Raccomandata
Incarto n. 32.2005.113 cr/sc
Lugano 16 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale muratore indipendente, nel mese di novembre 2002 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una riformazione professionale o di una rendita (doc. AI 1) in quanto affetto da “osteonecrosi multifocale con necrosi asettica della testa femorale bilaterale e esiti da infarti ossei estesi alle ginocchia”, come attestato dal dr. __________ (doc. AI 8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con decisione 17 novembre 2004, ha respinto la richiesta di prestazioni, osservando che l’assicurato, abile al 100% in attività leggere adeguate, “potrebbe conseguire fr. 39'425 annui (dato 2002) i quali, confrontati con quanto avrebbe potuto conseguire, sempre nel 2002, quale muratore indipendente se non fosse insorto il danno alla salute (fr. 37'177) non determinano alcuna perdita di guadagno” (doc. AI 36).
1.2. Con decisione 10 giugno 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione 29 dicembre 2004 dell’assicurato, rappresentato da __________ - con la quale ha contestato che egli possa essere ritenuto totalmente abile in professioni leggere adeguate (doc. AI 39) - confermando l’apprezzamento della capacità lavorativa sfruttabile in attività leggere espressa dal SMR (doc. AI 45).
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare di una rendita intera. Egli contesta innanzitutto la valutazione medica operata dal dr. __________ del SMR, rilevando in particolare:
" (...)
1.1. Il Dr. __________, esperto in reumatologia, certificava nel dicembre 2002 una incapacità lavorativa totale nell'attività di muratore ed una capacità lavorativa residua di ca. 4 ore in attività leggera seduta o che permette di cambiare posizione, capacità lavorativa residua da rivalutare dopo l'intervento protesico [cfr. rapporto medico, 20.12.2002].
1.2. Il Dr. __________, medico curante dell'assicurato, certificava nel febbraio 2003 una incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività [cfr. rapporto medico, 07.02.2003].
1.3. Il Dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, nell'aprile 2003 rispondeva alla domanda se l'assicurato era in grado di svolgere altre attività come segue:
" Sì. Attività da svolgere in pos. seduta, senza sollevare né spostare pesi. ½ giornata? " [rapporto del Dr. __________, 30.04.03]
Essendo previsto un intervento di protesi all'anca il Dr. __________ non aveva potuto esprimersi con certezza sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato in attività leggere, capacità lavorativa che aveva però valutato situarsi attorno al 50%.
La segretaria ispettrice dell'Ufficio AI richiedeva in data 15 luglio 2003 un parere al SMR. Il Dr. __________ rispondeva come segue:
" (..) propongo
IL 100% in attività medio pesante
IL 0% in attività leggera e adeguata (..)
Intervento di protesi alle anche non varierebbe esigibilità lavorativa che è da valutare come definitiva o con tendenza al peggioramento. Un intervento non entra in considerazione vista la giovane età che solo come ultima possibilità terapeutica. (..)" [proposta del Dr. __________, 29.07.2003]
Ora, il Dr. __________ e il Dr. __________, specialisti in reumatologia che avevano in cura l'assicurato, avevano certificato un'incapacità lavorativa del 100% in attività mediopesanti e del 50% in attività leggere. Inoltre il Dr. __________ non aveva ritenuto opportuno, visto il previsto intervento di protesi all'anca, pronunciarsi in modo definitivo sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato in attività leggere. Risulta pertanto del tutto incomprensibile come il Dr. __________, medico in medicina generale, di fronte a queste valutazioni specialistiche e senza aver mai visitato l'assicurato, abbia potuto stabilire (sulla base di quali elementi?) che (primo) la capacità lavorativa residua in attività leggere è non del 50% ma del 100% e (secondo) che l'intervento all'anca non avrebbe portato a nessuna variazione di questa capacità lavorativa residua.
2. Il Dr. __________ è stato interpellato dall'Ufficio AI ancora due volte riguardo alla situazione dell'assicurato. Nel dicembre 2003 egli certificava un'inabilità totale in qualsiasi attività per 3 mesi a partire dal 24 ottobre 2003 a causa dell'intervento di protesi totale all'anca sinistra subito dall'assicurato. Nel marzo 2004 egli riscontrava un'intensificazione dei dolori e valutava la capacità lavorativa residua dell'assicurato in attività leggere al 50% (1/2 giornata), a partire da aprile 2004, lasciando la questione però ancora aperta a causa proprio dell'incerto sviluppo della situazione (acutizzazione dei dolori).
Il Dr. __________ nel suo rapporto medico del 19 aprile 2004 confermava invece, discostandosi ancora una volta dalla valutazione del Dr. __________, la sua valutazione del 29 luglio 2003 e quindi una capacità lavorativa residua in attività leggere del 100%. Anche in questo caso resta del tutto oscuro sulla base di quali elementi, esami o valutazioni mediche il Dr. __________ sia giunto alla conclusione che la valutazione del Dr. __________ fosse errata.
3. In sede di opposizione l'assicurato ha inoltrato un ulteriore certificato del Dr. __________, il quale si pronuncia come segue:
" Ribadisco quanto scritto il 24.3.04, e cioè che il paziente è in grado di fare lavori leggeri che comportino una postura prevalentemente seduta a partire dall'aprile 2004, questo nella misura del 50%, cioè per l'equivalente di mezza giornata; (..)." [certificato del Dr. __________ del 18 gennaio 2005]
Questo certificato medico è stato sottoposto al Dr. __________ che scrive quanto segue:
" Ho riletto il dossier che riporta in special modo le valutazioni mediche del 29.7.2003 e 19.4.2004. Ho rivalutato le patologie presenti e concordo pienamente con quanto antecedentemente esposto come esigibilità lavorativa anche per attività leggera ed ergonomicamente appropriata e concordo con tali valutazioni essendo specialmente risanata l'anca sinistra. La documentazione medica apportata in fase di opposizione non porta nuovi elementi non conosciuti in fase antecedente. (..)" [rapporto del Dr. __________ del 2 giugno 2005]
Innanzitutto il certificato medico inoltrato in sede di opposizione ha portato, al contrario da quanto affermato dal Dr. __________, un nuovo elemento. Mentre in precedenza il Dr. __________, a causa prima dell'imminente intervento chirurgico e poi dell'incerta evoluzione dello stato di salute dell'assicurato, non si era pronunciato definitivamente sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato in attività leggere (ricordo il punto di domanda posto dal Dr. __________ accanto alle sue valutazioni), nel certificato del 18 gennaio 2005 egli è stato in grado di valutare la capacità lavorativa residua dell'assicurato senza riserve. In secondo luogo è stupefacente come il Dr. __________, che pure ha a suo dire riletto il dossier, abbia anche in questa occasione ignorato la valutazione del Dr. __________ e confermato invece la sua valutazione.
4. (…)
Nella fattispecie è incomprensibile come il Dr. __________ abbia potuto valutare che la capacità lavorativa residua dell'assicurato in attività leggere è del 100% quando dai rapporti medici specialistici agli atti risulta una capacità lavorativa residua in attività leggere solamente del 50%. Ciò è ancor più incomprensibile se si considera che il Dr. __________ non ha convocato e visitato personalmente l'assicurato ma si è limitato allo studio del dossier e quindi alla documentazione medica agli atti, documentazione che consiste però principalmente nei certificati medici del Dr. __________. Infine le conclusioni del Dr. __________ risultano difficilmente verificabili, dal momento che egli non ha fornito nessuna spiegazione sui motivi per i quali ha ritenuto opportuno discostarsi dalle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________.
La valutazione del Dr. __________ non soddisfa pertanto le condizioni imposte dal TFA perché un rapporto medico abbia forza probatoria, non essendo esso né esaustivo, né concludente né compiutamente motivato ed essendo in contrasto con le valutazioni mediche specialistiche. Essa non può pertanto essere seguita.
5. Dai rapporti del Dr. __________ risulta invece chiaramente che l'assicurato presenta un'inabilità lavorativa completa in attività medio-pesanti ed una capacità lavorativa residua del 50% in attività leggere che comportino una postura prevalentemente seduta dal marzo 2002 fino al 23 ottobre 2003 e da inizio aprile 2004 a tutt'ora, mentre per il periodo 24 ottobre 2003 (data dell'intervento protesico) - marzo 2004 vi era un'inabilità lavorativa completa in tutte le attività.
B. Valutazione delle attività esigibili
1. Dalla documentazione risulta che l'assicurato può svolgere solo attività leggere, che non comportano il sollevamento e/o lo spostamento di pesi superiori ai 10 kg, che comportano una postura prevalentemente seduta, senza torsioni/anteflessioni del rachide lombare e che non comportano spostamenti.
2. Il consulente in integrazione professionale dell'AI (CIP) ha valutato nel suo rapporto del 27 luglio 2004 che, viste le limitazioni elencate ed il profilo professionale, non vi fossero attività esigibili per l'assicurato. Quest'ultimo ha infatti sempre lavorato come muratore o come addetto alla funicolare di __________, dove svolgeva mansioni manuali semplici che non richiedevano nozioni specialistiche. Il CIP non riteneva pensabile che l'assicurato, dopo aver trascorso una vita nel campo manuale, potesse svolgere attività di manualità fine. Anche attività quali guardiano __________ non erano proponibili, dal momento che l'assicurato può assumere dal punto di vista medico solo posizioni prevalentemente sedute.
3. Dalle annotazioni del CIP del 29 ottobre 2004 risulta che egli ha dovuto fornire le precisazioni seguenti:
" (...) L'esigenza medica di poter variare la posizione al bisogno limita le possibilità di reintegrazione. Nell'industria esistono mansioni leggere che non richiedono conoscenze professionali particolari. Tuttavia, spesso comportano di dover restare spesso in piedi o spesso seduti. Ne esistono però altre dove è possibile gestire la posizione in modo relativamente autonomo. In ditte come la __________ di __________, per esempio, vi sono numerose mansioni di questo tipo. Sono fisicamente leggere, richiedono un minimo di manualità ma senza difficoltà di apprendimento. (...) Profili così sono applicabili in ditte analoghe. (...)"
Ora, le precisazioni del CIP si basano sul presupposto che l'assicurato possa svolgere lavori dove egli possa alternare la posizione eretta a quella seduta, come indicato dal Dr. __________ nel suo rapporto del 19 aprile 2004. Dalle valutazioni del Dr. __________, valutazioni alle quali, come esposto, va data la preferenza, risulta però che l'assicurato può svolgere solo attività con posture prevalentemente sedute. Le numerose mansioni (quali?) che sembrano offrire la __________ di __________ e ditte analoghe (quali?) sono forse sì di tipo leggero, implicano però che l'assicurato debba alternare spesso la posizione seduta con quella eretta e sono perciò in contrasto con quanto egli è medicalmente in grado di fare. Queste non meglio precisate attività non sono pertanto esigibili dall'assicurato.
(…)” (Doc. I)
Nel ricorso l’assicurato, fondandosi su uno studio dell’ex consulente in integrazione professionale dell’Ufficio AI ed economista __________, contesta inoltre il salario da invalido ritenuto dall’amministrazione, osservando:
" (…)
7. Riassumendo: la categoria 4 delle tabelle RSS riporta i salari medi solamente in attività semplici e ripetitive, le quali non sono forzatamente di tipo leggero (vi rientrano per esempio lavori non qualificati e ripetitivi di manovalanza nell'edilizia e nella metallurgia). A causa di questo fattore il dato statistico della mediana non si avvicina neppure lontanamente, anche dopo la riduzione del 10% permessa dal TFA, a quanto gli assicurati guadagnano effettivamente in attività leggere. Si propone pertanto di partire dal dato statistico del primo quartile ridotto sistematicamente del 10%, così da ottenere un salario che rispecchi in modo attendibile la realtà salariale degli assicurati. Il valore così ottenuto potrà poi nuovamente venir ridimensionato in considerazione delle circostanze particolari del caso concreto, applicando un coefficiente massimo di riduzione del 25% come stabilito dalla giurisprudenza.
8. Nella fattispecie l'assicurato aveva nel 2003 55 anni. Egli ha sempre lavorato come muratore o in attività manuali medio-pesanti. È evidente che a causa dell'età e della mancanza di esperienza in altri ambiti lavorativi al di fuori di quelli manuali, l'assicurato presenta una scarsa capacità di adattabilità in altre professioni e che egli è destinato a svolgere puramente lavori di manovalanza, senza responsabilità, e quindi a percepire un salario inferiore a quello percepito mediamente nei relativi settori. Inoltre a causa delle limitazioni nell'effettuare spostamenti anche su terreni regolari, nell'assumere posizioni diverse da quella seduta (con l'ulteriore impossibilità di effettuare torsioni/anteflessioni del tronco) - limitazioni che non rientrano nel coefficiente di riduzione del 10% di cui sopra, trattandosi per questo coefficiente di una riduzione considerante puramente il fatto che l'assicurato può svolgere solo attività leggere - il suo rendimento non corrisponderà a quello di una persona nelle stesse condizioni di età e di esperienza professionale ma senza danno alla salute, ma sarà sicuramente inferiore. Altrettanto inferiore sarà anche il suo salario. Questi fattori giustificano una ulteriore riduzione per le condizioni personali del 25%.
Se codesto Tribunale dovesse ritenere che vi sono attività esigibili per l'assicurato, dal confronto dei redditi risulterebbe quanto segue: il salario RSS per il settore 4, primo quartile, ammontava nel 2002 a Fr. 3'445. Questo dato, aggiornato a 41.8 ore settimanali, con riduzione del 10% per lavori leggeri e riduzione del 25% per fattori personali, adattato alla capacità lavorativa residua dell'assicurato del 50% porterebbe ad un reddito da invalido di Fr. 14'580. Dal confronto dei redditi risulterebbe quindi un grado di invalidità del 60.78%.
Inoltre dalla documentazione risulta che l'assicurato in attività leggere presenta un grado di inabilità lavorativa residua del 50% dal 1 marzo 2002 al 23 ottobre 2003. Per il periodo 24 ottobre 2003 (data dell'intervento di protesi) - 31 marzo 2004 il Dr. __________ ha certificato un'inabilità lavorativa totale in tutte le attività (cfr. certificati medici del 12.12.2003, 24.03.2004 e 18.01.2005). A partire dal 1 aprile 2004 l'assicurato presenta di nuovo una capacità lavorativa residua del 50%. L'assicurato avrebbe quindi diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1 marzo 2003 fino al 31 dicembre 2003 (art. 88a cpv. 2 OAI, art. 29 cpv. 2 LAI), ad una rendita intera di invalidità intera per il periodo 1 gennaio 2004-31 marzo 2004 e a tre quarti di rendita a partire dal 1 aprile 2004. (...)"
(Doc. I, pag. 14-16)
1.4. Con risposta di causa 29 agosto 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.
1.5. In data 5 settembre 2005 la rappresentante dell’assicurato, vista la risposta di causa dell’amministrazione, ha comunicato al TCA di riconfermare il contenuto dell’atto ricorsuale.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
2.4. Nella fattispecie, con rapporto medico 20 dicembre 2002 il dr. __________, FMH in reumatologia, posta la diagnosi di “osteonecrosi multifocale con necrosi asettica della testa femorale bilaterale e esiti da infarti ossei estesi alle ginocchia”, ha indicato che la precedente attività di muratore non è più proponibile, dato che a causa delle sue patologie l’assicurato “non può stare in piedi o camminare a lungo, fatica sulle scale e a stare accovacciato”, ma che attività leggere adeguate, da svolgere da seduto o con possibilità di cambiare posizione, nella misura di 4 ore al giorno risultano esigibili. Il medico ha precisato che tale esigibilità avrebbe poi dovuto essere rivalutata dopo un eventuale intervento protesico (doc. AI 8).
Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 7 febbraio 2003 ha rilevato che il paziente, affetto da “osteonecrosi multifocale con necrosi asettica della testa femorale bilaterale, infarti ossei del condilo femorale laterale a dx, osteocondensazioni al ginocchio sx e dx, attribuibili infarti ossei, discopatia L4/L5 con stenosi secondaria del canale, ipercolesterolemia, cheratosi seborroica parietale sx, Lichen simplex”, presenta un’importante dolenzia che ne debilita la possibilità lavorativa. A suo parere l’assicurato è da considerare totalmente inabile sia nella sua professione di muratore, sia in qualsiasi altra attività (doc. AI 12).
Nel rapporto medico 30 aprile 2003 il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, posta la diagnosi di “necrosi asettica testa femorale bilaterale, in contesto di osteonecrosi multifocali”, ha rilevato che l’assicurato da marzo 2002 lamenta dolori ingravescenti prima al carico e poi a riposo all’inguine sinistro con irradiazione a gluteo e coscia, proponendo, vista la giovane età del paziente, la continuazione delle misure conservative (fisioterapia) in attesa di impiantare una protesi a sinistra nel momento in cui vi fosse stato un aumento dei dolori o una diminuzione della mobilità (doc. AI 14). Nell’Allegato al rapporto medico il dr. __________ ha precisato che, a causa delle importanti conseguenze del danno alla salute sull’attività lavorativa, l’assicurato non può più svolgere la precedente professione di muratore. Egli ha precisato che anche a seguito dell’impianto di protesi totale alle due anche, l’assicurato non potrà riprendere l’attività di muratore. Lo specialista ha invece ritenuto possibile lo svolgimento di altre attività, da svolgere in posizione seduta, che non comportino il sollevamento né lo spostamento di pesi, nella misura ipotetica di mezza giornata (doc. AI 14.1).
Il dr. __________, nel rapporto medico 8 luglio 2003, ha osservato:
" Il paz. mi ha consultato poco più di un anno fa per dolori inguinali a sx che sembravano dapprima di origine spondilogena in presenza di lombalgie e di una discopatia L4/5 con bulging medio-laterale.
Gli accertamenti hanno in seguito però evidenziato una patologia ossea multifocale con una necrosi bilaterale delle teste femorali.
Il paz. era stato preso in seguito in cura dal Dr. __________ che l'ha trattato in modo conservativo con un certo miglioramento dei disturbi. Le indagini non hanno evidenziato una affezione metabolica particolare, situazione che andrà comunque rivalutata dopo l'esame istologico della testa femorale, dato che prima o poi un intervento protesico sarà necessario. In particolare si dovrà escludere una lipidosi.
L'ultima volta che ho esaminato il paz, questi riferiva di dolori sopportabili o assenti a riposo, che non permettevano però una ripresa, neppure parziale, della sua attività lavorativa di muratore." (Doc. AI 15)
Rispondendo alle domande postegli dall’amministrazione il dr. __________ ha nuovamente confermato l’impossibilità per l’assicurato di continuare a svolgere l’attività di muratore, ritenuto che egli “non può più eseguire lavori pesanti e stare in piedi a lungo, accovacciarsi o salire/scendere frequentemente le scale e non può salire sui ponteggi”. Quanto alla possibilità di svolgere altre attività, il dr. __________ ha indicato che “sono da valutare dei provvedimenti di integrazione per un’attività lavorativa leggera, se possibile da eseguire principalmente da seduto” (doc. AI 15.1).
Il 29 luglio 2003 il medico SMR ha rilevato:
" Muratore in proprio
Necrosi della testa del femore bilaterale (vedi rapporti ortopedici dr. __________ e reumatologici dr. __________ agli atti)
Canale lombare stretto L4/5 su discopatia
propongo
IL 100% in attività medio pesante
IL 0% in attività leggera e adeguata (leggera senza portare/sollevare pesi > 10kg, non dover restare sempre seduto o sempre in piedi o dover regolarmente effettuare tragitti a piedi > 100m , non effettuare regolarmente torsioni del rachide lombare specialmente in posizione seduta).
Intervento di protesi alle anche non varierebbe esigibilità lavorativa che è da valutare come definitiva o con tendenza al peggioramento.
Un intervento non entra in considerazione vista la giovane età che solo come ultima possibilità terapeutica.
Con queste limitazioni penso si debba valutare con inchiesta indipendenti (in che % quali sono le sue mansioni leggere burocratiche e medio pesanti?)" (Doc. AI 19)
Con rapporto medico 12 dicembre 2003 il dr. __________ ha rilevato che in data 24 ottobre 2003 l’assicurato ha subito l’impianto di protesi totale all’anca sinistra, intervento che gli ha impedito lo svolgimento di qualsiasi attività, anche leggera, per almeno tre mesi dopo il 24 ottobre 2003 (doc. AI 25.1).
Il 24 marzo 2004 il dr. __________ ha rilevato che dopo l’intervento del 24 ottobre 2003 il decorso è stato lento, segnalando inoltre un’intensificazione dei dolori nelle ultime settimane. Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista ha indicato che la precedente attività di muratore è da considerare totalmente inesigibile e questo in maniera definitiva, mentre a partire dal mese di aprile 2004 l’assicurato può svolgere attività leggere, che comportino maggiormente una postura seduta. Alla domanda “in quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte?” lo specialista ha risposto, in maniera interrogativa, “mezza giornata?”.
Nel rapporto 19 aprile 2004 il medico SMR, posta la diagnosi principale di “necrosi asettica anca sinistra dopo PTA 24.10.03 e necrosi asettica anca destra” e quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome lombare cronica con discopatie L4/L5 e lesioni infartuali ischemiche dei femori distali (dato radiologico)”, ha indicato:
" (...)
Raccomandazioni, proposte SMR Muratore in proprio. A livello puramente medico teorico non posso che convalidare e giustificare una IL 100% dal 3.2002 come secondo ortopedico curante dr. __________ come muratore a carattere definitivo. In attività adeguate e leggere vi è abilità 100% (non restare sempre seduto o in piedi ma poter variare posizione al bisogno, non dover effettuare spostamenti > 50-100 m anche se su terreno regolare, non dover sollevare/portare pesi > 10 kg, se seduto non dover effettuare torsioni/anteflessione del rachide lombare). Solo transitoriamente per il periodo di 3 mesi dopo operazione di protesi IL 100% per ogni attività. La prognosi a medio termine è sfavorevole per possibile peggioramento della parte controlaterale destra che porterà a ulteriore protesi.
(Doc. AI 29)
In sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione il rapporto medico 18 gennaio 2005 del dr. __________, che conferma la precedente valutazione di abilità lavorativa in attività leggere, nella misura del 50%, pari a mezza giornata. Lo specialista ha infatti indicato:
" Ribadisco quanto scritto il 24.3.04, e cioè che il paziente è in grado di fare lavori leggeri che comportino una postura prevalentemente seduta a partire dall'aprile 2004, questo nella misura del 50%, cioè per l'equivalente di mezza giornata; ritengo altresì che la ripresa dell'attività di muratore sia definitivamente da scartare: ricordo che il paz. è portatore di una protesi totale di anca e che vi è il rischio di dover procedere con lo stesso tipo di intervento anche all'altra anca, vista la presenza di una necrosi asettica della testa femorale bilaterale, in un contesto di osteonecrosi multifocali che interessano quindi anche altre articolazioni." (Doc. VII/2)
Il medico SMR, a fronte di tale ulteriore certificazione del curante, nelle annotazioni 2 giugno 2005 ha osservato:
" Ho riletto il dossier che riporta in specialmodo le valutazioni mediche del 29.7.2003 e 19.4.2004. Ho rivalutato le patologie presenti e concordo pienamente con quanto antecedentemente esposto come esigibilità lavorativa anche per attività leggera ed ergonomicamente appropriata e concordo con tali valutazioni essendo specialmente risanata l'anca sinistra.
La documentazione medica apportata in fase di opposizione non porta nuovi elementi non conosciuti in fase antecedente.
Se vi sarà un peggioramento delle patologie sia lombari che dello stato ortopedico si potrà in tale sede rivalutare le esigibilità." (Doc. AI 43)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O. B.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S. H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G. C., I 355/03, consid. 5). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, p. 230). Va infine ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P. G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.6. Nell’ambito dell’istruttoria amministrativa l’Ufficio AI ha affidato al segretario-ispettore il mandato di esperire un’inchiesta a domicilio. Nel rapporto di visita esterna 12 dicembre 2003 egli ha osservato:
" (...)
Dopo un periodo di disoccupazione (1997-1998) ha ripreso l'attività di muratore indipendente. Possiede un furgone ed un piccolo magazzino a __________, per il deposito del materiale ed attrezzi. Prima dell'insorgenza del danno alla salute l'attività veniva svolta a tempo pieno - 8 ore lavorative giornaliere in media - occupandosi di lavori di riparazione, in riattazioni, posa di pavimentazioni in sasso, costruzione di muretti, lavori di manutenzione giardini, ecc. In passato impegnato anche nell'ambito della costruzione / sostituzione di tetti in piode.
Non ha mai avuto dipendenti fissi. In caso di necessità, per lavori da svolgere in più persone, faceva capo alla collaborazione di personale fornito dalla __________ o __________. Già nel corso dell'anno 2000 il signor __________ ha presentato problemi di salute, con particolare riferimento alla colonna vertebrale (discopatia L4-L5 ). Ha curato il mal di schiena con l'assunzione di pastiglie, potendo comunque ancora far fronte ai suoi impegni lavorativi, sino a fine del 2001 quando si sono presentati in progressione graduale i disturbi dovuti alla necrosi della testa del femore bilaterale.
Da questo momento ha incontrato vieppiù difficoltà nell'espletamento delle sue mansioni lavorative, in particolare nello spostarsi su terreni accidentati (ha incominciato a zoppicare), nel sollevare /spostare pesi, nel piegarsi.
Con il mese di marzo 2002 è quindi stato costretto ad interrompere completamente il suo lavoro. Nel corso del mese di ottobre 2002 ha effettuato un tentativo di ripresa del lavoro nella misura del 25%, fallito per la recrudescenza importante dei disturbi.
Dal profilo assicurativo, è coperto dalla __________ che riconosce le indennità giornaliere di malattia in misura completa a far capo dal 01.03.2002. Non possiede CP. Il capitale era stato ritirato a suo tempo per potersi avviare nell'attività indipendente.
Segnaliamo che l'evoluzione dell'affezione ha condotto al recente ricovero del 23.10.2003 alla Clinica __________ di __________, dove l'interessato è stato operato all'anca sinistra dal Dr. Med__________: - chir. ortopedico -.
Dimesso il 07.11.2003 con trasferimento diretto alla Clinica __________ di __________ per la riabilitazione, sino al 27.11.2003.
Attualmente si sottopone a 2-3 sedute settimanali di fisioterapia. Deambula in appartamento con il supporto di una stampella, e all'esterno con due.
Visita presso il Dr. __________ l'11.c.m. Abbiamo quindi già trasmesso l'apposito formulario per un aggiornamento della situazione medica." (Doc. AI 24)
Con rapporto 27 luglio 2004 il consulente IP ha indicato:
" (...)
Prognosi
Nel corso dell'anno 2000, con fatica ha potuto mantenere gli impegni lavorativi. A partire dal 2001 la situazione di salute è peggiorata fino ad obbligarlo ad interrompere l'attività lavorativa nel marzo 2002. Nel corso del mese di ottobre ha provato ancora a lavorare nella misura del 25% ma i dolori lo hanno nuovamente forzato a smettere.
Ricordo, che la scelta di mettersi a lavorare in proprio è stata dettata dal fatto che durante i 2 anni di disoccupazione, malgrado le innumerevoli domande di lavoro (muratore), non aveva trovato niente.
Il signor __________ ha sempre svolto l'attività di muratore, tranne il periodo come collaboratore della funicolare di __________. Questa esperienza dimostra che il signor __________ ha delle competenze che esulano dal lavoro specialistico del muratore.
Tuttavia, queste competenze erano legate a lavori di manutenzione/riparazione sulla linea della funicolare. Si trattava di mansioni semplici che non richiedevano nozioni specialistiche. Tagliare l'erba, piccoli lavori di muratura, pulizia, giardinaggio.
Questo tipo di mansioni presupponeva l'uso della schiena e la possibilità di sollevare/trasportare pesi anche superiori a 10kg. Con le limitazioni mediche, questo tipo di lavoro non è più compatibile. Altre competenze, il signor __________ non ne possiede.
Con le limitazioni mediche descritte non esce alcun profilo DPL esigibile.
Dopo aver passato l'intera vita professionale (40 anni) come muratore o impiegato in mansioni senza qualifica, è difficile considerare una reintegrazione in un campo non manuale.
Senza conoscenze particolari, le uniche possibilità di lavoro restano in ogni caso quelle semplici e ripetitive. Quelle pesanti sono escluse. Tuttavia, anche quelle cosiddette leggere che si possono trovare nella produzione, richiedono posture ergonomiche non conformi a quanto richiesto oppure una manualità fine che dopo una vita passata sui cantieri non è proponibile.
Non si può neppure proporre attività quali la __________. Malgrado sia un'attività che in taluni problemi di schiena è compatibile, in questo caso, il non poter mantenere neppure la posizione in piedi a lungo né il camminare su tratti superiori a 100m vanifica questa proposta. In questo caso, anche la semplice mansione di sorveglianza ai passaggi pedonali o la sorveglianza ad immobili, impongono di restare in piedi a lungo o di percorrere lunghi tragitti in modo regolare.
Inoltre, l'età e la prognosi sfavorevole sono due presupposti di per sé sfavorevoli. Non ritengo pertanto di proporre alcuna riqualifica professionale.
Con queste considerazioni, concludo che non vedo attività direttamente o indirettamente esigibili." (Doc. AI 31.1)
2.7. Orbene, da un attento esame degli atti di causa, questo TCA constata che sia i medici specialisti curanti dr. __________ e dr. __________, sia il dr. __________ del SMR, sono concordi nel ritenere l’assicurato inabile al 100% nella sua precedente attività di muratore. Controversa risulta per contro l’eventuale capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere adeguate.
A mente del dr. __________, chirurgo ortopedico che ha tra l’altro eseguito l’impianto di protesi totale all’anca sinistra, l’assicurato sarebbe in grado di svolgere altre attività leggere adeguate che comportino una posizione seduta e che non prevedano lo spostamento o il sollevamento di pesi nella misura massima del 50% (doc. AI 27 e VII 2). Del medesimo avviso è il dr. __________ (doc. AI 8). Secondo il parere del SMR, per contro, l’assicurato sarebbe abile nella misura del 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (attività che non comportino carichi superiori a 10 kg, che non necessitino di dover stare sempre seduto o in piedi ma che prevedano la possibilità di alternare la posizione, che non impongano di effettuare regolarmente tragitti a piedi superiori ai 100 metri, anche se su terreno regolare, che non prevedano regolarmente torsioni/anteflessioni del rachide lombare specialmente in posizione seduta, doc. AI 19 e 29).
Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico. Difatti, a fronte dei certificati 30 aprile 2003 (doc. AI 14), 27 marzo 2004 (doc. AI 27) e 18 gennaio 2005 (doc. VII 2) del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, nei quali l’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% nella sua professione di muratore e abile al 50% (4 ore al giorno) in altre attività leggere adeguate, l’Ufficio AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento medico volto a chiarire le ragioni di tali affermazioni. Agli atti figurano unicamente i rapporti medici 29 luglio 2003 e 19 aprile 2004 del SMR nel quale sono stati elencati i limiti funzionali del signor RI 1 (“non restare sempre seduto o in piedi ma poter variare la posizione al bisogno, non dover effettuare spostamenti superiori ai 50-100 metri anche se su terreno regolare, non dover sollevare/portare pesi superiori a 10 kg, se seduto non dover effettuare torsioni/anteflessioni del rachide lombare”), per concludere che l’assicurato in tali attività adeguate è abile al 100%, precisando che “la prognosi a medio termine è sfavorevole per possibile peggioramento della parte controlaterale destra che porterà a ulteriori protesi” (doc. AI 29). Su quali basi il SMR abbia fondato il proprio giudizio, stimando una capacità lavorativa del 100%, non è dato sapere. Non risultano infatti agli atti documenti che possano comprovare tali allegazioni. In particolare a fronte del più recente certificato 18 gennaio 2005 del dr. __________ che attesta nuovamente un’inabilità lavorativa del 50% dell’assicurato (doc. VII 2), l’amministrazione, prima di emettere la decisione su opposizione contestata, avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare se effettivamente l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa a causa dei problemi lombari che lo affliggono da lungo tempo, in quale percentuale e in quali attività.
Anche l’esame del rapporto di visita esterna 12 dicembre 2003 (doc. AI 24) e quello della valutazione del consulente IP 27 luglio 2004 (doc. AI 31.1) non apportano ulteriori elementi utili ad appurare i motivi che hanno portato il SMR a ritenere l’assicurato abile al 100% in attività leggere adeguate, circostanza del resto contestata dal ricorrente ed oggetto della presente controversia.
Pertanto, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli accertamenti di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 10 giugno 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti