorante per svolgere le citate altre funzioni di direzione e coordinazione.

Al riguardo va tuttavia precisato quanto segue:

Il ricorrente non è in grado, per la sua formazione, di svolgere una vera attività di direzione e tanto meno riuscirebbe in modo autonomo a fare il direttore di un esercizio pubblico di una certa importanza;

Il ricorrente può svolgere la citata attività esclusivamente perché il datore di lavoro dal profilo economico è il ricorrente medesimo: egli non potrebbe infatti assicurare una presenza e prestazioni costanti e programmate alle dipendenze di un terzo.

Con queste premesse e con l'aggiunta di una buona dose di tolleranza da parte degli altri collaboratori del ristorante, il ricorrente riesce a raggiungere uno stipendio pari a circa il 40%/50% di quello che normalmente potrebbe conseguire." (Doc. I)

                               2.7.   Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Infine, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                               2.8.   Ritornando al caso in esame, secondo questa Corte all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto, come rettamente evidenziato dalla consulente nel rapporto 5 ottobre 2004, di sfruttare la sua residua abilità lavorativa nel settore lavorativo non qualificato e semi-qualificato. Quali attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, va ad esempio menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni (di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure quello dei servizi dove vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329/01, consid. 4.7). Per questi motivi la sindrome lombo-vertebrale di cui il ricorrente è affetto non risulta essere invalidante, visto che le succitate professioni non necessitano il sollevamento di pesi.

                                         Vero che l’assicurato è sprovvisto di una qualificata formazione, ma è altrettanto vero che negli anni egli ha acquisito delle competenze professionali nella conduzione e gestione di un esercizio pubblico, competenze che egli può sicuramente mettere a frutto, ad esempio, nel settore della ristorazione. Del resto, vista la sua età, l’interessato dispone ancora di una certa flessibilità di adattarsi ad altre esperienze lavorativa.

                                         Va poi rilevato egli non si è dimostrato interessato ai provvedimenti professionali proposti dalla consulente.

                                         In queste circostanze, dunque, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che ragionevolmente l’assicurato può esercitare un’attività lucrativa adeguata.

                               2.9.   Al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Nel caso in esame, nel citato rapporto 5 ottobre 2004 la consulente ha proceduto al calcolo della residua capacità al guadagno:

"  Calcolo della capacità di guadagno residua

Considerando un reddito ipotetico di fr. 63553 e una capacità di lavoro residua dei 100%, secondo le statistiche RSS teoriche (4°rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 52566 e una capacità di guadagno residua del 82,71 %.

Dato che il danno alla salute è subentrato nel 1996, ho fatto un confronto dei redditi anche negli anni precedenti al 2002 (aggiornando il reddito conseguibile dall'A. attraverso l'indice d'aumento dei salari nominali): la perdita di guadagno calcolata equivale a quella stabilita nell'anno 2002." (Doc. AI 31)

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, la consulente ha dunque stabilito il reddito ipotetico da invalido, prendendo come riferimento i statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica  relativi al Ticino (Tabella ta 13).

                                         Ora, va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).

                                         Nel caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4’437.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’625 mensili oppure a fr. 55’500 per l'intero anno (fr. 4’625 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Non avendo la consulente riconosciuto alcuna riduzione di rendita, il reddito da invalido corrisponde a fr. 55'500.

                                         Dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 63'553 (non contestato) risulta un'incapacità al guadagno del 13% (63'553 – 55'000 x 100 : 63'553), non giustificante l'erogazione di una rendita. Allo stesso risultato si giungerebbe volendo adeguare i redditi di riferimento al 2005, momento dell’emanazione della querelata decisione.

                                         Ne consegue che l’assicurato non presenta un’incapacità al guadagno di grado pensionabile.

Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.187 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.08.2006 32.2005.187 — Swissrulings