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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2006 32.2005.141

May 15, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,533 words·~28 min·4

Summary

Procedura di revisione. A mente del TCA le condizioni di salute dell'assicurato sono peggiorate. L'amministrazione non ha tuttavia accuratamente vagliato la fattispecie dal profilo medico, in particolare per quanto concerne l'aspetto psichiatrico e la problematica vertebrale. Atti rinviati a UAI.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.141   cr/sc

Lugano 15 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 agosto 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attivo presso la segheria __________ di __________, ha beneficiato di una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% dal 1° maggio 1997 al 31 ottobre 1998, analogamente a quanto definito dall’assicuratore infortuni __________. Successivamente, l’Ufficio AI, adeguandosi a quanto deciso nel frattempo dall’assicuratore infortuni (che ha rivalutato la situazione dell’assicurato, ponendolo, in seguito ad una transazione fra le parti, al beneficio di una rendita del 66,66% dal 1° maggio 2001, doc. AI 57-3), gli ha accordato una rendita intera di invalidità per un grado d’invalidità del 67% dal 1° ottobre 2000 (doc. AI 74).

                               1.2.   A conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel 2004, con decisione 14 giugno 2004 l'Ufficio AI, dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, ha ridotto a tre quarti di rendita la prestazione accordata all’assicurato per un grado di invalidità del 62% (doc. AI 92).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione presentata in data 25 giugno 2004 dallo studio legale e notarile RA 1 - con la quale l’assicurato ha chiesto all’amministrazione di rivedere la propria decisione sostenendo che il suo quadro clinico è peggiorato, chiedendo che venga esperita una perizia specialistica relativa ai suoi disturbi fisico-patologici e una perizia psichiatrica, visto il suo stato depressivo sempre più acuto (doc. AI 94) - con decisione su opposizione 3 agosto 2005 l’amministrazione ha confermato la riduzione a tre quarti di rendita, posto che dal confronto dei redditi emerge un’incapacità al guadagno del 62%. L’amministrazione ha inoltre confermato la correttezza della riduzione a tre quarti di rendita delle rendite completive per la moglie e per i figli. L’Ufficio AI ha infine negato all’assicurato il diritto al gratuito patrocinio, ritenuto che la condizione relativa alla necessità dell’assistenza legale non è realizzata (doc. AI 103).

                               1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il ripristino della rendita intera (doc. I). Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale. Nel gravame l’insorgente ha in particolare rilevato che a causa del costante peggioramento delle sue condizioni di salute egli è inabile al lavoro al 100%. Egli ha inoltre contestato il fatto che l’amministrazione, contrariamente a quanto richiesto in sede di opposizione, abbia omesso di effettuare una perizia psichiatrica, producendo a comprova della gravità della sua patologia un certificato medico del suo psichiatra curante che attesta un’inabilità completa in qualsiasi attività. Egli ha infine considerato illegittima la riduzione parimenti operata dall’amministrazione sulle rendite completive della moglie e dei figli (doc. I).

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                               1.6.   Con scritto 10 novembre 2005 il rappresentante dell’assicurato ha rilevato che i riscontri circa le psicopatologie sofferte dal suo assistito sono numerosi ed indicano la presenza di disturbi seri prolungati nel tempo, che lo rendono inabile al 100% in qualsiasi attività, come attestato dal dr. __________. Al fine di appianare qualsiasi dubbio in merito, il ricorrente ha ribadito la richiesta di una perizia psichiatrica giudiziaria (doc. V).

                               1.7.   In data 18 gennaio 2006 il legale dell’assicurato ha comunicato al TCA di ritirare la richiesta di assistenza giudiziaria (doc. IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1  LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione invalidante dell’assicurato giustificante in via di revisione la riduzione a tre quarti della rendita d'invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                               2.5.   Per quanto attiene allo stato di salute, l'assicurato rimprovera all’Ufficio AI di non aver tenuto conto delle importanti patologie fisiche e psichiche che lo affliggono e che lo rendono totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività, contestando in particolare il mancato esperimento di una perizia pluridisciplinare (doc. I).

                                         Nel rapporto di decorso 2 marzo 2004 all’attenzione dell’Ufficio AI il dr. __________, FMH in medicina generale, ha indicato che lo stato di salute dell’assicurato è stazionario, “con periodi di aggravamento e di remissioni molto parziali”. Egli ha rilevato che le diagnosi non sono cambiate, che la lombalgia cronicizzata e del tutto refrattaria alle cure di cui è affetto l’assicurato condiziona la sua capacità lavorativa, rendendolo inabile al 67% dal 1 ottobre 2000. Quanto al decorso, il medico ha indicato “la persistenza della sintomatologia dolorosa e della rigidità a carico della colonna lombosacrale con lieve oscillazione dei disturbi”, osservando che la “prognosi è sfavorevole tenuto conto della durata dei sintomi e della non risposta alle terapie” (doc. AI 82).

                                         Nelle sue annotazioni 13 maggio 2004 il dr. __________ del SMR ha indicato che l’assicurato è abile al 50% in attività adeguate, osservando:

"  La situazione medica è invariata, i limiti rimangono identici.

L'A. risulta essere abile al 50% in un'attività adeguata che non comporta il mantenimento continuo e prolungato di una stessa posizione fissa che non necessiti movimenti ripetuti di flessione/torsione del tronco, o il mantenimento di posizioni viziose con il tronco, non può usare strumenti contundenti o vibranti così come il trasporto di pesi non deve superare i 15/20 kg." (Doc. AI 86-1)

L’Ufficio AI ha quindi affidato l’esame del caso al consulente IP, il quale, nel rapporto finale 21 maggio 2004 ha rilevato:

"  Trattasi di un A. al beneficio di una rendita __________ (dopo transazione) e AI del 66,66%.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni della IV revisione LAI, ci si trova ora di fronte ad una rivalutazione.

Dati medico teorici

L'A. (__________) soffre di una sindrome vertebrale conseguente ad un infortunio.

Il Dr. __________ (maggio 2004) osserva che la situazione medica è invariata e i limiti rimangono identici a quelli definiti dalla visita medica di chiusura della __________ (aprile 1998).

L'A. risulta abile al 50% in un'attività adeguata che non comporta il mantenimento continuo e prolungato di una stessa posizione fissa, che non necessiti movimenti ripetuti di flessione/torsione del tronco o il mantenimento di posizioni viziose con il tronco, non può usare strumenti contundenti o vibranti, così come trasportare pesi superiori ai 15/20 kg.

Dati socio professionali

L'A. ha frequentato le scuole dell'obbligo in __________ (suo paese d'origine) e entrato in Svizzera nel 1989 ha svolto l'attività di operaio presso la ditta __________, __________ (1989), autista presso __________, __________ (1990) e da ultimo manovale presso __________, __________ (1990-1996).

Discussione

L'abilità lavorativa del 50%, il basso livello scolastico e la mancanza di una formazione professionale di base non permettono di mettere in atto provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base.

L'A. potrebbe ancora svolgere delle attività di tipo leggero come per esempio aiuto venditore, aiuto magazziniere, fattorino, ...

Si procede quindi con il calcolo teorico per il confronto dei redditi.

Calcolo della Capacità di Guadagno Residua

Considerando un reddito ipotetico di fr. 52'322.--, una capacità di lavoro residua del 50% e applicando una riduzione del 25% (per l'alternanza delle posizioni, ergonomia e attività leggera), secondo le statistiche RSS teoriche (categoria 4, quartile 2), risulta un reddito da invalido di fr. 19'712.-- e una capacità di guadagno residua del 37.67% in attività leggere che non necessitano di particolari qualifiche.

Conclusione

Viste le precedenti considerazioni si conclude con un grado d'invalidità del 62.33%." (Doc. AI 89-1)

Sulla base di tali conclusioni, l’Ufficio AI ha quindi ridotto la rendita intera precedentemente corrisposta all’assicurato, accordandogli il diritto a tre quarti di rendita per un grado di invalidità del 62% risultante dal raffronto dei redditi (doc. AI 93).

                               2.6.   L’assicurato ha contestato tale decisione dell’amministrazio-ne, producendo in sede di opposizione il certificato medico 25 giugno 2004 del suo medico curante, dr. __________, che attesta l’inabilità lavorativa al 100% dell’assicurato, aggiungendo che “negli ultimi sei mesi è subentrato un peggioramento della sintomatologia” (doc. AI 94-11).

Sempre in sede di opposizione l’assicurato ha rimproverato all’Ufficio AI di non aver tenuto conto anche dell’inasprimento della sua condizione psicologica, con la presenza di uno stato depressivo sempre più acuto, chiedendo all’amministrazione di esperire una perizia psichiatrica, oltre che una perizia specialistica per i suoi disturbi lombovertebrali (doc. AI 94-1-5).

Nonostante tali richieste dell’assicurato, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 3 agosto 2005, ha ritenuto che lo stato di salute fosse rimasto invariato e che la certificazione del dr. __________ prodotta agli atti fosse troppo generica, priva di diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle costatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive e che non fosse quindi atta a modificare le conclusioni dell’amministrazione. L’Ufficio AI ha inoltre confermato che dal raffronto dei redditi emerge un grado di invalidità del 62%, percentuale quest’ultima che a partire dal 1° gennaio 2004 dà diritto a tre quarti di rendita (doc. AI 103).

                               2.7.   In sede ricorsuale l’assicurato ha nuovamente contestato la decisione dell’amministrazione, producendo a sostegno delle sue pretese il certificato medico 31 agosto 2005 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che attesta la sua totale inabilità al lavoro in qualsiasi attività. Lo specialista si è così espresso:

"  Così richiesto dall'interessato citato in epigrafe, che svincola lo scrivente dal segreto professionale, attesto di avere in cura il signor RI 1 dal 15.09.2004, inviato dal Dr. __________, per l'aggravamento di una "sindrome depressiva presente da qualche anno"; a beneficio di una rendita di invalidità totale.

Rilevo uno stato depressivo grave su esiti infortunistici con sindrome algica residuale. Tale stato psicopatologico complica ulteriormente il già grave quadro organico post-infortunistico, rendendo la persona totalmente inabile a svolgere qualsiasi tipo di attività.

Si rileva altresì un'evoluzione cronica, cristalizzata nel tempo, a prognosi sfavorevole." (Doc. A)

Nelle loro annotazioni 25 ottobre 2005 il dr. __________, medico resp. SMR e la dr.ssa __________, medico psichiatra SMR, dopo aver riassunto i fatti e la documentazione medica all’incarto, hanno rilevato:

"  (...)

Per quanto concerne il lato psichiatrico il medico curante dr. __________ riferisce la comparsa di disturbi depressivi già nel periodo 1997-1998, trattati con antidepressivi ad alto dosaggio, ma senza nessun miglioramento. Non risultano allora attuate misure di trattamento specialistico.

In base ad una visita medica effettuata presso l'__________ si rileva che i dolori persistenti riferiti dall'A. abbiano assunto anche una valenza a carattere somatoforme, di origine quindi psicogena.

Nel 2001 l'A. risulta ancora in trattamento farmacologico con antidepressivi.

Nel rapporto medico AI del 4.3.2004 il dr. __________ conferma la persistenza di una lombalgia cronicizzata refrattaria alle cure, stato di salute stazionario, non appare però alcun cenno sullo stato psichico dell'A., sia sullo stato allora attuale, sia agli anni precedenti.

Il 25.6.2004 lo stesso medico curante certifica però un peggioramento della sintomatologia subentrato negli ultimi sei mesi, senza però dare alcuna minima descrizione dello stato di salute dell'A. (da notare che in data 14.6.2004 viene emessa la decisione per una riduzione della rendita AI da intera a tre quarti).

Il 15.9.2004 l'A. viene preso a carico dal dr. med. __________, medico psichiatra, su invio del dr. __________, a seguito di un aggravamento di una sindrome depressiva - tale informazione giunge all'Ufficio AI solo in data 9.9.2005 tramite un certificato medico da parte del dr. __________ (allegato all'atto ricorsuale) che attesta un'incapacità lavorativa totale a causa di uno stato depressivo grave che va comunque a complicare ulteriormente il quadro organico post infortunistico.

Si può pertanto rilevare che le informazioni mediche riguardanti lo stato di salute dell'A. siano state piuttosto deficitarie e lacunose, oltrechè contrastanti; la determinazione del grado di invalidità si è pertanto basata sulla documentazione agli atti. Il peggioramento dello stato psichico è attestato solo successivamente alla decisione riguardante la rendita.

Ad ogni modo è necessario sottolineare che l'A. risulta essere stato beneficiario per anni di una rendita intera di invalidità con un grado del 67% - la situazione medica riguardo la sindrome vertebrale e i limiti lavorativi sono rimasti tuttavia identici a quelli definiti dalla visita medica di chiusura della __________ (aprile 1998) - tale situazione è stata confermata anche dal dr. __________ nel mese di maggio 2004." (Doc. IIIbis)

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.9.   Nel caso di specie, a seguito dell’infortunio occorsogli il 18 gennaio 1996 e le cui conseguenze sono state prese a carico dall’assicuratore infortuni __________, l’Ufficio AI con decisione 24 settembre 1999, tenuto conto della documentazione trasmessa dall’assicuratore infortuni, aveva accordato all’assicurato una rendita intera d’invalidità per il periodo 1° maggio 1997 – 31 ottobre 1998, analogamente a quanto riconosciuto dalla __________. L’assicuratore infortuni ha poi rivalutato la situazione, ponendo l’assicurato, in seguito ad una “transazione” tra le parti (doc. AI 57-3), al beneficio di una rendita di grado 66,66% a partire dal 1° maggio 2001: l’Ufficio AI, di conseguenza, con decisione 14 agosto 2002 ha accordato all’assicurato una rendita intera con un grado di invalidità del 67% a partire dal 1° ottobre 2000.

                                         Per quel che concerne le condizioni di salute dell’assicurato, il TCA ritiene che esse non sono migliorate nel corso del tempo, ma sono semmai peggiorate, come più volte indicato dal curante e confermato dal dr. __________.

                                         Da un attento esame degli atti di causa, questo Tribunale constata che già in precedenza, con scritto 27 giugno 2001, l’avv. RA 1 aveva segnalato all’Ufficio AI che il suo assistito era stato sottoposto ad intervento chirurgico, ma i risultati di un fissatore esterno non erano stati soddisfacenti, producendo a comprova di quanto asserito il rapporto peritale 26 gennaio 2000, all’attenzione della __________, del dr. __________ dell’__________ di __________, con i successivi rapporti 30 novembre 2000, 5 gennaio 2001 e 6 febbraio 2001. Il patrocinatore dell’assicurato osservava in particolare che “il predetto medico (dr. __________) nel suo scritto 6 febbraio 2001 afferma che attualmente il signor RI 1 è evidentemente inabile al lavoro a causa di una grave diminutiva problematica dolorifica. In questo senso occorre ritenere che la situazione non è spiegabile solo dal punto di vista organico, ma anche da sicuri problemi psicosomatici che giocano un ruolo e questo a causa della travagliata e lunga vicenda di malattia” (doc. AI 60-1). L’Ufficio AI aveva al riguardo osservato in data 2 luglio 2001 che “l’asserito peggioramento del quadro clinico concernente l’assicurato citato in ingresso è avvenuto dopo l’emissione della decisione impugnata. La situazione deve quindi essere riesaminata nell’ambito di una revisione” (doc. AI 62-1). In occasione della precedente procedura, sfociata poi nella decisione 14 agosto 2002 che ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera di invalidità con un grado di invalidità del 67%, tuttavia, l’amministrazione non ha esperito nuovi accertamenti medici, limitandosi ad adeguare il grado di invalidità dell’assicurato a quanto riconosciuto dall’assicuratore infortuni, attribuendogli quindi una rendita intera per un grado d’invalidità del 67%.

                                         Nemmeno in occasione della procedura di revisione oggetto della presente vertenza l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno valutare approfonditamente lo stato di salute dell’assicurato, nonostante l’indicazione di prognosi sfavorevole posta dal curante, dr. __________, nel rapporto di decorso 2 marzo 2003 (doc. AI 82-1). Al contrario, nelle sue annotazioni 13 maggio 2004 il dr. __________ del SMR ha testualmente indicato che “la situazione medica è invariata, i limiti rimangono identici” (doc. AI 86-1).

L’amministrazione ha pure ignorato il certificato medico 25 giugno 2004 del dr. __________, che attesta la totale inabilità lavorativa dell’assicurato e sottolinea il fatto che, negli ultimi sei mesi, sia subentrato un peggioramento della sintomatologia (doc. AI 94-11).

L’amministrazione ha parimenti ignorato la richiesta dell’assicurato di esperire una perizia psichiatrica, visto il peggioramento della sua patologia depressiva. Il dr. __________, infatti, già nel certificato medico 24 gennaio 1998 aveva segnalato che l’assicurato “da molti mesi presenta turbe di tipo depressivo che sta curando con antidepressivi ad alto dosaggio, ma senza miglioramento significativo” (doc. AI 7-2). Nel rapporto medico 6 febbraio 2001 il dr. __________ dell’__________ ha rilevato che la situazione dell’assicurato non è spiegabile solo dal punto di vista organico, ma gioca un certo ruolo anche una problematica psicosomatica, visto anche la lunga e travagliata storia della malattia (doc. AI 60-1). Ancora, nel rapporto intermedio 27 novembre 2001 all’attenzione dell’assicuratore infortuni, il dr. __________ ha osservato che “il paziente è sempre sotto psicofarmaci antidepressivi” (doc. AI 4-238). Infine, nel certificato medico 31 agosto 2005 il dr. __________, specialista della materia, ha attestato di avere in cura l’assicurato dal 15 settembre 2004 – paziente che gli era stato inviato dal dr. __________, per “l’aggravamento di una sindrome depressiva presente da qualche anno”. Il dr. __________ ha potuto rilevare “uno stato depressivo grave su esiti infortunistici con sindrome algica residuale”. Lo specialista ha osservato che “tale stato psicopatologico complica ulteriormente il già grave quadro organico post-infortunistico, rendendo la persona totalmente inabile a svolgere qualsiasi tipo di attività”. Il dr. __________ ha pure precisato che “si rileva altresì un’evoluzione cronica, cristallizzata nel tempo, a prognosi sfavorevole” (doc. A).

Al riguardo, il SMR, pur riassumendo correttamente tutti i documenti agli atti, ha ritenuto che “le informazioni mediche riguardanti lo stato di salute dell’A. siano state piuttosto deficitarie e lacunose, oltreché contrastanti; la determinazione del grado di invalidità si è pertanto basata sulla documentazione agli atti. Il peggioramento dello stato psichico è attestato solo successivamente alla decisione riguardante la rendita. Ad ogni modo è necessario sottolineare che l’A. risulta essere stato beneficiario per anni di una rendita intera di invalidità con un grado del 67% - la situazione medica riguardo alla sindrome vertebrale e i limiti lavorativi sono rimasti tuttavia identici a quelli definiti dalla visita medica di chiusura della __________ (aprile 1998) – tale situazione è stata confermata anche dal dr. __________ nel mese di maggio 2004” (doc. III bis).

Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico, sia in relazione alla problematica vertebrale, sia con riferimento all’affezione psichiatrica. Difatti, a fronte del certificato 25 giugno 2004 del dr. __________ in cui l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro al 100% (doc. AI 94-11) e al certificato 31 agosto 2005 del dr. __________, che ritiene l’assicurato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività a causa del suo stato depressivo grave su esiti infortunistici con sindrome algica residuale (doc. A), l’Ufficio AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento volto a chiarire le ragioni di tali affermazioni. Nonostante il dr. __________ abbia più volte rilevato la gravità dello stato clinico dell’assicurato, con problemi anche dal punto di vista psichiatrico importanti, per i quali l’assicurato ha assunto per lungo tempo antidepressivi, e nonostante il peggioramento della sintomatologia subentrato negli ultimi sei mesi, indicato nel rapporto 25 giugno 2004 (doc. AI 94-11), l’amministrazione non ha ritenuto opportuno compiere degli approfonditi accertamenti medici, basandosi su quanto affermato dal dr. __________ del SMR il 13 maggio 2004, ossia che “la situazione medica è invariata, i limiti rimangono identici” (doc. AI 86-1).

                                         Su quali basi il SMR abbia fondato il proprio giudizio, non è dato sapere. Non risultano infatti agli atti documenti che possano comprovare tali allegazioni.

                                         Stante quanto sopra, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurato, in quale percentuale e in quali attività, prima di emettere la decisione su opposizione contestata. L’Ufficio AI non avrebbe infatti dovuto limitarsi ad un esame della fattispecie dal solo punto di vista economico, ma avrebbe dovuto dapprima chiarire il caso dal punto di vista medico, sia per quanto concerne la problematica vertebrale, sia in relazione all’affezione psichiatrica dell’assicurato.

A quest’ultimo riguardo, a nulla vale l’affermazione del SMR secondo cui l’attestazione del dr. __________ di un peggioramento dello stato psichico è successiva all’emissione della decisione impugnata (doc. III bis). Come visto, infatti, da lungo tempo l’assicurato assumeva antidepressivi, come attestato dal dr. __________ già nel certificato medico 24 gennaio 1998 (doc. AI 7) e ribadito in quello 27 novembre 2001 (doc. AI 4-238). La problematica psicosomatica è stata sollevata pure nel rapporto 6 febbraio 2001 del dr. __________ (doc. AI 60-1). Quindi già prima dell’emissione della decisione impugnata vi erano chiari indizi di una probabile affezione psichiatrica, che avrebbe dovuto essere ulteriormente indagata. Il certificato 31 agosto 2005 del dr. __________, poi, riferisce che l’assicurato è in cura presso di lui dal 15 settembre 2004 e quindi ben prima dell’emissione della decisione impugnata.

                                         Pertanto, annullata la decisione contestata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché approfondisca la valutazione della problematica vertebrale e proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare anche l’aspetto extra-somatico, rispettivamente l’eventuale abilità lavorativa dell’assicurato. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 3 agosto 2005 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.141 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2006 32.2005.141 — Swissrulings