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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.07.2006 32.2005.169

July 25, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,697 words·~8 min·4

Summary

Nel caso esaminato l'opposizione è sufficientemente motivata; quindi gli atti vanno trasmessi all'amminstrazione per l'emissione della decisione su opposizione.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.169   BS/sc

Lugano 25 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 agosto 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto ed in diritto

che                               

                                     -   RI 1, classe __________, dal 1° gennaio 1995 è al beneficio di una rendita intera d’invalidità (cfr. decisione 14 agosto 1995, doc. AI). In fase di revisione della rendita il grado d’invalidità è stato dapprima diminuito al 50%, poi aumentato all’80%;

                                     -   nell’ambito di un’ulteriore revisione, avviata d’ufficio nell’agosto 1996, e dopo l’esecuzione di una perizia multidisciplinare del __________ di __________, con decisione 13 febbraio 2003 l’Ufficio AI ha ridotto il grado d’invalidità al 60% (doc. AI 146 e AI 150);

                                     -   con decisione su opposizione 8 maggio 2003 l’amministrazione, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha annullato la decisione formale e disposto l’espletamento di ulteriori accertamenti (doc. AI 173);

                                     esperite le verifiche mediche necessarie e ritenuto un miglioramento delle condizioni di salute, con decisione 15 dicembre 2004 l’Ufficio AI ha fissato il grado d’invalidità al 60% e di conseguenza riconosciuto una rendita di tre quarti (doc. AI 194 e 198);

                                     -   con scritto 22 dicembre 2004 l’assicurata, per il tramite del suo legale, ha presentato un’opposizione in lingua tedesca (doc. AI 199);

                                     -   ritenuta l’opposizione non motivata, in data 18 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha assegnato un termine di 20 giorni per la completazione dell’opposizione e per trasmettere la traduzione in lingua italiana (doc. AI 201);

                                     -   dopo aver contestato direttamente all’amministrazione l’imposizione di trasmettere la traduzione richiesta, essendo il tedesco lingua ufficiale, con atto 23 marzo 2005 l’assicurata ha adito l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, sostenendo che la prassi dell’Ufficio AI del Cantone Ticino non è conforme alla Costituzione e viola il diritto di essere sentito (doc. AI 208);

                                     -   con giudizio 20 maggio 2005 l’UFAS ha invece confermato l’agire dell’amministrazione in virtù del cosiddetto principio della territorialità (doc. AI 212);

                                     -   di conseguenza, il 3 giugno 2005 l’assicurata ha prodotto la traduzione dell’atto di opposizione avente il seguente tenore:

"  (...)

contro il Vostro provvedimento del 15 dicembre 2004 con la seguente

RICHIESTA

" All'istante deve essere corrisposta anche successivamente al 1 febbraio 2005 una pensione completa sulla base di un'invalidità pari al 100%."

MOTIVAZIONE

1.  Il sottoscritto gode di un mandato di assistenza come previsto dalla legge.

     BO:  Mandato di assistenza del 25.11.2002                                          Allegato 1

2.  Contro il provvedimento del 15.12.2004 si è presentato ricorso entro il termine previsto di 30 gg.

3.  Non corrisponde al vero che lo stato di salute dell'istante sia migliorato dalla perizia effettuata dalla __________ a __________ nell'aprile 2002. Nel frattempo sono comparsi seri disturbi alla schiena a causa dell'aggravamento di un'ernia del disco traumatica, che hanno causato all'istante ulteriori e gravi impedimenti. A causa di tutti questi disturbi non le è assolutamente possibile intraprendere qualsivoglia attività lavorativa.

4.  Poiché l'istante non è totalmente a conoscenza dell'attuale stato degli atti, ella richiede l'invio dell'intera documentazione al legale rappresentante e, contemporaneamente, la determinazione di una scadenza affinché possa motivare in maniera più dettagliata il presente ricorso." (Doc. AI 213-4+6)

                                     -   dando seguito alla summenzionata richiesta, con scritto 21 giugno 2005 l’amministrazione ha trasmesso gli atti, impartendo un ulteriore termine di 20 giorni per motivare l’opposizione (doc. 215);

                                     -   non avendo ricevuto alcun riscontro ed essendo il succitato termine scaduto, con decisione 26 agosto 2005 l’Ufficio AI ha dichiarato l’opposizione irricevibile per mancanza di motivazione (doc. AI 217);

                                     -   con tempestivo ricorso al TCA RI 1 ha innanzitutto contestato l’assunto di carente motivazione facendo presente quanto segue:

"  (...)

Nel provvedimento originario è stato fatto notare che le condizioni di salute della reclamante erano migliorate a partire dal momento in cui era stata diffusa la perizia specialistica dell'aprile 2002 rilasciata presso il centro __________ di __________. È stato inoltre indicato che l'idoneità al lavoro ammontava al 40 % per ogni attività lucrativa. Nel ricorso del 22 dicembre 2004 è stata segnalata l'incorrettezza di quanto sopra riportato, poiché, nel frattempo, erano sorti gravi problemi alla schiena: un'ernia traumatica al disco aveva subito un aggravamento tanto serio da provocare altri gravi handicap di cui la reclamante soffre tutt'oggi.

La controparte non ha accolto tale ricorso per la presumibile mancanza di sufficienti motivazioni, ma di certo non è questo il caso, in quanto, già nella presentazione del ricorso, la reclamante ha fatto notare che i problemi alla nuca e alla schiena causati dall'ernia traumatica al disco, non ancora esposti nella perizia di __________, non sono stati presi in considerazione (benché la decisione su opposizione dell'8 maggio 2003 fosse stata approvata in parte proprio per questo motivo, poiché il Dr. __________ aveva segnalato di recente un'ernia al disco).

Dopo aver preso visione degli atti, il sottoscritto ha pertanto rinunciato alla presentazione di una dettagliata motivazione, poiché i fatti essenziali alla base del ricorso sono già stati esposti e non necessitano di un'ulteriore integrazione. Il Tribunale deve tuttavia trattare in ogni caso il ricorso della reclamante secondo il principio inquisitorio. (...)" (Doc. I)

                                         Nel merito la ricorrente ha in sostanza evidenziato un peggioramento della situazione valetudinaria nonché l’assenza di un raffronto dei redditi per la determinazione del grado d’invalidità;

-   con risposta di causa l’Ufficio AI, ricordando come l’oggetto della vertenza sia l’irricevibilità dell’opposizione, ha evidenziato:

"  (...)

L'amministrazione ha reputato l'opposizione presentata non sufficientemente motivata, tanto più che era stata redatta da un legale. Pertanto con scritto 21.06.2005 (doc. AI n. 215), oltre ad inoltrare in visione l'incarto dell'assicurata, l'amministrazione ha assegnato a parte ricorrente ulteriori 20 giorni per motivare debitamente l'opposizione, con comminatoria che, trascorso infruttuoso detto termine, l'opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile.

Nel caso specifico, ritenuto che parte ricorrente non aveva presentato motivazioni sufficienti con l'opposizione interposta, nè aveva dato seguito alla richiesta dell'amministrazione nei termini impartiti, l'opposizione è stata rettamente considerata irricevibile." (Doc. III)

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;

                                     -   in lite è la questione a sapere se l’amministrazione abbia a ragione dichiarato irricevibile l’opposizione nel senso di reputarla non motivata; 

                                     -   giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;

                                     -   l’art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4). Per il cpv. 5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (in argomento v. DTF 123 V 128, 120 V 413);

                                     -   se da un lato il ricorso deve contendere, oltre alle conclusioni, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da considerare con lo stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida un’opposizione è sufficiente che risulti la volontà di non accettare la decisione intimata (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 69 n. 49, pag. 465). Secondo Kieser una motivazione può essere aggiunta, non essendo un presupposto formale obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 14, pag. 523) ed ha fatto riferimento ad una sentenza pubblicata in cui il TFA ha ritenuto valida un opposizione di un assicurato il quale, per contestare la ripresa di una piena capacità lavorativa sostenuta dall’amministrazione, aveva inviato due certificati medici attestanti un’incapacità lavorativa (cfr. DTF 123 V 131s);

                                     -   nel caso in esame l’opposizione 3 giugno 2005 è da considerare sufficientemente motivata ai sensi della succitata giurisprudenza, avendo innanzitutto l’assicurata espresso il disaccordo con la decisione 15 dicembre 2005 e chiesto il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità;

                                     -   l’opponente ha inoltre contestato un miglioramento delle proprie condizioni di salute rispetto alla perizia del __________, facendo rilevare la comparsa di gravi problemi alla schiena a seguito dell’aggravamento dell’ernia al disco;

                                     -   il fatto che l’assicurata abbia chiesto gli atti senza aver in un secondo tempo prodotto, dopo la visione degli stessi, uno scritto aggiuntivo non le causa alcun pregiudizio, anche se per motivi procedurali è auspicabile che l’opposizione sia dettagliata e correlata dalla pertinente documentazione;

                                     -   con l’invio dell’incarto il 21 giugno 2005 l’Ufficio AI non avrebbe dovuto porre la comminatoria ex art. 10 OPGA, essendo, come detto, l’opposizione in questione sufficientemente motivata;

                                     -   pertanto all’amministrazione sono retrocessi gli atti affinché esamini nel merito l’opposizione in parola.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda alle proprie incombenze ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

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