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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.08.2006 32.2005.181

August 8, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,554 words·~23 min·3

Summary

Assicurato che svolge funzioni dirigenziali nell'azienda familiare e non subisce, nonostante il danno alla salute, alcun discapito economico.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.181   BS/sdm

Lugano 8 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 15 settembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, nel mese di luglio 1999 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando di aver svolto presso la __________ dal 1991 al 1995 l’attività di meccanico e dal 1995 quella di muratore/tuttofare. Egli ha inoltre fatto presente di essere affetto da epicondilite al gomito destro con peggioramento, dopo l’operazione del 15 luglio 1998, in artrosi (doc. AI 1).

                               1.2.   Conclusa un’elaborata istruttoria medica ed economica, con decisione 22 dicembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:

"  (…)

L'esame della documentazione acquisita all'incarto, con particolare riferimento al rapporto di visita esterna del 31.08.2004, permette di concludere che lei, benché non lo abbia mai ammesso, ha sempre svolto unicamente funzioni dirigenziali. Si notino, infatti, le ditte che ha fondato (__________- __________) e quelle in cui ha degli interessi (__________- __________), e nelle quali riveste o ha rivestito, secondo i dati del Registro di Commercio, funzioni di presidente del CdA o direttore.

Un altro dato importante, ad avallo di quanto sopra citato, è il costante aumento del valore di stima della sua sostanza immobiliare (fr. 4'220'205.- al 31.12.1994; fr. 4'669'915.- al 31.12.1996; fr. 6'237'881.- al 31.12.1998). È vero che c'è stato un aumento anche degli interessi ipotecari, ma questo significa che lei si è dovuto impegnare su più fronti ossia per l'acquisto di parti importanti di sostanza, rispettivamente quello per ottenere i finanziamenti. La gestione di una sostanza così importante richiede quindi capacità amministrative e dirigenziali di non poco conto.

Si ritiene perciò che lei potrebbe continuare a dirigere le ditte delle quali è o è stato direttore, rispettivamente, grazie all'esperienza acquisita, potrebbe dedicare le sue conoscenze ad imprese, p. es., del ramo dell'automobile, o di costruzione e conseguire facilmente così il reddito (Fr. 60'000.- annui) che percepiva prima dell'insorgenza del danno alla salute.

Giova rileva inoltre che lei nell'esercizio di attività rispecchianti le controindicazioni mediche, secondo le RSS livello 4 (professioni non qualificate) e la mediana, come a costante giurisprudenza del TFA, potrebbe conseguire un reddito annuo di Fr. 41'012.-- che raffrontano con quanto percepiva prima dell'insorgenza del danno alla salute, determina una perdita economica del 32%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste. (…)" (Doc. AI 90)

                               1.3.   Con decisione su opposizione 15 settembre 2005 l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni in quanto, nonostante il danno alla salute, l’assicurato, svolgendo attività di amministrazione e dirigenziali, consegue un reddito almeno pari a quello che percepiva da valido.

                               1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA ed ha postulato il riconoscimento di una mezza rendita dal 16 luglio 1999. Contestando le asserite funzioni dirigenziali, egli sostiene di aver sempre svolto attività di muratore tuttofare e di accusare un discapito economico a seguito delle affezioni invalidanti.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1  LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita AI.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nel caso in esame, dal punto di vista medico il ricorrente è stato peritato dal dr. __________, specialista in chirurgia della mano. Con rapporto 17 febbraio 2000 egli ha diagnosticato una epicondilite radiale cronica recidivante e valutato un’inabilità lavorativa al 50% nella professione di muratore. In attività adeguate, senza eccessivo utilizzo del braccio destro, l’abilità al lavoro è stata invece giudicata completa (doc. AI 18).

Avendo fra l’altro il medico curante evidenziato delle problematiche alla colonna lombare, l’assicurato è stato visto dal dr. __________. Nel rapporto 7 maggio 2001 lo specialista in reumatologia, diagnosticata una sindrome lombovertebrale recidivante con turbe statiche del rachide (livello L5/ S1) ed una spondilosi ipercostotica cervicale (C5/6), ha confermato una limitazione della capacità lavorativa del 50% quale muratore, di cui solo il 10% dovuto all’impatto della sintomatologia lombare (doc. AI 39).                  

                                         Nel tempo la situazione medica è rimasta sostanzialmente stabile (cfr. in tal senso rapporto 6 ottobre 2004 del medico curante, doc. AI 84). Non vi è stato quindi alcun peggioramento della capacità lavorativa. L’assicurato non ha del resto prodotto documentazione attestante il contrario.

                                         Siccome la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, non è necessario esperire la chiesta perizia medica. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                               2.5.   Per quel che concerne la componente economica, il ricorrente ribadisce di aver sempre lavorato quale muratore e contesta l’assunto dell’Ufficio AI di ritenerlo capace di svolgere attività dirigenziali ed amministrative tali da conseguire un reddito almeno pari a quello che percepiva prima del danno alla salute.

                                         Occorre innanzitutto ricordare il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                               2.6.   Dal questionario del datore di lavoro, compilato il 27 febbraio 2004 dalla __________ di __________, risulta che sino al 5 maggio 1996 l’assicurato svolgeva la professione di muratore e dal novembre 1998 con mansioni più leggere per un grado d’incapacità lavorativa del 50% dal 2001 (doc. AI 72). La retribuzione nel 2001 era di fr. 29'241 (doc. AI 70-2). Nella prima pagina del citato questionario è stato indicato il 31 dicembre 2001 quale ultimo giorno lavorativo, per mancanza di lavoro, nella seconda pagina è stata invece certificata una retribuzione mensile di fr. 3'000 anche per il 2002 e 2003 (doc. AI 72). Nel ricorso l’assicurato ha sostenuto che a partire dal 1° gennaio 2002 non ha più percepito alcun stipendio o indennità (pag. 4). A registro di commercio l’assicurato risulta tuttora essere iscritto quale direttore della __________, con diritto di firma invidiale (cfr. estratto RC doc. AI 98-1).

                                         La __________ di __________ ha dichiarato che dal 1° gennaio 2002 l’assicurato lavora quale “manutentore” al 50% (cfr. questionario del datore di lavoro 19 aprile 2004, doc. AI 76). Nel 2002 egli ha percepito fr. 36'375 (cfr. certificato salariale doc. AI 78-3) e nel 2003 fr. 15'750 (doc. AI 78-4). È stato inoltre presidente del CdA, con diritto di firma collettivo, dal 6 luglio 2004 al 14 novembre 2005 (cfr. estratto RC doc. AI 98-4).

                                         Per quel che concerne la __________ di __________, con lettera 16 febbraio 2004 la citata società ha dichiarato che il signor RI 1 è stato socio dal 2000 (anno di apertura della ditta) fino al 2003 e che durante quel periodo egli non ha svolto alcuna attività lucrativa e quindi non ha ricevuto alcun salario (doc. AI 71-1).

                            2.6.1.   Nella decisione contestata l’Ufficio AI sostiene invece che l’assicurato ha in effetti svolto mansioni dirigenziali e amministrative, evidenziando in particolare quanto segue:

"  8. Oggetto del contendere, nel caso concreto, verte sugli accertamenti economici, nonché l'attività effettivamente svolta dell'assicurato.

L'istruttoria ha determinato che l'assicurato è implicato nell'amministrazione e dirigenza di varie società. Come evidenziato nel rapporto di visita 31.08.2004 presso il domicilio dell'assicurato redatto dal funzionario competente in tal senso dell'AI, l'attività asserita dall'assicurato di muratore tuttofare risulta essere tutt'altro che verosimile alla luce degli elementi emersi in fase istruttoria.

9. Infatti l'assicurato è indicato quale direttore con firma individuale della __________ con scopo sociale l'esecuzione di lavori d'impresa generale, la manutenzione e amministrazione di stabili, la gestione e amministrazione di esercizi pubblici, l'esecuzione di trasporti vari e il commercio di materiale e macchinari edili (cfr. estratto Registro commercio del distretto di __________). Non risulta quindi essere una ditta attiva nella gestione di garage, come lasciato intendere dall'assicurato.

Gli interessi all'interno di questa società da parte dell'assicurato non si limitano certo ad un rapporto di dipendenza lavorativa quale muratore tuttofare.

10. Per quanto concerne la __________, dall'estratto del Registro di commercio risulta che l'assicurato è presidente con firma collettiva a due della società. Lo scopo sociale di questa società è la gestione, compra-vendita di esercizi pubblici, la partecipazione ad aziende con scopi analoghi nel ramo della ristorazione, dell'alberghiera e del turismo o ad altre società, imprese o aziende aventi scopo differente. La società può inoltre fornire consulenze inerenti al medesimo settore, compiere attività finalizzate allo scopo turistico, svolgere attività di import-export nonché di commercio in genere. Come risulta dal rapporto d'inchiesta dell'amministrazione, la medesima società è implicata in attività di gestione di locali pubblici (cfr. rapporto di visita del 31.08.2004). Anche in questo caso gli interessi dell'assicurato esulano dal semplice rapporto lavorativo di dipendente quale manutentore (cfr. inoltre rapporto consulente integrazione professionale del 08.04.2003, nel quale l'assicurato ha affermato di lavorare in questa ditta che si occupa di manutenzione di alberghi, ad es. sostituzione di rubinetti, senza essere in grado di definire le attività/mansioni che è solito svolgere).

11.In merito alla società __________, con scopo l'esecuzione di trasporti di ogni genere per conto proprio e per conto di terzi, in particolare la raccolta e il trasporto alle relative discariche di materiale da riciclare, all'interno della quale l'assicurato era socio e gerente con firma individuale fino al 28.04.2003, viene indicato che il medesimo non ha più interessi in detta società avendo ceduto la propria quota sociale iniziale. Nello scritto 06.02.2004 lo stesso assicurato afferma di avere funto da prestanome in quanto il figlio era all'estero, mentre che nel rapporto d'inchiesta del 31.08.2004 risulta che il medesimo ha costituito la __________ per dare la possibilità ad un ex-dipendente di un'altra ditta di mettersi in proprio.

12.Indipendentemente dalle motivazioni addotte in fase di opposizione l'assicurato non rende verosimile una sua implicazione in queste ditte a livello lavorativo fisico in qualità di muratore o tuttofare.

Ulteriori elementi quali gli avvisi di pubblicazione di domande di costruzione (cfr. www.bellinzona.ch/News/pmonnet.html, dove si evince che l'assicurato, quale comproprietario del fondo indicato (l'altra comproprietaria risulta essere inoltre membro con firma collettiva a due della __________) intende trasformare un'opera con cambiamento di destinazione da appartamento ad affittacamere e formazione di 5 posteggi; cfr. www.bellinzona.ch/News/monne00.htm dove l'assicurato, solo proprietario, chiede di ampliare l'edificio per inserirvi un laboratorio per pizza al taglio e servizio a domicilio; cfr. avviso di pubblicazione del Comune di __________ del 24.06.2004 per la trasformazione in piazzale autoveicoli del mappale 1474, di proprietà dell'assicurato); il rilascio di patenti d'esercizio pubblico (cfr. foglio ufficiale 30/2005 di venerdì 15.04.2005 p. 2594 rilascio di patenti d'esercizio pubblico Cat. B 2) per una "__________" a __________, al mappale n. 327 a nome dell'assicurato), come anche il fatto di domiciliare presso il proprio recapito altre ditte (cfr. estratto del Registro di commercio per la ragione sociale __________ con scopo sociale l'acquisto, la vendita e l'edificazione di immobili in __________ e __________, con recapito presso il nominativo dell'assicurato in via __________, __________), costituiscono ulteriori indizi atti ad inficiare quanto asserito dall'opponente indicanti, con verosimiglianza preponderante, attività dirigenziali ed amministrative svolte dall'assicurato con interessi economici per nulla indifferenti relativi alla gestione immobiliare, e non mere funzioni fisiche come asserito durante tutta l'istruttoria, come anche in fase di opposizione.

13.Ritenute le considerazioni summenzionate, lo scrivente Ufficio non può che confermare quanto determinato dall'amministrazione, ovvero che il danno alla salute non ha influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato. (…)" (Doc. AI 99)                                  

2.6.2.   Nel ricorso l’assicurato ha per contro sostenuto:

"  (…)

4.1. Per quanto attiene alle asserite funzioni dirigenziali presso varie società il ricorrente tiene a precisare quanto segue.

La ditta __________ venne costituita con lo scopo di gestire un garage (cfr. doc. 2: modifica statuto 16 dicembre 1993 per aumento capitale sociale). Solo dopo la metà degli anni '90 si procedette ad una modifica dello scopo sociale con l'eliminazione della gestione del garage e l'inserimento delle attuali attività, tra le quali vi è comunque da annoverare 'lavori di impresa generale, manutenzione di stabili, esecuzione di trasporti vari nonché il commercio di materiale e macchinari edili' (doc. 3: modifica statuto 13 febbraio 1996 per cambiamento scopo). Sino a fine 2001 il ricorrente era dipendente della predetta società con uno stipendio mensile di CHF 2'500.--. A partire dal 1. gennaio 2002 egli non ha più percepito alcun stipendio o indennità di qualsiasi genere.

Quanto precede lascia ben vedere, contrariamente a quanto ritenuto dall'UAI, che l'attività lavorativa del ricorrente verteva e verte nell'ambito di un rapporto di dipendenza lavorativa quale muratore tuttofare, e questo malgrado egli figuri quale direttore della __________.

4.2. In relazione alla funzione di presidente nella ditta __________ il ricorrente ribadisce che non sussiste alcun elemento oggettivo a comprova del fatto che egli detenga un interesse nella gestione della medesima: lo stesso dicasi per la ditta __________. Il ricorrente ha semmai svolto l'attività di muratore o tuttofare.

Prove: richiamo/edizione documenti, documenti, accertamenti medici, perizia medica e ogni altra consentita.

5. Il ricorrente non condivide infine le deduzioni cui giunge l'UAI quando afferma che gli avvisi di pubblicazione di domande di costruzione, rispettivamente il domicilio di altre ditte presso il recapito del ricorrente, lasciano concludere attività dirigenziali ad amministrative svolte da quest'ultimo con interessi economici per nulla indifferenti relativi alla gestione immobiliare.

Infatti non sussiste al riguardo alcuna prova contraria attestante il fatto che l'amministrazione avviene per il tramite di terze persone, e questo pure considerato che il ricorrente dopo le scuole dell'obbligo ha sempre lavorato come muratore tuttofare.

Ne discende che il guadagno minimo di CHF 60'000.-- annui nella direzione di società esposto dall'UAI è completamente arbitrario e privo di fondamento alcuno. (…)" (Doc. I)

                            2.6.3.   Orbene, dalle succitate dichiarazioni dei datori di lavoro, rispettivamente dai certificati di salario, parrebbe che l’assicurato abbia continuato a svolgere, anche dopo l’insorgenza del danno alla salute, l’attività di muratore/manovale/tuttofare a tempo parziale. Tuttavia, nella decisione su opposizione rettamente l’Ufficio AI ha ben evidenziato come nell’ambito delle tre società implicate il ricorrente abbia assunto una funzione ben oltre l’originaria professione. In particolare va sottolineata la posizione di direttore con diritto di firma individuale della __________ avente lo scopo sociale, oltre all’esecuzione di lavori d’impresa generale, anche la manutenzione e amministrazione di esercizi pubblici ecc., rispettivamente quella di presidente del CdA della __________ che si occupa di gestione, compra-vendita di esercizi pubblici, la partecipazione ad aziende ecc.. Al riguardo nella dettagliata inchiesta economica 31 agosto 2004 il segretario ispettore aveva evidenziato:

"  (…)

Alla luce, si fa per dire, delle emerse complicate-intricate relazioni d'interesse economico-lavorativo del richiedente nell'ambito delle citate ditte, si può comunque ritenere poco credibile che il suo apporto lavorativo da quando l'attività è passata dalla gestione di garage a quella in pratica della sua sostanza immobiliare e dei suoi affari, possa essere considerato quale occupazione principale, quella di muratore

tuttofare, come pretende di far valere. (…)" (Doc.83-3)

                                         Anche gli avvisi di pubblicazione di domande di costruzione e la scelta di domiciliare altre ditte presso il recapito dell’assicurato, descritti nella decisione contestata, non si riferiscono ad una sua implicazione lavorativa a livello fisico di muratore.

                                         Quanto asserito dall’assicurato nel ricorso, ossia che “non sussiste al riguardo alcuna prova contraria attestante il fatto che l’amministrazione (delle società, n.d.r.) avviene per il tramite di terze persone, e questo pure considerato che il ricorrente dopo le scuole dell’obbligo ha sempre lavorato come muratore tuttofare” (cfr. punto 5), non è di soccorso. Non vi è invece la controprova che il ricorrente non sia direttamente implicato negli affari delle citate società. Basta leggere l’inchiesta economica 31 agosto 2004, in particolare il punto in cui sono evidenziati i benefici da lui tratti dalla __________ e __________ fiscalmente ripresi e tassati quale reddito accessorio; oppure il passaggio in cui l’ispettore AI evidenziava che i redditi dichiarati, per rapporto dell’attività svolta dall’assicurato presso le menzionate società, sono “verosimilmente palesemente inferiori alla realtà” (doc. 83 pag. 3).

                                         Visto quanto sopra, la tesi fatta propria dall’Ufficio AI di ritenere verosimile che l’assicurato possa conseguire da invalido un reddito almeno pari a quello che percepiva prima del danno alla salute, non appare arbitraria e priva di fondamento.

                               2.7.   Anche volendo ammettere un’incapacità al 50% quale muratore, la domanda di prestazioni è comunque da respingere e questo per i motivi che seguono.

Non va preliminarmente dimenticato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Nel caso in esame, come evidenziato al consid. 2.4., in attività adeguate l’assicurato risulta essere pienamente abile. Di conseguenza, con rapporto 8 aprile 2003 la consulente in integrazione professionale ha rilevato quanto segue:

"  Dati economici

Nel 2002, se l'A. avesse continuato a svolgere la sua attività al 100% presso la ditta __________, senza danni alla salute, avrebbe potuto raggiungere un salario di fr. 60'000.

L'A., lavorando al 50% presso la ditta __________, riceverebbe un salario di circa fr. 2'000 (ma non sembrava molto sicuro); a tale proposito non possediamo nessuna dichiarazione oggettiva.

Calcolo della Capacità di Guadagno Residua

Considerando un reddito ipotetico di fr. 60'000, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 20% (per attività leggera, ergonomia, limitazioni nell'uso del braccio destro e primo impiego), secondo le statistiche RSS teoriche, risulta un reddito da invalido di fr. 35'735 e una capacità di guadagno residua del 59.56%. (…)" (Doc. AI 58-2)

                                         Nella nota 21 dicembre 2004 il capo servizio dell’AI ha dal canto suo evidenziato:

"  (…)

In via del tutto abbondanziale ed a parziale correzione di quanto concluso dai consulenti IP allego la determinazione del grado d'invalidità, in attività rispecchianti le controindicazioni mediche, secondo le RSS dove applico il livello 4 (professioni non qualificate) e la mediana, secondo costante giurisprudenza del TFA. Questi calcoli permettono di stabilire un grado d'invalidità massimo del 32% nel 2000 e nel 2002." (Doc. AI 86)                                                                     

                                         Ora, va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).

                                         Nel caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4’437.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’625 mensili oppure a fr. 55’500 per l'intero anno (fr. 4’625 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Tenuto conto di una riduzione di rendimento del 20% riconosciuta dalla consulente, si giunge ad un reddito di fr. 44'400.

                                         Dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 60’000 risulta un'incapacità al guadagno del 26% (60'000 – 44’000 x 100 : 60'000), non giustificante l'erogazione di una rendita. Allo stesso risultato si giungerebbe volendo adeguare i redditi di riferimento al 2005, momento dell’emanazione della querelata decisione.

                                         Ne consegue che l’assicurato non presenta un’incapacità al guadagno di grado pensionabile, ritenuto per il resto che la consulente (cfr. rapporto 8 aprile 2003, doc. AI 58) ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale.

Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.181 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.08.2006 32.2005.181 — Swissrulings